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Allegato B
Seduta n. 36 del 2/8/2006
TESTO AGGIORNATO AL 19 SETTEMBRE 2006
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta orale:
LO PRESTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
alcuni giornali odierni hanno riportato la notizia secondo la quale l'assemblea degli azionisti ANAS, ha provveduto a nominare il nuovo consiglio d'amministrazione con Pietro Ciucci, attuale amministratore delegato della società «Ponte sullo Stretto» come presidente ANAS. L'arrivo di Ciucci, sempre secondo le notizie diffuse dal Corriere della Sera e riprese da La Sicilia del 28 luglio 2006, prefigurerebbe una fusione con la società Ponte sullo Stretto, che reca in dote il patrimonio della liquidazione dell'IRI (3 miliardi di euro), destinato dal precedente governo alla costruzione del Ponte attraverso Fintecnica, e che ora, una rinuncia al Ponte da parte del Governo Prodi, renderebbe disponibile;
sempre secondo la notizia di stampa, il ministro Di Pietro starebbe «rinunciando» al fine di ottenere dall'Impregilo, che ha ottenuto l'appalto, la rinuncia di progetto esecutivo del Ponte, in cambio di altre cospicue commesse -:
se risponda a verità quanto sopra, quali iniziative siano state avanzate in merito alla risoluzione della procedura di appalto dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.
(3-00181)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LOMAGLIO, GENTILI, VIOLANTE, LUMIA e LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2005, n. 3449, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato autorizzato ad affidare l'incarico di caratterizzazione del materiale presente nei fondali dell'area portuale di Trapani interessata dallo svolgimento delle pre-regate della Coppa America;
a seguito dell'esito delle predette analisi il Dipartimento nazionale della protezione civile ha disposto la non esecuzione dei lavori di dragaggio del porto appaltati dall'Autorità Portuale di Trapani;
sulla stampa sono più volte comparse notizie sull'alto grado di contaminazione dei sedimenti marini e dei fanghi di dragaggio del porto di Trapani;
nell'ambito di un procedimento giudiziario una perizia ha provato in maniera
chiara la presenza di fanghi di dragaggio tra i materiali di scavo posti sotto sequestro, la presenza di sostanze pericolose (come Idrocarburi, PCB, IPA), l'avvenuta escavazione dei fondali marini senza la preventiva caratterizzazione prevista dal decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 e contro le stesse disposizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
l'esito completo delle analisi effettuate nell'estate 2005 nei fondali del porto di Trapani -:
quali conseguenti provvedimenti abbia assunto il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'ambiente dinnanzi all'accertata movimentazione dei sedimenti marini nell'ambito dei lavori di costruzione delle opere portuali appaltate in occasione della Coppa America e la cui esecuzione era stata inibita dal Dipartimento della protezione civile e ripetutamente dalla Direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente.
(5-00166)
GALANTE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il programma della maggioranza che sostiene il Governo prevede di «riformare il segreto di Stato, in modo da determinare preventivamente, in via legislativa o regolamentare, i criteri per la sua applicazione e dare un chiaro fondamento normativo al potere di governo di dichiarare segreti o riservati atti, documenti, notizie ed attività, prevedendo entro un termine definito la sua decadenza obbligatoria e automatica»;
è di fondamentale importanza la posizione del segreto di Stato riguardo alle presunte responsabilità del Sismi, in particolare nella persona del suo direttore Pollari, nel caso del sequestro Abu Omar;
a distanza di 26 anni dalla strage della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, e nonostante le ripetute richieste dei familiari delle vittime, ad oggi si sono susseguite sette legislature e 23 governi, senza che nessun impegno concreto sia stato messo in atto per sollevare il segreto di Stato che copre la vicenda e raggiungere così l'obiettivo di colpire i mandanti -:
se il Governo italiano, nel sopraddetto caso del segreto di stato applicato al sequestro Abu Omar, ritenga coerente col suo programma la posizione di mantenerlo;
se intenda, dando seguito alle ripetute richieste dei familiari delle vittime della strage di Bologna, provvedere finalmente a porre un «termine» a quel segreto di Stato.
