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Allegato B
Seduta n. 266 del 15/1/2008
TESTO AGGIORNATO AL 16 GENNAIO 2008
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
tra le misure disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nel corso del 2007, volte al ripiano del deficit sanitario di alcune regioni italiane, si evidenzia quella caratterizzata dal riacquisto sul mercato internazionale dei prestiti obbligazionari emessi dalle Regioni e legati al finanziamento della spesa sanitaria;
fondamentalmente si tratta di operazioni di cessione dei crediti da parte delle ASL ad Istituti bancari, intraprese anche da altre regioni italiane (Piemonte), non interessate dal ripiano;
tra il 2004 ed il 2006 gli Istituti bancari che hanno acquistato tali crediti, a loro volta li hanno rivenduti sul mercato internazionale;
il MEF ha valutato in seguito la possibilità di demandare ad altri Istituti bancari il riacquisto sul mercato internazionale delle obbligazioni emesse;
alcuni dei titoli emessi ed oggetto del riacquisto sono stati emessi sul mercato in tempi più vicini e pertanto gli investitori all'acquisto avevano prospettato estinzioni dovute al rimborso molto più lunghe, richiedendo alle Regioni un costo di affidamento maggiore all'atto di emissione;
il costo della manovra sarebbe a carico delle Regioni così come lo saranno i costi degli Istituti bancari advisors scelti dal MEF;
per la regione siciliana veniva individuata la Royal Bank of Scotland;
esistono seri dubbi di costituzionalità relativi alla individuazione da parte del MEF di tale responsabile per la valutazione delle procedure e delle modalità operative del piano di rientro della regione siciliana, in quanto si lederebbe l'autonomia della regione a statuto speciale;
ad oggi l'operatività della banca Advisor selezionata dal MEF si starebbe spostando verso la gestione dell'intero debito e alla strutturazione di operazioni complementari che non hanno attinenza con il debito sanitario e che potrebbero generare nuove risorse finanziarie da indirizzare al ripiano dei disavanzi sanità della regione siciliana;
non si comprende il coinvolgimento dell'Advisor su tali operazioni, sulla cui bontà non è mai stato sollevato alcun dubbio -:
a quanto ammontino i costi delle operazioni intraprese per il riacquisto delle obbligazioni relative alla sanità;
a quanto ammontino i costi vivi a carico della regione siciliana fino ad oggi sostenuti e a quanto potrebbero ammontare quelli futuri;
quale sia stato il prezzo di riacquisto delle obbligazioni ed il corso delle obbligazioni precedentemente all'inizio delle operazioni descritte in premessa;
a quanto ammonti il nazionale già riacquistato sul mercato per verificare l'opportunità dell'operazione intrapresa;
quali siano i criteri con cui si è effettuata la scelta dell'Advisor e l'esatto mandato dato dal MEF alla banca Advisor;
se siano state valutate operazioni alternative che non comportassero una modificazione dei mercati finanziari nonché la credibilità degli enti emittenti.
(2-00917)
«Romano, Drago, D'Alia, Ruvolo, Lucchese, Volontè».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine svolgono attività di valorizzazione, difesa e garanzia dei vini prodotti e commerciati dai soggetti consorziati;
l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256 (Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini), prevede che per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, possa essere stabilita una forma di rimborso spese ai Consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante;
con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 maggio 2001 è stato affidato ai Consorzi di tutela il controllo, nei confronti di tutti i produttori, associati e non associati su tutte le fasi di produzione dell'uva, di trasformazione in vino e di presentazione al consumo dei vini a denominazione d'origine;
lo svolgimento dei controlli qualitativi appare rispondere pienamente ai compiti istituzionali dei Consorzi;
da tempo i corrispettivi per le prestazioni di controllo svolte nei confronti degli associati sono state incluse tra le operazioni compiute da enti non commerciali, in quanto non hanno natura imprenditoriale;
il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi per lo svolgimento di tali prestazioni, sebbene definito dal Ministero delle politiche agricole come «tariffario», sembra configurarsi come una fonte di entrata di carattere istituzionale, da assoggettare al medesimo trattamento fiscale già applicato per i controlli effettuati nei confronti delle imprese associate;
in particolare si tratta di un corrispettivo che deriva dalla richiesta da parte dell'interessato di un servizio che corrisponde a una funzione pubblica di spettanza dell'amministrazione dello Stato, che, nel caso specifico, è stato affidato al Consorzio quale delegato; il pagamento effettuato al Consorzio corrisponde pertanto ad un pagamento obbligatorio conseguente alla richiesta di un pubblico controllo indispensabile per l'utilizzo della specifica menzione distintiva di qualità -:
se, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, i corrispettivi che i Consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione d'origine percepiscono per l'assolvimento delle attività di controllo ad essi delegate dall'amministrazione dello Stato debbano essere considerati, sotto il profilo fiscale, come entrate di natura non commerciale, non soltanto nel caso in cui tali prestazioni siano esercitate nei confronti di imprese associate, ma anche nel caso in cui ne siano destinatari imprese non associate al consorzio.
