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Allegato B
Seduta n. 270 del 21/1/2008
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ALESSANDRI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa del 22 marzo 2007 si viene a conoscenza dell'ennesimo episodio di permesso di soggiorno falso trovato in possesso di un cittadino extracomunitario, in questa occasione nella città di Reggio Emilia;
questo fenomeno è particolarmente preoccupante se si considera che, come riscontrato nell'ultimo caso citato, con tale permesso falso lo straniero ottiene l'iscrizione a pubblici registri e quindi presumibilmente può accedere a diversi tipi di agevolazioni e aiuti, con ingiustificabili aggravi sul sistema dei servizi sociali e più in generale del sistema economico;
la frequenza con la quale le forze dell'ordine scoprono stranieri in possesso di documenti di soggiorno falsi induce a pensare che esista una rete che falsifica i permessi ed evidenzia la necessità di avviare un'indagine accurata che permetta di risalire ad eventuali organizzazioni e/o reti clandestine che falsificano i documenti e quindi bloccare un dannosissimo fenomeno che potrebbe anche assumere livelli non controllabili -:
se il Ministro sia a conoscenza delle reali dimensioni del fenomeno denunciato e se non ritenga necessario rivolgere alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo precise direttive affinché siano effettuati capillarmente su tutto il territorio nazionale e nel modo più esteso possibile indagini e controlli accurati sui documenti.
(4-03056)
Risposta. - Il 21 marzo 2007, in occasione di un controllo domiciliare effettuato presso un'abitazione nella città di Reggio Emilia, personale della Questura ha accertato la presenza di cinque cittadini di etnia egiziana, privi del permesso di soggiorno e di valido documento di identificazione.
Uno di essi, come segnalato dall'interrogante, è stato trovato in possesso di una fotocopia a colori di un permesso di soggiorno e di una riproduzione fotostatica di una carta d'identità, recanti la sua fotografia, ma intestati ad altra persona.
L'immigrato ha dichiarato di aver effettuato le false riproduzioni documentali, senza il coinvolgimento di terzi, al fine di stipulare contratti di lavoro.
In altra circostanza, la Questura di Reggio Emilia ha accertato il possesso da parte di un altro immigrato di un permesso di soggiorno grossolanamente falsificato.
Va sottolineato come la Questura di Reggio Emilia nel corso dell'ultimo trimestre abbia svolto una mirata attività di controllo nel territorio della provincia, che ha portato all'individuazione ed espulsione di 204 immigrati clandestini; di questi soltanto due sono stati trovati in possesso di falsi permessi di soggiorno.
L'esiguità del numero dei documenti falsificati rinvenuti in rapporto alla rilevante presenza di stranieri in quella provincia che ammonta a circa cinquantamila unità e la grossolanità delle tecniche di falsificazione inducono ad escludere che,
nel territorio di Reggio Emilia, vi sia una rete clandestina dedita a tale attività.
È comunque alto il livello di attenzione delle Questure relativamente al tema della falsificazione dei permessi di soggiorno.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.
BELLILLO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
l'immigrazione è uno dei misuratori della qualità della democrazia e l'Italia, in questi ultimi anni, si è caratterizzata per politiche difensive di chiusura delle frontiere che ci stanno condannando alla staticità, all'invecchiamento, all'impoverimento e al declino;
la normativa che regola i flussi di migrazione è sostenuta da un'ispirazione e una cultura razzista, in cui l'immigrato non viene considerato come soggetto di diritto, riducendolo a una condizione servile. Tale ispirazione ci colloca fra i Paesi che rispetto a questo fenomeno non praticano i diritti civili e mette in discussione la qualità della prassi democratica, annullando di fatto il diritto di uguaglianza sancito dalla Costituzione;
è urgente ristabilire le procedure democratiche e costituzionali anche intervenendo con un decreto-legge, atteso che ci sono in Italia molti lavoratori stranieri che svolgono un lavoro autonomo, pagano le tasse, hanno regolare licenza commerciale, hanno costituito società di capitali regolarmente iscritte presso le camere di commercio, sono in regola con il possesso di titoli abilitanti al lavoro, hanno ottenuto finanziamenti dalle banche. Ma a causa di una legge liberticida sostenuta da vari cavilli burocratici o, peggio, a causa di errori ed omissioni della pubblica amministrazione, sono costretti lasciare il territorio nazionale poiché non viene loro concesso il rinnovo del permesso di soggiorno, provocando la chiusura dell'attività commerciale o artigianale con il conseguente fallimento dell'imprenditore e il licenziamento dei dipendenti -:
se non si ritiene urgentissima la necessità di adottare un provvedimento del Governo che corregga questa incredibile ingiustizia della Bossi-Fini e riconosca a chi possa dimostrare di avere avviato, da almeno un anno, una attività economica regolarmente registrata, di poter rimanere nel territorio italiano con un permesso di soggiorno pluriennale, in modo che non vengano danneggiati imprenditori e lavoratori stranieri, che, oltre tutto, con il loro impegno, contribuiscono alla crescita della nostra economia.
(4-00902)
Risposta. - II rilascio del permesso di soggiorno, com'è noto all'interrogante, è attualmente disciplinato dall'articolo 5 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche), in cui viene espressamente stabilito che detto permesso non può avere una durata superiore a due anni, ove riguardi stranieri che intendano esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo.
Il citato articolo 5 disciplina altresì le modalità di rinnovo di tale permesso, disponendo che, salvi i diversi termini previsti dal testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, esso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.
Il successivo articolo 26 stabilisce le condizioni per l'ingresso ed il soggiorno in Italia per motivi di lavoro autonomo dei cittadini extracomunitari. Lo straniero che intende esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che mira a intraprendere, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, nonché di essere in possesso di una attestazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla richiesta dalla autorità competente, comprovante l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o
della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
Il lavoratore straniero non appartenente all'Unione Europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Com'è altresì noto all'interrogante, la quota massima di lavoratori autonomi ammessi a svolgere la propria attività nel Paese è determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della programmazione triennale della politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato approvata dal Governo.
In particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007) stabilisce una quota di lavoratori autonomi pari a 3.000 unità, metà delle quali riservate alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per motivi di lavoro autonomo mentre la restante metà è stata riservata agli ingressi diretti dall'estero.
Si ritiene opportuno mettere in evidenza che la tematica del rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo e del loro rinnovo è oggetto del disegno di legge delega di riforma del testo unico sull'immigrazione approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2007.
L'intendimento del Governo sul punto è nel senso del tendenziale allungamento dei termini di validità dei permessi di soggiorno e del raddoppio della loro durata in sede di rinnovo.
In particolare, il provvedimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3, prevede che in relazione alle necessità emergenti del mondo del lavoro e sulla base delle quote annuali, da definire con procedura semplificata ed accelerata, la quota per il lavoro autonomo possa essere superata introducendo un diverso tetto numerico in relazione ai risultati del monitoraggio semestrale del numero di nullaosta richiesti.
La riforma mira altresì alla semplificazione delle procedure e dei requisiti necessari per il rilascio dei nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo.
Tale obiettivo viene perseguito, tra l'altro, tramite la riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, prevedendo, in particolare, forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione.
Con specifico riguardo alla razionalizzazione delle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno, è altresì prevista l'introduzione di forme di collaborazione con gli enti locali.
Al fine di garantire la semplificazione delle suddette procedure si prevede un allungamento dei termini di validità dei permessi di soggiorno, portandoli a tre anni ove vengano rilasciati per lo svolgimento di lavoro autonomo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.
BORDO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 1 settembre 2007 saranno esaurite le procedure per l'immissione in ruolo di oltre 150 nuovi Dirigenti Scolastici;
la loro selezione è stata attuata attraverso il doppio binario del Corso di Formazione relativo al Corso Concorso Riservato (decreto ministeriale 3 ottobre 2006) e del Concorso Ordinario (legge n. 296 del 2006), il primo riservato ai presidi incaricati e l'altro aperto alla partecipazione dei docenti;
le procedure del Corso Concorso prevedono l'immissione in ruolo all'esito di una prova scritta e di una prova orale, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio, e comunque dopo gli idonei e i riservisti del Concorso Ordinario, che non dovranno
sostenere prove scritte e orali al termine della preparazione;
da notizie assunte in sede sindacale, l'assegnazione delle sedi ai presidi incaricati e vincitori del Concorso Riservato non sarà effettuata sulla base di curriculum, esperienze, servizio già attivo in sede, ma avverrà solo all'esito della scelta effettuata dai vincitori del Concorso Ordinario -:
se ed in quali termini il Governo intenda procedere per scongiurare la discriminazione dei presidi incaricati, sottoposti alla prova finale del Concorso Riservato nonostante l'esperienza già maturata, rispetto a quanti hanno frequentato il Concorso Ordinario senza avere mai svolto il ruolo di Dirigente Scolastico anche allo scopo di evitare i già annunciati contenziosi, in sede amministrativa e ordinaria, che potrebbero vanificare il condivisibile sforzo effettuato dal Ministero della pubblica istruzione per garantire l'immissione in ruolo di dirigenti scolastici selezionati esclusivamente sulla base del merito professionale.
(4-03823)
Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in esame riguardante le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza scolastica e si comunica quanto segue.
Il corso-concorso ordinario indetto con il decreto dirigenziale generale del 22 novembre 2004, relativo al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado, per la scuola secondaria di II grado e per gli istituti educativi, prevedeva una selezione per titoli, l'accesso ad una prova selettiva scritta ed orale, un periodo di formazione della durata di 9 mesi ed un esame finale con prova scritta ed orale.
L'articolo 1, comma 619 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007), prevede che sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, vengano nominati i candidati che abbiano partecipato al corso-concorso ordinario suddetto, senza l'effettuazione dell'esame finale già previsto nel bando in quanto i medesimi hanno già sostenuto una prova selettiva scritta ed orale.
Per le procedure concorsuali riservate si precisa che, in considerazione delle competenze professionali acquisite, è stato previsto un percorso abbreviato mediante la contrazione del periodo di formazione da nove a quattro mesi, articolato in 160 ore di lezione frontale da svolgere secondo modalità che consentano ai medesimi l'espletamento del servizio che sostituisce il tirocinio, come previsto dall'articolo n. 22, comma 9, della legge n. 448 del 2001.
La citata legge finanziaria per il 2007, al comma 605 dell'articolo 1, prevede di procedere, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, successivamente alla nomina sui posti previsti dal concorso ordinario, a quella di coloro che abbiano partecipato al concorso riservato previsto dal decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Di seguito si procede alla nomina dei partecipanti ai concorsi riservati banditi con il decreto dirigenziale generale del 17 dicembre 2002 ed il citato decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione.
Tali candidati possono partecipare, a domanda, ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti dai citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
Per quanto sopra esposto si ritiene che in mancanza di una norma legislativa specifica i candidati che hanno partecipato al corso-concorso riservato debbano sostenere l'esame finale per completare l'iter concorsuale.
Si fa infine presente che, per uniformare su tutto il territorio nazionale il reclutamento dei vincitori dei concorsi attualmente in atto, questa Amministrazione, con circolare ministeriale n. 40 del 26 aprile 2007 e con nota del 10 luglio 2007 ha fornito agli Uffici scolastici regionali istruzioni relative alla sequenza temporale delle nomine da effettuare con decorrenza 1o settembre 2007.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
CARFAGNA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007 ha introdotto la nuova tabella di valutazione dei titoli posseduti dagli insegnanti, ai fini dell'inclusione e dell'aggiornamento nelle cosiddette graduatorie «ad esaurimento», ex graduatorie «permanenti», utili per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato;
la tabella di valutazione di cui al suddetto decreto, nella sezione «Altri titoli», al punto C4, riconosce punti 3 (tre) per «ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE»;
il titolo professionale di giornalista pubblicista è un titolo legalmente riconosciuto, rilasciato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ai sensi della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, la quale, ovviamente, non può non essere rispettata dagli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione;
all'interrogante risulta che alcuni uffici scolastici provinciali, in primis quello di Parma, in sede di esame dei titoli, in molti casi hanno omesso di considerare e valutare il titolo di giornalista pubblicista ai fini di cui sopra;
tale condotta dato inizio, da parte dei soggetti che si sono ritenuti lesi, ad un rilevante contenzioso in sede amministrativa, con conseguente pericolo di corposi esborsi da parte dell'Amministrazione;
nel caso specifico, di Parma, il locale Ufficio Scolastico Provinciale ha posto un quesito specifico all'Ufficio scolastico dell'Emilia Romagna, ma a distanza di circa tre mesi, secondo quanto risulta all'interrogante non è stata ancora fornita la risposta. Nel frattempo lo stesso Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, attraverso l'avvocatura dello Stato di Bologna, ha chiesto il rigetto di uno specifico ricorso al Tar presentato da un insegnante al quale non è stato valutato il titolo;
tale condotta appare una contraddizione: l'Amministrazione è inerte a rispondere al quesito posto dai suoi stessi uffici, ma è solerte a costituirsi in giudizio rispetto ad una questione di cui essa stessa non ha ancora dato chiarimenti esaustivi;
per quel che risulta, lo stesso Ordine Nazione dei Giornalisti, che nel caso specifico potrebbe ritenersi leso nella sua funzione, starebbe esaminando la possibilità di un'azione giudiziaria;
il Ministero dell'Istruzione, attraverso i suoi uffici periferici, peraltro, spesso dà corso ad iniziative didattiche e promuove manifestazioni culturali in collaborazione proprio con l'Ordine dei Giornalisti -:
se sia a conoscenza di tutto quanto sopra;
se e quali provvedimenti intenda adottare con urgenza affinché i funzionari preposti si adeguino alla normativa di cui sopra;
se e quali iniziative intenda porre in essere nei confronti di quanti con la loro condotta, che all'interrogante appare difforme dal dettato normativo, hanno dato causa ad azioni giudiziarie, qualora ciò comporti esborsi per l'amministrazione.
(4-05164)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame concernente la mancata valutazione del titolo professionale «giornalista pubblicista» ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Si premette che la legge n. 296 del 2006 all'articolo 1, comma 605 (legge finanziaria 2007), ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
In applicazione alla legge n. 296 del 2006 sopra citata, con decreto ministeriale del 15 marzo 2007, questo ministero ha provveduto a ridefinire la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.
L'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto presente che, nell'ambito della valutazione dei titoli inerenti la graduatoria provvisoria ad esaurimento della provincia di Parma è stato riscontrato il caso di un docente che ha richiesto il riconoscimento del titolo di «giornalista-pubblicista» in base alla lettera C4), tabella A allegata al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007.
Al riguardo si fa presente che la dizione contenuta nel punto C.4) del decreto ministeriale sopra citato «per ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'Unione europea riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE», si riferisce esclusivamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti, nelle rispettive forme e modalità, in ciascuno dei paesi appartenenti all'Unione europea.
Si precisa inoltre che qualsiasi titolo professionale o esperienza lavorativa diversa dall'insegnamento non può essere preso in considerazione in quanto esula dalla logica della vigente tabella di valutazione.
Per quanto sopra riportato si ritiene che l'operato dell'Ufficio scolastico provinciale di Parma sia conforme alle disposizioni vigenti.
In tal senso, peraltro, l'Ufficio scolastico regionale di Parma ha ribadito la sua posizione presso il TAR per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, al quale l'interessato si è rivolto dopo aver preso visione ed estratto copia degli atti relativi alla sua valutazione.
Si fa presente, infine, che il docente in questione è inserito in graduatoria e presta regolarmente servizio presso due Istituti per un totale di 24 ore di insegnamento che è il massimo delle ore attribuibili.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
CASSOLA, FEDI, NARDUCCI, BUCCHINO, BAFILE, GIANNI FARINA e RAZZI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dal punto di vista organizzativo il locale Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera si trova in una situazione caotica; i programmi culturali vengono ormai stampati e spediti agli interessati con notevole ritardo;
tale prassi suscita critici commenti da parte del pubblico e lede notevolmente all'immagine del nostro Paese;
l'amministrazione del Ministero degli affari esteri è in possesso di una recente relazione stilata da una stagista MAE-CRUI che riassume la difficile situazione creatasi all'interno dell'Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera;
pare che durante l'attuale gestione i rapporti con numerose istituzioni e personalità culturali locali tra le quali la società Dante Alighieri, la Pro arte e V., il Circolo cultura cento fiori si siano incrinati; neanche con il Comites locale (che ha la propria sede in due stanze dell'IIC) i rapporti siano distesi e si svolgano in un clima di collaborazione;
persino la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è già da tempo a conoscenza del problema ed alla fine del 2006 presso l'Istituto ha dato luogo ad una missione ispettiva, che
ha rilevato una certa criticità nella gestione delle relazioni esterne;
non si sono visti dei cambiamenti sostanziali nella gestione da parte della Direttrice nel corso del 2007 -:
se intenda prendere degli opportuni provvedimenti per sanare la situazione di grave disagio per il personale ivi impiegato nonché per la comunità locale;
quale sia l'effettiva disponibilità finanziaria dell'Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera e se la mancata stampa e spedizione del programma culturale per il periodo aprile-agosto 2007 sia riconducibile ad una carenza di fondi o ad una scelta diversa di gestione rispetto al passato;
quali progetti si intraprenderanno per il sostegno di iniziative per lo sviluppo culturale della comunità italiana all'estero, al fine di favorirne sia l'integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine come regolato dalla legge n. 401 del 1990, articolo 8, lettera «d».
(4-04803)
Risposta. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
1. Adozione di opportuni provvedimenti per sanare la situazione di grave disagio per il personale ivi impiegato nonché per la comunità locale.
La situazione dell'Istituto, Italiano di Cultura è seguita con molta attenzione dal Ministero degli affari esteri, che ne monitora l'attività, in costante raccordo con il Consolato generale d'Italia in Monaco di Baviera, competente, in base alla normativa vigente, in materia di indirizzo e vigilanza sull'Istituto stesso.
Una missione ispettiva, inviata in loco nel dicembre 2006, ha, infatti, rilevato criticità relative alla gestione dell'Istituto e ai rapporti della direzione dell'Istituto stesso con il personale e con gli interlocutori esterni. La missione ispettiva si è conclusa con la formulazione di raccomandazioni e suggerimenti tesi a conseguire il superamento delle situazioni oggetto di rilievo. Il Direttore dell'Istituto ha anche ricevuto precise indicazioni, sia dal competente Consolato Generale d'Italia che dal Ministero degli affari esteri, tramite atti d'indirizzo formale del 18 maggio e del 1o giugno 2007. Un ulteriore provvedimento ministeriale dell'8 ottobre 2007 gli ha anche imposto un termine di quindici giorni entro cui riscontrare ì rilievi sollevati dall'Amministrazione centrale.
2. Effettiva disponibilità finanziaria dell'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera e mancata stampa e spedizione del programma culturale per il periodo aprile-agosto 2007.
La disponibilità finanziaria dell'IIC per il 2007 è finora costituita dalla dotazione finanziaria ministeriale, pari a 91.000 euro, erogata, però, solo alla fine del mese di agosto, a causa di alcune difficoltà nella gestione amministrativo-contabile dello stesso. Ad essa si aggiunge la quota parte sugli introiti provenienti dai corsi di lingua italiana - gestiti in collaborazione con la Dante Alighieri - pari a circa 69.000 euro, versati all'Istituto solamente tra giugno e agosto 2007. La mancata stampa e spedizione del programma culturale del trimestre aprile/giugno si ritiene possa essere riconducibile anche a tale cornice finanziaria.