(5-00171)
Interrogazioni a risposta scritta:
ZANELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la realizzazione della variante alla S.S. 51, nel comune di Cortina d'Ampezzo, avente lo scopo di realizzare un asse tangenziale al centro abitato, attualmente attraversato sia dalla S.S. 51 «di Alemagna» che dalla la S.S. 48 «delle Dolomiti» risulta inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002 Suppl. Ordinario n. 51, integrato mediante l'allegato degli interventi infrastrutturali del Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2005-2008, nonché a mezzo della deliberazione CIPE n. 3 del 18 marzo 2005;
tale intervento è denominato «Complementi di viabilità del Corridoio 5: Asse di viabilità tangenziale Cortina d'Ampezzo» e risulta altresì compreso nel Piano
Pluriennale della viabilità 2003-2012 e nel Contratto di Programma Triennale 2003-2005;
il progetto prevede importanti trasformazioni permanenti del territorio montano interessato, presentando il tracciato uno sviluppo complessivo pari a 11,38 chilometri comprensivi di 2 ponti e 2 viadotti e di 9 chilometri (pari all'82 per cento dello sviluppo complessivo) in 4 gallerie naturali in luoghi che presentano criticità geologiche connesse alla realizzazione delle previste gallerie su frane attive e alle conseguenze da esse derivanti per sorgenti, acquedotti, biotipi e zone umide;
inoltre il progetto presentato dall'Anas ha impatti su un ambito territoriale comunale vincolato a causa delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione su aspetti geologici, paesaggistici e ambientali e, indirettamente, su ecosistemi e biotipi tutelati. In particolare le opere sono localizzate nei margini cotonali di sistemi ambientali dalla forte criticità, identificati, dal Piano regolatore generale, quali aree di interesse naturalistico: la zona umida di Noulù, il lago Marzo ed il bosco in località Fraina, la zona umida del Pisandro di Fiames, il biotipo lungo le sponde del fiume Boite;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, regola la progettazione, la valutazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle opere, individuate a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
in particolare il citato decreto n. 163 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, delle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997;
il decreto n. 163 del 2006 disciplina nel dettaglio le modalità di predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale che deve essere trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilendo altresì che il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare;
l'articolo 184, comma 2 del decreto n. 163 del 2006, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di una commissione speciale di Valutazione di Impatto Ambientale per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, prevedendo che per i progetti per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate;
la Commissione speciale VIA provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale, salva la proroga per le eventuali necessarie integrazioni. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene quindi trasmesso dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e alle Regioni
interessate e viene adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare;
il progetto preliminare relativo alla Strada Statale 51 di Alemagna-Variante dell'abitato di Cortina d'Ampezzo non è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in attuazione della predetta legge n. 443 del 2001;
viceversa il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale dalla Regione Veneto e il 12 aprile 2006 la Commissione di Valutazione Impatto Ambientale della stessa regione ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dal proponente Anas Spa nel luglio 2005 con il relativo Studio di Impatto Ambientale;
la Giunta regionale del Veneto ha quindi recepito nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale il parere della commissione regionale VIA, comunicando di voler procedere conseguentemente alla trasmissione del provvedimento al Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) per l'approvazione definitiva;
peraltro in tali decisioni non si è tenuto conto del parere espresso dalla Provincia di Belluno che non ritenendo con ciò di essere pregiudizialmente contro la Circonvallazione di Cortina, esprime parere sfavorevole alla proposta progettuale in oggetto;
tanto meno si è tenuto conto che il 23 agosto 2005, la Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha espresso, per quanto di propria competenza, parere contrario proprio in ragione dell'impatto paesaggistico della realizzazione delle bretelle, degli svincoli e dei raccordi previsti dal progetto preliminare alla luce degli impatti negativi dell'opera per la galleria Zuel (impatto su frane attive, falde e biotipi); impatti paesistici del viadotto di collegamento tra lo svincolo di Cortina Sud e l'Albergo Miramonti; l'alterazione di un'area naturale con lo svincolo di Cortina Sud; la compromissione della sinistra orografica e ripariale del fiume Boite con la bretella di collegamento tra Cortina Sud e la statale 48 per il passo Falzarego; la compromissione, infine, della frazione di Alverà;
il progetto è stato approvato con prescrizioni da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali in data 17 gennaio 2006;
secondo l'interrogante, nella suddetta procedura di VIA si riscontrano inesattezze e irregolarità perché mancano: adeguate alternative progettuali a partire dall'alternativa «zero» prevista; una valutazione ambientale strategica (VAS) che, vista la valenza territoriale d'area vasta dell'opera, oltre che per le sue ricadute paesaggistiche ed economiche appare di fondamentale importanza; adeguate valutazioni su tutti gli effetti relativi alla fase di esercizio e cantiere dell'opera; analisi specifiche. Infine risulta all'interrogante che è stato impedito, nonostante le rassicurazioni in fase di presentazione del progetto, l'accesso agli atti progettuali integrativi, e non sono stati tenuti in considerazione importanti documenti quali la Convenzione delle Alpi, legge n. 97 del 1994 sulla Montagna, direttiva 2004/42/CE sulla VAS e l'articolo 50 della legge regionale n. 11 del 2004 norme per il governo del territorio -:
se non si ritenga illegittima la procedura avviata di Compatibilità ambientale per il progetto preliminare relativo alla «SS 51 di Alemagna-Variante dell'abitato di Cortina d'Ampezzo» non essendo stato sottoposto ai sensi della legislazione nazionale alla Speciale Commissione VIA, opportunamente integrata da un componente di nomina regionale, ai fini della Valutazione dell'Impatto Ambientale, trattandosi di un'opera inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive integrazioni;
se non si ritiene pertanto di ritenere inefficace ai fini della Valutazione di Impatto
Ambientale la procedura ed il parere adottato dalla Regione Veneto e pertanto si debba provvedere ad una nuova procedura di valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto della vigente normativa nazionale;
se non si ritenga opportuno da parte dei Ministri competenti dare indicazione all'Anas perché ritiri il progetto presentato nel luglio 2005 e provveda alla predisposizione di un nuovo progetto che tenga maggiormente presente gli aspetti di tutela ambientale e le osservazioni indicate dalla Sovrintendenza, prevedendo la sistemazione e l'adeguamento della viabilità esistente.
