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Allegato A
Seduta n. 36 del 2/8/2006
DISEGNO DI LEGGE: S. 741 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1475)
(A.C. 1475 - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
tra le disposizioni presenti nel decreto-legge in esame vi è quella che vieta, al comma l dell'articolo 21, il ricorso alla anticipazioni postali per il pagamento delle spese di giustizia;
con tale disposizione viene interrotto il meccanismo che consentiva rapidamente il pagamento delle spettanze ai giudici di pace che svolgono un ruolo fondamentale all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato;
il Ministro della giustizia, con una circolare dello scorso 12 luglio, ha dato incarico ai funzionari delegati alle spese di ciascuna corte di appello di provvedere ai pagamenti delle indennità dei giudici di pace;
nonostante ciò, in molti distretti i pagamenti non sono avvenuti;
tale situazione, pur nell'approvazione complessiva del provvedimento che tende a rilanciare positivamente l'economia nel Paese, attraverso il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, rischia di creare una situazione di collasso nel sistema giudiziario italiano, stante la grande mole di lavoro svolta dai giudici di pace,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire, in tempi necessariamente rapidi, il pagamento delle spettanze ai giudici di pace, in maniera stabile e sicura.
9/1475/1. Dioguardi, Daniele Farina, Forgione, Suppa.
La Camera,
premesso che:
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, ha dettato i principi per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione dei patrimonio naturale del Paese;
nel nostro Paese i parchi nazionali, regionali, le aree naturali protette e quelle marine tutelano e valorizzano un ricco e variegato patrimonio naturale e paesaggistico con il compito primario di conservare la biodiversità ed allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;
con 23 parchi nazionali istituiti e una estensione dei territorio sottoposto a tutela di circa 1.300.000 ettari l'Italia è ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate;
le aree naturali protette, oltre a svolgere una insostituibile funzione di tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio naturalistico di incalcolabile valore, hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata;
durante la XIV legislatura, i finanziamenti al Fondo nazionale per i parchi nazionali sono stati ridotti drasticamente: nel 2001 lo stanziamento ammontava a 62.491.284 euro, mentre lo stanziamento previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), è di appena 49.980.000 euro;
diversamente negli anni precedenti i fondi a disposizione dei parchi nazionali erano cresciuti in modo esponenziale, passando dai circa 22.500.000 euro del 1996, ai 62.500.000 euro del 2001;
questa riduzione negli stanziamenti è stata disposta nonostante nello stesso periodo sia aumentato il numero dei parchi e delle aree protette e denota molto chiaramente quale fosse l'attenzione del precedente Governo in materia di politica delle aree protette;
il provvedimento in esame recava, nella sua originaria formulazione, una norma, giustamente abrogata durante l'esame al Senato, con cui si disponeva un ulteriore taglio dei 10 per cento ai trasferimenti per diverse voci di parte corrente a favore degli enti parco e che avrebbe creato enormi problemi agli organismi di governo delle aree protette;
restano la norma di cui all'articolo 27, che riduce di un ulteriore 10 per cento, rispetto al 50 per cento di tagli già predisposti dal precedente Governo, le spese annue per studi, incarichi di consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, e quella di cui all'articolo 29, che introduce misure di ridimensionamento del 30 per cento delle spese per gli organi; in entrambi i casi con gravi riflessi sulle potenzialità di funzionamento degli organi di direzione politica degli stessi Enti parco;
tali misure si aggiungono a quanto già disposto dalla legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) che, di fatto, ha congelato la cassa e la capacità di spesa degli Enti parco nazionali, anche per i fondi provenienti da finanziamenti dell'Unione europea o di privati;
i primi atti del Ministero dell'ambiente in materia di aree protette in questa legislatura sono orientati a rafforzare la politica di tutela e valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali e meritano di essere accompagnati da un corrispondente impegno in termini finanziari,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le idonee iniziative volte a classificare gli Enti parco nazionali quali «enti territoriali» per sottrarli ad una disciplina di settore atipica, equiparandoli di fatto ad enti territoriali, quali gli enti locali, poiché chiamati a gestire ampi territori di grande valenza naturalistica e di rilevanti potenzialità economiche, anche se sovente localizzati in aree depresse e/o marginali;
a dare un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato per quanto concerne la politica di tutela delle aree protette, avviando, coerentemente con quanto previsto nel programma dell'Unione, una efficace azione di rilancio dei parchi naturali;
ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad accrescere, a partire dalla prossima sessione di bilancio, in maniera significativa le risorse economiche destinate alle spese di funzionamento degli enti di gestione delle aree protette di interesse
nazionale, per tornare almeno ad un livello di trasferimenti pari, in misura reale, a quello del 2001.
9/1475/2. Francescato, Poletti, Camillo Piazza, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Fundarò, Lion, Pellegrino, Trepiccione, Zanella, Mariani, Cacciari, Acerbo, Longhi, Di Gioia, Betta, Bezzi, Brugger, Nicco.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si è voluto, cambiando alcune delle regole che sino ad oggi regolavano la vendita e la distribuzione dei farmaci, puntare ad una maggiore razionalizzazione del mercato a vantaggio degli utenti in termini di riduzione dei prezzi, cercando, al contempo, di creare maggiori sbocchi occupazionali per i farmacisti laureati iscritti all'ordine ma disoccupati;
in questa direzione va ricordato che si muovevano, in parte, la legge 8 marzo 1968, n. 221, e la legge 8 novembre 1991, n. 362, ove prevedevano, in taluni casi, la possibilità di aprire dispensari, ovvero strutture destinate alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, quale possibilità integrativa rispetto all'ordinario e complesso sistema di decentramento delle sedi farmaceutiche e di procedure di assegnazione delle stesse, al fine di rispondere con celerità ed efficacia ad alcune significative esigenze di natura sociale e sanitaria;
tale possibilità era data solo a Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, nelle stagioni di soggiorno, cura e turismo, in località balneari o termali con popolazione non superiore a 12.500 abitanti;
tali disposizioni non rispondono più alle domande sociali che nascono, ad esempio, da nuovi consistenti insediamenti abitativi o dalla maggiore incidenza in situazioni preesistenti della presenza di popolazione anziana e da sistemi di viabilità che segmentano il territorio rendendo più complessi gli spostamenti locali, ovvero dall'esistenza di strutture aeroportuali, fieristiche e che comunque determinano una notevole attrazione di popolazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una revisione delle norme in oggetto, affinché sia consentito alle Regioni, anche su indicazione della Azienda sanitaria locale, competente per territorio, o del Comune interessato, per specifiche e motivate esigenze di carattere sociale e sanitario, di disporre l'istituzione e l'apertura di dispensari farmaceutici, per un numero non superiore ad un quinto del totale delle farmacie aperte nell'area comunale interessata, che gli stessi non possano essere ceduti e che possano essere trasformati in farmacia in sede di revisione della pianta organica ove ne ricorrano i requisiti.
9/1475/3. Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Poretti, Sanna, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36, comma 31, del decreto-legge in esame, abroga la norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, compresi i quasi 1.500 iscritti all'AIRE, (articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
la norma che è stata abrogata era fondata sulla necessità di salvaguardare la peculiare situazione dei contribuenti campionesi, che vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio; infatti il tasso di cambio convenzionale, fissato in euro 0,40515 per ogni franco svizzero dall'apposito decreto ministeriale per il triennio 2005-2007 ha l'obiettivo di sterilizzare almeno per un
certo periodo gli effetti della variazione di cambio sulla fiscalità, nonché di compensare la sperequazione esistente tra il costo della vita a Campione d'Italia rispetto al resto del territorio italiano (in base a una rilevazione OCDE circa il 34 per cento);
è fondata la preoccupazione che vengano messi in difficoltà i lavoratori con fasce di reddito medio-basse, soprattutto se rapportate con il locale costo della vita, e le famiglie che hanno contratto mutui per l'acquisto della casa a Campione o (per gli iscritti AIRE) in Svizzera, bene che notoriamente ha in queste realtà costi altissimi;
occorre infine tener conto della peculiarità e dell'unicità della collocazione geografica e economica di tale realtà, considerata ad esempio area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, del disagio determinato dalla caratteristica di enclave rispetto alla fruizione di una serie di servizi, e che pertanto non sono caduti i presupposti che stanno alla base dell'inserimento della norma riguardante il tasso di cambio convenzionale nel TUIR,
impegna il Governo
ad adottare, con la necessaria gradualità, in occasione della prossima sessione di bilancio e nel quadro delle compatibilità finanziarie, le opportune iniziative normative volte a tutelare, ai fini del prelievo fiscale, dalle oscillazioni del cambio il reddito imponibile dei cittadini campionesi con particolare riguardo alle fasce reddituali medio-basse.
9/1475/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Benzoni, Tolotti, Codurelli, Rusconi, Narducci, Gianni Farina.
La Camera,
premesso che:
in relazione alle previsioni dell'articolo 5,
impegna il Governo ed in particolare il Ministero per la salute
a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a classificare come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista, e altresì l'opportunità di stabilire le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche.
9/1475/5. (Testo modificato nel corso della seduta). Crema, Villetti, Boselli, Buemi, Angelo Piazza, Antinucci, Schietroma, Mancini, Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
la finalità dell'articolo 8 di avviare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione volta a stimolare la concorrenza nel settore assicurativo a favore dei consumatori, estendendo quanto prima le clausole introdotte con la norma in esame anche nei settori assicurativi diversi dalla R.C. auto.
9/1475/6. Villetti, Crema, Boselli, Buemi, Angelo Piazza, Antinucci, Schietroma, Mancini, Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
la manovra di contenimento della spesa pubblica ha imposto tagli anche ai fondi esistenti sui capitoli 2352 (U.P.B. 5.1.1.0) e 2449 (U.P.B. 5.1.2.4), dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
Trasporti, per il finanziamento dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, le spese di funzionamento per l'Albo costituiscono oneri finanziati direttamente da entrate di scopo versate dagli autotrasportatori per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo stesso e per la realizzazione di finalità precipue della categoria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché siano esclusi dai provvedimenti che comportino riduzioni o limitazioni della spesa pubblica i fondi costituiti con i versamenti degli autotrasportatori, onde consentire che il finanziamento disposto dagli imprenditori del trasporto trovi destinazione esclusiva ed effettiva nell'ambito dell'attività che la legge conferisce al Comitato Centrale, non potendosi ritenere ammissibile che detti fondi vadano a costituire «economia di spesa» al pari di altri fondi di bilancio.
9/1475/7. Lusetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge in esame limita l'operatività delle società a capitale interamente pubblico o misto togliendo loro la possibilità di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti;
tale previsione arreca di fatto danni a strutture che hanno già dimostrato di essere competitive sul mercato;
in termini di diseconomia di scala provoca un impatto negativo sullo stato economico-finanziario delle aziende pubbliche e, di conseguenza, introduce elementi tendenti alla privatizzazione delle stesse società pubbliche;
vengono inoltre escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria verificando la tutela della concorrenza,
impegna il Governo
a rivedere, anche alla luce di ulteriori approfondimenti sugli effetti reali, la normativa in oggetto nell'ambito della prossima sessione di bilancio al fine di eliminare i possibili impatti negativi sull'operatività e sull'efficienza delle società pubbliche interessate.
9/1475/8. Iacomino, Andrea Ricci, Mungo, Dioguardi.
La Camera,
premesso che:
gli interventi attuati con l'articolo 5 del provvedimento, relativo alla distribuzione dei farmaci, sono finalizzati ad incentivare l'utilizzo dei farmaci generici e stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio;
in considerazione dell'effetto derivante dalla citata normativa, che determinerà un rilevante incremento nella distribuzione dei farmaci generici presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie con il conseguente possibile aumento del consumo dei prodotti da banco;
in considerazione della necessità di giungere ad una razionalizzazione dei costi dei prodotti farmaceutici e quindi di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria in maniera da correggere un'anomalia nel mercato farmaceutico italiano relativamente all'eccessiva durata della tutela brevettuale dei farmaci, che danneggia i cittadini e pone un aggravio per la contabilità pubblica, ostacolando l'espansione del mercato dei farmaci generici
(notevolmente meno costosi delle specialità farmaceutiche coperte da brevetto),
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, attuando le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, attraverso una riduzione della «protezione complementare» in termini più accelerati di quelli attualmente previsti in coerenza con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fino al completo allineamento alla normativa europea, a tal fine consentendo alle aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale di avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo stesso.
9/1475/9. (Ulteriore nuova formulazione). Andrea Ricci, Mungo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 relativo alla distribuzione dei farmaci, è volto a provvedere - a seguito di una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici - alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica,
impegna il Governo
a realizzare, di intesa con le Regioni, una adeguata campagna informativa finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.
9/1475/10. Caruso, Dioguardi, Andrea Ricci, Mungo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento in esame reca norme finalizzate a sostenere l'evoluzione del sistema italiano dei giochi anche al fine di renderlo coerente con le iniziative di semplificazione e razionalizzazione già attuate negli scorsi anni in materia di contrasto del gioco illegale,
impegna il Governo
a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere i rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.
9/1475/11. Pegolo, Andrea Ricci, Mungo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del provvedimento ripropone quanto già previsto nel 2002 con il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ovvero la riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi, non impegnati alla data di entrata in vigore del decreto in esame,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le opportune iniziative volta a reintrodurre gli stanziamenti per i consumi intermedi per Enti di ricerca e Università al fine di favorire il comparto strategico dell'alta formazione e della ricerca scientifica.
9/1475/12. (Testo modificato nel corso della seduta). Mungo, Andrea Ricci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame detta nuove disposizioni in materia di condizioni contrattuali nel sistema bancario (articolo 10) e di interessi previsti per il rimborso di tributi (articolo 37, comma 50);
appare necessario razionalizzare il sistema della variazione dei tassi di interesse applicati dalle banche a tutela dei consumatori;
nonostante le ripetute sentenze della Cassazione e della magistratura ordinaria, le banche continuano a perseguire i debitori chiedendo il pagamento di montanti debitori gonfiati dall'anatocismo, cioè dalla ricapitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta illegittima dalla recente giurisprudenza, rendendo così impossibile al creditore soddisfare il debito e costituendo un precedente arbitrario, estorsivo e foriero di gravi drammi in chi, per effetto di questa pretesa, perde la casa e i beni sottoposti a sequestro giudiziario,
impegna il Governo
a prevedere una moratoria di sei mesi che sospenda tutte le esecuzioni promosse per crediti che non siano stati depurati dall'anatocismo, in modo da rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, affinché il debitore possa essere chiamato a rispondere di importi legittimamente calcolati e pretesi, e non per gli importi vessatori pretesi dalle banche o dai loro concessionari, attirati dalla comoda speculazione offerta loro con la forza degli ufficiali giudiziari.
9/1475/13. Cogodi, Mungo, Andrea Ricci.
La Camera,
premesso che:
la legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico dei comuni dove hanno sede uffici giudiziari, le spese di gestione riguardanti: reperimento dell'immobile, manutenzione, pulizia, custodia, illuminazione, riscaldamento, servizi telefonici;
il procedimento di rimborso delle spese sostenute dai comuni è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto al parere della conferenza Stato-Città nel gennaio 1998, che prevede la concessione di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che viene determinato con decreto del Ministro della giustizia sulla base dei consuntivi delle spese sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno;
il rendiconto viene sottoposto annualmente, per la sua approvazione e successivo inoltro al Ministero della giustizia, alla Commissione di manutenzione, dove non è prevista la presenza di alcun rappresentante del comune, avente sede in ogni tribunale;
le amministrazioni comunali sono costrette ad anticipare somme ingenti che vengono restituite dal Ministero solo parzialmente e con tempi di accredito che superano a volte i due o tre anni, generando problemi assai seri alla gestione dei bilanci e alle tesorerie dei comuni;
la normativa che disciplina la materia è vecchissima e anacronistica, soprattutto perché non si comprende a che titolo i comuni debbano fare fronte a spese per finalità che non rientrano nella loro competenza istituzionale, che richiedono impiego di risorse umane e finanziarie notevolissime, che generano anche ricorso all'indebitamento per fare fronte ai minori contributi ministeriali ed ai lunghissimi tempi di accredito delle somme spettanti,
impegna il Governo:
a provvedere al sollecito pagamento di tutti i contributi spettanti ai comuni per le spese giudiziarie sostenute e già rendicontate;
a presentare una proposta di riforma della materia che preveda che sia il Ministero
della giustizia a sostenere direttamente le spese contesse alla gestione degli uffici giudiziari.
9/1475/14. Piro, Samperi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame modifica sotto taluni aspetti la disciplina relativa al calcolo della base imponibile IRES, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano, in deroga alle previsioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, anche ai fini del calcolo dell'acconto per il periodo di imposta in corso;
tale circostanza, che impone di ricalcolare l'imposta del 2005 sulla base delle nuove disposizioni, rende oggettivamente difficile la posizione dei contribuenti, i quali, data la complessità dei calcoli e la difficoltà di reperire informazioni, possono facilmente essere indotti in errore: in particolare, pur essendo chiaro che tale obbligo di rideterminazione non riguarda le rate di acconto i cui termini di versamento siano già scaduti alla data del 4 luglio scorso (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) - e che a tale fine non dovrebbe assumere alcun rilievo la circostanza che il contribuente si avvalga della possibilità di adempiere a tale versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, nei trenta giorni successivi - appare dubbio se i contribuenti per i quali non siano ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima rata di acconto debbano versare l'eventuale maggiorazione con la seconda (o unica) rata dell'acconto medesimo ovvero già in occasione della prima rata;
in tale contesto, appare opportuno valutare l'ipotesi di introdurre una previsione normativa che, nell'assicurare il gettito stimato dal decreto-legge in esame, consenta ai contribuenti obbligati al ricalcolo dell'imposta figurativa del 2005 di poter optare, in luogo di una rideterminazione analitica degli acconti, per un loro incremento su base forfettaria (ad esempio del 3 per cento),
impegna il Governo
ad assumere tutte le necessarie iniziative per chiarire, in sede di attuazione, quale sia la disciplina applicabile a quei contribuenti per i quali non siano ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima rata di acconto IRES, specificando, eventualmente, che anche per essi la maggiorazione dell'acconto deve essere versata unitamente alla seconda (o unica) rata di acconto, sempreché non scaduta, prevedendo meccanismi forfettari di pagamento dell'acconto stesso.
9/1475/15. Leo, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Galletti, Fugatti, Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 dispone la soppressione delle norme che autorizzano il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino al compimento del settantesimo anno di età, fissando inderogabilmente al compimento dei 67 anni di età il limite ultimo per il trattenimento in servizio;
il comma 3 di tale articolo prevede che i suddetti limiti di età si applichino anche per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
ai sensi del medesimo articolo 19, comma 6, gli incarichi in oggetto non possono essere conferiti per una durata inferiore a tre anni;
in ogni caso, i periodi maturati dopo il raggiungimento del limite anagrafico fissato dalla legge (65 anni) non danno
luogo al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico,
invita il Governo
a chiarire l'esatta portata applicativa della norma sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni e quali siano gli eventuali profili anagrafici, professionali e contrattuali esclusi dalla sua applicazione.
9/1475/16. Quartiani.
La Camera,
premesso che:
la riqualificazione urbana costituisce un tassello fondamentale per il rilancio della politica delle città, per la valorizzazione dei centri storici, in particolare per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare urbano, spesso in condizioni di degrado o di inadeguata manutenzione; essa è decisiva per rendere le nostre città più vivibili ed accoglienti, più moderne ed in grado anche di attrarre più efficacemente flussi di turisti e di visitatori;
il rinnovamento, il consolidamento e la sicurezza statica e sismica del patrimonio edilizio nel nostro paese debbono costituire una priorità di intervento essenziale nel quadro dell'azione dello Stato, al pari delle iniziative per la incentivazione delle politiche abitative;
le agevolazioni sulle ristrutturazioni introdotte con la finanziaria per 1998 e in particolare le detrazioni ai fini della imposta sul reddito (IRE) di una quota del 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi nonché la riduzione al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le ristrutturazioni edilizie hanno contribuito al rafforzamento delle politiche di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio. Un fatto tanto più rilevante se si considera che in Italia l'età media delle abitazioni è molto più alta che in altri paesi europei (oltre la metà degli edifici ha più di 50 anni) e che dunque il recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione delle città devono essere considerate priorità strategiche;
con le citate agevolazioni è stata impressa una importante spinta al rilancio del mercato dell'edilizia, con importanti vantaggi per i settori produttivi collegati e con l'incremento dei livelli occupazionali;
queste agevolazioni, considerate nella globalità dei loro effetti, hanno determinato, comunque, maggiore gettito ai fini IVA, con recupero di aree di evasione o di elusione fiscale, maggiori introiti per il sistema previdenziale e per gli oneri sociali collegati, incremento di fatturato nel settore delle costruzioni;
la detrazione delle spese sostenute per le ristrutturazioni ai fini IRE, non accompagnata alla riduzione dell'IVA, risulta inidonea a garantire l'emersione del lavoro e del reddito sommerso e un incremento dei lavori di ristrutturazione edilizia medesima,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio e delle compatibilità finanziarie le opportune iniziative normative volte a rendere stabili gli incentivi fiscali ai fini dell'IRE (detrazione al 41 per cento) e della riduzione dell'IVA al 10 per cento in coerenza con le normative comunitarie, per le ristrutturazioni edilizie e ad introdurre analoghe agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale, con particolare riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici, di impianti di climatizzazione e di elettrodomestici caratterizzati dalla più alta efficienza energetica, nonché per l'acquisto dei congegni tecnologici diretti a razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e dei combustibili per il riscaldamento
domestico; nonché ad elevare il tetto massimo di spese detraibili per le ristrutturazioni edilizie.
