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Allegato B
Seduta n. 257 del 13/12/2007
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
le statistiche segnalano che nel nostro Paese, ogni anno, si assiste ad oltre un milione di infortuni sul lavoro;
nel 2006 oltre 1.300 di questi infortuni sono stati mortali, assegnando all'Italia il triste primato europeo nella classifica delle morti bianche;
nel solo settore delle costruzioni le morti nel 2006 (258) sono incrementate del 35 per cento rispetto all'anno precedente;
nei primi dieci mesi del 2007 gli infortuni mortali sono stati 882, gli infortuni 882.694 (che, in proiezione annuale, superano il milione e 50 mila), mentre i lavoratori rimasti invalidi dal 1o gennaio 2007 sono 22.067, con una media di 73 al giorno;
si apprende da fonti di stampa che i bilanci dell'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (Inail) hanno fatto registrare, dal 2002 ad oggi, «avanzi consolidati di amministrazione» pari a circa 2 miliardi di euro all'anno (1,7 miliardi, nel 2007);
l'esistenza di tali corposi avanzi di bilancio appare agli interroganti paradossale, trattandosi di un istituto assicurativo le cui entrate (costituite dai premi pagati dalle aziende e dai contributi dei lavoratori) e le cui spese (le prestazioni erogate) dovrebbero essere a saldo zero;
tali avanzi ammonterebbero complessivamente a 13 miliardi di euro, depositati in un conto corrente intestato all'Inail presso il Ministero dell'economia, senza alcun rendimento per l'istituto, ed utilizzato, invece, dal Ministero del tesoro «per diminuire la propria esposizione nel mercato finanziario»;
contemporaneamente le prestazioni erogate dall'Istituto sono diminuite, dal 2000 ad oggi, di 300 mila unità, da 1,2 milioni nel 2000 alle 950 mila nel 2006 e alle 917 mila dell'anno in corso;
il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha riformato le tabelle di calcolo sulla base delle quali vengono conteggiate le prestazioni, alzando la soglia percentuale necessaria per vedersi riconosciuto il diritto «all'indennità patrimoniale» (la perdita della capacità lavorativa) dall'11 per cento al 16 per cento, anche se - come ha affermato in una nota recente Pietro Mercandelli, presidente dell'Anmil - «già con l'11 per cento il danno può essere molto grave e pregiudicare per esempio l'uso di una mano»;
la conseguenza di tale riforma delle tabelle di calcolo è stata l'abbassamento delle rendite erogate dall'Inail da circa 30 mila alle attuali 8,9 mila;
nelle scorse settimane l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (Anmil) - che conta 470 mila iscritti - ha iniziato una forte protesta pubblica, manifestando in più occasioni sotto le sedi dei Ministeri in indirizzo -:
quale sia il giudizio dei Ministri interpellati sulla questione in parola e se essi possano confermare la veridicità dei dati sopra esposti;
se i Ministri interpellati non ritengano urgente utilizzare tali attivi di bilancio non già per diminuire l'esposizione del Ministero dell'economia nel mercato finanziario, quanto invece per assicurare agli invalidi del lavoro e ai familiari delle vittime del lavoro assegni congrui e dignitosi, oppure per facilitare la costituzione, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, di momenti di formazione ed informazione circa la sicurezza sul lavoro;
se i Ministri interpellati non ritengano urgente ripristinare sul piano legislativo
le tabelle di calcolo per il conteggio delle indennità patrimoniali precedenti al decreto legislativo n. 38 del 2000.
(2-00891)
«Burgio, Rocchi, Migliore, De Cristofaro, Acerbo, Cacciari, Cardano, Caruso, Cogodi, De Simone, Deiana, Dioguardi, Duranti, Falomi, Daniele Farina, Ferrara, Folena, Forgione, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Mungo, Olivieri, Pegolo, Perugia, Provera, Andrea Ricci, Mario Ricci, Siniscalchi, Smeriglio, Sperandio, Zipponi».
