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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 16)
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: evitare con la seguente: vietare.
14. 30. Pili.
Sopprimere il comma 2.
14. 150. Governo.
(Approvato)