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Allegato B
Seduta n. 274 del 4/2/2008
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
BUEMI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 sono state istituite, presso tutte le università italiane, circa 11 mila scuole di specializzazione (SIS), articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea;
gli specializzandi del IX ciclo si trovano nell'assurda situazione di essere costretti a seguire con obbligo di frequenza tali corsi, pagandone le relative tasse, e nello stesso tempo essere esclusi dalla possibilità di inserimento nelle g.a.e. (graduatorie ad esaurimento);
la stessa assemblea dei direttori delle SSIS, ha ritenuto il mancato inserimento degli specializzandi del IX ciclo nelle graduatorie ex permanenti costituzionalmente censurabile ai sensi degli articoli 3, 51, 97 della Costituzione per eccesso di potere, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta,
costituendo un grave rischio per il servizio pubblico separare la fase della formazione da quella del reclutamento -:
se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti e iniziative volti a garantire la possibilità di inserimento degli specializzandi del IX ciclo nelle graduatorie ex permanenti.
(4-06241)