9/1475/17. (Ulteriore nuova formulazione). Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il settore della difesa sta attraversando un delicato periodo storico caratterizzato dalla trasformazione dello strumento militare in professionale e da un suo adeguamento alle nuove esigenze di tutela degli interessi nazionali e di accrescimento della stabilità e sicurezza globale;
la manovra finanziaria del 2006 ha comportato relativamente alla funzione difesa un significativo decremento dei fondi assegnati in bilancio che si sono attestati allo 0,86 per cento del PIL, mantenendo il trend negativo registratosi negli ultimi esercizi finanziari e confermando la quota di spesa destinata alle Forze armate tra le più basse rispetto a quelle dei maggiori partners europei;
il bilancio della difesa per il 2006 ha quindi subìto rispetto al disegno di legge di bilancio un taglio di circa 1.700 milioni di euro che ha comportato una riduzione del 40 per cento dei fondi per consumi intermedi e investimenti fissi lordi cioè di quei fondi, tra l'altro, destinati alla elevazione della formazione e dell'addestramento del personale, alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi, mezzi, navi, aerei ed infrastrutture e al mantenimento delle scorte;
lo sforzo richiesto alla Difesa al fine di conseguire il risanamento economico, non è stato allineato a quello in generale richiesto alle altre Amministrazioni atteso che per effetto dell'ultima manovra finanziaria, su un totale di riduzioni dei consumi intermedi e degli investimenti pari a 2.781 milioni di euro la quota a carico della Difesa (1.700 milioni di euro) ha costituito circa il 63 per cento del totale;
dei 300 milioni di euro che, per effetto della legge 23 febbraio 2006, n. 51, e della legge 24 marzo 2006, n. 127, dovevano essere riassegnati ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi del Ministero della difesa ne sono stati, al momento, integrati solo i 200 milioni di cui alla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
il decreto-legge in esame comporta un'ulteriore decurtazione di 445,9 milioni di euro allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa che solo in parte saranno compensati dai 400 milioni assegnati con il disegno di legge di assestamento 2006;
i tagli operati, che avranno conseguenze nel breve-medio termine sulle capacità operative dello strumento militare, hanno già immediate conseguenze su chi supporta dall'esterno le Forze armate, cioè quelle imprese e società che vedono pregiudicato un rapporto di lavoro che stava, tra l'altro, integrando la realtà militare con tante altre realtà produttive e lavorative del Paese, nel contempo hanno già determinato pesanti tagli occupazionali per centinaia di lavoratori e riduzioni di orario lavorativo nella forza lavoro operante. In tal senso è emblematica la situazione di profonda crisi prodotta sull'indotto degli arsenali della Marina militare e nelle imprese che forniscono servizi di manutenzione alla Aeronautica militare. Trattasi di imprese e società che hanno sviluppato nel corso di un lunghissimo arco temporale stabili rapporti lavorativi con l'Amministrazione e che oggi, alla luce della drastica e repentina diminuzione delle commesse, versano in gravissime difficoltà che ne pregiudicano l'esistenza stessa in quanto, i tagli non hanno consentito l'adozione di efficaci piani di riconversione produttiva;
la verifica dei programmi di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale, di rinnovamento tecnologico e di assunzione di personale tecnico logistico qualificato negli stabilimenti delle Forze armate, appare indifferibile, anche in considerazione degli effetti
positivi che ne deriverebbero sulle economie locali,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
a) procedere, quanto prima, all'integrazione dei fondi di cui alla legge 24 marzo 2006, n. 127;
b) individuare ulteriori nuove risorse da destinare al bilancio della difesa nel presente esercizio finanziario, anche intervenendo con ulteriori integrazioni con il disegno di legge di assestamento 2006, al fine di garantire nel breve-medio periodo la piena funzionalità ed efficienza dello strumento militare e nell'immediato una dotazione di finanziamenti che consenta di assicurare continuità, stabilità ed equilibrio alle imprese e società che supportano dall'esterno le Forze armate;
c) ad impostare la prossima manovra finanziaria, in modo da garantire l'adeguato ripristino degli stanziamenti del Ministero della difesa, - come peraltro richiesto dalla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati nel parere reso sul DPEF 2007-2011 - assicurando una inversione di tendenza certa anche attraverso modifiche normative che consentano di attribuire al Ministero della difesa i proventi derivanti dalle dismissioni degli immobili del Ministero stesso.
9/1475/18. (Nuova formulazione) . Pinotti, Deiana, Vico, Duranti, Tomaselli, Andrea Orlando, Crisafulli, Bellanova, Carbonella.
La Camera,
premesso che:
la situazione economica e finanziaria delle Università è di particolare gravità, tanto da potersi affermare che gli atenei hanno ormai raggiunto il limite dell'insostenibilità;
l'articolo 22 del decreto-legge in esame non esclude gli atenei dalla contrazione del 10 per cento delle spese per i consumi intermedi che, per le Università riguardano servizi essenziali (dall'energia elettrica, alla vigilanza, alla pulizia delle aule, eccetera),
impegna il Governo
a individuare tutte le possibilità amministrative e regolamentari per ridurre il relativo impatto delle richiamate disposizioni sulle già esauste casse degli atenei;
a monitorare gli effetti della norma richiamata in premessa ed a valutare conseguentemente, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le opportune iniziative normative volte a correggere la medesima, nel senso di escludere gli atenei dagli enti scientifici tenuti all'osservanza di cui all'attuale articolo 22 del decreto-legge in esame.
9/1475/19. (Testo modificato nel corso della seduta). Tessitore, Martella, Tocci, Sasso, Ghizzoni, De Biasi, Burgio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del decreto-legge in esame prevede innovazioni nel campo delle spese di giustizia, non predisponendo però una soluzione adeguata ai problemi perenni dell'amministrazione giudiziaria;
le piante organiche per il personale amministrativo del Tribunale di Bolzano (sede principale e sezioni distaccate) sono state ridisegnate nell'anno 2004 e, tenendo conto delle effettive necessità allora rilevate, prevedevano un totale di n. 184 posti;
alla data di oggi, risultano coperti appena 78 posti; e non è ancora stata autorizzata l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per la copertura di 77 posti; i concorsi sono stati espletati e portati ad esaurimento nell'anno 2005 e nei primi mesi dell'anno in corso;
mentre le evidenti difficoltà di servizio si sono potute finora superare con
l'autorizzata stipula di 31 contratti a tempo determinato, attualmente risulta precluso il rinnovo di tali contratti;
va considerato l'incombente rischio di totale paralisi del Tribunale di Bolzano dovuta alle eccessive vacanze dei posti per il personale amministrativo a tutti i livelli,
impegna il Governo
a predisporre urgentemente le misure necessarie per arginare gli effetti delle gravi vacanze dei posti per il personale amministrativo presso il Tribunale di Bolzano, autorizzando l'assunzione in servizio dei vincitori dell'ultimo concorso e, nel frattempo, il rinnovo dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato.
9/1475/20. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca varie disposizioni concernenti i limiti di spesa a gravare sugli enti e amministrazioni pubblici;
il Parco nazionale dello Stelvio è gestito sotto forma di consorzio, al quale fanno capo lo Stato, la regione Lombardia e le due province autonome di Trento e Bolzano. Questa forma particolare trova sostegno nel decreto del Presidente della Repubblica 279/1974 quale norma di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e nell'Intesa di Lucca del 27 marzo 1992 tra le medesime parti;
il Parco in questione si distingue dagli altri parchi nazionali italiani anche per quanto riguarda la gestione finanziaria e che le risorse economiche sono classificate, in entrata e in uscita, per fonti di provenienza. I fondi sono di provenienza statale, regionale o provinciale;
il parco nazionale dello Stelvio si vede fortemente penalizzato dall'applicazione indiscriminata delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica contenute in questo decreto e nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
il comma 187, articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 reca aspetti problematici per il Parco, lasciando peraltro non infondate perplessità sull'interpretazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'8 maggio 2006 dato che prescinde dall'autonomia finanziaria del Parco. In particolare, l'applicazione indifferenziata del taglio del 40 per cento delle spese sostenute per l'assunzione di personale a tempo determinato avrebbe come conseguenza diretta il licenziamento di 130 operai attualmente impiegati per la realizzazione di numerosi progetti ed iniziative;
con l'applicazione del taglio di cui al comma 187 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, ai soli fondi di provenienza statale, l'amministrazione del Parco non dovrebbe procedere ai licenziamenti con le evidenti gravi ricadute sul territorio. Esso quindi non si troverebbe nella situazione assurda di predisporre da un lato delle necessarie risorse economiche grazie alle modalità di finanziamento sopra menzionate, ma dall'altro di non poterle adoperare per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali,
impegna il Governo
a predisporre urgentemente una soluzione per il personale stagionale assunto a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto dal Parco nazionale dello Stelvio che faccia sì che i 130 contratti in questione scadano al termine della stagione in itinere e che analoghe difficoltà non si realizzino in futuro, tenuto in debito conto la forma di gestione consortile e l'autonomia finanziaria del Parco stesso.
9/1475/21. Bressa, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco, Di Centa, Uggè,
Francescato, Poletti, Camillo Piazza, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Fundarò, Lion, Pellegrino, Trepiccione, Zanella, Caparini, Romele, Dussin, Migliore, Riccardo Conti, Holzmann, Armani, Delbono, Affronti, Del Bue, Donadi, Fugatti, Contento, Saglia, Gianni Farina, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
i licei linguistici sono entrati a far parte dell'ordinamento scolastico italiano attraverso iniziative poste in essere da privati e, in minima parte, da alcune Province;
taluni licei linguistici provinciali hanno conseguito nel tempo livelli di funzionamento molto avanzati, tali da consentire loro di assumere lo status di istituti legalmente riconosciuti e, successivamente, di scuole paritarie;
le scuole paritarie presentano, per espressa previsione normativa, gli stessi standard organizzativi e le stesse procedure di strutturazione didattica delle scuole statali;
i pochi licei linguistici provinciali esistenti hanno riscosso il gradimento degli studenti e delle loro famiglie, comprovato dal costante incremento delle iscrizioni e del numero delle classi;
i licei linguistici provinciali, purché siano già in possesso dello status di istituzioni scolastiche paritarie, possano entrare a far parte, su richiesta delle Province che li gestiscono, del patrimonio della scuola statale e fruire pertanto delle stesse opportunità che il sistema statale dell'istruzione consente in termini di sperimentazione, aggiornamento e ricerca,
impegna il Governo
a procedere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro l'avvio dell'anno scolastico 2006-2007, alla statizzazione, su richiesta delle Province proprietarie, dei licei linguistici provinciali paritari, mediante l'utilizzo di tutto il personale in servizio.
9/1475/22. Crisafulli, Vannucci, Ventura.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36, comma 2, del decreto in esame stabilisce le condizioni e la decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'applicazione dell'IVA, delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'ICI;
in particolare, la norma prevede che, ai fini del pagamento di tali imposte, un'area sia da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall' avvenuta approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo piano regolatore;
questa disposizione obbligherebbe quindi i contribuenti a rilevanti oneri tributari senza ancora poter utilizzare le aree a fini edilizi;
tale norma, inoltre, determinerebbe il rischio di apertura di contenziosi nei confronti dello Stato e degli enti locali da parte dei contribuenti, che chiederebbero la restituzione delle somme versate nel caso in cui la regione intervenisse negativamente sulla decisioni assunte dai comuni in merito alla edificabilità di determinate aree in base al piano urbanistico generale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di modificare, attraverso opportuni strumenti legislativi, tale disposizione, prevedendo che il carattere di edificabilità delle aree urbane, ai fini dell'applicazione dell'IVA, delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'ICI, decorra dopo la delibera regionale di approvazione dei piani regolatori.
9/1475/23. Galletti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 (recante «misure di contrasto al gioco illegale») del decreto in esame modifica radicalmente la struttura della rete di raccolta dei giochi legali, prevedendo l'attivazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di un minimo di 17 mila nuovi punti vendita, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti;
tale allargamento del numero dei punti di vendita per la raccolta del gioco, sebbene finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco illegale, è destinato a produrre effetti rilevanti sul lavoro delle decine di migliaia di ricevitori e concessionari delle scommesse già in attività;
un ampliamento di tali dimensioni, se non adeguatamente comparato con la distribuzione sul territorio degli attuali operatori, può portare ad una proliferazione smisurata dei punti vendita con seri rischi di provocare una crisi irreversibile per le oltre 20 mila aziende familiari che rappresentano il nucleo della rete di vendita dei giochi pubblici, e che nel corso di oltre mezzo secolo hanno agito come baluardo contro il gioco illegale,
impegna il Governo:
a) a mantenere la riserva di legge a garanzia dell'ordine pubblico e del settore stesso;
b) ad assicurare il presidio del territorio, attraverso una distribuzione dei nuovi punti vendita, con precedenza nell'assegnazione ai comuni privi di punti di vendita aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) ad un confronto con gli operatori di gioco e i ricevitori in attività (esercenti del punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici) anche in funzione di garanzia per il pubblico dei giocatori e per una sempre maggiore responsabilizzazione a contrasto di ogni forma di illegalità, evasione ed elusione.
9/1475/24. (Nuova formulazione) Fincato, Tolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha soppresso il Sistema di affidamento in concessione del Servizio nazionale della riscossione e ha attributo le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita attraverso la società Riscossione Spa, costituita fra Agenzia delle entrate e INPS;
il conseguente articolo 2 della legge regionale siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 con cui la Regione siciliana nel recepire la riforma ha attribuito le funzioni a Riscossione Sicilia Spa, costituita fra Regione siciliana e Agenzia delle entrate;
la Regione siciliana ha ottemperato finora a tutti gli adempimenti per consentire che la riforma diventi operativa a decorrere dalla prevista data del 1o ottobre 2006;
talune ipotesi interpretative cui lascia adito l'articolo 13 del decreto-legge in esame, recante norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, recherebbero pregiudizio all'effettiva attuazione in Sicilia del processo di riforma della riscossione;
da tali interpretazioni potrebbe derivare un gravissimo danno per la regolarità del flusso delle entrate sia della Regione siciliana che dello Stato e di buona parte degli enti locali siciliani, con inevitabili ripercussioni di carattere finanziario, amministrativo, economico e sociale,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di attuazione, le opportune iniziative volte a chiarire al più presto e, comunque, entro il 14 agosto 2006, la portata normativa del citato articolo 13 del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alla società Riscossione Sicilia Spa e comunque a porre in essere ogni intervento volto a consentire alla Regione siciliana di completare l'iter attuativo della riforma della riscossione, analogamente a quanto fatto dall'Amministrazione statale, la cui la cui decorrenza è prevista per il 1o ottobre 2006.
9/1475/25. Giudice, Crisafulli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 attualmente in discussione è finalizzato, tra l'altro, a dettare una nuova disciplina in tema di tariffe professionali, pubblicità e società multidisciplinari;
l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle attività intellettuali e libero professionali è stata ritenuta necessaria in funzione non solo del principio comunitario di libera concorrenza e di quello di libera circolazione dei servizi e delle persone, ma soprattutto al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato;
l'intervento è stato promosso anche a seguito delle numerose procedure di infrazione promosse nei confronti del nostro Paese proprio per l'inderogabilità dei massimi e dei minimi tariffari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di propria competenza volte ad una revisione organica di tutte le libere professioni e a valutare l'opportunità di individuare - per quanto attiene ai servizi di pubblico interesse, e in particolare rispetto alla stipulazione di contratti ad evidenza pubblica - parametri qualitativi determinati, allo scopo di limitare possibili pratiche di dumping e di concorrenza sleale che possano produrre un abbassamento ingiustificato della qualità dei servizi.
9/1475/26. Suppa, Tenaglia, Gambescia, Cesario, Strizzolo, Margiotta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria volte a ridurre per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009 l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;
in occasione della discussione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria per il 2006, modificando gli orientamenti del Governo - che tendevano a mettere in discussione il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria no profit e di partito, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 - con il consenso di tutte le forze parlamentari venne ribadito il carattere di «diritto soggettivo» di detti contributi;
contestualmente furono introdotte nuove e più restrittive misure di maggior rigore nella definizione dei requisiti di accesso e delle condizioni di mantenimento dei contributi stessi;
in quella circostanza però non si è provveduto a dotare il relativo capitolo di bilancio delle risorse sufficienti per onorare tale impegno;
la difesa del pluralismo dell'informazione ha una particolare rilevanza per la crescita della democrazia nel nostro Paese;
le testate autogestite da parte di società cooperative e no profit hanno uno speciale valore,
impegna il Governo
a prevedere nell'ambito della prossima sessione di bilancio lo stanziamento di fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti a definire nuovi e più rigorosi criteri di accesso alle provvidenze previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 250.
9/1475/27. (Testo modificato nel corso della seduta). Li Causi, D'Elpidio.
La Camera,
premesso che:
i temi trattati nel decreto in esame con riferimento alla parte normativa di carattere fiscale assume una particolare importanza e complessità;
appare opportuno - nel quadro di una necessaria rivisitazione di alcuni aspetti di carattere formale del rapporto tra contribuente e sistema fiscale - limitare la concentrazione di adempimenti nel periodo maggio-luglio;
l'obbligo di trasmissione per via telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi, fino al periodo di imposta riferito all'anno 2005, è eseguibile entro la data del 31 ottobre 2006, mentre l'articolo 37 del decreto-legge in esame stabilisce che per il futuro il nuovo termine sia quello del 31 luglio di ciascun anno, aggravando così oneri e tempistica degli adempimenti posti in capo ai contribuenti;
la modulistica delle scadenze sopra richiamate non va ad incidere sui flussi delle entrate i cui termini rimangono inalterati,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle disposizioni richiamate in premessa e ad adottare, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, eventuali aggiustamenti temporali.
9/1475/28. (Testo modificato nel corso della seduta). Strizzolo, Suppa, Pertoldi, Fogliardi, Sanga, Misiani, Rusconi.
La Camera,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2003, n 350 (legge finanziaria 2004), ha consentito ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994 di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, analogamente a quanto già previsto dalle scorse finanziarie per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990;
tali agevolazioni tributarie hanno dato nuove possibilità imprenditoriali alle nostre imprese piemontesi, tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per poter salvare le proprie attività economiche distrutte dalle alluvioni;
il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31 luglio 2004 dalla legge finanziaria 2004, ma per carenza di informazione non tutte le imprese interessate hanno presentato nei termini le relative domande;
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, l'opportunità di prevedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di definizione in via automatica della posizione tributaria delle imprese piemontesi colpite dalle alluvioni del 1994, utilizzando allo scopo le risorse disponibili stanziate dall'articolo 4, comma 90 della legge finanziaria 2004.
9/1475/29. Montani, Cota.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 25 dispone la riduzione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009 e rende indisponibili alla gestione per l'anno 2006 quote di stanziamento concernenti le spese di funzionamento, l'addestramento e i mezzi operativi e strumentali dei Vigili del Fuoco;
il taglio delle risorse finanziarie rende indispensabile la riduzione delle spese dei singoli Comandi provinciali, limitando di fatto i servizi resi e aggravando le situazioni di carenza dei mezzi a disposizione;
in particolare, l'ufficio distaccato di Monza del Comando provinciale di Milano evidenzia una situazione di reale disagio a causa delle carenze dei mezzi operativi e strumentali a dotazione dell'ufficio medesimo;
Monza è la terza città della regione Lombardia in ordine di grandezza e diventerà capoluogo di provincia nel 2009, mentre il territorio comunale più di altri contribuisce al bilancio statale, versando annualmente allo Stato più di 1.500 miliardi di vecchie lire di imposte;
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento dell'ufficio dei Vigili del Fuoco di Monza e a garantire i mezzi operativi e strumentali indispensabili per le relative operazioni di pronto intervento.
9/1475/30. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si compone di un numero assai elevato di articoli che incidono su ambiti normativi alquanto eterogenei, dalla disciplina delle professioni, al commercio, dalla tutela dei consumatori, alla lotta all'evasione fiscale, al contenimento della spesa pubblica, ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai servizi pubblici locali, fino alle politiche giovanili e della famiglia;
i numerosi interventi modificativi vengono realizzati mediante lo strumento della decretazione d'urgenza senza che siano rispettati i necessari presupposti di necessità ed indifferibilità di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione;
invero, il dettato costituzionale impone che mediante decreto-legge vengano realizzati interventi di immediata efficacia, non dilazionabili nel tempo, di carattere omogeneo e conformi al titolo del provvedimento, come a fortiori precisato dalla legge 23 agosto del 1988, n. 400;
l'atto in esame non presenta alcuno degli essenziali requisiti indicati, non è omogeneo nei suoi contenuti, risulta privo di un criterio unificante, non contiene norme di immediata applicazione dal momento che anzi dispone manovre economiche correttive destinate ad esplicare i propri effetti non solo nell'anno in corso, bensì per gli anni 2007 e 2008;
dall'esordio della sua breve attività, il nuovo Governo ha già adottato diversi decreti-legge dal contenuto estremamente eterogeneo che, al pari del presente risultano privi dei necessari presupposti di validità;
impegna il Governo
ad essere più rigoroso per il futuro nella scelta e nell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, ai fini del necessario rispetto dei parametri normativi e dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
9/1475/31. Bricolo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si compone di un numero assai elevato di articoli che incidono su ambiti normativi alquanto eterogenei, dalla disciplina delle professioni, al commercio, dalla tutela dei consumatori, alla lotta all'evasione fiscale, al contenimento della spesa pubblica, ai poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai servizi pubblici locali, fino alle politiche giovanili e della famiglia;
in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, come dimostrato anche da analoghe esperienze straniere, non comportano una diminuzione dei costi per il consumatore;
si impone agli ordini professionali un pedissequo adeguamento dei propri codici deontologici alle nuove disposizioni, con evidente lesione dell'autonomia degli ordini su un profilo fondamentale come quello della deontologia professionale;
le norme che il decreto-legge introduce all'articolo 35 risultano di fatto limitative della libertà d'impresa, soprattutto per quanto attiene all'attività degli esercenti arti e libere professioni, che si vedono ora costretti ad attenersi a nuovi adempimenti, come quello di aprire un apposito conto corrente per ricevere il pagamento dei compensi della propria opera;
le medesime norme addirittura impongono le modalità con cui deve avvenire la riscossione del compenso, a mezzo assegno ovvero bonifico bancario, al fine di escludere il pagamento in contanti per somme superiori ad euro 100;
impegna il Governo
a considerare previo monitoraggio della disciplina del presente decreto una più opportuna disciplina dell'attività di libera professione e ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché le disposizioni introdotte non risultino limitative della libertà d'impresa.
9/1475/32. Dozzo.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 23 del decreto legge in esame si propone l'abrogazione del comma 4, articolo 14, del decreto legislativo 6 aprile 2006 e del comma 4, articolo 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, in base al quale il Consiglio Universitario Nazionale «esprime parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo»;
il Consiglio Universitario Nazionale è organo di rappresentanza del sistema universitario, e non più delle istituzioni autonome universitarie, nettamente distinto dalla Conferenza dei rettori, cui è demandato esclusivamente il compito di rappresentanza degli atenei;
la proroga del CUN ha sopperito ad alcune criticità della disciplina di riferimento, come ad esempio la mancanza di meccanismi in grado di assicurare la necessaria continuità dell'attività istituzionale;
la competenza del CUN ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici, ha apportato un'evidente innovazione, garantendo una piena trasparenza degli atti concorsuali;
sebbene il parere del CUN non sia vincolante, poiché il potere di approvare gli atti concorsuali spetta al massimo organo del mondo accademico, il rettore, esso è comunque autorevole;
sarebbe improprio che, all'interno dell'università presso cui si sono svolte determinate procedure concorsuali si provvedesse alla valutazione di legittimità
in assenza di «un terzo» che possa intervenire con serenità e trasparenza su questo profilo;
non si capisce quali siano i problemi legati all'economicità delle spese, poiché il parere della V Commissione Bilancio, espresso in ordine «all'ampliamento delle competenze attribuite al CUN» ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, ha rilevato la mancanza di nuovi o maggiori oneri, potendovi far fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente;
impegna il Governo
a monitorare la disciplina del presente decreto anche al fine di garantire il principio di trasparenza che normalmente ispira l'andamento della pubblica amministrazione, poiché il parere di «uffici interni all'università, sia pure tecnicamente dotati di competenze ed esperienza» potrebbero confliggere con questo principio, né sarebbero sufficienti a stabilire la «legittimità» o meno degli atti concorsuali.
9/1475/33. Goisis.