3. Progetti per il sostegno di iniziative per lo sviluppo culturale della comunità italiana all'estero.
Nel quadro delle complessive funzioni che l'articolo 8 della legge n. 401 del 1990 affida agli Istituti Italiani di Cultura, l'attività specificatamente indirizzata alla comunità italiana residente all'estero è orientata su iniziative tese a favorirne lo sviluppo culturale, coltivandone il rapporto con la patria d'origine. L'operato dell'IIC di Monaco di Baviera, in particolare, è invece
evidentemente meno diretto all'integrazione nella realtà bavarese, essendo tale obiettivo stato ormai conseguito. In tale cornice i futuri progetti dell'Istituto si muoveranno, quindi, nel solco dei seguiti operativi delle indicazioni emerse nell'ambito delle riunioni d'area promosse periodicamente dal Ministero degli affari esteri.
Il Viceministro degli affari esteri: Ugo Intini.
CESINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da fonti di stampa si apprende che in una scuola materna del quadrante sud di Roma «bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni venivano legati e incerottati alla bocca con scotch da pacchi da una maestra quando questi piangevano troppo»;
sembra che i genitori dei bambini abbiano già presentato un'esposto-denuncia all'Ufficio scolastico regionale del Lazio;
la maestra accusata delle molestie ai suddetti bambini avrebbe negato il fatto, ma sembrano essere stati trovati presso un armadietto degli uffici della scuola 20 rotoli di scotch da pacchi;
sono in preoccupante aumento fenomeni di bullismo tra studenti e abusi da parte di personale docente ai danni di minori -:
se e come il Ministro, secondo le proprie prerogative, intenda operare per il pieno accertamento dei suddetti fatti.
(4-01709)
Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in esame l'interrogante, nel fare presente che «sono in preoccupante aumento fenomeni di bullismo tra studenti e abusi da parte di personale docente ai danni di minori», riferisce di avere appreso da fonti di stampa che in una scuola materna di Roma «bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni venivano legati e incerottati alla bocca con scotch da pacchi da una maestra quando questi piangevano troppo».
Si fa in primo luogo presente che, per quanto riguarda in generale i fenomeni di bullismo tra studenti e di abusi da parte di personale docente, il ministero è fortemente impegnato a prevenire e contrastare tali fenomeni sia con iniziative di carattere amministrativo sia con iniziative di carattere normativo.
In particolare, per quel che si riferisce agli studenti, oltre alle numerose iniziative di carattere amministrativo per la prevenzione del disagio giovanile ed in particolare del bullismo, a livello normativo è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola senaria), con il quale sono state introdotte norme che inaspriscono le sanzioni per chi commette atti di bullismo o di violenza a scuola.
Per quel che concerne poi il personale scolastico, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che, tra l'altro, ha introdotto nuove norme per rendere più snelle e più incisive le procedure per irrogare le sanzioni disciplinari al personale docente per comportamenti non compatibili con la professione. In particolare, si rendono più snelle e più incisive le procedure per le sanzioni disciplinari al personale docente per comportamenti non compatibili con la professione; il parere del consiglio di disciplina non è più vincolante; è stata ridisciplinata la sospensione cautelare, eliminando il parere del collegio dei docenti e prevedendo che la sospensione possa essere disposta, in casi di particolare urgenza, dal dirigente scolastico, salvo successiva convalida entro 10 giorni da parte del dirigente dell'ufficio scolastico regionale. E ancora, è prevista una nuova ipotesi di provvedimento con cui si dispone l'utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento del docente che abbia
avuto comportamenti lesivi della dignità della persona, del prestigio e del decoro dell'amministrazione scolastica che hanno provocato grave turbamento nell'ambiente scolastico e pregiudizio nel rapporto fiduciario tra scuola e famiglie; il dirigente scolastico adotta questa procedura, salvo successiva convalida del dirigente dell'ufficio scolastico regionale entro 10 giorni.
Per quel che riguarda specificamente l'episodio cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue.
A seguito di un esposto presentato da alcuni genitori della scuola dell'infanzia di Via Benedetto Croce (Circolo didattico «Maurizio Poggiali» di Via Leonori n. 74 - Roma), nel quale si lamentavano presunti atti di violenza ai bambini della scuola, l'Ufficio scolastico regionale ha disposto un'apposita indagine ispettiva a cui si è aggiunta una ispezione ministeriale.
Nel frattempo la competente autorità giudiziaria ha dato comunicazione dell'avvio, sul caso, di indagini di polizia giudiziaria.
Per ciò che riguarda gli atti di competenza dell'autorità scolastica, il dirigente scolastico, in data 6 dicembre 2006, ha adottato nei confronti dell'insegnante in parola provvedimento di sospensione cautelare, convalidato dall'Ufficio scolastico regionale il 7 dicembre 2006.
È stato inoltre attivato il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale che, tuttavia, non ha poi avuto ulteriore seguito in quanto l'insegnante ha ottenuto, per l'anno scolastico 2007-2008, il trasferimento a domanda presso altra istituzione scolastica.
Attualmente non sono ancora noti gli sviluppi delle indagini di polizia giudiziaria.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
CIRIELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince dalla lettera inviata al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno e sottoscritta da alcuni docenti e da alcuni genitori degli alunni dell'istituto superiore «P. Comite» di Amalfi, sembrerebbe che, da diversi mesi, si sia venuto a creare un difficile rapporto di tipo relazionale tra il prof. Michele Cefola, Dirigente Scolastico del predetto istituto, e gli stessi alunni, le famiglie ed il personale scolastico;
da quanto lamentato nel testo della lettera sembrerebbe che la situazione sia diventata insostenibile in seguito «alla proposta dell'organico per l'anno 2007/2008 effettuata dal Dirigente Scolastico che prevede la soppressione di due classi (una prima ed una quarta) presso l'istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici di Amalfi senza aver, preventivamente, condiviso la stessa con la R.S.U. operante nella scuola, con i suoi più stretti collaboratori e con i docenti...»;
la situazione che si è venuta a creare rischierebbe di danneggiare l'immagine che la scuola aveva tanto faticosamente conquistato nel tempo, tanto che sembrerebbe profilarsi un'incomprensibile operazione finalizzata a ridurre al massimo gli ambiti di operatività scolastica, con il fine evidente di ridurre al minimo l'«offerta di istruzione specifica»;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa sembrerebbe che la soppressione, delle classi «... comporterà il soprannumero di quattro insegnanti, la perdita di ore per i docenti in organico e l'impossibilità per i ragazzi di terza di proseguire gli studi presso la loro scuola...» con l'ovvia conseguenza di doversi iscrivere agli istituti scolastici delle città di Cava o di Salerno con evidenti disagi per quanti vivono nella distante Amalfi;
da quanto riportato dagli articoli di stampa e dalla predetta lettera, sembra che «... il preside Michele Cefola sia reo, a detta di alunni e genitori, di non essersi prodigato molto per gli interessi dell'istituto e di aver avvertito gli interessati solo a giochi fatti...»;
da quanto si evince dalla predetta lettera, sembra che i comportamenti incomprensibili del prof. Michele Cefola siano finalizzati a dissuadere piuttosto che ad attirare i giovani che intendono iscriversi all'istituto. Tutto ciò sta determinando un clima di tensione che preoccupa non solo gli alunni e le loro famiglie ma anche il personale docente e non docente;
la situazione ha generato alcune manifestazioni di protesta nel corso delle quali, così come riportato dalla stampa, gli alunni lamentavano la difficoltà di raggiungere le distanti città di Cava e di Salerno per raggiungere gli istituti scolastici e soprattutto i disagi causati ai sette alunni disabili attualmente iscritti all'istituto «P. Comite» di Amalfi;
il 19 maggio 2007 è stata inviata una nota al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e al Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, per impugnare il verbale del collegio dei docenti dell'I.P.S.C.T. relativo alla riunione del 17 aprile 2007 alla quale era presente anche il preside Michele Cefola, in quanto sembrerebbe che siano stati omessi specifici e significativi interventi, finalizzati a conoscere le ragioni di quella che appariva come un'autentica operazione di mobbing ai danni della scuola, delle famiglie e dei docenti. Tutto ciò, nonostante fosse stata espressamente richiesta la verbalizzazione della riunione, ricorrendo addirittura alla dettatura;
di tutto quanto sopra venivano edotti sia il Dirigente scolastico regionale che quello provinciale, affinché valutassero l'opportunità di trasmettere gli atti relativi alle autorità competenti;
il verbale del consiglio di classe della V A del 16 maggio 2007 sembrerebbe recare delle alterazioni, e cioè non si può escludere che sia stato sostituito il prospetto riassuntivo delle assenze degli alunni frequentanti i corsi dell'area di professionalizzazione;
da quanto si apprende dai giornali, il prof. Cefola non sembra nuovo a comportamenti irriguardosi, tant'è che risulta essere rinviato a giudizio per violenza privata, molestie ed abuso in atti d'ufficio -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se gli stessi corrispondano al vero ed in tal caso quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
(4-05707)
Risposta. - In merito alla interrogazione in esame concernente la mancata istituzione, per lo scarso numero di iscrizioni nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2007/2008, delle classi prima e quarta dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici che, insieme all'Istituto tecnico commerciale ed all'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione, costituiscono l'Istituto statale di istruzione superiore «P. Comite» di Amalfi, si comunica quanto riferito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania.
Il medesimo direttore, dopo aver ricevuto da parte, di un docente la nota datata 19 maggio 2007, cui fa riferimento l'interrogante, con la quale segnalava una situazione di disagio all'interno dell'istituzione scolastica per la soppressione delle suddette classi, in data 25 maggio 2007, ha disposto una indagine ispettiva, conferendone l'incarico a un dirigente tecnico il quale, nelle conclusioni della relazione, ha affermato che il dirigente dell'Istituto in parola aveva correttamente gestito la formazione dell'organico di diritto.
Tuttavia, proprio in considerazione delle proteste dei docenti e del generale stato di agitazione vissuto nell'ambito scolastico, il direttore regionale ha dato indicazioni al responsabile dell'Ufficio provinciale di Salerno al fine di autorizzare l'attivazione, nell'organico di fatto per l'anno scolastico 2007/2008, di una classe prima nella sede dell'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici, in alternativa alla classe prima dell'Istituto tecnico commerciale.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
CODURELLI e RUSCONI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'Ufficio Postale di Lecco, tuttora in corso, si è provveduto a controsoffittare il salone degli sportelli mediante una piattaforma appesa con alcuni esili cavi al soffitto, nella quale trovano posto alcuni punti luce. Questa misura è stata presa senza tenere in minimo conto la presenza, sulla parete di fondo dell'ufficio, del grande affresco realizzato nella seconda metà degli anni '60 del secolo scorso dal pittore lecchese Orlando Sora (1903-1981), che ripercorre, con grande suggestione, la storia della comunicazione, dalla ruota ai cavalli, fino all'aviazione. La controsoffittatura, pur non arrivando a toccare la parete che ospita il dipinto, ne impedisce la vista complessiva, cosicché tutte le figure che campeggiano nella composizione risultano acefale. Si tratta di un intervento rozzo ed incolto, che priva la città di un'opera d'arte di grande respiro e significato, un affronto al patrimonio artistico della comunità del tutto ingiustificato, ed è inconcepibile che a perpetrarlo sia un pubblico ufficio;
l'opera di Sora si inserisce a pieno titolo nella temperie del Novecento italiano, un movimento che ha regalato all'arte figurativa nomi di grande rilievo, come Casorati, Bucci, Carrà, Sironi, Marussig, per citarne solo alcuni fra i molti che hanno caratterizzato questo fondamentale momento della vita artistica italiana. A Lecco Sora ha lasciato opere di assoluta rilevanza, come lo splendido affresco nella chiesa del Caleotto (1951) e il grande acrilico sulla volta del Teatro della Società (1979), oltre all'affresco che impreziosisce l'Ufficio Postale. Tre anni dopo la sua morte fu promossa a Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia, un'imponente mostra antologica delle sue opere, con un esauriente catalogo e la presentazione di Rossana Bossaglia e Massimo Carrà;
la Direzione Poste ha risposto agli organi di stampa di Lecco che l'affresco non è ritenuto importante per il ruolo degli uffici -:
se il Ministro ritenga di dover intervenire presso la Direzione di Poste Italiane affinché si possa riportare l'affresco decorativo di Orlando Sora alla visibilità del pubblico, restituendogli il necessario valore artistico.
(4-05530)
Risposta. - L'opera del pittore Orlando Sora, benché non ancora sottoposta a specifico accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la sua tutelabilità, è sicuramente rappresentativa della produzione dell'artista il quale, a sua volta, è altrettanto sicuramente un esponente di rilievo della storia dell'arte ancorché locale.
Pertanto, la competente Soprintendenza ha già provveduto a chiedere i necessari chiarimenti sull'intervento in corso agli uffici dell'Ente Poste Italiane onde poter poi concertare forme e modi delle opportune revisioni dell'intervento in corso, così da restituire l'affresco del Sora alla pubblica fruizione.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Danielle Mazzonis.
D'AGRÒ. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
a breve inizieranno i lavori di costruzione di un parcheggio interrato in Campo della Marta a Cittadella (Padova);
l'opera si svilupperà su due piani sotterranei per un totale di trecentoquarantadue posti auto, con un costo complessivo di oltre sei milioni e mezzo di euro, dei quali 5.317.000 di base di appalto, 75.000 quali oneri per la sicurezza e 1.141.000 quali spese accessorie come Iva, scavi archeologici ed imprevisti;
il progetto prevede la realizzazione dei box, di tutte le specifiche pertinenze e della sistemazione della superficie che, raccordata con l'esistente teatro all'aperto,
potrà essere utilizzata come spazio di incontro della cittadinanza e spazio per manifestazioni ed eventi, considerato anche il fatto che proprio su Campo della Marta si affacciano i nuovi locali ricavati dal restauro dell'ex scuola elementare che prevede strutture commerciali, ristoranti ed altri locali aperti al pubblico;
gli spazi per le auto saranno ceduti in diritto di superficie per novanta anni e potranno acquistarli solo i residenti dentro la cinta muraria e tutti coloro che hanno diritti di proprietà, locazione, usufrutto, possesso ed uso su unità immobiliari dentro le mura;
la vendita del diritto di superficie dei posti auto e della loro manutenzione sarà gestita dalla ditta So.ge.pa.;
prima di iniziare i profondi scavi per la costruzione del parcheggio sotterraneo sono stati effettuati rilievi e verifiche stratigrafiche da parte di esperti della Soprintendenza archeologica, che hanno fatto emergere le tracce degli antichi isolati abitativi che sorgevano sull'area di Campo della Marta;
come era già accaduto durante la realizzazione del teatro all'aperto, era immaginabile che in una zona storica come quella della cinta muraria di Cittadella potessero riaffiorare resti degli antichi quartieri;
i perimetri di strade e case venuti alla luce risalirebbero all'età medioevale, in quanto, osservandoli dall'alto e confrontandoli con le vecchie mappe, isolati e spazi corrisponderebbero perfettamente e dal momento che nel 1500 quest'area è stata poi utilizzata per l'addestramento militare, da cui il nome Campo di Marta;
i lavori finora effettuati nel cantiere per realizzare i parcheggi interrati hanno riguardato la costruzione del muro perimetrale di contenimento alla base del terrapieno interno delle mura -:
quali urgenti iniziative si intendano adottare per evitare che la costruzione di parcheggi sotterranei, utili per i residenti dentro la cinta muraria, possa distruggere un patrimonio archeologico così prezioso per Cittadella, meta di innumerevoli turisti.
(4-04160)
Risposta. - Con riferimento alla questione posta dall'interrogante circa il pericolo che l'intervento di costruzione di parcheggi sotterranei in Campo della Marta all'interno della cinta muraria di Cittadella costituirebbe per il prezioso patrimonio archeologico ivi presente, occorre innanzitutto premettere quanto segue.
Con decreto ministeriale 18 aprile 1996 la zona costituita dal centro urbano e da alcune strade ad esso adducenti è stata ritenuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 luglio 1939, n. 1497. Inoltre, l'articolo 64 del regolamento edilizio comunale prevede la tutela dei rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico.
Tanto premesso, nel 1988 furono condotte le prime indagini di scavo, nell'ambito di un progetto relativo ad interventi di valorizzazione e di restauro del sistema fortificato della cinta muraria medievale, dalle quali emersero importanti testimonianze archeologiche riconducibili all'età del Bronzo, all'età medievale e rinascimentale.
A seguito delle scoperte effettuate nel corso di questi lavori (anni 90-91), la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ha sempre compiuto un'attenta azione di tutela e di monitoraggio nella zona del centro storico, realizzando indagini preventive in tutti i lavori edilizi per i quali erano previsti scavi anche a scarsa profondità.
Anche per il progetto del parcheggio sotterraneo di cui trattasi, la Soprintendenza archeologica si è attivata esprimendo, nel 2001, un primo parere negativo al progetto per la mancata valutazione del rischio archeologico e la manomissione della scarpata arginale interna corrispondente al terrapieno di età medievale/rinascimentale ed al sottostante insediamento dell'età del Bronzo.
Nel 2003, la stessa Soprintendenza ha approvato il nuovo progetto presentato dal
Comune il quale prevedeva lo spostamento del muro di contenimento del garage interrato al di fuori della linea del terrapieno medioevale/rinascimentale ed accoglieva l'indicazione di compiere sull'intera area oggetto dell'intervento indagini archeologiche approfondite, con oneri a carico della società appaltatrice.
Le indagini, ormai concluse, non hanno evidenziato elementi di rilievo, avendo le attività agrarie ed ortive di età rinascimentale e moderna compromesso le preesistenze più antiche. In particolare, non sono stati rinvenuti «antichi isolati abitativi» come riportato dalla stampa locale, né «perimetri di case e strade ...confrontabili con le vecchie mappe», bensì soltanto resti murari di fondazione di un edificio ad «L» di età napoleonica, già manomessi da interventi del XX secolo, tracce in negativo di strutture (fori per pali, eccetera) riferibili all'età del Bronzo, già alterate probabilmente dall'edificazione della cinta muraria avvenuta nel XIII secolo.
Pertanto, a giudizio della Soprintendenza archeologica, l'area interessata dal parcheggio, una volta acquisiti e documentati gli esiti di scavo, non presenta profili di interesse che ne impediscano l'utilizzo per i fini sopradetti.
Analogamente, nel luglio 2007, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto orientale esprimeva parere favorevole all'asportazione totale delle strutture murarie in superficie in quanto le stesse non rivestono particolare interesse architettonico.
Pertanto, a giudizio dei competenti di questo Ministero, nulla osta alla realizzazione del parcheggio in questione.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Danielle Mazzonis.
