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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 35)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria annuale costituisce lo strumento più adeguato non solo
per recepire la normativa comunitaria e porre rimedio alle situazioni di inadempimento ed infrazione, ma anche per sanare ogni possibile lacuna ed incongruenza che renda il nostro ordinamento non adeguato rispetto a quanto previsto dall'Unione Europea;
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ha dato attuazione alle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione, riportando l'elenco delle sostanze ammesse;
successivamente, la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, ha aggiornato la fattispecie delle sostanze ammesse, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie e alla luce delle notifiche delle sostanze ammesse da tutti gli Stati membri;
la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 443 del 1997, che gli operatori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
per il principio di primazia del diritto comunitario (Corte di Giustizia CEE 15 luglio 1984 in causa C/64; Corte costituzionale 11 luglio 1989, sentenza n. 389), le leggi nazionali incompatibili con regolamenti, decisioni o direttive dettagliate della Comunità, tanto se successive, quanto se antecedenti alla legge nazionale, non possono essere applicate dal giudice (Corte costituzionale 8 giugno 1984, sentenza n. 170) e non devono nemmeno essere applicate dalla pubblica amministrazione (Corte di Giustizia CEE 22 giugno 1989, in causa C 103/1988), perché la ripartizione delle competenze tra Stato e Comunità fa sì che la norma interna difforme alla norma comunitaria non abbia alcun rilievo giuridico;
qualora la pubblica amministrazione applicasse una norma interna incompatibile con una norma comunitaria che attribuisce diritti al cittadino, quest'ultimo ha titolo per agire in sede di risarcimento (Corte di Giustizia CEE 19 novembre 1991, caso Francovich) dato che il diritto comunitario è regola intrinsicamente atta a produrre effetti diretti sui rapporti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati;
esiste tuttavia oggi una incertezza, al momento dell'utilizzo amministrativo del citato decreto legislativo n. 107 del 1992, che dovrebbe essere automaticamente aggiornato ad ogni decisione comunitaria assunta in applicazione delle direttive citate, ma risulta ad oggi presentare una formulazione incompleta ed apparentemente contrastante con il diritto comunitario,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a garantire l'automatica applicabilità della decisione comunitaria n. 2002/113/CE e di tutte le successive decisioni adottate in applicazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE e del regolamento (CE) n. 2232/96.
9/3062/1. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria annuale costituisce lo strumento più adeguato non solo per recepire la normativa comunitaria e porre rimedio alle situazioni di inadempimento ed infrazione, ma anche per sanare ogni possibile lacuna ed incongruenza che renda il nostro ordinamento non adeguato rispetto a quanto previsto dall'Unione Europea;
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ha dato attuazione alle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei
prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione, riportando l'elenco delle sostanze ammesse;
successivamente, la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, ha aggiornato la fattispecie delle sostanze ammesse, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie e alla luce delle notifiche delle sostanze ammesse da tutti gli Stati membri;
la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 443 del 1997, che gli operatori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
per il principio di primazia del diritto comunitario (Corte di Giustizia CEE 15 luglio 1984 in causa C/64; Corte costituzionale 11 luglio 1989, sentenza n. 389), le leggi nazionali incompatibili con regolamenti, decisioni o direttive dettagliate della Comunità, tanto se successive, quanto se antecedenti alla legge nazionale, non possono essere applicate dal giudice (Corte costituzionale 8 giugno 1984, sentenza n. 170) e non devono nemmeno essere applicate dalla pubblica amministrazione (Corte di Giustizia CEE 22 giugno 1989, in causa C 103/1988), perché la ripartizione delle competenze tra Stato e Comunità fa sì che la norma interna difforme alla norma comunitaria non abbia alcun rilievo giuridico;
qualora la pubblica amministrazione applicasse una norma interna incompatibile con una norma comunitaria che attribuisce diritti al cittadino, quest'ultimo ha titolo per agire in sede di risarcimento (Corte di Giustizia CEE 19 novembre 1991, caso Francovich) dato che il diritto comunitario è regola intrinsicamente atta a produrre effetti diretti sui rapporti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati;
esiste tuttavia oggi una incertezza, al momento dell'utilizzo amministrativo del citato decreto legislativo n. 107 del 1992, che dovrebbe essere automaticamente aggiornato ad ogni decisione comunitaria assunta in applicazione delle direttive citate, ma risulta ad oggi presentare una formulazione incompleta ed apparentemente contrastante con il diritto comunitario,
impegna il Governo
ad emanare in tempi ravvicinati i necessari provvedimenti amministrativi per dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2002/113/CE, in particolare per quelle sostanze presenti nel repertorio di cui alla decisione sopra citata per le quali gli operatori alimentari italiani ne chiedano l'utilizzo.
