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Allegato A
Seduta n. 257 del 13/12/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)
(A.C. 3256 - Sezione 1)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e agli animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni
dalla data della domanda. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari a 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo l, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione del presente articolo. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il regolamento previsto dal comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.
49. 035. (ex 49. 070.) Fasolino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari
stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e agli animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari a 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo l, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione del presente articolo.
L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il regolamento previsto dal comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
49. 036. (ex 49. 0144.) D'Ulizia.
Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente articolo:
Art. 149.1. (Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti). - 1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.
2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:
a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutto le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;
b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti.
149. 09. (ex 149. 026.) Lazzari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli è disposta una detrazione relativamente all'ICI prima casa per ogni figlio a partire dal quarto.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
2. 46. (ex 2. 253.) Gardini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.400;
2009: - 5.400;
2010: - 5.400.
*2. 48. (ex 2. 135.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.400;
2009: - 5.400;
2010: - 5.400.
*2. 49. (ex 2. 238.) Armosino, Stradella.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:
a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;
b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;
c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;
d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.
1-quater. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c).»
Conseguentemente:
all'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
103. A partire dal 1ogennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 33 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente disposizione. In sede di acconto 2008, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
all'articolo 120, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio e le relative autorizzazioni di spesa, relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese, sono ridotti, complessivamente, del 19 per cento per il 2008, del 15 per cento per il 2009 e del 15 per cento per il 2010.
all'articolo 150, tabella A, le dotazioni di tutte le rubriche sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 640 milioni di euro nel 2008 ed a 1.200 milioni a decorrere dal 2009.
2. 59. (ex 2. 164.) Germontani, Leddi Maiola, Fincato, Froner, D'Ippolito Vitale.
Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 se il nucleo familiare è composto da due soggetti, coniugati o non, mentre per le famiglie numerose il limite del reddito complessivo è innalzato di 1500 euro per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A:
voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
2. 68. (ex 2. 215.) Mazzaracchio, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Palumbo.
Al comma 4, lettera a), capoverso, lettera a), sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «euro 500»
Conseguentemente:
all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole da: 1.264 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 1.164 milioni di euro per l'anno 2008, 1.420 milioni di euro per l'anno 2009, 2.948 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 1.798 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
all'articolo 150, tabella A:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
voce Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 69. (ex 2. 162.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro.
Al comma 4, lettera a), capoverso 01, lettera b), sostituire le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 300».
Conseguentemente:
all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole da: 1.264 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 1.164 milioni di euro per l'anno 2008, 1.420 milioni di euro per l'anno 2009, 2.948 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 1.798 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
all'articolo 150, tabella A:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 230.000;
2009: - 230.000;
2010: - 230.000.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 72. (ex 2. 163.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro.
Al comma 4, capoverso 01, lettera b), lettera b) aggiungere, in fine, le parole: se il nucleo familiare è composto da due soggetti, coniugati o non, mentre per le famiglie numerose il limite del reddito complessivo è innalzato di 1500 euro per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare;
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A:
voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
2. 73. (ex 2. 214.) Mazzaracchio, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Palumbo.
Al comma 4, lettera d), capoverso 1-ter, sostituire le parole: 30 anni, con le seguenti: 32 anni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 160.000;
2009: - 160.000;
2010: - 160.000.
2. 74. (ex 2. 83.) Giudice.
Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: eseguiti dal 1ogennaio con le seguenti: ultimati dal 1o gennaio.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 430;
2009: - 5.015;
2010: - 7.880.
2. 81. (ex 2. 131.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Le agevolazioni di cui al comma 16 sono estese, secondo le modalità ivi previste, all'istallazione di pannelli solari fotovoltaici presso le abitazioni civili e le imprese situate nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti situati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardigna, Abruzzo e Molise.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
2. 101. (ex 2. 166.) Antonio Pepe.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato. La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
2. 109. (ex 2. 174.) Peretti.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza dar luogo alla corresponsione di arretrati, le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali di cui all'articolo 1 della Legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio ed ai fini dell'imponibili IRE, concorrono nella misura del 90 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 11.000;
2010: - 11.000.
2. 122. (ex 2. 75.) Campa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali) - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini IRE, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
2. I commi 18 e 19, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento.
2. 06. (ex 2. 021.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Recupero dell'evasione fiscale a beneficio dei Comuni) 1. Al fine di
favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i comuni - fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.
2. Ai comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero a cui essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.
3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'ente provincia di competenza.
4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai comuni e dalle pronvice sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
2. 08. (ex 2. 010.) Cannavò.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 aggiungere le seguenti e da quelli dipendenti da finanziamenti contratti per l'esecuzione di lavori pubblici o privati realizzati su commessa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
*3. 16. (ex 3. 186.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 aggiungere le seguenti e da quelli dipendenti da finanziamenti contratti per l'esecuzione di lavori pubblici o privati realizzati su commessa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
*3. 17. (ex 3. 31.) Lupi, Stradella, Germanà, Tortoli, Zanetta.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 aggiungere le seguenti e da quelli dipendenti da finanziamenti contratti per l'esecuzione di lavori pubblici o privati realizzati su commessa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
*3. 19. (ex 3. 21.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 1, lettera i), capoverso, comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: prodotto fino a: dicembre 2007.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 153. Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti diversa da quella creditizia e finanziaria, nel Risultato Operativo Lordo vanno inclusi i dividendi così come risultanti dal Conto Economico dell'esercizio.
5-ter. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sono in ogni caso deducibili per intero qualora il loro ammontare non ecceda 800.000 euro. Qualora gli interessi passivi e gli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati siano superiori alla predetta soglia di 1.000.000 euro trovano applicazione i commi da 1 a 5.
Conseguentemente:
all'articolo 150, tabella A, ridurre le dotazioni in maniera lineare, per un importo complessivo di 1.015 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006;
b) che svolgono dal 1o gennaio2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale
annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera e), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), e) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del
triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 39 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
3. 39. (ex 3. 168.) Leo.
Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
9. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.
Conseguentemente, all'articolo 150:
Tabella A:
voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 700.000;
2010: - 700.000.
voce Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente fino alla concorrenza di 600 milioni di euro, per l'anno 2008.
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis. - (Tassazione delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
3. 41. (vedi 3.306.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 3 è abrogato, con l'eccezione degli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati in proprio dalle imprese, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2007. Il regime di eccezione resta in vigore fintanto che non venga realizzato l'aggiornamento dei coefficienti di ammortamento riconosciuti a fini fiscali, in funzione della più rapida obsolescenza dei beni strumentali che incorporano il progresso tecnologico.
Conseguentemente, all'articolo 150 tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un totale pari a euro 1 miliardo per gli 2008, 2009, 2010.
3. 43. (ex 3. 113.) Villetti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a 10.000 e a 5.000 con le seguenti: a 20.000 e a 10.000
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 152. Leo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione con le seguenti l'acquisto o per la costruzione.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
*3. 55. (ex 3. 30.) Lupi, Stradella, Germanà, Tortoli, Zanetta.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione con le seguenti l'acquisto o per la costruzione.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
*3. 57. (ex 3. 23.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole da: tre rate fino a: terza rata con le seguenti: quattro rate annuali di pari importo; sulla seconda, terza e quarta rata
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 150. Leo
Al comma 17, lettera b), capoverso, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell' economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500.000;
2009: - 500.000;
2010: - 500.000;
3. 73. (ex 3. 296.) Gianfranco Conte.
Al comma 17, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180,759,91 ma non euro 180.859,91;
e) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».
Conseguentemente, all'articolo 150 tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 250.000;
2010: - 250.000.
voce: Ministero Pubblica Istruzione:
2008: - 50.000;
2009: -;
2010: -.
voce: Ministero dell'Interno:
2008: - 50.000;
2009: -;
2010: -.
voce: Ministero della Solidarietà Sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 100.000.
3. 75. (ex 3. 308.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutte le deduzioni di cui al presente articolo si applicano nella misura del 50 per cento anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali».
17-ter. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica nella misura del 50 per cento l'aliquota di cui al comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3. 81. (ex 3. 71.) Campa.
Sopprimere i commi da 24-bis a 24-sexies
3. 151. Leo
Dopo il comma 26, è inserito il seguente:
26-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo, di cui al regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 20807 previste dai programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento n. 2080, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 5.000;
2010: - 2.000.
3. 95. (ex 3. 281.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 287 le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c-ter) al comma 288 le parole da: «che abbiano un fatturato» fino a: «milioni di euro e» sono soppresse;
c-quater) dopo il comma 288 è aggiunto il seguente:
«288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.700;
2010: - 3.000.
*3. 102. (ex 3. 288.) Carlucci.
Al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 287 le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c-ter) al comma 288 le parole da: «che abbiano un fatturato» fino a: «milioni di euro e» sono soppresse;
c-quater) dopo il comma 288 è aggiunto il seguente:
«288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.700;
2010: - 3.000.
*3. 103. (ex 3. 217.) Di Gioia.
Al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 287 le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c-ter) al comma 288 le parole da: «che abbiano un fatturato» fino a: «milioni di euro e» sono soppresse;
c-quater) dopo il comma 288 è aggiunto il seguente:
«288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.700;
2010: - 3.000.
*3. 104. (ex 3. 262.) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: 15 per cento aggiungere le seguenti: incrementato di un ulteriore 5 per cento se almeno i due terzi dei professionisti sono donne.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli accantonamenti di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2008.
3. 111. (ex 3. 177.) Germontani, Castellani, Castiello, Cosenza, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Angela Napoli, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40.1. Al comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e per l'acquisto di opere d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000per anno d'imposta».
Conseguentemente, al comma 43:
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole: «oggetti d'arte», sono aggiunte le seguenti: «contemporanea il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»,
dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole: «non eccedente euro 25,82», sono aggiunte le seguenti: «ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000.
3. 120. (ex 3. 05.) Angelo Piazza.
Sopprimere i commi 39 e 40;
Conseguentemente:
all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 10, 11, 57, 58, 59, 60, 61 e 63;
all'articolo 28, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;
sopprimere gli articoli 33 e 46;
dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis. - (Spese speciali). - 1. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
4. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
5. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
6. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 6, determinato a misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 6 a 8.