(4-00816)
BONELLI, DE ZULUETA, TREPICCIONE e PELLEGRINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'originaria licenza del Prefetto di Roma emessa il 26 febbraio 1932, è stata rilasciata, a favore dell'Ente Morale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazione di Roma, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di Istituto di Vigilanza privata e che, attualmente, l'Ancr-Ivu (Istituto vigilanza dell'Urbe) solo nella Capitale ha alle dipendenze circa 1.100 lavoratori;
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale Ente Morale, ha sempre goduto di un doppio contributo statale, uno erogato dal Ministero della difesa ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui è soggetta sia ai controlli amministrativi del citato Dicastero sia, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, a quelli del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, sia, infine, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, a quelli del Ministero dell'interno;
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto Vigilanza dell'Urbe sono, giuridicamente, la stessa entità, tanto che essi utilizzano la stessa partita Iva, lo stesso Codice fiscale e lo stesso Regolamento interno;
con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 41083/XXVII-22 del 21 novembre 1949, è stato stabilito che il personale di ruolo, dipendente dalla Ancr, gode, in base al proprio regolamento organico, della «stabilità di impiego»;
sulla base di detto riconoscimento l'Associazione è stata esentata dall'obbligo della assicurazione Inps contro la disoccupazione involontaria, tanto che nel corso di processo dinanzi all'Autorità giudiziaria penale (Sentenza del Gup presso il Tribunale, di Roma n. 21950/00 Rgnr e 6467/01 Rgup) i responsabili del tempo, unitamente al Direttore pro tempore dell'Inps di Roma, sono stati, per tale motivo, assolti dall'accusa di evasione delle contribuzioni dovute per la disoccupazione involontaria al detto Ente previdenziale;
con decreto del 4 agosto 1995 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emesso anche sulla base della peculiare natura dell'Ivu e della garanzia della stabilità del posto di lavoro, comunicato all'Ancr-Ivu con lettera dell'Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) prot. 80207/95 del 17 gennaio 1996, i lavoratori assunti dall'Istituto a far data dal richiamato provvedimento, sono stati ammessi all'iscrizione obbligatoria all'ex Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
nessuno dei dipendenti in servizio presso l'Ivu in data anteriore al 4 agosto 1995 ricorda di essere mai stato avvisato dai responsabili dell'Ancr-Ivu della facoltà di poter richiedere, entro cinque anni, l'iscrizione volontaria alla CPDEL;
il requisito della «stabilità dell'impiego» è direttamente collegato non solo alla natura di Ente Morale dell'Ancr-Ivu (che, dunque, non è un'impresa commerciale),
ma anche alle solide garanzie patrimoniali proprie dell'Associazione che, fino a qualche anno fa, poteva vantare un notevole patrimonio immobiliare;
la natura della «stabilità dell'impiego» si concretizza, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, solo quando «sia riconosciuto ai lavoratori un determinato stato giuridico che dia loro garanzia di non essere costretti a lasciare il posto, se non quando ricorra una "giusta causa", a norma dell'articolo 2119 c.c., oppure vi siano altri determinati giustificati motivi tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi e con l'eventuale previsione di un trattamento indennitario quando si tratti di motivi esclusivamente collegati con esigenze obiettive» e, secondo il Ministero del lavoro, quando sussiste un vero e proprio divieto del licenziamento prima del compimento dei limiti d'età, ovvero quando il licenziamento è possibile solo a condizioni rigorosamente determinate, e limitatissime per il numero e il contenuto, in casi che comunque devono essere «legislativamente e tassativamente stabiliti a priori» (circolare Inps n. 178 del 28 luglio 1982);
l'Ancr-Ivu ha proceduto, fino a tutto il 2005, all'alienazione di diversi cespiti immobiliari, alcuni dei quali di notevole pregio come quello della storica sede romana di Piazza Ippolito Nievo ove ora è stato realizzato un albergo di lusso;
dal febbraio del 2005 presso l'Ancr-Ivu si è iniziato a parlare di «stato di crisi» inviando ai lavoratori un'esplicita lettera del 1o aprile 2005 con l'invito a dimettersi dall'Ivu e ad aderire, in qualità di soci, ad una Cooperativa (Ivcr Metronotte Roma), costituita solo il 25 gennaio 2005 e diretta da soggetti tutt'ora collegati all'Ivu, che, tuttavia, ad avviso dell'interrogante non avrebbe assicurato ai lavoratori la stessa, qualificata «stabilità» del posto di lavoro goduta all'Ivu;
fin dall'aprile 2005 l'Ancr-Ivu risulta tra i promotori del progetto Fermalavoro, in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne e con altri partner, per garantire l'occupazione di giovani congedatisi dal servizio militare volontario;
l'ultimo bilancio dell'Ancr nel quale la Corte di conti abbia trasmesso una relazione al Parlamento risale al 2002;
messa in sordina l'ipotesi di devoluzione delle Guardie Giurate e delle attività dell'Ancr-Ivu alla menzionata Cooperativa Ivcr-Metronotte e continuando a parlarsi di crisi, risulta all'interrogante che si è ventilata l'ipotesi di analogo assorbimento da parte di un Consorzio denominato «Pegaso» e che l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci non ha fornito ai lavoratori alcuna utile indicazione sulle eventuali modalità di cessione del «ramo d'attività» al Consorzio Pegaso, sulle relative garanzie dell'operazione, sulle peculiarità del nuovo rapporto di lavoro e sul mantenimento del diritto alla «stabilità dell'impiego» per come sopra definito;
ad oggi risulta l'interessamento alla vicenda Ancr-Ivu dell'Assessorato al lavoro della regione Lazio e della provincia di Roma, solo parzialmente competenti in materia, mentre risultano inevase, da parte dei Dicasteri competenti, non solo ben cinque atti di sindacato ispettivo parlamentare presentati, nella scorsa legislatura, da altrettanti Deputati di diversi partiti e schieramenti, ma anche documentate richieste di chiarimenti ed interventi da parte di Organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori dell'Istituto, come il Savip -:
se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire a tutela dei livelli economici e occupazionali;
se in relazione alla natura di Ente Morale dell'Ivu, delle attività esercitate e dei contributi erogati dallo Stato il Presidente ed i Ministri interrogati si ritengano competenti ad esercitare una qualsiasi forma di vigilanza sulle attività di gestione dei vertici dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
se l'iscrizione obbligatoria all'ex Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali
(CPDEL) non comporti, per i lavoratori, la possibilità di transitare nei ruoli degli altri Enti partecipanti al predetto Fondo previdenziale ed, in particolare alla regione Lazio ed alla provincia di Roma;
se e come siano stati sanzionati gli eventuali responsabili dell'Ancr-Ivu per non aver messo al corrente le Guardie giurate in servizio alla data del 4 agosto 1995 della possibilità di iscrizione all'ex CPDEL, atteso che i lavoratori ora non possono più fruire dei relativi benefici essendo decaduti dal termine;
quali accertamenti siano stati condotti dai Dicasteri competenti sulla reale portata dello «stato di crisi», atteso che l'Ancr-Ivu, ad oggi, non risulta che abbia prodotto i bilanci successivi a quello del 2002;
se sia compatibile con il dichiarato stato di crisi la partecipazione dell'Ancr-Ivu al progetto Fermalavoro e quale garanzia può dare una dirigenza in crisi ad un progetto di impiego di giovani che hanno cessato il periodo di ferma volontaria nelle Forze Armate;
quali garanzie dovranno essere richieste all'Ivcr-Metronotte Roma s.c.r.l., al «Consorzio Pegaso» o a qualsiasi altra realtà imprenditoriale che si proponga di assorbire l'Ancr-Ivu affinché sia mantenuta, per tutti i lavoratori, la certezza della «stabilità dell'impiego», nell'accezione qualificata fatta propria dalla Corte di Cassazione e dal Ministero del lavoro;
se, oltre all'adempimento degli obblighi discendenti dal sindacato ispettivo parlamentare, il Presidente ed i Ministri interessati assicurino che le Amministrazioni centrali e le loro articolazioni territoriali intendano mantenere, sulla questione del salvataggio dell'Ancr-Ivu, un corretto dialogo con tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente Morale in parola ed, in particolare, con quelle che, come il Savip, hanno da più tempo posto, con documentati interventi, ragionevoli e precisi interrogativi sulla vicenda, senza tuttavia ricevere mai risposte di sorta dalle Istituzioni.
