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Allegato B
Seduta n. 272 del 23/1/2008
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TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
FUGATTI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'introduzione dell'orario cadenzato lungo l'asse ferroviario del Brennero, che avrebbe dovuto potenziare l'offerta dei servizi ferroviari dedicati al trasporto regionale non ha prodotto, da notizie di stampa, significativi vantaggi in favore dei pendolari;
i nuovi orari, che dovrebbero prevedere convogli ogni 30 minuti sulla tratta Trento-Rovereto e un treno ogni ora fra Bolzano, Trento e Verona hanno arrecato, fino ad ora, solo disagi ai viaggiatori che devono affrontare il quotidiano calvario di treni in ritardo, di carrozze colme e di viaggi sempre più lunghi;
il trasporto ferroviario pur rappresentando la modalità alternativa alla strada non ha raggiunto ancora oggi un livello di sviluppo tale per poter far fronte in modo efficiente alla consistente domanda di mobilità manifestata dagli utenti del servizio su tutto il territorio nazionale, e anche su quello trentino;
il servizio offerto dall'impresa ferroviaria, specie lungo la tratta Trento-Verona, risulta assolutamente inadeguato e di scarsa qualità, danneggiando oltremisura i pendolari e negando agli stessi il diritto di circolare liberamente sul territorio per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro;
l'incremento del traffico regionale, dovuto alla scelta compiuta dall'impresa ferroviaria di aumentare il numero di treni sulla tratta in considerazione, secondo quanto si apprende dalla stampa, avrebbe causato gravi anomalie nell'offerta del servizio anche a causa della mancanze di risorse umane adeguate;
il raggiungimento dell'offerta di un servizio qualitativamente efficiente sulla tratta Trento-Verona lungo l'asse ferroviario del Brennero, che attraversa il territorio da nord a sud, è indispensabile in quanto permetterebbe alla Regione Trentino-Alto Adige ed in generale al Paese di conservare un ruolo strategico nello scenario dei traffici europei -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare presso l'impresa ferroviaria, affinché vengano rivalutate le strategie che hanno portato all'adozione dell'orario cadenzato lungo la linea ferroviaria del Brennero, in quanto le stesse risultano lesive del diritto a godere dell'offerta di un servizio che sia efficiente ed adeguato rispetto alle esigenze di spostamento manifestate dai viaggiatori.
(4-06168)
PEZZELLA. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
al fine di essere ammessi a partecipare alle gare indotte da Regioni ed Enti pubblici in generale per l'affidamento dei servizi di soccorso ed evacuazione sanitaria mediante elicotteri (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service) le società candidate devono essere in possesso di apposita licenza di esercizio rilasciata da ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile a norma del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 e dell'articolo 778 del Codice della Navigazione ad imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, sia esercitato da uno Stato Membro o da cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea;
ai sensi dell'articolo 778, comma II, del Codice della Navigazione, il soggetto richiedente il rilascio della licenza di esercizio deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari ed assicurativi di cui al citato Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio e successive modificazioni, nonché di quelli di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 aprile 2004;
alla luce dell'articolo 4, paragrafo n. 2, del Regolamento (CEE) n. 2407/92, l'impresa richiedente la licenza di esercizio deve essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati Membri e/o cittadini degli Stati Membri ed il controllo effettivo sull'impresa deve essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini;
l'articolo 2, lettera g), del Regolamento (CEE) n. 2407/92, espressamente richiamato dal predetto articolo 778 del Codice della Navigazione, definisce il controllo effettivo di un'impresa come il complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa;
alla luce dell'articolo 4, paragrafo n. 4, del Regolamento (CEE) n. 2407/92, qualsiasi impresa che, direttamente o indirettamente, abbia una partecipazione di controllo in un vettore aereo deve soddisfare le prescrizioni del predetto paragrafo n. 2;
ai sensi dell'articolo 779, comma I, del Codice della Navigazione la licenza resta valida solo fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui al predetto articolo 778, alla legge ed ai regolamenti e, ai sensi del comma II del medesimo articolo 779, la licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti per il rilascio della licenza stessa;