La Camera,
premesso che:
con l'approvazione dell'articolo 14 del decreto-legge in esame sull'integrazione dei poteri dell'Antitrust sono state poste, ad avviso del presentatore, le basi per nuovi «tonfi» in borsa ed episodi di insider trading;
con la semplice apertura di un procedimento per una possibile infrazione si obbligheranno imprese nazionali come Enel, Eni e Snam Rete Gas ad adottare provvedimenti, cessioni e ristrutturazioni aziendali;
con una semplice minaccia, aziende che rappresentano milioni di italiani e grandi fondi di investimento all'estero, dovranno accorrere, con atteggiamenti remissivi, per non incappare nella mannaia del malandrino di turno;
il potere, starà tutto nelle mani delle varie Authority, in questo caso l'Antitrust;
il Presidente dell'Autorità potrà disporre, d'imperio, in misura cautelativa, il sequestro fino al 3 per cento del capitale dell'azienda. Questo a dispetto del principio di legalità, della possibilità di difesa e dell'interesse nazionale. Quindi poche persone potranno influenzare il mercato senza controlli e senza contraddittorio;
nel resto del mondo valgono le leggi del mercato e si sostengono nel campo dell'energia le imprese del settore, il Governo con il suo atteggiamento penalizza pesantemente le stesse e gli azionisti
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative volte a prevedere un sistema di controllo dell'operato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché l'adozione di misure cautelari dopo un «sommario» esame non si traduca in un grave danno per la nostra economia, le nostre aziende ed i risparmiatori.
9/1475/34. Fava.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 ha previsto che le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte senza l'iscrizione a registri abilitanti e senza il possesso di requisiti professionali soggettivi, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti. Conseguentemente non è più richiesta l'iscrizione al Rec ed è stato abolito il requisito del superamento dell'esame di idoneità;
si cancellano i divieti per l'effettuazione di vendite promozionali scontate senza autorizzazioni preventive e senza limitazione di ordine temporale, «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione», fatta eccezione per i saldi o le vendite sottocosto;
sarà poi più facile aprire un esercizio commerciale, visto che non bisognerà più rispettare le distanze minime tra esercizi, né i requisiti professionali, con le conseguenze che tutti possono immaginare. La soppressione delle Commissioni dà la possibilità a qualunque persona di inventarsi o improvvisarsi in una nuova professione: chiunque potrà fare il parrucchiere, aprire il proprio salone senza nessuna limitazione sulle distanze minime, sarà deregulation totale, senza nessuna sicurezza e tutela verso il cittadino;
l'effetto combinato del divieto di stabilire distanze minime e limitazioni di quote di mercato per aree sub-regionali rende di fatto impossibile stabilire contingenti per nuove aperture, pratica adottata da molte Regioni;
la «libertà di assortimento», toglie alle Regioni una parte molto rilevante degli strumenti che hanno usato per rallentare nuove aperture di grandi punti vendita. Sulla base delle regole stabilite dal decreto, la valutazione di nuovi investimenti commerciali non potrà che essere fatta su considerazioni di carattere urbanistico;
è facile prevedere che le nuove norme, a cui gli enti locali dovranno adeguarsi entro il 1o gennaio 2007, porteranno alla creazione di contenzioso, anche per qualche ambiguità che può nascere dalla lettura del testo del decreto;
impegna il Governo
a prevedere un sistema di controllo a tutela del cittadino-consumatore che in un'ottica di totale liberalizzazione del sistema di commercio al dettaglio corre il serio rischio di incappare in attività o persone che improvvisano una professione senza averne i requisiti o l'esperienza per esercitare la stessa.
9/1475/35. Allasia.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene una serie di norme che ampliano la base imponibile ai fini IRES;
le norme suddette, a parte alcune rettifiche apportate successivamente durante l'iter al Senato, hanno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso derogando al principio contenuto all'articolo 3 dello Statuto del contribuente;
ciò provoca destabilizzazione nei contribuenti e nelle imprese, in quanto la maggiore imposizione retroattiva inficia la programmazione dei medesimi;
impegna il Governo
ad adoperarsi pienamente al fine di rispettare in futuro, in particolare nel prossimo disegno di legge finanziaria per il 2007, quanto stabilito nella legge dello Statuto del contribuente, varata proprio dal Governo sostenuto dalla medesima maggioranza.
9/1475/36. Filippi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene una serie di norme che ampliano la base imponibile ai fini IRES;
le norme suddette, a parte alcune rettifiche apportate successivamente durante l'iter al Senato, hanno effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso, derogando al principio contenuto all'articolo 3 dello Statuto del contribuente;
alcune delle suddette norme, oltre a rappresentare causa di maggior prelievo tributario,
sono state adottate in tempi brevi, che non hanno consentito una attenta valutazione dell'impatto delle medesime;
infatti le medesime hanno provocato incertezze nella loro presunta applicazione, come si evince dai numerosi interrogativi posti dai quotidiani economici di rilievo;
impegna il Governo
nell'adozione prossima di norme di carattere tributario, a formulare con maggiore precisione le modalità di applicazione delle medesime, nel rispetto del principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni legislative.
9/1475/37. Fugatti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene all'articolo 35, commi 8, 9 e 10, il nuovo regime fiscale in materia di locazioni e compravendite immobiliari, successivamente rimodulato durante l'iter al Senato;
le norme suddette previste nel testo originario, oltre ad aver suscitato la contrarietà delle imprese del settore ed aver provocato in Borsa perdite gravi sui titoli delle imprese coinvolte del settore immobiliare, sono fonte di nuove entrate per il bilancio dello Stato, che, secondo gli esperti del settore, sono di gran lunga più corpose, rispetto a quelle risultanti dalla scheda tecnica del Governo;
si parla di una differenza di incassi pari a 8-9 miliardi di euro in più rispetto alla quantificazione del Governo;
impegna il Governo
in occasione della prossima manovra di bilancio a quantificare correttamente gli effetti finanziari delle norme proposte, al fine di dare maggiore trasparenza alle risorse effettivamente disponibili nel bilancio dello Stato.
9/1475/38. Brigandì.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene all'articolo 35, commi 8, 9 e 10, il nuovo regime fiscale in materia di locazioni e compravendite immobiliari, successivamente rimodulato durante l'iter al Senato;
le norme suddette previste nel testo originario, oltre ad aver suscitato la contrarietà delle imprese del settore ed aver provocato in Borsa perdite gravi sui titoli delle imprese quotate coinvolte, sono fonte di nuove entrate per il bilancio dello Stato, che, secondo gli esperti del settore, sono di gran lunga più corpose, rispetto a quelle risultanti dalla scheda tecnica del Governo;
si parla di una differenza di incassi pari a 8-9 miliardi di euro in più rispetto alla quantificazione del Governo;
impegna il Governo
nel caso del verificarsi di tali superiori incassi erariali, a destinare le suddette esuberanti risorse alla riduzione della pressione fiscale a carico dei contribuenti non rientranti nella no-tax area.
9/1475/39. Dussin, Montani.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene all'articolo 38 una serie di disposizioni, dirette a intervenire sulla disciplina del gioco e della raccolta scommesse con regolamenti al fine di assicurare maggior tutela e legalità al giocatore;
nell'ambito della materia da regolamentare è inserita anche la raccolta gioco del Bingo;
impegna il Governo
nell'emanazione dei suddetti regolamenti, a rispettare quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, ossia la destinazione esclusiva delle sale Bingo alla raccolta del gioco medesimo.
9/1475/40. Pini.
La Camera,
premesso che:
il blocco delle anticipazioni delle spese di giustizia, di cui all'articolo 21 del decreto-legge in esame, investe il pagamento degli onorari degli avvocati che difendono in regime di gratuito patrocinio;
ciò comporta il sostanziale mancato pagamento degli stessi, posto che l'effettivo pagamento degli onorari avverrebbe a distanza di circa 7 o 8 anni;
tale disposizione mette in ginocchio la categoria degli avvocati penalisti, soprattutto dei giovani avvocati, che hanno impostato l'organizzazione della propria attività professionale sulle difese in regime di gratuito patrocinio;
il mancato pagamento dei compensi professionali rende non effettivo il diritto di difesa per le categorie meno abbienti, che usufruiscono del gratuito patrocinio;
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della predetta norma, valutando l'opportunità di ripristinare il regime di anticipazioni delle spese di giustizia con riferimento al gratuito patrocinio o ad adottare altro strumento, che consenta il pagamento rapido degli onorari per gratuito patrocinio.
9/1475/41. Cota, Leddi Maiola.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame, a seguito dell'accordo raggiunto fra il Governo e le associazioni dei tassisti, reca disposizioni relative al potenziamento dell'offerta del servizio di taxi;
il comma 1 indica come strumenti che i comuni possono adottare, al fine di sopperire alla ridotta offerta di taxi, sia la possibilità di disporre turnazioni integrative, sia il rilascio a titolo gratuito o oneroso di nuove licenze, sia, infine, la possibilità del rilascio di licenze stagionali o temporanee per fronteggiare particolari eventi e periodi;
impegna il Governo
ad indirizzare i comuni, con norma interpretativa, a ricorrere in via prioritaria agli strumenti della turnazione e delle licenze stagionali per sopperire alla maggiore domanda di servizio di taxi e soltanto successivamente e se necessario a ricorrere all'ampliamento delle licenze.
9/1475/42. Gibelli, Cota.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame, con i commi 12 e 12-bis dell'articolo 35, obbliga gli esercenti arti e professioni ad aprire appositi conti correnti per ricevere i compensi e le somme riscosse nell'esercizio della loro attività;
inoltre, la medesima norma impone anche i modi in cui poter ricevere i pagamenti, ossia a mezzo bonifico bancario e/o assegni, al fine di escludere il pagamento in contanti per somme superiori ai 100 euro;
le nuove disposizioni comportano oneri maggiori per l'attività dei contribuenti interessati;
impegna il Governo
a preporre la necessità della semplificazione tributaria alla necessità di adottare
norme di controllo vessatorio sui contribuenti, che aggravano per i medesimi i costi per sostenere l'attività autonoma.
9/1475/43. Stucchi.
La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame l'articolo 2, comma 1, lettera a) abroga le disposizioni legislative e regolamentari che fissano tariffe obbligatorie fisse o minime;
va fermamente criticata la abolizione della inderogabilità dei minimi di tariffa, dato che la concorrenza sui prezzi comporterebbe uno scadimento della qualità della prestazione, a danno dei cittadini, in un mercato caratterizzato da asimmetria informativa fra avvocati e clienti, che non sono in grado di valutare la qualità dei servizi loro forniti;
la violazione dei minimi, inoltre, metterebbe a rischio la dignità ed il decoro dell'avvocato, mentre l'introduzione del «patto di quota lite» non renderebbe più distinguibili gli interessi dell'avvocato da quelli del cliente;
la medesima disposizione abroga le norme che prevedevano la possibilità di «pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti»;
la rimozione di tale divieto è causa di gravi ed imprevedibili conseguenze sul piano del rischio di compromissione della terzietà dell'avvocato rispetto all'oggetto della lite, che rappresenta la garanzia della sua oggettività e serenità nelle gestione degli interessi del cliente;
non sembra che la ratio dell'articolo 2 sia dovuta alla pretesa liberalizzazione del settore, in quanto il Governo si pone in contrasto con quanto stabilito a livello europeo. In proposito si ricordino le risoluzioni del 5 aprile 2001 e del 26 marzo 2006 del Parlamento europeo, le quali raccomandano regole specifiche per assicurare l'imparzialità, la competenza, e l'integrità dei professionisti, impedire commistioni o peggio conflitti d'interesse con il cliente o pubblicità ingannevole, esprimendosi in un ordinamento professionale democratico che attribuisca alle categorie professionali il compito di stabilire norme interne per garantire la qualità dei servizi, fissare standard di valore, assicurare l'osservanza delle norme medesime, tutte cose che giustificano una disciplina specifica, anche in tema di tariffe obbligatorie, perché in questa materia l'obiettivo di promuovere la concorrenza va conciliato con il mantenimento di norme etiche;
di fatto l'articolo 2 ha suscitato la protesta accesa, ancora in essere, degli ordini interessati;
impegna il Governo
ad evitare in futuro di «stravolgere» le norme che regolano settori importanti, senza ricorrere al confronto ed alla concertazione con i rappresentanti delle categorie degli interessati.
9/1475/44. Lussana.
La Camera,
premesso che:
la liberalizzazione della vendita al dettaglio dei farmaci di automedicazione e dei medicinali senza obbligo di prescrizione rischia di portare al collasso economico le piccole farmacie e le farmacie rurali di minori dimensioni;
soprattutto nelle zone disagiate, periferiche o lontane dai centri urbani, tali farmacie spesso costituiscono l'unico presidio sanitario accessibile ai cittadini, contribuendo in tal modo alla garanzia della capillarità del nostro Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adottare eventuali
iniziative normative volte ad esonerare le farmacie e le farmacie rurali di più piccole dimensioni dall'applicazione delle percentuali di sconto ivi previste, prevedendo per le farmacie rurali di maggiori dimensioni l'applicazione di uno sconto proporzionale al fatturato annuo.
9/1475/45. Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
la liberalizzazione della vendita dei farmaci cosiddetti da banco proposta dall'articolo 5 del decreto-legge in esame solleva dubbi e preoccupazioni in merito alle garanzie e alle tutele che verranno predisposte nei confronti degli utenti del servizio di distribuzione e commercio dei farmaci;
il farmaco rappresenta non già un prodotto economico soggetto alla logica della domanda e dell'offerta, ma un bene sociale di fondamentale importanza ai fini della garanzia dell'irrinunciabile diritto alla salute;
la vendita al pubblico dei farmaci deve garantire che l'acquisto da parte dei cittadini sia adeguatamente informato e commisurato alle reali esigenze e condizioni sanitarie del singolo individuo;
impegna il Governo
a valutare in sede di attuazione, l'opportunità di prevedere che i medicinali di automedicazione soggetti all'applicazione dell'articolo 5 e venduti negli esercizi commerciali di cui al comma 1 siano posti in commercio in confezioni contenenti un numero ridotto di unità posologiche.
9/1475/46. Caparini.
La Camera,
premesso che:
le norme di cui agli articoli dal 32 al 34 del decreto sono illustrate, nella relazione di accompagnamento, quali misure volte al contenimento della spesa pubblica;
esistono, nel nostro ordinamento, di una serie di norme cosiddette «di privilegio» quali: la legge 11 giugno 1974, n. 252, e i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
l'abrogazione delle citate disposizioni di legge comporterebbe un reale e cospicuo risparmio per le casse dello Stato;
impegna il Governo
a valutare altri percorsi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, quale, ad esempio, la rimozione di rendite di privilegio.
9/1475/47. Alessandri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni rilevanti per rilanciare lo sviluppo economico e sociale, provvedendo a introdurre una disciplina volta a rimuovere le rigidità e le strozzature in taluni settori, che allo stato impediscono di sfruttare tutte le opportunità derivanti dal funzionamento del mercato;
rilevato che appare necessario procedere alla effettiva liberalizzazione di settori strategici, in precedenza al centro di operazioni di privatizzazione, ma non realmente liberalizzati, il che consentirebbe di apportare indiscutibili vantaggi per i consumatori;
evidenziando altresì che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento svolto presso 1'VIII Commissione, è stata riconosciuta l'esigenza di proseguire in maniera convinta sulla strada
delle liberalizzazioni, con particolare riguardo ai settori dell'energia elettrica, del gas e delle autostrade;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a liberalizzare settori strategici a livello economico e sociale, quali l'energia elettrica, il gas e le autostrade, i quali sono stati in passato al centro di operazioni di privatizzazioni, anche allo scopo di garantire al cittadino consumatore i vantaggi derivanti dalla possibilità di fruire di un ventaglio più ampio di alternative a tariffe più competitive.
9/1475/48. Benvenuto.
La Camera,
premesso che:
la manovra di contenimento della spesa pubblica ha imposto tagli anche ai fondi esistenti sui capitoli 2352 (U.P.B. 5.1.1.0) e 2449 (U.P.B. 5.1.2.4), dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per il finanziamento dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681 del 1984, le spese di funzionamento per l'Albo costituiscono oneri finanziati direttamente da entrate di scopo versate dagli autotrasportatori per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo stesso e per la realizzazione di finalità precipue della categoria;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del provvedimento in esame anche al fine di porre in essere le misure necessarie affinché siano esclusi dai provvedimenti che comportino riduzioni o limitazioni della spesa pubblica i fondi costituiti con i versamenti degli autotrasportatori, onde consentire che il finanziamento disposto dagli imprenditori del trasporto trovi destinazione esclusiva ed effettiva nell'ambito dell'attività che la legge conferisce al Comitato centrale, non potendosi ritenere ammissibile che detti fondi vadano a costituire «economia di spesa» al pari di altri fondi di bilancio.
9/1475/49. Giorgio Merlo.
La Camera,
premesso che:
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «legge quadro sulle aree protette», ha dettato i principi per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
nel nostro Paese i parchi nazionali, regionali, le aree naturali protette e quelle marine tutelano e valorizzano un ricco e variegato patrimonio naturale e paesaggistico con il compito primario di conservare la biodiversità ed allo steso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;
con 23 parchi nazionali istituiti e una estensione del territorio sottoposto a tutela di circa 1.300.000 ettari l'Italia è ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate;
le aree naturali protette, oltre a svolgere una insostituibile funzione di tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio naturalistico di incalcolabile valore, hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata;
la legge finanziaria 2006, del 23 dicembre 2005 n. 266, all'articolo 1, comma 187, recita: «A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale»;
il parco nazionale dello Stelvio è gestito in forma di consorzio voluto dalla norma di attuazione allo statuto speciale per le Province autonome di Trento e Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974) nonché dall'intesa di Lucca firmata dai rappresentanti dello Stato, della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poi recepita con le leggi costitutive del consorzio (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, L.P. 30 maggio 1993, n. 22 della Provincia Autonoma di Trento, L.P. 3 novembre 1993, n. 19 della Provincia di Bolzano e L.R. 10 giugno 1996 n. 12 della Regione Lombardia);
in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006, il Consiglio direttivo del Consorzio del parco Nazionale, con la propria delibera n. 18 ha classificato i fondi per fonti di provenienza (fondi statali, Regione Lombardia, Province autonome di Trento e di Bolzano, UE e propri); tale operato è avvenuto dopo aver consultato il Collegio dei revisori dei conti, che, in merito, aveva espresso parere favorevole;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della sua attività di vigilanza, pronunciandosi sulla delibera n. 18, aveva condiviso la classificazione dei fondi per fonti di provenienza operata dal consorzio;
il Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'8 maggio 2006, prot. n. 0062591, obbliga al rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2006, a prescindere dalle fonti di provenienza;
l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla citata nota dell'8 maggio 2006, in merito all'attuazione dei tagli ed al rispetto dei limiti previsti dalla Legge finanziaria 2006, non tiene conto della autonomia gestionale del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, principio sancito dalle leggi costitutive dello stesso (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, L.P. 30 agosto 1993, n. 22 della Provincia Autonoma di Trento, L.P. 3 novembre 1993, n. 19 della Provincia di Bolzano e L.R. 10 giugno 1996 n. 12 della Regione Lombardia);
proprio in relazione alla sua natura costitutiva, che lo distingue da tutti gli altri parchi nazionali italiani, il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio può rivendicare per se stesso il principio dell'autonomia gestionale e finanziaria;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) possa trovare applicazione esclusivamente per quanto riguarda le spese finanziate da fondi statali.
9/1475/50. Uggè, Affronti, Barbieri, Bernardo, Biancofiore, Di Centa, Gardini, Gibelli, Moffa, Oppi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nell'introdurre delle disposizioni intese alla generale contrazione degli stanziamenti (articoli 22 e 25) ed alla riduzione delle spese (articoli da 27 a 34), ha inciso pesantemente anche sui seguenti capitoli gestiti dal comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose conto terzi: il 2352, il 2439 ed il 2449 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti;
i capitoli 2352 e 2439 non hanno natura pubblica, trattandosi di entrate di scopo versate dagli autotrasportatori per il funzionamento del comitato centrale per l'Albo, affinché quest'organismo consegua gli obiettivi assegnatigli dalla legge, e che pertanto non possono costituire «economie di spesa» al pari di altri fondi di bilancio;
il capitolo di spesa 2449 finanzia interventi a favore della sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale, espressione di precisi accordi politici tra il Governo e la categoria degli autotrasportatori. Tra questi interventi, sono compresi alcuni di valenza essenziale per la sicurezza della circolazione stradale quali: il finanziamento e la gestione dei centri mobili di revisione, per il controllo su strada dell'efficienza tecnica del veicolo; la realizzazione delle cosiddette «pattuglie miste», che effettuano dei controlli amministrativi su strada nei confronti dei conducenti e delle imprese di autotrasporto; l'attuazione del sistema di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto, previsto dalla recente riforma del settore;
stante quanto sopra, l'attuazione delle misure decise dal Governo impedirebbe il raggiungimento di finalità essenziali non solo per la categoria dell'autotrasporto, ma per l'intera collettività;
impegna il Governo
ad adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative di carattere normativo che permettano di escludere i capitoli 2352, 2439 e 2449 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti, da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o contrazione della spesa pubblica, ivi incluse quelle somme disponibili nei medesimi capitoli, non impegnate dal Comitato centrale entro l'esercizio di competenza.
9/1475/51. Pizzolante.
La Camera,
premesso che:
preso atto che il provvedimento in esame si muove nella giusta direzione di una tutela compiuta del cittadino consumatore;
le crisi finanziarie che hanno investito i gruppi Cirio e Parmalat hanno posto il tema della tutela dei risparmiatori con particolare riferimento all'affidabilità dei professionisti e delle società addette ai controlli;
in questi casi di crack finanziari, infatti, come in quasi tutti i casi di crack finanziari, gli ultimi bilanci delle società interessate erano corredati da relazioni di certificazione rilasciate senz'alcuna riserva dai revisori,
impegna il Governo
a porre in essere le opportune iniziative per disciplinare il settore delle società di revisione e consulenza con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.
9/1475/52. Gambescia, Suppa, Tenaglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del decreto-legge in esame ha soppresso il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 1992;
il medesimo articolo 33, al comma 2, ha tuttavia precisato che «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...] nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore sia stata accolta ed autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta»;
i termini per la presentazione e per l'eventuale accoglimento delle domande di trattenimento in servizio, ad opera delle singole amministrazioni, risultano diversi e variabili;
in tale contesto potranno, quindi, determinarsi numerosissimi casi di dipendenti che hanno ottenuto il formale accoglimento da parte dell'Amministrazione e che, pur avendo presentato la richiesta molto tempo dopo, potranno restare in servizio rispetto, invece, ad altri dipendenti che, pur avendo presentato le richieste molto tempo prima, siccome non in possesso del formale accoglimento della richiesta alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, risulteranno privati della possibilità di permanere in servizio;
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati risulterebbero, quindi, ingiustamente ed immotivatamente soggetti ad una evidente disparità di trattamento, laddove la conservazione del diritto di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, restasse legata non già alla avvenuta presentazione della richiesta, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, bensì all'avvenuto formale accoglimento della richiesta stessa, prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio costante della applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 33 del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame risultino avere formalmente presentato la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, ferme restando le facoltà tutte riservate alle pubbliche amministrazioni dai periodi terzo, quarto e quinto dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 1992.
