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Allegato B
Seduta n. 26 del 17/7/2006
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SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 1 della legge 40/2004 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»), recita: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
il gup di Palermo, Fabio Licata, ha autorizzato l'accesso a tali tecniche a Salvino Madonia, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Libero Grassi, equiparando la sua posizione a quella di chi non può avere figli a causa «di sterilità o di infertilità inspiegate»;
il trattamento cui verrà sottoposto sarà a carico del Sistema sanitario nazionale nell'Asl de L'Aquila, dove Madonia è recluso in regime di 41-bis, e senza liste di attese;
altri casi in passato si sono verificati di detenuti che hanno avuto accesso a tale tecniche di fecondazione, e l'avvocato difensore di Madonia in proposito ha citato il caso di Giovanni Avarello, condannato per l'omicidio del giudice Rosario Livatino, evento tuttavia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 40/2004 che esclude dall'accesso alle tecniche le coppie non sterili o non fertili;
come sottolineato dall'Associazione Amica Cicogna e dall'Associazione Luca Coscioni, tale atto è da ritenersi di «grande civiltà» per un uomo che altrimenti non potrebbe divenire padre, ma che a causa dell'articolo 4 della legge 40/2004
sono molte le coppie non sterili come i portatori di patologie virali e di patologie genetiche, che non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, rischiando di trasmettere il virus o la patologia genetica o al partner o al nascituro -:
se non ritenga utile proporre una modifica dell'articolo 4 della legge 40/2004 al fine di consentire alle coppie, sebbene non sterili, di accedere alle tecniche di procreazione assistita senza distinzione riguardo al loro stato di libertà o detenzione, e senza perciò doversi avvalere delle condizioni di regime detentivo 41-bis.
(5-00095)
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIORE. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il centro diurno «Simona Carratù» di Aversa in provincia di Caserta ha assistito egregiamente fino ad oggi persone disabili in gravi e gravissime condizioni e le loro famiglie;
questo centro fu fondato nel 2002 mediante un protocollo di intesa tra ASL Caserta 2 (CE/2), comune di Aversa e l'associazione di volontariato «comunità missioni» (iscritta al Registro regionale del volontariato con decreto n. 15984 del 4 novembre 1999); il direttore generale dell'ASL CE/2 era, allora, il dottor Franco Rotelli, il quale raccolse l'eredità di Franco Basaglia. Per la prima volta in Italia, e proprio nel centro Carratù, il dottor Rotelli introdusse una nuova metodologia di erogazione dei servizi di assistenza: i budget di cura - progetti terapeutico-riabilitativi individuali, un pacchetto di servizi modulato secondo le esigenze di ogni disabile. Si tratta dell'applicazione della legge n. 328 del 2000, che riunisce efficacemente le parti interessate: istituzioni, famiglie e un'associazione di volontariato straordinaria che, gratuitamente senza scopo di lucro, gestisce i budget e garantisce un servizio impeccabile attraverso volontari e professionisti esterni qualificati;
nel maggio 2004 la direzione dell'ASL CE/2 di Aversa passò alla dottoressa Angela Ruggiero e quella realtà straordinaria e destinata a crescere e a proporsi come esempio anche per altre regioni, secondo l'interrogante, fu mortificata a causa dell'introduzione di una nuova struttura organizzativa voluta dal nuovo corpo dirigenziale dell'ASL CE/2 che non condivise l'utilizzo di strumenti così innovativi quali i budget di cura;
infatti i budget di cura non vennero rinnovati, gli impegni vennero disattesi e le spettanze per i professionisti esterni non vennero liquidate per più di un anno;
da maggio 2005 cominciarono le proteste e le manifestazioni da parte del comitato delle famiglie del centro fino allo sciopero della fame nel luglio 2005, per evitare che la nuova direzione dell'ASL CE/2 decretasse la chiusura del centro Carratù;
a questo punto, pressata dall'opinione pubblica, vennero promossi progetti per rilanciare le attività del Centro diurno; promesse che si rivelarono infondate giacché i budget di cura-progetti individuali erano scaduti, i fondi non vennero mai erogati e il 3 luglio 2006 il centro diurno Carratù è stato chiuso;
l'ASL CE/2 ha demandato alla finanziaria So.Re.Sa. S.p.A. il pagamento dei crediti verso il terzo settore, comprese le spettanze del centro diurno «Simona Carratù», per i servizi socio sanitari relativi all'anno 2005. Tale operazione appare all'interrogante impropria in quanto i capitoli di spesa dei «fondi budget di cura», costituiti con soldi dei vari enti tra cui i vari comuni, non possono essere gestiti dall'ASL CE/2 come fondi propri, dato che in tal modo si contravviene all'accordo di programma stipulato con il dottor Franco Rotelli; è da considerare inoltre che il comune di Aversa ha versato le proprie
quote economiche all'ASL CE/2, ma essa non ha provveduto a pagare le spettanze dovute agli enti del terzo settore;
l'ASL CE/2 nel periodo gennaio-giugno 2006 non ha rinnovato i contratti di 80 dipendenti che in base all'accordo di Programma erano impiegati nella gestione amministrativa dei budget, causando l'interruzione di tutti i budget di cura e paralizzando l'attività del centro diurno «Simona Carratù»; tale decisione dell'ASL CE/2 non è stata in alcun modo concertata con i comuni i quali contribuiscono con parte dei fondi per la gestione ed erogazione dei servizi socio-sanitari budget di cura -:
se sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non ritenga necessario attivare i poteri ispettivi richiamati all'articolo 1, comma 172, della legge n. 311 del 2004 e in che modo intenda eventualmente intervenire.