(4-00822)
BUEMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il dottor Vincenzo Fortunato è membro, non togato, del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno della magistratura amministrativa eletto dal Parlamento della precedente legislatura;
lo stesso dottor Vincenzo Fortunato venne eletto, al tempo in cui ricopriva la carica di Capo di Gabinetto del precedente Ministro dell'economia e delle finanze onorevole Giulio Tremonti e, contemporaneamente, nominato Rettore della Scuola del Ministero dell'economia realizzando, secondo l'interrogante, un conflitto di interessi evidente in quanto nello stesso tempo rivestiva la figura del controllore e del controllato;
il menzionato Fortunato nell'attuale Governo è stato chiamato a dirigere il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture dell'onorevole Antonio Di Pietro, senza dimettersi dal Consiglio dì Presidenza della giustizia amministrativa;
il suddetto può restare nel Consiglio di Presidenza fin dal 2009, data di scadenza del mandato ed in quel ruolo è chiamato a pronunciarsi, fra l'altro, sulle promozioni, sul conferimento di incarichi extragiudiziari ed arbitrati dei magistrati del Tar e del Consiglio di Stato, organi di giurisdizione che, soprattutto, dopo la legge n. 205 del 2000, sono chiamati a pronunciarsi, fra l'altro, su atti e provvedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica anche in sede di giurisdizione esclusiva;
il dottor Vincenzo Fortunato rivestendo il ruolo di Primo collaboratore del Ministro delle infrastrutture, realizza secondo l'interrogante un violento contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico che inibiscono ad uno stesso soggetto di rivestire, contemporaneamente, incarichi di autogoverno nella magistratura con incarichi fiduciari di natura politica con un Ministro della Repubblica;
la posizione del dottor Vincenzo Fortunato viola, a parere, la ratio dell'articolo 100 della Costituzione secondo cui la legge assicura l'indipendenza della magistratura amministrativa e dei suoi componenti di fronte al Governo nonché l'articolo 7, comma 5, dell'interrogante della legge n. 186 del 7 aprile 1982 come novellato dalla legge n. 205 del 21 luglio 2000, secondo cui è fatto espressamente divieto ai componenti non togati (è il caso di Fortunato) dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa di «esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» integrato alla luce dell'articolo 100 della Costituzione;
l'interrogante rileva la profonda inquietudine che la stessa presenza del dottor V. Fortunato nell'organo di autogoverno, pur avendo incarichi di amministrazione attiva e di governo, ingenera nei magistrati del Consiglio di Stato, dei Tar e dei cittadini in generale -:
cosa intenda fare il Presidente del Consiglio ai fini di chiarire la illegittima posizione del dottor Vincenzo Fortunato per riportare al rispetto della legalità, della correttezza e della trasparenza, un settore importante della vita dello Stato quale è quello della giustizia amministrativa.
(4-00830)
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la SOGIN S.p.A., Società per la Gestione degli Impianti Nucleari, il cui capitale è al 100 per cento detenuto dal Ministero dell'economia, è attualmente guidata dall'ingegner Giuseppe Nucci, che ricopre la carica di Amministratore Delegato;
si chiede di sapere -:
se corrisponda al vero che l'ingegner Nucci abbia disposto una serie di audit interni su fatti già precedentemente auditati e conclusi;
se sia vero che tali audit si riferiscano a fatti relativi ad esercizi già conclusi e a bilanci certificati;
se sia vero che oltre agli audit citati, l'ingegner Nucci abbia disposto che una società esterna effettui la cosiddetta due diligence della Sogin per quanto relativo agli esercizi 2004 e 2005;
se tali operazioni abbiano un costo e se sì, quanto costino;
se gli esiti di tali audit abbiano portato ad evidenze di rilievo e in caso affermativo, a quali;
se risponda a verità che siano state emanate lettere di richiamo a dirigenti senza che essi avessero potuto fornire le loro controdeduzioni sugli audit citati;
se sia vero che un dirigente rimosso dallo stesso Nucci, sia stato oggetto di tale lettera di richiamo dopo otto mesi dalla conclusione dell'audit che avrebbe generato la materia del richiamo;
se è vera la mancanza cronica di un Piano Industriale, ripetutamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, continuamente promesso e mai illustrato dall'Amministratore Delegato Nucci;
se si debba continuare a sopportare questo stato di cose in un'azienda caratterizzata da alte professionalità e alla quale è attribuito il gravoso compito di tutelare l'ambiente, la salute, il territorio dai rischi di gestione degli impianti nucleari;
se si debba continuare a sopportare che lavoratori chiamati ad un compito così gravoso e di così grande responsabilità,
debbano lavorare in uno stato di incertezza e di spaesamento totale.
