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Allegato B
Seduta n. 252 del 29/11/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta scritta:
VICO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il settore della produzione agrumicola in provincia di Taranto vive un periodo di particolare fermento a causa di alcuni disciplinari e regolamenti che ne impediscono il regolare regime di concorrenza nell'ambito dello stesso mercato nazionale, considerato che la stessa CE stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune, che individua norme specifiche per il settore dell'ortofrutta e che attraverso il regolamento CE 2202/1996 ha istituito un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2006/2007 un aiuto alla produzione di agrumi trasformati;
il regolamento CE 1782/2003 consente agli stati membri di attribuire ai produttori di agrumi, a partire dal 2008, un aiuto nell'ambito del regime di aiuti di cui al titolo II del regolamento medesimo e nell'ambito di tale strumento l'importo di riferimento per ogni agricoltore è determinato sulla base delle superfici coltivate ad agrumi;
gli importi di riferimento sono calcolati entro un plafond di 81,33 milioni di euro, pari a due terzi del massimale nazionale di 121,99 milioni di euro attualmente ancora nelle disponibilità dell'Italia in qualità di Stato membro che non ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 68 dello stesso regolamento CE;
la produzione agrumicola nazionale di migliore qualità viene destinata prevalentemente al consumo fresco, mentre viene destinata alla trasformazione la produzione non idonea al mercato fresco e l'erogazione di tale aiuto disaccoppiato può sostenere tutte le imprese del settore, indipendentemente dalla scelta degli imprenditori (fresco o trasformazione);
il calcolo dell'importo di riferimento tiene conto delle sole rese produttive, penalizzando di fatto e superficialmente i territori, come quello della provincia di Taranto, dove la presenza di un prodotto IGP impone rese stabilite non dalla produzione quanto dal disciplinare comunitario che favorisce la qualità rispetto alla quantità del prodotto (IGP «Clementina del Golfo di Taranto» - resa massima ql. 500);
per gli agricoltori beneficiari di aiuto, gli importi di riferimento di cui al comma 1 del regolamento CE n. 2202/1996, sono integrati addizionando un ammontare determinato attribuendo il plafond di 81,33 milioni di euro sulla base delle superfici
aziendali, con l'applicazione del coefficiente correttore che nel caso della Puglia è dello 0,71 per cento rispetto all'1,34 per cento della Calabria e lo 0,88 della Basilicata -:
se non intenda modificare il coefficiente correttore per la Regione Puglia in quanto la zona agrumentata insiste principalmente nell'area di interesse dell'IGP «Clementina del Golfo di Taranto» dove le rese sono condizionate dal disciplinare riconosciuto dal MIPAAF e dalla CE;
se non ritenga opportuno valorizzare nell'assegnazione degli aiuti disaccoppiati i produttori che hanno posto particolare attenzione per i valori della qualità del prodotto territoriale;
se non ritenga utile l'uniformazione del coefficiente correttore della Puglia al coefficiente previsto per la Basilicata, considerata la contiguità e continuità territoriale dell'area jonica con quella metapontina.
(4-05796)