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Allegato B
Seduta n. 257 del 13/12/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
il Commissario per l'emergenza rifiuti, Prefetto Pansa, con proprio decreto n. 2942 del 30 novembre 2007 notificato al Sindaco di Pignataro il 2 dicembre 2007, ha comunicato che, in esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza n. 425/2007, si immetterà nel possesso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pignataro, distinti al catasto al foglio 27 particella 28, al foglio 28 particelle 2, - 3, - 4 e 8, per gli studi di fattibilità di una discarica di rifiuti solidi urbani;
i terreni oggetto dell'intervento sono beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575 del 1965 e che sulla particella 9 del foglio 28 insistono strutture abitative che ospitano persone svantaggiate come da progetto presentato dalla cooperativa sociale a cui il comune affidò in gestione con provvedimento n. 11670 del 18 dicembre 2001 per il riuso sociale dei beni;
detti beni sono stati, con progetto esecutivo approvato dal comune e finanziato dalla regione Campania per circa un milione di euro, in parte già oggetto di adeguamento e ristrutturazione per l'utilizzo ai fini sociali cui sono destinati e risultano già occupati da persone svantaggiate che seguono corsi di recupero e formazione;
detti beni immobili e aziendali confiscati fanno parte del patrimonio indisponibile del comune e che la destinazione d'uso degli stessi è stata effettuata con provvedimento del Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze e che pertanto ai sensi dell'articolo 828 del codice civile gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;
trattandosi di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia, a precetti di natura giuridica si sommano motivi etici per il rilievo peculiare che, nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, assume l'utilizzo e il riuso a scopo sociale dei beni;
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, sono stati disposti accertamenti tecnico-scentifici che hanno evidenziato potenziali devastazioni ambientali e danni alla salute ove mai sul sito viene realizzata la discarica provinciale, come da relazioni:
del Prof. Dott. Corrado Buondonno dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
del Prof. Franco Ortolani ordinario di geologia dell'Università di Napoli Federico II;
dei geologi dott. Giuseppe Cuccaro e dott. Giuseppe D'Onofrio con allegato stralcio della relazione geologica allegata al P.R.G. del comune di Pignataro;
è emerso, quindi, da uno studio di fattibilità, degli enti locali interessati, che la realizzazione di una discarica in un'area ad altissima fertilità e potenzialità produttiva dove le falde acquifere affiorano a 50 cm dal piano di campagna nei periodi di massima alimentazione meteorica sarebbe causa di un vero disastro ambientale con possibili ed estesi contagi di infezioni e patologie varie in danno dei cittadini di tutti i comuni limitrofi e il rischio di una devastazione ambientale dell'ecosistema che si è creato rei dintorni del paese, è certamente insito il pericolo di una lesione al diritto alla salute che merita adeguata tutela;
è stato accertato, sotto diversi profili, l'assoluta inadeguatezza del sito per la realizzazione della discarica perché è il presupposto certo di un preciso danno ambientale a cui si aggiunge una serie interminabile di danni ulteriori a tutto il comparto agricolo individuato dal disciplinare del Consorzio Tutela di Bufala Campana come territorio per la produzione del formaggio a marchio DOP;
dai fatti sopra esposti si evidenzia secondo gli interpellanti un disinvolto e disattento uso del potere emergenziale e derogatorio. Per vero anche in situazioni di emergenza che richiedono l'apertura di una discarica, l'ubicazione della stessa non può essere disposta in deroga alle prescrizioni poste a specifica garanzia degli stessi interessi pubblici (salute pubblica ed ambiente salubre) prioritari e non disponibili, cui gli interventi urgenti per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero ovviare (vedi Consiglio di Stato 12 ottobre 1999 n. 5) -:
se non ritengano di verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritengano opportuno disporre quanto necessario alla tutela della salute dei cittadini adottando provvedimenti di indirizzo volti alla localizzazione delle discariche in zone improduttive e sterili prive di pregio naturalistico;
se, non ritengano di accertare i criteri tecnici e/o le indicazioni seguite dal Prefetto Pansa per l'individuazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata per la localizzazione della discarica provinciale.
(2-00892)
«Zinzi, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Compagnon, D'Agrò, D'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galletti, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mereu, Oppi, Peretti, Pisacane, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tassone, Tucci».
Interrogazione a risposta scritta:
LION. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in località Santa Mariedda di Olbia vige una situazione di profondo disagio riguardo al servizio di fornitura dell'acqua per uso potabile;
Santa Mariedda usufruisce della distribuzione di acqua grezza per uso agricolo dalla diga del Liscia, mentre è assolutamente dipendente, in quanto ad approvvigionamento idrico per uso potabile, dalle falde acquifere circostanti;
dopo numerose segnalazioni degli abitanti della zona, estenuati da questa situazione di estrema difficoltà dovuta all'esclusione delle loro abitazioni dalla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, è stata svolta una verifica dello stato di salute delle falde acquifere e delle stesse acque, freatiche, al fine di assicurare agli
abitanti di Santa Mariedda la sicurezza sulla quantità e la qualità delle «loro» acque;
sono state effettuate, in tal senso, specifiche analisi chimiche e microbiologiche utilizzando laboratori attrezzati per lo scopo;
i risultati delle analisi avrebbero evidenziato una situazione di contaminazione chimica e microbiologica altamente pericolosa per la saluta pubblica, ciò che determinerebbe l'impossibilità, per gli abitanti di Santa Mariedda, di usufruire di queste acque e nella conseguente necessità di acquistare l'acqua potabile negli scaffali dei supermercati;
tale scenario, ove fosse accertata la supposta cattiva qualità dell'acqua, porterebbe in primo luogo a una vera e propria emergenza idrica a discapito degli abitanti di Santa Mariedda e in secondo luogo a una gravissima minaccia al patrimonio naturale, destinata ad aggravarsi nel tempo per il sempre maggiore impoverimento delle falde dovuto alla diminuzione delle piogge e al sempre maggiore sfruttamento delle risorse idriche sotterranee, con la conseguenza allarmante della futura maggiore concentrazione degli eventuali inquinanti sopra indicati;
sarebbe indispensabile procedere ad un monitoraggio continuo ed accurato della qualità delle acque freatiche e dell'evoluzione dello stato di salute delle falde di Santa Mariedda -:
se anche in applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 concernente «disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento» non ritenga di dovere accertare o far accertare quale sia la qualità delle acque per uso potabile di Santa Mariedda ed in tale ambito svolgere una autonoma analisi delle relative acque freatiche;
se in caso si accertasse una possibile cattiva qualità di tali acque o il rischio che ciò si verifichi, non intenda far provvedere alla creazione di una rete di controllo delle falde acquifere, anche attraverso la creazione di nuovi pozzi.
(4-05895)