9/1475/53. Costantini, Verini.
La Camera,
premesso che:
al fine di combattere la diffusione del gioco illegale verranno aperti migliaia di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
verranno istallate maggiori quantità di macchinari di intrattenimento a vincita in denaro nei suddetti punti vendita;
le caratteristiche dei punti di vendita e le quantità di macchinari verranno definite con regolamenti;
tra i punti vendita vengono indicati, oltre alle agenzie di scommessa e le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, vale a dire le sale bingo;
le sale bingo sono destinate fin dalla loro creazione esclusivamente al bingo, e tale gioco è stato sempre definito dagli esercenti come rivolto alle famiglie e non ai giocatori incalliti, è stato descritto come innocuo passatempo e gli esercenti si sono fitti vanto del controllo e della apertura ai gruppi familiari, tanto che in alcune sale bingo sono aperte sale dedicate per intrattenere bambini e infanti;
le sale bingo - poiché offrono un gioco dedicato alle famiglie - sono state aperte nei quartieri più popolosi, spesso in sostituzione di sale cinematografiche, con
localizzazioni che già ora creano problematiche di impatto ambientale sui residenti;
i macchinari da divertimento e intrattenimento attirano una clientela che nulla ha a che vedere con quella dedita al bingo e che ha comportamenti che non faranno che aumentare i problemi di impatto ambientale;
è possibile portare nelle sale suddette prodotti di gioco pubblico meglio compatibili con la clientela peculiare che gli è tradizionale;
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 38 del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative volte ad evitare che siano installati macchinari da intrattenimento a vincita in denaro nelle sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
9/1475/54. Buontempo.
La Camera,
premesso che:
per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono stato erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri (A.C. 4163 della XIV legislatura) e mai giunto alla approvazione definitiva;
in particolare si è determinata una attribuzione delle provvidenze da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;
tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2006 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.
9/1475/55. Giulietti, Beltrandi, Tranfaglia, Goisis, Del Bue, Ventura, Folena, Rusconi, De Zulueta, De Biasi, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Giorgio Merlo, Schietroma, Poletti, De Simone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria volte a ridurre per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009 l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;
considerato che:
in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2006, modificando gli orientamenti del Governo - che tendevano a mettere in discussione il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria non profit e di partito, previsti dalla legge n. 250 del 1990 - con il consenso di tutte le forze parlamentari venne ribadito il carattere di «diritto soggettivo» di detti contributi;
contestualmente furono introdotte nuove e più restrittive misure di maggior rigore nella definizione dei requisiti di accesso e delle condizioni di mantenimento dei contributi stessi;
in quella circostanza però non si è provveduto a dotare il relativo capitolo di bilancio delle risorse sufficienti per onorare tale impegno;
la difesa del pluralismo dell'informazione è rilevante per la crescita della democrazia nel nostro paese;
le testate autogestite da parte di società cooperative e non profit hanno valore particolare;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 250;
impegna altresì il Governo
a definire, nella stesso tempo, nuovi e più rigorosi criteri di accesso alle provvidenze previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 250.
9/1475/56. De Biasi, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Poletti, Martella, Giulietti, Giachetti, Folena, Ventura, Tocci, Ghizzoni, Tranfaglia, Goisis, Costantini, Schietroma, Rusconi, De Zulueta, Beltrandi, Del Bue, De Simone.
La Camera,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005, detta, tra gli altri, all'articolo 1, commi 22 e 23 disposizioni in materia di patto di stabilità per gli enti locali individuando i criteri per la determinazione del tetto del 2 per cento;
il Governo era chiamato ad emanare provvedimenti attuativi delle norme contenute nella legge 31 maggio 2005, n. 88;
nella
seduta n. 650 del 5 luglio 2005 è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/5736/9;
l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha abrogato la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 331,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative opportune per attuare quanto detto in premessa, riguardante i siti inquinanti, ed eventualmente adottare gli atti amministrativi necessari a far sì che gli investimenti relativi ai contratti in essere ed in corso di stipula nell'anno 2006 che prevedono il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie necessarie alla bonifica delle aree minerarie, dalle società private ai comuni, non ricadano nelle disposizioni previste ai commi 22 e 23 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e predisporre interventi che regolino la materia per gli anni successivi.
9/1475/57. Ceccuzzi.
La Camera,
premesso che:
la legge 5 gennaio 1994, n. 36 all'articolo 21 ha previsto la costituzione di un Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche, che tra le proprie competenze ha anche quella di elaborare il metodo di calcolo della tariffa da applicare negli «Ambiti Territoriali Ottimali - ATO», allorché viene individuato il gestore unico del servizio idrico integrato;
con decreto ministeriale del 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1996, n. 243, è stato adottato il sistema tariffario del servizio idrico integrato stabilito dal Comitato in parola;
la tariffa da applicare è la risultante di un complesso calcolo le cui voci fondamentali sono i costi operativi e di
ammortamento, la tariffa dell'anno corrente, il tasso d'inflazione programmato, il prezzo limite, la remunerazione del capitale investito;
sul capitale investito, risultante dai libri contabili e dal piano economico finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7 per cento, non soggetto ad alcuna possibile variazione;
il tasso di remunerazione del capitale di rischio del 7 per cento è superiore a quello normalmente praticato dal sistema finanziario ed incide in misura rilevante sull'ammontare della tariffa da applicare;
il tasso ufficiale di sconto all'epoca dell'emanazione del citato decreto ministeriale del 1o agosto 1996 ammontava al 7,50 per cento, mentre attualmente il tasso di riferimento della Banca centrale europea è pari al 3 per cento ed il tasso di interesse legale è del 2,5 per cento;
questa situazione garantisce al gestore un'ingiusta rendita e contrasta con l'obiettivo del legislatore di realizzare una gestione più economica e tesa ad assicurare la riduzione delle tariffe applicate;
da una simulazione, effettuata sul consumo medio di una famiglia di quattro persone (circa 300 metri/cubo l'anno), risulta che, applicando un tasso di remunerazione correlato all'attuale costo del denaro, si avrebbe un risparmio familiare sulla bolletta idrica tra i 30 e 40 euro l'anno; il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio, in risposta ad una interrogazione n. 5-03331, a firma degli onorevoli Vigni e Crisci, presentata nella scorsa legislatura, riferì che la questione relativa alla variazione del tasso di remunerazione del capitale investito era all'esame di esperti ministeriali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile provvedimento per rivedere l'attuale sistema tariffario ed in particolare per assicurare con urgenza la variazione del tasso di remunerazione del capitale investito, adeguandolo alle mutate condizioni di mercato al fine di consentire una giusta riduzione delle tariffe attualmente applicate.
9/1475/58. Crisci.
La Camera,
premesso che:
gli interventi contenuti nel decreto-legge in esame sono volti al ripristino di regole di funzionamento del mercato, nonché al contrasto all'evasione fiscale;
le misure recate dal provvedimento in esame sono dirette a favorire il rilancio dell'economia e a ridurre i prezzi e, conseguentemente, ad aumentare i redditi per i consumatori e le famiglie;
è fondamentale il coinvolgimento delle imprese cooperative per il raggiungimento di obiettivi di eccellenza sia di natura economica che di natura sociale;
le cooperative, data la loro natura dei rapporti associativi e di lavoro che si instaurano all'interno delle medesime, non possono produrre lavoro sommerso;
come si evince dal II Rapporto Unioncamere sulle imprese cooperative in Italia, le cooperative attive a fine 2005 in Italia sono 70,4 mila e rappresentano l'1,4 per cento dell'imprenditoria nazionale, con circa il 4,7 per cento degli occupati sul totale dei lavoratori;
confermato il ruolo e la tendenza naturale che le spinge ad aggregarsi, le imprese cooperative, quali tassisti, professionisti, farmacisti e cooperative sociali, rappresentano una parte essenziale del sistema produttivo italiano, dimostrando grandi capacità competitive, notevoli potenzialità di creare posti di lavoro, e forti capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone;
con riguardo alle previsioni occupazionali nelle cooperative, la domanda di lavoratori proveniente dal settore cooperativo mostri segnali positivi: in particolare, il dato maggiormente rilevante indica, attraverso una compiuta indagine, che le cooperative ritengono di creare entro l'anno 103.310 nuovi posti di lavoro con una crescita di nuovi assunti pari al +10,4 per cento rispetto al 2005;
di recente il CNEL ha analizzato, nell'ambito del Rapporto sul mercato del lavoro 2004 il contributo delle cooperative all'occupazione, facendo emergere il rafforzamento della cooperazione nell'arco del quadriennio 2000-2004 e, soprattutto, come le cooperative rappresentino uno «strumento di espansione occupazionale per le fasce meno forti del lavoro», capaci quindi di riservare attenzione al bisogno di impiego dei lavoratori «deboli»;
il Censis, nel 39o Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, ha riconosciuto come le cooperative, pur nell'ambito del sistema economico italiano in affanno, abbiano saputo rafforzarsi nel tempo sotto il profilo della numerosità, della diffusione territoriale, della rilevanza strategica e malgrado la crisi economica, crescono più rapidamente della media delle altre aziende, in termini di unità, fatturato e addetti;
la spiegazione di questi dati di eccellenza è da ricercarsi nel ruolo della cooperazione, ovvero la capacità comprovata delle imprese cooperative e dell'intero sistema cooperativo italiano di allontanare il Paese dal vulnus recessivo;
la cooperazione notoriamente produce i suoi effetti con modalità anticiclica, interviene cioè laddove appare scarsa l'offerta di lavoro, di abitazioni ed altro, in difetto di una vera economia imprenditoriale, a favore di chi aspira al bene primario della casa e non può permetterselo per valori di mercato irraggiungibili, aiutando ad ottenerlo a prezzi accessibili (cooperative edilizie); è così anche per le altre categorie cooperative da quelle sociali, in particolare per i disabili, a quelle di consumo, a quelle dei farmacisti, dei tassisti, dei farmacisti, eccetera;
un sistema produttivo, caratterizzato da scarso dinamismo o addirittura in fase di stagnazione, è surrogato dal sistema cooperativo che lo sostituisce nei potenziali economici inespressi ed apporta al PIL un contributo determinante per il suo incremento (l'8 per cento del PIL è prodotto dal sistema cooperativo);
accertato che sono le analisi economiche di settore e gli studi sui flussi monetari e finanziari ad attribuire, in parte agli investimenti, ma soprattutto all'apporto di lavoro, lo sviluppo del PIL;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere il positivo ruolo svolto dalle imprese cooperative, quale esempio virtuoso da valorizzare, e come possibile strumento, pur affiancato ad altri con pari dignità, per l'avvio di soluzioni strutturali;
ad intervenire con piani d'azione concreti per consentire all'economia cooperativa di accentuare e proseguire nella propria funzione anticiclica;
a prevedere, come priorità nei futuri documenti e provvedimenti, idonee e specifiche misure in favore delle cooperative, il rifinanziamento del Foncooper (Fondo per lo sviluppo dell'impresa cooperativa), per le attività previste dalla legge n. 49 del 1985; nonchè l'attribuzione di una maggiore quota di risorse per lo sviluppo di programmi di formazione, di cui alla legge n. 127 del 1971, finalizzata alla formazione di quadri cooperativi destinati alla ricerca, all'innovazione e alla competitività.
9/1475/59. D'Ulizia, Donadi, Evangelisti, Ossorio, Porfidia, Pedrini, Misiti, Astore, Belisario, Raiti, Palomba, Borghesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto legge in esame, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, riduce le spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali;
l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, il cui scopo è contribuire al contenimento della spesa pubblica, esclude che il vincolo di spesa previsto dal comma 5 dello stesso articolo riguardi «le spese (...) per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi»;
ciò significa che tali vincoli di spesa non riguardano anche gli enti previdenziali che abbiano assunto personalità giuridica di diritto privato in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
da tempo gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e decreto legislativo n. 103 del 1996 rivendicano, stante il loro obbligo a sottoporre alla vigilanza del Parlamento i loro bilanci, la piena autonomia gestionale che deriva loro proprio dai due decreti richiamati;
è perciò necessario meglio puntualizzare e precisare il principio di carattere privatistico all'interno del quale operano le Casse di previdenza privatizzate,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio dell'articolo 22 del decreto in esame, al fine di adottare, eventualmente, le opportune iniziative volte ad escludere gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 dalla applicazione della citata disposizione, in quanto non qualificabili quali enti od organismi pubblici non territoriali.
9/1475/60. Amoruso, Lo Presti, Mancuso.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge reca varie modifiche alla normativa vigente che interessano anche i cittadini italiani residenti all'estero, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1986, n. 917); che senza la deduzione (no-tax area) volta a rimediare alla elevazione delle aliquote minime, i cittadini italiani residenti all'estero sarebbero discriminati rispetto ai cittadini italiani residenti in Italia e dovrebbero anche pagare imposte più elevate che in passato; che la stragrande maggioranza degli italiani residenti all'estero è interessata a questa modifica onde evitare una tassazione su immobili dal valore anche minimo, sui quali peraltro già paga l'ICI, ed anche ad evitare la tassazione delle pensioni spesso di valore assai modesto. Al riguardo occorre considerare, peraltro, che le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale non esistono con tutti gli Stati;
che accanto a dubbi profili di legittimità, la norma comporterebbe:
1) l'obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi anche in presenza di una modesta pensione e di una proprietà immobiliare con una piccola rendita catastale.
2) il dover pagare almeno il 23 per cento sulla rendita della proprietà immobiliare avente, come detto, una piccola rendita catastale.
3) una trattenuta di almeno il 23 per cento sulle pensioni, che non sarà attivata soltanto nel caso di dichiarazioni nel Paese di residenza in cui vige l'accordo sulla doppia imposizione fiscale, operazione di difficile gestione con molti Paesi europei e a maggior ragione con quelli extraeuropei (Argentina, ecc), dove non sempre esiste una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;
alla luce di quanto sopra la Camera ritiene fondamentale ripristinare l'esenzione
dall'IRPEF in favore di una quota base di reddito pari alla deduzione precedentemente applicata di 3.000 euro (no-tax area);
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio della disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, del provvedimento in esame al fine di adottare le opportune iniziative volte a non discriminare i cittadini italiani residenti all'estero per quanto riguarda l'applicazione degli oneri deducibili ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
9/1475/61. Fedi, Bafile, Benzoni, Bucchino, Gianni Farina, Narducci.
La Camera,
premesso che:
il comma 15 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame introduce misure volte a contrastare l'attività delle società non operative (c.d. di comodo), in quanto non svolgono attività economiche o commerciali, ma si limitano a gestire patrimoni mobiliari o immobiliari, elevando le soglie minime per considerare una società come non operativa;
in particolare la norma prevista dal nuovo comma 1, lettera b), dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 stabilisce che una società è da ritenersi non operativa se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando il 6 per cento sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale);
il successivo nuovo comma 3, lettera b), dell'articolo 30 della legge finanziaria per il 1995 stabilisce la soglia del 4,75 per cento come base per calcolare il livello minimo del reddito determinato in via presuntiva, ai fini dell'applicazione dell'imposta personale sul reddito delle società e degli enti non operativi, con riguardo alle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale);
i parametri del 6 per cento dei ricavi e del 4,75 per cento dei redditi derivanti dalla cessione degli immobili, risultano economicamente non realizzabili per le società che operano in territori dove si riscontrano alti valori di mercato degli immobili; ad esempio, nella provincia di Bolzano i ricavi oscillano tra il 3,8 per cento e il 5 per cento, ma come si può riscontrare dai dati forniti dalle Agenzie del territorio, i parametri non sembrano realistici anche altrove, facendo in tal modo ricadere molte società di fatto operative nel regime sfavorevole delle società di comodo;
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle norme di cui alla premessa ed eventualmente ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere le soglie percentuali delle aliquote degli immobili, relative ai ricavi minimi e al reddito minimo al di sotto dei quali le società non vengono considerate operative, riportandole a valori più realistici.
9/1475/62. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
La Camera,
premesso che:
i commi 5 e 6-ter dell'articolo 35 del decreto-legge in esame prevedono disposizioni sul regime IVA nei subappalti;
in particolare si dispone l'applicazione del regime IVA del reverse-charge di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nei casi di prestazioni di servizi, compresa la manodopera, resa nel settore
edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività nel settore dell'edilizia;
per i subappaltatori viene confermata la possibilità di fruire della compensazione nel pagamento delle imposte. Inoltre, qualora il volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni relative a contratti di subappalto, il limite di importo compensabile in ciascun anno viene elevato dagli attuali 516.000 a 1.000.000 di euro;
pur essendo il sistema in linea di principio condivisibile, occorrono le necessarie disposizioni per evitare che il subappaltatore rimanga cronicamente a credito dell'IVA relativa agli acquisti. Poiché la citata soglia dell'80 per cento risulta troppo elevata e raramente riscontrabile nella realtà, è consigliabile prevedere la prevalenza (51 per cento) delle prestazioni di subappalto. Inoltre occorrerebbe che il limite di compensabilità per i soggetti subappaltatori che prevalentemente effettuano le prestazioni in questione fosse corretto verso l'alto, per la compensazione dei crediti IVA con i versamenti delle imposte e dei contributi e la possibilità del rimborso, tramite conto fiscale;
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle norme di cui alla premessa ed eventualmente ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere i limiti ivi previsti.
9/1475/63. (Testo modificato nel corso della seduta). Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
in relazione al disegno di legge in esame valuta positivamente le norme di semplificazione introdotte dall'articolo 7 e la nuova procedura di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico, considerato che la nuova disciplina estende il riferimento dai «veicoli» ai «beni mobili registrati», risultando così ampliato il campo di applicazione della disposizione anche a navi o aeromobili;
la formulazione del testo non reca specificazioni in merito alla competenza territoriale degli uffici comunali e degli sportelli telematici dell'automobilista;
considerata l'esigenza, con particolare riferimento agli sportelli telematici dell'automobilista, che siano individuati gli opportuni adempimenti affinché sia possibile assicurare l'effettiva tracciabilità delle sottoscrizioni autenticate nonché i soggetti che, nell'ambito delle stesse strutture, possono essere incaricati di svolgere tale compito
impegna il Governo
a proseguire con ulteriori atti al fine di migliorare e semplificare gli adempimenti dei cittadini.
9/1475/64. (Testo modificato nel corso della seduta). Attili, Boffa, Fiano, Lovelli, Rotondo, Velo, Zunino.
La Camera,
premesso che:
il settore portuale-marittimo può contribuire in modo significativo al rilancio e allo sviluppo del Paese e al ruolo centrale dell'Italia nel Mediterraneo;
l'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha inopinatamente imposto limiti alla spesa per investimenti alle autorità portuali mettendo a rischio i cantieri e i programmi di potenziamento e ammodernamento del sistema portuale italiano;
il contenuto dell'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, ai sensi del quale vengono aumentati, per le autorità portuali, gli importi entro i quali non si
applicano, per gli anni 2006-2007, i limiti all'incremento della spesa disposti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è da valutare positivamente,
impegna il Governo
a proseguire con ulteriori misure, sentendo l'Associazione dei porti italiani e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, per giungere all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, alla definizione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori portuali e al potenziamento delle norme relative al cabotaggio marittimo nazionale e all'industria cantieristica pubblica e privata in modo da consentire al settore marittimo-portuale di cogliere tutte le opportunità di sviluppo.
9/1475/65. Meta, Attili, Albonetti, Boffa, Velo, Rotondo, Barbi, Andrea Orlando.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 modifica la disciplina delle tariffe, della pubblicità e dell'esercizio in forma societaria delle attività professionali;
il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di Giustizia europea nonché il programma elettorale dell'attuale Governo hanno affermato che sono ammissibili tariffe minime e massime negoziabili solo nelle attività professionali che svolgono funzioni di interesse pubblico;
la soppressione delle tariffe nei settori della giustizia, della progettazione delle opere pubbliche e della sanità privata rischia di compromettere la qualità dei servizi con pregiudizio dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini utenti, poiché la concorrenza commerciale fuori da un regime di tariffe controllate, sebbene negoziabili, rischia di svolgersi solo sul prezzo anziché sulla qualità,
impegna il Governo
a monitorare con uno specifico organismo tecnico, composto da rappresentanti del Governo, delle professioni e dei consumatori, gli effetti specifici della riforma e ad assumere le opportune iniziative per completare la riforma delle professioni.
9/1475/66. Burtone, Bianchi.
La Camera,
premesso che:
il comma 27 dell'articolo 36 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del TUIR che reca i criteri di determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Le norme incidono, in particolare, sul regime di deducibilità delle perdite derivanti dall'esercizio di impresa commerciale in regime di contabilità semplificata (articolo 66 del TUIR) e dall'esercizio di arti e professioni, anche attraverso società semplici ed associazioni;
le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni sono deducibili dai relativi redditi di specie conseguiti nei periodi d'imposta e nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;
il comma 29 dell'articolo 36 invece prevede puntuali modifiche all'articolo 54 del TUIR in materia di determinazione, ai fini IRPEF, del reddito di lavoro autonomo; tra le varie modifiche purtroppo non è stato reso deducibile, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione;
a seguito dell'introduzione della tassabilità delle plusvalenze anche per i lavoratori autonomi, la scelta di escludere la deducibilità degli ammortamenti e dei costi relativi agli immobili strumentali crea una differenza. Come per gli imprenditori individuali dorrebbero essere deducibili le quote di ammortamento ed i canoni di leasing secondo i limiti previsti per la determinazione del reddito d'impresa.
Ovviamente, le relative plusvalenze in caso di cessione e risarcimento oppure in caso di destinazione al consumo personale o a finalità estranee all'esercizio dell'arte o della professione dovrebbero essere tassate;
impegna il Governo
ad effettuare un confronto tra le diverse discipline di determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni e dall'esercizio d'impresa ed eventualmente ad adottare nell'ambito delle compatibilità della finanza pubblica le opportune iniziative volte o a rivedere gradualmente le disposizioni di cui al comma 27 dell'articolo 36 (sopprimendo, nel caso, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 TUIR) oppure ad introdurre la deducibilità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo anche delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione.
9/1475/67. Brugger, Bezzi, Zeller, Bressa, Widmann, Nicco, Affronti.
La Camera,
premesso che:
in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 7, del decreto-legge in esame è relativo alla valutazione dei terreni su cui insistono fabbricati strumentali;
in considerazione della volontà di allineare la normativa fiscale a quella civilista (che non consente l'ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati), prevedendo l'applicazione di una misura forfetaria per agevolare lo scorporo del costo del terreno da quello del fabbricato;
tale volontà viene disattesa nel caso in cui il valore del terreno sia stato iscritto in bilancio separatamente dal fabbricato e sia inferiore al valore forfetario dettato dal nuovo provvedimento ai soli fini fiscali e, così facendo, lo scorporo finisce per concretizzarsi in un criterio presuntivo e più penalizzante per determinare il valore dei terreni disconoscendo, ai fini fiscali, i valori iscritti in bilancio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di riconoscere valenza fiscale ai valori iscritti in bilancio e di ricorrere ai valori determinati in modo forfetario solo in via sussidiaria, cioè nel caso in cui i valori non siano indicati separatamente in bilancio.