Interrogazione a risposta orale:
RIVOLTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in recenti dichiarazioni pubbliche il Presidente dell'INPS, Giampaolo Sassi, ha dichiarato esistere un fenomeno di «reimmersione» di lavoratori extracomunitari, inizialmente autorizzati alla permanenza in Italia per svolgere lavoro di colf o badante;
sembrerebbe che a novembre risultassero assicurati presso l'INPS con le suddette qualifiche circa 460 mila extracomunitari, essendone nel corso dei 2 anni precedenti «scomparsi» quasi 200 mila;
sembra, inoltre, che i contributi siano versati per i primi mesi di lavoro ufficiale ai fini di ottenere il permesso di soggiorno; poi vengano sospesi i pagamenti che ricominciano in prossimità del rinnovo del permesso di soggiorno;
dati INPS segnalano che il 45 per cento degli stranieri risultino lavorare tra le 21 e le 30 ore settimanali e quindi molto al di sotto delle ore di lavoro ufficiale dichiarate dai cittadini italiani con le stesse mansioni, con conseguente riduzione dei contributi versati -:
quante siano le posizioni INPS di colf e badanti attive in Italia, ad oggi, da più di un anno continuativo;
cosa intenda fare il Governo italiano, in aggiunta a campagne di sensibilizzazione effettuate direttamente dall'INPS, per colpire il lavoro nero sopra descritto;
quale titolo di soggiorno ritenga il Governo dover attribuire a coloro che ottengono permesso di soggiorno in Italia per ragioni di lavoro e si trattengono poi anche alla perdita, vera o fittizia, del lavoro stesso.
(3-01493)
Interrogazioni a risposta scritta:
CATANOSO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 1996/1997 furono trasferiti dall'ex Ente Poste nei ruoli dell'Inpdap 111 lavoratori, inquadrati il primo giugno del 1997;
successivamente, con provvedimento avente decorrenza giuridica 31 dicembre 1997, fu trasferito un secondo gruppo di 579 dipendenti dell'ex Ente Poste, i quali presero servizio presso l'Inpdap tra il mese di gennaio e quello di marzo del 1998;
del secondo «contingente», 305 dipendenti furono inquadrati nei ruoli Inpdap in data 1o aprile 2000 ed altri 274 lavoratori furono inquadrati il primo gennaio del 2001, quasi tre anni dopo la loro immissione in servizio;
l'inquadramento nei ruoli Inpdap, a seguito dei relativi decreti di trasferimento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - fu attuato «a pettine» ovvero livello Ente Poste uguale livello Inpdap e furono utilizzati i livelli del C.c.n.l. P.T. 91/93 anziché considerare le qualifiche relative alle Aree professionali del contratto dell'ex Ente Poste 94/97 vigente all'epoca del trasferimento;
l'inquadramento, a giudizio dell'interrogante, avvenne in maniera errata in quanto non tenne in alcun conto delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali di provenienza previste dall'ordinamento postale già diviso per Aree professionali con il risultato che tutti i dipendenti sono stati sottoinquadrati ad un livello inferiore e in alcuni casi addirittura a due;
tale sperequazione assume ancora maggior rilievo se si tiene conto che l'articolo 49, comma 1, lettera b, del C.c.n.l. 98/01, all'epoca vigente, disponeva la disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 e le proposizioni annesse con le relative declaratorie di qualifiche e profili dal 1o al 9o livello, invece utilizzate per l'inquadramento;
anche il C.C.I.E. 99/01 nella parte afferente le politiche occupazionali per il personale proveniente dall'ex Ente Poste stabiliva di dover procedere ad «effettuare le necessarie verifiche al fine di stabilire la equiparazione del contenuto professionale fra l'Area professionale di provenienza con quella prevista dal C.C.N.L. del 16 febbraio 1999»;
in conseguenza di ciò, un gran numero di dipendenti ha adito le vie legali con risultati largamente positivi e conseguente aggravio di spese legali a carico dell'Istituto il quale, con pervicace ostinazione, persegue nel sostenere i giudizi, ben sapendo di aver indicato autonomamente i livelli di inquadramento alla Funzione Pubblica, che semplicemente si è limitata a recepirli nei decreti di trasferimento, come si evince dalle note prot. 7545 dell'11 giugno 1999 e 1230 del 18 aprile 2000, con cui l'Inpdap ha chiesto alla Funzione Pubblica l'autorizzazione al trasferimento nei propri ruoli rispettivamente di 305 e 274 dipendenti dell'ex Ente Poste, elencando nominativi e livelli di inquadramento, livelli che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha semplicemente traslato nei provvedimenti di trasferimento, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 1999 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2000;