10. L'agevolazione di cui ai commi da 6 a 8, fermo restando il limite di cui al comma 7, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
12. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
13. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete («Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
14. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
16. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
18. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.
19. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
20. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
21. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.
22. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.
23. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
24. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventano nazionale delle foreste di carbonio.
25. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
26. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
27. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
28. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
29. Per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
30. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.
31. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al primo periodo, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.
32. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
33. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».
34. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
35. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
36. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
37. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.
all'articolo 62, sopprimere i commi 8, 10, 22 e 24;
sopprimere l'articolo 64;
sopprimere l'articolo 66;
sopprimere l'articolo 69;
all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
all'articolo 82, sopprimere il comma 7;
all'articolo 89, sopprimere il comma 2;
all'articolo 90, sopprimere il comma 5;
all'articolo 91, sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 92;
sopprimere l'articolo 93;
sopprimere l'articolo 97;
sopprimere l'articolo 114;
all'articolo 122, sopprimere il comma 4;
all'articolo 125, sopprimere il comma 4;
sopprimere l'articolo 127.
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: + 1.000.
3. 180. (vedi 60. 024.) Villetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. 1. (Addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Esenzione per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate). - 1. Nell'ambito della riconosciuta specificità delle funzioni ed attività svolte, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è esonerato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dall'articolo 2, comma 70, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
4. 04. (ex 4. 09.) Cirielli, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
5. 1. (ex 5. 11. e 5. 16) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies), è inserita la seguente:
i-novies) le spese, per un importo non superiore a 1.980 euro, sostenute per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.
2. La detrazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 65.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
5. 05. (ex 5. 07) Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti
la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
5. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1osettembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le modalità di funzionamento dei fondi di cui ai commi 4 e 5, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
**6. 3. (ex 6. 1, 6. 2 e 6.10.) Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
5. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le modalità di funzionamento dei fondi di cui ai commi 4 e 5, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
**6. 4. (ex 6. 4. e 6. 6.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro, Milanato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti
la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
5. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le modalità di funzionamento dei fondi di cui ai commi 4 e 5, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
**6. 5. (ex 6. 8.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
5. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le modalità di funzionamento dei fondi di cui ai commi 4 e 5, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
**6. 6. (ex 6. 9.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole: dieci anni dalla richiesta con le seguenti: cinque anni dalla richiesta.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 16. (ex 0. 8. 34. 17.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
8. 17. (ex 0. 8. 34. 16.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 3,5 per cento annuo con le seguenti: 2,5 per cento annuo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 24. (ex 0. 8. 34. 14.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di due rate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
8. 25. (ex 0. 8. 34. 7.) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.
Al comma 7, capoverso 3-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: anche di una sola rata con le seguenti: di due rate qualora per oggettive difficoltà non sono pagate alla scadenza successiva.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
8. 26. (ex 0. 8. 34. 13.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
8. 27. (ex 0. 8. 34. 12.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
8. 28. (ex 0. 8. 34. 11.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Al comma 9, sostituire le parole: il quinto mese con le seguenti: l'ottavo mese.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
8. 29. (ex 0. 8. 34. 10.) Gianfranco Conte, Zorzato.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Istituzione di una sezione incaricata della trattazione delle controversie tributarie). - 1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione, nella predetta sezione, giudica con numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte di cassazione, il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di quaranta unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari, anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nonché della presente legge, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 20.000;
2010: - 25.000.
8. 042. (ex 8. 011.) Leone.
Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
*9. 10. (ex 9. 143.) Minardo.
Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
*9. 11. (ex 9. 333.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Al comma 6, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: e l'acquacoltura in acque marine e salmastre.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
*9. 12. (ex 9. 376.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
**9. 13. (ex 9. 10.) Bellotti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
**9. 14. (ex 9. 144.) Minardo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
**9. 15. (ex 9. 331.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
**9. 16. (ex 9. 375.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono aggiunte le seguenti: «di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
9. 17. (ex 9. 49 e 9. 109). Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.
Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1o gennaio 2008 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
9. 23. (ex 9. 343.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 2008, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50 milioni di euro;
2009: - 50 milioni di euro;
2010: - 50 milioni di euro.
9. 24. (ex 9. 339.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
9. 25. (ex 9. 113.) Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo il punto 9 della tabella A, allegata al testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è aggiunto il seguente: «9-bis. Produzione di forza motrice con motori necessaria al funzionamento dei gruppi frigoriferi installati sulle unità di carico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata, purché dotati di serbatoio autonomo - 20 per cento aliquota normale.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2008: - 24.000;
2009: - 24.000;
2010: - 24.000.
9. 29. (ex 9. 92.) Velo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla
salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
9. 30. (ex 9. 342.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 30 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008 e 2009«, sono sostituite dalle seguenti: »80 milioni di curo per l'anno 2008 e 100 milioni di curo per l'anno 2009".
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
9. 34. (ex 9. 407.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per gli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
9. 36. (ex 9. 408.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b-bis) prodotto con unità di microcogenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera e) di cui al decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
9. 39. (ex 9. 391.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 30 lettera b), capoverso lettera a), dopo le parole: regolamento aziendale aggiungere le seguenti: non esclusivamente;
sopprimere le parole:, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma lettera e-ter;
sostituire le parole: di euro 3.615,20 con le seguenti: di euro 4.500,00;
sostituire in fine il seguente periodo: Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui al presente punto b) è fissato in euro 3.615,20.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1,
alla voce: relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
9. 44. (ex 9. 440.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Al comma 34, dopo le parole: 4.000 euro aggiungere le seguenti: e 6.000 euro per i redditi inferiori a 30 mila euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 143.841;
2009: - 340.000;
2010: - 340.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare la seguente variazione:
2008: - 197.000.
9. 53. (ex 9. 123.) Crosetto.
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 1, comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «del sistema di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: "o di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), di cui al decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
9. 54. (ex 9. 392.) Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 347, dopo le parole: «caldaie a condensazione» sono aggiunte le seguenti: «o con pompe di calore avente COP (coefficiente prestazionale) non inferiore a 3.2.»
Conseguentemente, all'articolo 150 tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.000;
2009: - 10.000;
2010: - 30.000.
9. 402. (ex 2. 172.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Allo scopo di finanziare l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche per i disabili invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti e ai sordi, è costituito un Fondo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 4.500;
2009: - 4.500;
2010: - 4.500.
9. 56. (ex 9. 437.) Gardini.
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «18 anni» sono aggiunte le seguenti: «e gli anziani a carico».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
9. 59. (ex 9. 274.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-quinquies), è aggiunta la seguente:
«i-quinquies.1) le spese, fino ad un importo massimo di 210 euro, sostenute per l'iscrizione, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi relativi ad attività musicali nonché per l'affitto o l'acquisto della necessaria strumentazione;».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
9. 60. (ex 9. 273.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento , fino all'importo massimo di euro 1.000.000 con le seguenti: 50 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.500.000.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti della voce Ministero dell'economia e delle finanze di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
12. 1. (ex 12. 18.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire le parole: euro 3.500.000 con le seguenti: euro 4.000.000;
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti della voce Ministero dell'economia e delle finanze di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010.
12. 2. (ex 12. 17.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero, sostituire le parole: euro 1.500.000 con le seguenti: euro 2.000.000;
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti della voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010.
12. 3. (ex 12. 16.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Al comma 3, lettera b) numero 3), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo numero, sostituir e le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000;
all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti della voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010.
12. 4. (ex 12. 15.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei limiti dello stanziamento previsto il contributo può essere usufruito anche sotto forma di credito d'imposta fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile sostenuta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 10.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
12. 8. (vedi 12. 3.) Carlucci.
Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. A tutela del patrimonio cinematografico e musicale è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per finanziare progetti di realizzazione e gestione di musei del cinema e della musica. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del fondo risorse per un importo annuo di 500.000 euro. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati annualmente i progetti museali da finanziare con il predetto fondo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.
12. 9. (ex 12. 9.) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Incentivazioni fiscali per lo spettacolo dal vivo). - 1. Nel limite di spesa di 15 milioni euro per ciascun anno, alle imprese di produzione di spettacoli musicali e teatrali dal vivo, con esclusione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di spettacoli dal vivo di artisti di nazionalità italiana. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Con riferimento alla medesima produzione, i benefici di cui al comma 1 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte
dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
4. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
6. L'efficacia dei commi da 1 a 5 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
12. 01. (ex 12. 07.) Carlucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Incentivazioni fiscali per lo spettacolo dal vivo). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di spettacoli di danza, musica, teatro, della durata non inferiore a 90 minuti dirette da registi di nazionalità italiana. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione operanti nel settore dello spettacolo dal vivo destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione e hanno altresì l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro nonché le norme previste in materia di assicurazioni sociali e presentare all'Agenzia delle entrate formale autocertificazione che attesti il rispetto di quanto contenuto al presente comma allegando la relativa documentazione liberatoria dell'ENPALS.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione operanti nello spettacolo dal vivo in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione delle opere di nazionalità italiana o dirette da registi di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di
spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di esercizio teatrale, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla produzione delle opere;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere relative allo spettacolo dal vivo di nazionalità italiana o dirette da registi di nazionalità italiana, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
4. Con riferimento alla medesima produzione, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i cinque periodi d'imposta successivi.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
7. L'efficacia dei commi da 1 a 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti-realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 5.500;
2009: - 5.500;
2010: - 5.500.
12. 02. (ex 12. 05.) Ceccacci Rubino.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento, fino all'importo massimo di euro 1,500.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e rappresentazione in Italia e all'estero di opere liriche, concerti, rappresentazioni teatrali, commedie musicali, danza e attività circensi. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile;
2. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in misura pari al venti per cento del costo complessivo di produzione dello spettacolo e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 1.000.000.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti in un'unica soluzione o spalmati per un periodo di cinque anni, a partire dalla data della prima rappresentazione. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti della voce Ministero dell'economia e delle finanze di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
12. 03. (ex 12. 03.) Bono, Alberto Giorgetti, Rositani, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) nella giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tabella A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro»;
all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 5.000;
2010: - 7.800.
