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Allegato B
Seduta n. 253 del 5/12/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
le nomine dei supplenti servono ad assicurare lo svolgimento delle lezioni, in caso di assenza dell'insegnante titolare e, pertanto, servono a garantire da parte dello Stato il diritto dell'alunno alla prestazione;
tutte le scuole italiane, purtroppo, lamentano insufficienza di fondi a tal fine, con particolare riguardo alle scuole di Milano e della Lombardia, come riportato anche da Il Corriere della Sera del 19 novembre 2007;
le scuole maggiormente in crisi sono le materne e le elementari, dove i supplenti vanno chiamati anche solo per pochissimi giorni di assenza del titolare;
le scuole, costrette ad effettuare continue anticipazioni di cassa, non hanno più fondi per le attività relative ai progetti, vanificando, quindi, qualsiasi seria programmazione, e in alcune scuole la situazione debitoria giunge persino a 100.000 euro;
si è rivelata insufficiente la misura adottata con il decreto-legge n. 147 del 2007, che ha trasferito a carico del Ministero dell'economia e delle finanze la spesa per le supplenze per maternità, ma ha lasciato a carico delle scuole quelle, altrettanto lunghe, per i congedi parentali;
le risorse assegnate dal Ministero della pubblica istruzione sono, comunque, insufficienti in quanto invece di basarsi sul trend della spesa media effettivamente sostenuta dalle scuole negli ultimi anni, sono costituite da una somma iniziale, calcolata sui parametri del decreto ministeriale n. 21 del 2007, e successive integrazioni anch'esse, comunque insufficienti per la copertura della spesa;
le scuole, tra l'altro, non sono messe in condizione di verificare i conti in caso di discordanza tra il conteggio loro risultante e gli importi assegnati dal ministero, dal momento che i finanziamenti arrivano alle scuole senza più distinzioni di voci, afferendo ad un unico capitolo, e sono comprensivi, oltre al pagamento dei supplenti, anche dei costi del contratto integrativo di scuola, delle funzioni strumentali dei docenti e delle funzioni aggiuntive del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
il tanto reclamizzato accreditamento diretto dei finanziamenti alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione senza i passaggi intermedi degli uffici scolastici regionali o provinciali, ha comportato, di fatto, paradossalmente, un'ulteriore dilazione nei tempi di assegnazione;
le scuole lamentano una scarsa attenzione al problema da parte del ministero -:
quali interventi il Ministro interpellato abbia adottato e, soprattutto, intenda adottare per garantire nelle scuole la piena funzionalità.
(2-00874)«Frassinetti, La Russa».
(Presentata il 3 dicembre 2007).
Interrogazione a risposta immediata:
DATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 4 settembre 2007 il Ministro interrogato in una conferenza stampa ha presentato ai giornalisti le nuove indicazioni per il curricolo (alias i programmi didattici) per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
si tratta di un importante documento che dovrebbe cambiare l'attuale assetto della scuola dell'obbligo italiana;
in quella occasione il Ministro interrogato ha presentato un tascabile di 112 pagine dal titolo «Indicazioni per il curricolo», recante in copertina il logo del Ministero della pubblica istruzione stampato nel mese di agosto 2007 dalla Tecnodid editrice di Napoli, con una tiratura di 600.000 copie (dichiarazione dello stesso Ministro interrogato in conferenza stampa) per la distribuzione gratuita a tutti i docenti coinvolti dalla riforma;
il volumetto risulta, comunque, incompleto, in quanto pubblica il testo delle indicazioni, ma non quello del decreto ministeriale del 31 luglio 2007, né quello della direttiva attuativa del 3 agosto 2007 (entrambi i documenti, infatti, sono stati resi pubblici solo il 4 settembre 2007 in conferenza stampa);
è la prima volta che un Ministro della pubblica istruzione commissiona la stampa di documenti ministeriali ad un'editrice privata e non al Poligrafico dello Stato (la stessa Moratti in occasione analoga si era servita del Poligrafico attraverso la stampa di una sorta di bollettino ufficiale);
inoltre, essendo l'editore prescelto specializzato in legislazione scolastica, è stato ancor più favorito, perché l'acquisizione di atti ministeriali non disponibili e secretati gli hanno permesso di poter stampare in proprio i documenti, con grande anticipo rispetto agli altri editori della stessa categoria -:
in base a quale gara d'appalto sia stata effettuata la scelta dell'editrice, quali siano state le condizioni alla base del contratto (impaginazione, stampa e distribuzione, solo impaginazione e stampa ed altro) e quanto sia costata l'intera operazione.
(3-01473)
Interrogazioni a risposta scritta:
BUONTEMPO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 10 marzo 2000 n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» ai
commi 1 e 2 dell'articolo unico recita: «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e paritarie, private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita»;
«Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, 6 e successivi» -:
quali iniziative il Governo intenda assumere in favore del personale educativo in servizio presso i Convitti INPDAP, o comunque gestiti da enti diversi da Ministero (quindi non Convitti Nazionali) circa l'equiparazione dei titoli di servizio in conformità al servizio prestato dal personale educativo presso i Convitti Nazionali, riconoscendo quindi il relativo punteggio in graduatoria.
(4-05825)
PICCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 22 novembre 2007 a Firenze si è svolta la riunione plenaria della Consulta provinciale degli studenti nella quale il docente referente dell'Amministrazione periferica fiorentina ha bloccato il normale andamento della riunione annunciando un congelamento della presidenza della Consulta medesima a seguito di una irregolarità del regolamento interno;
l'irregolarità riscontrata verteva sulla possibilità data dallo statuto a ciascun membro della Consulta di poter delegare in caso di impedimento uno studente in sostituzione del rappresentante impossibilitato;
la suddetta norma è stata approvata durante l'anno scolastico 2003-2004;
il compito del docente referente per le politiche giovanili dell'Ufficio Scolastico provinciale si limita ad una consulenza tecnico-scientifica e ad un controllo in materia di regolarità degli atti finanziari in fase di approvazione;
il docente referente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Firenze ha preteso di moderare personalmente la riunione plenaria della Consulta impedendo al presidente di intervenire ed ai membri di poter porre in essere votazioni al di fuori del rinnovo del ruolo di segretario -:
se sia legittimo che l'Amministrazione periferica della pubblica istruzione possa attuare questo tipo di intromissioni senza un atto formale che ne giustifichi la natura;
se vi sia la possibilità da parte di un apparato del Ministero di giudicare illegittimi i regolamenti delle Consulte provinciali degli studenti;
se l'irregolarità denunciata dall'Ufficio Scolastico provinciale di Firenze possa in qualche modo comportare un'azione sospensiva come quella realizzata nei confronti del presidente della Consulta;
se il docente referente dell'Ufficio Scolastico provinciale possa svolgere di fatto attività di diretto gestore delle attività della Consulta;
se il docente referente dell'Ufficio Scolastico provinciale possa limitare a qualsiasi livello le istanze e gli interventi dei rappresentanti degli studenti durante le sedute in assemblea plenaria.
(4-05830)