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Allegato B
Seduta n. 274 del 4/2/2008
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
LEOLUCA ORLANDO, BORGHESI, PEDICA, BELISARIO, MISITI, MURA, PORFIDIA, RAZZI, D'ULIZIA, COSTANTINI, PALOMBA e ASTORE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
il 18 gennaio scorso il Tribunale di Palermo ha pronunciato sentenza di condanna, per favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio su indagini riguardanti affiliati mafiosi nei confronti del Presidente della Regione siciliana;
i fatti accertati con la sentenza sono di estrema gravità, peraltro comprovati dalla dura condanna a cinque anni e dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nello specifico trattasi di una condanna ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 378 del codice penale, vale a dire per aver favorito anche dei soggetti già giudicati con sentenza definitiva per il reato di associazione mafiosa;
l'ordinamento vigente prevede, ai sensi dell'articolo 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, la sospensione di diritto da consigliere regionale, anche in caso di condanna non definitiva, tra gli altri, per ipotesi di reati di favoreggiamento personale o reale, commesso in relazione ai delitti indicati nel comma 1, lettera a), dello stesso articolo 15. Reati sempre riconducibili ad associazione di tipo mafioso, come da articolo 416-bis;
il Commissario dello Stato ha inviato, il 22 gennaio scorso, il dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Percorso istituzionale che prevede, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-ter della legge n. 55 del 1990, che proprio il Presidente del Consiglio, sentiti il Ministro dell'interno e degli affari regionali, adotti il provvedimento che accerta la sospensione -:
se non si ritenga necessario e urgente adottare il provvedimento sospensivo dalla carica di consigliere regionale, e pertanto di Governatore, per il Presidente Salvatore Cuffaro, considerate l'urgenza e la necessità dettate dalla delicatezza del ruolo istituzionale e rappresentativo da lui svolto, e considerate - come reputano gli
interroganti - le gravità acclarate e la mancanza palese di requisiti essenziali per l'esercizio di ogni funzione pubblica.
(4-06243)
SCOTTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
la Protezione civile («compito primario dello Stato», decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1981), è nell'ambito della pubblica amministrazione, in settore di particolare complessità, dato che il nostro Paese presenta rilevanti problemi di ordine geologico, morfologico, idrogeologico e vulcanico;
la normativa di protezione civile, ormai corposa, inizia con la legge n. 996 del 1970, e si è sviluppata, tra l'altro, attraverso: la legge n. 225 del 1992 che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile; il decreto legislativo n. 300 del 1999, che al capo IV ha istituito l'Agenzia di protezione civile; la legge n. 401 del 2001 che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia di protezione civile; l'articolo 117 della Costituzione, così come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha inserito la protezione civile nelle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;
il succedersi, nell'arco di un biennio, dell'istituzione e della soppressione dell'Agenzia di protezione civile non poteva non frenare l'ordinata evoluzione del sistema;
per la protezione civile, il criterio della legislazione concorrente non appare ancora pienamente applicabile, per la carenza di norme che ben definiscano i poteri legislativi delle Regioni;
l'ordinata evoluzione del sistema è stata anche frenata dal succedersi di figure istituzionali di vario tipo che hanno assunto la responsabilità politica del settore, dai Ministri senza portafoglio per la Protezione civile, ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Protezione civile, a un sottosegretario al ministero dell'interno con delega alla Protezione civile, a un direttore dell'Agenzia di protezione civile, a due Presidenti del Consiglio dei ministri;
il sistema di pubblicizzazione e di catalogazione dei decreti e delle ordinanze di protezione civile appare piuttosto inadeguato rendendo non agevole la pubblica consultazione -:
se, anche alla luce delle considerazioni esposte in premessa, ritenga opportuno un potenziamento del sistema protezione civile, in particolare mediante la predisposizione di un intervento normativo sulla protezione civile che costituisca un moderno punto di riferimento per le attività legislative ed esecutive delle Regioni ed una maggiore valorizzazione del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito per finalità di protezione civile dell'articolo 5 della citata legge n. 401 del 2001;
se, nell'immediato, ritenga opportuno promuovere nelle forme che riterrà opportune) una maggiore visibilità istituzionale del settore politico-amministrativo della Protezione civile nonché assicurare che i decreti e le ordinanze di protezione civile siano pubblicizzati attraverso modalità che ne facilitino la pubblica consultazione.