9/1475/68. Vico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 5, del decreto in esame, nel disciplinare i requisiti dei soci delle società di gestione di farmacie private, sopprime, per i farmacisti soci di tali società, l'obbligo di iscrizione all'albo in cui ha sede la farmacia;
il comma 6 del medesimo articolo 5, sopprime il divieto per dette società di essere titolari dell'esercizio di più farmacie,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle disposizioni richiamate in premessa e a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte ad estendere la disciplina di cui al citato comma 6 dell'articolo 5 anche ai farmacisti come persone fisiche.
9/1475/69. Camillo Piazza, Pellegrino, Trepiccione, Francescato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame integra la legge 10 ottobre 1990, n. 287, inserendovi, tra gli altri, il seguente nuovo articolo:
«Art. 14-ter (Impegni) Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura dl un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione»;
alle imprese che sono parte di procedimenti già avviati da un periodo superiore a tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del decreto legge, non viene consentito di poter accedere all'istituto dell'impegno e quindi di agevolare una chiusura cooperata con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
la norma così come modificata dal Senato introduce una evidente discriminazione tra i procedimenti istruttori in corso;
al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici e dl favorire l'efficacia della nuova disciplina anche con riferimento alle istruttorie già avviate,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di evitare la discriminazione richiamata in premessa.
9/1475/70. Saglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 8, lettera a), è relativo all'obbligo per il contribuente di presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
in considerazione del fatto che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica, dei servizi idrici e del gas, già sono tenute, come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie relative ai contratti di somministrazione;
in considerazione che tale obbligo costituisce, quindi, una sostanziale duplicazione di informazioni che già vengono comunicate all'Anagrafe tributaria, annualmente nel mese di aprile;
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle norme in esame e ad adottare eventualmente le opportune iniziative volte ad esonerare dalla comunicazione di cui all'articolo 37, comma 8, lettera a), capoverso comma 4-bis i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.
9/1475/71. Gamba, Ruggeri, Saglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 (misure di contrasto del gioco illegale) vuole giustamente introdurre norme di liberalizzazione dei punti di vendita;
impegna il Governo:
1) al mantenimento della riserva di legge a garanzia dell'ordine pubblico e del settore stesso;
2) al presidio del territorio tramite la capillarizzazione graduale dei punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
3) ad un confronto con gli operatori di gioco e i ricevitori in attività (esercenti del punto vendita avente come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici) anche in funzione di garanzia per il pubblico dei giocatori e per una sempre maggiore responsabilizzazione a contrasto di ogni forma di illegalità, evasione ed elusione.
9/1475/72. (Testo ulteriormente modificato nel corso della seduta). Ruggeri.
La Camera,
impegna il Governo
ad affrontare rapidamente e nel più breve tempo possibile il problema delle retribuzioni degli esperti presso il tribunale dei minorenni e degli avvocati che effettuano il gratuito patrocinio.
9/1475/73. Violante.
La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 36 si prevede una giusta norma antielusione ed antievasione relativamente alle aree fabbricabili per l'IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), per l'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), e per l'imposta sul reddito (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); il richiamo nello stesso comma al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'imposta comunale per gli immobili, potrebbe non facilitare l'esigenza sempre più urgente di aiutare l'attività impositiva dei comuni e di diminuire il contenzioso in materia;
la sentenza della Corte di cassazione (n. 21644 del 16 novembre 2004) riferita ad un caso concernente un'area fabbricabile sita nel comune di Caldogno (Vicenza), ha creato incertezza relativamente al valore sul quale è calcolata l'ICI per le aree fabbricabili previste dallo strumento generale e non provviste di piani attuativi, mentre l'articolo 2, comma 1, lettera b) e il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, precisano che tale valore deve essere riferito ai prezzi medi di mercato;
tale sentenza ha richiesto un intervento legislativo previsto dell'articolo 36 comma 2 che considera un'area fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dalla adozione degli strumenti attuativi;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a precisare che lo strumento urbanistico generale debba essere non solo adottato dal comune ma anche definitivamente approvato per l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni.
9/1475/74. (Testo modificato nel corso della seduta). Nannicini, Froner.
La Camera,
premesso che:
la difficile condizione in cui versa la finanza pubblica ha imposto drastiche riduzioni della spesa statale, preoccupa e allarma l'ulteriore taglio imposto alle Università e agli Enti di ricerca;
ciò per vari motivi: perché sull'Università e sugli Enti di ricerca si è già abbattuta, negli anni passati, la scure dei tagli fino a rendere difficoltosa persino l'ordinaria amministrazione, come denunciato dalla Conferenza dei Rettori; anche perché nel DPEF si è ribadita la centralità del mondo della ricerca per innescare uno sviluppo reale e duraturo della nostra economia. Uno sviluppo fondato sulla qualità della ricerca è l'unico strumento possibile per competere sui mercati mondiali;
il mondo della cultura e della ricerca ma anche l'imprenditoria privata e i sindacati dei lavoratori, unanimemente chiedono una politica economica tesa a rilanciare la ricerca;
per questi motivi, atteso l'impatto negativo che un tale indirizzo avrebbe sul mondo giovanile e dell'occupazione intellettuale,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, opportune iniziative per rilanciare l'intero settore della Ricerca, dagli Enti specifici di settore alle Università, secondo criteri selettivi tesi a privilegiare l'eccellenza e la qualità; a collocare gli interventi di sostegno in un disegno generale di riqualificazione della ricerca, coerente con le necessità e i bisogni di una società complessa, nella quale la «conoscenza» deve essere considerata una priorità assoluta.
9/1475/75. Ossorio, D'Ulizia, Palomba, Pedrini, Razzi, Astore, Belisario, Donadi, Mura, Porfidia, Leoluca Orlando, Evangelisti, Misiti, Borghesi, Costantini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 36, comma 1, nel testo originario limitava l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazione relative al solo calore-energia derivante da fonti rinnovabili, escludendo dall'aliquota ridotta ogni prestazione ottenuta dall'impiego di idrocarburi, gas ed altro;
tale modifica consentiva, inoltre, di contrastare la stipula di contratti servizio-energia posti in essere al solo fine di un risparmio fiscale senza alcun risparmio in termini energetici per le famiglie e per il Paese;
il progresso della tecnica e le innovazioni raggiunte specialmente nel settore della produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, quali il sole, il vento e la geotermia, impongono una riconsiderazione di questa normativa per finalizzarla maggiormente al raggiungimento di obbiettivi non solo di risparmio ma anche di salvaguardia dell'ambiente;
impegna il Governo:
ad effettuare un monitoraggio delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare la possibilità di ripristinare, attraverso opportuni strumenti legislativi, il testo originario che limitava l'aliquota agevolata al solo calore-energia derivante da fonti rinnovabili;
a compiere un riesame ed eventualmente a rivedere la normativa esistente in materia di «contratti-energia», la cui incompletezza rischia oggi di favorire non già l'ottenimento di un risparmio energetico, bensì semplicemente un vantaggio economico in quanto l'abbattimento dell'IVA è concesso a prescindere dal fatto che le forniture siano effettivamente finalizzate a diversificare in modo significativo le fonti di approvvigionamento, o comunque a determinare un abbattimento dei consumi dei combustibili tradizionali.
9/1475/76. (Testo modificato nel corso della seduta). D'Agrò.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 stabilisce il diritto allo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza alcuni limiti e prescrizioni, tra i quali il divieto o l'obbligo di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti gastronomici presso l'esercizio di vicinato, attraverso l'utilizzo dei locali e degli arredi dell'azienda, senza il servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;
poiché la definizione di «somministrazione» contenuta nella legge n. 287 del 1991 sui pubblici servizi si basa sul concetto di «consumo sul posto» la disposizione
contenuta nell'articolo 3 non risolve i problemi delle piccole imprese artigiane di produzione alimentare (gelaterie, rosticcerie, piadinerie, pasticcerie, yogurterie, pizzerie da asporto) che da anni sono oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo per il fatto di consentire ai clienti la degustazione dei propri prodotti all'interno dei locali dell'impresa o nelle immediate vicinanze, senza il servizio assistito di somministrazione;
tali categorie di imprese, nello svolgimento della loro attività produttiva, spesso collocano all'interno dei locali o in area adiacente, alcune semplici attrezzature (mensole, sgabelli, sedie, panchine) per consentire ai clienti la sosta ed il consumo sul posto del prodotto, senza la prestazione di servizi specifici «al tavolo»; si tratta di una modalità di organizzazione dell'attività che serve a rendere più completa e funzionale l'attività produttiva rispetto alle esigenze della clientela, ma non si configura come esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
pertanto l'attuale formulazione dell'articolo 3 rappresenterebbe una discriminazione per le piccole imprese di produzione alimentare (soprattutto artigiane) che, contrariamente ai piccoli esercizi di vicinato (commerciali) resterebbero escluse dalla liberalizzazione ed assoggettate alle norme sulla somministrazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di introdurre misure volte a superare alcune limitazioni che condizionano l'operatività delle imprese artigiane del settore alimentare e ne compromettono la competitività, prevedendo che le imprese operanti nel settore della produzione alimentare che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, attrezzando appositi locali adiacenti al fine di consentire la degustazione e consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ed eventualmente altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, siano esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
9/1475/77. Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 vieta alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita operanti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione dei prezzi minimi o di sconti massimi praticabili ai consumatori;
tale disposizione introduce pertanto la figura dell'agente plurimandatario, il quale non solo può vendere polizze di qualunque compagnia di assicurazioni di cui sia mandatario, ma può anche liberamente praticare ai propri clienti lo sconto consentito dalle condizioni di mercato;
a partire dal 1o gennaio 2007 dovrebbe essere efficace il nuovo meccanismo di risarcimento del danno in base al quale l'automobilista danneggiato potrà rivolgersi alla propria assicurazione che provvederà a liquidarlo con tempestività (c.d. indennizzo diretto di cui agli articoli 149 e 150 del decreto legislativo n. 209/2005 recante «Codice delle assicurazioni private»);
mentre il «mandato aperto» per la vendita delle polizze è un elemento positivo per favorire il processo di liberalizzazione del settore assicurativo e, in particolare, della Responsabilità civile auto, il meccanismo di risarcimento diretto del danno potrebbe creare turbative nella gestione delle riparazioni di officina e carrozzeria;
tale sistema infatti potrebbe favorire un comportamento vessatorio da
parte delle compagnie di assicurazioni, consistente nello scegliere preventivamente ed imporre carrozzerie fiduciarie, o addirittura crearne proprie, incidendo in modo artificioso sul meccanismo di formazione dei prezzi dei servizi dell'autoriparazione e falsando notevolmente la concorrenza tra le imprese del settore delle riparazioni in aperta violazione dei principi del libero mercato;
questo meccanismo, inoltre, potrebbe provocare anche il rischio di una mancanza di tutela dei diritti dell'assicurato dal punto di vista della qualità ed affidabilità della riparazione e della tempistica del risarcimento,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di rivedere la disciplina del sistema di risarcimento diretto del danno consentendo al danneggiato la libertà di scelta dell'impresa di autoriparazione, garantendo la piena tutela dei diritti del consumatore e assicurando il permanere di parità di condizioni di libera concorrenza nel settore delle riparazioni.
9/1475/78. Greco.
La Camera,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha integrato l'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, estendendo l'obbligo, in precedenza limitato ai soli rapporti conto e deposito, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, della clientela per ogni rapporto intrattenuto nonché per qualsiasi operazione finanziaria effettuata;
che tale adempimento ha comportato un rilevante incremento sia dei tempi di attesa agli sportelli bancari e postali sia dei relativi costi;
che al fine di mitigare gli effetti del nuovo adempimento la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha disposto l'esonero dagli obblighi di rilevazione ed evidenza per le operazione effettuate mediante bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ai 1.500 euro;
che tale disposizione, in via interpretativa, si intende applicabile anche alle analoghe operazioni eseguite tramite il canale bancario;
che, nonostante i positivi effetti di tale ultima disposizione di favore, risulta evidente che, a fronte dell'imponente mole di operazioni tuttora oggetto di rilevazione, nella maggioranza dei casi i relativi dati sono privi di effettiva utilità per l'indagine fiscale: basti pensare al cambio,
impegna il Governo
a rivedere la suddetta disposizione nel senso di escludere tutte le operazioni per cassa per un importo unitario inferiore a 1.000 euro.
9/1475/79. Zinzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del decreto-legge in esame rende inammissibile, salve le notificazioni relative a procedimenti civili e penali, il ricorso all'anticipazione con delega a Poste Italiane per le spese di giustizia;
detta norma trasferisce alla contabilità ordinaria dello Stato la procedura per l'erogazione delle somme relative alle spese di competenza di difesa e peritali nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti;
la relativa tempestività nella erogazione, attualmente nell'ordine di alcuni mesi, costituisce incentivo per i professionisti, spesso i più giovani, allo svolgimento di tale attività che, oltre ad essere socialmente rilevante e conforme al dettato
dell'articolo 24 della Costituzione, costituisce per molti giovani professionisti l'unico veicolo di competizione rispetto agli studi professionali più affermati;
al contrario alla prevedibile dilatazione dei tempi di erogazione connessa alla revoca della delega in questione potrebbe determinare seri problemi di sopravvivenza economica a carico dei professionisti che a tale meritoria attività intendano dedicarsi e conseguentemente una restrizione del numero di difensori e periti iscritti negli elenchi speciali;
tutto ciò andrebbe a detrimento della possibilità per i non abbienti di far valere le loro ragioni in giudizio ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione,
impegna il Governo
a verificare i tempi di effettiva erogazione delle competenze di intervento legale e peritale nei procedimenti ai quali sia applicato il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ed eventualmente disporre le misure necessarie a garantire la tempestività nella erogazione.
9/1475/80. (Testo modificato nel corso della seduta). Vacca, Crapolicchio, Licandro, Suppa.
La Camera,
considerato che:
il comma 4 dell'articolo 5, prevede la possibilità per chi commercia farmaci all'ingrosso di liberarsi dall'obbligo, relativamente ai farmaci di cui si liberalizza la vendita, di detenere almeno il 90 per cento delle specialità farmaceutiche presenti sul mercato;
inoltre, il successivo comma 5 dello stesso articolo consente agli stessi grossisti di partecipare alla proprietà di un numero importante di farmacie;
il combinato disposto delle due norme potrebbe comportare che il grossista si accordi direttamente con le industrie farmaceutiche al fine di limitare deliberatamente l'offerta di farmaci, con un risultato, in termini di concorrenza, paradossalmente opposto a quello che il provvedimento dichiara di voler perseguire;
i grossisti, infatti, in virtù delle suddette disposizioni assumerebbero una posizione dominante nei confronti sia delle industrie farmaceutiche che degli utenti, potendo così condizionare pesantemente il mercato del farmaco, con gravi conseguenze per le regole della concorrenza e per la qualità del servizio prestato ai consumatori;
il problema, opportunamente evidenziato dalle organizzazioni dei farmacisti, è stato, invece, ingiustamente sottovalutato da un'opinione pubblica troppo interessata al problema, assai più marginale, della vendita dei prodotti da banco negli esercizi commerciali,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche normative, che impediscano al distributore di farmaci di abusare di questa doppia opportunità offertagli dalla nuova normativa e di violare, con grave pregiudizio per il consumatore, le regole di una leale concorrenza.
9/1475/81. Cancrini, Sgobio, Vacca.
La Camera,
considerato che:
all'articolo 2, comma 1, lettera b) è prevista l'abrogazione di norme sul divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto e prezzo delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
fino ad oggi vigeva, per la gran parte delle professioni, il divieto più o meno esteso di ricorrere alla pubblicità in quanto sempre tradizionalmente considerata
come uno strumento esclusivo del settore commerciale ed incompatibile con gli standard di decoro e dignità delle professioni;
la perentorietà contenuta nel decreto-legge nel vietare ogni divieto, fa sì che si possa effettuare una pubblicità elogiativa e comparativa, con ogni mezzo pubblicitario (esempio dal volantino allo spot televisivo);
per sua natura la pubblicità non è un mezzo per informare il potenziale cliente, ma piuttosto un mezzo per attrarlo, l'introduzione della pubblicità tra i professionisti non rappresenterà, dunque, una misura introdotta a tutela del consumatore, sul quale inevitabilmente ricadranno i costi sostenuti per effettuare lo spot,
impegna il Governo
a vigilare, in sede di attuazione degli strumenti e delle facoltà introdotti con il decreto-legge in questione, sull'applicazione corretta delle nuove norme in materia di pubblicità professionale onde evitare che la stessa possa compromettere il decoro e la dignità delle professioni.
9/1475/82. Crapolicchio, Vacca.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 prevede, all'articolo 4, l'adozione di disposizioni volte a liberalizzare l'attività di produzione di pane;
tale scelta, senz'altro opinabile, dato che il settore, da quanto risulta da uno studio degli artigiani di Mestre, è uno dei pochi in crescita, registrando un incremento significativo di 8,5 punti percentuali, potrebbe essere integrata da misure che, oltre ad accogliere le richieste dei panificatori, si rendono necessarie al fine di garantire il proseguimento della politica alimentare italiana degli ultimi anni, volta a tutelare la tipicità dei prodotti, la loro eccellenza qualitativa e altri standard di igiene e controllo volti alla garanzia del consumatore;
è dunque indispensabile, in accoglimento delle richieste del settore della panificazione, istituire o selezionare corsi atti alla preparazione dei titolari di attività che si adoperino nella produzione del pane;
appare necessario che almeno i titolari dell'impresa in oggetto siano resi idonei riguardo alle normative concernenti la produzione di pane, le tipologie delle produzioni locali, le modalità di preparazione ed una erudizione adeguata riguardante le procedure d'igiene e sicurezza da seguire nel processo di panificazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere obbligatorio il possesso, per i responsabili di un'attività produttiva di panificazione, di certificazione comprovante la frequentazione di un corso per panificatori, che formi alle seguenti conoscenze: normative concernenti la produzione di pane, tipologie delle qualità locali e relative modalità di preparazione, procedura d'igiene e sicurezza da seguire nel processo di panificazione.
9/1475/83. Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 prevede, all'articolo 9, l'adozione di misure per istituire un sistema informativo sui prezzi dei prodotti agroalimentari;
tale sistema, sebbene risponda alla necessità di garantire al consumatore una corretta informazione sull'evoluzione dei prezzi nei vari passaggi della filiera agroalimentare, prescrive la predisposizione, da parte del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, di un sistema di rilevazione e pubblicizzazione dei prezzi stessi a mezzo stampa, radio televisivo e via internet senza indicare, però, con precisione le modalità con cui esso va posto in essere;
i prezzi dei prodotti agroalimentari sono soggetti a variazioni significative, date non soltanto da pratiche di natura speculativa, ma anche da eventi di carattere straordinario, considerando l'estrema deperibilità delle merci in questione:
non vanno trascurati, peraltro, cambiamenti dei prezzi che possono intercorrere per motivazioni di carattere geografico, climatico e stagionale;
sistemi di rilevazione a carattere nazionale in campo agroalimentare possono contribuire ad un incremento della concorrenza soltanto se questi sono atti a portare a conoscenza del consumatore, nel modo più corretto ed ampio, le dinamiche del mercato, ferma restando la libertà dell'imprenditore di valutare costi e rischi della propria attività in piena autonomia;
è necessario perciò, impedire che vengano espressi, anche implicitamente da parte della pubblica amministrazione, giudizi valoriali sull'attività imprenditoriale dei commercianti di prodotti agroalimentari che potrebbero scaturire da un'erronea o parziale rilevazione e pubblicazione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio che non tenga conto della dislocazione geografica delle attività agricole o commerciali, di eventi straordinari di carattere climatico, delle aspettative settoriali, dei cambiamenti diacronici nelle logiche di mercato;
informazioni parziali o erronee sulla situazione del mercato potrebbero far trasparire rialzi dei prezzi apparentemente ingiustificati e, quindi, falsare la concorrenza imputando a produttori e commercianti una volontà speculativa dettata invece, di fatto, soltanto dalla necessità,
impegna il Governo:
a definire metodologie di rilevazione su scala territoriale e diacronica che tengano conto dei fattori per cui il gioco della libera concorrenza può essere falsato da eventi di carattere ordinario e straordinario;
a regolamentare forme di pubblicazione che rendano edotti i consumatori sulle dinamiche del mercato che possano causare, senza intento speculativo di agricoltori, commercianti e terzisti, dei ricarichi sul prezzo dovuti a motivazioni contingenti e legittime;
a sviluppare, nelle pubblicazioni delle trasformazioni dei prezzi dall'ingrosso al dettaglio, tabelle di raffronto che consentano una valutazione diacronica e geografica tale da permettere un'effettiva conoscenza della situazione del mercato agroalimentare in modo da rendere fattiva la concorrenza nel settore;
a tener conto nei sistemi informativi anche della qualità merceologica dei prodotti in oggetto, fattore che potrebbe provocare de facto variazioni anche significative dei prezzi in esame.
9/1475/84. Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 prevede, all'articolo 9, l'adozione di misure per istituire un sistema informativo sui prezzi dei prodotti agroalimentari;
tale sistema, sebbene risponda alla necessità di garantire al consumatore una corretta informazione sull'evoluzione dei prezzi nei vari passaggi della filiera agroalimentare, prescrive la predisposizione, da parte del Ministero selle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, di un sistema di rilevazione e pubblicizzazione dei prezzi
stessi a mezzo stampa, radio televisivo e via internet che solo parzialmente può essere utili ai fini che si prefigge;
può, infatti, risultare talmente oneroso, in termini di tempo, per il consumatore, acquisire le informazioni in questione attraverso una comparazione dei prezzi rilevati e pubblicati, da rendere del tutto superfluo questo mezzo informativo;
un sistema più rapido di raffronto della trasformazione del prezzo del prodotto agroalimentare dal produttore al venditore al dettaglio può essere ottenuto apponendo chiaramente sull'etichetta, oltre al costo per il compratore, quello pagato in origine all'agricoltore;
la prescrizione di una misura di tal genere può fornire un'indicazione più utile ed immediata del ricarico che il prezzo del prodotto agroalimentare ha subito a seguito delle varie fasi di passaggio lungo la filiera,
impegna il Governo
a porre in essere misure che prevedano l'obbligo di apporre sull'etichetta indicante il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti agroalimetari, anche la segnalazione del prezzo pagato in origine all'agricoltore per ogni chilogrammo della stessa merce.
9/1475/85. Catanoso, Bellotti, Buonfiglio, Cosenza, Patarino, Taglialatela.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 innova la disciplina delle professioni intellettuali abolendo in particolare alcuni divieti in materia di tariffe, pubblicità e società;
le innovazioni hanno determinato proteste in diversi settori professionali anche per le incertezze sul futuro e la carenza di dialogo;
le professioni italiane rappresentano un soggetto fondamentale dell'economia della conoscenza e meritano di essere sostenute nella modernizzazione e nella capacità di competitività internazionale;
le innovazioni introdotte con l'attuale provvedimento, che vanno nella giusta direzione, devono essere completate con una riforma organica che sia coerente con il programma di Governo e consenta un sereno e approfondito dialogo con i mondi professionali,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di pervenire all'approvazione delle tariffe professionali sulla base dei nuovi principi introdotti, di favorire con i propri atti la riforma delle professioni all'esame della Camera e di avviare entro pochi mesi un tavolo tecnico delle professioni come sede stabile di approfondimento e di concertazione delle politiche sulle professioni.
