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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 20)
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.