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Allegato B
Seduta n. 27 del 18/7/2006
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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazione a risposta scritta:
FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
attualmente, nell'area sottostante ed attigua al castello dei conti di Altomonte (Cosenza), è presente un'enorme struttura in stato di edificazione iniziale, destinata ad essere adibita a parcheggio multipiano, servizi piscina, deposito e ricevimenti, che si pone gravemente in contrasto con il citato monumento sotto il profilo architettonico, deturpando completamente l'armonia anche storica della zona;
in data 19 novembre 2003, a lavori di realizzazione del citato parcheggio appena iniziati, la soprintendenza provinciale per i beni ambientali, architettonici e storici di Cosenza disponeva la sospensione degli stessi in quanto ricadenti in area in procinto di essere sottoposta a vincolo, poiché interessanti immobili costituenti parte integrante dell'assetto spaziale storico-architettonico del complesso monumentale denominato castello dei conti di Altomonte, già sottoposto a specifica tutela;
in data 5 dicembre 2003, la detta soprintendenza provinciale di Cosenza, con nota prot. n. 3026/M, rilevava la necessità di coniugare il relativo progetto di realizzazione del parcheggio, con le esigenze di compatibilità con il monumento ed autorizzava il proseguimento dei soli lavori di consolidamento del pendio;
in precedenza, in data 15 luglio 2002, la citata soprintendenza provinciale di Cosenza, con nota prot. n. 387/m, aveva già determinato le condizioni secondo cui dovevano eseguirsi alcuni dei lavori all'interno del castello, nel rispetto del vincolo ivi esistente, senza però menzione alcuna ai lavori per la costruzione del parcheggio, come evidenziato pure nella citata nota del 5 dicembre 2003;
in data 9 febbraio 2004, la soprintendenza provinciale di Cosenza, con provvedimento prot. n. 326, dava avvio alle procedure tecnico valutative per l'eventuale imposizione del vincolo sull'area interessante il parcheggio, ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo n. 490 del 1999;
in data 29 marzo 2004, veniva presentata al comune di Altomonte un progetto
di variante nel quale si stabiliva la realizzazione del parcheggio a gradinate, asseritamente come da accordi con la soprintendenza provinciale di Cosenza. Per quanto riguarda le modifiche al progetto originario, inizialmente con struttura a pianta rettangolare, con primo piano destinato a deposito e secondo piano a servizi della futura piscina e due ulteriori piani destinati a parcheggio, con una terrazza da utilizzare anche per i ricevimenti, si evidenziava che a causa dell'intervenuta sorpresa geologica durante i lavori di sbancamento si era determinato un abbassamento delle quote originarie dei tre piani di posa e della pianta, divenuta irregolare, con realizzazione di un primo piano destinato a deposito per mq 84, di un secondo piano destinato a deposito e servizi per mq 190, di un terzo piano destinato a servizi della futura piscina per mq 190, di un quarto e quinto piano destinati a parcheggio, ciascuno di 300 mq (e ciascuno con capienza fino a 20 posti auto) e di una terrazza di 300 mq;
con provvedimento prot. n. 1971/M del 14 aprile 2004, trasmesso anche al comune di Altomonte, la soprintendenza provinciale di Cosenza approvava, ai sensi dell'articolo 23, titolo I, decreto legislativo n. 490 del 1999, detto progetto in variante (su terreno, foglio 13, particelle. 47-85-137), rilasciando contestuale nulla osta, condizionato al rispetto di alcune condizioni relative alla tinteggiatura, agli intonaci ed ai rivestimenti - tenuto presente comunque l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo, all'epoca ancora in corso e quindi evidentemente salve eventuali successive determinazioni in esito alla conclusione di tale procedimento - e superando la precedente ordinanza di sospensione dei lavori del 19 novembre 2003;
con decreto n. 41 del 7 luglio 2004 la citata soprintendenza provinciale di Cosenza estendeva il vincolo di tutela ex decreto legislativo n. 42 del 2004 inerente il castello anche all'area da adibirsi a parcheggio;
risulta all'interrogante che con nota n. 1390 del 20 gennaio 2005, la soprintendenza regionale di Catanzaro sollecitava la soprintendenza di Cosenza a esprimersi nuovamente in merito alla citata istanza in variante progettuale, considerato che il precedente nulla osta era stato emesso antecedentemente all'emanazione del decreto di vincolo n. 42 del 2004, oltre ad evidenziare una rilevata discordanza di quote tra quelle raffigurate in progetto e lo stato di fatto e l'omissione del rispetto delle distanze con i fabbricati circostanti, ai fini sismici e che ad oggi la soprintendenza provinciale di Cosenza non ha provveduto in merito -:
se il Ministero dei beni e delle attività culturali - soprintendenza provinciale di Cosenza intenda adottare un provvedimento, secondo l'interrogante, doveroso, volto a valutare definitivamente la compatibilità del progetto relativo al parcheggio descritto in premessa, anche alla luce del vincolo oggi esistente sulla zona, eventualmente revocando in via di autotutela il precedente nulla osta prot. n. 1971/M del 14 aprile 2004, se del caso ex articolo 21-quinquies legge n. 241 del 7 agosto 1990, come aggiunto dall'articolo 14 della legge. n. 15 dell'11 febbraio 2005, anche in considerazione di tutta la nuova documentazione pervenuta e delle osservazioni della soprintendenza regionale di Catanzaro.
(4-00582)