9/1475/86. (Testo modificato nel corso della seduta). Mantini, Margiotta.
La Camera,
permesso che:
nella premessa dell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 si evidenzia come l'insieme delle opere e degli interventi previsti dalla cosiddetta «legge obiettivo» faccia registrare rilevanti squilibri e asimmetrie nella distribuzione territoriale degli investimenti, attesi che il 77 per cento dell'importo complessivo degli investimenti è localizzato nelle regioni settentrionali del paese, rispetto al 13 per cento e al 10 per cento, rispettivamente riferiti alle regioni centrali e alle regioni meridionali;
il medesimo squilibrio territoriale è in essere anche con riguardo al fabbisogni fiananziario, necessario al completamento degli interventi, che ammonta al 68 per cento per le regioni settentrionali del paese, rispetto al 24 per cento e all'8 per cento, rispettivamente riferiti alle regioni meridionali;
l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede, al comma 1, la concessione, per l'anno 2006, di un contributo statale a favore delle Ferrovie dello Stato spa e a società del gruppo, nel limite massimo di 1.800 milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità-alta capacità»;
il comma 2 dello stesso articolo 17 prevede, per l'anno 2006, un ampliamento della capacità di spesa di Anas spa, per 1.000 milioni di euro, rispetto al limite già previsto dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, a tale proposito, una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato ha specificato che tali risorse integrative devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti;
rilevata la necessità di procedere ad un riequilibrio tra le diverse aree territoriali del Paese in materia di investimenti in infrastrutture, volto a determinare un aumento della quota di risorse destinate ad investimenti nelle regioni meridionali e insulari,
impegna il Governo
a destinare, in sede di attuazione, parte delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge in esame anche ad interventi infrastrutturali sulla linea ferroviaria ordinaria del Mezzogiorno, nonché a destinare una cospicua parte delle ulteriori risorse assegnate ad Anas spa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ai cantieri aperti nelle zone meridionali ed insulari del Paese.
9/1475/87. Rotondo, Barbi, Attili, Meta, Boffa, Velo, Crisafulli, Piscitello, Piro, Burtone.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 2, reca norme volte alla liberalizzazione delle professioni, con particolare riferimento alla professione forense;
occorrerebbe riconsiderare la normativa relativa alla incompatibilità tra rapporto di lavoro pubblico ed esercizio della professione forense, al fine di procedere ad una compiuta liberalizazione del settore;
in attesa di un complessivo provvedimento di riordino del settore sembra necessario rivedere il termine di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, per l'opzione tra rapporto di lavoro dipendente pubblico e professione forense, al fine di prevedere una proroga di ulteriori dodici rasesi;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per dare risposta alle esigenze di cui in premessa.
9/1475/88. Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 contiene tra l'altro, l'abrogazione del divieto del patto di quota lite tra il professionista e il cliente, divieto volto a preservare la estraneità del professionista dagli interessi sostanziali fatti valere;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di predisporre misure idonee a garanzia del ruolo istituzionale dell'avvocatura quale organismo che partecipa a pieno titolo alla funzione pubblica della giurisdizione, assicurandone il raggiungimento dei fini e svolgendo l'inderogabile ruolo di mediatore sociale.
9/1475/89. Maran, Suppa, Gambescia, Tenaglia, Cesario, Samperi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18-bis del decreto in esame reca «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi»;
il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S) svolge, sul territorio nazionale, attività di salvaguardia del patrimonio agroforestale e ambientale dello Stato. Da circa 40 anni, a supporto delle proprie attività istituzionali, così come ribadite nel nuovo ordinamento del Corpo, legge 6 febbraio 2004, n. 36, il C.F.S. utilizza personale operaio di diversa qualifica e professionalità per interventi a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura;
in particolare la Legge 5 aprile 1985, n. 124 consente la possibilità di assumere, con contratto di diritto privato, personale operaio a tempo determinato (O.T.D.) e a tempo indeterminato (O.T.I.), questi ultimi in numero non superiore alle 500 unità per anno;
va inoltre considerato che dal 1o maggio 2001, come previsto dal decreto-legge n. 81 del 2000 tra il personale a tempo determinato vi sono 440 lavoratori provenienti dalle liste dei Lavoratori Socialmente Utili che l'Amministrazione ha stabilizzato con assunzioni continuative, ma sempre a tempo determinato visto, l'impedimento rappresentato dalla citata legge n. 124 del 1985 che fissa il limite massimo a 500 O.T.I.;
vi sono, inoltre, altri lavoratori a tempo determinato che storicamente e stabilmente sono assunti con contratto a tempo determinato per un numero variabile di unità che, mediamente ammontano a circa 900;
alla data del 15 luglio 2006, tali lavoratori sono esattamente 896;
in definitiva, ogni anno, il C.F.S. è costretto a riassumere complessivamente 1336 operai a tempo determinato. Nel corso degli anni la durata dei contratti di assunzione a tempo determinato si è via via accorciata, passando dagli iniziali 6 mesi ai 3 mesi, e, nell'anno 2006, addirittura a scadenza mensile;
la legge n. 124 del 1985, oltre a limitare il contingente massimo di lavoratori a tempo determinato, stabilisce che le assunzioni siano riferite solo alle figure operaie;
nel corso degli anni, però un certo numero di lavoratori (approssimativamente tra le 60 e le 80 unità) ha cominciato ed ha poi continuato ad esercitare mansioni prevalentemente impiegatizie. Inoltre, nel tempo, sono stati assunti, ovviamente con qualifica di operaio, anche alcuni laureati (circa 15) che svolgono attività di ricerca con brillanti risultati, decantati dalla stessa Amministrazione del C.F.S.;
per la gestione del personale dell'ex A.S.F.D., ora Uffici per la Biodiversità, è stata scelta l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che prevede anche una parte specifica per gli impiegati forestali e, pertanto, sarebbe necessario modificare la legge n. 124 del 1985 anche rispetto alla limitazione nell'assunzione solo del personale operaio, al fine di sanare una posizione di lavoro del tutto inconcepibile, garantendo un valido riconoscimento professionale a quei lavoratori che, attualmente, non possono trovare la giusta collocazione in una classificazione limitata al solo personale operaio;
va, infine, sottolineato che, spesso, tali lavoratori svolgono esattamente i medesimi compiti (elaborazione buste paga, evasione corrispondenza, eccetera) degli operatori in ruolo del C.F.S., percependo però una retribuzione diversa, senza corresponsione degli straordinari effettuati, né assegnazione dei buoni pasto;
sia la stabilizzazione di una consistente percentuale del personale operaio con contratto a tempo determinato, confermando come rapporto di lavoro il contratto di diritto privato, sia l'inquadramento
di un piccolo numero di lavoratori che svolgono attività di carattere impiegatizio, rappresenterebbero un cospicuo passo in avanti per battere l'estrema precarizzazione del lavoro vigente in tale ambito;
la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per 1040 dei circa 1336 lavoratori normalmente impiegati e non provenienti dalle liste LSU, lascerebbe la possibilità di assunzioni esclusivamente stagionali per circa 300 unità;
l'attuale pianta organica del Corpo Forestale dello Stato non verrebbe aumentata, in alcun modo, in quanto il personale continuerebbe ad essere nel numero di 1800 unità circa (inclusi i lavoratori provenienti dalle liste L.S.U.);
la suddetta trasformazione del contratto di lavoro non comporterebbe oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, ma anzi proprio un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica, dal momento che, coerentemente con il Decreto in oggetto, si realizzerebbe un risparmio di risorse dovuto al diverso criterio di assunzione dei lavoratori, ai quali non verrebbe più erogato il 3o elemento (comprensivo di 13a, 14a, ferie e T.F.R.) e ciò genererebbe un consistente differimento delle spese destinate alla liquidazione del T.F.R., risorse che verrebbero erogate solo a fine carriera e non accantonate anno per anno;
vi sarebbero anzi consistenti benefici per le casse dell'I.N.P.S. che, non dovendo più erogare i trattamenti sociali (indennità di disoccupazione, eccetera) ai lavoratori a tempo determinato, realizzerebbe un risparmio nell'ordine di circa 3-4 milioni di euro l'anno;
tale risparmio non verrebbe minimamente inficiato dall'aumento di spesa derivante dalla corresponsione degli scatti di anzianità che, nel tempo, verrebbero maturati dai lavoratori una volta inquadrati con contratto a tempo indeterminato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative al fine di:
a) modificare l'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985 n. 124, affinché il contingente massimo degli operai assumibili a tempo indeterminato passi da 500 a 1540 unità, fermo restando che il personale assunto non acquista la qualifica di personale dello Stato;
b) riconoscere la qualifica di impiegato forestale così come previsto nel CCNL di riferimento a quei lavoratori che attualmente svolgono, di fatto, tali funzioni pur avendo la qualifica di operaio.
9/1475/90. Cesini, Servodio, Maderloni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto in esame reca modifiche alle norme di regolamentazione delle prestazioni professionali;
impegna il Governo
ad evitare, per il futuro, interventi sporadici nella regolamentazione delle professioni e a proporre riforme organiche, mediante la presentazione di disegni di legge da sottoporre al vaglio del Parlamento.
9/1475/91. Giancarlo Giorgetti, Cota, Siliquini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 del decreto in esame modifica i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anticipando anche i termini per i relativi versamenti;
impegna il Governo
per il futuro, a non modificare i termini per gli adempimenti tributari mediante la decretazione d'urgenza.
9/1475/92. Bodega.
La Camera,
premesso che:
le nuove disposizioni tributarie di cui al decreto in esame derogano al divieto dell'efficacia retroattiva di cui all'articolo 3 della legge 212 del 2000, recante lo statuto del contribuente;
impegna il Governo
a non disporre più, per il futuro, norme fiscali con efficacia retroattiva.
9/1475/93. Maroni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 35 impone il pagamento dei compensi degli esercenti arti e professioni mediante bonifico bancario se di importo superiore ai 100 euro;
tale meccanismo incentiva i pagamenti in nero anziché combattere l'evasione fiscale;
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative volte a rivedere il meccanismo del pagamento dei compensi degli esercenti arti e professioni.
9/1475/94. Pottino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 che liberalizza la panificazione mette in pericolo una serie di attività artigianali legate alle tradizioni gastronomiche delle varie aree del Paese, questo patrimonio economico, di capacità professionali e di tradizioni rischia di essere compromesso in quanto ci sono forti probabilità che si verifichi l'ingresso in grande stile della grande industria sia nazionale che estera il che sconvolgerebbe gli assetti economici consolidati,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della norma citata per evitare che decine di migliaia di piccoli operatori della panificazione possano essere travolti dalla concorrenza della grande industria del settore.
9/1475/95. Gianfranco Conte, Berruti, Ceroni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme punitive nei confronti dei lavoratori autonomi e soprattutto dei liberi professionisti;
in particolare l'articolo 2, sotto le mentite spoglie di norme dirette ad una liberalizzazione nel settore dei servizi professionali, sconvolge l'assetto consolidato delle professioni liberali ed in particolare dell'avvocatura che svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini e dei loro interessi legittimi;
particolarmente odiosa è l'intromissione compiuta dall'articolo 2, comma 3, nelle disposizioni deontologiche e pattizie e nei codici di autodisciplina, intromissione per di più attuata con ricorso al rozzo e improprio strumento del decreto-legge;
il provvedimento nel suo complesso presenta profili di dubbia costituzionalità e costituisce una grave forzatura nei confronti di tutto il mondo delle libere professioni le cui organizzazioni non sono state neanche consultate preventivamente il che rappresenta una violazione dell'impegno
solenne della maggioranza e del Governo di applicare il metodo della concertazione,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e a consultare a tale fine, preventivamente, tutte le organizzazioni espresse dalle libere professioni.
9/1475/96. La Loggia, Bruno, Leone, Siliquini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame rappresenta un atto evidentemente punitivo contro una parte fondamentale della nostra società e, precisamente, contro tutti i lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, artigiani ed imprenditori;
la parte fiscale del provvedimento presenta uno sgradevole carattere marcatamente poliziesco e vessatorio e considera i lavoratori autonomi tutti potenziali, o peggio, probabili evasori. Per tale ragione viene creato un vero e proprio «Grande Fratello Fiscale» che incomberà su tutti i contribuenti siano essi onesti siano essi evasori;
particolarmente odiosa è la parte del provvedimento che colpisce le libere professioni, il cui assetto tradizionale e consolidato subisce pesanti intromissioni attuate, e questo è molto grave, con il rozzo strumento del decreto-legge utilizzato, evidentemente, molto al di là dei limiti rigorosi previsti dall'articolo 77 della Costituzione,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle disposizioni del complesso del provvedimento ed in particolare la parte riguardante le libere professioni al fine di adottare gli opportuni interventi correttivi consultando, gli ordini professionali e tutte le altre organizzazioni di categoria interessate.
9/1475/97. Elio Vito, Leone, La Loggia.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene una serie di norme particolarmente punitive per gli avvocati su cui si rileva un accanimento particolare e francamente incomprensibile;
non si tiene evidentemente conto del ruolo essenziale dell'avvocatura nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e nella stessa formazione della coscienza civile e democratica degli individui;
in particolare la presunta liberalizzazione dei servizi professionali comporterà nel campo delle professioni un vero e proprio far-west che comporterà inevitabilmente minori garanzie di qualità delle prestazioni professionali, fatto particolarmente grave quando sono in gioco i diritti, la libertà ed i beni dei cittadini,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle norme sulle libere professioni ed in particolare quelle previste dall'articolo 2 ascoltando, questa volta, preventivamente il parere degli ordini professionali.
9/1475/98. Leone, Bruno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme ulteriormente restrittive della spesa degli enti locali;
il finanziamento destinato alle zone montane, il cui sviluppo è tutelato dall'articolo 44 della Costituzione, confluisce nel
Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 94 del 1997 la cui dotazione segna un trend decrescente;
la mancata alimentazione del Fondo medesimo, in progressiva diminuzione negli anni, costituisce atto grave e ingiustificabile nei confronti della montagna, in quanto detto Fondo rappresenta la sola risorsa statale di parte capitale a disposizione delle Comunità montane per la realizzazione di interventi di investimento e di sviluppo per i territori montani e pertanto è risorsa assolutamente essenziale a tali fini,
impegna il Governo
ad alimentare con adeguate risorse, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, il Fondo nazionale per la montagna e ad introdurre ulteriori incentivi per esercizio delle funzioni e dei servizi associati nei comuni montani.
9/1475/99. Zanetta, Rosso, Zacchera.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni di natura economico-sociale;
l'importanza che lo sport ha nell'educazione delle nuove generazioni ed in particolare quello dilettantistico e quello praticato dal settore giovanile scolastico;
le relative spese sono a carico esclusivo delle famiglie che non ricevono alcun aiuto né dallo Stato, né dagli Enti pubblici preposti,
impegna il Governo
ad adottare misure volte a favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico, anche attivandosi per reperire le necessarie risorse.
9/1475/100. Aracu, Pescante.
La Camera,
premesso che:
la priorità di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso la riduzione dei costi di insediamento delle imprese, sia per quanto concerne i costi amministrativi sia generando delle economie esterne all'impresa;
in previsione di migliorare la dotazione delle infrastrutture tecnologiche (in particolare reti informatiche) ed ecologiche (quali depuratori e termovalorizzatori) delle aree di sviluppo già create dai consorzi industriali in numerose regioni italiane;
con l'obiettivo che le imprese produttive - non solo industriali ma anche artigianali e commerciali - traggano, infatti, un rilevante vantaggio competitivo delle maggiori facilità di insediamento in aree ecologicamente e tecnologicamente attrezzate, valutato il profilo della velocizzazione delle informazioni così da consentire una riduzione drastica delle procedure amministrative;
si realizzerebbe il dimezzamento delle autorizzazioni ambientali;
valutata la disponibilità di energia elettrica a costo ridotto, prodotta dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte alla predisposizione di procedure finalizzate ad accrescere e favorire la competitività del sistema produttivo attraverso la riduzione dei costi di insediamento delle imprese, visto che le regioni possono avvalersi dei consorzi di sviluppo industriali, di cui alla legge n. 317 del 1991, articolo 36, per realizzare e gestire le aree industriali attrezzate, previste all'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, previa indicazione delle stesse Regioni dei parametri tecnici relativi alle dotazioni minime per trasformare le rispettive aree industriali in aree tecnologicamente e infrastrutturalmente attrezzate.
9/1475/101. Jannone, Fratta Pasini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame porta a regime i pesanti tagli previsti a carico forze dell'ordine e di conseguenza fa mancare, in una misura che va dal 20 al 30 per cento, le risorse per i consumi intermedi, riduce le risorse per le missioni operative, non prevede il rinnovo dei contratti di lavoro in scadenza al 31 dicembre di quest'anno e, sul versante degli organici consente solo una copertura minima del turn over,
impegna il Governo
ad adottare politiche «positive» idonee a supportare il personale delle forze di polizia nello svolgimento delle sue attività.
9/1475/102. Sanza, Mario Pepe.
La Camera,
premesso che:
anche con il provvedimento in esame nulla è previsto per garantire i dovuti benefici fiscali a favore degli incapienti;
sono circa 5 milioni le persone, di cui oltre la metà pensionati che, proprio per il loro basso reddito, sono nell'impossibilità di godere delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previsti dalla normativa vigente,
impegna il Governo
a prevedere opportune iniziative normative volte a garantire i legittimi benefici fiscali a favore degli incapienti, al pari di qualunque altro cittadino percettore di reddito.
9/1475/103. Ceroni, Jannone.
La Camera,
premesso che:
i criteri della contabilità pubblica classificano come consumi intermedi, per quanto riguarda la Difesa, anche l'attività di manutenzione di mezzi e sistemi d'arma sulla quale incide quindi la decurtazione di risorse per l'acquisto per beni e servizi proprio in un momento in cui molti apparati della Difesa sono soggetti a maggiore attività in ragione delle numerose missioni fuori area,
impegna il Governo
a reperire nell'ambito della manovra finanziaria per il 2007 le risorse adeguate a consentire la prosecuzione dell'attività delle nostre forze armate ed il loro ammodernamento.
9/1475/104. Gregorio Fontana, Cicu, Cirielli, Nardi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame riduce i fondi per la Protezione civile gestiti dal Dipartimento apposito, che sembra non aver gradito la riduzione dei propri fondi in considerazione dell'ampliarsi dei suoi compiti;
il riscaldamento globale del pianeta induce a ritenere che i fenomeni atmosferici tendano verso l'estremizzazione sia in termini di siccità che di precipitazioni, ampliandosi inoltre l'escursione termica tra le diverse stagioni ed anche nell'ambito della stessa stagione,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle norme richiamate in premessa e ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare massicciamente, nell'ambito della manovra economica per il 2007, i fondi destinati alla Protezione civile.
9/1475/105. Caligiuri, Romele.
La Camera,
premesso che:
il made in Italy costituisce uno dei comparti di principale interesse per l'industria del falso e la ridotta dimensione media delle imprese italiane rende complessa l'introduzione di misure anticontraffazione;
nonostante gli impegni assunti in più sedi dal Governo le piccole medie imprese importatrici dopo l'11 settembre 2001 versano in gravi difficoltà, derivanti anche dalla forte capacità competitiva di grandi paesi emergenti sul mercato globale;
la tutela dell'economia italiana e del comparto del made in Italy passa anche attraverso un sostegno nei momenti di particolare crisi in attesa di avviare politiche di innovazione legate allo sviluppo della ricerca; l'evoluzione della tecnologia e dei processi di globalizzazione rischia di mettere in grave crisi il nostro tessuto produttivo caratterizzato da una forte presenza di piccola e media impresa;
il made in Italy costituisce uno dei comparti di principale interesse per l'industria nazionale messo in crisi anche dal fenomeno della contraffazione delle merci italiane,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode e la lotta alla contraffazione, a effettuare le previste campagne promozionali a sostegno del made in Italy.
9/1475/106. Milanato, Gianfranco Conte, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
con la finanziaria per il 2006 è stato dato avvio alla strategia di Lisbona;
i governi degli Stati membri hanno concordato con la Commissione europea l'elaborazione di piani nazionali per l'innovazione, la crescita e l'occupazione;
l'attuale situazione dell'Europa non appare incoraggiante e non trasmette fiducia alle imprese ed ai cittadini. La crescita è debole ed è dovuta, secondo gli analisti dell'OCSE, a problemi strutturali quali un mercato interno non ancora completo ed una scarsa propensione all'innovazione delle imprese europee,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere nell'ambito della manovra economica per il 2007 ulteriori norme attuative della strategia di Lisbona.
9/1475/107. Bernardo, Jannone.
La Camera,
premesso che:
è fondamentale riconoscere, nell'ambito della definizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), la parità di accesso alle strutture dei consultori familiari per le donne di tutte le aree del Paese,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a potenziare i consultori familiari a fine di rafforzare il servizio di assistenza per la prevenzione della salute della donna.
9/1475/108. Moroni, Crimi, Bocciardo.
La Camera,
premesso che:
con la manovra economica per il 2006 sono state stanziate risorse per la definizione dei rapporti finanziari pregressi con la Regione Sicilia, anche in attuazione dello Statuto della Regione medesima;
in sede di Consiglio dei ministri e nelle dichiarazioni dei membri del Governo i provvedimenti suddetti sono stati indicati come una prima attuazione del federalismo fiscale, frutto della ripartizione di competenze tra Stato e regione stabilita con la riforma costituzionale recentemente approvata;
analoga questione si è posta per la Regione Sardegna in relazione al riconoscimento delle quote di gettito fiscale ad essa spettanti, valutate, anche in base al parere della Ragioneria generale dello Stato, circa 900 milioni di euro l'anno, tra Iva ed Irpef, il complessivo credito dello Stato nei confronti della Regione è valutato in circa 4,5 miliardi di euro tra quote non pagate o pagate in percentuali minori di quanto previsto dallo Statuto regionale; per la sola IVA spetterebbero alla regione i 7 decimi di quanto riscosso sul proprio territorio nel 2006 (circa 500 milioni di euro), ma attualmente vengono riconosciuti solo 4 decimi; va peraltro dato atto che nel mese di ottobre il Governo ha disposto una anticipazione di 193 milioni di euro;
le somme spettanti, in particolare alle regioni a Statuto speciale, sono necessarie non solo al finanziamento delle funzioni trasferite dallo Stato, ma anche ad avviare i processi di sviluppo economico e sociale, da troppo tempo rimandati in virtù di una visione centralistica dello Stato,
impegna il Governo:
ad avviare quanto prima un tavolo di consultazione con la Regione Sardegna al fine di adottare iniziative volte a riconoscere alla suddetta Regione anche forfettariamente, i rimborsi IRPEF ed IVA dal 1991 al 2005, quote delle entrate riscosse al di fuori del territorio della Regione, ma afferenti a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, ivi comprese le entrate accessorie costituite dagli interessi di mora, dalle sopratasse e dall'applicazione di sanzioni, nonché gli eventuali rimborsi spettanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
ad individuare le risorse necessarie alla progressiva estinzione del debito così quantificato.