(5-01899)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ai commi da 96 a 117, ha introdotto un nuovo modello semplificato di determinazione del carico impositivo applicabile alle persone fisiche esercenti attività d'impresa ovvero di lavoro autonomo aventi determinate caratteristiche;
nello specifico, vengono considerati contribuenti «minimi» le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che, al contempo, rispettano le seguenti condizioni (comma 96, lettere a)
e b) della citata legge n. 244 del 2007): a) nell'anno solare precedente hanno percepito compensi (nel caso dei professionisti) o percepito ricavi (nel caso delle imprese) non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione (anche finanziaria), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
l'articolo 1, comma 104, della legge n. 244 dispone che «i contribuenti minimi sono esenti dall'Imposta regionale sulle attività produttive»;
l'utilizzo del termine «esenzione» è stato disposto per effetto di una modifica recata al testo della finanziaria 2008 da un emendamento votato presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Prima della citata modifica normativa i contribuenti minimi venivano considerati «non soggetti» al tributo regionale;
la circolare n. 73/E del 2007 evidenzia come «il legislatore ha inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell'attività svolta ai fini dell'assoggettamento all'IRAP del reddito prodotto, riconducendo l'esenzione tra le specificità del regime in esame»;
le affermazioni della predetta circolare n. 73/E sembrano far giungere alla conclusione che solo optando per il regime dei minimi si determinano le condizioni per l'inapplicabilità dell'IRAP: infatti, come detto, la circolare parla di esenzione dall'IRAP come di «specificità del regime in esame», risultando sotto questo punto di vista rilevante anche la sostituzione dei termini «non soggetti» con il termine «esenti»;
occorre tuttavia tenere conto di quanto testualmente previsto dalla legge n. 244 la quale infatti prevede che il regime dei minimi è un regime «naturale», sebbene sia ammessa la possibilità di optare per il regime ordinario, ma «solo» ai fini Iva e delle imposte dirette, e non anche ai fini IRAP: a quanto pare di capire, quindi, il legislatore, nel fissare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, ha inteso individuare il contribuente - imprenditore ovvero professionista - da considerare non dotato di autonoma organizzazione, e, in quanto tale, non tenuto al versamento del tributo regionale indipendentemente dalla effettiva permanenza nel regime dei minimi -:
se le persone fisiche che non aderiscono al regime dei minimi, pur avendo le caratteristiche di cui al sopra citato articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, debbano essere considerati tenuti al pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
(5-01900)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Provincia autonoma di Trento ha istituito sedici nuove Comunità di valle, che sostituiscono i Comprensori;
l'articolo 74, comma 11 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclude esplicitamente dal pagamento dell'IRES le Comunità montane;
i Comprensori erano, di fatto, equiparati alle Comunità montane e non erano soggetti ad IRES, pur non essendo elencati espressamente nell'articolo 74 del citato Testo unico delle imposte sui redditi -:
se le Comunità di valle, analogamente ai Comprensori, possano essere fiscalmente equiparate alle Comunità montane e, quindi, essere considerate esenti da IRES e, in caso negativo, quali accorgimenti normativi debbano intervenire per considerare esenti da Ires le Comunità di valle.
(5-01901)
Interrogazione a risposta scritta:
TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la crescente difficoltà di approvvigionamento energetico, in particolare del gas, del nostro Paese, ha posto finalmente in primo piano, le questioni dell'efficienza degli impianti e del risparmio di energia; per quel che riguarda il riscaldamento delle abitazioni sono decisive le economie di scala che possono realizzarsi con gli impianti di media taglia, in genere condominiali; è noto infatti che una parcellizzazione estrema degli impianti di tal fatta produce un aumento dei consumi generali;
ad onta del fatto che efficienza e risparmio sono definiti da membri del Governo ed esperti come «la nostra più grande risorsa energetica» da una agenzia Adnkronos del 29 dicembre 2007 risulta quanto segue: «Rischio stangata per i costi del gas per i condominii con riscaldamento centralizzato, a partire dal primo gennaio prossimo. A profilare l'eventualità di un aggravio della spesa l'attuazione della direttiva n.2003 del 1996 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, varata nel marzo scorso ma che produrrà i suoi effetti dal 2008...»;
«...il passaggio da una tassazione per tipologia d'uso ad un sistema di scaglioni per consumo del gas naturale per combustione per usi civili, previsto dal provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze, su cui calibrare le accise e l'Iva, infatti, da una parte alleggerirà le bollette per i consumi medio bassi, da riscaldamento autonomo per fare un esempio, ma dall'altra peserà su quelli alti, superiori ai 1.500 metri cubi annui. Laddove quindi non esiste la possibilità di frazionare i costi, come appunto un condominio, il 2008 potrebbe riservare una bolletta ben più salata del 2007...»;
«...le nuove norme quindi stabiliscono che per i consumi fino a 120 metri cubi annui l'imposta sia pari a 0,044 euro per metro cubo mentre per consumi superiori e fino a 480 metri cubi sia calcolata a 0,175 euro per metro cubo. Per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui l'accisa sarà pari a 0,170 euro per metro cubo mentre per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui la spesa sarà pari di 0,186 euro per metro cubo»;
«...diversa la scalettatura delle accise per il Mezzogiorno. Per consumi fino a 120 metri cubi annui sarà pari a 0,038 euro per metro cubo mentre per consumi superiori e fino a 480 metri cubi annui sarà pari a 0,135 euro per metro cubo. Per consumi superiori a 480 metri cubi e fino a 1.560 metri cubi annui l'imposta sarà di 0,120 euro per metro cubo. Per i consumi superiori a 1.560 metri cubi, infine, di 0,150 per metro cubo.»;
«...per quanto riguarda l'Iva, invece, è sempre il provvedimento a stabilire che per le prime due fasce di consumo, fino a 480 metri cubi, l'imposta sia calcolata al 10 per cento anziché al 20 per cento...»;
la valutazione presentata da Adnkronos non tiene conto, né potrebbe, delle addizionali regionali, che, per quanto ne sappiamo, potrebbero anche peggiorare le cose colpendo ulteriormente i consumi oltre i 1.560 mc -:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno per il gas consumato dai condomini abitativi ai fini del riscaldamento delle abitazioni introdurre il criterio del frazionamento dei costi citato in premessa, anche al fine di incentivare gli impianti maggiormente efficienti.
(4-06074)