14. 11. (ex 14. 50.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di euro 10.000.000 per l'anno 2008. Le somme sono assegnate all'organo straordinario dl liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'O.S.L, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministero dell'Economia provvede all'accredito entro 115 giorni successivi.
3. Le somme non pagate al 31 dicembre 2007 sono restituite al Bilancio dello Stato.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.
19. 03. (ex 19. 07.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che, a decorrere dall'anno 2007, siano stati destinatari di un provvedimento di variazione di territoriale è concesso un contributo una tantum destinato alla copertura delle spese relative alla pianificazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla predetta variazione. A tal fine sono stanziati 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 da ripartire con decreto del ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
24. 35. (ex 24. 99.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-novies. Ai comuni che, successivamente alla data del 31 dicembre 2007, abbiano deliberato lo stato di dissesto, per effetto di debiti derivanti da sentenze esecutive, viene trasferita una somma pari a quanto erogato dagli stessi per l'effettuazione dei pagamenti dei debiti derivanti dalle stesse sentenze esecutive.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
24. 37. (ex 24. 108.) Giacomoni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000.
25. 1. (ex 25. 84.) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Crosetto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Zorzato.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 66.800;
2010: - 66.800.
25. 2. (ex 25. 16.) Gioacchino Alfano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. - 1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.
2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto degli indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici prevalenti nel territorio comunale, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del
reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono esclusi dalla classificazione montana i comuni prevalentemente costieri.
3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.
4. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volta a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento.
5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000.
25. 3. (ex 25. 74.) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Crosetto, Fitto, Giudice, La Loggia, Santelli, Verdini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali). 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionate, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Deve essere in ogni caso previsto un presidente da eleggere tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva della Comunità montana o dell'Unione. In
deroga a tale limite, la legge regionale può stabilire che l'organo esecutivo possa essere composto dai Sindaci di tutti i comuni associati: in tal caso i componenti dell'organo esecutivo non hanno diritto a percepire indennità, conservando quella riconosciuta in quanto Sindaci;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 dell'articolo 27, il comma 7 dell'articolo 28, commi 2 e 5 secondo periodo dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
6. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.
7. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territori situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero al di sopra di 600 metri nelle regioni alpine, con esclusione comunque dei territori dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni costieri.
8. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane ovvero ad altre forme associative, come le Unioni, quando vi aderiscano anche Comuni i cui territori presentino le caratteristiche altimetriche di cui al comma 7 ed in proporzione alla quota territoriale rappresentata.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
25. 6. (ex 25. 10.) Crema, Di Gioia, Schietroma.Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali). 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto dei numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui
dall'attuazione delle leggi regionali deri
vasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi
dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
*25. 7. (ex 25. 79., 25. 26. e 25. 5.) Zanetta, Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto, Ceroni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali). - 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto dei numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le
modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
* 25. 10. (ex 25. 56.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali). - 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto dei numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi
ficazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
*25. 11. (ex 25. 19.) Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti al
l'esercizio associato di funzioni comunali). 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle
Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto dei numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 33.400;
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
*25. 12. (ex 25. 68.) Pini, Garavaglia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali). 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomia o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni comune aderisca una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti nel proprio territorio;
b) disciplinare gli ambiti associati promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;
c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane delle e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;
e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi rapporti di lavoro esistenti, peri casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse uno riduzione del numero degli enti locali associativi.
2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero dì assessori rapportato al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi ed i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici, in particolare della dimensione territoriale, delle dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro-capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e della Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-
agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i comuni prevalentemente costieri.
6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e sono annualmente attribuite alle regioni nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.
7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 33.400;
2010: - 33.400.
25. 13. (ex 25. 15.) Gioacchino Alfano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. - 1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.
2. I criteri di cui al comma 2 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici, in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni; dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, dei livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.
3. Ciascun Comune deve fare parte di una sola forma associativa con personalità giuridica.
4. Le Regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle Comunità montane potendo stabilire ulteriori e specifici indicatori. I termini di tutti i successivi adempimenti dovranno essere individuati in modo tale da assicurare la piena attuazione della nuova disciplina a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati successive all'entrata in vigore della legge regionale.
5. Le Regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle Comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento. Il termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associati dovrà essere individuato in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1o luglio 2008.
6. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i
Comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
7. Sono fatte salve le norme regionali che abbiano comportato le riduzioni previste dalla lettera a del comma 3, vigenti alla data di entrata in vigore della legge statale di cui al presente articolo.
8. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad applicarsi, compatibilmente con i principi, stabiliti dal presente articolo e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali.
9. Le leggi regionali dovranno altresì prevedere che a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei comuni associati successive alla data di entrata in vigore della presente legge agli organi delle Comunità montane si applicano le norme del comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
10. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 15.000.000 annui corrispondenti alle minori spese derivanti dal presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.
25. 15. (ex 25. 83.) Gioacchino Alfano.
Al comma 2, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino delle comunità montane in modo da ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del Fondo ordinario di cui al comma 1, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sostituire i commi da 3 a 8 con i seguenti:
3. Le leggi regionali di cui al comma 2 tengono conto prioritariamente dei seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo dei comuni facenti parte delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione degli organi rappresentativi delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, decorso il termine di cui al medesimo comma cessano comunque di appartenere alle comunità montane i comuni:
a) capoluoghi di provincia;
b) costieri;
c) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000.
25. 21. (ex 25. 85. e 25. 86) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Crosetto, Fitto, Giudice, La Loggia, Santelli, Verdini.
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono determinate in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente:
all'articolo 119, sopprimere il comma 2;
all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
28. 3 (ex 28. 19). Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo annuo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente:
all'articolo 134, comma 3, allegato, sopprimere la voce: 1. Ente italiano per la montagna (EIM) istituito con l'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000.
28. 7 (ex 28. 25). Zanetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei comuni montani con meno di 1500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promosso dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali ed i conseguenti vincoli di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 5, della l. 31 gennaio 1994, n. 97.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
28. 10 (ex 28. 23). Zanetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, siti in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla legge per il catasto edilizio urbano.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
28. 11 (ex 28. 24). Zanetta.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. (Fondo per le zone di confine). 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei comuni
delle regioni ordinarie il cui territorio confini con la Confederazione Elvetica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle regioni a statuto ordinario il cui territorio confini con stati esteri, presentano, anche d'intesa tra loro, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con specifico riguardo all'erogazione dei servizi socio-sanitari e al miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere. Al finanziamento dei progetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare inderogabilmente entro 60 giorni dal termine di presentazione dei progetti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Nella valutazione dei progetti si dà priorità a quelli riguardanti l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed il miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) il numero dei comuni coinvolti;
b) l'eventuale coinvolgimento delle province e delle regioni territorialmente competenti;
c) l'entità della popolazione interessata;
d) il potenziale impatto sul movimento turistico;.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
28. 01 (ex 28. 015). Zanetta.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il prefetto può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'interno. A tal fine il fondo previsto dalla presente legge è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al fine di consentire la riapertura dei termini previsti all'articolo 7 del medesimo regolamento e relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizione ivi previste.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
30. 5. (ex 30. 1.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Nelle more della emanazione del decreto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 e ferme restando le spettanze dovute per gli esercizi decorsi per gli anni 2008 e 2009, le entrate spettanti alla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in atto acquisite al Bilancio dello Stato, valutate in 500 milioni di euro annui sono corrisposte alla Regione mediante l'erogazione di limiti di impegno quindicennali pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Utilizzando la proiezione pluriennale di tali sommi, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 45.000;
2009: - 90.000;
2010: - 90.000.
30. 027. (ex 30. 045.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Nelle more della emanazione del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 e ferme restando le spettanze dovute per gli esercizi decorsi per gli anni 2008 e 2009, le entrate spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in atto acquisite al Bilancio dello Stato, valutate in 500 milioni di Euro annui sono corrisposte alla Regione mediante l'erogazione di limiti di impegno quindicennali pari a 45 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008 e di 45 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009. Utilizzando la proiezione pluriennale di tali somme, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - ridurre in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
30. 028. (ex 30. 039.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione del finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e un contributo ventennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento dei rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata ventennale.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
30. 029. (ex 30. 042.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuito Regionale, dovuto per gli stessi anni 2008, 2009 e 2010 e ad integrazione, per gli anni 2008 e 2009, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.
*30. 031. (ex *30. 038.) Bono, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuito Regionale, dovuto per gli stessi anni 2008, 2009 e 2010 e ad integrazione, per gli anni 2008 e 2009, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.
*30. 032. (ex *30. 044.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Per l'attuazione dell'articolo 137, comma 1, lettera c-bis) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2008, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte dei gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Siciliana.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: 0;
2010: 0.
30. 033. (ex 30. 043.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 all'Isola de La Maddalena e per l'avvio della ricon
versione dell'area militare è stanziata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 20.000.
32. 3. (ex 32. 8.) Murgia, Porcu, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Ulteriore indennizzo per i beni, diritti e interessi perduti in Libia). - 1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1o gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del 2,5 per cento.
3. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto, i quali possono chiedere anche la revisione della stima già effettuata.
4. La liquidazione degli indennizzi calcolati di cui al comma 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli indennizzi corrisposti si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000
2009: - 100.000
2010: - 100.000.
33. 01. (ex 33. 01.) Pedrizzi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Garanzia sovrana dei crediti dei cittadini italiani in Libia). - 1. A copertura della garanzia sovrana dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia è autorizzato uno stanziamento di 336 milioni di euro, ripartito in sette anni, per un importo annuo di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 150 tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 48.000;
2009: - 48.000;
2010: - 48.000.
*33. 03. (ex 33. 03.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Garanzia sovrana dei crediti dei cittadini italiani in Libia). - 1. A copertura della garanzia sovrana dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia è autorizzato uno stanziamento di 336 milioni di euro, ripartito in sette anni, per un importo annuo di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 150 tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 48.000;
2009: - 48.000;
2010: - 48.000.
*33. 04. (ex 33. 04.) Fasolino.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000.
34. 1. (ex 34. 18) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
34. 2. (ex 34. 17.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
34. 3. (ex 34. 16.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000.