9/1475/109. Marras, Pili, Cicu, Cossiga.
La Camera,
premesso che:
il trasporto pubblico locale è una grande questione nazionale che necessita di un programma consistente e duraturo di nuove risorse per metropolitane, tramvie, rinnovo parco autobus; tuttavia il settore è in gravissima crisi segnato da un deficit di 3 miliardi di euro;
la congestione, l'inquinamento, gli incidenti nella circolazione stradale sono ormai emergenza permanente nelle città italiane;
sono necessarie misure che alleggeriscano il carico fiscale sulle aziende di trasporto pubblico (abolizione Irap; riduzione IVA sui contributi di servizio; deducibilità degli abbonamenti plurimensili),
impegna il Governo
ad adottare nell'ambito della manovra economica per il 2007, iniziative volte a destinare le necessarie risorse al trasporto pubblico locale.
9/1475/110. Testoni, Pizzolante, Osvaldo Napoli.
La Camera,
premesso che:
il Governo della Casa delle Libertà ha opportunamente inserito nella legge finanziaria 2006 una disposizione in cui si prevede la costituzione di un fondo per almeno parzialmente indennizzare i cittadini
che abbiano subito perdite finanziarie con i cosiddetti tango bond emessi dalla Repubblica Argentina;
tale fondo verrà finanziato con fondi bancari ed assicurativi giacenti e non reclamati da tempo da Enti o persone che ne avrebbero avuto diritto,
impegna il Governo:
a dare attuazione alla disposizione in premessa, provvedendo ad alimentare, nell'ambito della manovra economica per il 2007, il Fondo per il rimborso dei cittadini danneggiati dai bond emessi dalla Repubblica Argentina;
a continuare azioni di pressione internazionale sulla Repubblica Argentina affinché questo Stato riconosca il proprio debito ed offra condizioni di rimborsi meno penalizzanti per i risparmiatori.
9/1475/111. Picchi, Rivolta, Valentini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni per limitare la permanenza in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere al personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa collocazione in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche.
9/1475/112. Fabbri, Di Virgilio, Galli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'economia, trascura un settore fondamentale come quello della scuola, il quale deve essere messo nelle migliori condizioni per svolgere un compito così importante e delicato quale quello della formazione delle generazioni future;
al contrario il Governo sembra animato nei confronti della scuola solo da intenti di stampo distruttivo e di penalizzazione dal punto di vista delle risorse finanziarie, come avviene nel presente decreto-legge,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di investire più risorse per il potenziamento e il miglioramento delle scuole di ogni ordine e grado come investimento a lungo termine, tenendo conto della necessità di tutelare la libertà nel campo scolastico.
9/1475/113. Garagnani, Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, finalizzato tra l'altro al rilancio dell'economia, trascura colpevolmente il settore universitario e quello delle ricerca scientifica due pilastri fondamentali per lo sviluppo dell'Italia in quanto solo producendo beni ad alta intensità tecnologica e ad alto valore aggiunto si salvaguarda la competitività del sistema-Paese,
impegna il Governo
a destinare sempre maggiori risorse in favore dell'università e della ricerca scientifica, quali strumenti privilegiati per un reale e solido progresso economico del Paese.
9/1475/114. Aprea, Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza la vendita al pubblico dei farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi commerciali al dettaglio, mettendo in tal modo in serio pericolo la salute dei cittadini che risultano esposti al pericolo di incorrere nei danni derivanti dall'abuso di farmaci, come accade nei Paesi che esperendo la strada della liberalizzazione della vendita dei farmaci hanno dovuto fare i conti con l'aumento delle patologie iatrogene,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di adottare, eventualmente, provvedimenti volti a ripensare la scelta di liberalizzare la vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica o in alternativa a prevedere forme stringenti di controllo nella vendita di tali farmaci onde evitare la pericolosa violazione del diritto alla tutela della salute così come riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione.
9/1475/115. Marinello, Moroni, Baiamonte.
La Camera
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 35 comma 1, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento sul prezzo pagato per l'ingresso nelle discoteche e nelle sale da ballo anche nell'ipotesi di utilizzo della formula «ingresso libero con consumazione obbligatoria»;
tale previsione appare fortemente penalizzante nei confronti dell'industria del turismo che, nonostante costituisca una voce importante nella formazione della ricchezza del nostro Paese, continua ad essere considerata dal Governo la Cenerentola dell'economia, come dimostrato anche dal trasferimento operato dal decreto-legge n. 181 del 2006 delle funzioni di competenza statale in materia di turismo dal Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
impegna il Governo
a non adottare, in futuro, provvedimenti che possano condurre alla perdita di competitività di un settore così importante della nostra economia, dotandolo - invece - di tutti gli strumenti necessari ad affrontare la concorrenza degli altri Paesi.
9/1475/116. Baldelli, Giacomoni, Fabbri.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame porta ulteriori tagli alla spesa destinata alla difesa, il che rende difficile il mantenimento del livelli di efficienza delle forze armate impegnate in gravose missioni all'estero che comportano il logorio dei sistemi d'arma e un largo impiego di carburante il cui prezzo è in continuo aumento,
impegna il Governo
nell'ambito della manovra economica del 2007, a stanziare le risorse necessarie a mantenere e migliorare il livello di efficienza delle forze armate e a consentire la prosecuzione del miglioramento tecnologico delle attrezzature ed in particolare dei sistemi d'arma.
9/1475/117. Fallica, Dell'Elce, Cossiga, Bosi, Nardi, Barani, Del Bue.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento reca norme in materia di riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza ma nel testo dell'articolo non se ne trova riscontro;
si prevede che le società strumentali delle Regioni e degli enti locali a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con questi, non potendo svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati in virtù del divieto contenuto nel decreto. Ciò impedisce a tali società di esistere economicamente in quanto in base alla normativa europea, non possono neanche ottenere affidamenti dall'ente che ne possiede parte del capitale;
anche la società interamente posseduta dall'ente pubblico di cui è strumento non può operare col proprio ente dato che tale possibilità è subordinata all'esercizio, da parte dell'ente proprietario, di un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi. In mancanza di tale tipo di controllo queste società potrebbero avere soltanto la possibilità di partecipare alle gare bandite dal proprio Ente proprietario e non operare sul mercato;
tale limitazione determinerà scarsa competitività delle società pubbliche e spreco di risorse tecnologiche in quanto, non potendo tali società stipulare contratti con soggetti diversi dal proprio unico azionista, saranno poco competitive e scarsamente aggiornate, a tutto svantaggio dell'ente che le ha create;
l'esclusione di tali società dalle gare ad evidenza pubblica di intere categorie di operatori economici può integrare la violazione dell'articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea, perché distorsiva della concorrenza in quanto, se le imprese pubbliche fanno parte del mercato, concorrono a determinarlo mentre la loro mancanza lo altera;
il divieto di partecipare ad altre società o enti è diretto alla dismissione forzata delle attuali partecipazioni, con dubbi di costituzionalità in quanto ha un effetto distorsivo sulla concorrenza e appare come un'espropriazione camuffata e senza indennizzo a vantaggio di qualcuno,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio della disposizione di cui in premessa trovando una configurazione delle limitazioni all'attività delle società pubbliche più consona in quanto, lasciando inalterata la normativa, si rischierebbe la distruzione di tali società.
9/1475/118. Verro.
La Camera,
premesso che:
questo provvedimento trascura quasi completamente la scuola e non considera la necessità di accelerare l'attivazione della riforma Moratti, attraverso adeguati finanziamenti;
se non si fanno adeguati investimenti sulla scuola di ogni ordine e grado, sull'università e sulla ricerca scientifica, non si potrà avere uno sviluppo solido e duraturo del Paese. Il nostro tasso di scolarizzazione ai vari livelli è inferiore a quello dei paesi industriali più avanzati con cui ci confrontiamo quotidianamente dal punto di vista della competizione commerciale e questo è un elemento fortemente negativo, su cui ha cercato di incidere con riforme e finanziamenti, nella passata legislatura, il governo Berlusconi,
impegna il Governo
a investire maggiori risorse per il miglioramento e potenziamento della scuola, dell'università e della ricerca scientifica e per aumentare il tasso di scolarizzazione nel nostro Paese.
9/1475/119. Palmieri, Carlucci, Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme in materia fiscale particolarmente e inutilmente vessatorie nei confronti dei
lavoratori autonomi, che vengono sostanzialmente trattati tutti come potenziali o peggio probabili evasori;
tali norme risultano particolarmente invasive e configurano, nel loro complesso, un inasprimento della pressione fiscale, che determinerà inevitabilmente un rallentamento della ripresa economica, che si è avviata grazie alle politiche del governo Berlusconi,
impegna il Governo
a riconsiderare il proprio atteggiamento complessivo nei confronti del cittadino contribuente, evitando comportamenti di sapore poliziesco e perseguendo in modo selettivo solo i veri evasori ed a rivedere quegli eccessivi adempimenti che ostacolano e danneggiano le attività degli operatori economici e dei cittadini contribuenti tutti, senza apportare dei benefici significativi al fisco.
9/1475/120. Armosino, Jannone, Bertolini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca il titolo pomposo di «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale», ma trascura clamorosamente quella che è la prima industria per fatturato del nostro Paese e, cioè, il turismo, che da tempo soffre la concorrenza internazionale ed è in fase di grave difficoltà. Tali difficoltà sono particolarmente accentuate nelle zone di montagna, anche per la carenza delle infrastrutture, soprattutto di trasporto, che caratterizzano in modo particolarmente acuto tali zone,
impegna il Governo
ad attuare una politica di sostegno delle attività turistiche, valorizzando a fondo le vocazioni delle varie parti del nostro territorio e in particolare quelle zone montane che, essendo contigue al confine dello Stato, sono più esposte alla concorrenza estera.
9/1475/121. Di Centa, Jannone, Paniz.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni di natura economico sociale;
gli stanziamenti per il sostegno all'accesso alla locazione abitativa non sono sufficienti alla copertura delle domande di sostegno;
gli ultimi stanziamenti per nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica risalgono alle leggi n. 388 del 2000 e n. 21 del 2001 e per altro gli stanziamenti per l'edilizia in locazione previsti da quest'ultima legge sono stati ridotti;
la diffusa situazione di tensione abitativa presente in molte aree del paese può esser risolta tramite l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata,
impegna il Governo
ad attuare nell'ambito della manovra per il 2007 un programma straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione.
9/1475/122. Giacomoni, Fratta Pasini.
La Camera,
premesso che:
tra gli studenti universitari aventi diritto alle borse di studio, circa 50 mila non hanno ricevuto la borsa di studio per mancanza di fondi,
impegna il Governo
a reperire i fondi necessari per restituire questo diritto agli studenti universitari, nell'ambito della manovra economica per il 2007.
9/1475/123. Di Virgilio, Palumbo, Baldelli.
La Camera,
premesso che:
le attività turistiche in Italia rivestono notevole importanza, con particolare riguardo alle attività alberghiere congressuali, queste ultime assoggettate ad aliquota normale;
le imprese turistiche italiane perdono competitività soprattutto sul fronte dei prezzi;
in altri paesi dell'Unione europea vengono applicati incentivi a questo settore operando anche nel campo di applicazione IVA,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte alla riduzione dell'aliquota IVA sulle attività turistiche di carattere congressuale adeguando le relative aliquote a quella generale inerente l'attività turistico alberghiera.
9/1475/124. Fedele, Franzoso, Zanetta, Zacchera.
La Camera,
premesso che:
come già segnalato in numerosissime occasioni, il problema provocato dai debiti delle amministrazioni statali e dai ritardati pagamenti provoca una situazione particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese, che in non pochi casi conduce addirittura al loro fallimento;
l'acquisto di beni e servizi costituisce una delle voci più rilevanti della spesa della pubblica amministrazione italiana, al punto che dalla variazione di tale voce di spesa dipendono parte delle manovre di finanza pubblica effettuate nell'ultimo decennio. Il problema sorge con riferimento agli adempimenti contrattuali ed alla trasparenza delle pattuizioni con le aziende cessionarie;
i tempi di pagamento sono un elemento centrale dei contratti, che condiziona i rapporti economici, lo sviluppo delle imprese del settore e le prospettive occupazionali. Particolarmente sensibili al problema le imprese ad alta intensità di manodopera, in relazione agli oneri periodici e non dilazionabili connessi al lavoro dipendente (salari, contributi e adempimenti fiscali);
il problema del ritardo nei pagamenti è un problema avvertito come fondamentale per la crescita del mercato interno dalla Commissione Ue, che è intervenuta sul tema con una raccomandazione del 12 maggio 1995, i cui esiti sono stati monitorati e valutati come da relazione adottata con comunicazione del 17 luglio 1997, ed hanno indotto alla emanazione della specifica direttiva n. 35 del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
i dati riscontrati dalla Commissione europea sono in effetti allarmanti: nell'ambito dell'Unione un fallimento su quattro è dovuto a ritardo nei pagamenti; le inadempienze dovute a ritardi di pagamento causano ogni anno perdite di crediti per 23,6 miliardi di euro. Particolarmente esposte sono le nuove attività di impresa, nelle quali il rischio di mortalità è pari al 50 per cento nei primi quattro anni dall'inizio attività, e per le PMI, essendo queste più vulnerabili alle variazioni del flusso di liquidità;
sempre secondo le analisi condotte dalla Commissione europea, il ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti
porta alla perdita di 450.000 posti di lavoro l'anno (dato riferito a periodo precedente all'allargamento);
una indagine condotta tra le aziende ha registrato che il 90 per cento delle aziende è pagata in ritardo; il 13 per cento fino a 90 giorni; il 22 per cento da 90 a 180 giorni; il 50 per cento tra 7 e 12 mesi; il 10 per cento tra i 13 ed i 18 mesi di ritardo,
impegna il Governo
a prevedere nelle disposizioni attuative che i pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non siano gravati di oneri a carico di queste ultime, fermi restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici, valutando inoltre la possibilità di consentire alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni regionali e locali, di attivare analoga procedura con riferimento alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali.
9/1475/125. Crosetto, Giudice, Marras.
La Camera,
premesso che:
nella Tabella C delle legge finanziaria 2006, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stanziati 181 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;
impegna il Governo
ad effettuare un costante monitoraggio delle disposizioni di cui in premessa e a incrementare le risorse, nell'ambito della manovra per il 2007, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa portandole almeno al livelli previsti dalla legge finanziaria 2006.
9/1475/126. Lainati, Aprea, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2006 ha disciplinato i distretti industriali ed in particolare, come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale;
a tali aggregazioni sarà riconosciuta una base fiscale consolidata ed una contabilità unificata, che faciliteranno l'accesso comune al credito per consentire anche l'emissione di prestiti obbligazionari ed operazioni di cartolarizzazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di favorire la costituzione o il mantenimento dei distretti, nonché per consentire l'adesione anche da parte delle imprese commerciali, e ad incentivare la copertura di spese, non più sostenute dagli Enti locali, per i servizi di pubblica utilità dell'intero distretto.
9/1475/127. Lazzari, Milanato, Di Centa.
La Camera,
premesso che:
da alcune settimane la Montepaschi Serit ha emesso cartelle esattoriali, per conto dell'Inps, dagli importi così tanto esosi da indurre le varie categorie produttive della provincia di Ragusa, imprese agricole, artigiani, commercianti ed imprenditori, a prendere decisioni drastiche relative anche alla cessazione delle proprie attività;
anche l'Agenzia delle entrate ha inviato un numero cospicuo di avvisi, a seguito di iscrizione a ruolo relativi a imposte sospese per il sisma del 1990 senza verificare chi dei contribuenti abbia effettuato i versamenti;
l'Inps non applica una circolare interna che ha attribuito agli enti impositori la competenza a concedere autonomamente
la rateizzazione del pagamento dei debiti per contributi fino al limite di 60 mesi,
impegna il Governo:
alla sospensione del pagamento e del fermo amministrativo;
all'eliminazione degli interessi di mora e delle sanzioni;
al pagamento dei contributi Inps rateizzato almeno in 10 anni.
9/1475/128. Minardo.
La Camera,
premesso che:
con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stata recepita la direttiva 2001/77/CE in materia di sviluppo delle fonti energetiche alternative, nel quadro dell'attuazione del Protocollo di Kyoto;
in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 2005 detta disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, in relazione alla quale si prevede di istituire una commissione di esperti per determinare i criteri di valorizzazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, tra gli obiettivi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'individuazione delle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'importazione intracomunitaria o da Paesi terzi dei residui di lavorazione del legno, nonché degli scarti della manutenzione boschiva per il loro utilizzo a fini energetici.
9/1475/129. Mondello, Fasolino, Di Cagno.
La Camera,
premesso che:
è in atto un consistente intervento di potenziamento degli scali portuali italiani in grado di allinearsi alla portualità del Nord Europa;
per completare il piano già approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, occorre garantire le necessarie risorse finanziarie,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione dell'articolo 17-bis del decreto in esame, al fine di adottare iniziative normative volte ad escludere le Autorità portuali dalla lista dagli enti soggetti alla limitazione di spesa.
9/1475/130. Nan, Stagno D'Alcontres.
La Camera,
premesso che:
i contenimenti di spesa per gli enti locali nell'ambito dei Patto di stabilità interno, pur essendo questi obiettivamente necessari ai fini del risanamento della finanza pubblica, penalizzano in misura notevole anche enti locali virtuosi;
tale penalizzazione è appesantita dalla non esclusione ai fini del contenimento di spesa degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2005,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui alla premessa ed a valutare l'opportunità, nell'ambito della manovra economica per il 2007, di escludere dal calcolo del tetto di spesa le funzioni delegate agli enti locali.
9/1475/131. Osvaldo Napoli, Zanetta.
La Camera,
premesso che:
si ritiene necessario valorizzare ulteriormente le politiche socio-sanitarie del Governo con interventi a sostegno delle misure di assistenza alla nascita,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, d'intesa con le Regioni, per il miglioramento dei livelli di assistenza al neonato e la riorganizzazione dei reparti pediatrici.
9/1475/132. Palumbo, Di Virgilio, Bosi.
La Camera,
premesso che:
l'abolizione delle tariffe minime nel settore dei lavori pubblici sposta il criterio di aggiudicazione sul prezzo a scapito della qualità del lavoro e della trasparenza della procedura d'appalto;
le stazioni appaltanti saranno in tal modo private di ogni quadro di riferimento e la base dell'offerta diverrà oggetto di sindacato dinanzi alla magistratura amministrativa;
l'assenza dei minimi tariffari eliminerà la diversificazione tra le imprese avvantaggiando esclusivamente quelle imprese che, per dimensioni e capacità, comprimeranno i costi estromettendo dal mercato professionisti e soprattutto i giovani;
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla premessa al fine di adottare le opportune iniziative volte a riconsiderare l'abolizione delle tariffe minime, pensando piuttosto ad una loro ridefinizione secondo criteri congrui e attuali, ascoltando previamente il Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) e il Consiglio nazionale ingegneri (CNI).
9/1475/133. Pelino, Fasolino, Germanà.
La Camera,
premesso che:
la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, spesso fatiscenti, rappresenta un obiettivo determinante in un Paese in cui si vuole dare la possibilità ai giovani di prepararsi, in maniera reale e concreta, alle sfide future del mercato del lavoro;
nel nostro Paese tali interventi risultano ormai improcrastinabili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a reperire i fondi necessari per ripristinare condizioni di sicurezza nelle scuole pubbliche italiane, attraverso un decreto da emanare entro sessanta giorni di concerto con la conferenza unificata Stato-Regioni.
9/1475/134. Adornato, Aprea, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in esame pone l'obbiettivo di potenziare il servizio taxi al fine di adeguarlo ai livelli dell'offerta e alla necessità di mobilità del cittadino;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato l'inadeguatezza del servizio taxi rispetto alla domanda dei consumatori. Segnala altresì la necessità da parte dell'utenza di fruire di un maggior numero di taxi al fine di ridurre il tempo medio di attesa;
l'articolo 6 del decreto, al comma 2, fa salvo il divieto di cumulo in capo ad un unico soggetto;
l'articolo 6, lettera g) istituisce un comitato di monitoraggio del servizio taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficacia dello stesso, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e trasporto pubblico, da rappresentanti
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori del radiotaxi e delle associazioni degli utenti;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato la necessità di potenziare il servizio durante gli orari di «punta» e, a tal fine, non ritiene opportuno prevedere la fissazione di turni rigidamente prestabiliti;
nelle principali aree metropolitane per via della mancanza di un unico numero radiotaxi si è creata una situazione di disservizio che genera un danno all'utenza e agli stessi tassisti. Infatti accade che l'utente resti in lunghe attese telefoniche, al termine delle quali «si sente dire» che non vi sono taxi a disposizione, in realtà l'indisponibilità è esclusivamente relativa al numero contattato: ciò genera la finta percezione delle mancanza di vetture;
esiste un'elevata frammentazione delle organizzazioni di categoria;
il servizio taxi è l'unico servizio pubblico a non godere di contributi statali, a differenza di altri servizi di trasporto pubblico, perciò le spese di gestione e la competitività ricadono unicamente sul singolo tassista,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, di propria competenza, affinché i comuni adottino direttamente, o affidandolo a terzi, un unico numero radiotaxi nell'interesse dei consumatori e dei conducenti di taxi, i quali trascorrono molte ore fermi nei posteggi mentre gli utenti restano in lunghe attese telefoniche nel tentativo di reperire un taxi libero. Tale numero unico dovrebbe smistare le chiamate in maniera paritaria tra i titolari di licenza in servizio in quel momento;
considerato che all'articolo 6, il comma 2 fa salvo il divieto di cumulo in capo ad un unico soggetto, ma al comma 1, lettere c), d) ed e), attribuisce di fatto la facoltà a consorzi e cooperative di cumulare autovetture e autorizzazioni a titolo di licenza, in palese contrasto con le disposizioni anti-cumulo previste dallo stesso decreto e dalla legge quadro n. 21 del 1992, a monitorare i comuni in particolare su questo punto per modificare la norma se si avranno concentrazioni eccessive di più licenze ai soggetti non persona fisica;
a favorire una sensibilizzazione degli enti competenti per garantire la partecipazione nel Comitato permanente di monitoraggio, previsto al comma 1 lettera g), anche solo a titolo di osservatori, alle nuove associazioni e organizzazioni non sindacali, costituitosi in qualsiasi momento, che rappresentino almeno il 10 per cento in ambito provinciale dei tassisti titolari di licenza nel comune cui fa capo il comitato tenuto conto che il decreto demanda a livello locale la sua eventuale attuazione;
ad adottare le opportune iniziative per garantire la facoltà ai comuni di ricorrere ad una turnazione più flessibile, al fine di ottimizzare l'utilizzo dei taxi già presenti nel territorio, nell'interesse della qualità della vita e della tutela dell'ambiente;
ad effettuare, entro il più breve tempo possibile, uno studio sulle malattie professionali cui il tassista è sottoposto.