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 749 del Codice della Navigazione, affinché un aeromobile possa essere ammesso alla navigazione esso deve essere immatricolato mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitato nelle forme previste dal predetto Codice;
ai sensi del successivo articolo 756, lettera c), del Codice della Navigazione possono essere iscritti nel registro aeronautico nazionale solo gli aeromobili che rispondono ai requisiti di nazionalità ossia che appartengono, tra gli altri, a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato Membro dell'Unione Europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato Membro dell'Unione Europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato Membro dell'Unione Europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato Membro dell'Unione Europea;
ai sensi dell'articolo 760, lettera c), del Codice della Navigazione l'aeromobile è cancellato dal registro aeronautico nazionale quanto ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti dall'articolo 756 del medesimo Codice;
la società ELIDOLOMITI S.r.l., con sede a Belluno, è risultata aggiudicataria delle gare per i servizi di Elisoccorso indetti dalle ASL di Treviso e di Belluno, nonché dalla Regione Toscana (base di Grosseto);
la società ELIDOLOMITI S.r.l. risulta proprietaria di almeno 5 aeromobili, tutti immatricolati presso il registro aeronautico nazionale italiano (si veda estratto del International Register of Civil Aircraft qui allegato sub 1);
l'80 per cento (ottanta per cento) del capitale sociale della predetta impresa risulta di proprietà della società spagnola Helicopteros del Sureste S.A. e che il suo effettivo controllo è formalmente e dichiaratamente esercitato, con voti per influenza dominante, dalla società spagnola Helicapital Inversiones Aereas S.L. - Gruppo INAER che detiene il 100 per cento del capitale della Helicopteros del Sureste S.A.;
il 75 per cento (settantacinque per cento) del capitale di Helicapital Inversiones Aereas S.L. - società che controlla altresì il 100 per cento (cento per cento) della società INAER Inversiones Aereas S.L. - a far data dal 29 dicembre 2005 è stato acquisito dalla società INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED (con sede in jersey, Isole del Canale), attraverso un fondo di investimento denominato INVESTINDUSTRIAL III, LP (con sede in Jersey, Isole del Canale), gestito dalla società INVESTINDUSTRIAL PARTNERS LIMITED (con sede in Jersey, Isole del Canale);
il 28 novembre 2007 la società GEMINA S.p.A. ha annunciato la cessione del 100 per cento (cento per cento) del capitale della società ELILARIO ITALIA S.p.A. - il maggiore operatore elicotteristico Italiano operante nel settore dell'elisoccorso e dei servizi offshore e proprietario di almeno 12 elicotteri immatricolati nel registro aeronautico nazionale italiano (si vedano estratti del International Register of Civil Aircraft qui allegati sub 3 e 4) - alla Helicapital Inversiones Aereas S.L. -:
se siano state effettuate le necessarie indagini circa il «controllo effettivo» dell'impresa Elidolomiti S.r.l. S.r.l. a seguito della cessione dell'80 per cento del suo capitale sociale a soggetti giuridici partecipati e controllati da società aventi la propria sede nelle Isole del Canale, come noto non facenti parte dell'Unione Europea;
se a seguito di tali indagini ed accertamenti, in applicazione del disposto dell'articolo 779 del Codice della Navigazione, sia stata sospesa e/o revocata la licenza di esercizio rilasciata da ENAL alla società ELIDOLOMITI S.r.l. per violazione del disposto dell'articolo 778, stante il venir meno, in capo a tale soggetto, del requisito di nazionalità ex lege imposto;
se, sempre a seguito di tali indagini ed accertamenti, in applicazione del disposto dell'articolo 760, lettera c), siano stati cancellati dal registro aeronautico nazionale italiano gli aeromobili di proprietà della società ELIDOLOMITI S.r.l. per perdita del requisito di nazionalità imposto dall'articolo 756 del medesimo Codice;
se sia stata svolta la necessaria vigilanza sull'operazione di cessione del 100 per cento del capitale della società ELILARIO ITALIA S.p.A. alla Helicapital Inversiones Aereas S.L., con particolare riguardo al venir meno del requisito di nazionalità richiesto ad un vettore aereo comunitario dalle norme anzi richiamate e conseguente sospensione e/o revoca della licenza di esercizio rilasciata a tale società da ENAL e cancellazione dal registro aeronautico nazionale degli aeromobili di sua proprietà.