in sede di giudizio, i legali dell'Inpdap sostengono, invece, che i decreti di trasferimento sarebbero attuativi anche dell'inquadramento, mentre per lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra sono solo atti di macro-organizzazione, autorizzativi del solo trasferimento e non attuativi dell'inquadramento (vedi ad esempio la sentenza del Tribunale di Gorizia 146/2004, iscritta al n. 68/2003 R.G. dep. 16 novembre 2004);
l'errato inquadramento è stato rilevato anche in un emendamento al disegno di legge finanziaria 2005 forse ispirato dallo stesso istituto, che aveva lo scopo di correggere l'errato inquadramento;
soltanto la Ugl Fedep, coordinamento Inpdap, da anni si batte per il riconoscimento dei legittimi e sacrosanti diritti di detti lavoratori al giusto inquadramento;
in circostanze assolutamente analoghe, la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Riunite, composta da ben nove magistrati, con sentenza R.G.N. 5777/06, Cron. 22268, ud. 9 ottobre del 2007, depositata il 24 ottobre 2007, ha deciso in merito al diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale C, posizione economica C1, di un lavoratore, già dipendente dell'ex Ente Poste con qualifica di Dirigente di Esercizio, VI livello Poste, trasferito all'Avvocatura Distrettuale di Messina. A giudizio della Ugl Fedep e dell'interrogante tale sentenza sancisce in maniera definitiva una serie di principi, in macroscopico contrasto con quanto disposto dalla precedente sentenza su riferita, sempre della Cassazione, ma a Sezione Semplice del Lavoro, emessa in ambito contenzioso INPDAP (R.G.N. 27475/03, ud. 1o dicembre del 2005, Cron. 15931 del 13 luglio 2006);
il contenzioso oggetto della sentenza del 24 ottobre attiene al reparto Ministeri; tuttavia i principi che con essa vengono affermati sono indubbiamente di portata generale, estensibili anche e soprattutto in ambito Inpdap, laddove sussiste un ragguardevole numero di azioni legali in corso;
tali lavoratori al danno hanno dovuto subire la beffa di non aver potuto partecipare ai concorsi interni banditi a maggio del 2000;
la normativa applicabile a questa fattispecie, l'articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997, prescrive che al personale in questione si debbano applicare le disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza R.G.N. 27475/03 del 13 luglio 2006;
anche la legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999), nel ribadire che al personale dell'ex Ente Poste in posizione di comando alla data del 30 settembre 1998 devono essere applicate le disposizioni sulla mobilità, come previsto dal predetto articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che i postali che hanno assunto servizio dopo il 28 febbraio 1998 presso altre Pubbliche amministrazioni devono comunque essere detratti dalle quote di assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, legge n. 449 del 1997;
a giudizio dell'interrogante, con tale disposizione, il legislatore ha considerato i postali già in organico presso l'Inpdap, in attesa di formale provvedimento di inquadramento, in quanto in mobilità;
in un primo momento anche l'Inpdap sembrava orientarsi in tale direzione e con delibera n. 1140 del 29 dicembre 1999 il Consiglio di Amministrazione dell'ente approvava il fabbisogno comprendendo anche i postali già in servizio, considerato l'assenso al trasferimento rilasciato dalle Poste e la decorrenza giuridica del provvedimento iniziale di comando 31 dicembre 1997 ai sensi della legge n. 127 del 1997 poi trasformato in mobilità dal Legislatore (articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997);
anche il Ccnl 98/01 imponeva tempi diversi di inquadramento nei ruoli per il personale proveniente dalla mobilità, infatti all'articolo 27, comma 2, è scritto che il dipendente è trasferito, previo consenso dell'ente di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda;
i vertici dell'Inpdap dell'epoca hanno pensato bene di non far partecipare ai concorsi interni di riqualificazione questi lavoratori a ragione del fatto che non facevano parte dei ruoli dell'Ente, a differenza dei vertici dell'Inail che li hanno considerati nei ruoli e li hanno fatti partecipare, inquadrandoli nei ruoli fin da luglio 1999;
i vertici dell'Inpdap, con due note una a firma del Presidente Mauro Seppia ed una a firma del dirigente Piero Pierleoni, invitavano nel 1998 e nel 1999 i lavoratori ex postali a presentare formale richiesta di inquadramento nei ruoli dell'Inpdap comportando per 274 dipendenti l'inquadramento a far data dal 1o gennaio 2001 a causa di lungaggini necessitate dalla richiesta di autorizzazione alla Funzione Pubblica, con conseguente esclusione dai concorsi interni banditi in maggio 2000, compresi gli altri 301 dipendenti, a loro volta già inquadrati in data 1o aprile 2000;
i 575 postali interessati avevano regolarmente presentato le suddette due richieste (di opzione e di inquadramento) ed erano annoverati in organico con Delibera 1140 del 29 dicembre 1999 su menzionata e nonostante il disposto dell'articolo 45, comma 10, legge n. 448 del 1998 che li detraeva dalle quote di trasferimento soggette ad autorizzazione da parte della Funzione Pubblica;