D'AGRÒ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente, impone all'Ufficiale di Anagrafe soltanto la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione e dell'effettiva dimora abituale delle persone;
si registrano casi di insediamenti di nomadi o giostrai che dopo aver acquistato terreni ad uso agricolo o comunque con diversa destinazione urbanistica, vi posizionano le loro «roulottes»;
dal punto di vista anagrafico, le amministrazioni comunali riconoscono una sorta di status alla residenza, ma dal punto di vista igienico sanitario e della tutela dell'ordine pubblico vengono a crearsi delle situazioni anomale che necessitano di un continuo monitoraggio e dell'adozione di provvedimenti in materia di tutela della salute e dell'ordine pubblico -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte alla modifica della disciplina attualmente vigente in tema di iscrizione anagrafica in presenza di tali situazioni che determinano, oltre che disagi di natura igienico sanitaria e di ordine pubblico, un notevole malcontento tra la popolazione residente.
(4-05389)
Risposta. - Occorre premettere innanzitutto che la questione sollevata dall'interrogante trova disciplina nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Le relative disposizioni e la costante giurisprudenza che le accompagna, concorrono a delineare il concetto di residenza, fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, ricavata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.
La funzione dell'anagrafe è, quindi, essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile di soggetti sul territorio comunale. L'iscrizione anagrafica è condizionata al positivo riscontro, da parte delle autorità competenti, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, quindi, dell'effettiva dimora dei soggetti richiedenti.
In tal senso, come espressamente chiarito con circolare del Ministero dell'interno, del 29 maggio 1995, ancora attuale, «non può essere ostacolo all'iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo della licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes».
La funzione svolta attraverso l'iscrizione anagrafica «non può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico».
In altri termini, in presenza del diritto-dovere riconosciuto ad ogni cittadino di richiedere ed ottenere la residenza anagrafica, l'ufficiale di anagrafe non può che accertare l'esistenza del requisito della dimora abituale.
Conformemente a quanto esposto, il comune riconosce ai richiedenti - ove sussistano i presupposti di legge - il diritto alla residenza, cui si ricollegano tutte le posizioni giuridiche ad esso connesse, indipendentemente dalla tipologia dell'abitazione o dalla diversa destinazione urbanistica del terreno, sul quale essa è ubicata.
Al sindaco è riconosciuta la facoltà di disporre tutti quegli accertamenti che, pur non incidendo sulla residenza, hanno piena legittimità di verificare, in concreto, la permanenza di quei requisiti, cui resta pur sempre ancorata la effettività ed abitualità della dimora.
Più in generale, si sottolinea che il problema del nomadismo è alla costante attenzione del Governo che ha da tempo avvertito l'esigenza di adottare iniziative che rispettino le identità culturali delle minoranze, per migliorarne il grado di inserimento e la qualità delle relazioni con le popolazioni residenti, influendo positivamente, con ciò, sulla tutela della sicurezza pubblica e sulle condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti.
In tal senso, questa amministrazione ha ritenuto di affrontare la questione in via coordinata, coinvolgendo nelle diverse iniziative ogni autorità centrale e locale preposta ai vari settori della vita civile ed effettuando prioritariamente un monitoraggio della distribuzione delle diverse comunità sul territorio nazionale.
In proposito, al fine di definire un piano di azione ed i conseguenti interventi coordinati, è stato costituito un tavolo di lavoro, al quale partecipano le amministrazioni maggiormente interessate alle questioni legate al nomadismo.
Sempre nel quadro delle competenze di questo ministero, sotto il profilo dell'ordine pubblico, cui fa cenno l'interrogante, si segnala che nei patti per la sicurezza siglati dal Ministero dell'interno con i sindaci delle grandi aree metropolitane, figura un capitolo appositamente dedicato alla presenza sul territorio comunale delle popolazioni rom.
Si precisa, infine, che attualmente è in corso di elaborazione un nuovo regolamento anagrafico, finalizzato all'organica revisione della vigente normativa, alla cui stesura partecipano le diverse amministrazioni interessate.
In quella sede, verrà dato particolare rilievo all'evoluzione della geografia sociale che ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Francesco Bonato.
FISTAROL. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
secondo la nota ministeriale n. 8255 del 23 aprile 2007, riguardante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, è prevista una riduzione della dotazione organica per l'anno scolastico 2007-2008;
tale rideterminazione, nonostante sia previsto un aumento del numero degli studenti, comporta la perdita del posto nell'organico di diritto per circa 1.207 assistenti amministrativi su tutto il territorio nazionale;
per ridurre i posti sono stati adottati criteri diversificati, pertanto la ripartizione
in aree geografiche deve tenere conto delle diversità socio-economiche, delle peculiarità di certe zone esposte a situazioni di disagio, alla dispersione scolastica, ai flussi di immigrazione ed alla presenza di alunni diversamente abili;
nella provincia di Belluno la decurtazione dell'organico degli assistenti amministrativi per le scuole secondarie ammonta a ben 11 unità, in un territorio che notoriamente presenta evidenti difficoltà: zone montuose difficilmente raggiungibili e mal servite dai mezzi pubblici, mancanza di treni in grado di assicurare collegamenti rapidi e condizioni stradali che non garantiscono un veloce scorrimento del traffico;
se non sia opportuno rivedere i criteri ed i parametri per la dotazione organica degli assistenti amministrativi nelle istituti scolastici tenendo conto anche della specifica peculiarità delle aree montane.
(4-04559)
Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, riguardante la diminuzione dell'organico dei posti di assistente amministrativo nella provincia di Belluno e si comunica quanto segue.
Con circolare ministeriale n. 8255 del 23 aprile 2007, riguardante l'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2007/2008 è stato assegnato alla regione Veneto, in applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007, un contingente di 18.518 posti.
Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, ha assegnato ad ogni provincia della regione il contingente complessivo, relativo a tutti i profili professionali, fornendo anche indicazioni operative, finalizzate ad una definizione degli organici più rispondente alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.
Particolare attenzione è stata richiesta ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali in merito alla definizione del contingente del profilo di assistente amministrativo, invitandoli a non operare decurtazioni per tale profilo e, nel caso di compensazioni, ad effettuarle a favore di tale tipologia di personale.
Alla provincia di Belluno sono stati assegnati complessivamente 1.066 posti da destinare al personale di cui si tratta e, per il profilo di assistente amministrativo, ne sono stati attivati 213.
Successivamente, il direttore regionale, esaminate le richieste di incremento di personale non docente presentate dalle province e valutando, con particolare attenzione quelle provenienti da Belluno, ha autorizzato l'istituzione di un ulteriore posto di assistente amministrativo.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
GARAVAGLIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da documentazione proveniente dall'amministrazione del Comune di Nerviano (Milano) si apprende che fino al 26 giugno 2007, veniva redatto dai funzionari comunali del servizio sociale e distribuito alla cittadinanza richiedente un elenco che riportava indirizzi, mansioni e recapiti telefonici di persone, perlopiù di nazionalità straniera, che offrivano la propria attività come badanti;
tale elenco conteneva esplicitamente il riferimento al possesso o meno del permesso di soggiorno; tale requisito è considerato, così riporta una nota trasmessa dalla responsabile dei servizi sociali, «... utile allo scopo di offrire ai cittadini che si rivolgono al servizio sociale la possibilità di orientarsi nel mercato delle badanti ...» (nota prot. 17562 del 27 giugno 2007);
sempre nello stesso modulo vi erano elencate delle note che descrivevano qualità delle badanti indicate in elenco. In un caso vi è la dicitura «molto brava» per una badante priva di permesso di soggiorno, a dimostrazione del fatto che la medesima era stata già «impiegata» in
altre occasioni e conosciuta ai servizi sociali (in tale senso l'elenco del 17 gennaio 2007);
questo contesto era conosciuto dagli amministratori, Sindaco e Giunta, sicuramente fin dal 21 dicembre 2006 poiché in una nota a loro indirizzata (del Settore Servizi Sociali) si rileva che «... dalla tabella si nota che sono stati ricevuti molti cittadini stranieri ... queste persone sono stranieri con permesso di soggiorno e/o irregolari o clandestini che si rivolgono al Servizio anziani portando la propria disponibilità a lavorare presso il domicilio di anziani sia come badanti fisse che come personale a ore. In questa maniera sono state soddisfatte moltissime richieste di famiglie nervianesi che cercavano persone disponibili per l'assistenza continuativa.» (Relazione area anziani anno 2006 del 21 dicembre 2006, pagina 15);
per le ipotesi sopra illustrate (clandestini e/o irregolari), la condotta dei funzionari e degli amministratori è secondo l'interrogante tale da integrare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, una condotta di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (fattispecie penale punita con la reclusione);
si potrebbe altresì verificare l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quanto nel concetto di immigrazione illegale deve essere ricompresa anche la situazione di permanenza illegale nel territorio italiano;
altri profili assai preoccupanti sono costituiti dalla constatazione dello svolgimento da parte dei Servizi sociali del Comune di Nerviano di un'attività di intermediazione di manodopera straniera irregolare e presumibilmente priva di qualsiasi minima qualificazione a svolgere le delicate funzioni di assistenza ad anziani o minori -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti denunciati, e se non ritenga opportuno, avviare anche tramite il comitato per il cordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, un monitoraggio volto ad accertare che in altri comuni non si verifichino analoghe gravi violazioni di legge.
se risultino anche indagini rispetto ai gravi fatti citati in premessa.
(4-04310)
Risposta. - Nel Comune di Nerviano, ad iniziare dal 1997, il Servizio sociale comunale ha lavorato per gestire i problemi di assistenza - in particolare degli anziani - e promuovere l'integrazione degli stranieri presenti sul territorio.
A decorrere dal 2001, presso la Segreteria del Servizio sciale sono stati posti in uso moduli prestampati attraverso i quali venivano raccolte informazioni sulle più varie esigenze sociali e occupazionali dei cittadini.
Tali moduli compilati dagli interessati, contenevano indicazioni circa i dati anagrafici, la nazionalità, i titoli di studio e la qualifica professionale, oltre eventuali notizie relative alla disponibilità a collaborazioni e/o lavori di pulizia e assistenza continuativa.
Il servizio offerto dagli assistenti sociali è sorto, quindi, per fornire una semplice e informale attività di orientamento ed incidentalmente ha fornito anche indicazioni in merito al possesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero che offriva la prestazione di lavoro.
Venuta a conoscenza dell'esistenza degli stessi moduli, l'Amministrazione comunale di Nerviano ha peraltro ritenuto opportuno vietarne la distribuzione. Inoltre, in data 26 giugno 2007, la predetta Amministrazione ha provveduto - di fronte al sollevarsi del caso e per maggiore chiarezza - a segnalare l'esistenza dell'elenco, con le indicazioni fornite dallo stesso straniero, con particolare riferimento agli stranieri non forniti di permesso di soggiorno, alla locale stazione dei Carabinieri.
Nell'elenco in questione risultavano riportati 18 nominativi di persone (17 donne
ed un uomo tra cui 17 extracomunitari ed una italiana) di cui sette prive del permesso di soggiorno.
Il 10 luglio 2007 tre consiglieri comunali presentavano, sempre alla suddetta stazione dei Carabinieri, un esposto-denuncia indirizzato alla procura della Repubblica di Milano, con il quale rappresentavano il comportamento tenuto dall'Ufficio servizi sociali del Comune di Nerviano.
La stazione dei Carabinieri ha informato dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che fino ad oggi non ha disposto alcuna delega di indagine.
L'amministrazione comunale di Nerviano, pur ritenendo che il Servizio sociale abbia sempre svolto correttamente i propri compiti istituzionali, ha comunque attivato da subito un procedimento di verifica e revisione delle procedure in vigore. L'obiettivo del Comune è quello di arrivare in tempi brevi ad una formalizzazione delle procedure nel Servizio sociale comunale per continuare a promuovere le politiche volte all'assistenza degli anziani e all'integrazione degli stranieri regolari presenti sul territorio comunale.
In merito alla richiesta di avviare un apposito monitoraggio volto ad accertare se in altri comuni si verifichino tali violazioni di legge, i Prefetti sul territorio sono stati sensibilizzati a prestare la massima attenzione in proposito, anche tramite i consigli territoriali per l'immigrazione, sede nella quale svolgono una costante attività di analisi, approfondimento e supporto conoscitivo a favore di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nella gestione delle problematiche connesse ai fenomeni migratori.
In ogni caso non risultano, al momento, essersi verificate iniziative analoghe in altri comuni italiani.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.
JANNONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel giugno 2007 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, ha deciso di non riconoscere il titolo di giornalista pubblicista agli insegnanti in attesa di una cattedra;
nonostante un decreto ministeriale indichi come i titoli professionali debbano essere valutati ai fini della compilazione delle liste dei docenti, questo non era avvenuto, portando ad un contenzioso fra un insegnante e l'Ufficio;
il titolo professionale di giornalista pubblicista è un titolo legalmente riconosciuto che, ovviamente, non può non essere preso in considerazione dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione -:
quali iniziative il Ministro intenda assumere per evitare il rischio di apertura di contenziosi economici per i ricorsi da parte degli insegnanti penalizzati nelle graduatorie;
quali provvedimenti intenda intraprendere a tutela dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti che, nel caso specifico, potrebbe ritenersi leso nella sua funzione.
(4-05350)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame concernente la mancata valutazione del titolo professionale «giornalista pubblicista», ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Si premette che la legge n. 296 del 2006 all'articolo 1, comma 605 (finanziaria 2007), ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
In applicazione alla legge n. 296 del 2006 sopra citata, con decreto ministeriale del 15 marzo 2007, questo ministero ha provveduto a ridefinire la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.
L'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto presente che, nell'ambito della valutazione dei titoli inerenti la graduatoria provvisoria ad esaurimento della provincia di Parma è stato riscontrato il caso di un docente che ha richiesto il riconoscimento del titolo di «giornalista-pubblicista» in base alla lettera C4), tabella A allegata al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007.
Al riguardo si fa presente che la dizione contenuta nel punto C.4) del decreto ministeriale sopra citato «per ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'Unione europea riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE», si riferisce esclusivamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti, nelle rispettive forme e modalità, in ciascuno dei paesi appartenenti all'Unione europea.
Si precisa inoltre che qualsiasi titolo professionale o esperienza lavorativa diversa dall'insegnamento non può essere preso in considerazione in quanto esula dalla logica della vigente tabella di valutazione.
Per quanto sopra riportato si ritiene che l'operato dell'Ufficio scolastico provinciale di Parma sia conforme alle disposizioni vigenti.
Si fa presente, infine, che il docente in questione è inserito in graduatoria e presta regolarmente servizio presso due Istituti per un totale di 24 ore di insegnamento che è il massimo delle ore attribuibili.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
LION. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
dal 2002, nell'ambito del Piano nazionale di e-government, è stata istituita la rete dei CRC (Centri regionali di competenza per l'e-government e la società dell'informazione), funzionale alla realizzazione delle azioni dei programmi di e-government;
la rete dei CRC è stata finanziata per tutto l'anno 2006 e il primo semestre dell'anno 2007 anche dall'attuale Governo;
i contratti dei collaboratori CRC sono scaduti in data 30 giugno 2007;
con il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 20 aprile 2007, sono state individuate le risorse necessarie, da trasferire al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) quale soggetto attuatore del progetto CRC, per il proseguimento delle sue attività;
ad oggi il CNIPA, non ha ancora provveduto al rinnovo dei contratti;
attualmente la rete dei CRC non gode di alcuna prospettiva certa di continuità né di risorse chiaramente individuate su cui contare nei prossimi anni. Tale situazione di incertezza, protraendosi da tempo, sta causando la disgregazione della rete e la dispersione delle professionalità -:
quali siano i motivi del mancato rinnovo dei contratti dei collaboratori CRC e/o le soluzioni messe in opera per superare tale situazione;
quale decorrenza avranno i nuovi contratti;
se è intenzione del Ministero garantire la continuità della rete dei CRC, prevedendo forme di stabilizzazione delle risorse ivi operanti.
(4-04400)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, concernente il rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa affidati nell'ambito del progetto «Centri regionali di competenza (CRC)», si rappresenta quanto segue.
Il progetto sopra richiamato, promosso, nel corso della precedente legislatura, a seguito del protocollo d'intesa stipulato il 21 marzo 2002 tra il Ministro dell'innovazione tecnologica ed i Presidenti delle Regioni, prevede l'attivazione di 21 centri regionali e di un nodo centrale di servizi. Per l'attuazione di tale progetto sono stati stipulati alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, come segnalato dall'interrogante, sono venuti a scadenza in data 30 giugno 2007.
Il Collegio operante presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, diversamente da quanto evidenziato dall'onorevole interrogante, ha
deliberato, nell'adunanza del 21 giugno 2007, il rinnovo degli incarichi di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico, rispondendo ai rilievi dell'onorevole Lion, si precisa che i predetti incarichi sono stati rinnovati, per un periodo di sei mesi e con le medesime condizioni contrattuali, a favore di 71 unità di personale ripartite tra staff centrale e rete territoriale.
Si rappresenta, infine, che il rinnovo in questione ha interessato la totalità del personale già contrattualizzato ad esclusione di due unità, delle quali una dimissionaria e l'altra assegnata ad un diverso progetto denominato «Diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese. Riuso».
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.
LUCCHESE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli extracomunitari regolari che lavorano in Italia e per i quali i datori di lavoro versano regolarmente i contributi INPS, a giudizio dell'interrogante, subiscono un vero calvario per il rinnovo del permesso di soggiorno;
i datori di lavoro sono tenuti a spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno la necessaria documentazione in duplice copia;
il lavoratore extracomunitario, al fine di presentare la documentazione necessaria al rinnovo del permesso di soggiorno, deve mettersi in coda alle ore tre/quattro del mattino, in attesa dell'apertura dei competenti uffici. Spesso, a causa dell'elevato numero di persone in fila, è costretto a tornare il giorno successivo;
gli extracomunitari clandestini, invece, prevede qualsiasi documento di riconoscimento, circolano liberamente nelle città italiane;
i clandestini dediti ad attività illegali non intendono chiedere il permesso di soggiorno e, secondo l'interrogante, circolano indisturbati nel nostro Paese -:
quali iniziative si intendano adottare per facilitare la procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno agli extracomunitari onesti che hanno un lavoro certo e intraprendere un'azione severa e ferma contro i clandestini, con il rimpatrio nei loro paesi di origine.
(4-01745)
Risposta. - Per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri aventi diritto - dopo la conclusione della fase pilota su 5 province (Ancona, Brindisi, Frosinone, Prato, Verbano-Cusio-Ossola) - è stata avviata in tutta Italia la nuova procedura.
Detta procedura, sviluppata dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, Poste Italiane S.p.a. e gli Istituti di patronato, ha l'obiettivo di semplificare e migliorare il processo di erogazione del servizio e non ha precedenti in Europa per dimensioni e complessità.
Per lo svolgimento in convenzione dei servizi di front office, nel gennaio 2006 è stata sottoscritta apposita convenzione che affida a Poste Italiane le attività di sportello per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, utilizzando la possibilità espressamente prevista da una disposizione della legge 271 del 2004, volta ad alleggerire gli oneri amministrativi degli uffici di pubblica sicurezza e a semplificare le procedure senza oneri per il bilancio dello Stato.
