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Allegato B
Seduta n. 265 del 14/1/2008
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il contribuente, nella dichiarazione dei redditi può effettuare una deduzione dal suo reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef per i familiari a carico;
l'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) individua nel «reddito complessivo», il parametro di riferimento per essere considerati familiari a carico, indicando come limite massimo il tetto di 2.840,51 euro;
tale limite interessa non soltanto il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ma anche i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, a condizione che conviva con il contribuente, ovvero percepisca da questo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
per ciascuno di questi soggetti è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo in misura differenziata a seconda del rapporto di parentela con il contribuente dichiarante sempre che non possiedano un reddito complessivo non superiore, appunto, ad euro 2.840,51;
come precisato dall'Agenzia delle entrate, il predetto limite di euro 2.840,51, il
quale consente di considerare un soggetto come «a carico», deve essere assunto al lordo degli oneri deducibili;
nel caso in cui il reddito del familiare superi la soglia di 2.840,51 euro, al lordo della no tax area e degli oneri deducibili, il contribuente non può più effettuare la deduzione;
dal 1995 la cifra è rimasta invariata in assenza della previsione di una rivalutazione automatica, non si è debitamente tenuto conto né dell'inflazione né del caro-vita;
un reddito complessivo di 2.840,51 sicuramente non permette l'indipendenza economica del soggetto, e perciò la disposizione in questione va a discapito sia del contribuente che non può dedurre dal suo reddito imponibile gli importi calcolati in base al nuovo sistema delle deduzioni che del soggetto che perde la qualifica di «familiare a carico»; -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di adeguare il limite del reddito complessivo del familiare a carico, tenendo conto degli aumenti dei prezzi dal 1995 al 2007.
(4-06040)
SGOBIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, legge finanziaria per il 2008 prevede: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516.46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza»;
lo stesso articolo 1, comma 132, stabilisce che: «(...) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma»;
a tutt'oggi il suddetto decreto attuativo non è stato ancora emanato;
da notizie in possesso dell'interrogante, sono molti gli anziani che, pur rientrando in questa esenzione, non sanno come fare ad accedervi, a chi rivolgersi e soprattutto entro quali tempi presentare la dovuta documentazione, tenuto conto che il canone Rai - come fa sapere l'azienda attraverso gli spot trasmessi in questo periodo - va pagato integralmente da tutti entro il 31 gennaio 2008 e tenuto altresì conto del fatto che, come recita la legge, «le esenzioni saranno concesse solo fino al limite massimo di 500.000 euro annui», per cui non è detto che tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti potranno poi effettivamente beneficiarne -:
se non ritengano opportuno intervenire urgentemente, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, al fine di emanare il decreto ministeriale applicativo di attuazione e se, appena emanato il decreto attuativo in questione, non ritengano opportuno attivarsi presso i soggetti interessati nell'intento di informare adeguatamente, anche attraverso l'adozione di opportuni spot televisivi, i telespettatori interessati da tale normativa.
(4-06051)
HOLZMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da alcuni anni i giochi elettronici d'azzardo, installati in locali pubblici, sono sottoposti ad un controllo telematico al fine di stabilire con assoluta precisione l'importo delle giocate, delle vincite e, soprattutto, dell'imponibile fiscale;
da notizie di stampa si apprende che il totale delle macchinette installate, videopoker e similari, sarebbe di circa 160.000 unità e di queste solo 67.000
risulterebbero regolarmente collegate e quindi circa 100.000 non pagherebbero un solo euro all'erario;
l'arretrato accumulato sarebbe elevatissimo, si parla di 100 miliardi dovuti alle casse pubbliche e, sempre da notizie di stampa, pare che una parte del consistente «parco macchine» sia gestito dalla malavita organizzata che realizzerebbe elevatissimi guadagni, esentasse -:
quanti giochi elettronici d'azzardo siano effettivamente collegati al fine dell'accertamento sull'imponibile e quanti si presume siano sprovvisti di detto collegamento e, come tali, sono da ritenersi illegali;
se siano in corso accertamenti che hanno portato a ritenere che detto settore, i cui introiti sono elevatissimi, sia parzialmente controllato dalla malavita organizzata;
quali provvedimenti stati presi nei confronti dei concessionari inadempienti;
a quanto ammonti il danno erariale derivante dalla mancata corresponsione degli importi dovuti e come e quando si pensi di poter recuperare le somme occultate.
