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Allegato A
Seduta n. 254 del 10/12/2007
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2007.
Albonetti, Amato, Aprea, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Capodicasa, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Francescato, Galante, Gentiloni Silveri, Giancarlo Giorgetti, Landolfi, Lanzillotta, Levi, Maroni, Melandri, Meloni, Minniti, Mussi, Leoluca Orlando, Parisi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pinotti, Pisicchio, Pollastrini, Realacci, Rutelli, Santagata, Sgobio, Soro, Spini, Villetti, Visco, Elio Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 dicembre 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
BALDUCCI: «Introduzione degli articoli 259-bis e 259-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale» (3287);
FERRIGNO: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero» (3288);
FERRIGNO: «Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano professioni sanitarie» (3289);
FERRIGNO: «Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni» (3290);
FERRIGNO: «Istituzione della Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero» (3291).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge RONCHI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria» (2233) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bono.
La proposta di legge CAMPA ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS)» (2898) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Leoluca Orlando e Ottone.
Trasmissione dal Senato.
In data 7 dicembre 2007 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1872. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza» (approvato dal Senato) (3292).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CASSOLA ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di criteri per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e di istituzione della circoscrizione Europa per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (3221) Parere della XIV Commissione;
PICANO ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre» (3264) Parere della V Commissione.
IX Commissione (Trasporti):
GIRO ed altri: «Riordino del sistema aeroportuale della città di Roma, capitale della Repubblica, e istituzione del Parco dell'aria in Rieti» (3248) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
PISICCHIO: «Norme per il reinserimento degli ex detenuti nell'attività lavorativa» (3269) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII;
BRUSCO ed altri: «Istituzione di un fondo di previdenza integrativa in favore dei lavoratori e dei pensionati affetti da gravi infermità di carattere irreversibile» (3272) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 379 del 5-14 novembre 2007 (doc. VII, n. 331) con la quale: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 703 e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 380 del 5-14 novembre 2007 (doc. VII, n. 332) con la quale: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana nei confronti dello Stato in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 388 del 19-23 novembre 2007 (doc. VII, n. 334) con la quale: dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove davanti al tribunale di Torino, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 2005 (doc. IV-quater, n. 109):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 402 del 21-30 novembre 2007 (doc. VII, n. 337) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4, ultimo periodo, della legge della regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge della regione Lombardia 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 403 del 21-30 novembre 2007 (doc. VII, n. 338) con la quale: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevata, in riferimento all'articolo 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pisa:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
sentenza n. 412 del 22 novembre - 5 dicembre 2007 (doc. VII, n. 339) con la quale:
1) dichiara estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli articoli 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla regione Valle d'Aosta;
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 - come sostituito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 -, e dell'articolo 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 - introdotto dallo stesso articolo 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 -, sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Toscana;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla regione Veneto:
alla V Commissione permanente (Bilancio).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria: con lettera in data 14 novembre 2007, sentenza n. 378 del 5-14 novembre 2007 (doc. VII, n. 330), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento agli articoli 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento all'articolo 8, numeri 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promosso con il ricorso n. 26 del 2005;
dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), promosso con il ricorso n. 1 del 2006;
dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), promosso con il ricorso n. 40 del 2006:
alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
con lettera in data 23 novembre 2007, sentenza n. 387 del 19-23 novembre 2007 (doc. VII, n. 333), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 1 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, stabilisce che «Le regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee»;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-octies e 4-undecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle regioni Toscana e Umbria, per violazione, rispettivamente, degli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione e dell'articolo 97 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalla regione Piemonte, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, per violazione degli articoli 5, 97, 117 anche in relazione all'articolo 32 della Costituzione, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
con lettera in data 23 novembre 2007, sentenza n. 390 del 19-23 novembre 2007 (doc. VII, n. 335), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti
diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
con lettera in data 23 novembre 2007, sentenza n. 401 del 19-23 novembre 2007 (doc. VII, n. 336), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole «province autonome»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 84, commi 2, 3, 8 e 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalle regioni Lazio e Abruzzo;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione, dalla regione Veneto;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 76 della Costituzione, dalla regione Veneto;
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Veneto;
10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 11, comma 4; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, comma 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, comma 3; 253, commi 10 e 11; 257, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Veneto;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Lazio, Abruzzo e Veneto;
13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo;
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 11, numeri 1, 17, 19 e all'articolo 16 della legge costituzionale n. 5 del 1948, al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, al decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché all'articolo 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonomia di Trento;
16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto;
17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana, Veneto e Piemonte;
18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 76 e 117, quinto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 53, comma 1; 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 122, commi da 1 a 6; 130, comma 2, lettera c); 252, comma 6, promosse, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Veneto;
22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Toscana;
23) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 163 del
2006 promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 122, commi 2, 3, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 promosse, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
26) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 253, commi 3 e 22, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo, quarto, quinto comma e 118 della Costituzione, dalla regione Veneto:
alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 novembre 2007, ha trasmesso un documento, approvato nella riunione del 28 novembre 2007, riguardante osservazioni e proposte sul disegno di legge recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (Atto Camera n. 2480-B).
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerca «Enrico Fermi» per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 158).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per gli esercizi 2004 e 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, prima comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 159).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 27 novembre 2007, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre maggio-agosto 2007 (doc. XLVIII, n. 6).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani» (ONAOSI) per gli esercizi 2005 e 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 160).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal ministro del commercio internazionale e per le politiche europee.
Il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con lettera in data 16 novembre 2007, ha trasmesso la comunicazione della Commissione europea recante il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 (COM(2007)640 definitivo).
Il predetto documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.
Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, - in allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2008 - la relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 2006, predisposta dal ministro dello sviluppo economico (doc. XIII, n. 2-quinquies).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione da Ministeri.
I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
articolo 2, comma 4-quinquies, e articolo 9-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 1, comma 1329, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 22, commi 20 e 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.
Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
Il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, con lettera in data 7 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 30 novembre, 4, 5 e 6 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le delibere in merito alla proclamazione di alcuni scioperi.
Questa documentazione è stata trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 30 novembre, 4 e 5 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le delibere in merito alla proclamazione di alcuni scioperi.
Questa documentazione è stata trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla IX Commissione (Trasporti).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla Commissione sottoindicata:
alla V Commissione (Bilancio) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antimo Prosperi, l'incarico di direttore della direzione VI - operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
al dottor Paolo Valletta, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.