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Allegato B
Seduta n. 256 del 12/12/2007
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ha istituito le scuole di specializzazione, articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea;
l'articolo 17, comma 95, della legge 15 novembre 1997, n. 127, integrato dall'articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha indirizzato l'ordinamento universitario, anche nella materia che interessa, verso nuove tipologie di corsi e titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione, di quelli determinati dall'articolo 4, comma primo, della legge n. 341 del 1990, per ottenere un adeguamento alla normativa comunitaria vigente nel settore;
la legge 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1, comma 8, integrando l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha stabilito che con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;
la SSIS non è un semplice corso abilitante, ma una scuola di specializzazione biennale, con frequenza obbligatoria. Non si limita ad abilitare, ma specializza all'insegnamento; è una scuola di formazione altamente qualitativa, in adeguamento a quella parte di Europa più avanzata dove si accede ai vari settori lavorativi attraverso scuole di formazione specialistiche e specializzanti;
la formazione iniziale è di fondamentale importanza per la qualità generale della scuola italiana e per la valorizzazione della professione docente, sia dal punto di vista delle competenze e della professionalità che da quello socio-economico, e rappresenta il trampolino di lancio per una valida formazione permanente;
il Governo, nella finanziaria 2008 in itenere, all'articolo 94, comma 6, ha cercato di colmare il vuoto normativo sulla formazione e abilitazione degli insegnanti, conseguente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 e del decreto attuativo n. 227 del 2005 (la cosiddetta Riforma Moratti) che prevedeva l'iscrizione alle suddette scuole biennali universitarie di specializzazione all'insegnamento (SSIS), e alla Facoltà di Scienze della Formazione, ricomprendendo nella nuova disciplina di tipo concorsuale la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti medesimi, con il conseguente coinvolgimento del Ministro dell'università nell'adozione di un regolamento ad hoc;
i precari docenti, privi di abilitazione, sarebbero circa 184.000 unità;
i costi derivanti dalla formazione SSIS sono a carico dei corsisti, senza oneri per lo Stato -:
se non ritenga opportuno, fino alla messa a regime della nuova disciplina concorsuale di prevedere l'istituzione di «Corsi Abilitanti Universitari Speciali» per gli insegnanti che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, al fine di accelerare i tempi dell'abilitazione anche per coloro che si sono iscritti al corso universitario quadriennale (800 ore concentrate in un anno di corsi ed esami) di Scienze della Formazione Primaria.
(5-01858)