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Allegato B
Seduta n. 256 del 12/12/2007
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TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
MANCUSO. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la Circolare ministeriale 138/2000 prevede la separazione tra gestore della rete e principale operatore. Nella realtà esiste una separazione solo societaria, in quanto FS Holding detiene il 100 per cento della quota azionaria sia di Trenitalia
(operatore nel trasporto passeggeri e merci) che di Rete Ferroviaria Italiana (gestore della rete);
i costi operativi dal 2003 al 2006 sono aumentati del 23 per cento; i costi per i servizi sono aumentati del 40 per cento; le spese per le materie prime sono aumentate dell'87 per cento;
le maggiori spese derivano dai costi del personale, che ammontano al 56 per cento del totale, pari a circa 4,7 miliardi;
negli ultimi cinque anni, i contributi ed i fondi pubblici si sono aggirati intorno al 50 per cento del totale dei ricavi di FS. Pertanto si evince che FS non sia in grado di coprire nemmeno le spese del personale senza l'aiuto dei contribuenti dello Stato;
la società Ferrovie dello Stato ha accusato perdite superiori a 2 miliardi di euro;
il costo dei biglietti è aumentato, negli ultimi dodici mesi, di circa il 10 per cento sia per i viaggi a lunga percorrenza che per i treni destinati ai lavoratori pendolari. A fronte di tali aumenti non si registrano miglioramenti del servizio in fatto di puntualità e materiale viaggiante -:
se il Governo intenda rivedere il sistema di contributi e fondi destinati a FS ed RFI ed in quale misura;
quali misure il Governo intenda adottare per garantire condizioni di viaggio qualitativamente migliori, con particolare attenzione per le tratte usufruite dai lavoratori pendolari.
(4-05874)
FABRIS. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
a norma dell'articolo 116, comma 1-quater, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, «I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1o gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale»;
in attuazione di tale disposizione, la circolare del Ministero dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, n. MOT3/4397/M350 del 2 settembre 2005, demanda al Ministero della salute la definizione delle condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre dei ciclomotori, nonché l'individuazione dei medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità;
le linee guida all'uopo elaborate dal Gruppo tecnico istituito presso il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, con decreto dirigenziale del 18 ottobre 2005, affidano al medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, ossia al medico di famiglia, la competenza a certificare l'assenza di condizioni psicofisiche di principio ostative alla guida di un ciclomotore, in ragione della sua «diretta personale conoscenza delle condizioni anamnesiche e cliniche dei propri assistiti»;
le medesime linee guida stabiliscono altresì che il medico di famiglia potrà rilasciare la certificazione di idoneità limitatamente ai propri assistiti, in considerazione del fatto che solo in riferimento ad essi sussiste il presupposto della conoscenza diretta delle condizioni anamnesiche e cliniche dei richiedenti;
il medico di famiglia, inoltre, dovrà «constatare l'assenza di condizioni morbose che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del codice della strada»;
più in particolare, al fine di rilasciare la suddetta certificazione il medico dovrà poter escludere la presenza nel richiedente di tutta una serie di condizioni in grado di compromettere la sicurezza della guida,
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, deficit visivi ed uditivi gravi e non correggibili, gravi affezioni cardiovascolari, epilessia, dipendenza da alcol e droghe, eccetera;
ai sensi del citato articolo 116, comma 1-quater del codice della strada, tali disposizioni resteranno in vigore solo fino al 1o gennaio 2008, data a decorrere dalla quale si applicheranno anche alla guida dei ciclomotori le regole previste per la patente di categoria A, ossia la certificazione dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte dei medici pubblici individuati dall'articolo 119, comma 2, del codice della strada, su prescritto modello in bollo;
tuttavia, da quanto premesso si evince con chiarezza l'importanza di affidare al medico di famiglia, piuttosto che al medico legale, la certificazione dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida di un ciclomotore, proprio in considerazione del fatto che è il medico di famiglia a conoscere l'anamnesi dei propri assistiti meglio di chiunque altro, e comunque certamente meglio di un medico legale contattato solo per l'occasione;
d'altra parte, le succitate linee guida individuano con sufficiente precisione le condizioni psico-fisiche ostative alla guida di un ciclomotore, consentendo al medico di famiglia di certificare il relativo stato di idoneità senza alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, come dimostrato peraltro anche dall'esperienza di questi ultimi due anni, in cui l'aver affidato al medico di famiglia la competenza a rilasciare detta certificazione non ha comportato alcun incremento dell'incidentalità stradale relativa ai ciclomotori;
a ciò si aggiunga che l'applicazione ai ciclomotori delle disposizioni relative alla patente di categoria A comporterà un innegabile aggravio economico per le famiglie, stante la necessità di effettuare i prescritti versamenti e l'acquisto della marca da bollo -:
se il Governo, e in particolare il Ministro interrogato, non ritenga necessario e urgente, alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione, trasformare l'attuale regime transitorio previsto per il rilascio del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori in una disciplina a carattere definitivo, e quali iniziative intenda assumere a tal fine;
in subordine, se il Governo, e in particolare il Ministro interrogato, non ritenga quanto mai opportuno e utile disporre un congruo differimento del termine per l'applicazione ai ciclomotori delle disposizioni relative alla patente di categoria A, evitando così maggiori spese alle famiglie e senza alcun pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.
(4-05878)