34. 10. (ex 34. 32.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 180 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
34. 12. (ex 34. 19.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 05.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
34. 14. (ex 34. 23.) Gasparri, Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000.
34. 20. (ex 34. 24.) Gasparri, Ascierto, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dal 2008.
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo le parole: 200 milioni di euro, di cui aggiungere le seguenti: 40 milioni di euro per la Polizia di Stato, 40 milioni di euro per l'Arma dei Carabinieri e".
all'articolo 150, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
39. 1. (vedi 39. 16.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole: e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie.
all'articolo 150, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 130.000;
2010: - 130.000.
39. 2. (vedi 39. 40.) Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, da parte del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, di 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 9.100;
2009: - 19.100;
2010: - 17.500.
39. 16. (ex 39. 37.) Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per il completamento del programma infrastrutturale del Corpo della Guardia di Finanza, l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, è autorizzato in favore del suddetto Corpo un contributo di 2 milioni di euro nel 2008, di 92,7 milioni di euro nel 2009 e di 132,6 milioni di euro in ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 92.700;
2010: - 132.600.
39. 17. (ex 39. 38.) Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per l'implementazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle zone risultanti a più elevato rischio di criminalità, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
39. 18. (ex 39. 29.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche tecnologico, delle questure è autorizzata la spesa di 50 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
39. 19. (ex 39. 39.) Mario Pepe.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare alle regioni e agli enti locali per la creazione di nuove scuole di formazione della polizia locale. Al fine di garantire un più rapido scambio di informazioni a livello locale, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di costituzione di raggruppamenti territoriali di polizia locale su base regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
39. 22. (ex 39. 30.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Edilizia penitenziaria e carceraria. Espulsione dei detenuti extracomunitari). - 1. Per il completamento dei programmi di edilizia penitenziaria e carceraria è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Al fine di favorire il rapido allontanamento mediante vettore aereo dei cittadini extracomunitari in stato di clandestinità, e dei cittadini comunitari che rispondano ai requisiti previsti dal decreto - legge 1o novembre 2007, n.181, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare convenzioni con le società di trasporto aereo al fine di assicurare l'economicità dei costi di trasporto.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 130.000;
2009: - 130.000;
2010: - 130.000.
39. 01. (ex 39. 07. parte ammissibile) Mario Pepe.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti
in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei). - 1. Al fine di contrastare l'incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.
2. A decorrere dal 2008 il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
39. 02. (ex 39. 02.) Zorzato, Giudice, Verro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
39-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. A chiunque, per effetto dì ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 400;
2009: - 400;
2010: - 400.
39. 03. (ex 39. 03.) Pedrizzi.
Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2008, iscritta in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 120.000.
39. 04. (ex 39. 011.) Santelli.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
*40. 1. (ex *40. 3.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
*40. 2. (ex *40. 11.) Di Gioia.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
*40. 3. (ex *40. 6.) Ciro Alfano, Peretti, Zinzi, Tassone.
Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008; - 5.000.
40. 6. (ex 0. 39. 45. 2.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente;
Art. 41.1. - (Provvidenze per il personale licenziato per riorganizzazione o soppressione degli organismi operanti nell'ambito della Comunità Atlantica) - 1. Le disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani e della Comunità europea che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2007 alle dipendenze di organismi militari operanti sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica e che siano o che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte.
2. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al comma 1, detto personale sarà inserito nei ruoli organici, se necessario anche soprannumerari od in esubero, del Ministero della difesa, se presente sul territorio di residenza degli stessi, o di altra Amministrazione pubblica ivi presente, con decorrenza del trattamento economico-giuridico-normativo. A detti lavoratori potranno pertanto applicarsi, a richiesta degli interessati, anche le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dee successive modificazioni e alla legge 31 marzo 2005, n. 43 permettendo loro un più ampio bacino occupazionale di riferimento.
3. Nel periodo di attesa tra la data di cessazione dal servizio dagli organismi militari indicati al comma 1 e l'assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale sarà ammesso a beneficiare del trattamento di indennità di mobilità od altro sostegno al reddito di similare misura, anche in deroga agli adempimenti normalmente previsti a carico del datore di lavoro, data la particolare natura dello stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei inistri ed il Ministero dell'economia e delle finanze, coordineranno l'istruttoria necessaria affinché l'ente erogatore (INPS) possa, in tempi brevi, rendere operativa l'erogazione del sostegno al reddito di cui al presente articolo.
4. Al finanziamento del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di uno specifico Fondo, con una dotazione iniziale di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate. L'organismo di controllo previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 continuerà ad esercitare le sue funzioni di supporto tecnico per la verifica di tutte le procedure previste dalla modifica normativa di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 9.000;
2009: - 9.000;
2010: - 9.000.
41. 01. (ex 41. 08.) Musi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il prefetto può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'interno. A tal fine il fondo previsto dalla presente legge è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 93-quater.
41-ter. 4. (vedi 30. 2.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 41-ter aggiungere il seguente:
Art. 41-ter.1. - Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole da: «per effetto di» fino a: «dell'ordine democratico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i sindaci e gli assessori comunali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di atti criminali»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000.
2009: - 2.000.
2010: - 2.000.
41-ter. 01. (ex 41. 045.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 41-ter aggiungere il seguente:
Art. 41-ter.1. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al successivo comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al successivo comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari al 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui al comma 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un comitato di gestione formato:
a) da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oppure dal Ministero dello sviluppo economico) su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute;
e) da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 é pari all'importo di euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
41-ter. 02. (ex 41. 030.) Ruvolo, Peretti, Zinzi, Delfino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«6. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui al presente articolo sono operate, anche per il pregresso, in differenza tra i valori nominali degli importi previsti dalle relative norme di legge, al netto delle somme percepite a titolo di rivalutazione.
7. Le differenze da riliquidare sono comunque soggette a rivalutazione ai termini del comma 2 dell'articolo 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. »
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 5.200.
41-quater. 1. (vedi 41. 024.) Fratta Pasini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono di regola fissare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2008, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 130.000;
2009: - 130.000;
2010: - 130.000.
42. 4. (ex 42. 8.) Ronconi, Peretti, Zinzi, Forlani.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire la propria posizione relativi agli anni dal 2002 al 2006 in maniera automatica versando la somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, entro la data 30 novembre 2008. Le misura, comunque non superiore a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 3-quater, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e le modalità della restituzione sono stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2008.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 3.500;
2010: - 3.500.
42. 8. (ex 0. 9. 478. 1.) Di Gioia.
Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:
3-septies.1. Per fare fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel 2007 nel territorio regionale, è assegnato alla regione Veneto un ulteriore contributo straordinario di 94 milioni di euro, per il 2008 finalizzato al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 94.000;
42. 17. (vedi 42. 029.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. Per l'anno 2008 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici;
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione.
2008: - 50.000.
42. 20. (ex 42. 23.) Di Gioia.
Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. Per l'anno 2008 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
42. 21. (ex 63. 025) La Loggia, Giudice.
Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. Il termine del 30 giugno 2007 di cui all'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato, relativamente ai soli versamenti, al 30 giugno 2008.
2. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007, è consentita la ripetizione di quanto versato in eccesso rispetto al 50 per cento del dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche mediante un credito d'imposta, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi, nel caso in cui l'ammontare dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi sia superiore all'importo dovuto diminuito al 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
42. 22. (ex 42. 06.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. I contributi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono oggetto di ripetizione sulla base di un piano di rientro della durata di sessanta mesi.
2. Il rimborso dei premi e contributi versati in eccesso rispetto all'importo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere effettuato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con compensazione di premi e contributi da versare.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito fondo per il rimborso dei premi versati in eccesso rispetto a quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri di utilizzo del fondo da parte degli enti che avranno effettuato i rimborsi di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
42. 23. (ex 42. 08.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. L'ammontare dovuto per ciascun tributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è diminuito di un ulteriore 40 per cento a favore dei soggetti ai quali, in conseguenza dello sciame sismico del 29 ottobre 2002, sia stata notificata un'ordinanza
di sgombero su propri immobili e che non abbiano fruito di alcun contributo per il recupero degli stessi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
42. 24. (ex 42. 07.) Catanoso, Alberto Giorgetti.
Al comma 3-sexies, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009.
42. 15. (ex 0. 9. 478. 43.) Castellani.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. (Ricostruzione del tessuto urbano a seguito di eventi calamitosi con perdite di vite umane). - 1. Per le opere di ricostruzione del tessuto urbano rese necessarie da eventi calamitosi con perdite di vite umane nelle regioni Campania, Puglia, Molise è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli enti locali destinatari di tali contributi.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
42. 06. (ex 42. 011.) Di Gioia.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - (Interventi a sostegno dell'area di Ancona). - 1. Per la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'area di Ancona sud colpita dagli eventi alluvionali dei 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 977 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, alla Tabella, A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
42. 08. (ex 42. 030. e 0. 9. 478. 37.) Forlani, Galletti, Peretti, Zinzi, Baldelli.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - (Interventi di protezione civile). - 1. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità alle infrastrutture e alle proprietà pubbliche e private del territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche del 9 luglio 2007 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.
42. 09. (ex 42. 028. e 0. 9. 478. 28.) Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il comma 1009 è sostituito dal seguente:
«1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dei comuni della Val di Noto, che non siano capoluoghi di provincia riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. »
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
42. 012. (ex 42. 25.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale e l'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica (FSII). Al relativo onere si provvede per 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica è altresì alimentato da stanziamenti comunitari e nazionali destinati allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della pesca. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, sono disciplinati la natura giuridica, l'articolazione ed il funzionamento del FSII.
2-ter. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo o le parole: «al trasporto di merci» è aggiunta la parola: «pesca»
b) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'esenzione sulla benzina limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
43. 2. (ex 43. 8.) Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Norme in materia di allevamento ittico) - 1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole «o vallive» sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio, n. 154.
3. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso dell'acquacoltura sono:
a) determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) ridotti della metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
4. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
43. 01. (ex 43. 029.) (parte ammissibile) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Norme in materia di allevamento ittico) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio, n. 154.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
43. 05. (ex 43. 030.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Interventi a favore dell'acquacoltura) - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
43. 06. (ex 43. 041.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Interventi a favore dell'acquacoltura) - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 90.000;
2010: - 90.000.
