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Allegato B
Seduta n. 256 del 12/12/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanze:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è verificata, presso la fonderia ThyssenKrupp di Torino, una tragedia inaudita, nella quale sono morti quattro lavoratori e per la quale è in corso un procedimento penale per disastro, omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 589 codice penale), disastro colposo (articolo 449 codice penale) e lesioni gravi e gravissime aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 590 codice penale);
il 9 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, che «le leggi ci sono, il problema è farle rispettare. Sì, in molti casi le imprese hanno responsabilità. È necessario avere più sorveglianza, avere gli ispettori che obblighino all'obbedienza delle leggi»;
lo stesso Romano Prodi ha affermato, nel corso della stessa intervista, che «oggi (9 dicembre 2007) l'anno non è ancora finito e siamo già a 984 morti sul lavoro: la vita è qualcosa di sacro da difendere»;
tra le cause del disastro potrebbe esserci anche una insufficiente e incompleta valutazione dei rischi lavorativi come previsto obbligatoriamente dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 del 1994;
la mancanza di standard che definiscano i contenuti anche formali della documentazione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori presenta un duplice profilo di problematicità: rende più difficile al datore di lavoro, ed eventualmente agli altri soggetti obbligati o incaricati, elaborare una documentazione esauriente e completa; rende difficile all'organo di vigilanza riconoscere in modo veloce e adeguato la completezza dei documenti sottoposti all'azione di controllo;
la standardizzazione aiuta il corretto adempimento degli obblighi e facilita l'azione degli organi di vigilanza, riducendo i tempi necessari per i singoli controlli, e consentendo automaticamente un maggior numero di azioni di controllo;
i lavoratori con contratto di somministrazione, data la loro particolar inesperienza lavorativa, risultano maggiormente esposti al rischio d'infortunio;
la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997-Supplemento Ordinario n. 136, introdusse nel nostro Paese per la prima volta una regolamentazione del lavoro temporaneo, prevedendo, in ragione delle particolari condizioni in cui veniva a trovarsi il lavoratore, particolari tutele;
l'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedeva che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individuasse le lavorazioni che richiedevano una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi al fine di vietare, per essi, la fornitura di lavoro temporaneo;
tale decreto venne successivamente emanato (decreto 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999: le ragioni di tali divieti erano sinteticamente ma ben chiaramente enunciate nelle premesse di detto decreto;
successivamente il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159) all'articolo 85 comma 1 lettera f) dispose l'abrogazione degli articoli dall'1 all'11 della legge n. 196 del 1997, trascinando con sé anche il decreto citato che individuava le lavorazioni vietate per il lavoro temporaneo, rendendo così inapplicabile il divieto alla fattispecie della somministrazione di lavoro introdotta dalla legge n. 30 del 2003 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003 articoli 20 e seguenti;
così facendo, si determinò un significativo peggioramento della tutela delle condizioni di lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori con contratto di somministrazione, per i quali vennero meno le tutele citate e precedentemente vigenti;
se si considera drammatico andamento infortunistico e il grave fenomeno delle malattie professionali, risulta evidente l'urgenza di ripristinare dette tutele, eventualmente ampliandole a nuove forme di rischio nel frattempo introdotte dal legislatore comunitario prima, e da quello nazionale poi nel decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
le attività lavorative dei lavoratori con contratto di somministrazione possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
è necessario individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto esse presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
è necessario individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa -:
quali iniziative intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri, con il necessario coinvolgimento delle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, affinché vengano emanate dettagliate linee guida e un modello standard in materia di documento di valutazione dei rischi lavorativi nonché di aggiornamento del documento stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 del 1994;
se il Ministro interpellato non ritenga necessario giungere ad una modifica del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, volta ad estendere il divieto di stipula di contratti di somministrazione di lavoro per le fattispecie lavorative che prevedono:
a) rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, chimici e biologici di cui agli articoli 61, 68, 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
b) utilizzo di attrezzature per lavori in quota di cui all'articolo 36-bis, comma 1 o elencate nell'allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti «salvavita»;
d) rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all'articolo 88-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
e) rischio di esposizione ad amianto, di cui al titolo VI-bis del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
g) lavorazioni particolarmente pericolose quali recupero, demolizione, costruzione, prospezione a effettuati in attività subacquea; manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto».