La finalità principale della convenzione; di durata triennale, era perciò quella di consentire il recupero del personale di polizia precedentemente addetto agli Uffici immigrazione delle Questure, così da destinarli a servizi operativi, riducendo al contempo i termini di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Nella fase iniziale di applicazione della convenzione sono stati registrati taluni disservizi, sia nell'approvvigionamento e nella distribuzione della modulistica, sia nella gestione informatica delle procedure.
Di fronte a questa situazione, il Ministero dell'interno ha avviato uno stretto monitoraggio per migliorare la qualità del servizio e verificare l'andamento e i risultati delle procedure nonché il puntuale rispetto da parte di Poste Italiane degli obblighi assunti, condizione per il proseguimento della convenzione fino alla scadenza stabilita.
Nel contempo, al fine di arrivare ad un sistema interno agli enti locali che, partendo dal front office, trasferisca via via competenze su di loro, il Governo ha impostato una nuova strategia in prospettiva futura, utilizzando a tal fine il disegno di legge-delega per la modifica della disciplina dell'immigrazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 2007 ed attualmente all'esame dei Parlamento. Uno dei principi della delega prevede «sportelli presso i comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze per il rinnovo ai Comuni».
Quanto alle iniziative di carattere informativo volte a facilitare la procedura di rinnovo ed a migliorare il servizio all'utenza, si ricorda che gli stranieri possono ricorrere, oltre all'assistenza a titolo gratuito dei patronati e dei Comuni sede di sperimentazione, anche al sito www.portaleimmigrazione.it, che riporta la traduzione della modulistica in otto lingue; al numero verde 800.309.309 gestito dall'ANCI, attivo 24 ore su 24, che fornisce informazioni in cinque lingue ed alla brochure «Guida per il rilascio e il rinnovo del permesso della carta di soggiorno», disponibile gratuitamente negli uffici postali e tradotta anche in inglese, arabo e spagnolo.
Si rappresenta, infine, che nell'ottica dell'operazione «Immigrazione informata», avviata lo scorso mese di giugno, il Ministero dell'interno ha realizzato le cosiddette «Guide sull'immigrazione» che rappresentano un nuovo canale informativo con tutte le indicazioni e i chiarimenti sulle procedure di interesse per gli immigrati, i datori di lavoro, le famiglie e le istituzioni.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.
MARTINELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 18 luglio 2003 è stata approvata la legge sullo stato giuridico degli insegnati di religione con la previsione della immissione in ruolo per normalizzare la situazione del personale docente con riconosciuta professionalità e anzianità di servizio;
in data 4 febbraio 2004 veniva bandito un concorso per gli insegnanti di religione che non rispecchiava lo spirito della normativa;
in alcune Regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) i risultati hanno evidenziato, secondo l'interrogante, una ingiustificata selezione tra i candidati che ha raggiunto mediamente il 25 per cento di bocciature, contro la quasi totalità di promossi delle altre Regioni;
a seguito dei risultati del concorso un elevato numero di candidati bocciati ha adito le vie legali attraverso ricorsi gerarchici;
il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad una nuova correzione degli elaborati evidenziando anomalie e disparità procedurali;
a seguito delle bocciature i soggetti che, secondo l'interrogante risultano ingiustamente penalizzati, nonostante anni di servizio si sono ritrovati in una situazione giuridica ed economica ancora più precaria della precedente dal momento che non hanno conseguito l'abilitazione;
a seguito della selezione concorsuale ci sono cattedre che non possono essere coperte in quanto le graduatorie sono esaurite e contemporaneamente i soggetti abilitati rischiano di essere retrocessi da incarichi annuali a supplenze annuali -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di superare la situazione di precarietà che stanno vivendo gli insegnanti di religione e se detto Dicastero possa prevedere la possibilità di indire un corso abilitante nelle
Regioni dove le graduatorie sono esaurite così come è sempre avvenuto anche per altre classi di concorso.
(4-03452)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante chiede iniziative in favore dei docenti di religione che non hanno potuto partecipare al concorso riservato, oppure non lo hanno superato; in particolare, chiede l'attivazione di un corso abilitante nelle Regioni ove le graduatorie sono esaurite.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni contenute nella legge n. 143 del 2004 non consentono di accogliere le richieste avanzate dall'interrogante salvo modifiche del quadro legislativo vigente.
Infatti, l'articolo 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento prevede l'attivazione di corsi speciali di durata annuale, esclusivamente per alcune categorie di docenti tra i quali non rientrano gli insegnanti di religione cattolica.
In particolare queste disposizioni speciali riguardano gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili che hanno l'abilitazione o d'idoneità all'insegnamento; gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002 che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare dal 1o settembre 1999; gli insegnanti tecnico pratici, privi dell'abilitazione all'insegnamento che hanno prestato servizio per 360 giorni dal 1o settembre 1999.
Inoltre, il comma 1-ter del medesimo articolo 2 prefigura l'attivazione di una procedura abilitante finalizzata all'iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento) che, com'è noto non riguardano l'insegnamento della religione cattolica.
Si fa presente, infine, che la legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, non prevede la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure semplificate. La legge, infatti, all'articolo 5 stabilisce che, in prima applicazione, il reclutamento avviene mediante concorso per titoli ed esami; mentre a regime, l'articolo 3, prevede che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per esami e titoli.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
MARTUSCIELLO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il signor Fabio Fazzari, 1 Aviere - Fuciliere dell'Aria - ha partecipato al 13 corso, 5 concorso, 3 bando per l'accesso all'Aeronautica Militare, scegliendo di entrare, alla fine dei tre anni di ferma breve, nei ruoli della Polizia di Stato;
nel mese di gennaio 2006, ha rinunziato a passare nei ruoli della Polizia di Stato ed ha firmato la domanda per transitare in servizio permanente nell'Aeronautica Militare;
il Ministero della difesa, nel novembre 2006, ha redatto la graduatoria di merito per il passaggio in servizio permanente effettivo di 465 concorrenti;
il signor Fazzari, nonostante abbia partecipato a corsi di formazione, ottenendo brevetti e specializzazioni e ricevendo un elogio ufficiale durante la missione in Afghanistan, è stato inserito al 470 posto della graduatoria, risultando così quinto degli esclusi;
il suddetto posizionamento in graduatoria, secondo la Divisione Impiego Personale Aeronautica Militare, sarebbe avvenuto sulla base della Circolare del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare datata 2 maggio 2005;
il punto 2 della prefata circolare che all'interrogante appare illogica giacché comporta una valutazione senza indicare i criteri di scelta del personale, prevede che i concorrenti che, come il signor Fazzari, dopo la ferma breve per poter accedere nelle Forze di Polizia, non hanno confermato tale scelta ma hanno manifestato la volontà di transitare nel servizio permanente dell'Aeronautica siano collocati nella graduatoria di merito dopo tutti i candidati che sono stati ammessi, fin dall'inizio, alla ferma breve con possibilità di successiva immissione a ruolo dei volontari di truppa del servizio permanente della Forza stessa;
il succitato punto 2 della circolare evidenzia ad avviso dell'interrogante una disparità di trattamento, in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, prevedendo un criterio illogico ed ingiustificato che non tiene in alcun conto il merito, il servizio prestato ed i riconoscimenti ottenuti dai militari che si sono contraddistinti nell'espletamento delle loro funzioni, contribuendo ad accrescere il prestigio delle nostre Forze Armate;
al fine di garantire la massima professionalità ed affidabilità alle Forze armate, impegnate in importanti compiti al servizio della comunità ed in delicate missioni internazionali, è necessario rivedere il punto 2 della summenzionata circolare per garantire che l'accesso alla graduatoria avvenga nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali, considerando titoli di merito le esperienze professionali maturate, nonché i corsi di aggiornamento professionale;
sulla base delle suesposte argomentazioni, l'onorevole Gioacchino Alfano presentava, in data 25 gennaio 2007, una interrogazione a risposta orale (3-00560) al Ministro della difesa, chiedendo di valutare l'opportunità di modificare il punto 2 della circolare de qua e, conseguentemente, riaprire la graduatoria del 13 corso, 5 concorso, 3 bando dell'Aeronautica Militare onde consentire l'accesso di personale maggiormente specializzato;
alla predetta interrogazione non è ancora stata fornita risposta;
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993, al fine di incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, deve essere riservato ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei corpi armati e nel corpo militare della Croce Rossa, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza e nel Corpo Forestale dello Stato;
in virtù delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze Armate -:
se intenda accertare la regolarità della situazione suesposta riguardo al punto 2 della circolare del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, datata 2 maggio 2005, al fine di valutare l'opportunità di riaprire la graduatoria del 13 corso, 5 concorso, 3 bando dell'Aeronautica Militare per adeguarla a modificati criteri di merito.
(4-03873)
Risposta. - L'interrogazione in esame affronta la vicenda dell'ex 1o Aviere volontario in ferma breve (V.f.b.) Fabio Fazzari che, al termine della ferma contratta, ha partecipato al concorso per l'accesso quale Volontario in servizio permanente (V.s.p.) dell'Aeronautica militare.
In particolare, l'atto, prendendo spunto dall'esito non favorevole della partecipazione dell'interessato al suddetto concorso, pone la questione delle disposizioni contenute nella circolare MD/GMIL02/1/3/2/96189/VSP/2005 del 2 maggio 2005 della competente Direzione Generale per il Personale Militare che al punto 2 «evidenzia ad avviso dell'interrogante una disparità di trattamento... prevedendo un criterio illogico ed ingiustificato che non tiene in alcun
conto il merito, il servizio prestato ed i riconoscimenti ottenuti...».
La vicenda affrontata s'inserisce, di fatto, nel più generale contesto della tematica riguardante le procedure di reclutamento contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997 n. 332 che disciplina l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (Fdp del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l'accesso al ruolo dei V.s.p. delle Forze armate (F.A.).
L'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 dispone, al comma 1, che i candidati devono indicare - nelle domande di partecipazione ai concorsi per V.f.b. nelle F.a. - la Forza armata o la Forza di polizia nella quale desiderano essere immessi al termine della ferma triennale contratta.
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che i candidati siano ripartiti dalla Commissione tecnica interministeriale ed inviati ai Centri ed alle Commissioni di selezione, sulla base della preferenza espressa (relativamente all'impiego) al termine della ferma triennale.
Pertanto, coloro che hanno scelto di transitare nelle Fdp allo scadere della ferma contratta, sono selezionati dall'apposito Centro della Forza di polizia prescelta.
In tale quadro, s'inserisce la richiamata circolare - emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 - contenente le disposizioni per l'immissione, nei ruoli dei V.s.p. dei V.f.b. reclutati con il 5o Decreto di arruolamento del 4 giugno 2002.
In particolare, tale circolare al paragrafo 2 ha stabilito che i volontari non più intenzionati a transitare nelle Fdp «saranno valutati, ma inseriti nella graduatoria di merito dopo, tutti i candidati che sono stati ammessi fin dall'inizio alla ferma breve con possibilità di successiva immissione nel ruolo, dei volontari di truppa in servizio permanente della Forza Armata stessa. Pertanto, i suddetti volontari... saranno immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente solo qualora più posti previsti per il servizio permanente non fossero del tutto ricoperti».
In sostanza, la circolare, con la previsione di cui al suddetto paragrafo 2, concedeva, in effetti, un'ulteriore possibilità ai V.f.b. che, non avendo confermato la scelta inizialmente effettuata, dovevano essere collocati, comunque, nella posizione di congedo.
Infatti, proprio allo scopo di non vanificare il servizio prestato e le professionalità acquisite, ma anche per non mortificare le aspettative di taluni rispetto ad altri, con tale previsione veniva riconosciuta a questi volontari la facoltà di partecipare al transito nella stessa Forza armata nella quale erano stati reclutati.
Ciò premesso, in merito alla specifica vicenda del signor Fazzari si evidenzia che il bando di concorso a cui ha partecipato l'interessato prevedeva 500 posti per V.f.b. dell'Aeronautica militare, suddivisi in 489 per i candidati all'immissione nelle carriere iniziali dell'Aeronautica militare, 9 per quelli delle Forze di Polizia nonché uno ciascuno per il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo dei Vigili del fuoco.
Lo stesso bando prevedeva, inoltre, che dei 489 V.f.b. dell'Aeronautica militare solo 465 sarebbero stati immessi nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate attraverso concorso per titoli.
In tale quadro, il signor Fazzari ha partecipato al concorso quale «V.f.b. esprimendo la preferenza di transitare - al termine della ferma triennale - nelle carriere iniziali delle Fdp.
Al compimento del 24o mese di servizio, la predetta Direzione generale ha chiesto a tutti i volontari che avevano dichiarato di voler transitare nelle Forze di Polizia di confermare tale scelta.
In proposito, l'interessato ha dichiarato di non confermare la scelta precedentemente espressa e, pertanto, lo stesso - in quanto rinunciatario - poteva essere collocato nella posizione di congedo alla fine della ferma triennale.
Tuttavia, avendo, il giovane manifestato la volontà di partecipare al concorso per il transito nel Servizio permanente dell'Aeronautica militare, la Commissione competente
per l'esame dei titoli lo ha collocato, previa valutazione, nella posizione di graduatoria risultante dall'applicazione di quanto disposto al paragrafo 2 della circolare in questione. In virtù di quanto sopra evidenziato, l'interessato, indipendentemente dal punteggio conseguito, è stato collocato all'ultimo posto della graduatoria dei candidati concorrenti, cioè al 470o posto rispetto ai 465 posti previsti, risultando idoneo ma non vincitore.
In merito agli specifici quesiti posti, la competente Direzione generale per il personale militare, non ravvisa, pertanto, i presupposti circa l'opportunità sia di una diversa formulazione della circolare, sia di «riaprire la graduatoria del 13o corso 5o concorso, 3o bando dell'Aeronautica militare», tenuto conto che il relativo procedimento si è concluso nel pieno rispetto delle procedure dettate dalla normativa vigente in materia.
Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.
MURGIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto si evince da articoli di stampa, sembrerebbe che in Sardegna i rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori abbiano messo in atto lo sciopero della fame nella sala del consiglio comunale di Decimoputzu a causa della vendita all'asta di centinaia di aziende agricole e il problema sembrerebbe interessare complessivamente 5.000 imprese sarde;
le predette aziende agricole sarebbero al secondo o terzo incanto all'asta e ciò rappresenta un disastro che coinvolge la vita di decine di migliaia di persone: agricoltori, pastori e braccianti sarebbero ridotti in condizioni economiche disastrose ed allarmanti;
le aziende in premessa avrebbero beneficiato delle disposizioni della legge regionale n. 44 del 1988 che istituiva, all'articolo 5, un regime di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per favorire la ricostituzione della liquidità di aziende agricole in difficoltà per colpa di circostanze avverse;
successivamente la stessa legge è stata dichiarata illegittima dalla Comunità europea e pertanto gli agricoltori sarebbero stati costretti a restituire alle banche quanto ricevuto;
da quanto si evince dagli organi di stampa sembrerebbe che soltanto «...con lettera del 1 settembre 1992, l'Italia notifica alla Commissione europea la legge regionale n. 17 della Regione Sardegna. L'articolo 12 di suddetta legge rimandava, per le modalità tecniche di esecuzione, all'articolo 5 della legge n. 44 del 1988 della stessa regione, ma mai notificata alla Commissione europea...»;
in particolare, secondo quanto si evince dagli organi di stampa, sembrerebbe che «...il 1 agosto 1994 la Commissione europea comunica all'Italia l'avvio di un procedimento nei confronti degli aiuti stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 44 del 1988 ritenendo tali aiuti atti a falsare la concorrenza (articolo 92 del trattato dell'Unione europea)...»;
secondo quanto affermato dagli organi di stampa, sembrerebbe che, a causa della dichiarata illegittimità della legge regionale n. 44 del 1988, «...il sistema creditizio chiede a chi lavora la terra in Sardegna circa 700 milioni di euro...»;
la Comunità europea avrebbe, pertanto, invitato l'Italia a presentare proprie osservazioni al riguardo; purtroppo, pare che l'Italia non abbia ottenuto alcun parere favorevole in merito alle sue osservazioni perché incompatibili con i criteri che generalmente vengono applicati da tutti gli Stati membri per aiutare le aziende agricole in difficoltà;
secondo quanto affermato dagli organi di stampa sembrerebbe che «...pur se teoricamente la Commissione può procedere a posteriori alla verifica di compatibilità di una legge con la normativa comunitaria, in questo caso le giustificazioni
avanzate dall'Italia sono state così deboli da costringere l'Unione europea a dichiarare illegali gli aiuti concessi dalla Regione Sardegna in base all'articolo 5 della legge n. 44 del 1988 e successive delibere...»;
a causa di quanto descritto in premessa l'Italia sarebbe stata obbligata a recuperare presso i beneficiari l'importo dell'aiuto illegittimamente concesso;
secondo quanto riferito dagli articoli di stampa, sembrerebbe che «...Mercoledì 3 ottobre 2007, l'assessore regionale dell'agricoltura sarda Francesco Foddis tiene a precisare che "L'indebitamento delle aziende agricole è la vertenza più grave del comparto ed è per questo che deve avere una risposta anche dal Governo nazionale". La Regione lavora ogni giorno per trovare soluzioni, ma deve essere chiaro a tutti che la controparte sono gli istituti di credito, che fino a oggi, pur convocati a più riprese per risolvere la vicenda, non hanno mai voluto firmare un accordo...»;
secondo quanto si evince dai comunicati stampa dei rappresentanti degli agricoltori sardi, i proprietari dei terreni agricoli così affermano «...Siamo stati indotti ad investire e ad indebitarci con le banche da una legge regionale dichiarata illegale dalla Commissione europea. Ci viene chiesto di restituire le somme garantite da quella legge con tutti gli interessi (che sono lievitati in maniera abnorme e su cui siamo convinti ci siano ampi profili di illegittimità nei calcoli) mentre le banche, per la stessa legge illegale, si guardano bene da restituire gli interessi (anche pubblici) incassati. Siamo, forse, gente semplice ma abituati a pensare che se una cosa è illegale, lo è per tutti ed, allora, se è illegale per noi lo è anche per le banche e per la Regione che ha fatto la legge e, dunque, ognuno se ne dovrà assumere la responsabilità...»;
nell'ambito delle problematiche descritte in premessa relativamente ai debiti agricoli delle aziende sarde, sarebbe da sottolineare la cattiva gestione dell'amministrazione della Regione Sardegna in quanto le colpe della stessa sarebbero così evidenti che il Consiglio di Stato pare abbia dato ragione a 72 imprenditori agricoli, assistiti dall'Unione agricoltori di Sassari, che si erano opposti alle ingiunzioni; nella seduta del 26 gennaio 2003, infatti, il Presidente della Repubblica ed il Consiglio di Stato pare abbia stabilito che «...i provvedimenti con i quali la Regione ha richiesto la restituzione dei contributi agli agricoltori sono illegittimi "in quanto contrastanti con il principio generale della tutela dell'affidamento«" -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se gli stessi corrispondano al vero, quali iniziative di propria competenza intenda adottare;
se non ritenga opportuno intervenire con iniziative urgenti presso la Comunità europea per scongiurare la definitiva vendita all'asta delle aziende agricole in premessa onde poter garantire il sostentamento a migliaia di agricoltori, allevatori e alle loro famiglie che non potranno sopportare la prospettiva drammatica della perdita del fondo, del lavoro e conseguentemente di ogni possibilità di sostentamento, senza che si determini un diffuso disastro economico e sociale;
se sia a conoscenza del fatto che 72 imprenditori agricoli assistiti dall'Unione agricoltori di Sassari ricorrendo al Consiglio di Stato hanno ottenuto dallo stesso la sentenza nella quale si condanna il comportamento.