(4-06248)
ALESSANDRI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
al personale dirigente delle Forze armate, categoria che comprende i colonnelli ed equiparati e gli ufficiali generali o ammiragli, non si applicano le procedure di concertazione;
in base a quanto disposto dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, il trattamento economico del predetto personale dirigente delle Forze armate è invece incrementato annualmente di diritto
sulla base degli aumenti medi calcolati dall'Istat conseguiti nell'anno precedente dalle categorie del pubblico impiego contrattualizzate, secondo un rapporto percentuale determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
per il personale dirigente delle Forze armate il Governo avrebbe deliberato un aumento del 4,25 per cento, che corrisponde mediamente a 2.500 euro in più all'anno, mentre le categorie contrattualizzate assunte a riferimento hanno beneficiato soltanto di una indennità di vacanza contrattuale pari a 10 euro mensili -:
su quali basi il Governo abbia deliberato aumenti così squilibrati in presenza di una normativa che invece aggancia gli incrementi retributivi del personale dirigente delle Forze armate a quelli delle categorie contrattualizzate del pubblico impiego.
(4-06252)
FABRIS. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 23 gennaio, secondo quanto apparso nella stampa nazionale, Paride Martella, fino al giugno 2004 Presidente della Provincia di Latina con l'Udc, poi divenuto esponente dell'Italia dei valori (IdV) e consulente del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Latina sulla società mista «Acqualatina» che gestisce il servizio idrico nella provincia pontina;
oltre a Paride Martella, ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acqualatina, sono stati arrestati anche Silvano Morandi, attuale amministratore delegato della società; Raimondo Besson, ex vicepresidente; Giansandro Rossi, primo amministratore delegato, Bernard Cyna, Louis Marie Pons, ex membro del consiglio di amministrazione;
i provvedimenti sono stati richiesti dal sostituto Procuratore Raffaella De Pasquale e concessi dal Giudice delle Indagini Preliminari Tiziana Coccoluto del Tribunale di Latina;
le accuse vanno dall'associazione a delinquere all'abuso d'ufficio, dalla frode nelle pubbliche forniture alla falsità ideologica in appalti pubblici, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
per altre tre persone, professionisti consulenti di Acqualatina, è scattata l'interdizione a ricoprire incarichi per la società stessa;
in base al risultato delle indagini che, secondo quanto apparso nella stampa, sarebbero iniziate due anni fa, gli indagati avrebbero concesso irregolarmente appalti in house a società collegate ad Acqualatina o a personaggi inerenti ad Acqualatina stessa;
i risultati dell'indagine sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per un danno erariale quantificato in circa 5 milioni e mezzo di euro e la Guardia di finanza ha quantificato in circa 15 milioni di euro il valore degli appalti affidati in house;
inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, Paride Martella avrebbe rivestito il ruolo di consulente giuridico del Ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro che lo avrebbe voluto «con insistenza», tanto che il nome di Martella sarebbe stato «in pole position per la presidenza della nuova società mista che la Regione Lazio e l'Anas hanno creato per gestire fondamentali infrastrutture già programmate»;
Il Giornale riporta inoltre che negli ultimi tempi della presidenza di Provincia di Latina, Paride Martella avrebbe raccolto un cumulo di cariche talmente eccessivo da provocare molte proteste ed infine l'intervento del Tribunale di Latina che avrebbe poi riconosciuto il conflitto di
interessi tra la carica di presidente della Provincia e quello della Società Acqualatina -:
se corrisponda al vero quanto descritto dalla presente interrogazione e, se sì, quale giudizio ne dia;
se corrisponda al vero che Paride Martella abbia ricoperto la funzione di consulte, e segnatamente di consigliere giuridico del Ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro e, in tal caso, in che termini e con quali modalità Paride Martella abbia collaborato con il Ministro Antonio Di Pietro presso il dicastero delle infrastrutture, come Martella abbia espletato il proprio incarico a beneficio dell'interesse comune e, soprattutto, con quale remunerazione;
come valuti il Governo la posizione del Ministro delle infrastrutture che, ad avviso dell'interrogante da un lato conduce una politica di moralizzazione della pubblica amministrazione e dall'altro prosegue in una politica secondo l'interrogante addirittura peggiore di quella dei suoi predecessori lanciando moniti e accuse offensive ad altri, ma coinvolgendo reclutando tra i propri diretti collaboratori soggetti che, secondo quanto riferito alla stampa, potrebbero aver prodotto un danno al Paese per svariati milioni di euro.