(4-06054)
MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
considerata la rigida normativa di incompatibilità che giustamente caratterizza l'attività dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, occorre chiarire se esistano profili di incompatibilità nel caso in cui un Dirigente della stessa agenzia sia anche consigliere comunale nella stessa Regione e, nella sua funzione di dirigente dell'amministrazione finanziaria abbia poteri decisori in ordine a verifiche e/o accertamenti fiscali a carico di soggetti economici che svolgono la propria attività imprenditoriale nella stessa area in cui svolge le proprie competenze di consigliere;
tale verifica si rende tanto più necessaria se si considera che questo è già puntualmente successo, in anni passati, presso la Direzione regionale della Toscana, dove la dottoressa Rossella Orlandi, attuale Direttore centrale aggiunto dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, all'epoca responsabile dell'Ufficio verifiche fiscali della Direzione regionale Toscana, era anche consigliere comunale dei DS ad Empoli, e che, come risulta da atti ufficiali del consiglio comunale, la stessa ha altresì sostenuto le posizioni di alcune cooperative della grande distribuzione, notoriamente vicine a quell'area politica -:
se la funzione di dirigente dell'amministrazione finanziaria sia compatibile con quella di consigliere comunale, provinciale o regionale;
se comunque vi sia una situazione di trasparenza (comunicazione e/o elenchi) che evidenzi la contestualità della funzione (pubblica) di rappresentante politico, al fine di poter tempestivamente monitorare eventuali situazioni di conflitti di interesse;
quali meccanismi di controllo siano previsti dall'amministrazione finanziaria per monitorare se vi siano atti di adesione e/o conciliazione raggiunti con percentuali di abbattimento abnormi rispetto alla normalità in relazione a determinate categorie di contribuenti.
(4-06057)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Equitalia Polis, concessionario alla riscossione dei tributi per la provincia di Napoli, ha effettuato un pignoramento presso terzi per presunti debiti derivanti da cartelle di pagamento intestate alla società Cogena S.p.A. ed in particolare presso le banche dove la predetta società intratteneva rapporti e precisamente la Banca Intesa, in data 15 ottobre 2007, la Banca Popolare di Ancona s.p.a. e la Banca di Credito Popolare Torre del Greco s.p.a. in data 26 ottobre 2007;
a parere dell'interrogante le azioni di pignoramento risultano viziate in quanto riferite a due cartelle di pagamento di cui la prima, n. 07120070033443827, con cui si chiedeva un esborso di denaro alla società Cogena s.p.a. in data 11 aprile 2007, presentava due addebiti, dei quali, per il secondo, fu richiesta la rateizzazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, in data 28 maggio 2007, entro i termini di scadenza del pagamento (60 giorni). A tal proposito, il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica citato recita testualmente: «La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di nullità, prima dell'inizio della procedura esecutiva». Quindi il comma stabilisce i termini entro i quali effettuare la richiesta di rateizzazione proprio per «bloccare» eventuali azioni esecutive. In virtù di tale norma, quindi, la Equitalia Polis, non poteva effettuare alcuna azione esecutiva. Al riguardo è necessario osservare che, comunque, l'Agenzia delle entrate di Napoli, a seguito di ricorso, autorizzava il concessionario a rilasciare la revoca di pignoramento presso terzi;
riguardo alla seconda cartella di pagamento, è da precisare che questa scadeva il 1o ottobre 2007. È da osservare che in data 16 ottobre 2007, l'Agenzia delle entrate di Napoli concedeva alla società Cogena uno sgravio totale. Si precisa, al riguardo che la richiesta di sgravio è stata protocollata in data 2 maggio 2007, ovvero tre mesi prima della notifica della cartella in quanto la società Cogena aveva ricevuto avviso bonario qualche giorno prima. È necessario chiarire che l'avviso bonario non dà diritto al concessionario di agire; esso, infatti, può farlo solo successivamente al trascorrere dei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nonostante la richiesta di sgravio fosse stata presentata in anticipo dalla società Cogena, l'Agenzia delle entrate ha impiegato un lungo tempo per chiudere la pratica, concedendo alla stessa società, lo sgravio dopo 15 giorni dalla scadenza del ruolo. Si sottolinea che il ruolo era relativo ad imposte risalenti al 1994, pagate alle relative scadenze;
è necessario, al riguardo, riflettere sulla estrema rapidità con la quale la Equitalia Polis, ha predisposto l'atto di pignoramento, a due giorni esatti dalla scadenza del pagamento che, come riportato sopra scadeva il 1o ottobre 2007;
in conclusione, l'interrogante precisa che sulla prima cartella di pagamento, la società Equitalia Polis non poteva agire perché era stata richiesta una rateizzazione dell'importo dovuto dalla Cogena e sulla seconda cartella era stato concesso uno sgravio dell'esborso di denaro richiesto, quest'ultimo effettuato con largo anticipo, addirittura prima della notifica della stessa cartella sulla base dell'avviso bonario;
nonostante la comunicazione della revoca del pignoramento, da parte dell'Agenzia delle entrate, in data 26 ottobre 2007, l'Equitalia Polis ha provveduto alla revoca del pignoramento nei confronti della Cogena, presso le banche il 25 novembre 2007;
il pignoramento «ingiusto» nonché il ritardo con cui è stata disposta la revoca del pignoramento medesimo hanno impedito alla società di disporre delle proprie giacenze, non potendo effettuare alcun tipo di pagamento al personale, enti o fornitori con danni da definire -:
se sia a conoscenza della vicenda sopra esposta e quali siano, nell'ambito delle sue competenze, le determinazioni al riguardo ovvero se non sia necessario intervenire urgentemente per «sbloccare» situazioni analoghe a quella sopra esposta;
se non ritenga di intervenire a livello legislativo prevedendo che l'azione di pignoramento possa essere disposta solo su un titolo reso esecutivo dalla pronuncia di un magistrato.
