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Allegato B
Seduta n. 31 del 25/7/2006
TESTO AGGIORNATO AL 30 OTTOBRE 2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
GERMONTANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio rappresenta un importante strumento di sostegno e di crescita per l'economia del Paese, sia quando è svolta nei confronti di imprese in fase di avvio, sia se riferita ad imprese in fase di sviluppo o di riorganizzazione aziendale;
numerosi studi relativi ai mercati dei singoli Paesi europei, hanno dimostrato che il private equity ed il venture capital sono in grado di produrre positivi effetti di crescita economica, contribuendo allo sviluppo non solo delle imprese oggetto d'investimento, ma anche dell'intero tessuto economico del Paese;
ai fini dell'incentivazione dell'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio, il ricorso alla cosiddetta «leva fiscale» è considerato, anche in ambito europeo, particolarmente efficace, tanto che la Commissione europea, nell'ambito di un documento elaborato in luglio 2006 (Report of the Alternative Group, Developing Europian Private Equità) ha sostenuto la necessità di affermare il principio della trasparenza fiscale dei fondi chiusi;
il principio della trasparenza fiscale dei fondi chiusi prevede, in particolare, l'abolizione dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, per cui il fondo non dovrebbe più essere soggetto ad alcuna
forma di imposizione, ed inoltre prevede l'introduzione di una tassazione sostitutiva, allineata all'aliquota dei capital gain, direttamente in capo ai precettori delle plusvalenze, applicabile sui proventi distribuiti dal fondo o percepiti dagli investitori in sede di liquidazione delle quote del fondo, mentre per le persone fisiche sarebbe mantenuta una tassazione sostitutiva allineata all'aliquota dei capital gains -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno estendere il principio della trasparenza fiscale dei fondi chiusi anche a favore del fondo mobiliare chiuso di diritto italiano;
se il Ministro non intenda effettuare una ricognizione in merito all'attività di venture capital diretta a nuove imprese o ad imprese in fase di sviluppo e che presentino nuove caratteristiche, anche al fine di comprendere l'odierno stato di attuazione della politica economica in materia, per raccordare le seguenti misure intraprese nelle precedenti Legislature:
decreto ministeriale del 18 ottobre 2005 che istituisce un fondo high tech per il Mezzogiorno;
articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 convertiti, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 che rifinanzia il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio gestito da Sviluppo Italia;
articolo106 della legge n. 388 del 2000, che introduce anticipazioni finanziarie per gli intermediari che investono in imprese innovative.
(3-00151)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
RONCONI e D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
moltissimi contribuenti attendono da anni che il Fisco restituisca loro somme, a volte anche ingenti, che aveva per errore preteso ed incassato;
le procedure previste dal Fisco per accertare l'esistenza del credito da parte dei contribuenti ai fini della eventuale compensazione fiscale sono lente e farraginose;
i contribuenti sono, tuttavia, obbligati a pagare l'Irpef annuale anche se vantano crediti nei confronti dell'erario -:
se non ritenga opportuno provvedere ad una modifica delle procedure vigenti in tema di certificazione dei crediti dei contribuenti ai fini di un loro snellimento e per consentire ai contribuenti di utilizzare tali crediti almeno in compensazione.
(5-00128)
FILIPPI e FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
all'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai commi 7 e 8 sono dettate nuove disposizioni fiscali in merito agli ammortamenti dei fabbricati che insistono sui terreni;
secondo le nuove disposizioni l'ammortamento dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui insistono, infatti la norma detta le percentuali applicabili per determinare il valore delle aree e i1 valore del fabbricato;
le norme suddette sono applicabili già nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del, suddetto decreto-legge «anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti»;
si verificano casi limite in cui la norma esplica effetti retroattivi, penalizzanti per le imprese, superiori a quelli
voluti con la norma e necessita chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
ci si riferisce ai casi in cui se il fabbricato industriale - già iscritto in bilancio - è stato ammortizzato per una quota elevata, applicando le percentuali imposte dalla nuova disposizione si arriva alla conclusione che nessuna quota di ammortamento è più possibile, neppure ridotta, in quanto il fondo ammortamento ha superato il valore del fabbricato -:
se il Ministro intenda adottare provvedimenti di natura interpretativa che chiariscano l'applicazione della norma, nel senso di confermare che le percentuali di imputazione dei costi delle aree e dei fabbricati debbano essere applicate anche al fondo ammortamento, onde evitare effetti retroattivi più penalizzanti per le imprese, che la ratio della norma sembra voler escludere.
(5-00129)
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la RAI ha un accordo con il Centro televisivo vaticano -:
da quanto tempo sia in vigore e quali siano i termini dello stesso.
(4-00687)
TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere:
di quali esenzioni tributarie godono le diverse articolazioni della Chiesa cattolica (Stato Città del Vaticano, Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana);
quanto gravino sul bilancio dello Stato;
se le stesse siano riconosciute ad altre confessioni religiose e, se del caso, quali.
(4-00688)
TURCO, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il sito della RAI ospita un portale dedicato alla «religione cattolica» (www.religionecattolica.rai.it) che «È il primo passo di un portale tematico che sarà dedicato alle principali espressioni religiose presenti nel nostro paese (...)» e che «Il portale è frutto della collaborazione tra Rai.it e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana»;
in detto portale vi è un banner «OTTO PER MILLE che cos'è e come funziona» che apparentemente sembra rimandare ad un sito di informazione ma in realtà è linkato al sito pubblicitario della Chiesa cattolica, la quale peraltro fa pubblicità sui canali RAI;
non si comprende se la collaborazione tra RAI.it e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana sia di tipo informale o se sia regolata da un accordo;
nemmeno è noto se il banner per la pubblicità sull'otto per mille da destinare alla Chiesa cattolica sia a pagamento e, se del caso, quali siano i termini del contratto;
infine non si sa se la pubblicità sull'otto per mille da destinare alla Chiesa cattolica sulle reti RAI sia frutto di un accordo o di un contratto pubblicitario -:
se non ritenga di attivarsi affinché in sede di predisposizione del futuro contratto di servizio si preveda l'obbligo, per la RAI, di garantire parità di trattamento per tutte le confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.
(4-00694)