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Allegato B
Seduta n. 271 del 22/1/2008
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FAVA, ALLASIA, BRIGANDÌ e BODEGA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 247), che ha recepito i contenuti dell'accordo sul welfare del 23 luglio scorso fra Governo e parti sociali, sono state apportate modifiche alla normativa in materia di accesso alla pensione di anzianità (abolizione del cosiddetto scalone Maroni, quota 95 dal 2009, reintroduzione di 4 finestre di uscita, eccetera) e sono state introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia;
mentre prima della riforma, per coloro che avevano maturato i requisiti per accedere al pensionamento di vecchiaia, la pensione veniva concessa in costanza del raggiungimento dell'età anagrafica (60 anni le donne, 65 gli uomini) e del requisito contributivo (almeno 20 anni), dal 2008 le pensioni di vecchiaia saranno erogate con il meccanismo delle «finestre» previsto per le pensioni di anzianità;
pertanto, per coloro che maturano i requisiti entro il 31 marzo, la data di decorrenza della pensione sarà il 1o luglio dello stesso anno se lavoratore dipendente, ovvero il 1o ottobre dello stesso anno se lavoratore autonomo; per chi matura i requisiti entro il 30 giugno, sarà il 1o ottobre dello stesso anno se dipendente ovvero il 1o gennaio dell'anno successivo se autonomo; per chi matura i requisiti entro il 30 settembre, la pensione decorrerà dal 1o gennaio dell'anno successivo se lavoratore dipendente, ovvero dal 1o aprile dell'anno successivo se lavoratore autonomo, infine, per coloro che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre, le date di decorrenza saranno 1o aprile dell'anno successivo se dipendenti, ovvero 1o luglio dell'anno successivo se autonomi;
inevitabilmente, il diritto di licenziare i lavoratori anziani per pensionamento (facoltà prevista dall'articolo 4 della legge n. 108 del 1990) deve ora rapportarsi con le finestre di uscita, nel senso che le imprese si presume non possano licenziare i lavoratori pensionandi prima del giorno di apertura delle finestre di vecchiaia; diversamente, un'interpretazione più favorevole alle imprese, secondo la quale il licenziamento è possibile al raggiungimento dell'età (prima delle finestre), comprometterebbe il lavoratore, che rischia di restare per un certo periodo (dai tre ai sei mesi) senza retribuzione né pensione;
qualche rischio, tuttavia, può correrlo colui che ha già presentato le dimissioni in vista del pensionamento, perché, in caso di rifiuto del datore di lavoro a non considerarle, la sola via del lavoratore per non ritrovarsi nella condizione di perdere il posto di lavoro prima di poter incassare la pensione, è quella giudiziaria -:
se il Governo sia a conoscenza della problematica esposta in premessa e, in tal caso, se e in che modo intenda intervenire per evitare che nel periodo intercorrente tra il collocamento a riposo d'ufficio e la decorrenza della pensione qualcuno possa ritrovarsi nella gravosa situazione di non percepire alcun reddito.
(5-01928)