Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 30 del 24/7/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge 2 dicembre 2005 n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria all'articolo 3 concernente le Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, comma 42-bis prevede la possibilità, a favore dei titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, di ottenere la concessione di una rivendita di generi di monopolio, quale risarcimento parziale dei danni subiti o comunque quando a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda;
la stessa norma prevede che le condizioni ed i termini per la suddetta assegnazione siano stabiliti con regolamento del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
nonostante siano trascorsi molti mesi dalla promulgazione della legge, per motivazioni varie nessun regolamento direttoriale è stato ancora emanato, e 500 gestori lotto si trovano nella condizione di dover chiudere le loro aziende;
dall'attuazione di tale disposizione normativa mediante regolamento del Direttore Generale dei Monopoli allo Stato deriverà un introito finanziario notevole -:
quali provvedimenti intenda assumere affinché vengano rispettati i dettami della su citata norma e, di conseguenza, venga data una risposta certa alla categoria interessata.
(2-00077) «Mazzocchi».
Interrogazione a risposta orale:
ASCIERTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è conosciuto da tutti il disastro economico in cui è incorsa la Repubblica Argentina nel dicembre 2001, e delle gravi conseguenze subite dai molti risparmiatori italiani, che indotti dagli intermediari finanziari, avevano investito i propri risparmi in titoli obbligazionari;
tuttavia la legislazione italiana vigente prima e dopo il crollo della Borsa argentina aveva disposto precise tutele e garanzie a favore dei cittadini investitori le quali avrebbero dovuto impedire i gravi ed in alcuni casi irreparabili danni economici poi verificatisi;
le norme di riferimento contenute nel: 1) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria T.U.F.; 2) Delibera Consob 1o luglio 1998, n. 11522 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3) legge 2 gennaio 1991 - «Legge SIM»; 4) decreto legislativo n. 415/96 - decreto Eurosim, imponevano precisi e predeterminati obblighi a carico di coloro che operano nel settore dell'intermediazione mobiliare;
tra questi basterà ricordare: 1) la forma scritta ad substantiam per il contratto quadro (articolo 30 Reg. Consob n. 11522); 2) l'obbligo di diligenza qualificata nella prestazione dei servizi di investimento (articolo 21, comma 1, lettere a), e), T.U.F.); 3) l'obbligo di informazione (articolo 21 lettere a) e b) T.U.F. - articolo 26 ss. Reg. Consob, n.1522); 4) l'obbligo di astensione (articolo 21 comma 1 lettera c) - articolo 27 Reg. Consob); 5) l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione (decreto legislativo 415/96, articolo 17, lett. E - articolo 29 Reg. Consob);
tali norme hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, ovvero operatori professionali «abilitati» a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del «buon padre di famiglia») diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali;
un caso rappresentativo è quello relativo alla signora Malachin Agnese la quale ha subito un danno di 50 mila euro che costituivano tutti i propri risparmi;
la banca alla quale si è rivolta infatti non avrebbe fornito alla cliente, che va sottolineato non essere una speculatrice ma una semplice e modesta risparmiatrice, una corretta e chiara informazione circa i rischi che avrebbe corso sottoscrivendo titoli obbligazionari argentini;
è uso frequente di molti istituti di credito, quando si accorgono che i propri correntisti possono disporre di un congruo deposito, chiamare gli stessi per proporre investimenti e paventando condizioni molto vantaggiose;
è questo il caso proprio della signora Malachin che non conoscendo bene le procedure degli investimenti bancari, si è affidata al dipendente della banca;
la banca che avrebbe dovuto rispettare l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione che impone, tra l'altro lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente e l'adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidato, ha provveduto invece ad investire in data 29 ottobre 2001 i fondi della risparmiatrice in titoli obbligazionari argentini, in strettissima vicinanza temporale con il crack economico del paese sudamericano;
già da tempo, infatti, le principali agenzie internazionali (Moody's, Standard e Poor's, Fitch) avevano declassato il rating delle obbligazioni della Repubblica Argentina, le quali, dal 1997 al 2001, avevano via via accresciuto la loro vulnerabilità sotto il profilo del rischio di investimento, passando da «BB» (la migliore delle categorie speculative) alla categoria «D», ossia default;
eppure nonostante i chiari sintomi di collasso ed i precisi avvertimenti operati dalle più importanti agenzie internazionali, la banca offriva e faceva acquistare titoli obbligazionari argentini sino al novembre 2001, quando l'inaffidabilità degli stessi ed i futuri sviluppi della politica economica di quello Stato estero erano acclarati e manifesti, quanto meno, per tutti gli operatori del settore;
la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto all'articolo 1, commi 343, 344 e 346, l'istituzione di un fondo «per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito». In particolare, il citato comma 344 individua espressamente tra i soggetti ammessi a beneficiare del fondo «i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina». Il fondo viene alimentato con le giacenze «dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario» (comma 345) -:
se non ritenga opportuno attivarsi affinché il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio adotti specifiche misure di ristoro in favore dei 450 mila italiani che hanno investito i risparmi nell'acquisto dei bond argentini;
quando il Dipartimento del Tesoro intenda adottare il regolamento previsto dall'articolo 1 comma 345 della legge finanziaria per il 2006, al fine di identificare i depositi dormienti;
se si siano verificati altri casi analoghi a quello descritto.
(3-00149)