(2-00886) «Burgio».
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è verificata, presso la fonderia ThyssenKrupp di Torino, una tragedia inaudita, nella quale sono morti quattro lavoratori e per la quale è in corso un procedimento penale per disastro, omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 589 codice penale), disastro colposo (articolo 449 codice penale) e lesioni gravi e gravissime aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 590 codice penale);
il 9 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, che «le leggi ci sono, il problema è farle rispettare. Sì, in molti casi le imprese hanno responsabilità. È necessario avere più sorveglianza, avere gli ispettori che obblighino all'obbedienza delle leggi»;
lo stesso Romano Prodi ha affermato, nel corso della stessa intervista, che «oggi (9 dicembre 2007) l'anno non è ancora finito e siamo già a 984 morti sul lavoro: la vita è qualcosa di sacro da difendere»;
il numero totale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio nelle ASL è diminuito di 711 unità negli anni dal 2001 al 2005 e che continua costantemente a diminuire a causa del blocco delle assunzioni, provocando la paralisi delle attività in numerose ASL d'Italia;
l'ordine del giorno 9/2849/10 a firma Folena, Rocchi, Burgio, De Cristofaro e approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1o agosto 2007 «impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative, anche consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [...] affinché sia introdotta una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del Servizio
sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro»;
l'ordine del giorno 9/2849/6 a firma Burgio, Rocchi, De Cristofaro approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1o agosto 2007 «impegna il Governo affinché tutte le Regioni e le pubbliche amministrazioni si impegnino a finalizzare quote crescenti del Fondo sanitario regionale, in particolare garantendo una copertura di almeno il 5 per cento delle unità locali oggetto di intervento ispettivo in un anno e che le Regioni che hanno già raggiunto l'obiettivo mantengano i livelli di attività erogati» e a che «sia chiaramente definito e quantificato il potenziamento operativo dei servizi delle ASL, anche in seguito alla rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai livelli essenziali di assistenza- LEA ed alle esigenze territoriali riguardo alla struttura produttiva/occupazionale, di rischio, di dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa» -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Governo per attuare il mandato ricevuto dalla Camera per far fronte alla gravissima emergenza sociale dei 1.300 morti e 27 mila mutilati ogni anno sul lavoro, anche in materia di controlli degli organi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali cui la legge n. 833 del 1978 ha attribuito le funzioni di vigilanza sui luoghi di lavoro a «i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro delle ASL» il cui organico, decrescente, è del tutto insufficiente a svolgere le importanti funzioni assegnate dalla legge vigente.
(2-00887)«Burgio».
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è verificata, presso la fonderia ThyssenKrupp di Torino, una tragedia inaudita, nella quale sono morti quattro lavoratori e per la quale è in corso un procedimento penale per disastro, omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 589 codice penale), disastro colposo (articolo 449 codice penale) e lesioni gravi e gravissime aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 590 codice penale);
il 9 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, che «le leggi ci sono, il problema è farle rispettare. Sì, in molti casi le imprese hanno responsabilità. È necessario avere più sorveglianza, avere gli ispettori che obblighino all'obbedienza delle leggi»;
lo stesso Romano Prodi ha affermato, nel corso della stessa intervista, che «oggi (9 dicembre 2007) l'anno non è ancora finito e siamo già a 984 morti sul lavoro: la vita è qualcosa di sacro da difendere»;
il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 del 1994 individua nella figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il soggetto prioritario di partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e igiene nel luogo di lavoro;
l'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994 inserendo il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale «l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;
la Camera dei Deputati ha approvato il 1o agosto 2007 un ordine del giorno a firma Rocchi, Burgio, De Cristofaro (il
n. 9/2849/5), con il quale «impegna il Governo ad emanare nel più breve tempo possibile il decreto istitutivo dell'election day»;
l'articolo 4 della legge 3 agosto 2007 n. 123 al comma 1 prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998»;
in base alla nuova disciplina, a decorrere dal 25 agosto del 2007, per effetto dell'articolo 4, comma secondo della citata legge n. 123 del 2007, la Provincia assume transitoriamente un importante ruolo di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza nei confronti degli uffici, delle amministrazioni e degli enti pubblici che rientrano nell'ambito territoriale di competenza;