(4-05346)
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'interrogazione in oggetto pone l'accento sulla grave crisi socio-economica in cui versano le aziende agro-pastorali sarde a causa dell'applicazione delle misure di recupero, tramite rimborso, degli aiuti concessi dalla Regione, Sardegna in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1988 e delle delibere della Giunta regionale del 30 dicembre 1988, del 27 giugno 1990, del 20 novembre 1990 e del 26 giugno 1992, dichiarati incompatibili con la normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato con la Decisione 97/612/CE della Commissione del 16 aprile 1997.
La legge regionale, in particolare all'articolo 5, come modificato dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, prevedeva un regime di aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, diretti a favorire la ricostituzione della liquidità delle aziende agricole sarde, la cui situazione finanziaria avesse subito un pregiudizio per circostanze avverse.
La stessa legge prevedeva, inoltre, che spettasse alla Giunta regionale di determinare, con un'apposita delibera per ciascun caso, le modalità pratiche di concessione dei mutui e le circostanze avverse che giustificassero il provvedimento.
Nonostante quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, la Regione Sardegna non, ha notificato alla Commissione europea né la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 né i 4 provvedimenti di giunta attuativi della legge medesima.
Solo nel settembre 1992, dopo avere concesso gli aiuti, la Regione ha notificato alla Commissione la legge 27 agosto 1992, n. 17, che aveva modificato la 13 dicembre 1988, n. 44.
L'attuale emergenza, quindi, affonda le radici nel tempo e nell'operato di diverse amministrazioni.
Il Governo è impegnato, attraverso incontri ed azioni di coordinamento tra imprese bancarie e regione, a ricercare una strategia condivisa.
In tal senso, la Commissione agricoltura, nella seduta del 30 ottobre scorso, ha approvato una risoluzione con la quale si impegna il Governo ad intraprendere con la massima urgenza tutte le iniziative che si rendono più opportune per fare fronte alla grave crisi socio-economica in cui versano le aziende agricole ed agro pastorali sarde.
In tale quadro, si evidenzia che nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2008, all'articolo 29-quater, è prevista la costituzione di una commissione di tre esperti che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, presenterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti entro il 31 luglio 2008.
Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della Regione Sardegna.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Paolo De Castro.
OSVALDO NAPOLI. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere - premesso che:
l'ultimo contratto sottoscritto dai Segretari comunali eprovinciali, per il quadriennio giuridico 1998-2001 e per i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, risale al 16 maggio 2001;
il suddetto contratto prevedeva per i Segretari Comunali e Provinciali l'allineamento retributivo alla dirigenza degli enti locali;
nel mentre, la dirigenza degli enti locali, ha stipulato il contratto per il quadriennio giuridico 2002-2005 e i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
gli incontri fin qui avuti con l'Aran non hanno consentito un avanzamento della trattativa con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, perché il Governo non vuole confermare l'allineamento alla retribuzione dei dirigenti degli enti locali;
il Segretario comunale e provinciale, ai sensi dell'articolo 97 del Tuel (Testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività e quindi l'allineamento retributivo costituisce un principio ineludibile;
tutta la categoria dei Segretaricomunali e provinciali vive con disagio la mancata sottoscrizione del contratto tanto
da essere costretta a rendere pubblico il proprio disappunto con manifestazioni di piazza;
la categoria è tuttora in stato di agitazione e minaccia ulteriori iniziative di lotta che potrebbero compromettere il corretto funzionamento degli enti locali, per i quali questa importante figura professionale costituisce indispensabile punto di riferimento soprattutto per i piccoli comuni-:
a cosa sia dovuto, caso unico nella pubblica amministrazione, il ritardo oltre sessanta mesi nella sottoscrizione del contratto dei Segretari comunali e provinciali -:
quali iniziative siano in corso per riprendere la trattativa Aran-organizzazioni sindacali e quali provvedimenti si rendano necessari per mantenere l'allineamento delle retribuzioni dei Segretari comunali e provinciali a quella dei dirigenti degli enti locali.
(4-04721)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame - di contenuto analogo al precedente atto di sindacato ispettivo n. 4-03941, presentata dallo stesso onorevole Napoli, in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali - si forniscono ulteriori elementi di risposta, ad integrazione di quanto già rappresentato con la nota del 23 luglio 2007.
In primo luogo si ribadisce che, come evidenziato dall'interrogante, nell'ambito del ciclo negoziale relativo alla tornata contrattuale 2002-2005, ormai conclusosi sia per le aree della dirigenza sia per i comparti relativi ai dipendenti non dirigenti delle amministrazioni pubbliche, non si sono realizzate le condizioni utili alla sottoscrizione del contratto dei segretari comunali e provinciali.
In particolare, atteso che le leggi finanziarie degli anni 2001 e seguenti hanno autorizzato un incremento delle retribuzioni pari a 5,66 per cento per il biennio 2002-2003 ed al 5,01 per cento per il secondo biennio 2004-2005, le richieste di riallineamento avanzate in ordine alla retribuzione dei segretari comunali e provinciali non hanno potuto trovare adeguata copertura finanziaria, in quanto le istanze di parte sindacale sono risultate eccedenti rispetto ai limiti di incremento delle retribuzioni pubbliche definiti dalle leggi finanziarie nel periodo contrattuale di riferimento.
Al fine di superare le suddette difficoltà economico-finanziarie e di addivenire, quindi, alla più rapida conclusione di un accordo, il dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno avviare una serie di incontri con l'Aran e con le parti sindacali per l'individuazione di idonee soluzioni tecniche.
A conferma di quanto già rappresentato nella precedente nota di risposta, in merito all'intenzione del Governo di superare in tempi brevi tale situazione di criticità suscettibile di incidere sul corretto funzionamento degli enti locali - dei quali, infatti, i segretari comunali e provinciali costituiscono una imprescindibile figura professionale - è stata sottoscritta, in data 27 novembre 2007, un'Intesa tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Anci, l'Upi e le organizzazioni sindacali.
L'Intesa, inviata all'Aran ad integrazione degli atti di indirizzo già impartiti per il quadriennio 2002-2005 e per i due bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, prevede espressamente che il contratto di lavoro della categoria dovrà «tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell'ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi»:
per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie Locali;
per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all'80 per cento di quello previsto per i dirigenti del comparto Regioni e Autonomie Locali.
al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali si dovrà attuare un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa, remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai medesimi; pertanto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il trattamento retributivo assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo corrisposta.
La sottoscrizione dell'Intesa dimostra, dunque, la volontà di superare la lamentata fase di stallo della trattativa per il rinnovo del contratto dei Segretari comunali e provinciali e dà nuovo impulso alla conclusione dell'iter contrattuale, assicurando, peraltro, come richiesto dall'interrogante, un sostanziale allineamento delle relative retribuzioni a quelle dei dirigenti degli enti locali.
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.
PICCHI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 19 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 recita «nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia o all'estero: a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) dagli indigenti»;
numerosi connazionali che versano in condizioni economiche difficili rinunciano a richiedere il passaporto a causa dell'elevato costo;
le direttive del Ministero degli affari esteri non sono esaustive e chiare ai fini dell'interpretazione della norma e per questo i consolati e le rappresentanze diplomatiche la applicano in maniera discrezionale e non uniforme con evidenti disparità di trattamento da consolato a consolato;
attualmente il connazionale che richiedesse l'esenzione del pagamento lo può fare dietro presentazione di una autocertificazione su modulo prestampato distribuito dalle rappresentanze consolari;
nel modulo prestampato è prevista la facoltà per l'autodichiarante di autorizzare o meno le rappresentanze consolari a verificare quanto da lui dichiarato senza peraltro sospendere l'emissione stessa del passaporto in attesa della verifica; inoltre le verifiche richieste sono difficilmente praticabili e comportano dispendio di risorse e tempi spesso non a disposizione dell'amministrazione consolare -:
quali direttive tempestive saranno emanate per chiarire l'ambito di applicazione della normativa ed evitare disparità di trattamento per i connazionali;
se non sia il caso di subordinare la gratuità del passaporto per coloro che ne abbiano i requisiti ai soli casi in cui venga concessa l'autorizzazione alla verifica dei requisiti stessi;
se non sia il caso di rivedere complessivamente la normativa in materia di gratuità del passaporto e gli altri pagamenti dovuti dai connazionali per ottenere documenti nelle rappresentanze consolari.
(4-05493)
Risposta. - Il problema della corretta individuazione degli aventi diritto alla gratuità del rilascio/rinnovo del passaporto è ben nota alla direzione generale per gli Italiani all'estero e le Politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, che - per quanto di propria competenza - ha da tempo rappresentato l'opportunità di una interpretazione evolutiva della legge n. 1185 del 1967, visti i profondi mutamenti intervenuti
nel mercato del lavoro e nella connotazione socio-economica della nostra collettività all'estero.
La stessa direzione generale ha ritenuto pertanto necessario sottoporre l'argomento all'attenzione del Consiglio di Stato, affinché si pronunci sulla valenza da attribuire nel contesto attuale alle disposizioni di legge.
In attesa del parere dell'Alto consesso, si è nel contempo provveduto a sensibilizzare la rete consolare sulla opportunità di garantire massima correttezza e trasparenza nell'applicazione della sia pur vetusta normativa attualmente vigente in materia.
Il Viceministro degli affari esteri: Franco Danieli.
PINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni è cresciuto il malessere dei cittadini della provincia autonoma di Trento in relazione ad una serie di fenomeni negativi che sembrano espandersi sempre di più e cioè quelli del malcostume, del nepotismo, delle reticenze e delle convenienze anomale tra i poteri dello Stato (in particolare magistratura e politica);
in particolare molti cittadini lamentano che di fronte a denunce che riguardano esponenti politici locali (dell'amministrazione provinciale) queste vengono archiviate de plano; avvallando maggiormente i dubbi di un malcostume esistenze nel territorio;
questa presunta «illegalità diffusa» coinvolgerebbe anche alcuni istituti superiori come la scuola d'Arte «F. Depero» in Rovereto;
il personale docente (in particolare per l'istituto Depero, Vittoria di Trento e Soraperra di Pozza di Fassa) sembra essere stato assunto, negli anni, in violazione della normativa specifica in materia, «nel nome dell'autonomia riconosciuta alla provincia»;
i «professori» coinvolti sarebbero circa 334, in sostanza il 15 per cento degli insegnanti opererebbe in assenza di titoli di studio idonei;
vi sarebbero state negli ultimi anni anche anomalie nei licenziamenti e nelle assunzioni nei complessi scolastici della provincia in narrativa (e sempre in particolare negli istituti citati);
vi sarebbero poi dubbi sui pagamenti (e le modalità) per le attività extradocenza;
nonostante le denunce, i controlli della sopraintendenza sono stati lacunosi;
risulta anomalo che il personale docente possa essere non laureato come sostenuto in una passata intervista da parte del Preside Silvio Cattani (dell'istituto Depero) che in una intervista del 21 ottobre 2000 (la Cronaca di Rovereto) affermava che l'inclusione delle graduatorie degli insegnanti d'arte avviene in base «... all'accertamento delle competenze professionali e non dei titoli di studio ... non ci importa se è laureato...»;
in questo senso anche un articolo apparso sull'Alto Adige del 9 ottobre 2000: «cinque docenti assunti senza titoli» (sempre all'istituto d'arte Depero);
ad avviso dell'interrogante, tali elementi giustificano un approfondimento di indagine da parte dei ministeri coinvolti per materia per far luce e dare una risposta ai cittadini che richiedono la certezza del diritto, il rispetto delle regole e la fine di un diffuso malcostume -:
quali iniziative si intendono intraprendere per accertare i fatti narrati;
quali provvedimenti si adotteranno nei confronti degli autori degli eventuali illeciti accertati;
se è possibile, come afferma il Preside dell'istituto d'arte Depero assumere personale docente non laureato;
quali verifiche si compieranno per accertare se il personale docente presente negli istituti scolastici della provincia autonoma di Trento è in possesso dei requisiti
di legge per poter insegnare e in caso negativo quali provvedimenti immediati verranno applicati.
(4-04449)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante fa presente che negli istituti superiori della provincia di Trento, quali la scuola d'Arte «F. Depero» di Rovereto, verrebbe assunto personale docente privo di idoneo titolo di studio.
Al riguardo, premesso che ogni competenza in materia è della provincia autonoma di Trento, il dirigente del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione della provincia ha fatto presente che nella provincia l'assunzione del personale docente e la gestione dei rapporti di lavoro avviene nell'osservanza della normativa in materia.
Il medesimo dirigente per quanto riguarda, in particolare, le assunzioni presso l'istituto d'istruzione «F. Depero» di Rovereto, ha precisato che la questione si riferisce all'anno 2000 ed è stata a suo tempo oggetto di indagini da parte della magistratura la quale, ha accertato la legalità delle assunzioni e l'infondatezza delle accuse di irregolarità; con decreto del giudice per le indagini preliminari del 12 marzo 2001 è stato quindi disposto l'archiviazione del procedimento.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Direttore generale (DDG) del 22 novembre 2004 è stato indetto il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, un concorso lungo e difficile con due ardue prove di esame, un corso di formazione di nove mesi e un tirocinio di ottanta ore;
dopo un percorso concorsuale durato ben due anni, molti partecipanti si sono collocati in posizione utile in graduatoria ma senza l'esito auspicato dell'assunzione, nonostante la disponibilità dei posti;
ad oggi risulta che il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato l'assunzione dei vincitori di concorso per Dirigente scolastico con riferimento a 3.811 posti, mentre la disponibilità totale risulta essere di circa 4.000 posti;
la mancanza dell'ulteriore autorizzazione ad assumere, per la parte rimanente dei posti sopra indicati, non solo appare incoerente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 619 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007 (laddove prevede l'assunzione dei concorrenti del concorso ordinario per tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008), ma rischia di produrre evidenti ingiustizie e frustrare le giuste aspettative di coloro che hanno superato e vinto per merito un concorso (quando non addirittura ben tre concorsi, tra cui due riservati del 2002 e 2006 e un concorso ordinario del 2004) -:
se non ritenga di dover intervenire, anche mediante procedure d'urgenza, affinché possa essere autorizzata l'assunzione di tutti i vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici, indetto con decreto del direttore generale del 22 novembre 2004, al fine di coprire tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 619, della Legge Finanziaria 2007.
(4-04576)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame, con la quale l'interrogante chiede l'assunzione di tutti i vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici, bandito con decreto 22 novembre 2004, al fine di coprire tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008.
Al riguardo si fa presente che con la legge finanziaria per il 2007 sono state apportate innovazioni per migliorare le modalità di selezione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di avvalersi, nella conduzione delle scuole, di personale altamente
qualificato, capace di realizzare la piena autonomia gestionale.
Allo scopo di dare certezza ed immediatezza alla direzione delle istituzioni scolastiche, in numero consistente prive di dirigenti titolari e in forte sofferenza, considerata l'inadeguatezza, a lungo termine, dell'istituto della reggenza, è stato previsto un piano di immissioni in ruolo di candidati, a diverso titolo, nei corsi concorsi ordinario e riservati.
Com'è noto all'interrogante, ai fini delle assunzioni in ruolo, è - necessaria l'autorizzazione ad assumere da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
In data 18 giugno 2007 è stata autorizzata l'assunzione di n. 3.811 nuovi dirigenti scolastici, a decorrere dal 1o settembre 2007.
Questa autorizzazione ha consentito di procedere alle assunzioni di 1.500 dirigenti scolastici del corso-concorso ordinario, di 1.458 dirigenti del corso-concorso riservato di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 2006, di ulteriori n. 154 dirigenti del concorso riservato, per l'incremento dovuto dall'abolizione del trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici fino al 70o anno di età effettuato dal decreto-legge n. 223 del 2005 convertito dalla legge n. 248 del 2006, ed inoltre, di ulteriori 699 dirigenti del concorso ordinario per l'incremento dovuto alle cessazioni dal servizio a decorre dal 2007-2008.
Questi ultimi 699 posti con decreto dirigenziale del 4 luglio 2007 sono stati ripartiti a livello regionale.
Con circolare del 26 aprile 2007 n. 40 e con successiva nota del 10 luglio 2007 sono state fornite indicazioni in ordine alla sequenza delle nomine da conferire con effetto dal 1o settembre 2007.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i presidi incaricati della Sicilia che hanno superato il colloquio di ammissione al corso-concorso riservato e ultimato il periodo di formazione, diversamente da quanto sta avvenendo in altre regioni italiane, non potranno essere immessi in ruolo dal 1 settembre 2007, così come previsto dal decreto ministeriale 3 ottobre 2006, a causa di ritardi nell'ultimare tutte le procedure concorsuali entro il 31 agosto da parte dell'Ufficio scolastico regionale;
nonostante il suddetto ritardo, il 30 luglio l'ufficio scolastico provinciale di Palermo, in attuazione di una circolare dell'Ufficio scolastico regionale, ha emanato un provvedimento contenente la graduatoria dei presidi incaricati con diritto ad ottenere la conferma dell'incarico di presidenza e le nomine sui posti disponibili, nominando anche presidi che non avevano superato le procedure di ammissione al concorso riservato;
la nota ministeriale, prot. n. A.OODGPER-15454, del Direttore generale del personale della scuola, a chiarimento della direttiva ministeriale sugli incarichi (n. 24 dell'8 marzo 2007) specifica che gli incarichi di presidenza vengono conferiti con priorità a coloro che, già presidi incaricati inseriti nella graduatoria degli incarichi di presidenza, siano risultati idonei nei concorsi (sia concorso ordinario che riservato), rispetto agli altri aspiranti presidi incaricati;
tuttavia, sempre a causa dei colpevoli ritardi dell'Ufficio scolastico regionale siciliano non possono essere ancora noti gli idonei in quanto non si è ancora conclusa la procedura concorsuale in esame. In questa regione rischia di determinarsi una situazione paradossale, dove coloro che sono stati formati, anche grazie a un ingente investimento finanziario sostenuto dal Ministero della pubblica istruzione, e che hanno superato brillantemente l'esito finale del corso-concorso, potrebbero risultare esclusi dal conferimento dell'incarico di presidenza in favore di coloro che non hanno superato il percorso di formazione; risulta all'interrogante che siano oltre cinquanta i presidi incaricati bocciati al corso-concorso riservato e nonostante
ciò inseriti nelle graduatorie per ottenere l'incarico di presidenza -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione su esposta;
quali iniziative urgenti intenda assumere per scongiurare il rischio che nella regione Sicilia vengano effettuate discutibili ed arbitrarie nomine sui posti disponibili prima del completamento delle procedure concorsuali, in danno di coloro che già sono stati formati al corso-concorso riservato e che hanno superato brillantemente le prove finali.