(4-00835)
LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la SOGIN S.p.A., Società per la Gestione degli Impianti Nucleari, il cui capitale è al 100 per cento detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è attualmente guidata dall'ing. Giuseppe Nucci, che ricopre la carica di Amministratore Delegato -:
se l'ingegner Giuseppe Nucci, abbia ricoperto cariche o ruoli manageriali che configurassero o facessero ipotizzare la presenza di sue professionalità adeguate a ricoprire, come nel caso attuale, la carica di Amministratore Delegato della società a cui è affidato il decommissioning nucleare in Italia;
se dal momento della sua nomina ad oggi abbia concentrato la sua azione non sulla mission di SOGIN, come si richiede ad un manager, ma su continue, ripetute, reiterate e mai concluse riorganizzazioni aziendali;
se tali ristrutturazioni - o tentativi di ristrutturazione - hanno portato costi aggiuntivi e non giustificabili all'azienda, nel ricercare, anziché attraverso la valorizzazione delle professionalità già presenti in SOGIN, la copertura di posizioni chiave con persone a lui vicine, già suoi collaboratori in Enel SOLE;
se il direttore di organizzazione sia passato dalla categoria di Quadro in Enel a quella di Dirigente e quindi a quella di Direttore della Direzione Information Technology e Organizzazione, pur non avendo - ci riferiamo all'Organizzazione - mai ricoperto ruoli simili nelle sue precedenti esperienze professionali;
se l'ing. Giuseppe Nucci abbia ottenuto una «doppia carica», in quanto dopo la nomina di Amministratore Delegato si sia fatto assumere come Dirigente della stessa azienda Sogin, con ulteriore aggravio di costi sui conti della medesima;
se si siano verificati continui e reiterati atti di discriminazione nei confronti di appartenenti alle Organizzazioni Sindacali in sede di ristrutturazione, ed in particolare nei confronti della FILCEM-CGIL che ha ripetutamente contestato la mancanza di un Piano Industriale più volte enunciato da questi, ma mai consegnato o illustrato;
se non si ritenga urgente nominare un nuovo consiglio di amministrazione e quindi un nuovo amministratore delegato.
(4-00836)
SANTELLI, ANGELA NAPOLI e FEDELE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
in data 31 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale - sezione staccata di Reggio Calabria ha annullato la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Siderno disponendo nuove elezioni in 6 sezioni su 19, accogliendo tre ricorsi di cui uno firmato dal presidente di un seggio che aveva la madre candidata;
l'ufficio elettorale centrale di Locri, presieduto dal magistrato Malgeri, rinomato per la sua meticolosa applicazione della legge, aveva esaminato i verbali delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Siderno tenutesi il 28 e il 29 maggio 2006, disponendo l'11 giugno la proclamazione degli eletti;
il Tar di Reggio Calabria, secondo le interroganti, in dispregio palese a norme e a procedure, non ha notificato alle controparti l'istanza presentata dai tre ricorrenti per chiedere l'anticipazione dell'udienza - dal mese di ottobre a luglio -, violando così il principio del contraddittorio;
uno dei ricorsi era stato depositato dopo la scadenza del termine;
il Tar ha emesso la sentenza senza rispettare i termini che la legge assegna alle controparti per la costituzione in giudizio; infatti, la scadenza per due ricorsi era prevista per il 1o agosto 2006, mentre in maniera palesemente illegittima il Tar ha riunito e sentenziato per tutti e tre i ricorsi in data 31 luglio ore 17 -:
se ritenga, per la gravità della lesione della volontà popolare, di dover esercitare la funzione ispettiva al fine di verificare se nelle modalità di giudizio del Tar, si possa rinvenire un comportamento antigiuridico o una interferenza extragiudiziale;
se non ritenga per garantire la libera determinazione elettorale di adottare iniziative normative volte a prevedere che la nomina di presidenti di seggio risponda a requisiti di competenza, posto che molte disfunzioni e irregolarità formali, sulle quali si fondano i detti ricorsi, sono state causate proprio dall'inadeguatezza dei presidenti di seggio nominati dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
(4-00837)
FUNDARÒ e RAITI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2004 n. 3377, sono state emanate disposizioni straordinarie per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, svoltasi a Trapani nell'ottobre 2005;
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato nominato Commissario Delegato e lo stesso si è avvalso di soggetti attuatori per la realizzazione di specifici interventi, in particolare il Comune di Trapani per i lavori di riqualificazione urbana e l'Autorità Portuale di Trapani per i lavori marittimi;
a partire dal mese di ottobre del 2004 le Associazioni Ambientaliste hanno manifestato la forte preoccupazione che l'uso di procedure di urgenza e di deroghe alla normativa ambientale e sui lavori pubblici, contemplate dall'ordinanza per la realizzazione di grandi opere portuali, potesse determinare un forte impatto sulle Saline di Trapani, contermini al porto, di grande interesse naturalistico e sottoposte a pubblica tutela come Riserva Naturale e Zona di Protezione Speciale;