(4-06266)
PATARINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
l'Ucraina è il Paese di provenienza di moltissimi bambini adottati da coppie italiane;
tale Paese nel 2007 introdusse, per la registrazione delle coppie straniere intenzionate ad adottare minori ucraini, il sistema delle quote;
in particolare, il Ministro per i problemi della famiglia, della gioventù e dello sport di Ucraina, con decreto n. 16, in data 24 febbraio 2007, stabilì, per le iscrizioni di coppie straniere aspiranti all'adozione di minori ucraini, un tetto massimo per l'anno 2007 di 1.825, suddiviso in quote divise per Paesi e per l'Italia fu determinata una quota di 494 unità;
il sistema delle quote fu riconfermato per l'anno 2008;
con decreto n. 4137 del 22 novembre 2007, il Ministro per la famiglia di Ucraina stabilì per le registrazioni da effettuarsi nell'anno 2008 un tetto di 1.453 unità, suddiviso in quote tra i diversi Paesi e all'Italia fu attribuita una quota di 381 registrazioni;
il criterio di ripartizione in quote, però, fu successivamente ritenuto illegittimo dalla Procura generale di Ucraina ed, in particolare, in contrasto con il punto 10 del vigente regolamento sulle adozioni, il quale stabiliva che i cittadini ucraini, residenti all'estero e i cittadini stranieri che desideravano adottare un bambino avente cittadinanza ucraina, dovevano presentare domanda scritta al dipartimento statale per le adozioni e la tutela dei diritti dei minori. Pertanto, mentre veniva ritenuto legittimo stabilire un tetto massimo, dichiarava l'illegittimità della ripartizione di tale tetto in quote distinte per Paesi;
il Ministro per i problemi della famiglia di Ucraina, preso atto della dichiarata illegittimità del proprio decreto n. 4137, lo annullava e, con nuovo decreto, mantenendo il tetto di 1.453 iscrizioni, sopprimeva le quote, stabilendo tra l'altro: a) che le registrazioni dovevano effettuarsi senza distinzioni tra i Paesi di provenienza degli adottanti; b) per evitare gli affollamenti verificatisi negli anni passati nei giorni stabiliti per il deposito che, dal 19 dicembre 2007 le coppie straniere (sono tantissime) intenzionate ad adottare, o i loro procuratori, dovevano presentarsi presso la sede del ministero, esibendo i prescritti documenti e richiedendo la registrazione in apposito elenco, fino al raggiungimento del detto tetto di 1.453; c) dal 15 gennaio 2008 sarebbero stati affissi all'albo del dipartimento gli elenchi delle coppie registrate, con l'indicazione per
ciascuna del giorno stabilito per il deposito del fascicolo con i prescritti documenti;
la registrazione si è svolta, e continua a svolgersi, in modo ordinato;
essa si è interrotta per il periodo feriale, dal 29 dicembre al 7 gennaio, ma è ripresa regolarmente l'8 gennaio;
tutti i 18 enti italiani autorizzati hanno avuto notizia del decreto, tanto che ognuno di essi ha effettuato almeno una registrazione nel periodo dal 19 al 28 dicembre;
al 14 gennaio 2008 risultavano registrate oltre 500 coppie italiane;
inevitabilmente, essendo vario il numero delle coppie che a ciascun ente si rivolgono ed essendo diverse l'organizzazione e l'efficienza dei vari enti, alcuni hanno registrato moltissime coppie, altri poche, qualcuno pochissime;
su ciò, probabilmente, ha inciso anche la coincidenza del periodo natalizio, ma sta di fatto che alla riapertura delle registrazioni l'8 gennaio, gli enti che avevano effettuato poche registrazioni nel periodo natalizio, avrebbero potuto incrementarle a secondo delle proprie esigenze, ma si sono limitati a farlo con scarso interesse e in numero molto modesto;