(4-04666)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante lamenta ritardi nell'espletamento delle procedure concorsuali del corso-concorso riservato ai presidi incaricati e il conferimento di incarichi di presidenza a coloro che non hanno superato le prove del corso concorso riservato.
Al riguardo si fa presente che, come previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la gestione delle procedure concorsuali per dirigenti scolastici si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso, la nomina delle commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura medesima, ed approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi.
Per ciò che concerne in particolare il corso-concorso riservato al quale fa riferimento l'interrogante, bandito con decreto del 3 ottobre 2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006 - il competente direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto presente che a fronte di n. 139 posti messi a concorso (136 per il I settore formativo; 2 per il II settore formativo e 1 per il III settore formativo), all'Ufficio sono pervenute 561 domande di partecipazione.
L'Ufficio, per tempo, ha dovuto necessariamente procedere alla valutazione dei requisiti dei 561 candidati per verificare il pieno possesso dei titoli di ammissione.
La valutazione dei requisiti di ammissibilità, conclusa nel mese di gennaio, ha portato all'accertamento del possesso dei titoli di 307 candidati a fronte delle 561 domande presentate.
A seguito di ordinanza di sospensiva del Tribunale amministrativo regionale, altri due candidati sono stati ammessi ai colloqui preliminari previsti dall'articolo 10 del predetto bando.
La Commissione esaminatrice (unica in quanto le disposizioni vigenti prevedono l'articolazione in 2 sottocommissioni, soltanto in presenza di almeno 500 candidati presenti alle prove) ha concluso questa prima parte della procedura concorsuale (esame di ammissione) il 26 marzo 2007.
Ad appena una settimana dalla conclusione dei colloqui, che l'apposita norma del bando prevede della durata di circa 45 minuti per candidato, è stato dato l'avvio all'attività di formazione prevista dal baldo che è iniziata nei primi giorni del mese di aprile e si è conclusa il 14 luglio 2007.
Il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha anche fatto presente di aver ritenuto di non ridurre la durata dell'attività formativa prevista dal bando, nonostante tale eventualità fosse contemplata dalla nota del 26 gennaio 2007 di questo Ministero, in quanto comunque l'iter concorsuale non avrebbe potuto concludersi entro il 31 agosto 2007 e, conseguentemente, non sembrava opportuno non applicare un preciso disposto del bando.
I concorrenti che hanno superato i colloqui selettivi di ammissione e che quindi sono stati ammessi all'attività di formazione sono stati 213; il breve periodo di tempo intercorrente tra il 14 luglio 2007 (data di conclusione dell'attività formativa) ed il 31 agosto 2007 non consentiva lo svolgimento di tutte le residue attività concorsuali consistenti nello svolgimento delle prove scritte, nell'espletamento dei colloqui individuali, la cui durata è anche in questo caso di circa 45 minuti, nella predisposizione delle graduatorie generali di merito conclusive del concorso distinte per settore formativo, procedura questa che si presume di poter concludere entro i primi giorni del mese di febbraio 2008.
Con riguardo agli incarichi di presidenza il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, nel ricordare preliminarmente che, in applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005 convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 2005, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non possono essere più assegnati nuovi incarichi di presidenza salva la conferma degli incarichi già conferiti, ha precisato che i candidati della procedura concorsuale riservata pur avendo superato il colloquio preliminare e la fase di formazione, non avendo sostenuto le prove finali - prova scritta e colloquio - non potevano giuridicamente essere considerati «idonei» e come tali beneficiare della preferenza nel conferimento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2007/2008.
Il medesimo direttore generale ha anche fatto presente che il numero complessivo degli incarichi di presidenza conferiti nelle varie Province della Regione, per l'anno scolastico 2007/2008, risultano essere 150 e che i candidati presenti alla prova scritta del concorso riservato svoltasi il 12 settembre 2007 sono stati 193; quindi non tutti i partecipanti alla procedura concorsuale in questione avrebbero potuto accedere ad un incarico di presidenza per mancanza di effettive disponibilità.
Per quanto concerne infine la conferma degli incarichi di presidenza a coloro che non hanno superato le prove del secondo concorso riservato, il direttore regionale ha fatto presente che non sussiste alcun divieto alla conferma degli incarichi nei confronti di detta categoria di candidati e peraltro nella Regione il fenomeno è stato, molto limitato.
Si fa presente, infine, che la legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007, ha previsto nuove modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i principi stabiliti dalla stessa legge, da definirsi con apposito regolamento, in via di definizione, che consentiranno anche di abbreviare i tempi per l'espletamento di dette procedure.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
PISCITELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel maggio scorso il TAR della Liguria ha pronunciato sentenza di annullamento della graduatoria generale di merito relativa alla prova colloquio formulata dalla commissione esaminatrice all'esito del corso-concorso, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola, riservato a coloro che avevano ricoperto per almeno un anno la funzione di preside incaricato (corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2006);
il TAR della Liguria ha accolto il ricorso principale dell'interessato (numero di registro generale 190 del 2007) con cui il ricorrente si riteneva leso, ai fini dell'esito del corso-concorso, sulla base dell'illegittima composizione della commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 del bando e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341;
la decisione del TAR ha disposto l'annullamento di tutti gli atti del procedimento - a partire dalla nomina della commissione giudicatrice - in conseguenza della violazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che «... il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi in oggetto. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita (...), qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso...»; un membro della commissione esaminatrice della regione Liguria è risultato essere a collocamento a riposo oltre il periodo consentito dal decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi incompatibile con la funzione richiesta;
risulta all'interrogante che un'analoga situazione, di illegittima composizione
della commissione esaminatrice, sia stata rilevata anche nella commissione giudicatrice in Sicilia, dove un componente della stessa risulta essere in quiescenza dal giugno 2002;
le procedure concorsuali e le relative modalità di svolgimento delle prove-colloquio ai fini del reclutamento dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo ad alcune regioni di Italia, rischiano di sollevare preoccupanti controversie che mettono in dubbio la legittimità e la trasparenza dell'operato di alcune commissioni esaminatrici in alcune regioni di Italia -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti su esposti;
se non ritenga il Ministro, al fine di tutelare i partecipanti al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e scongiurare il prodursi di ulteriori controversie, di dover adottare provvedimenti urgenti, anche per sospendere la formazione delle graduatorie finali risultanti da esiti controversi delle prove-colloquio e formulate da commissioni esaminatrici censurabili sotto il profilo della composizione e del giusto procedimento.
(4-04437)
Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto riguardante la vicenda di un candidato al corso concorso riservato per dirigenti scolastici, bandito con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, il quale, non avendo superato con esito positivo la prevista prova colloquio per l'ammissione al successivo corso di formazione, ha impugnato presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria l'intera procedura concorsuale nonché la composizione della Commissione giudicatrice ritenendola illegittima.
Il competente direttore generale regionale ha riferito che il Tar della Liguria, con Ordinanza n. 88 del 2007, ha disposto l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione e, successivamente, con sentenza Sezione II n. 837 del 2007, ha annullato l'intera procedura concorsuale.
L'Amministrazione ha impugnato, tramite l'Avvocatura generale, la sentenza in parola al Consiglio di Stato, che, con ordinanza 3687 del 13 Luglio 2007, accogliendo l'istanza cautelare, ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata, ai fini del completamento della procedura concorsuale.
Per effetto di tale ordinanza la procedura suddetta è iniziata il 1o luglio con la prova scritta ed è proseguita dal 22 agosto al 27 agosto 2007 con i colloqui; il 28 dello stesso mese sono stati nominati, con riserva, i vincitori sia del concorso ordinario che di quello riservato che hanno assunto servizio il 1o settembre 2007.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 22 novembre 2004 veniva bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;
le graduatorie relative a detto corso-concorso venivano pubblicate il 30 giugno 2005 venivano modificate nel decreto del 31 agosto 2005 determinando ulteriori non ammissioni rispetto alle precedenti;
alla luce delle esclusioni determinate dalle due diverse tabelle del 30 giugno e del 31 agosto 2005 sono stati presentati in tutta Italia numerosi ricorsi al T.A.R. in cui si eccepisce l'incostituzionalità della norma che prevede uno sbarramento impedendo ai docenti inseriti nella graduatoria di merito di poter completare l'iter concorsuale mettendoli sullo stesso piano di coloro che non hanno superato le prove d'esame;
attraverso la nota 816 del 7 luglio 2006 del capo del dipartimento della pubblica istruzione, con la quale si ritiene opportuno segnalare ai Direttori generale ai Direttori Generali degli uffici scolastici
regionali di ammettere con riserva al corso di formazione tutti coloro che sono in possesso di provvedimento giurisdizionale cautelare;
si sta creando una ulteriore disparità di trattamento da regione a regione a causa delle diverse posizioni assunte dai TAR e dai direttori degli Uffici Scolastici Regionali;
i posti effettivamente disponibili superano il numero dei posti inizialmente previsti alla data del bando e che sono superiori anche al numero complessivo di tutti i candidati idonei e inseriti nelle graduatorie di merito;
alla luce della attuale disponibilità e in previsione delle richieste di pensionamento che saranno inoltrate entro la fine dell'espletamento del concorso in atto, sembra che si prevista l'indizione di un nuovo concorso ordinario che verrebbe a creare un ulteriore onere finanziario per lo Stato;
con il concorso ordinario già espletato sono state già accertate le «conoscenze, capacità professionali e competenze idonee anche a gestire processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia» dei candidati ritenuti idonei;
considerato quanto in epigrafe, i docenti idonei del corso-concorso per dirigenti scolastici DDG del 22 novembre del 2004 della Sicilia, in fase di svolgimento, chiedono l'ammissione al corso di formazione e agli esami finali di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie generali di merito e l'inserimento dei concorrenti, in base agli esiti finali del corso-concorso, in una graduatoria permanente ad esaurimento -:
se il Ministro interrogato, accertati i fatti in premessa, non ritenga opportuno che i posti di Dirigente scolastico messi a concorso con il corso-concorso 22 novembre 2004 non ancora coperti, vengano assegnati ai candidati comunque risultati idonei;
se non reputi opportuno provvedere affinché i concorrenti vengano inseriti, in base agli esiti finali del corso-concorso, in una graduatoria, permanente ad esaurimento;
se non ritenga opportuno, quindi, bloccare una eventuale previsione di un nuovo concorso ordinario che, oltretutto peserebbe notevolmente sul bilancio dello Stato il quale sta ancora sostenendo le spese per quello in corso di espletamento.
(4-04246)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante chiede che tutti i candidati al corso concorso ordinario per dirigenti scolastici, bandito il 22 novembre 2004, risultati idonei vengano ammessi ai corsi di formazione, possano sostenere gli esami finali ed essere inseriti in una graduatoria permanente ad esaurimento ai fini della copertura dei posti disponibili e, conseguentemente bloccare un'eventuale previsione di un nuovo concorso ordinario.
Al riguardo si fa presente che la legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 619, dispone che, in attesa della emanazione del regolamento, che definisca le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo quanto previsto dalla medesima legge, sui posti previsti dal bando di concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, vengano nominati i candidati del suddetto concorso - compresi quelli in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di un provvedimento cautelare - che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal medesimo corso-concorso con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza l'effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo.
È inoltre prevista la nomina, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, dei candidati
che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso, ma non abbiano partecipato al corso di formazione medesimo perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie: ciò previa partecipazione con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione indetto dall'amministrazione.
Quanto sopra nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e secondo l'ordine delle graduatorie di merito.
Alla luce della predetta normativa già per il corrente anno scolastico una parte degli idonei è stata assunta in ruolo sugli ulteriori posti autorizzati per dette nomine anche nella Regione Sicilia.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004 consente, fra l'altro, di integrare l'istanza prodotta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 dal personale docente ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria ovvero ai fini di una diversa opzione tra titoli con differente valutazione;
la legge n. 143 del 2004, articolo 2, comma 1, e comma 1-bis e 1-ter ha istituito una serie di corsi speciali di durata annuale riservati a diverse categorie di insegnanti in servizio che per motivi diversi risultavano sprovvisti di abilitazione;
il Ministero della pubblica istruzione, con la nota protocollo 14848 del 20 luglio 2007, ha consentito la possibilità di sciogliere la riserva nelle graduatorie ad esaurimento a tutti coloro che hanno sostenuto l'esame finale dei corsi speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 entro il 31 luglio 2007;
la legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004 (disposta per consentite di integrare l'istanza prodotta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria ovvero ai fini di una diversa opzione tra titoli con differente valutazione), ha di fatto generato un ulteriore rimescolamento delle graduatorie ad esaurimento, non consentendo, come sempre avvenuto, di scegliere di volta in volta in quale graduatoria fare valere i titoli di servizio effettuati negli anni pregressi, facendo perdere posizioni utili a quei precari che, avendo altra abilitazione, abbiano fatto una scelta rivelatasi in seguito non produttiva disponendo che il punteggio del servizio svolto negli anni 2003-2004 e 2004-2005 fosse utilizzato su diversa graduatoria, non potendo scegliere di immettere il servizio in quella di maggiore interesse perché ancora non abilitati;
i corsi speciali, istituiti con il decreto ministeriale n. 85 del 2005, dovevano iniziare e concludersi entro l'anno accademico 2005-2006 in tempo utile per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che per molti precari avrebbe significato sicura stipula di contratto a tempo indeterminato. Oltre il danno la beffa: prova ne è che molti riservisti si trovano in graduatoria in posizioni migliori di tanti che, senza un giorno di servizio in classe (anche abilitati con 16 punti, a fronte di chi ne ha oltre 100!), con i contratti a T.I. (Tempo Indeterminato) del 2007 si vedono «regalato» il ruolo scavalcando chi il ruolo se lo è guadagnato con anni di servizio tra i banchi di scuola e li guarda deluso e amareggiato dall'ennesima ingiustizia perpetrata nei suoi confronti;
il Ministero della pubblica istruzione con la nota protocollo 14848 del 20 luglio 2007, ha consentito la possibilità di sciogliere la riserva nelle graduatorie ad esaurimento a tutti coloro che hanno sostenuto l'esame finale dei corsi speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 entro il 30 giugno 2007;
con questa nota si è generata un'ulteriore disparità di trattamento tra chi ha concluso i corsi e chi, come per esempio i corsisti dell'Università di Catania, non li hanno ancora conclusi (conclusione prevista per il mese di dicembre 2007);
ciò è avvenuto a causa dei ritardi con i quali l'Università di Catania ha attivato i corsi rispetto ai tempi previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005, e del Ministero che, con le note prot. 1943 (istruzione) e 2310 (università) rispettivamente del 18 e 19 dicembre, invitava le Università e le Sissis a rimodulare i corsi «per far sì che, omogeneamente, i corsisti espletino l'esame di ammissione nelle date del gennaio 2008»;
in questo modo il Ministero, invece di costringere le Università ad iniziare i corsi nei tempi previsti, concedeva loro ulteriore dilazione nei tempi di inizio. Così facendo, ad esempio, l'Università di Catania ha avviato i corsi il 13 aprile e presumibilmente finiranno in dicembre corrente anno, non consentendo ai corsisti di sciogliere la riserva entro i tempi previsti, utili per l'immissioni in ruolo e gli incarichi a tempo determinato per l'anno 2007-2008 -:
se intenda consentire ai precari che nel giugno 2004 hanno dichiarato il servizio in classi di concorso diverse da quelle per cui ci si abilita con i corsi del decreto ministeriale n. 85 del 2005, in sede di ridefinizione delle GAE (alla fine dei corsi suddetti con lo scioglimento della riserva e l'inserimento del punteggio per il titolo abilitante) di potere scegliere in quale classe di concorso fare valere i titoli di servizio precedentemente effettuati e utilizzati su altre classi di concorso al fine di non perdere un diritto acquisito con il servizio svolto e ripristinare le corrette posizioni nelle GAE;
se intenda prendere dei provvedimenti affinché i corsisti del decreto ministeriale n. 85 del 2005, che pur rientrando nel contingente previsto per l'anno scolastico 2007-2008 non vengono assunti perché inseriti con riserva nelle GAE, possano avere il recupero delle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2008-2009, con anno giuridico 2007-2008;
se intenda dare la possibilità, a coloro che si trovano nella suesposta situazione, di stipulare con le USP contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2007-2008; quest'ultima possibilità darà la sicurezza ai corsisti, che hanno alle spalle parecchi anni di servizio, e che avevano raggiunto una posizione utile per l'immissione in ruolo, almeno di ottenere l'incarico a tempo determinato e quindi essere certi di lavorare nell'anno scolastico 2007-2008 (la certezza di lavorare viene meno stante la riduzione delle possibilità di chiamata da parte dei presidi delle 20 istituzioni scolastiche, divenute tali a seguito della riduzione da 30 a 20 scuole imposta dal nuovo regolamento delle supplenze, sulle cattedre rimanenti dopo le operazioni di immissioni in ruolo e delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato da parte dell'USP).
(4-05187)
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, concernente i corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, previsti dall'articolo 2 della legge n. 143 del 4 giugno 2004 e riservati a coloro che nel periodo dal 1o settembre 1999 al 6 giugno 2004 avevano prestato almeno 360 giorni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.
L'interrogazione si riferisce specificamente alle problematiche insorte in sede di applicazione del decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, emanato per l'attuazione dell'anzidetta disposizione legislativa, legate alle difficoltà di alcune Università, tra cui quella di Catania, di attivare e concludere i corsi nei tempi previsti, con conseguenti riflessi sulle aspettative degli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Va preliminarmente ricordato che la nota ministeriale prot. n. 14848 del 20 luglio 2007, citata nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo, consentiva l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in esecuzione di provvedimenti cautelari del TAR del Lazio in data 10 maggio 2007.
È noto che con questi provvedimenti cautelari l'organo giurisdizionale aveva accolto le istanze di coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 30 giugno 2007, a seguito del completamento del percorso formativo dei corsi abilitanti speciali, si erano rivolti al TAR per ottenere la sospensiva della nota prot. n. 2310 del 18 dicembre 2006 del Ministero dell'università e della ricerca, diramata dal Ministero della pubblica istruzione ai direttori degli uffici scolastici regionali con nota prot. n. 1943 del 19 dicembre 2006. Trattasi delle note ministeriali con cui si procrastinava l'espletamento degli esami finali dei corsi abilitanti speciali, stabilendone la conclusione su tutto il territorio nazionale entro il mese di gennaio 2008 per quanto riguarda i corsi per l'insegnamento nella scuola secondaria ed entro il mese di marzo 2008 relativamente a quelli per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia; ciò allo scopo di assicurare un comportamento equo ed imparziale per docenti con pari diritti, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento con una decorrenza giuridica uguale per tutti gli aspiranti.
Per questo motivo l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelare del TAR del Lazio ed ha al contempo fornito, con la nota prot. n. 14848 del 20 luglio 2007 citata nell'interrogazione, le necessarie indicazioni agli uffici scolastici periferici per l'iscrizione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento in esecuzione dei provvedimenti del TAR.
