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Allegato B
Seduta n. 265 del 14/1/2008
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GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
BELLILLO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il procedimento penale, attivato in seguito all'operazione denominata «Brushwood», dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nei confronti di Michele Fabiani ed Andrea Di Nucci, tratti in arresto il 23 ottobre 2007 insieme a Fabrizio Reali Roscini (ora libero), Polinori Dario e Corrias Damiano, (entrambi ora agli arresti domiciliari), ha destato viva perplessità nell'opinione pubblica per le modalità di arresto degli indagati (sono stati impegnati molti Carabinieri dei ROS, sopportati da elicotteri) e per la gravità delle accuse;
agli indagati è contestato il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis del codice penale), in quanto accusati di appartenenza ad una cellula della Federazione Anarchica Informale (più volte accusata di aver provocato attentati incendiari in varie regioni italiane);
organi di stampa riportano che il principale elemento di criticità dell'indagine deriva dalla discrasia tra le contestazioni mosse agli indagati (che si professano innocenti ed estranei alle accuse elevate nei loro confronti) e le risultanze probatorie;
il Tribunale del Riesame ha riconosciuto il presunto «carattere rudimentale» di tale cellula anarchica, che, come tutti i gruppi anarchici, sarebbe caratterizzata dall'assenza di un leader, mentre, in evidente contraddizione, si attribuisce tale ruolo proprio a Fabiani;
pur trattandosi di reato di opinione, nonché di «pericolo presunto», nel testo dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia, non solo sono spesso attaccati e censurati il pensiero, la filosofia e l'ideologia anarchica, ma anche quelli delle varie associazioni ambientaliste che si battono per la salvaguardia e la difesa della natura e dell'ambiente;
infine, non si rinvengono nel fascicolo processuale, sia del Gip che della Procura della Repubblica, alcune prove documentali fondamentali a cui pure fa riferimento l'ordinanza di custodia cautelare, e in particolare, il riferimento alla spedizione di una missiva al Presidente della Regione Umbra, Maria Rita Lorenzetti, contenente proiettili e lettera minatoria;
le indagini relative e procedimenti penali in materia di reati associativi, e in particolare, di delitti contro la personalità dello Stato, sono molto delicate e complesse, anche perché vi è coinvolto l'esercizio di libertà costituzionalmente garantite (in questo caso, libertà di opinione e
manifestazione del pensiero), e impongono all'autorità giudiziaria di delineare il confine tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti espressivi di diritti e libertà sanciti dall'ordinamento;
in ragione della complessità di tali indagini, è necessario che le valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria rispetto agli eventuali indizi di colpevolezza, siano il più possibile circostanziate, oltre ogni ragionevole dubbio, e, soprattutto, siano condotte nel rispetto dei fondamentali diritti umani degli indagati;
Michele Fabiani ed Andrea Di Nucci si trovano tuttora detenuti nel carcere perugino di Capanne in regime di elevato indice di vigilanza (EIV), consistente nel totale isolamento diurno e notturno, compresa l'ora d'aria, e sottoposti a visto di censura per ogni tipo di corrispondenza;
l'udienza del Tribunale del Riesame di Perugia, tenutasi il 12 novembre 2007, si è svolta all'interno dello stesso carcere perugino, senza che ne venissero specificati i motivi, con una precauzione inconsueta anche per i processi di mafia e di camorra, e per i detenuti soggetti al 41-bis che di norma vengono collegati tramite video-conferenza;
il comportamento processuale degli indagati stessi (interrogatori del GIP, del P.M. e dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza del riesame) è sempre stato imperniato sul pieno rispetto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria (verso la quale hanno espresso piena fiducia), dello Stato e delle sue Istituzioni democratiche;
in solidarietà agli indagati, in particolare a Fabiani e Di Nucci detenuti in E.I.V., è sorto e si è sviluppato in questi mesi un vasto movimento di cittadini comuni, di ogni età ed appartenenza politica, che ha dato vita anche a fiaccolate ed alla raccolta di sottoscrizioni;
inoltre un ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio comunale di Spoleto il 29 ottobre 2007, in cui si auspica che la magistratura accerti in tempi brevi la verità, restituendo certezza, serenità e fiducia all'intera comunità cittadina -:
se non intenda adottare le iniziative ispettive di sua competenza al riguardo.
(3-01527)
Interrogazione a risposta scritta:
D'ELIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Benedetto Cipriani, accusato nello Stato del Connecticut (Usa) di omicidio plurimo e conspiracy (associazione) a commettere omicidi, reato per il quale è prevista la pena di sessant'anni di reclusione, è stato estradato negli Stati Uniti il 14 luglio 2007;
secondo il decreto di estradizione, firmato il 12 novembre del 2005 dall'allora Ministro della giustizia Roberto Castelli ed eseguito dal Ministro interrogato, «l'estradizione è subordinata alla condizione che sia consentito al Cipriani, qualora condannato a pena detentiva e ne faccia richiesta, di scontare la pena in Italia»;
nella seduta della Camera del 1o agosto 2007, nel question time, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-01166 relativo al caso in questione, il Ministro della giustizia comunicava che «gli USA si sono formalmente impegnati ad accogliere l'istanza di trasferimento di Cipriani, per consentirgli, in caso di condanna, di scontare [...] parte della pena in Italia»;
secondo quanto sarebbe stato riferito al signor Cipriani, vi sarebbe un accordo tra le autorità americane e il Governo italiano in base al quale il suo trasferimento in Italia non avverrebbe prima di aver scontato metà della pena eventualmente irrogata che potrebbe andare dai sessanta anni in su;
nella suddetta seduta, il Ministro della giustizia dichiarava inoltre di poter «assicurare che il Ministero degli affari esteri, a seguito dell'estradizione di Cipriani, ha inviato istruzioni al consolato di New York affinché a Cipriani sia garantita
ogni possibile assistenza; in particolare, è stato richiesto di verificare le condizioni di salute e di detenzione del medesimo e di seguire il procedimento penale che lo vede imputato, assicurandosi che i suoi diritti di difesa siano adeguatamente garantiti e che lo stesso riceva un'appropriata difesa legale»;
da una lettera inviata dal signor Cipriani al Consolato generale d'Italia di New York, si evince invece che nessun rappresentante del Consolato era presente il 7 dicembre 2007 al «Probable Cause Hearing» nel quale l'imputato avrebbe chiesto al, giudice che venisse sostituito il difensore d'ufficio, avvocato Franckling, in quanto secondo il Cipriani non stava curando i suoi interessi nella maniera dovuta;
di fronte all'intimazione del giudice di procedere con l'attuale difensore d'ufficio, il signor Cipriani avrebbe rinunciato al «Probable Cause Hearing» che sarebbe stato rinviato -:
se corrisponda al vero quanto esposto in premessa, in particolare se esista un accordo, verbale o scritto, tra autorità americane e Governo italiano che preveda in caso di condanna del signor Cipriani la possibilità di un suo trasferimento in Italia solo dopo aver scontato metà della pena in Connecticut;
se il Governo non ritenga di dover verificare che le autorità consolari italiane stiano seguendo effettivamente il procedimento penale che vede imputato il signor Cipriani, assicurandosi che i suoi diritti di difesa siano adeguatamente garantiti e che lo stesso riceva un'appropriata difesa legale.
(4-06055)