(4-00569)
PIRO e LOMAGLIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il piano sanitario regionale 2000-2002 approvato con decreto del Presidente della regione Siciliana 11 giugno 2000 e rimasto fin qui l'unico piano sanitario approvato dalla regione Siciliana, aveva previsto l'istituzione di strutture di alta professionalità per l'oncologia e tra queste il Dipartimento di oncologia di 3o livello presso l'azienda ospedaliera «Sant'Elia» di Caltanissetta. Tale dipartimento non ha mai visto effettivamente la luce, secondo gli interroganti, sia per responsabilità della stessa azienda ospedaliera, che della regione siciliana che ne ha determinato la fine senza tuttavia avere adottato i provvedimenti formalmente necessari;
il comportamento dell'azienda ospedaliera è secondo gli interroganti ampiamente contraddittorio come è possibile rilevare sin dall'atto aziendale del 2002, che non prevedeva l'oncologia come struttura complessa. Nell'atto aziendale del 2004 veniva invece contemplato il dipartimento oncologico di 3o livello, la cui esistenza veniva ribadita con l'atto aziendale del 2005, per finire con il concorso bandito nel marzo 2006 per direttore di struttura complessa;
altrettanto ambiguo e contraddittorio, secondo gli interroganti, è stato il comportamento dell'azienda ospedaliera «Sant'Elia» per quanto riguarda l'organizzazione della struttura, come si può evincere dal fatto che il servizio di oncologia ha negli anni assunto una dimensione significativa, con una dotazione di 12 posti letto, più 8 posti di day hospital (DH) con un'utenza registrata di circa 1.000 ricoveri l'anno, 3.500 prestazioni in DH e circa 1.000 prestazioni ambulatoriali. Tali risultati appaiono particolarmente significativi alla luce della constatazione che per lungo tempo il servizio è stato costretto a lavorare con un solo medico oncologo;
la regione siciliana non ha assunto iniziatiave affinché venisse data attuazione ad una previsione del suo fondamentale documento di pianificazione sanitaria, ed ha, invece, assunto decisioni tese a favorire la creazione di un dipartimento interaziendale oncologico tra l'azienda ospedaliera «Sant'Elia» e l'Asl 2 di Caltanissetta che gestisce il presidio ospedaliero di San Cataldo, centro limitrofo a Caltanissetta;
nel marzo del 2004 con decreto dell'assessore regionale per la sanità è stato istituito a San Cataldo un servizio di radioterapia ed è stata «sollecitata» la creazione del Dipartimento interaziendale; nel giugno del 2005 l'Asl 2 prevede a San Cataldo anche la «medicina ad indirizzo oncologico»; a maggio del 2006 una determina del Dirigente generale del Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario obbliga l'azienda «Sant'Elia» a cassare dall'atto aziendale adottato, la previsione di un Dipartimento oncologico di 3o livello, con la motivazione che non «è corretta la previsione di un dipartimento oncologico di 3o livello all'interno del programmato dipartimento interaziendale con la azienda Asl 2 e ciò anche in funzione della mancata attivazione all'interno dell'Azienda
"Sant'Elia" di tutte le attività previste come indispensabili per l'attivazione di un dipartimento oncologico di 3o livello del Piano Sanitario Regionale»;
come risulta dalla determinazione dirigenziale sopra citata, non esiste alcun atto formalmente valido della regione siciliana che abbia soppresso la previsione del piano sanitario di istituire un dipartimento oncologico di 3o livello presso l'azienda Sant'Elia, mentre sicuramente assai discutibile è l'affermazione della «mancata attivazione di tutte le attività previste come indispensabili», dal momento che tra tutte le unità necessarie per l'istituzione del dipartimento, al Sant'Elia ne risultano assenti solo tre: laboratorio di biologia molecolare, trattamento ad alte dosi, radioterapia, che con un impegno ed investimenti modesti potrebbero essere realizzati in breve tempo;
in data 23 giugno 2006 l'Asl2 e l'Azienda Ospedaliera Sant'Elia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'istituzione di un dipartimento oncologico interaziendale costituito da unità operative presenti in parte a Caltanissetta e in parte a San Cataldo, senza che tuttavia vengano soddisfatti tutti i requisiti necessari per configurare un dipartimento di 3o livello e, secondo gli interroganti, determinando chiari squilibri tra strutture con capacità operative notevolmente diverse fra loro;
secondo gli interroganti le scelte operate dalla A.O.R Sant'Elia e dalla Asl 2 di Caltanissetta con l'avallo della regione siciliana, di fatto riducono l'offerta sanitaria in quantità ed in qualità al paziente oncologico, così come testimoniato dalle prese di posizione e dalle iniziative assunte nelle scorse settimane dalle associazioni rappresentative dei malati e dalle loro famiglie;
la scelta di annullare l'istituzione di un dipartimento oncologico di 3o livello, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal piano sanitario regionale, con l'obiettivo di sostituirlo con un dipartimento di livello inferiore, secondo gli interroganti, comporterà una perdita certa nella adeguatezza e nella completezza delle prestazioni sanitarie, in aperta contraddizione con le esigenze di efficacia ed efficienza del sistema sanitario -:
se ritenga che nella regione Sicilia siano stati realizzati i livelli essenziali di assistenza.
(4-00577)