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Allegato B
Seduta n. 262 del 20/12/2007
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INFRASTRUTTURE
Interrogazione a risposta in Commissione:
PIZZOLANTE. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 marzo 2006 n. 163 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» pur se emanato a seguito di normativa di derivazione comunitaria, reca una palese incoerenza del novellato dettato normativo (articoli 75 e 113 - Garanzie a corredo dell'offerta) in considerazione che in esso sono state riunite in un tutto omogeneo le regole per appalti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, così come stabilito dagli articoli 1 e 2 del Codice stesso, che al comma 1 recita: «L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice»;
in particolare, occorre fare chiarezza, attraverso una più appropriata regolamentazione, sulle garanzie a corredo dell'offerta quando queste sono da prestare per l'affidamento di opere e lavori pubblici, da quelle per forniture di beni e/o servizi, visto che il Codice dei Contratti Pubblici disciplina indistintamente «i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.».;
l'attuale formulazione dell'articolo 75, comma 1 del citato decreto legislativo n. 163/2006, dispone che «l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente», regolamentando
l'obbligo cauzionale/fidejussorio relativo alla presentazione dell'offerta nella stessa maniera sia per le opere e lavori sia per le forniture, quando invece, giuridicamente le fattispecie sono ben distinte: la prima (opere e lavori) è un obbligo di facere, la seconda (forniture) di dare, cosa che dal legislatore della riforma non è stata appropriatamente considerata, anche in riferimento all'importo delle forniture ed all'obbligo della durata della garanzia stessa;
ai sensi della precedente normativa applicabile agli appalti di forniture, (articolo 30 legge n. 109 del 1994) l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici doveva essere corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, intendendosi riferito all'importo delle forniture di cui all'offerta;
sempre in costanza della precedente normativa, specifica regolamentazione in materia veniva recata dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo n. 402 del 1998 secondo il quale all'articolo 1 (Ambito di applicazione). 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). (omissis). Inoltre principio fondamentale per gli enti ed amministrazioni aggiudicatici era che «nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori»;
l'attuale commistione del Codice dei Contratti Pubblici di «esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture», ha generato problemi applicativi - nel campo delle garanzie a corredo dell'offerta - in sede di bandi e di aggiudicazione, e danni per le ditte fornitrici concorrenti;
in mancanza di chiarimenti ministeriali, di disposizioni correttive o di riforma legislativa, l'obbligo di prestare la garanzia fidejussoria, indistintamente posto a carico di tutte le ditte offerenti sia che partecipino a bandi di gara per lavori pubblici che a bandi di gara per la fornitura di beni e servizi, ha generato confusione, dando adito a diverse interpretazioni applicative da parte degli enti ed amministrazioni aggiudicatrici, sicché l'importo della garanzia provvisoria richiesta nei capitolati d'appalto, in alcuni casi è commisurato all'intero valore dell'appalto stesso, mentre in altri casi al valore dei singoli lotti ai quali la ditta offerente partecipa, che, nell'eventualità di fabbisogni pluriennali è moltiplicato per gli anni di durata della fornitura;
più precisamente, siffatta mancata chiarezza ai fini della presentazione delle offerte pubbliche e della partecipazione alle gare se le garanzie fidejussorie pari al 2 per cento per le offerte ed al 10 per cento per la partecipazione alle gare (partecipazione e non aggiudicazione) debba coprire la totalità dei valori economici dei bandi e dei contratti o i singoli lotti per i quali le aziende concorrono, ha portato molti enti pubblici ed amministrazioni aggiudicatrici a richiedere garanzie fidejussorie per la totalità dei valori economici, anche ad aziende di servizi e di fornitura che partecipano ala gara limitatamente a singoli lotti dei bandi;
ciò, oltre a ledere il predetto principio fondamentale per gli enti ed amministrazioni aggiudicatrici che «nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori» sta comportando l'impossibilità per centinaia di aziende fornitrici di medio-piccole dimensioni a partecipare ai bandi ed alle gare per servizi e forniture,
che sono perciò, differentemente che in passato, gravemente penalizzate dall'attuale normativa vigente;
è stato presentato dall'interrogante apposito Ordine del Giorno n. 9/3256/162 al disegno di legge n. 3256-A «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008), che impegnava il Governo» a rivedere l'attuale normativa recata dal decreto legislativo n. 163/2006 in materia di presentazione delle offerte pubbliche e di partecipazione alle gare per servizi e forniture, per evitare disparità di trattamento e danni economici per le ditte offerenti», accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 15 dicembre 2007 -:
quali misure intenda attuare il Governo per fare chiarezza ed eventualmente per rivedere l'attuale normativa recata dal decreto legislativo 30 marzo 2006 n. 163 «Codice dei Contratti Pubblici» in materia di presentazione delle offerte pubbliche e di partecipazione alle gare per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture, visto che regolamenta indistintamente tutte le fattispecie di affidamento ed esecuzione, senza distinzione per queste ultime, affinché gli enti e le amministrazioni aggiudicatrici continuino ad osservare il principio della non discriminazione tra i fornitori per servizi e forniture e per evitare disparità di trattamento e danni economici per le ditte fornitrici offerenti relativamente alla presentazione delle garanzie fidejussorie.
(5-01881)
Interrogazione a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la conservazione della natura, la salvaguardia della qualità dell'ambiente e la conservazione della flora e della fauna selvatiche, costituiscono obiettivi fondamentali di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e dai trattati internazionali;
tra gli strumenti normativi internazionali, nazionali e regionali che si occupano della tutela degli anfibi si ricordano:
la Convenzione di Berna, promulgata nel 1979 è ratificata in Italia nel 1981;
la Convenzione di Washington - Convention on International Trade of Endangered Species, promulgata nel 1973 e ratificata in Italia nel 1975, che di fatto è stata attuata nel 1992, in seguito all'emanazione della legge n. 150 del 1992;
la Direttiva Habitat 92/43/CEE, promulgata il 21 maggio 1992, la cui applicabilità in Italia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, così come aggiornato e coordinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003;
la Legge Regionale n. 25 del 2006 della Regione Emilia-Romagna;
all'altezza del Km 11 della Strada Provinciale n. 325 nella frazione di «Vado» del Comune di Monzuno (Bologna), è presente uno stagno caratterizzato da un elevato livello di biodiversità presso il quale, nella stagione riproduttiva, si recano anfibi appartenenti alla famiglia dei «Bufonidi» per deporre le proprie uova;
tale specie faunistica ora vede minacciata la propria sopravvivenza dai lavori per la realizzazione della Variante di Valico;
da notizie locali sembra che nella Valle del Setta (Bologna) numerose altre zone umide, simili a quella sopraccitata, sono state tombate con terra di riporto derivante dai lavori dei cantieri per la realizzazione della Variante di Valico, che viene versata negli stagni invece di essere stoccata in altri siti;
il tombamento degli stagni provocherebbe l'estinzione degli animali in oggetto nell'intera vallata, per mancanza di siti idonei all'attività riproduttiva -:
se, ove quanto sopra corrisponda al vero, il Ministro intenda assumere ogni
opportuna iniziativa per attuare i provvedimenti diretti alla tutela degli stagni della Valle del Setta (Bologna) ed in particolare dello stagno nella frazione di «Vado» del Comune di Monzuno.
(4-05993)