a questo punto - a quanto consta all'interrogante - si è inserita la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) del Ministero per le politiche per la famiglia che, trascurando le disposizioni delle autorità ucraine e cancellando in maniera incredibile tutte le registrazioni effettuate nei tempi e nei modi prescritti, annullava, senza alcuna ragione, i risultati conseguiti dalle associazioni, dagli enti e dai procuratori che avevano agito con maggiore efficienza rispetto agli altri enti, stabiliva arbitrariamente di concedere, a ciascuno dei 18 enti italiani autorizzati ad operare in Ucraina, la quota di 27 registrazioni di coppie;
è stato, così, predisposto un elenco di circa 600 coppie, inserendone in esso 19 per ciascuno dei 18 enti autorizzati, oltre ad un certo numero, fissato secondo criteri di anzianità;
tale elenco è stato inviato alle autorità ucraine, con la richiesta di sostituire le coppie in esso indicate alle coppie già registrate al dipartimento, in base al decreto del Ministro per la famiglia di Ucraina;
le autorità ucraine non si sono, fino a questo momento, pronunciate sulla richiesta;
tra i compiti della C.A.I., disciplinati dall'articolo 6 del regolamento, sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica non vi è quello di regolamentare il deposito delle domande di adozione nei paesi esteri, né di stabilire chi può adottare e chi non può;
l'iniziativa della C.A.I. costituirebbe, dunque, a giudizio dell'interrogante, grave interferenza nell'attività di un organo di altro Stato, che ha nella sua autonomia regolamentato, con decreto ministeriale, la registrazione delle coppie aspiranti all'adozione;
il discutibile provvedimento, a causa del quale si corre il concreto rischio di creare deleteria conflittualità tra le coppie in attesa di poter adottare in Ucraina e tra gli enti autorizzati ad operare in quel Paese, appare profondamente ingiusto perché penalizza gli enti efficienti e premia gli enti inefficienti;
qualora le autorità ucraine dovessero accedere alla richiesta della C.A.I. escludendo le coppie già regolarmente registrate per inserirne altre, ciò potrebbe determinare un notevole contenzioso giudiziario sia in Italia che in Ucraina, con conseguenze negative anche di ordine patrimoniale;
tutto ciò danneggerebbe gravemente l'immagine dell'Italia, potrebbe incrinare i rapporti tra le autorità dei due Stati, rischiando di compromettere le aspettative di numerosissime coppie in attesa di adottare -:
quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di: 1) annullare le decisioni della CAI; 2) individuare gli eventuali responsabili dei comportamenti discutibili e lesivi dell'interesse di numerose coppie in attesa di adozione e della stessa immagine dell'Italia all'estero; 3) evitare che sorgano contenziosi con conseguenti danni di carattere economico per lo Stato e i cittadini.
(4-06268)
TURCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'ENI SpA vi è Dario Fruscio che, dal 2002 è consigliere indipendente su segnalazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
nella biografia pubblicata sul sito dell'ENI viene tralasciato che, tra l'altro, Dario Fruscio è un senatore della repubblica;
al di là della questione giuridica della compatibilità di tale carica con l'ufficio di senatore, di esclusiva competenza della Giunta delle elezioni del Senato, si pone, con tutta evidenza, ad avviso dell'interrogante, una questione di opportunità politica, che pone in discussione le responsabilità del Governo -:
per quale ragione non si sia proceduto a rimuovere il senatore Fruscio dalla carica di Consigliere di amministrazione della controllata ENI SpA;
alla luce di quanto premesso, quali iniziative intenda assumere a tale proposito.
(4-06274)