43. 07. (ex 43. 040.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Interventi a favore dell'acquacoltura) - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua ad uso acquacoltura
sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
43. 08. (ex 43. 077.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Energia idroelettrica) - 1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.
43. 09. (ex 43. 043.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - 1. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: «società commerciali» aggiungere le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice civile.»
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base Fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2008: - 10;
2009: - 10;
2010: - 150.
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2008: - 140;
2009: - 140;
43. 011. (ex 43. 057.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Disposizione a favore della gente di mare) - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000;
43. 013. (ex 43. 055.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis - (Disposizione a favore degli imprenditori ittici) - 1. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 200, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA» sono aggiunte le seguenti «con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
43. 015. (ex 43. 063.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori in ordine all'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della denominazione «agromercato» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all'aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati. Possono esercitare la vendita diretta negli agromercati esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricole, iscritti nel registro delle imprese dl cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. I prodotti posti in vendita negli agromercati devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici da fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l'autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani o parzialmente montani.
3. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella B, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
1010: - 20.000.
44. 01. (ex 44. 07. parte ammissibile) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. (Credito d'imposta in agricoltura per gli investimenti). - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
**49. 09. (ex *49. 034.) Bellotti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. (Credito d'imposta in agricoltura per gli investimenti). - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009», sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000.
**49. 010. (ex *49. 0125.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Interventi a favore delle imprese agroalimentari). - 1. Il comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«1088. Le imprese agroalimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo d'imposta in corso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei periodi di imposta successivi, godono di un credito d'imposta pari al 50 per cento del loro valore.»
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
49. 016. (ex 49. 0142.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Interventi a favore delle imprese agroalimentari). - 1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA spa), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
49. 019. (ex 49. 0141.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà). - 1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere un Fondo presso l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA spa), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
*49. 020. (ex *49. 038.) Bellotti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Misure per la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari in difficoltà). - 1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere un Fondo presso l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA spa), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'intervento di cui al comma 1, al fine di includere quelle del Fondo di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
*49. 021. (ex *49. 0134.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. -- 1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 19 settembre 2003, possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
*49. 023. (ex *49. 085.) Fasolino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - 1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 19 settembre 2003, possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
*49. 024. (ex *49. 0127.) Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. -- 1. I contratti di filiera previsti all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 19 settembre 2003, possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
*49. 025. (ex *49. 035.) Bellotti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Rifinanziamento della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle «strade del vino»). - 1. Al fine di sostenere l'organizzazione delle attività culturali, nonché di qualificare l'offerta ricettiva e lo sviluppo dell'attività del sistema enoturistico nazionale, è autorizzato
un contributo a favore delle «strade del vino» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
49. 032. (ex 49. 063.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e agli animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 7.
2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 6.
3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali, ivi comprese le colture e gli animali, gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda. L'ottenimento dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell'erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuale pari a 1/10.000 dell'indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all'articolo l, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi
di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato: da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute; da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.
6. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione del presente articolo. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il regolamento previsto dal comma 7.
7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, è adottato il regolamento recante le modalità di funzionamento del Fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000.
49. 035. (ex 49. 070.) Fasolino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. - (Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di 40 milioni euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente. all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 40.000.
49. 037. (ex 49. 0106.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per lo studio di nuovi bacini idrici).
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per la studio di fattibilità di nuovi bacini idrici, allo scopo di finanziare iniziative, di soggetti pubblici o privati, di costruzione di nuovi invasi atti a sopperire alle croniche carenze idriche nelle stagioni estive.
2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e sono individuate le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
50. 05. (ex 50. 02.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dal consumatori nella propria abitazione di residenza, sono ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni, il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis.
1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.
51. 13. (ex 51. 11.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
52. 01. (ex 52. 012.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi
i sottoprodotti, ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica è esente da accisa.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 70.000;
2010: - 100.000.
52. 02. (ex 52. 013.) Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. I fondi di cui al comma 1 del presente articolo, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati a benzina.
3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva «Euro» in vigore ed in euro 350 per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.
56. 011. (ex *56. 025.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Completamento del programma di metanizzazione). - 1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
56. 012. (ex 56. 016.) Brusco, Fasolino.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56. 1. (Fondo per la ricerca sul nucleare pulito o da fusione). - 1. Al fine di consentire la transizione a sistemi energetici improntati alla sostenibilità ambientale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo sul nucleare pulito o da fusione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato a finanziare progetti di ricerca e formazione per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
56. 013. (ex 56. 022.) Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 56-ter aggiungere il seguente:
Art. 56-ter. 1. (Fondo per l'energia basata sull'idrogeno). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per la produzione di energia elettrica basata sull'idrogeno, allo scopo di finanziare iniziative, di soggetti pubblici o privati, di costruzione di impianti per la produzione e stoccaggio di idrogeno, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a sistemi energetici sostenibili basati sull'idrogeno per la produzione di energia elettrica su vasta scala.
2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 4 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e sono individuate le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo, nonché i sistemi di garanzie finanziarie per la continuità della produzione per un periodo proporzionale al finanziamento concesso.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
56-ter. 01. (ex 50. 03.) Filippi, Garavaglia, Fugatti, Dussin.
Al comma 2, sostituire le parole da: euro 318 milioni per l'anno 2008 fino a: euro 1.100 milioni con le seguenti: euro 418 milioni per l'anno 2008, di euro 568 milioni per l'anno 2009, di euro 1.018 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.200 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
57. 6. (ex 57. 8.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58. 1. (Contributo Ente Fiera di Bologna spa). - 1. Ai fini del potenziamento e miglioramento della competitività del Paese, per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro in favore dell'ente Fiera di Bologna SpA.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
58. 05. (ex 58. 04.) Garagnani.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-1. (Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi). - 1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in trentasei rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.
5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il decreto di cui al comma 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 10.
7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 10.
9. Possono accedere ai prestiti d'onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui al comma 3 e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari di cui al comma 4;
c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
60. 01. (ex 60. 030.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. (Imprenditorialità giovanile). - 1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i venti e i trenta anni che si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'avvio dell'attività per un importo massimo di 50.000 euro.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, entro il limite di spesa stabilito al comma 2.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
60. 06. (ex 60. 021.) Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60.1. - 1. Per far fronte alle finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e al suo mancato funzionamento in ragione dell'insufficienza delle risorse rese disponibili nel bilancio 2007, al fine di rendere operativa la predetta misura, alla cui gestione per alcune Regioni a statuto speciale provvede tuttora il Ministero dello sviluppo economico, sono destinati 100 milioni di euro, da imputare al conto di competenza in bilancio.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000.
60. 019. ( ex 3. 76.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.
Dopo l'articolo 61 bis, aggiungere il seguente:
Art. 61-ter. (Disposizioni a sostegno di dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano). - 1. Fino al limite massimo del 70 per cento, è previsto un contributo quinquennale volto ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine
di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 90.000;
2010: - 90.000.
61-bis. 01. (ex 61. 01.) Marras, Cicu.
Al comma 16-bis, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per il triennio 2008-2010.
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
61. 6. (ex 0. 61. 17. 1.) Velo.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nelle more dell'attuazione del Piano industriale, il contratto di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. assicura il mantenimento delle tratte esistenti, con particolare riguardo ai collegamenti con le regioni meridionali. A tale scopo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sono stanziati 140 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 140.000;
2009: - 140.000;
2010: - 140.000.
62. 2. (ex 62. 9) Fitto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore delle imprese di autotrasporto merci al fine di favorire l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli ecologici adibiti al trasporto di merci, immatricolati nelle aree interessate dal fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, sono determinati i criteri e le modalità per la fruizione di dette agevolazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
62. 6. (ex 62. 64) Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con le isole maggiori».
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 6-bis, valutati in un milione di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 al netto
delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
62. 8. (ex 62. 71) Murgia, Porcu, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad «euro 3», di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: - 50.000.
62. 10. (ex **62. 87 e **62.11) Velo, Lovelli.
Al comma 8 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 0 milioni di euro per l'amo 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30 milioni;
2009: - 28 milioni;
2010: - 43 milioni.
62. 15. (ex 62. 83) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per garantire che i prefetti possano esercitare i necessari controlli sulla pericolosità delle strade, nonché per la certificazione delle strade sotto il profilo della qualità e della sicurezza, e al fine di costituire presso il Servizio Sanitario Nazionale un Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, è autorizzata in favore dei Ministero dei trasporti la spesa annua di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
9-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del
l'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis, ivi incluse le modalità per l'utilizzo degli stanziamenti previsti.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 18.000;
2008: - 18.000;
2009: - 18.000.
62. 19. (ex 62. 2) Campa.
Al comma 18, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
62. 28. (ex 62. 38) Velo, Lovelli, Attili, Zunino.
Al comma 24, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, con vincolo di destinazione per il rafforzamento, la mitigazione ambientale e la messa in sicurezza della tratta Verona-Bologna.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia edelle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
62. 44. (ex 62. 17) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:
25. Ai fini del rifinanziamento del piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati 140 milioni di euro per il 2008 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010".
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: 140.000;
2009: 600.000;
2010: 600.000.
62. 47. (ex 62. 21) Campa.
Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:
25. Per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete ferroviaria sarda (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
62. 48. (ex 62. 72) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo il comma 24-ter, aggiungere il seguente:
25. Per il completamento della progettazione relativa all'interramento della tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini
di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000.
62. 49. (ex 62. 50) Grimoldi, Garavaglia, Filippi.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62. 1. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e dei GPL in autotrazione). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. I fondi di cui al comma 1, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati a benzina.
3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva «Euro» in vigore ed in euro 350 per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.
