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Allegato B
Seduta n. 269 del 18/1/2008
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GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta scritta:
CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 1896 del 2007, ha accolto il ricorso di numerosi appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, alcuni dei quali in servizio presso il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Genova, riconoscendo loro il diritto alla corresponsione del contro valore della mensa obbligatoria di servizio per il periodo 1o giugno 1989-18 dicembre 1998;
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla luce della statuizione del Consiglio di Stato richiamata nella citata sentenza, si è astenuto dal proporre appello e ha disposto, alle Direzioni penitenziarie dalle quali i ricorrenti dipendono amministrativamente, la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto a ciascun avente diritto, indicando anche che la relativa spesa avrebbe dovuto gravare sul Capitolo di bilancio n. 1614 dell'esercizio finanziario 2007 e precisando che i previsti oneri risarcitori sono posti in carico al citato Dipartimento;
a tutt'oggi la Direzione della Casa Circondariale di Genova Marassi, dalla quale dipendono alcuni vincitori del citato ricorso, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto agli stessi spettante;
alla protesta e richiesta di chiarimenti del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Genova ha fornito una interpretazione restrittiva della citata decisione del T.A.R. del Lazio, ritenendola applicabile ai soli dipendenti in servizio presso gli Uffici dipartimentali di Roma, per altro con argomentazioni poco consistenti;
occorre rilevare, in via prioritaria, che la decisione in argomento del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso nei confronti di tutti i ricorrenti e già questa, in virtù dei più elementari principi di diritto, è una valutazione che toglie spazio a qualsiasi dubbio applicativo;
risultano assolutamente pretestuosi i richiami invocati dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Genova ad alcuni passi della decisione: infatti, l'espressione «uffici del DAP» (pagina 3) vuole indicare tutti gli uffici incardinati nel DAP, tra cui evidentemente i Provveditorati, mentre il riferimento agli spostamenti nella città di Roma (pagina 8) fornisce evidentemente un mero esempio in riferimento a personale impiegato in diversi sedi;
la posizione assunta in merito dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione
penitenziaria di Genova non ha secondo l'interrogante alcun fondamento e, oltre a rappresentare la violazione di una nota dipartimentale, rischia di esporre l'Amministrazione penitenziaria ad un ulteriore contenzioso per l'ottemperanza della decisione, con inutili disagi per il personale ed il rischio di un consistente danno erariale per l'Amministrazione stessa;
nonostante la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE ha formalmente invitato i competenti Uffici dipartimentali a porre fine all'attività ostruzionistica posta in essere dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Genova e ad assicurare, con la massima sollecitudine, il pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, a tutt'oggi nulla risulta essere stato disposto -:
se il Ministro non ritenga censurabile il comportamento posto in essere dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Genova che rischia di esporre l'Amministrazione penitenziaria ad un ulteriore contenzioso per l'ottemperanza della decisione con ciò provocando inutili disagi per il Personale di Polizia penitenziaria interessato ed il rischio di un consistente danno erariale per l'Amministrazione stessa;
se non ritiene altresì opportuno interessare i competenti Uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria affinché adottino con urgenza ogni utile provvedimento perché i poliziotti penitenziari che si sono visti riconoscere dal T.A.R. del Lazio il diritto alla corresponsione del contro valore della mensa obbligatoria di servizio per il periodo 1o giugno 1989-18 dicembre 1998 si vedano liquidate al più presto le somme loro spettanti.
(4-06135)