9/3062/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria annuale costituisce lo strumento più adeguato non solo per recepire la normativa comunitaria e porre rimedio alle situazioni di inadempimento ed infrazione, ma anche per sanare ogni possibile lacuna ed incongruenza che renda il nostro ordinamento non adeguato rispetto a quanto previsto dall'Unione Europea;
esistono numerosi esempi di ritardi nella trasposizione nei testi legislativi già adottati in recepimento di atti comunitari delle successive modifiche disposte in sede comunitaria, anche laddove esse sono direttamente applicabili;
tali ritardi, anche laddove non vanificano l'efficacia delle norme, creano incertezza agli operatori, pubblici e privati, che operano nel contesto giuridico regolato dalle norme in questione,
impegna il Governo
a definire meccanismi di adeguamento automatico tali che dall'entrata in vigore
degli atti normativi adottati per la trasposizione di regolamenti comunitari che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, tali disposizioni acquisiscono diretta applicabilità ed efficacia dal momento della loro trasmissione al Governo.
9/3062/2. Fava.
La Camera,
premesso che:
la direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006 prevede una normativa organica in materia di disciplina degli alimenti per lattanti e di proseguimento, che gli Stati membri avrebbero dovuto recepire entro il 31 dicembre 2007;
tale recepimento non è stato ancora effettuato da parte del Paese;
la citata direttiva non risulta inclusa tra quelle per il cui recepimento il disegno di legge in esame conferisce al Governo apposita delega, in quanto è inserita tra quelle da attuare per via amministrativa;
l'articolo 1 della suddetta direttiva prevede inoltre che «gli Stati membri recepiscano i principi e le finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno relativamente alla commercializzazione, all'informazione e alle responsabilità delle autorità sanitarie»;
l'articolo 14, comma 1, della stessa direttiva prevede altresì che «la pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche», precisando peraltro che «gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare tale pubblicità»;
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'UNICEF hanno emanato, nel 1981, un codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, sottoscritto dai paesi dell'Unione europea, Italia compresa, che hanno in seguito dato il loro voto favorevole anche a tutte le successive risoluzioni dell'OMS precisandone il significato ed estendendone la portata;
il Ministero della salute dispone di proprie linee di indirizzo nazionale sulla promozione dell'allattamento al seno;
all'unanimità la Commissione parlamentare per l'infanzia, in data 2 ottobre 2007, ha approvato una risoluzione in materia di allattamento materno che impegna, fra l'altro, il Governo «a cogliere l'occasione del recepimento della direttiva 2006/141/CE per garantire un elevato standard di tutela della salute della donna, dei bambini e delle bambine e per adeguare la legislazione al codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno del 1981 e alle successive pertinenti risoluzioni dell'Assemblea dell'OMS, tenendo in tale sede conto delle norme previste in materia dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991»,
impegna il Governo:
a operare con urgenza perché la direttiva 2006/141/CE sia recepita al più presto nell'ordinamento italiano, considerando che si è già superato il termine del 31 dicembre 2007;
a tenere conto, in tale recepimento, delle linee di indirizzo nazionale sull'allattamento al seno già adottate dal Ministero della salute e della risoluzione in tema di allattamento al seno approvata il 2 ottobre 2007 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.
9/3062/3. Cardano, Dioguardi.
La Camera,
premesso che:
alcuni allevamenti del settore lattiero-caseario versano in una situazione di grave crisi, anche a seguito degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di quote latte ed in particolare
dei regolamenti (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 1256/1999, (CE) n. 1392/2001 e (CE) n. 1788/2003;
risulta necessario valutare modalità di intervento idonee al superamento delle difficoltà economiche del settore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire con misure, compatibili con l'ordinamento comunitario, finalizzate a sostenere l'onere derivante per i produttori dall'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia di quote latte, con particolare riguardo alla situazione dei produttori che decidano di aderire o abbiano già aderito al programma di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119.
9/3062/4. Pini.