(4-06172)
PEZZELLA. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in ossequio alle disposizioni di legge - articolo 1 comma 567 della legge finanziaria per l'anno 2006, n. 266/05, il riconoscimento, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, per il personale marittimo sono soggetti all'accertamento e alla valutazione dell'IPSEMA, Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo;
l'attività dell'IPSEMA in tale settore dovrebbe essere tesa ad asseverare, in primis, il rispetto dei termini di decadenza per l'inoltro della domanda (15 giugno 2005) distinguendo tra la posizione dei marittimi già in quiescenza - quindi titolari di una pensione corrisposta dall'INPS - e quella di coloro che dovranno porsi in quiescenza negli anni a venire;
per i soggetti in pensione, ovviamente, lo stato di servizio risulta essere già in possesso dell'INPS, avendo i lavoratori in parola prodotto il libretto di navigazione e l'estratto matricolare, in ossequio alla legge 413/84 - riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;
tra i lavoratori in quiescenza occorrerà avere particolare riguardo alla posizione dei lavoratori marittimi addetti alle macchine ed alle stazioni radiotelegrafiche che, in relazione all'età di pensionamento ed a mente dell'articolo 31, legge 413/84, possono (o hanno potuto) ottenere il diritto a conseguire pensione anticipata di vecchiaia, al 55o anno di età, avendo dimostrato 1040 settimane di contribuzione, di cui 520 di servizio con le indicate mansioni;
l'IPSEMA, dunque deve rimettere all'INPS, per tali lavoratori, la documentazione necessaria per asseverare la sussistenza delle condizioni per ottenere i benefici previsti dalla legge;
in particolare, per i marittimi in pensione, dovrà essere trasmessa la domanda, volta al riconoscimento dei benefici (che dovrà essere stata presentata entro il 15 giugno 2005), corredata, a cura del marittimo o ad opera dell'Istituto, di ogni documento idoneo a dimostrare che l'istante ha prestato servizio su navi sulle quali si era fatto impiego di amianto come risultante dalla mappatura in possesso del ministero della sanità ovvero da programmi di bonifiche aventi ad oggetto sostanze contenenti amianto, curati da Istituti Universitari, o da sentenze, passate in giudicato, emesse dalla Magistratura del Lavoro;
per i marittimi che dovranno porsi in stato di quiescenza, oltre alla presentazione della citata domanda, nei termini indicati, per l'accesso ai citati benefici, deve essere altresì dimostrato - a mezzo del libretto di navigazione e relativo estratto matricolare -, anche con l'ausilio dell'IPSEMA, di aver prestato servizio, per oltre 10 anni su navi, percentuali o classi di navi, presenti nelle indicate mappature;
quanto sopra risulta corroborato dall'articolo 3 comma 4 del decreto-legge 27 ottobre 2004 il quale recita che le controversie
relative al rilascio e al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro mentre al comma 6, lo stesso decreto dispone che il datore di lavoro è tenuto a fornire, all'ente interessato - che, dunque, deve richiederlo - tutte le notizie e i documenti utili all'ente stesso;
ai fini del riconoscimento, in capo agli aventi diritto, dei benefici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto, per quanto riguarda la posizione de i lavoratori già in stato di quiescenza, ogni documentazione relativa al periodo temporale di navigazione ed alla tipologia di nave su cui è stato prestato il servizio risulta essere già in possesso dell'INPS;
i lavoratori, invece, non ancora in quiescenza, saranno onerati solo di produrre il libretto di navigazione e l'estratto matricolare, unici documenti attestanti i periodi temporali di imbarco ed i nominativi delle navi sulle quali è stato svolto il servizio;
l'IPSEMA, Istituto Previdenziale volto alla tutela dei diritti dei marittimi, dovrà in ogni caso porre in essere ogni iniziativa necessaria, ricorrendo, se del caso, anche alle direzioni provinciali del lavoro, per fare in modo che l'armamento, pubblico o privato, ponga a disposizione del lavoratore marittimo e dell'Istituto medesimo, i curricula ed ogni altra documentazione, ivi compresa la mappatura delle navi o delle classi di navi, sulle quali è stato fatto uso di amianto (anche con riferimento quelle navi registrate ed immatricolate in data antecedente al 28 aprile 2004 o vendute all'estero, o sulle quali sono state effettuate modifiche e lavori sostanziali), onde non rendere impossibile al lavoratore marittimo ottenere i benefici allo stesso spettanti;
se così non fosse, secondo l'interrogante, l'IPSEMA andrebbe contro i propri fini istituzionali e lo spirito della legge ne sarebbe stravolto -:
quali saranno, anche alla luce delle considerazioni riportate in premessa, le modalità di attuazione, delle disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori marittimi esposti all'amianto.