Il Consiglio di Stato - VI Sezione - nella Camera di Consiglio del 31 luglio scorso ha accolto l'appello del ministero, avendo ritenuto che l'amministrazione giustamente ha dato la prevalenza all'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della norma.
Dell'accoglimento dell'appello da parte del Consiglio di Stato il ministero ha informato gli uffici scolastici periferici con nota del 2 agosto 2007, ricordando che l'efficacia delle precedenti indicazioni - che consentivano, in ottemperanza alla sospensiva del TAR, l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale ricorrente - era subordinata all'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato. Quindi, poiché il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso favorevole all'amministrazione, le disposizioni dettate precedentemente in via cautelativa devono intendersi superate e, di conseguenza, i docenti interessati non hanno potuto far valere l'abilitazione conseguita nelle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato effettuate dagli uffici scolastici provinciali sulla base delle graduatorie ad esaurimento e di istituto di prima fascia per l'anno scolastico 2007/2008.
Dunque, come già detto, la suddetta nota del 20 luglio 2007 è superata dalla nota prot. n. 15700 del 2 agosto 2007, ed è così venuta meno la lamentata disparità di trattamento tra chi aveva concluso i corsi nei termini e chi, invece, non aveva potuto concluderli per motivi non imputabili agli interessati, come nel caso prospettato riguardante i corsisti dell'università di Catania.
Conseguentemente anche i quesiti contenuti nell'interrogazione risultano almeno in parte superati dalla nota ministeriale del 2 agosto 2007, di cui l'interrogante non aveva evidentemente conoscenza all'atto della presentazione dell'interrogazione.
Venendo comunque all'esame dei quesiti posti, si fa presente quanto segue.
In merito alla prima richiesta, volta a conoscere se il ministero intenda consentire ai precari, che nel 2004 hanno dichiarato il servizio in classi diverse da quelle per cui si stanno abilitando, di spostare il punteggio una volta abilitati - va rilevato che in materia di graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, l'amministrazione ha costantemente seguito il criterio secondo cui l'aggiornamento viene effettuato sulla
base dei nuovi titoli conseguiti dai candidati ovvero dei titoli già conseguiti ma non presentati in precedenza (vedi per ultimo, DDG 16/3/2007, articolo 1, comma 10). La richiesta di cui trattasi non sembra compatibile con il criterio sin qui seguito.
Con riguardo alla richiesta di provvedimenti affinché i corsisti, che pur rientrando nel contingente di nomine del 2007/08 non sono nominabili perché iscritti con riserva in graduatoria, «possano avere il recupero delle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2008-2009, con anno giuridico 2007/08», si ritiene che non sia possibile adottare in via amministrativa alcun provvedimento in tal senso, considerato che è stata eliminata la disparità di trattamento lamentata a seguito dell'intervenuto accoglimento da parte del Consiglio di Stato della istanza di appello presentata da questo Ministero avverso l'ordinanza cautelare del TAR Lazio del 10 maggio 2007.
Per le medesime considerazioni si ritiene di non poter dare risposta affermativa alla terza richiesta, con la quale si vorrebbe dare la possibilità a coloro che non sono nominabili, perché iscritti con riserva in graduatoria, di stipulare per l'anno scolastico 2007/08, con gli uffici scolastici provinciali, contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche.
Va comunque fatto presente che, considerati i tempi in cui sono intervenute le ordinanze cautelari e soprattutto l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello dell'amministrazione (solo in data 2 agosto 2007, con la nota ministeriale prot. n. 15700, gli interessati hanno appreso di non poter utilizzare l'abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2007-2008), il ministero, con nota prot. n. 17154 dell'11 settembre 2007, ha consentito l'iscrizione del personale in parola nelle graduatorie di istituto di II fascia; ciò a conferma di quanto era stato già anticipato con nota ministeriale n. 13317 del 27 giugno 2007, nella quale si faceva presente che, anche in caso di esito positivo dell'appello, il titolo di abilitazione conseguito era comunque spendibile per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'anno scolastico 2007-2008 (naturalmente se conseguito in tempo utile rispetto alla scadenza del termine del 23 luglio 2007 per la presentazione delle domande ai dirigenti scolastici). Ne è derivata la possibilità di ottenere dai dirigenti scolastici contratti a tempo determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie di istituto e, in via ordinaria, contratti di durata inferiore per la sostituzione dei docenti assenti dal servizio.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
RAMPELLI. - Al Ministro del commercio internazionale, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha appreso da un'agenzia di stampa diramata dalla Commissione europea il 19 aprile 2007 che grazie ad una migliore cooperazione a livello comunitario sarebbe aumentato il numero di prodotti pericolosi ritirati l'anno scorso dal mercato dell'Unione europea;
dalla relazione annuale sui prodotti di consumo pericolosi - che vanno dall'orsacchiotto all'asciugacapelli, dai detergenti spray alle minimotociclette, dagli accendini agli attacchi per sci - emerge come i giocattoli (221 notifiche, 24 per cento) abbiano superato le apparecchiature elettriche (174 notifiche, 19 per cento) quale categoria più spesso oggetto di notifica;
nella lista dei prodotti notificati figurano anche i veicoli a motore (126 notifiche, 14 per cento), i dispositivi di illuminazione (98 notifiche, 11 per cento) e i cosmetici (48 notifiche, 5 per cento);
le cinque principali categorie di rischio più frequente sono risultate essere: lesioni (274 notifiche, 25 per cento), folgorazioni (270 notifiche, 24 per cento),
rischio di incendio/ustioni (194 notifiche, 18 per cento), strangolamento/soffocamento (157 notifiche, 14 per cento), rischio chimico (95 notifiche, 9 per cento);
la Cina - che è diventata in breve tempo uno dei principali esportatori di beni di consumo verso l'Europa - è risultata il paese di origine in quasi la metà di tutti i casi notificati (440 notifiche, 48 per cento);
dalla valutazione per l'anno 2006 del funzionamento di «Rapex» - il sistema di allarme rapido per i prodotti di consumo ad eccezione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e dei presidi medici - emerge che tra gli Stati membri dell'Unione europea vi è ancora una distribuzione diseguale delle notifiche e delle reazioni in relazione a prodotti che presentano un rischio grave -:
quante notifiche di prodotti pericolosi sono state segnalate nell'ultimo anno alle competenti autorità europee attraverso il sistema «Rapex» e per quale tipologia di beni di consumo;
se non ritengano opportuno vietare la commercializzazione dei prodotti pericolosi di fabbricazione cinese che rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
quali iniziative intendano intraprendere per tutelare i bambini dall'utilizzo di giocattoli provenienti dalla Cina, qualora ritenuti pericolosi e privi dei comuni standards di sicurezza;
se non ritengano opportuno sensibilizzare i consumatori, attraverso un'adeguata campagna informativa, sulle questioni della sicurezza e sui gravi rischi connessi all'importazione dei prodotti cinesi privi dei requisiti di sicurezza nel territorio italiano.
(4-03525)
Risposta. - In materia di controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti, la normativa di riferimento è il Regolamento CE n. 339 del 1993, a cui si aggiungono specifiche Direttive comunitarie disciplinanti le singole categorie di prodotti.
Per quanto, in particolare, concerne i giocattoli e gli elettrodomestici, vi sono specifiche normative di riferimento, ossia la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti n. 2001/95CE (del 3 dicembre 2001), la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli n. 88/378/CE (del 3 maggio 1988) - attuata mediante il decreto legislativo n. 41 del 24 febbraio 1997.
Con l'entrata in vigore del regolamento Reach (Registration, evaluation, authorization, chemical), tutti gli articoli che contengono sostanze pericolose e ove sussista la possibilità che tali sostanze possano essere rilasciate durante l'uso dell'articolo, devono essere registrati presso l'Agenzia di Helsinki, ovunque siano prodotti. Anche nel caso di «non rilascio» o di un rilascio di una percentuale pari allo 0,1 per cento di contenuto in peso di tali sostanze pericolose è obbligatoria la notifica all'Agenzia europea. Si segnala inoltre che il 22 marzo 2007 è stato firmato un Memorandum d'intesa tra i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'attivazione di specifici profili di rischio e mirate campagne di controlli sulle merci. Su tale base è stata rappresentata la necessità all'Agenzia delle dogane di richiedere anche il rilascio di nulla osta sanitario per le partite di merce importate contenenti cromo, ftalati, nichel, piombo, tutte sostanze spesso presenti in numerosi giocattoli, lacche, pitture, bigiotteria, nonché abbigliamento. Anche gli Assessorati alla sanità sono stati sollecitati per la verifica di eventi acuti attribuibili all'uso di articoli contenenti le sostanze in parola.
Al fine di armonizzare i controlli a livello nazionale, è stato adottato, in apposita Conferenza di servizi, congiuntamente dall'Amministrazione dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle attività produttive - ora Ministero dello sviluppo economico - (Direzione generale armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori), un manuale procedurale per i controlli ad uso degli Uffici doganali in materia di sicurezza dei prodotti. Tali controlli prevedono accertamenti tecnici per l'esistenza di requisiti di sicurezza e di rispondenza di tali
prodotti alle norme di riferimento, e precisamente si tratta di:
controlli di conformità alle norme tecniche, al fine di verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali, comunitarie o nazionali previste;
controlli di qualità, per accertare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità previsti dalla relativa legislazione.
Recentemente è stato inoltre adottato il «Codice del consumo» - decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori.
La Guardia di finanza, quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria, si pone sempre di più a presidio di aree vulnerabili, inquadrate in un nuovo concetto di sicurezza economica nazionale, minacciate da fenomeni quali la contraffazione dei marchi di fabbrica, la violazione dei diritti di privativa, l'immissione in commercio di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e nazionali, ritenuti pertanto pericolosi per l'incolumità degli utilizzatori.
L'attività del Corpo, nell'ambito della lotta alla contraffazione dei marchi e alla tutela dei consumatori sulla sicurezza dei prodotti, è indirizzata principalmente:
negli spazi doganali, per impedire l'introduzione, nel territorio dello Stato e dell'Unione Europea, di prodotti non conformi provenienti da paesi extracomunitari;
su tutto il territorio nazionale, ad individuare i centri di produzione ed i canali di distribuzione di tali prodotti.
Lo scorso aprile è stata sottoscritta una convenzione tra la Guardia di finanza e la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di:
rafforzare la collaborazione istituzionale a tutto il 2009;
attuare un flusso continuo di informazioni tra il predetto Dicastero ed il Corpo, soprattutto attraverso l'utilizzo del sistema europeo Rapex di segnalazione e di ricerca di eventuali prodotti circolanti nel territorio nazionale che espongono il consumatore a rischio grave;
definire un piano di controlli preventivo per un monitoraggio e interventi per tipologie di prodotto, in linea con l'attuale configurazione del mercato nazionale.
Va segnalato che, nell'ambito di tutti i controlli effettuati, la Guardia di finanza, in materia di contraffazione e sicurezza dei giocattoli, ha provveduto ai seguenti sequestri sul territorio nazionale:
giocattoli: 2004: 33.435.283, 2005: 7.249.369, 2006: 7.710.179;
elettronica: 2004: 6.098.184, 2005: 20.156.180, 2006: 29.433.392.
Il Ministro del commercio internazionale: Emma Bonino.
RAMPELLI. - Al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea ha recentemente pubblicato le statistiche doganali sui sequestri di merci contraffatte;
da quanto si evince dal rapporto pubblicato su internet, nel corso del 2006 è aumentato in modo significativo il numero degli articoli copiati illegalmente o contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell'Unione europea;
il commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, László Kovács, ha incoraggiato tutte le parti interessate a continuare a collaborare e a intervenire a tutti livelli opportuni: imprese, autorità doganali nazionali, forze di polizia e altre autorità incaricate di fare applicare la legge;
secondo il commissario, anche i cittadini hanno una responsabilità, quella di
non farsi tentare dall'acquisto di imitazioni a basso prezzo durante le loro vacanze;
in base alle statistiche pubblicate sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, nel 2006 i funzionari doganali hanno sequestrato oltre 250 milioni di articoli, a fronte dei 75 milioni del 2005 e dei 100 milioni del 2004, con un aumento del trecentotrenta per cento;
l'attività di contrasto svolta dalle dogane non è mai stata così intensa, facendo registrare un aumento del numero dei sequestri di quasi il quaranta per cento (circa 36.000 contro i 26.000 del 2005);
sempre dai dati forniti risulta che continuano a essere falsificate grandi quantità di prodotti che possono nuocere seriamente alla salute dei consumatori;
la Cina continua a essere il principale paese produttore di merci contraffatte (oltre l'80 per cento del totale dei prodotti confiscati proviene da questo paese);
proprio pochi giorni fa, un'operazione condotta dalla Guardia di finanza di Roma nel quartiere Esquilino e nelle vicinanze della Fontana di Trevi ha portato al sequestro di ventimila prodotti contraffatti e alla denuncia di ventuno persone;
l'indagine è stata avviata a seguito di un'intensa attività investigativa che ha consentito di individuare numerosi grossisti nella zona dell'Esquilino nonché i dettaglianti da cui essi si rifornivano;
secondo le agenzie di stampa lo stoccaggio della merce avveniva in depositi situati nel quartiere; gli stessi depositi e le numerose bancarelle dove venivano venduti gli articoli contraffatti erano gestiti esclusivamente da persone di origine asiatica;
quanto è accaduto a Roma conferma ancora una volta quanto la contraffazione rappresenti una pericolosa minaccia per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché per l'economia in generale -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di contrastare il gravissimo fenomeno della contraffazione e, in particolare, se non intenda sostenere a livello europeo l'adozione di misure di controllo più efficaci su tutte le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese;
se nell'ambito della cooperazione doganale internazionale con i nostri principali partner commerciali, e soprattutto nei confronti della Cina, non ritenga opportuno richiedere una maggiore prevenzione, vigilanza e repressione della contraffazione, pena l'applicazione di sanzioni e misure consentite dirette a proteggere la nostra economia.
(4-03920)
Risposta. - Da anni ormai il fenomeno della contraffazione rappresenta un fenomeno in crescita ed una seria minaccia per l'economia dei paesi dell'Unione europea, con una diminuzione di fatturato e perdite di quote di mercato per le imprese, e danni per i consumatori, acquirenti di prodotti scadenti, quando non addirittura pericolosi per la salute, per la possibile presenza di sostanze pericolose.
Il nostro Paese è da anni in prima linea nella lotta a questo pericoloso fenomeno della contraffazione e più volte ed in più sedi ha incisivamente portato avanti la proposta di introdurre un sistema di marcatura d'origine per i prodotti provenienti da Paesi extraeuropei (inclusa la zona S.E.E.); proposta che, come noto, ha incontrato la contrarietà di alcuni Paesi membri, quali la Germania, l'Olanda, il Regno Unito, la Svezia, la Danimarca, l'Austria, l'Irlanda, con una certa apertura, invece, da parte della Slovacchia e del Belgio.
Per arrivare all'adozione di questo provvedimento, l'Italia, fortemente interessata, sta svolgendo, con molta cautela, una proficua opera di persuasione, sensibilizzando non soltanto i Governi dei Paesi contrari, ma anche i consumatori e le parti sociali. Sono stati naturalmente ascoltati quasi tutti i servizi della Commissione Europea, le imprese, i sindacati ed è stata lanciata
una consultazione pubblica a livello europeo. Opporsi al riconoscimento del marchio di origine significherebbe rinunciare al buon senso, preferendo un mercato nel quale sia dominante il pricing e non la qualità del prodotto.
Mentre l'iter della proposta della Commissione per la marcatura è in fase di stallo, è stata messa a punto una strategia diversificata per contrastare la contraffazione dei prodotti, sia attraverso la prevenzione nei paesi da cui proviene la maggior parte del materiale contraffatto e attraverso il dialogo con paesi terzi, la collaborazione degli Usa e del Giappone (paesi ugualmente interessati dal fenomeno della contraffazione), sia sul piano di trattati, sia attraverso la cooperazione doganale.
La Cina è naturalmente in testa alle preoccupazioni del Ministero del commercio internazionale; per questo motivo il 9 ottobre 2007 il Comitato di tessili (Comtex) ha adottato il regolamento della Commissione per l'attuazione agli accordi raggiunti tra la Commissione europea e le autorità cinesi per l'introduzione di un sistema di sorveglianza a duplice controllo su otto categorie di tessili considerate molto sensibili dalla nostra industria, per tutto il prossimo 2008. Per tale proposta, caldeggiata soprattutto dall'Italia, hanno votato a favore ben 20 Paesi membri.
Lo scorso 22 marzo 2007 è stato firmato un Memorandum d'intesa tra i Ministeri della salute e dell'economia per l'attivazione di specifici profili di rischio e mirate campagne di controlli sulle merci.
Gli Uffici delle dogane sono allertati per l'effettuazione di controlli accurati sui prodotti importati; negli spazi doganali si svolge l'attività di contrasto da parte dei Reparti operativi per impedire l'introduzione, nel nostro Paese e nella UE; di prodotti falsificati o irregolari. L'attività di individuazione dei centri di produzione e dei canali di distribuzione di merci contraffatte si svolge su tutto il territorio nazionale.
Tale attività di intelligence è attuata dalla Guardia di finanza, nel quadro di una sinergica collaborazione informativa tra pubblici poteri, sulla base di specifici controlli d'intesa firmati con la Confindustria, l'Agenzia delle dogane, l'ex Ministero delle attività produttive, l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione. Gli Uffici delle dogane, per assolvere questo impegnativo e gravoso compito, si avvalgono di strumenti tecnologici idonei al controllo qualitativo delle merci, quali strumentazioni scanner per controllare le spedizioni sospette e accurate analisi di laboratori chimici per la tutela della proprietà intellettuale e del consumatore.
Il Ministro del commercio internazionale: Emma Bonino.
RAMPELLI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), al comma 593 dell'articolo 1, disciplina gli obblighi e le responsabilità che gravano sulle amministrazioni e sugli amministratori in materia di trasparenza degli incarichi conferiti a propri dirigenti, a consulenti nonché ai membri di commissioni e collegi e delle relative retribuzioni e compensi corrisposti, sia annualmente che una tantum;
è previsto altresì che non possa ricevere attuazione alcun atto comportante spesa se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato;
gli uffici centrali di bilancio preposti a funzioni di controllo nelle amministrazioni-ministeri sono delegati a vistare i mandati di liquidazione delle competenze erogate a tali soggetti solo dopo aver verificato gli avvenuti adempimenti da parte dell'amministrazione, ossia la pubblicazione sul sito web dei nominativi dei dirigenti, consulenti e membri di commissione e collegi e titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, e dei relativi compensi;
al Ministero degli affari esteri sono presenti numerosi consulenti, regolarmente retribuiti -:
per quali motivi - nonostante tali consulenti siano stati regolarmente pagati - non sono stati pubblicati sul sito web del Ministero i loro nominativi e i relativi compensi, in difformità con i citati obblighi di legge.
(4-05378)
Risposta. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di informazione.