tale disposizione è stata disattesa da tutte le provincie italiane escluse quelle di Bologna e di Milano;
il coordinamento riguarda l'attività di controllo, vigilanza ma anche assistenza delle Aziende USL, delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Bologna, dell'INAIL Direzioni Provinciali, dell'Inps Direzioni Provinciali, dei Dipartimenti ISPESL territoriali, ed eventualmente di altri soggetti quali le Prefetture, i Comuni, i Comandi territoriale dell'Arma dei Carabinieri, i Comandi territoriali della Guardia di Finanza, l'agenzia delle Entrate e forme di audizione e/o di consultazione con le parti sociali, in relazione a specifiche attività e oggetti del coordinamento;
l'ordine del giorno n. 9/2849/12 a firma Dioguardi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro che la Camera dei Deputati ha approvato il 1o agosto 2007 impegna il Governo «ad una veloce approvazione del decreto sul coordinamento»;
l'articolo 7 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha previsto che «gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro»;
ciò nonostante questi organismi non sono stati attivati in tal senso dalle parti sociali;
l'articolo 10 comma 1 della legge n. 123 del 2007 (Credito d'imposta) prevede che «a decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 -:
entro quale termine il Ministro interpellato intenda procedere all'emanazione del decreto relativo all'election day,
al fine di dare impulso e generalizzazione ad una figura troppo spesso assente in troppe aziende;
entro quali termini la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda emanare l'importantissimo decreto in grado di rendere più efficiente ed efficace l'azione dei vari organi di vigilanza presenti sul territorio nazionale;
quali iniziative intenda assumere la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il necessario coinvolgimento delle Regioni e Province autonome, affinché le parti sociali siano messe di fronte alle loro responsabilità e diano avvio in modo generalizzato all'azione dei comitati paritetici, che secondo l'articolo 1 lettera h) della legge n. 123/2003 sono, tra l'altro, «anche strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro»;
quando il Ministro interpellato intenda emanare l'urgente decreto relativo alla formazione certificata dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro.
(2-00888)«Burgio».
Interrogazione a risposta in Commissione:
BURGIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è verificata, presso la fonderia ThyssenKrupp di Torino, una tragedia inaudita, nella quale sono morti quattro lavoratori e per la quale è in corso un procedimento penale per disastro, omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 589 codice penale), disastro colposo (articolo 449 codice penale) e lesioni gravi e gravissime aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni (articolo 590 codice penale);
il 9 dicembre 2007, il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha dichiarato, in un'intervista a La Stampa, che «le leggi ci sono, il problema è farle rispettare. Sì, in molte casi le imprese hanno responsabilità. È necessario avere più sorveglianza, avere gli ispettori che obblighino all'obbedienza delle leggi»;
lo stesso Romano Prodi ha affermato, nel corso della stessa intervista, che «oggi (9 dicembre 2007) l'anno non è ancora finito e siamo già a 984 morti sul lavoro: la vita è qualcosa di sacro da difendere»;
il numero totale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio nelle ASL è diminuito di 711 unità negli anni dal 2001 al 2005 e che continua costantemente a diminuire a causa del blocco delle assunzioni, provocando la paralisi delle attività in numerose ASL d'Italia;
l'ordine del giorno 9/2849/10 a firma Folena, Rocchi, Burgio, De Cristofaro e approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1o agosto 2007 «impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative, anche consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [...] affinché sia introdotta una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro»;
l'ordine del giorno 9/2849/35 a firma Daniele Farina, Rocchi, Burgio, De Cristofaro approvato dalla camera dei Deputati nella seduta del 1o agosto 2007 impegna il Governo affinché «a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle organizzazioni sindacali, che hanno stipulato in sede di contrattazione collettiva gli accordi di cui all'articolo 18 del presente decreto, e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riconosciute con decreto del Ministero del lavoro anteriormente alla
commissione del fatto per cui si procede, la facoltà di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale» -:
quali azioni immediate ed urgenti intenda intraprendere il Governo per attuare il mandato ricevuto dalla Camera per far fronte alla gravissima emergenza sociale dei 1300 morti e 27mila mutilati ogni anno sul lavoro, anche intervenendo immediatamente con modifica del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 o con altro provvedimento legislativo idoneo affinché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sia riconosciuta da subito la facoltà di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
(5-01855)