(4-06173)
FITTO, LAZZARI, LISI, VITALI e FRANZOSO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la mattina del 15 dicembre 2007 a causa di una improvvisa nevicata gli aeroporti di Bari e Brindisi sono rimasti chiusi per quasi tutta la giornata;
nonostante fosse noto che nei due aeroporti non vi erano le condizioni e le strumentazioni necessarie per consentire l'atterraggio di aerei, i passeggeri diretti da Roma - Fiumicio a Brindisi vennero regolarmente imbarcati e partirono alla volta di Brindisi. L'aereo arrivò sull'aeroporto di Brindisi, lo sorvolò per alcuni minuti e fu poi comunicato al pilota che non vi erano le condizioni per consentire l'atterraggio, quindi i passeggeri furono riportati a Roma;
in quella stessa giornata il gruppo di passeggeri diretti a Brindisi, ma anche quelli diretti a Bari, in interminabile attesa all'aeroporto di Fiumicino, furono imbarcati ancora un paio di volte su aerei che sembrava stessero per partire diretti a Bari o a Brindisi, dopo attese anche di un'ora in aereo, veniva sistematicamente comunicato dall'altoparlante che bisognava tornare in aeroporto perché gli scali di Bari e Brindisi erano ancora chiusi per scarsa visibilità e ghiaccio sulla pista. Il tutto fino alle ore 18 del 15 dicembre, quando finalmente i passeggeri sono riusciti ad atterrare a Brindisi;
il giorno 22 gennaio 2008, alle ore 5.30 centinaia di persone erano pronte ad imbarcarsi sui primi due voli della mattina in partenza da Brindisi a Roma - Fiumicino, quando viene loro comunicato che era impossibile partire: gli aeromobili in questione non erano presenti in aeroporto perché la sera precedente non erano riusciti ad atterrare a causa della nebbia;
comincia una vera e propria odissea che per molti di quei passeggeri era peraltro iniziata con sveglia alle 4 di mattina per raggiungere l'aeroporto;
nessuno, né la società Aeroporti di Puglia, né il personale delle compagnie aeree, pur sapendo dalla sera precedente che i primi due voli sarebbero stati cancellati perché gli aeromobili non erano arrivati, ha ritenuto di avvisare per tempo i passeggeri che non sarebbero partiti;
per circa 6 ore i passeggeri sono rimasti letteralmente in ostaggio di Aeroporti di Puglia e delle compagnie aeree che continuavano a far intravedere la possibilità di partire da un momento all'altro salvo poi comunicare che c'era ancora nebbia e le strumentazioni non consentivano il decollo e l'atterraggio. Il tutto fin quasi alle 12;
per ben due giorni, il 21 e il 22 gennaio, negli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati cancellati una media di dieci voli al giorno a causa di un pò di nebbia, condizione pressocché quotidiana nella maggior parte degli aeroporti italiani ed europei e che certo non paralizza il traffico aereo come invece accade sempre più spesso in Puglia -:
quali strumentazioni manchino negli aeroporti di Bari e Brindisi per consentire loro di funzionare anche con un pò di pioggia, di neve, di nebbia e di ghiaccio;
a chi spetti dotare i due scali di tali strumentazioni e quale sia il costo;
per quale motivo gli aeroporti di Bari e Brindisi ne siano privi e di chi è la responsabilità;
a chi spetta risarcire i passeggeri dei danni causati dalla mancata e/o ritardata partenza;
se il Ministro interrogato non ritenga censurabile il comportamento delle compagnie aeree e della società Aeroporti di Puglia nei confronti di centinaia di passeggeri soprattutto in merito agli episodi del 22 gennaio quando nessuno ha ritenuto di avvisarli della mancata partenza dei primi due voli;
se al Ministro interrogato risulti che siano in corso di realizzazione interventi destinati a consentire ai due aeroporti di essere agibili anche in presenza di condizioni atmosferiche che in altri aeroporti non costituiscono alcun impedimento.
(4-06177)