dall'ottobre 2004 al febbraio 2005, confidando sull'uso delle procedure straordinarie, a livello locale si è tentato, in nome dell'organizzazione della Coppa America, un attacco profondo alla Riserva Naturale ed alla Zona di Protezione Speciale delle «Saline di Trapani», cercando di ottenere una forte riduzione dei vincoli di tutela su una delle aree più belle d'Europa, al fine di realizzare grandi opere portuali mai autorizzate, negli anni precedenti, dalla Regione Siciliana;
l'11 novembre 2004 l'Autorità Portuale di Trapani ha bandito la gara d'appalto per i «Lavori di completamento delle opere foranee - primo stralcio funzionale e di costruzione delle banchine a ponente dello sporgente Ronciglio» (su progettazione dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo), dell'importo di oltre 46 milioni di euro, senza attendere le autorizzazioni di legge per gli aspetti di compatibilità ambientale;
il 14 dicembre 2004 la Direzione Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha ribadito che per gli interventi all'interno di una Zona di Protezione Speciale fosse indispensabile procedere alla preventiva Valutazione di Incidenza in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003;
il 6 gennaio 2005 i lavori sono stati aggiudicati dall'Autorità Portuale di Trapani al raggruppamento di imprese «Società Italiana Dragaggi spa», «IRA Costruzioni Generali srl», «Cooperativa San Martino», «Dreg Ging International», «Coling spa», nonostante le diffide delle Associazioni ed i divieti di legge che non
consentivano la realizzazione della banchina Ronciglio, in quanto ricadente a quella data all'interno della riserva naturale «Saline di Trapani»;
i lavori sono iniziati alla fine del mese di febbraio 2005 senzaneppure rispettare alcune disposizioni dell'ordinanza n. 3077 del 2004 di protezione civile, che derogava alla normativa sulla VIA limitatamente al dimezzamento dei tempi procedurali;
un protocollo d'intesa, sottoscritto nel febbraio del 2005 tra le varie amministrazioni competenti e le associazioni ambientaliste, è stato platealmente disatteso, così come, secondo gli interroganti tantissimi impegni assunti dall'Autorità Portuale di Trapani a tutela delle Saline di Trapani e dell'ambiente;
il 3 giugno 2005 l'Autorità Portuale di Trapani, contravvenendo agli impegni assunti di rispetto delle procedure in materia di VIA, ha indetto un'ennesima gara d'appalto relativa ai «Lavori di approfondimento dei fondali portuali, realizzazione di un piazzale di servizio e completamento della banchina antistante il distaccamento portuale dei VV.FF» (su progettazione dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo), di importo superiore a 5,7 milioni di euro. Tale appalto prevedeva incredibilmente la realizzazione di un piazzale portuale all'interno della Zona di Protezione Speciale;
il 23 giugno 2005 si è registrato l'intervento deciso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che nel corso di una riunione a Roma, ha ribadito di non avere mai disposto deroghe alla normativa ambientale ed ha sancito il divieto di smaltire le migliaia di metri cubi di rifiuti di scavo per il colmamento di aree di proprietà privata; la sospensione delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per il dragaggio del porto; l'effettuazione di analisi sui fanghi e sui sedimenti di alcune zone del porto di Trapani;
i lavori sono andati avanti lo stesso ed hanno comportato la realizzazione di consistenti movimenti di terra e di mega opere portuali all'interno della Zona di Protezione Speciale ITA010007 «Saline di Trapani», una strada temporanea di variante al Ronciglio, colmando delle saline all'interno della Zona di Protezione Speciale;
lo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha assunto provvedimenti precisi, condivisi dalle Associazioni ambientaliste, di blocco di alcuni lavori di forte impatto ambientale e di verifica della qualità dei sedimenti marini che hanno dato esiti allarmanti per il grado di contaminazione da sostanze pericolose;
la Direttiva 85/337/CEE sulla VIA non prevede l'esclusione dal preventivo giudizio di compatibilità ambientale di interventi aventi le caratteristiche e le finalità delle opere in corso di realizzazione;
la Direttiva 92/43/CEE sulla tutela delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria, non prevede l'esclusione dalla preventiva Valutazione di Incidenza di interventi aventi le caratteristiche e le finalità delle opere in corso di realizzazione;
le opere avviate non sono conformi all'articolo 15 della Legge n. 306 del 2003 che costituisce l'unica norma nazionale che disciplina i casi tassativi e le relative procedure per derogare dalla VIA in caso di calamità ed in situazioni di emergenza;
l'articolo 4 dell'ordinanza n. 3377 del 2004 prevedeva la possibilità di derogare alle norme sulla VIA limitatamente al dimezzamento dei termini per l'acceleramento del procedimento;
l'articolo 2 dell'ordinanza n. 3377 del 2004 consentiva alle amministrazioni appaltanti di procedere agli affidamenti dei lavori nelle more del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e pertanto dopo il deposito definitivo degli studi di impatto ambientale, che doveva avvenire prima dell'affidamento dei lavori.