(4-06060)
GIORDANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il signor Giuseppe Carione è un maresciallo capo della Guardia di Finanza, Corpo nel quale si è arruolato nell'ottobre del 1973;
dal novembre 2001 al luglio 2002, nell'ambito del suo reparto - Compagnia di Aversa (Caserta) - ha svolto indagini di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di vari soggetti nel settore dell'Iva comunitaria, la cui prima fase si è conclusa con la denunzia a piede libero di 57 soggetti per reati tributari, truffa e falso;
nell'indagine era coinvolta, tra le altre, una Società di Aversa che intratteneva rapporti economici con Enti della Pubblica Amministrazione per forniture di scarpe militari;
il sottufficiale è stato secondo l'interrogante inopinatamente, esautorato dalla prosecuzione delle indagini; per questa ragione ha sporto denuncia alla magistratura competente in quanto il comportamento della superiore gerarchia ha determinato la procrastinazione dei tempi conclusivi dell'indagine, permettendo agli indagati di poter usufruire di varie forme di condoni, di non inviare segnalazioni agli uffici finanziari (che non essendo a conoscenza dei fatti accettavano le istanze di condono), di non inviare gli addebiti amministrativi agli uffici finanziari perché «non condivisi»;
in seguito al sottufficiale veniva affidato un controllo di operazioni finanziarie poste in essere da una cooperativa edilizia nel corso delle quali appurava diverse irregolarità contabili riconducibili ad un ufficiale del Corpo;
all'apice di questi ultimi accertamenti il sottufficiale veniva trasferito per «esigenze di servizio» da Aversa ad Ischia essendo costretto, quindi, ad abbandonare tali indagini;
il Maresciallo Carione informava la Procura di Santa Maria Capua Vetere dei vari mancati inoltri da parte degli ufficiali competenti di informative di reato che avrebbero dovuto derivare da verifiche fiscali, dallo stesso Carione eseguite, nei confronti di almeno quattro società e cooperative;
in concomitanza alle vicende esposte il sottufficiale è stato fatto oggetto di ben tre sanzioni disciplinari di Corpo, tutte impugnate davanti alla Magistratura competente;
al termine di questi eventi la valutazione del Maresciallo è passata da «eccellente con rendimento costantemente elevato», dal gennaio 2003, a «superiore alla media, distinto», di oggi -:
se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se il Comando Generale della Guardia di Finanza sia al corrente dei fatti menzionati;
quali conseguenze abbiano avuto le denunce inoltrate dal Maresciallo Carione, nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, attraverso le superiori gerarchie;
quali iniziative il Ministro ritenga di intraprendere per individuare le responsabilità disciplinari ai vari livelli attribuibili;
se non ritenga doveroso da parte dell'Amministrazione competente reintegrare il Maresciallo Carione nella sede dove ha svolto diligentemente i suoi compiti e dalla quale è stato inopinatamente allontanato, in un primo momento ad Ischia ed attualmente ad Afragola.
(4-06063)
HOLZMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere:
se corrisponda al vero la notizia secondo cui il figlio del viceministro Vincenzo Visco, dottor Gabriele Visco, sarebbe stato assunto a Sviluppo Italia, società controllata interamente dal Ministero dell'economia;
in caso di risposta affermativa, sulla base di quali esperienze professionali e titoli sia stato assunto;
quale ruolo ed inquadramento ricopra nell'ambito della società;
quale retribuzione venga percepita annualmente;
se siano state adottate procedure concorsuali per la sua assunzione o se si sia proceduto al conferimento dell'incarico per chiamata diretta;
quale sia la natura del rapporto contrattuale e se si tratti di assunzione a tempo determinato od indeterminato;
qualora fosse confermata la notizia riportata anche da alcuni giornali economici, se il Ministro, che attraverso il suo dicastero controlla al 100 per cento Sviluppo Italia, non ritenga questa vicenda assolutamente negativa per l'immagine dello Stato, visto che di per sé, ad avviso dell'interrogante, contribuisce ad accreditare la tesi che i figli dei potenti o «i soliti raccomandati» riescono a trovare facilmente lavoro.
(4-06069)