62. 07. (ex **62. 017) Attili, Rotondo, Maderloni, Cialente, Aurisicchio.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis. (Altre opere infrastrutturali). - 1. Per gli interventi infrastrutturali sugli assi stradali SS 9, SS 16, SS 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, nel limite del 33,33 per cento per ciascuno asse stradale, tra i soggetti attuatori degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
63. 03 (ex 63. 05) Pini, Garavaglia.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis. (Altre opere infrastrutturali). 1. Per gli interventi infrastrutturali sugli assi stradali SS 42, SS 39, SS 45-bis e SS 237, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, nel limite del 25 per cento per ciascuno asse stradale, tra i soggetti attuatori degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
63. 06 (ex 63. 024) Caparini, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis. (Impiantistica sport invernali). - 1. È autorizzato un contributo per l'anno 2008 di 200 milioni di euro a sostegno dei gestori economici degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste da sci, duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo della stagione invernale 2006-2007.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000.
64. 01. (ex 64. 02) Di Centa.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis. (Impiantistica sport invernali). - 1. È autorizzato un contributo per l'anno 2008 di 200 milioni di euro a sostegno dei gestori economici degli impianti di risalita, di innevamento artificiale e delle piste da sci, duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo della stagione invernale 2006-2007.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 12.500;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 12.500.
64. 02 (ex 64. 01) Di Centa, Fugatti, Gianfranco Conte, Zanetta, Peretti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
67-bis. 02. (ex 0. 67. 08. 1.) Turco.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 625, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui 10 milioni di euro destinati a interventi di ammodernamento tecnologico nelle scuole.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
67. 7. (ex 67. 18.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di rafforzare il sistema infrastrutturale della Regione Veneto è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro a Veneto Strade s.p.a. per la realizzazione di investimenti stradali.
Conseguentemente, all'articolo 151, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000.
68. 4. (ex 68. 2.) Alberto Giorgetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 69. (Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto e della città di Palermo). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2008.
2. Al fine di assicurare la realizzazione del sistema di trasporti integrato della città di Palermo è autorizzato un contributo triennale di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.000;
2009: - 10.000.000;
2010: - 10.000.000.
69. 1. (ex 69. 4.) La Loggia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2008 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
69. 2. (ex 69. 2.) Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). - 1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi, è autorizzata altresì la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000.
69. 02. (ex 69. 037.) Ricevuto, Fedele.
Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). - 1. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità stradale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia, direttamente interessata dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000.
69. 013. (ex 69. 027.) Fedele, Ricevuto.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Disposizioni volte al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina e per il trasferimento modale da e per la Sicilia). - 1. Al fine del potenziamento del trasporto
ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
69. 03. (ex 69. 036.) Fedele.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Interventi straordinari a favore di Agrigento e della Valle dei Templi). - 1. Al fine di tutelare e recuperare il dissesto idrogeologico e infrastrutturale della città di Agrigento, nonché per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, è autorizzato un contributo triennale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
69. 012. (ex 69. 040.) Angelino Alfano, Marinello, Giudice, Ricevuto.
Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. (Rifinanziamento «Programma Urban Italia»). - 1. Per il rifinanziamento del Programma Urban Italia, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai comuni interessati dal programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
69. 018. (ex *69. 044.) Giuseppe Fini, Giudice.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti:, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2010: - 55.000.
70. 7. (vedi **70. 33., 70. 36. e 70. 63.) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Di Gioia.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti:, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2010: - 35.000.
70. 8. (ex 0. 70. 87. 5.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di ulteriori 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti:, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2010: - 25.000.
70. 9. (ex 0. 70. 87. 3.) Di Gioia.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: annui a decorrere dal 2009.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 55.000.
70. 11. (vedi 70. 32. e *70. 64) Beltrandi, Di Gioia, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). - 1. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli stessi contributi, nelle stesse condizioni e misure, sono concessi alle imprese editrici che editino, nella Provincia autonoma di Bolzano, giornali in lingue diverse da quelle al primo periodo e che siano riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione Europea, a condizione che le pubblicazioni siano avviate in epoca successiva allo svolgimento del censimento della popolazione per l'anno 2001, e che realizzino una tiratura giornaliera di almeno 5000 copie».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
70. 01. (ex 70. 07.) Biancofiore.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva). - 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:
«2-quinquies. Per la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-quater, si tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
a) devono trasmettere giornalmente 24 ore su 24 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingue diverse da quelle indicate al comma 2-ter per le regioni autonome Valle d'Aosta Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e che siano riconosciute come lingue ufficiali
delle istituzioni dell'Unione Europea,almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti televisive o da terzi per conto loro;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
c) l'importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 è ripartito anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti stesse, ai sensi della presente legge.»
Conseguentemente all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
70. 02. (ex 70. 06.) Biancofiore.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis. (Fondo per la mobilità al servizio delle fiere). 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 888 è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere e miglioramento degli spazi espositivi previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
74. 02. (ex 74. 03.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: 500.000 per ogni centro regionale per i trapianti.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000;
2010: - 12.000.
75. 3. (ex 75. 5.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 700.000 con le seguenti: euro 600.000 per ogni centro regionale per i trapianti.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.
75. 4. (ex 75. 4.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, dopo le parole: euro 700.000 aggiungere le seguenti: per ogni centro regionale per i trapianti.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;
2010: - 15.000.
75. 5. (ex 75. 3.) Baiamonte, Di Virgilio, Moroni, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Dopo il comma 2,aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico di strutture universitarie, anche non statali, dotate di attività assistenziale integrata a centri di ricerca medico-ingegneristici specializzati nelle scienze e nelle patologie dell'invecchiamento, nonché per il finanziamento della ricerca interdisciplinare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. I fondi sono assegnati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle esigenze prospettate dalle regioni medesime.
Conseguentemente, all'articolo 150 Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
*75. 8. (ex 75. 8). Zinzi, Romano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico di strutture universitarie, anche non statali, dotate di attività assistenziale integrata a centri di ricerca medico-ingegneristici specializzati nelle scienze e nelle patologie dell'invecchiamento, nonché per il finanziamento della ricerca interdisciplinare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. I fondi sono assegnati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle esigenze prospettate dalle regioni medesime.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
*75. 11. (ex 75. 12.) Giudice.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis. (Ricerca nel settore dei beni e servizi culturali). 1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo destinato a finanziare progetti di ricerca applicata alla gestione dei beni e servizi culturali e allo sviluppo economico territoriale, presentati da gruppi di ricercatori operanti per fondazioni di partecipazione costituite da soggetti pubblici e privati. I progetti possono prevedere forme sperimentali di attività di valorizzazione dei beni culturali alternative alla gestione diretta prevista dall'articolo 115, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
76. 01. (ex 76. 01.) Rampelli, Cirielli, Meloni Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis. (Contributo all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per lo sviluppo del Progetto di ricerca SICIS). 1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto di ricerca Sicis, è autorizzato un contributo triennale dello Stato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di 3.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.500;
2009: - 3.500;
2010: - 3.500.
77. 03. (ex 77. 05.) La Loggia.
Al comma 1, sostituire le parole: al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 con le seguenti: al 30 per cento
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero e dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
79. 1. (ex 79. 1.) Baldelli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis. - 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie e della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2008 di 10 milioni di curo. La finalità del fondo è quella di favorire l'acquisizione, in forma associata, di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i limiti del contributo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero e dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.;
79. 05. (ex 79. 04.) Incostante.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per assicurare la partecipazione italiana degli osservatori e laboratori di monitoraggio climatico alle reti globali dell'UNEP e dell'IPCC e del WMO destinate al monitoraggio climatico e ambientale e le politiche di adattamento e mitigazione, è assegnato al CNR per il progetto SHARE un contributo di 1.2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.200;
2009: - 1.200;
2010: - 1.200.
80. 12. (ex 80. 17.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel 2007 nel territorio regionale, è assegnato alla Regione Veneto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 20.000.
80. 21. (ex 80. 10.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. È autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010, da destinare alle Autorità di bacino o distretto, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione della attività ordinarie e per la redazione degli studi e dei piani direttori, piani di assetto idrogeologico e piani di gestione di loro competenza.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
80. 24. (ex 80. 12.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Per la bonifica dell'area del Polo Chimico situato nei comuni di Pioltello e Rodano, già individuata quale sito interessato da interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrata dall'articolo 114, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
80. 26. (ex 80. 46.) Grimoldi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli interventi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
81. 13 (ex 81. 10). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81.1.
(Funzionamento delle aree marine protette).
1. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 è sostituito dal seguente:
«1. Per le specifiche finalità di gestione delle aree marine protette di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti affidatari possono avvalersi, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamentare, di personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ovvero con contratti a tempo determinato, anche rinnovabili, di durata non superiore al triennio. L'onere derivante dalla presente disposizione è da attribuirsi ai fondi trasferiti agli enti gestori, dal Ministero dell'ambiente tutela del territorio e del mare.
2. I direttori delle aree marine protette sono nominati dagli enti gestori, in applicazione dei rispettivi ordinamenti. In caso di vacanza del posto per un periodo superiore a 90 giorni, il Ministro dell'ambiente tutela del territorio e del mare può ricorrere alla procedure di nomina di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono soppresse.
4. Resta ferma la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 81-ter.
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1 milione;
2009: - 1 milione;
2010: - 1 milione.
81. 011 (vedi 81. 044). Tortoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 per promuovere presso le scuole medie superiori corsi di educazione e prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili, nonché per la distribuzione gratuita di profilattici agli studenti. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
86. 7. (ex 86. 13.) Mellano, Beltrandi, D'Elia, Poretti, Turco.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2008 fino alla fine del comma con le seguenti: a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
93. 1. (ex 93. 7.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di consentire interventi per la messa a norma degli edifici che ospitano i teatri stabili di prosa italiani è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e messa a norma dei teatri stabili italiani;
all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
93. 2. (ex 93. 4.) La Loggia.
Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - (Centri storici UNESCO). - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, un Fondo per il finanziamento di interventi per il recupero dei centri storici inseriti nella lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale posti sotto la tutela dell'UNESCO. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per il riparto del Fondo tra comuni che presentino progetti di recupero dei centri storici inseriti nella lista del Patrimonio culturale e naturale posti sotto la tutela dell'UNESCO, privilegiando quelli che presentino un cofinanziamento da parte degli enti territoriali.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 10.000;
2009 - 10.000;
2010 - 10.000.
93. 05. (ex 93. 05.) Ossorio, Samperi.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis. - 1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative è autorizzato un contributo straordinario al Comitato per le celebrazioni Galileiane di 3 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008 - 3.000;
2009 - 5.000;
2010 - 2.000.