Tale adempimento non è stato curato dall'Autorità Portuale di Trapani nei termini previsti;
sono stati disposti sequestri delle aree di smaltimento abusivo di materiali provenienti dalla realizzazione della fognatura del porto di Trapani;
assume rilievo la mancata caratterizzazione della parte emersa della costa del Ronciglio, di cui è prevista la totale rimozione;
non è stato rispettato il giudizio negativo espresso dalla Regione Siciliana con note prot. 5065 del 14 aprile 1999 e prot. 522/S6 del 24 gennaio 2003 sul potenziamento delle opere portuali a danno delle Saline di Trapani;
tutta l'area della banchina Ronciglio e tutti i nuovi lavori da realizzare ricadono all'interno della Zona di Protezione Speciale «Saline di Trapani» che a seguito di recenti pronunciamenti del Giudice Amministrativo e Penale (TAR Lazio Sez. II bis del 24 novembre 2005 n. 6856, Consiglio di Stato Sez. 6 del 14 febbraio 2006 nn. 780/06 797/06 783/06, Cassazione Penale Sez. III del 22 novembre 2003 n. 44409, Cassazione Penale Sez. III del 23 settembre 2005 n. 34102) è da ritenere a tutti gli effetti di legge area naturale protetta e pertanto sottoposta al rigoroso sistema di tutela (anche penale) della Legge n. 394 del 1991 e a vincolo paesaggistico, con la conseguenza del riesame dei pareri già resi;
in corso d'opera sono state realizzate delle varianti al progetto consistenti nella realizzazione di palificate a tergo della banchina in pile di massi (costruita colmando uno specchio marino), che hanno comportato la trivellazione di sedimenti marini senza la preventiva caratterizzazione prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1996;
dall'esame della documentazione depositata nel procedimentogiudiziario in corso emergono vistose incongruenze della documentazione integrativa al SIA (assunta a base del parere VIA e che potrebbe aver fuorviato le valutazioni della Commissione) in ordine allo stato di avanzamento dei lavori, alle opere effettivamente realizzate, allo stato dei luoghi;
la situazione a base del parere favorevole con prescrizioni della Commissione VIA (punto 1 del parere 728 del 15 settembre 2005) per le opere funzionali allo svolgimento delle regate è mutata in fatto ed in diritto;
ad oggi i lavori di completamento strutturale e funzionale (non presi in considerazione dalla Commissione VIA) delle opere, che sono state solo parzialmente realizzate in vista delle regate, sono assai consistenti e sulle modalità esecutive (che costituiscono l'aspetto centrale della VIA per tali opere) nulla dice il parere della Commissione, anche se ormai la Direzione Generale Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 18 ottobre 2005 ha definitivamente disposto che non possono aver corso ulteriori lavori se non dopo il completamento della nuova procedura VIA prevista al punto 2 del parere della Commissione VIA;
lo scorso mese di marzo è scaduto il termine fissato dalla Commissione VIA per effettuare la verifica di ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
l'OPCM 3077/2004 ha cessato i propri effetti con la conclusione delle regate avvenuta il 9 ottobre 2005 e pertanto nessuna opera può essere legittimamente autorizzata con procedure straordinarie essendo venute meno le stesse motivazioni dell'ordinanza;
una perizia disposta nel corso di un procedimento giudiziario ha provato in maniera chiara l'avvenuta miscelazione di materiali diversi per provenienza e composizione e la presenza di fanghi di dragaggio tra i rifiuti, la presenza di sostanze pericolose (come Idrocarburi, PCB, IPA), l'impossibilità di utilizzare i rifiuti di scavo (a causa della loro contaminazione) con le procedure semplificate per realizzare rilevati
e terrapieni, l'avvenuta escavazione dei fondali marini senza la preventiva caratterizzazione prevista dal decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 e contro le stesse disposizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ministeriali impartite sin dal luglio 2005 ha assunto il carattere di uno scambio epistolare, senza provvedimenti conseguenti e con i lavori che sono andati avanti in maniera indisturbata anche dopo la conclusione delle regate e la decadenza dell'OPCM 3077/2004;
il binomio Coppa America - opere portuali di Trapani è diventato da circa un anno simbolo di una grande questione ambientale e di legalità a livello europeo, come dimostrano anche le azioni della Procura della Repubblica e delle Forze dell'Ordine di Trapani;
in sede di programmazione delle preregate per la Coppa America sono state fatte scelte sbagliate soprattutto per quanto riguarda le grandi opere del porto di Trapani, che avrebbero avuto bisogno di tempi più lunghi per essere progettate e valutate in maniera meditata ed attenta e realizzate secondo procedure ordinarie;
un mix di incompletezze progettuali ed inefficienze gestionali ha ormai determinato una grave situazione sia sul piano ambientale che su quello della legalità;
questo modo di procedere porta inoltre dritti dritti alla procedura di infrazione contro lo Stato Italiano per violazione del diritto comunitario in materia di protezione della natura e valutazione di impatto ambientale;
si profilano danni erariali e/o ingiusti vantaggi economici per l'avvenuta realizzazione di nuove quantità di lavori non autorizzati in via definitiva o non conformi alle prescrizioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
soltanto realizzando una seria inversione di tendenza ed una chiara discontinuità con il passato e soprattutto investendo di responsabilità nuovi uomini e ridefinendo obiettivi e modi di procedere, si potranno determinare le condizioni per un confronto produttivo sul futuro del porto di Trapani e per tentare di risolvere la situazione di blocco che si è determinata con gli appalti per la Coppa America -:
se non ritenga di non concedere, ulteriori autorizzazioni di sua competenza per la ripresa dei lavori relativi alle opere in esame;
se non ritenga di promuovere ove ne ricorrano i presupposti l'azione per il risarcimento del danno ambientale connesse con l'esecuzione dei lavori in difformità alle prescrizioni ministeriali impartite;
se non ritenga di disporre un'azione ispettiva nella vicenda delle opere appaltate in vista della Coppa America;
se non ritenga di nominare un commissario ad acta per sottrarre agli attuali organi dell'Autorità Portuale di VIA;
se non ritenga di adottare un'apposito atto di indirizzo al fine di riorientare, in termini di rispetto delle leggi e dell'ambiente, tutta l'azione di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere relative al porto di Trapani;
quali provvedimenti abbia assunto sulla vicenda il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla prosecuzione dei lavori per la Coppa America successivamente alla conclusione delle regate e sulla pericolosità dell'inquinamento rilevato nei fondali del porto di Trapani relativamente al quale si chiede di conoscere l'esito delle analisi effettuate;
quali provvedimenti comunque siano stati già assunti e quali pareri o altri atti siano stati formulati rispetto alla gravità dei fatti segnalati.