sussistevano tutte le condizioni normativo-temporali nel 1999 perché i postali partecipassero ai concorsi interni ma tale tardivo inquadramento ha comportato
l'esclusione dai concorsi interni banditi in maggio 2000 riservati al solo personale in servizio di ruolo alla data del 29 dicembre 1999, a danno dei predetti 575 postali. Addirittura anche quei 301 dipendenti già inquadrati in data 1o aprile 2000 cioè prima del bando (circ. 25 del 31 maggio 2000), considerati dall'Istituto ancora in comando al 29 dicembre 99 e quindi non nelle condizioni di partecipare di diritto ai concorsi interni;
l'esclusione dei postali in servizio in comando dai concorsi interni del 2000, a giudizio della Ugl Fedep e dell'interrogante, è avvenuta in palese violazione di norme di legge e contrattuali, con un vero e proprio atto d'impero, surrettizio ed illegittimo, ovvero la circolare n. 25 del 31 maggio 2000 che ha posto il paletto del 29 dicembre 1999, cioè ha limitato retroattivamente la partecipazione ai concorsi al personale in servizio e di ruolo a tale data;
inoltre, la nota prot. 155 del 23 novembre 1999 che ha comportato il tardivo inquadramento, ha ulteriormente aggravato la situazione, non tenendo in alcun conto le norme contrattuali nonché le norme di legge sulla mobilità e sulle assunzioni programmate -:
se non voglia il ministro interrogato accertare, attraverso una specifica inchiesta ministeriale, le responsabilità a carico dei funzionari e dei dirigenti Inpdap dell'epoca in merito alle questioni espresse in premessa;
se non voglia il Ministro interrogato accertare se sussistono le condizioni per estendere il disposto tale sentenza al contenzioso in atto all'Inpdap al fine di porre la parola fine ad un notevole dispendio di energie e risorse economiche.
(4-05894)
ZACCHERA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è noto lo stato di sofferenza in cui versa la Iar Siltal di Casale Monferrato, che si trova in amministrazione controllata straordinaria, con 322 lavoratori in cassa integrazione dallo scorso 1o agosto;
il Governo nazionale ha provveduto alla nomina di tre commissari responsabili della procedura che - come pubblicato anche a mezzo stampa - percepirebbero, quale emolumento annuo, una somma pro capite assolutamente elevata;
l'Amministrazione Provinciale di Alessandria ha istituito un tavolo tecnico composto dalla stessa Provincia, dalle Organizzazioni sindacali, da Unione Industriale e Api per verificare l'anticipazione della cassa integrazione straordinaria guadagni ai lavoratori della Iar Siltal;
purtroppo, è emerso che la domanda inoltrata dai commissari, in cui si doveva necessariamente prevedere il versamento diretto ai lavoratori, è stata presentata con modalità tali da portare ad un versamento diretto all'azienda. Pertanto la richiesta non rientrerebbe nel protocollo d'intesa stipulato tra la Provincia di Alessandria e l'INPS e non sarebbe possibile provvedere all'erogazione dell'anticipo;
la stessa richiesta era stata rinviata per mesi, pur a fronte della disponibilità dichiarata della Provincia e nonostante il fatto che non fosse richiesto alcun esborso alla procedura;
la situazione economica per molte famiglie si è fatta insostenibile e, in attesa del decreto ministeriale e del versamento dell'INPS, l'anticipo della Provincia sarebbe stato per molte famiglie davvero provvidenziale ed avrebbe risolto parecchi problemi,
l'Ufficio del Lavoro della Provincia aveva tra l'altro già predisposto la banca dati per procedere immediatamente all'erogazione dell'anticipo, con tutti i nominativi ed i numeri dei conti correnti dei lavoratori, trasmessi dall'amministrazione aziendale nei giorni scorsi, subito dopo la formulazione della domanda;
allo stato attuale, la situazione potrebbe ancora sbloccarsi, ma a questo punto la Iar Siltal dovrebbe offrire garanzie con una fideiussione pari alla cifra anticipata dalla Provincia, vale a dire un milione di euro -:
quali siano le cause che hanno determinato la predetta, presunta errata procedura da parte dei commissari;
quali interventi si abbia in animo di intraprendere per sveltire il più possibile l'iter del decreto di approvazione della cassa integrazione consentendo così all'INPS di procedere con l'erogazione delle indennità, bypassando gli anticipi;
quale sia la reale entità delle competenze annue dei tre commissari e come essa venga calcolata;
se siano già state corrisposte, con quali risorse e che tipo di verifiche vengono effettuate sull'efficacia del loro operato;
se, in quanto rappresentanti della Pubblica Amministrazione e dell'interesse collettivo, gli stessi commissari non debbano garantire la massima collaborazione con gli altri Enti pubblici.
(4-05897)