93. 12. (ex 89. 08) Spini, Grillini, Baratella, Galante.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
94. 1. (ex 94. 90.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.
94. 3. (ex 94. 35.) Campa.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 4. (ex 94. 92.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, si provvede a riorganizzare l'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado che hanno attivato corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno n. 234, secondo criteri di semplificazione, trasparenza, accorpamento di indirizzi similari e razionalità organizzativa nel rispetto del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 5. (ex 94. 93.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) l'assegnazione agli istituti scolastici di primo grado, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua, e facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale e culturale territoriale e nazionale; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri completano l'attività degli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
94. 17. (ex 94. 44.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) alle famiglie che sostengono spese per lezioni private di sostegno ai propri figli, compresi tra gli 11 e i 18 anni per il recupero dei debiti sulle discipline previste dagli ordinamenti scolastici, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 350 euro.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 180.000;
2009: - 180.000;
2010: - 180.000.
94. 39. (ex 94. 39.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15-ter. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione alle scuole statali e paritarie di risorse finanziarie, fino alla disponibilità di 7 milioni di euro dal 2008, per la stipula di contratti d'opera e contratti a tempo con esperti esterni facilitatori dell'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza a migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del Paese.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 7.000;
2009: - 7.000;
2010: - 7.000.
94. 75. (ex 94. 87.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. (Scuole paritarie). - 1. Al fine di promuovere il diritto allo studio e la libertà nella scelta del percorso educativo, nonché a sostegno dell'attività svolta dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado nell'ambito del sistema di istruzione nazionale, sono riconosciuti a tali istituti contributi annui per il triennio 2008-2009-2010 per 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
94. 01. (ex 94. 08.) Garagnani, Aprea.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. - 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. Il Fondo così incrementato è destinato a fronteggiare gli oneri connessi alle prestazioni degli insegnanti di sostegno, dietro richiesta degli istituti scolastici; conseguentemente gli enti locali sono esonerati dai servizi attinenti le attività di sostegno agli studenti "diversamente abili.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
94. 03. (ex 94. 06.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 1, dopo le parole: valutazione del sistema scolastico nazionale; aggiungere le seguenti: agli interventi integrativi per gli alunni disabili, ai fini dell'introduzione di tecniche sperimentali per la comunicazione
facilitata degli alunni con difficoltà di apprendimento (dislessia, ritardo mentale, autismo lieve, eccetera), da attuare sulla base di uno specifico protocollo del Ministro della pubblica istruzione cui dovranno attenersi le scuole di ogni ordine e grado. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -10.000;
2009: -10.000;
2010: -10.000.
95. 4. (ex 95. 2.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento e l'uso di materiale didattico per lo studio e l'approfondimento delle specificità linguistiche locali nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire maggiormente l'integrazione sociale degli alunni stranieri. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 :-5.000;
2009: -5.000;
2010: -5.000.
95. 5. (ex 95. 3.) Garavaglia, Filippi, Goisis.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis. (Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione). 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 627, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le iniziative complementari e le attività integrative, da realizzarsi anche mediante apposite convenzioni con le associazioni studentesche, sono definite ed attuate secondo le modalità previste dal decreto del Presidente Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.»;
b) al comma 628, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole, le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.».
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variaizoni:
2008: -2.000;
2009: -2.000;
2010: -2.000.
95. 02. (ex 95. 07.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare
pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008:-22.000;
2009:-22.000;
2010:-22.000.
96. 17. (ex 96. 25 e 96.29.) Aprea, Garagnani, Ricevuto.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.250;
2009: - 1.250;
2010: - 1.250.
*97. 2. (ex *97. 4.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.250;
2009: - 1.250;
2010: - 1.250.
*97. 3. (ex *97. 3.) Gardini.
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.250;
2009: - 1.250;
2010: - 1.250.
*97. 4. (ex *97. 7.) Garavaglia, Filippi, Montani.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di contrastare la lotta all'usura è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.
Conseguentemente:
all'articolo 119, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni;
all'articolo 150,, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009 - 40.000;
2010: - 40.000.
99. 012. (ex 99. 024) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis - (Limitazioni al recupero dei crediti) - 1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma i siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.
8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostengo degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 15 mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
99. 014. (ex 99. 019) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali). - 1. All'articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera l-bis) è abrogata.
2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura.
3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
4. Il comma 152 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione dei principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007».
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 37.620;
2009: - 37.620;
2010: - 37.620.
100.01. (ex 100.042) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - (Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali). - 1. É abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n, 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura».
3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.»
4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione dei principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 35.000;
2009: - 35.000;
2010: - 35.000.
100. 03 (ex 100. 033) Capitanio Santolini, Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - (Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali). - 1. É abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n, 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura».
3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.»
4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione dei principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1,
comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 37.620;
2009: - 37.620;
2010: - 37.620.
*100. 05 (ex 100. 015) Alemanno.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - (Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali). - 1. É abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n, 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura».
3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.»
4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione dei principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 37.620;
2009: - 37.620;
2010: - 37.620.
*100. 04 (ex 100. 025) Gardini.
Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:
Art. 100-bis. - 1. Per i figli affetti da handicap gravi, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di
essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia raggiunto i venti anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora la presenza di disabili in famiglia sia superiore ad una unità, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad entrambi i genitori.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
100. 019 (ex 100. 044) Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 103 (Lotta alla violenza contro le donne). - 1. Sono istituite, presso le Procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate pool, con lo scopo di potenziare la lotta contro la violenza sessuale e di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale.
2. Sono inoltre potenziate le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e, al fine di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica personale specializzato.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni euro a decorrere dal 2008.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
103. 2. (ex 103. 5.) Bertolini, Santelli, Aprea, Armosino, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 é incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2008, di 500 milioni di euro per il 2009 e di ulteriori 500 milioni di euro per il 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 300.000;
2010: - 300.000.
104. 1. (ex 104. 2.) Gardini.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;
voce Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis.- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
111. 1. (ex 111. 8.) Pelino.
Dopo l'articolo 116 aggiungere il seguente:
Art. 116-bis. - (Estensione del trattamento di mobilità). - 1. Il trattamento di mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzativi e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno so lare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «quindici lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «due lavoratori».
3. All'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «nella misura dello 0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1 per cento». Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportale seguenti variazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
116. 06. (ex 116. 06.) Cannavò.
Al comma 3, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro con le seguenti: 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
118. 5. (ex 118. 3.) Baldelli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - (Interventi in materia di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori marittimi). - 1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto con le relative norme di attuazione garantendo una progressiva estensione ed armonizzazione
della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale.
2. Alla corresponsione del suddetto trattamento provvede la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 86.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000;
2010: - 80.000.
118. 07. (ex 118. 015.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30;
2009: - 30;
2010: - 30.
118. 010. (ex 105. 028.) Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 286, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
119. 10. (ex 119. 8.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 110.000;
119. 11. (ex 119. 5.) Armosino, Bertolini, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo,
Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per il finanziamento di progetti di formazione diretti a scoraggiare le pratiche di mutilazione femminile, da svolgere presso le popolazioni interessate, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
119. 12. (ex 119. 2.) Garnero Santanché, Bertolini, Gardini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, 1100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, con le seguenti:, 1400 milioni per l'anno 2008, 4.800 milioni per l'anno 2009, 9.566 milioni per l'anno 2010,.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
120. 3. (ex 120. 6.) Ricevuto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, 1100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, con le seguenti:, 1400 milioni per l'anno 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009, 9.666 milioni per l'anno 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 400.000;
2010: - 300.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
120. 2. (ex 120. 5.) Fedele.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In favore delle lavoratrici il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere fruito, nei medesimi termini, anche nelle restanti regioni nella misura di 150 euro per ciascun soggetto e per ciascun mese. L'efficacia della disposizione del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
121. 6. (ex 121. 2.) Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.
Al comma 10-quinquies, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
121. 17. Marinello.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis. (Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili). - 1. Le modalità di assunzione di cui al comma 519, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori socialmente utili, ancorché utilizzati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, in possesso dei requisiti temporali previsti nel citato comma 519, nei limiti e disponibilità, in ambito provinciale, dei posti, inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione, ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, a valere sul fondo previsto dal comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite annuo di spesa di euro 10 milioni, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
121. 01. (ex 94. 02.) Giudice, Fallica, Mormino, Marinello.
Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:
Art. 121-bis. (Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili). - 1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale, nella disponibilità dell'amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144, del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
122. 02. (ex 148. 01.) Fallica, Giudice.
Al comma 1, capoverso comma 340, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50 milioni di euro;
2009: - 50 milioni di euro.
124. 14. (ex 124. 24.) D'Ippolito Vitale.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 125. - (Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie). - 1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la formazione di nuove famiglie, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, un Fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 2, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.
5. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 11.
6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 11.
8. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) età non superiore a trentacinque anni;
c) avere contratto matrimonio civile, religioso o concordatario;
d) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;
e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai tini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 25.000 euro.
9. Il limite di reddito di cui al comma 8, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.
12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 125-bis. (Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore ai fini informativi). - 1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in trentasei rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30,000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.
5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il decreto di cui al comma 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari
di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 11.
7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 10.
9. Possono accedere ai prestiti d'onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;
b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui al comma 3 e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari di cui al comma 4;
e) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai tini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.
11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 125-ter. (Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5, Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del predetto articolo 5.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni o da donne maggiorenni, purché non lavoratori dipendenti o pensionati o titolari di partita IVA;
b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;
c) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
d) l'impresa realizzi un ammontare annuo di ricavi o di compensi non superiore a 62.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli studi associati, ovvero non superiore a 124.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.
3. Il regime agevolato previsto dal comma 1 cessa di avere efficacia e il
contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera d);
b) a decorrere dallo stesso periodo di imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera d); in tale caso è assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito di partecipazione conseguito nel periodo di imposta considerato.
4. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma i è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
5. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Art. 125-quater. (Promozione dello sport). - 1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, l. 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente:
sostituire il Capo XXVI con il seguente:
Capo XXVI. MISSIONE 30 - POLITICHE GIOVANILI E SPORT;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
125. 1 (ex 125. 7). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 3-bis sostituire le parole da: 3 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 13 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A tale Fondo possono accedere anche i Comuni che risultino sedi di gara di campionati mondiali maschili di pallavolo.
Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Rispetto ai Comuni di cui al comma 3-bis il Fondo finanzia un contributo finalizzato alla costruzione e all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport. Tale contributo può essere corrisposto anche per il pagamento su mutui eventualmente accesi dai comuni interessati.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.
125. 26. D'Elpidio, Fabris, Cioffi.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali juniores italiane di rugby.
Conseguentemente, all' articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 750;
2009: - 750;
2010: - 750.
125. 27. (vedi 0. 66. 3. 2. e 0. 66. 3. 5.) Pini, Garavaglia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive e della diffusione dei principi di lealtà nelle competizioni sportive, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
125. 15. (ex 125. 8). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:
Art. 125-bis. (Sostegno al merito sportivo). 1. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine dell'Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:
a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;
c) contributi per attività relative alla formazione e all'inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;
d) contributi per studi e ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l'integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;
e) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell'integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.
125. 02. (ex 125. 09). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La produzione e la fornitura di servizi pubblici, anche di rilevanza economica, possono in ogni caso essere gestite mediante affidamento diretto, qualora soggetto affidatario siano università, enti di ricerca pubblici o consorzi costituiti da questi in misura prevalente, e la produzione o fornitura siano operate in maniera tale da implicare urta significativa attività di ricerca e sviluppo.».
7-ter. Ai fini dell'incentivazione degli interventi di cui al comma 7-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008. L'utilizzo del Fondo è regolato con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: sull'entità dei risparmi conseguiti con le seguenti: sui relativi effetti economici e finanziari per il sistema economico e il settore pubblico.
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
126. 7. (ex 126. 15.) Villetti.
Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:
Art. 126.1. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.
2. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
3. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici».
4. II comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300».
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
126. 01. (ex 126. 02.) Rotondo, Aurisicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. È autorizzata la spesa di 2.200.000di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a favore dell'amministrazione comunale di Latina, finalizzata al completamento della cittadella giudiziaria in Latina.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.200.000;
2009: - 2.200.000;
2010: - 2.200.000.
127. 5. (ex 127. 1.) Pedrizzi.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: qualora a conclusione del procedimento fino a: uffici giudiziari soppressi;
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole:, sia a domanda sia d'ufficio,:
all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
129. 10. (ex 129. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.
Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
a) voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;
b) sopprimere la voce: decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
131. 1. (ex *131. 7.) Giudice.
Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis. 1. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 132, comma 1, e allo scopo di agevolare i nuclei familiari composti da militari impegnati nelle missioni all'estero, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo denominato «Fondo per gli interventi a favore della famiglia da realizzarsi nell'ambito delle infrastrutture utilizzate dalle Forze armate» finalizzato all'allestimento e all'organizzazione, all'interno delle caserme, di asili nido.
2. Al fondo è assegnata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa sono stabilite le. modalità di utilizzo sul territorio delle risorse del fondo e le condizioni per l'accesso al servizio.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
132. 02. (ex 132. 03.) Contento.
Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale dì cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) contributo a favore della Polizia di Stato;
f) contributo a favore della Guardia di Finanza;
g) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;
h) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;
i) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;
j) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
k) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale.
all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
136. 6. (ex 136. 48.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) finanziamento agli enti locali.
all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100;
136. 7. (ex 136. 46.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
136. 8. (ex 136. 35.) Gardini.
Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 400.000.
* 136. 11. (ex 136. 42.) Cesa, Volontè, Galletti, Zinzi, Peretti.
Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 400.000.
* 136. 12. (ex 136. 6.) Alemanno.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: netta fino alla fine del comma con le seguenti: stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 3, lettera a); nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3-bis del presente articolo.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2009.
all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000.
136. 13. (ex 136. 7.) Zorzato, Giudice, Casero, Crosetto, Verro.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000;
136. 35. (ex 136. 36.) Gardini.
Al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 300.000;
136. 36. (ex 136. 47.) Volontè, Galletti, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 200.000.
136. 37. (ex 136. 37.) Pescante, Di Centa.
Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 400.000.
* 136. 38. (ex 136. 3.) Albonetti, Lupi, Sposetti, Alemanno, Realacci, Angelino Alfano, Saglia, Casero, Oliverio, Jannone, Ranieri, Cesa, Nicola Rossi.
Sopprimere i commi da 1 a 8.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
144. 4. (ex 144. 75.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per le assunzioni di personale, per lo
svolgimento in particolare a vocazione rurale per lo sviluppo, la produzione di qualità del turismo enogastronomico.
Conseguentemente, all'articolo 51, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
145. 44. (ex 145. 79.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità limitatamente ai comuni situati in aree disagiate, isole minori e zone montane.»
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
146. 12. (ex 146. 204.) Bosi, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una spessa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
146. 13. (ex 146. 210.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 80 milioni per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 90 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 18. (ex 146. 119. e 146. 120) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 70 milioni per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 60 milioni di euro per l'anno 2010.
146. 19. (ex 146. 117. e 146. 118) Gamba, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed, ai miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli ani 2009 e 2010.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
146. 38. (ex 146. 209.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in deroga alla normativa vigente e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1o gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.
Il personale assunto ai sensi del presente comma è inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, in misura pari a 350 unità per l'Esercito, 750 unità per la Marina militare, 200 unità per l'Aeronautica militare e 300 unità per l'Arma dei carabinieri. L'assunzione in servizio è effettuata sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 55.000;
2009: - 55.000;
2010: - 55.000.
146. 39. (ex 146. 255.) Aprea.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti, in possesso dei diploma di laurea, cui sono stati conferiti, ai sensi dell'articolo 171-bis, comma 1-bis, ed all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 200, n. 165 e successive modificazioni, incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato e che hanno prestato tre anni di servizio effettivo nella qualifica e, comunque, con un'anzianità di ruolo di cinque anni nelle categorie apicali
(C3 e D), possono essere richiamati a ricoprire stabilmente la qualifica esercitata tata presso gli enti in cui hanno prestato servizio con un concorso per titoli ed esami orali.
146. 517. (ex 146. 52). Misuraca, Fabbri, Angelino Alfano, Giudice, Pelino.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sui lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilita calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14 con esclusone dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.
3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
146. 09. (ex 146. 016). Cordoni.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
(Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).
1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regioni Puglia, Abruzzo e Molise è concesso un contributo per l'anno 2008 per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera j), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione al numero dei lavoratori di cui al comma 1 presenti in ogni singola regione.
Conseguentemente, alle tabelle A e B, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare rispettivamente le seguenti modifiche:
tabella A
2008: - 75.000.
tabella B
2008: - 75.000.
e di conseguenza, alla tabella D alla voce decreto-legge n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 - Art. 1,: Fondo per l'occupazione (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202), apportare la seguente modifica:
2008: + 150.000.
146. 017. (ex 146. 021). Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
Il Ministero della Giustizia, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive dei personale dei dipartimento per la giustizia minorile, appartenente alle qualifiche di Operatore di Vigilanza - Area Funzionale B - posizione economica B2 - di cui alla tabella A dei DPCM 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 dei 30 gennaio 2006, è autorizzato a prevedere una quota di riserva per il personale che alla data dei 31 dicembre 2007 presta servizio, da almeno 5 anni in qualità di lavoratore di cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati nei Centri di Prima Accoglienza e nelle comunità per minori istituiti con decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, che svolgono attività di Sorveglianza e di Assistenza educativa e di animazione nei limiti di 60 unità e comunque entro un limite di spesa annua di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008. Con Decreto dei Ministro della Giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni e per regolare i rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.400;
2009: - 1.400;
2010: - 1.400.
146. 025. (ex 146. 051). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:
Art. 146-bis.
1. Il personale dipendente dei Comuni che si ritrova ad operare, ai sensi del
comma 4, articolo 26 della Legge 24 novembre 1999, n. 468, in seno agli uffici del Giudice di Pace, viene immesso, a domanda, nei ruoli del Ministero della giustizia.
Il personale de quo verrà collocato in ruolo nell'Ufficio in cui presta servizio, anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento in seguito alla intervenuta disponibilità della vacanza del relativo posto in organico.
Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
146. 031. (ex 146. 059). Reina.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
2010: - 150.000.
149. 21. (ex 149. 49. e 149. 52) Santelli.
Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 18 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.500;
2009: - 11.500;
2010: - 11.500.
149. 23. (ex 149. 30.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 13 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.500;
2009: - 6.500;
2010: - 6.500.
*149. 22. (ex 149. 21.) Reina.
Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 18 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 11.500;
2009: - 11.500;
2010: - 11.500.
149. 23-bis. (ex 149. 30.) Gamba, Alberto Giorgetti.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 78 e 116 milioni di euro con le seguenti: 120 e 250 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportate le seguenti variazioni:
2008: - 42.000;
2009: - 134.000;
2010: - 134.000.
149. 30. (ex 149. 50.) Santelli.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 78 e 116 milioni di euro con le seguenti: 100 e 200 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
149. 29. (ex 149. 48.) Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Le risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali previste per gli anni 2002-2005, a carico del bilancia dello Stato, sono quantificate per il 2008 in 15 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia edelle finanze apportate la seguente variazione:
2008: - 15.000.
149. 33. (ex 149. 55.) Forlani, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 7-bis.
150. 10. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative, determinate con successivo provvedimento ministeriale, da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente, alla Tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
151. 1. (ex 151. 2.) Giudice.
Alla tabella C, rubrica: Ministero dello sviluppo economico missione: Ricerca e innovazione voce: Legge n. 282 del 1991: Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.1.6 - Investimenti - cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:
2008: + 13.092;
2009: + 9.143;
2010: + 9.143.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture missione: Casa e assetto urbanistico voce: Legge n. 431 del 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (2.2.2 - Interventi - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
2008: - 13,092;
2009: - 9.143;
2010: - 9.143.
Tab. C. 3. (vedi Tab. C. 11.) Formisano, Peretti, Zinzi.