(4-00868)
BRIGUGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
57 cittadini residenti nella Regione Badia del Comune di Mandanici (Messina) primo firmatario il Sig. Romeo Antonino, hanno rivolto una perizia a numerose Autorità, tra le quali, il Ministero dell'economia e delle finanze con cui si fa presente quanto segue;
nell'anno 1923 l'abitato di Locadi, su di una rupe dirimpetto a Badia, venne interessato da un vasto movimento franoso che, per qualche tempo, fece temere un disastro ambientale di inaudite proporzioni tanto che al fine di evitare un temuto danno grave ed imminente per gli abitanti di Locadi, il Governo centrale emanò un provvedimento quasi tutti i terreni di Badia venivano sottoposti ad espropriazione in quanto vi era l'intenzione di trasferire la comunità di Locadi in tale nuovo sito;
fu cosi che di lì a poco tutti i terreni disponili di Badia, finanche abitazioni, vennero espropriati, ed i lotti così ricavati, circa un centinaio, vennero assegnati a coloro che si sarebbero dovuti trasferire da Locadi a Badia, la cui piccola comunità al tempo, contava circa 100 abitanti e si accingeva ad ospitare con vivo spirito di accoglienza i circa 500 sfortunati cittadini della frazione Locadi le cui case minacciavano di precipitare nel dirupo;
a numerosi proprietari di abitazioni di Badia, furono espropriati gli immobili al fine di avere una area più grande e più razionalmente disposta ad ospitare la nuova frazione, e conseguentemente in cambio venne loro promesso un lotto di terreno su cui edificare la nuova abitazione consentendo di asportare, allorquando demolita, i resti della casa espropriata per edificare la nuova;
in realtà le nuove case non vennero mai costruite ed in vecchi proprietari, pur rimati nel possesso della propria, furono impediti a riparare o ristrutturare dette abitazioni mano a mano che andavano in rovina in quanto il Comune non rilasciava permessi e messi di fronte alla scelta dell'abusivismo o dell'abbandono molti scelsero di andare via con un danno affettivo, economico, sociale, gravissimo, tanto che a tale danno, di per sé ingente si aggiungeva quello di essere rimasti privi di casa e di terreni;
per come spesso accade all'annunciata espropriazione non segui alcunché e la frazione di Locadi, egli abitanti che la componevano, continuò a restare nel posto in cui era stata per centinaia di anni, in quanto il movimento franoso, fortunatamente si arrestò, e piano piano, del trasferimento della comunità della frazione Locadi nella frazione Badia non si parlò più come di fatto imminente;
per suo conto, trascorsi i primi anni, lo Stato si disinteressò completamente della questione e infatti i terreni, sia quelli che erano stati trasformati sulla carta in lotti che quelli semplicemente espropriati e non lottizzati, vennero lasciati nel più squallido abbandono sicché, nel breve volgere di qualche anno, quella che era sempre stata una ridente e produttiva frazione, si trasformò un'orrenda boscaglia nella quale proliferavano rovi, arbusti, piante inutili e animali;
gli abitanti di Badia, ai quali era stato sottratto non solo il terreno ma anche la possibilità di espandere la loro piccola comunità, a fare data dalla seconda metà degli anni trenta, fecero ciò che sembrava, e sembra oggi ancora di più l'unica cosa sensata da fare: si ripresero i terreni e, ritenendosi, come lo erano sempre stati, proprietari da sempre, non riconoscendo alcun valore agli impegni dello Stato clamorosamente non mantenute, ricominciarono a coltivarlo e a realizzare piccole costruzioni per ricovero di attrezzi agricoli e altro;
sicuramente sino alla fine degli anni 80 lo Stato con tutti i suoi organi periferici, si disinteressò completamente della questione, lasciando i terreni, per come peraltro appariva giusto e conforme a buon senso, a coloro i quali di fatto si
comportavano da proprietari, curandone peraltro custodia, gestione e manutenzione tanto che lo Stato, convinto che i terreni non fossero demaniali, nella catastazione li inquadrò nel regime della proprietà patrimoniale e non demaniale;
ciò è comprovato dal fatto che il Comune di Mandanici, allorquando avverti la necessità di realizzare in una parte di detti terreni un Centro sociale, notificò l'atto di esproprio, pagandone la relativa identità, agli assegnatari dei lotti sui quali andava a ricadere l'opera nessuna austerità pubblica ebbe alcunché da obiettare;
solo alla fine degli anni 80 lo Stato ebbe un sussulto e cominciò a inviare ispezioni, controlli, imbastendo numerosi processi penali contro i malcapitati che, oramai da oltre cinquanta anni, avevano posseduto da proprietari i terreni, li avevano curati, avevano impiantato una ridente agricoltura ed avevano evitato che, anche questo piccolo angolo di Italia andasse in rovina;
i firmatari della petizione denunciarono le numerose volte in cui stati trascinati in Tribunale per reati penali ed ogni volta spiegando ai giudici di non sentirsi colpevoli di alcun reato, li hanno mandati assolti ripetutamente;
pur convintissimi, di essere i legittimi proprietari dei terreni occupati gli interessati hanno successivamente proposto al Demanio di acquistare i terreni al fine di evitare il perpetuarsi di un contenzioso infinito che ci è costato, denaro, fatica e preoccupazioni;
il Demanio non ha mai risposto in modo chiaro e, quando lo ha fatto, ha proposto agli interessati di prendere in concessione detti terreni per un canone assurdamente alto (non si dimentichi che i terreni sono coltivati perché su di essi sono stati effettuati notevoli investimenti), né è servito chiedere incontri con le Autorità che, per il tramite, di qualche funzionario, hanno dato sempre la stessa risposta, cioè quella di pagare e subire i rigori della legge;
con la petizione detti cittadini manifestano la volontà di non rassegnarsi, all'idea di essere trattati come criminali, e minuziosamente perseguiti come pericolosi evasori fiscali, laddove lo Stato avrebbe il dovere di rispondere, perché per oltre 50 anni pur avendo sul territorio non ha mai chiesto nulla, attivandosi soltanto negli ultimi anni -:
se intendano assumere tutte le iniziative necessarie perché tale annoso contenzioso sia affrontato e avviato a soluzione in modo equo per i cittadini interessati;
se, in particolare, intendano attivare i competenti organi periferici, per individuare soluzioni idonee a risolvere la questione in termini definitivi.
(4-00883)