I dati relativi alle spese del Ministero degli affari esteri per le consulenze e le retribuzioni dei dirigenti di cui all'articolo 19 comma 6 del decreto-legge 165 del 2001 sono stati pubblicati sul suo sito istituzionale (http: //www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Comunicazioni legali) il 31 agosto 2007.
Inoltre, successivamente alla prevista comunicazione in materia effettuata al Parlamento il 18 ottobre e ad integrazione di quanto già pubblicata il 24 ottobre 2007, si è provveduto all'inserimento nel sito web istituzionale di ulteriori dati relativi a consulenze ed incarichi, anche se non tutti di obbligatoria pubblicazione, ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): ciò in ossequio al principio della massima trasparenza richiamato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio n. 152 del 3 luglio 2007.
Il Viceministro degli affari esteri: Ugo Intini.
SASSO, VICO e DURANTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in data 9 luglio 2007 approvava, con decreto n. 5693, la graduatoria finale del concorso per novantacinque posti di Dirigente Scolastico per il 1 settore;
un ulteriore Decreto, il n. 6037 del 23 luglio 2007, individuava cinquantaquattro posti da assegnare al 1 settore (Scuola primaria e secondaria di primo grado);
l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, senza rispettare l'ordine del punteggio, comunque ottenuto, ha inserito nella graduatoria dei novantacinque posti da assegnare al 1 settore, una serie di nominativi di persone che hanno presentato e vinto un ricorso al T.A.R., ma che non hanno superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione;
tra queste persone, infatti, alcune non hanno superato la prova orale per l'ammissione al periodo di formazione, altre non hanno superato le prove scritte, altre ancora, ammesse con riserva, hanno superato la sola prova orale;
l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia è ormai sommerso da un consistente numero di ricorsi presentati nel corso dell'ultimo anno, proprio in merito alla gestione delle diverse fasi del suddetto concorso;
ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della Legge n. 296 del 2006, appare inammissibile che risultino vincitori di concorso per Dirigente Scolastico persone che di fatto non hanno superato una delle prove propedeutiche (lo scritto o l'orale) per partecipare alla formazione -:
se il Ministro sia a conoscenza delle circostanze sopra descritte e quali provvedimenti intenda adottare per sanare una situazione che rischia di danneggiare i diritti di chi ha invece sostenuto le prove propedeutiche alla fase di formazione.
(4-05425)
Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in esame riguardante la graduatoria dei vincitori del concorso a 95 posti di dirigente scolastico, approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia del 23 luglio 2007, n. 6037, nella parte in cui sono inseriti candidati che hanno presentato o vinto ricorso al TAR, ma non hanno superato le prove d'esame propedeutiche alla formazione.
La procedura concorsuale in parola, indetta con decreto del direttore generale 22 novembre 2004, si articola, a livello regionale, in 4 fasi: selezione per titoli, concorso di ammissione (due prove scritte, la prima stesura di un saggio, la seconda predisposizione di un progetto, ed una prova orale), periodo di formazione; esami finali.
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, sono state introdotte profonde modificazioni alle procedure concorsuali:
abolire l'esame finale già previsto dall'articolo 29, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso, le cui modalità e finalità erano disciplinate dagli articoli 17 e 18 del bando medesimo;
procedere, nelle more del nuovo regolamento sulle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previsto dal comma 618 della suddetta legge finanziaria, alla nomina sui posti messi a concorso con decreto del direttore generale 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati, ivi compresi quelli in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove propedeutiche alla fase della formazione con la produzione, da parte degli stessi, di una relazione finale ed il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza l'effettuazione dell'esame finale;
prevedere apposito corso di formazione intensivo per quei candidati che, pur avendo superato le prove propedeutiche al corso di formazione, non vi avevano preso parte perché non utilmente collocati nella relativa graduatoria.
I candidati ai quali fa riferimento l'interrogante, hanno conseguito l'ammissione alle prove d'esame, cioè alle prove scritte ed orali dopo la selezione per titoli, ma non hanno superato le prove scritte e/o orali non avendo conseguito il punteggio minimo di 21/30 per poter essere ammessi al corso di formazione.
I candidati medesimi, successivamente, in esecuzione di ordinanze cautelari adottate dalla sezione VI del Consiglio di Stato, sono stati ammessi a partecipare con riserva alla successiva fase concorsuale del corso di formazione e lo hanno portato a termine.
A seguito di ricorsi promossi dagli stessi candidati, con sentenze nn. 2685/2007, 2684/2007, 2683/2007, 2682/2007 e 2686/2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, richiamando le disposizioni dell'articolo 1, comma 619 della legge finanziaria, ha interpretato le stesse nel senso che «il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia - dopo i candidati pleno iure) con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale medesima e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione».
L'amministrazione, pertanto, in applicazione alle indicate pronunce, si è adeguata alla predetta interpretazione, in quanto sarebbe risultata soccombente dinanzi allo stesso giudice, qualora avesse escluso i candidati in questione.
Pertanto si ritiene che le operazioni di individuazione dei vincitori del concorso in parola siano state condotte in totale correttezza.
Si fa presente, infine, che alcuni candidati controinteressati hanno prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con istanza di sospensiva, respinta con Ordinanza n. 786 del 2007.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
SPERANDIO, CACCIARI, FRIAS e SINISCALCHI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
nell'edizione di giovedì 26 ottobre della testata locale «La Nuova Venezia», apparivano delle dichiarazioni dell'assessore comunale di San Donà di Piave, Paolo Battistella;
in tali affermazioni il predetto confermava un progetto del comune di San Donà di Piave di controllo capillare all'interno delle abitazione dei 2765stranieri non comunitari regolarmente residenti nel Comune ed in possesso di regolari permessi di soggiorno;
l'obiettivo dichiarato sarebbe quello di «scovare la presenza di clandestini, laddove vivono persone con il permesso di soggiorno o la residenza a San Donà»;
l'assessore Battistella dichiara trattarsi di «esigenze di sicurezza» facendo le seguenti affermazioni: «Accerteremo con precisione, già a partire dai prossimi giorni, quali sono extracomunitari e di quale etnia. Successivamente faremo controlli con i nostri messi ed i vigili nelle abitazioni in cui risiedono, per veder se vivono effettivamente in quelle case. Accerteremo che lavoro fanno, se altre persone dimorano illegalmente nelle abitazioni. Potremo anche chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine e dei carabinieri, qualora fosse necessario in caso di pericolo. In questo modo snideremo eventuali clandestini ed avremo un controllo della condizione degli extracomunitari nella nostra città»;
non essendo nuova l'amministrazione di San Donà di Piave ad iniziative di questo tenore che già hanno riscontrato un comportamento secondo gli interroganti vessatorio e discriminatorio verso tutta la popolazione immigrata residente nel Comune -:
se rientri nei limiti di un'azione legale e legittima il controllo indiscriminato di tutta la popolazione straniera residente, al fine di stabilirne la composizione etnica e l'eventuale coinvolgimento in delitti (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina);
se siano autorizzate le forze di polizia, senza preventivo mandato dell'autorità giudiziaria, ad introdursi nelle abitazioni dei cittadini non comunitari, regolarmente residenti, al fine di accertare la sussistenza di ipotesi di reato non personalmente attribuibili, se non in virtù di una presunzione legata alla sola provenienza etnica;
se siano autorizzate le forze di polizia, senza preventivo mandato dell'autorità giudiziaria, a svolgere interrogatori volti ad accertare, insieme con le condizioni personali degli interrogati, anche la sussistenza di ipotesi di reato e se sia possibile che quanto sopra si svolga senza preavviso della facoltà di nomina di un difensore;
se intendano questi Ministeri avviare un'ispezione presso il Comando dei Carabinieri della tenenza di San Donà di Piave, per accertare se vengano condotte operazioni del tenere di quelle sopra illustrate, in collaborazione con la polizia municipale e con il personale civile del Comune.
(4-01462)
Risposta. - L'Assessore comunale di San Donà di Piave (Venezia) cui fa riferimento l'interrogante risulta aver contestato il contenuto delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano La Nuova Venezia il 26 ottobre 2006, relative ad un presunto progetto del Comune di effettuare un controllo capillare all'interno delle abitazioni degli stranieri non comunitari regolarmente residenti a San Donà di Piave, in quanto non fedeli ai fatti e non derivanti da alcuna intervista.
Le iniziative assunte rientrano in ogni caso tra i compiti demandati agli amministratori comunali dal Regolamento anagrafico della popolazione residente decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223), le cui norme, tra l'altro, prevedono che gli accertamenti anagrafici devono essere svolti da appartenenti ai corpi di
polizia municipale o altro personale formalmente autorizzato.
L'azione dell'Assessore, secondo quanto riferito dal sindaco, si è concretizzata in una richiesta, all'Ufficio dei servizi demografici, di un elenco di cittadini stranieri residenti nel comune di San Donà di Piave al fine di verificare la veridicità di diversi esposti prodotti da alcuni cittadini in merito all'elevato numero di stranieri occupanti le abitazioni in locazione, con conseguenti problemi igienico-sanitari, oltre che di sovraffollamento e di disordine sociale.
Per quanto concerne i problemi connessi alle carenze igienico-sanitarie ed al sovraffollamento delle abitazioni, la Polizia municipale ha eseguito dei controlli solo presso le abitazioni segnalate per accertare la veridicità degli esposti e invitare gli inquilini ad attenersi alle regole di civile convivenza comportamentale, oltre che al rispetto delle regole contrattuali e condominiali previste.
Si precisa, infine, che non vi è stato nessun accordo con le Forze di polizia per lo svolgimento delle predette attività di controllo, e che gli accertamenti effettuati sono stati espletati dal comune in piena autonomia, tramite la Polizia municipale, per soli fini anagrafici e amministrativi e non legati ad operazioni di pubblica sicurezza.
Ad ogni buon fine si precisa che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha fatto presente che alla locale caserma di San Dona di Piave non sono mai pervenute, da parte della polizia locale, richieste di concorso per i servizi di controllo degli stranieri residenti in quel centro, finalizzati a verificare la regolarità delle loro posizioni ed individuare eventuali clandestini.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.
ZACCHERA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno 2006-2007 e 2007-2008, la disciplina dell'individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità è contenuta all'articolo 6; in particolare, il comma 4 prevede per le operazioni di terza fase, una sorta di sbarramento, attraverso l'attribuzione di aliquote per la mobilità interprovinciale e professionale, in misura della metà del 50 per cento delle disponibilità destinate alla mobilità provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale;
gli insegnanti precari della classe di concorso Ao19, discipline giuridiche ed economiche, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, lamentano la mancata applicazione degli accantonamenti e l'avvenuta mobilità interprovinciale e professionale fatta scattare automaticamente dal sistema informatico del Ministero attraverso un meccanismo di compensazione tra uscite e entrate che, si ritiene eluda la normativa, determinando una lesione delle aspettative di chiudere questa fase lunghissima di precarietà che si trascina da anni nonostante il superamento di concorsi ordinari e riservati;
in particolare, negli ultimi due anni, il sistema informatico effettuerebbe in terza fase, anche senza disponibilità all'inizio delle operazioni di mobilità, una immediata compensazione scambiando il posto in uscita con un posto in entrata. Questo meccanismo viola, a parere dei predetti precari, le disposizioni normative laddove è prevista una quota e degli accantonamenti, che sono ispirati da una logica che è quella di consentire gradualmente l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti precari;
di fatto, per questa anomalia del sistema, negli ultimi anni, invece che sul 25 per cento dei posti disponibili, tali operazioni sono state effettuate sul 100 per cento delle disponibilità, attribuendo in terza fase anche il posto dispari, considerato indisponibile al comma 6 per le operazioni di mobilità, con una perdita secca di due posti, sia per le nomine a tempo determinato che per i passaggi in
ruolo. Naturalmente, tale meccanismo provoca gli stessi effetti in tutte le altre classi di concorso;
la tesi sostenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania e dalla CGIL è quella che in assenza di disponibilità (zero disponibilità) all'inizio delle operazioni di mobilità, il sistema informatico non contempli blocchi e che nella terza fase al verificarsi di un docente in uscita applichi giustamente una compensazione con un docente in entrata -:
se non sia opportuna una modifica della normativa per i prossimi anni che consenta nel comma 3 dell'articolo 6, che le cattedre che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita siano disponibili per tutte le fasi di operazioni di mobilità, quindi anche per la terza fase e che chiarisca come non sussista più la figura del «trasferimento per compensazione», presente invece nella normativa precedente degli anni Novanta, considerato che con l'introduzione delle graduatorie permanenti, proprio al fine di realizzare il diritto alla stabilità di lavoro dei docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti, è stato introdotto il sistema degli accantonamenti e delle quote, di cui l'automatismo della compensazione non consente, a nostro parere, illegittimamente la realizzazione delle aspettative;
se non si ritenga necessario rendere esplicito che in tutte e tre le fasi tutti i movimenti in uscita siano soggetti agli accantonamenti e alle quote previste;
se non si ritenga di dover ribadire il divieto di procedere a mobilità nella terza fase, utilizzando il meccanismo di compensazione, che aggira le norme sugli accantonamenti e sulle quote previste;
come intenda considerare il fatto che l'applicazione dei meccanismi di compensazione sottraggono disponibilità di cattedre per i passaggi in ruolo, provocando perdita di posti di lavoro e continuità di condizione precaria per lavoratori e per le loro famiglie.
(4-04240)
Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l'interrogante fa presente che gli insegnanti precari della classe di concorso 19/A, discipline giuridiche ed economiche della provincia di Verbano-Cusio-Ossola lamentano la mancata applicazione degli accantonamenti e l'avvenuta mobilità interprovinciale e professionale fatta scattare automaticamente dal sistema informativo del Ministero attraverso un meccanismo di compensazione tra uscite ed entrate che, ad avviso dell'interrogante elude la normativa.
Si chiede, pertanto:
che, in tutte e tre le fasi, tutti i movimenti in uscita siano soggetti agli accantonamenti e alle quote previste;
che il meccanismo della compensazione non venga applicato nella terza fase della mobilità.
Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che i criteri e le modalità di attuazione della mobilità del personale della scuola vengono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa stipulata annualmente tra il Ministero e le organizzazioni sindacali.
Il Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 21 dicembre 2005, confermato dal contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16 dicembre 2006, all'articolo 6 - sedi disponibili per le operazioni di mobilità -, comma 4, prevede che: «le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50 per cento delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale».
Per quanto riguarda in particolare le operazioni riguardanti la terza fase di mobilità relative alla classe A/19 della provincia di Verbania, si fa presente che all'inizio
del movimento si disponeva di un posto vacante da utilizzare per sanare la posizione di un perdente posto.
Nel corso delle operazioni si è creata una disponibilità, per effetto di un trasferimento provinciale in uscita, che è stata aggiunta all'aliquota iniziale riservata alla mobilità della terza fase a sua volta suddivisa in due parti da destinarsi ai passaggi (50 per cento) ed ai trasferimenti interprovinciali (50 per cento), come sancisce l'allegato C al contratto collettivo su indicato, relativo alle operazioni di mobilità riguardanti la terza fase.
Poiché l'aliquota a disposizione della terza fase dei movimenti è di un solo posto, reso disponibile dai trasferimenti provinciali in uscita, a sua volta suddiviso tra passaggi e trasferimenti interprovinciali in entrata il mezzo posto destinato ai trasferimenti interprovinciali è stato assegnato ai passaggi.
Per completezza di informazione si fa presente, infine, che se detti passaggi non vengono effettuati il numero di posti ad essi assegnato non viene utilizzato per i trasferimenti inteprovinciali, al fine di non modificarne le aliquote, ma rimane disponibile per le nomine.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
ZANELLA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
a Pola, città istriana già italiana e abitata ancora da una nostra comunità nazionale autoctona, l'Arena cittadina versa in un grave stato di degrado;
il monumento, per struttura architettonica, non ha nulla da invidiare né all'Arena di Verona né tantomeno all'arcinoto Anfiteatro flavio (Il Colosseo) di Roma, la sua importanza storica è, infatti, ben nota: patrimonio culturale ed artistico non solo della penisola istriana ma appartenente di fatto alle più profonde radici storiche della penisola italiana, esso rappresenta il simbolo cardine di una città, di un popolo e, cosa non meno importante, dell'esodo degli italiani di Pola che, nel 1947, dovettero lasciare le proprie case e quella stessa Arena che, dopo duemila anni, rischia probabilmente di finire in macerie;
il monumento ha bisogno, per sopravvivere al tempo, di periodici lavori di consolidamento e di restauro;
il vice sindaco italiano di Pola Fabrizio Radin, ha recentemente lanciato l'allarme per lo stato di degrado in cui versa l'Arena, simbolo della città istriana (Il Piccolo del 24 ottobre 2007);
se non si interverrà tempestivamente, sussiste il serio rischio che alcuni pezzi dell'Arena inizino a staccarsi deteriorando così, forse in modo irreparabile, la struttura dell'anfiteatro romano -:
se il Governo non ritenga opportuno attivarsi individuando possibili iniziative di cui farsi promotore per far sì che il degrado dell'Arena di Pola venga fermato e che si pongano in essere tutte quelle attività volte al recupero e al consolidamento strutturale del monumento in questione.
(4-05527)
Risposta. - L'Arena romana di Pola è un monumento di eccezionale importanza archeologica e dall'alto valore simbolico, non solo per la popolazione croata ma anche per la nostra Comunità nazionale in Croazia che, come noto, conta in Istria e nel Quarnero circa 30.000 residenti. Per tale comunità, il monumento in parola riveste un carattere identitario e di forte legame con l'Italia.
A conferma di ciò, come anche da lei citato nell'interrogazione in esame, occorre precisare che l'allarme sulle condizioni del monumento è stato lanciato dal vice sindaco di Pola, Fabrizio Radin, appartenente alla Comunità nazionale italiana e presidente della locale Comunità degli italiani, sulla scorta della documentazione trasmessa dalle competenti autorità croate alla municipalità di Pola e resa pubblica nel corso di una conferenza stampa lo scorso ottobre.
Tale documentazione conferma la necessità e l'urgenza di interventi di restauro a tutela del monumento. Da tempo, infatti, la struttura non è stata oggetto di interventi di restauro di rilevante importanza; in proposito, il Ministero della cultura croato ha nominato una Commissione di esperti che dovrebbe predisporre uno studio per accertare lo stato di salute del monumento ed avviare i necessari interventi. Esiterebbe, in proposito, una collaborazione con istituzioni italiane specializzate, tra cui l'Opificio delle pietre dure di Firenze.
Un sostegno dell'Italia per il recupero, la conservazione e la salvaguardia dell'Arena di Pola, che avrebbe una chiara valenza politica, andrebbe concordato attentamente con le autorità croate. Esso riscuoterebbe il pieno favore della nostra comunità nazionale e potrebbe essere accolto positivamente anche dalla comunità croata. L'interesse, infatti, per le sorti dell'arena è condiviso da tutte le componenti della popolazione istriana.
Le segnalo, ad ogni buon fine che una cooperazione analoga esiste già da anni con la regione Veneto per la conservazione ed il restauro dei monumenti di origine veneziana, con numerosi interventi che hanno suscitato l'apprezzamento di tutte le componenti della popolazione istriana, sia di origine italiana che croata.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Famiano Crucianelli.