9/1475/135. Gioacchino Alfano.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2006, prevede, all'articolo 1 comma 293, modifiche al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2003, n. 326, nel senso di autorizzare l'Agenzia italiana del farmaco, in caso di superamento del tetto di spesa sanitaria, a procedere ad una temporanea riduzione dei prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per conto dei superamento;
tra i farmaci «comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale» vi sono anche farmaci ad altissima componente innovativa, che vengono direttamente dispensati negli ospedali, tra questi farmaci rientrano tutti quelli da DNA ricombinante e, ad esempio, quelli per la cura dell'Alzheimer e della sclerosi multipla,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ulteriori opportune iniziative affinché l'intervento dell'Agenzia italiana del farmaco, volto ad assicurare il rispetto del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica, faccia salvi i farmaci altamente innovativi.
9/1475/136. Baiamonte, Crimi.
La Camera,
premesso che:
gli interventi per la salvaguardia di Venezia diventano imprescindibili per la tutela di un patrimonio che appartiene a tutto il mondo;
tali interventi mirano, non solo alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia, ma anche alla salvaguardia socio-economica della città;
visto l'apposita legislazione speciale per Venezia contenuta nelle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni;
visto gli impegni da parte del Governo in sede di Comitato interministeriale per Venezia che si è tenuto a Roma il 28 settembre 2005,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rifinanziare gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798 e di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139.
9/1475/137. Campa, Zorzato, Fratta Pasini.
La Camera,
premesso che:
il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero vive un difficile stato di crisi che coinvolge le imprese produttrici e di servizi del settore, con pregiudizio per migliaia di lavoratori, alcuni dei quali si sono già visti privare del posto di lavoro in conseguenza della chiusura degli stabilimenti produttivi e della difficile situazione degli scambi commerciali, dovuta anche alla concorrenza di Paesi mediorientali;
se lo stato delle cose rimane quello attuale, nei prossimi mesi verranno anche compromesse le aziende che ancora, con sommi sacrifici, sono riuscite a continuare nella loro attività produttiva;
il comparto del tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) rappresenta una voce significativa per l'economia nazionale;
migliaia sono i lavoratori che sono già stati licenziati ed essendo ora a rischio tutti gli altri lavoratori ancora impiegati nel settore,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di reperire adeguate risorse per le aree territoriali aventi un'elevata specializzazione produttiva settoriale del tessile, abbigliamento e calzaturiero, che registrano un profondo stato di crisi.
9/1475/138. Carlucci, Lazzari.
La Camera,
premesso che:
il raggiungimento degli obbiettivi fissati dal protocollo di Kyoto deve passare inevitabilmente attraverso un esteso uti
lizzo di fonti di energia rinnovabili e attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica di tutti i processi;
l'Unione europea, a partire dal 2000, ha emanato un considerevole numero di strumenti legislativi per promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica;
un più ampio e corretto sfruttamento delle fonti delle energie rinnovabili, associato a interventi di risparmio/miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, può permettere di ottenere grandi vantaggi per l'ambiente sia a livello globale che locale;
lo sviluppo di tali tecnologie può essere da stimolo e da motore per le economie locali, contribuendo alla riduzione dei costi energetici ed alla formazione di nuove realtà imprenditoriali e professionali;
per sviluppare progetti di cui sopra è possibile attingere a risorse che non arrivino dalla finanza pubblica, coinvolgendo il sistema finanziario,
impegna il Governo
ad individuare iniziative che coinvolgano il capitale privato, anche di modeste proporzioni, nell'attuazione del Protocollo di Kyoto.
9/1475/139. Di Cagno Abbrescia, Tortoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame detta norme in materia di responsabilità civile auto tali da turbare fortemente l'assetto del settore e da mettere in notevole difficoltà le compagnie assicurative, specialmente italiane, nei confronti della concorrenza internazionale sempre più serrata, senza peraltro garantire benefici significativi per gli utenti,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della richiamata disposizione al fine di adottare le opportune iniziative volte a riconsiderare tale norma ascoltando preventivamente tutte le associazioni di categoria interessate a tale problematica.
9/1475/140. Ravetto, Marras, Giudice.
La Camera,
premesso che:
molte norme contenute nel decreto-legge in esame sono di applicazione rinviata nel tempo e molte di queste decorrono nell'anno 2007. Questo significa che ci sarebbe il tempo per consultare le categorie interessate, in modo da inserire tali norme nella legge finanziaria per il 2007 che, come è noto, è un atto normativo con data di entrata in vigore pressoché certa,
impegna il Governo
a considerare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di sospendere l'applicazione delle norme a entrata in vigore differita, in modo da poter avviare le opportune consultazioni con le categorie interessate, per poi inserire queste stesse norme, tenendo conto delle osservazioni e delle ragioni delle categorie, nella legge finanziaria per il 2007.
9/1475/141. Carfagna, Fitto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, e in particolare la sua parte fiscale, è stato oggetto di modifiche sostanziali in sede di conversione, il che ha danneggiato molti operatori economici, come nel caso della modifica dell'IVA sugli immobili,
impegna il Governo
ad emanare norme che regolino i rapporti instauratisi per effetto delle norme successivamente
modificate e prevedano la compensazione degli eventuali danni arrecati.
9/1475/142. Verdini, Crosetto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, e in particolare la sua parte fiscale, è stato oggetto di modifiche sostanziali in sede di conversione, il che ha danneggiato molti operatori economici, come nel caso della modifica dell'IVA sulla cioccolata,
impegna il Governo
ad emanare norme che regolino i rapporti instauratisi per effetto delle norme successivamente modificate e prevedano la compensazione degli eventuali danni arrecati.
9/1475/143. Biancofiore, Ceccacci Rubino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame incide notevolmente e negativamente sull'assetto delle libere professioni ed in particolare sugli avvocati, ma tale assetto deve in ogni caso essere conforme con le direttive comunitarie in materia,
impegna il Governo
a dare celere attuazione a tutte le direttive comunitarie in materia di libere professioni, in modo da dare a queste un assetto normativo stabile nel cui quadro poter operare finalmente con relativa tranquillità.
9/1475/144. Bruno, La Loggia, Casero.
La Camera,
premesso che:
lo strumento del decreto-legge viene utilizzato anche per norme non di immediata applicazione, il che appare improprio se non incostituzionale,
impegna il Governo
ad un uso più prudente e calibrato dello strumento del decreto-legge evitando di estenderlo anche a norme di applicazione rinviate nel tempo.
9/1475/145. Boscetto, Biancofiore.
La Camera,
premesso che:
questo Governo ha attuato un uso improprio del decreto-legge, anche per norme complesse e di sostanziale riforma che mal si prestano all'uso di questo strumento legislativo che, secondo la nostra Costituzione, deve avere carattere sostanzialmente eccezionale,
impegna il Governo
ad un uso dei decreti legge più moderato e più in linea con la lettera e lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione.
9/1475/146. Santelli, Bertolini.
La Camera,
premesso che:
l'andamento del dibattito parlamentare della conversione del decreto-legge in esame, analogamente a quanto avvenuto per altri provvedimenti del Governo è stato molto sacrificato alla Camera, date le note difficoltà di tenuta dell'attuale maggioranza al Senato, il che sottrae regolarmente dall'esame approfondito della Camera dei deputati una parte fondamentale dell'attività legislativa del Governo,
impegna il Governo
a presentare in prima lettura i propri disegni di legge e soprattutto quelli di conversione di decreti-legge alla Camera dei deputati per consentire un ampio e approfondito dibattito anche in questo ramo del Parlamento.
9/1475/147. Bertolini, Santelli, D'Alia.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del provvedimento si è svolto un dibattito in merito al riconoscimento della professione chiropratica,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
1) a riconoscere la professione chiropratica come una delle medicine alternative;
2) a riconoscere tutti coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica o titolo equivalente della durata almeno di quattro anni, rilasciato in Italia o in Paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta, i quali, conseguentemente, si avvarranno del titolo di dottore in chiropratica;
3) a riconoscere per il laureato in chiropratica l'esercizio delle proprie mansioni come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute;
4) inserire o convenzionare il chiropratico con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento;
5) ad assumere le iniziative legislative necessarie per l'attuazione del presente ordine del giorno;
6) a demandare al Ministro della salute l'emanazione del pedissequo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al numero 5).
9/1475/148. Lisi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori - ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - è necessario assicurare condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, subordinando l'esercizio delle attività di produzione alimentare al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti,
impegna il Governo
ad individuare e disciplinare in via regolamentare i predetti requisiti.
9/1475/149. Mazzocchi.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito della «liberalizzazione» delle attività commerciali realizzata dal presente decreto, appare necessario superare alcune limitazioni che condizionano sfavorevolmente l'operatività delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese di produzione del settore alimentare;
in particolare, devono essere modificate alcune disposizioni in materia di somministrazione, che, nella corrente applicazione, provocano da anni un diffuso
contenzioso specie nel settore dell'artigianato del settore della produzione alimentare;
nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato è necessario assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari,
impegna il Governo
a valutare le opportune iniziative volte a prevedere la possibilità, per le imprese di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, di attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa - esonerando le stesse imprese dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.
9/1475/150. (Testo modificato nel corso della seduta). Raisi, Cirielli, Cossiga.
La Camera,
premesso che:
il comma 2-ter dell'articolo 4 del disegno di legge in oggetto, introdotto al Senato, rimette ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della Salute, la disciplina delle denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato»;
appare opportuno che il medesimo regolamento sia volto anche ad individuare e disciplinare il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi,
impegna il Governo
ad integrare il regolamento da emanare con le previsioni di cui in premessa.
9/1475/151. Murgia.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge prevede che l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti siano soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente, nonché la documentazione della quale dovrà essere corredata la dichiarazione;
appare opportuno che la dichiarazione sia corredata anche dall'autorizzazione della Camera di Commercio, che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che la dichiarazione di inizio attività debba essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di Commercio.
9/1475/152. Benedetti Valentini.
La Camera,
premesso che:
il comma 2-ter - introdotto al Senato - dell'articolo 4 del disegno di legge in oggetto, rimette ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e
con il Ministro della Salute, la disciplina delle denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato»;
si rende necessario chiarire e delimitare anche l'utilizzo della denominazione di panificio, riservandolo esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso;
nella stessa ottica si inquadra anche la necessità di delimitare l'utilizzo della denominazione di forno, riservandola, in via esclusiva al panificio - definito come sopra - che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore,
impegna il Governo
ad emanare un atto di natura regolamentare volto a definire le denominazioni - ed il loro utilizzo - di cui in premessa.
9/1475/153. Germontani.
La Camera,
premesso che:
il comma 6-bis dell'articolo 5 del provvedimento in esame, sostituisce i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362;
i due commi citati dettano la disciplina della successione mortis causa rispettivamente di una partecipazione in una società di gestione di farmacie private e nella titolarità di una farmacia privata, riducendo, per entrambe le fattispecie il termine, entro il quale l'avente causa non in possesso dei requisiti per la medesima titolarità deve cedere la partecipazione o la titolarità da tre anni a due;
anche l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria - all'esame dell'Assemblea proprio in questi giorni - reca delle modifiche ai commi 9 e 10, in particolare, abrogando il comma 10 e sopprimendo la parte del comma 9 relativa alla possibilità - in casi particolari - che il termine di tre anni sia differito a dieci anni o al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, lasciando, tuttavia, inalterato il limite temporale di tre anni;
di conseguenza, mentre da un lato si vuole ridurre il termine dall'altro si approva in modo quasi contestuale un altro provvedimento, di ispirazione comunitaria, che lo lascia invariato,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle disposizioni in premessa e ad adottare iniziative volte a rivedere la disciplina della successione mortis causa dei titolari di farmacie o di partecipazione in farmacie affinché essa sia coerente con le normative vigenti all'interno della Comunità europea.
9/1475/154. Castiello.
La Camera,
premesso che:
il comma 10-ter dell'articolo 35 del decreto-legge dispone che dal 1o ottobre 2006 le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale saranno ridotte della metà per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali, anche se assoggettati all'IVA, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi, imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari, limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di attuazione, le opportune iniziative volte a chiarire in
modo esplicito l'ambito di efficacia della limitazione all'acquisto e al riscatto dei beni oggetto di locazione finanziaria.
9/1475/155. (Testo modificato nel corso della seduta). Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, recante «Interventi per il potenziamento del servizio di taxi», inquadra detti interventi nella finalità di «assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione»;
non appare chiaro, in relazione al contenuto della disposizione in esame, il senso dei riferimenti agli articoli 11 e 32 della Costituzione, posto che il primo è relativo al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e il secondo attiene al riconoscimento della salute come diritto fondamentale dell'individuo,
impegna il Governo
a valutare la congruità del riferimento alle norme costituzionali richiamate in premessa.
9/1475/156. Holzmann.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame, nel prevedere interventi per il potenziamento del servizio di taxi, reca alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
dette modifiche, tuttavia, non sono formulate in termini di novella alla legge citata,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad effettuare un coordinamento tra le due normative.
9/1475/157. Martinelli, Gasparri.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, delegazioni dell'ACI, imprese di consulenza automobilistica);
ciò avviene tuttavia, senza che sia effettuata alcuna specificazione in merito alla competenza territoriale sia degli uffici comunali sia degli uffici titolari di sportello telematico,
impegna il Governo
ad effettuare, per quanto di propria competenza, in via regolamentare, un'individuazione delle aree di competenza territoriale
degli uffici comunali e dei titolari degli sportelli telematici dell'automobilista.
9/1475/158. Foti.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 12 del decreto detta disposizioni in materia di trasporto pubblico comunale e intercomunale, riconoscendo ai comuni la facoltà di prevedere che il trasporto di linea dei passeggeri sia svolto «anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali»;
la disposizione non chiarisce, tuttavia, né quali siano i requisiti tecnico-professionali che i soggetti devono possedere per poter erogare il servizio, né le modalità ed i criteri per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a specificare, in sede di applicazione della normativa, sia le modalità per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio, sia i requisiti che essi dovranno possedere.
9/1475/159. Bocchino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di trasporto pubblico comunale e intercomunale e di circolazione dei veicoli, senza richiamare in alcun modo la normativa di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativa al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad effettuare un coordinamento tra le due normative.
9/1475/160. Pezzella.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 223 reca disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, disponendo che gli enti locali disciplinino l'accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicoli nelle aree dei centri abitati;
non appare chiara la relazione tra la disposizione di cui al comma citato e le previsioni del Codice della strada relative alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, stante che le fattispecie contemplate dai due atti normativi appaiono analoghe,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative in sede di attuazione volte a semplificare il quadro normativo in materia.
9/1475/161. Landolfi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame, reca una disposizione di proroga - emendata durante l'iter al Senato - con la quale si è rinviato di un anno il termine previsto per la cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica relativa al solo servizio idrico integrato;
il rinvio del termine, tuttavia, è operato mediante una novella all'articolo 113 del testo unico sugli enti locali che
determina una formulazione poco chiara in particolare con riferimento al comma 15-ter dell'articolo modificato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre una correzione della novella al comma 15-ter dell'articolo 113 del Testo unico degli enti locali.
9/1475/162. Airaghi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 35, comma 7, del provvedimento in esame estende ad ulteriori fattispecie la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;
le disposizioni contenute nel decreto legge prevedono che la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applichi anche a coloro che non versino l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale se di importo superiore a 50 mila euro, nonché a coloro i quali non versino le somme dovute portando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
nell'estensione dell'ipotesi di reato, tuttavia, non si opera alcuna distinzione tra coloro i quali non effettuino il versamento per dolo o fraudolenza o per semplici motivi di temporanea insolvenza,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della norma in esame ed eventualmente ad adottare le opportune iniziative volte ad apportare una modificazione alla norma in esame affinché le sanzioni penali siano applicate esclusivamente in presenza di dolo o fraudolenza da parte dei soggetti che non corrispondono i versamenti.
9/1475/163. Salerno.
La Camera,
premesso che:
in base all'articolo 35, le società potranno scegliere se restare nel regime Iva al quale sono assoggettate attualmente, il che determina che le relative compravendite saranno soggette alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 4 per cento, mentre per i fondi immobiliari (oltre che per le società di leasing, aggiunte successivamente) le imposte saranno ridotte al due per cento;
appare iniquo che i fondi immobiliari - già ampiamente favoriti dalla legislazione fiscale vigente - rispetto alla proprietà immobiliare ordinaria debbano godere di una ulteriore, forte agevolazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad armonizzare il trattamento fiscale di società e fondi immobiliari.
9/1475/164. Armani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, contiene tra l'altro misure di riduzione della spesa di funzionamento per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in misura tale da compromettere vasti settori dell'attività istituzionale dello stesso;
in particolare, risultano colpiti oltre alle dotazioni per le sovrintendenze, i
musei, e le aree archeologiche, soprattutto i settori dei Beni Bibliotecari e Archivistici, in misura tale da determinare addirittura il rischio di chiusura di fondamentali strutture al servizio della cultura nazionale;
il Fondo Unico per lo Spettacolo, parzialmente impinguato in misura insufficiente con il medesimo provvedimento per il triennio 2006-2008, continua ad avere una dotazione del tutto inadeguata rispetto alle oggettive esigenze del settore dello spettacolo;
tale impostazione appare del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarazioni che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha rilasciato sin dal suo insediamento, circa la volontà del Governo di operare in una visione strategica, che avesse alla base della stessa la centralità del Patrimonio Culturale Nazionale, nonché il doveroso sostegno alle attività culturali,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della norma richiamata in premessa e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a reintegrare per l'esercizio 2006 i tagli operati nella dotazione finanziaria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed a provvedere nella prossima legge finanziaria per il triennio 2007-2009, a integrare le dotazioni finanziarie del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, in particolare, al reintegro del FUS in una misura non inferiore annualmente alla dotazione finanziaria dell'esercizio 2005.
9/1475/165. Bono.
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 37 del decreto-legge 223/06, intervenendo in materia di modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, modifica alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
il ricorso ad una fonte primaria, quale è il decreto-legge in esame, per modificare un regolamento non è assolutamente conforme alle vigenti regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi,
impegna il Governo
a revisionare la norma in oggetto al fine di ad adottare gli adeguati strumenti normativi per disciplinare la materia seguendo i dettami delle vigenti regole per la formulazione tecnica dei testi normativi.
9/1475/166. Angela Napoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 54 dell'articolo 37 del decreto-legge 223/06, modificando le disposizioni relative alle dichiarazioni e comunicazioni dovute dal contribuente in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone che - in attuazione dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 dei 2005 - la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali dell'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro la fine dell'esercizio 2006;
il comma in esame, sembrerebbe prevedere un rinvio del termine per l'emanazione del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, già previsto per il 30 giugno 2006 ai sensi del richiamato articolo 59, comma 7-bis del decreto legislativo 82/05;
in particolare il comma 7-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo 82/05 stabilisce che la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio rientra
nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, e per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali, il direttore dell'Agenzia del territorio, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni,
impegna il Governo
ad assumere tutte le necessarie iniziative per chiarire, in sede di attuazione, quale sia la disciplina applicabile anche al fine di coordinare la presente normativa con quanto precedentemente disciplinato in materia.
9/1475/167. Patarino.
La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 37 del decreto-legge 223/06, impone l'obbligo, per i contribuenti IVA, di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori, novellando l'articolo 8-bis (comunicazione dati IVA) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;
la modifica, da parte di una fonte primaria, quale è il decreto-legge in esame, di un regolamento non è assolutamente conforme alle vigenti regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi,
impegna il Governo
a revisionare la norma in oggetto al fine di ad adottare gli adeguati strumenti normativi per disciplinare la materia, seguendo i dettami delle vigenti regole per la formulazione dei testi normativi.
9/1475/168. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 37 del decreto-legge 223 del 2006, novellando l'articolo 8-bis (comunicazione dati IVA) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, impone l'obbligo, per i contribuenti IVA, di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori;
la lettera b) del suddetto comma estende l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, alla fattispecie di mancata presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori e di invio dei suddetti elenchi con dati incompleti o non veritieri;
sul punto il citato rinvio normativo all'articolo 11 del decreto legislativo 471/1997, non appare chiaro posto che l'articolo 11 («Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA») prevede varie sanzioni amministrative pecuniarie, con riferimento a diverse fattispecie di omissioni o violazioni di obblighi imposti a carico del contribuente,
impegna il Governo
ad assumere tutte le necessarie iniziative per chiarire, in sede di attuazione, quale sia la disciplina applicabile per individuarne l'esatta portata sanzionatoria.
9/1475/169. Alberto Giorgetti, Minasso.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 223 del 2006, prevede, nel caso di gravi violazioni della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro, che i competenti uffici del Ministro del lavoro informino gli uffici
del Ministro delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, per permettere a questi ultimi di emanare un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di attuazione, le opportune norme correttive anche al fine di precisare se il provvedimento di interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni debba essere in ogni caso adottato in conseguenza del provvedimento di sospensione dei lavori, o se invece gli uffici competenti mantengano una certa discrezionalità sulla relativa adozione.
9/1475/170. Porcu.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 223 del 2006, prevede, nel caso di gravi violazioni della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro, che i competenti uffici del Ministro del lavoro informino gli uffici del Ministro delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, per permettere a questi ultimi di emanare un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche,
impegna il Governo
ad adottare in sede di attuazione le opportune iniziative al fine di precisare se il provvedimento emanato dagli uffici del Ministero delle infrastrutture possa sin dall'inizio prevedere l'interdizione della contrattazione con le Pubbliche amministrazioni per un periodo più lungo rispetto alla sospensione dei lavori o se, al contrario, tale maggiore durata dell'interdizione possa eventualmente essere disposta solo in un secondo momento, con un apposito provvedimento di proroga.
9/1475/171. Nespoli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 223 del 2006, al fine di contrastare il lavoro sommerso e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevede che violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro possano condurre all'emanazione di provvedimenti di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
la disposizione, almeno sul piano letterale, sembrerebbe prevedere un potere discrezionale di disporre la sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
impegna il Governo
ad adottare in sede di attuazine le opportune iniziative volte a chiarire quali conseguenze sanzionatorie si applicano nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di sospensione dei lavori.
9/1475/172. Frassinetti.
La Camera,
premesso che:
il comma 10-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 223 del 2006, dispone che dal 1o ottobre 2006 le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, sono ridotte della metà per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e dall'articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, limitatamente all'acquisto e al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria,
impegna il Governo
ad adottare in sede di attuazione le opportune iniziative al fine di chiarire l'ambito di efficacia della limitazione all'acquisto e al riscatto dei beni oggetto di locazione finanziaria, che sembrerebbe per altro doversi riferire soltanto alle imprese di locazione finanziaria, alle banche e agli intermediari finanziari, e non anche ai fondi immobiliari chiusi.
9/1475/173. Giorgio Conte.
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 36 del decreto-legge 223 del 2006 modifica le disposizioni che regolano, in base al criterio di alternatività, le relazioni tra IVA e imposta di registro;
in particolare, la lettera a) del comma 10 inserisce una modifica all'articolo 5 del T.U. delle leggi sull'imposta di registro, al fine di far rientrare le cessioni di fabbricati strumentali per natura fra le operazioni che non si considerano soggette a IVA, agli effetti dell'obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate, che ricadono quindi nell'obbligo di registrazione in termine fisso a norma dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, con l'aliquota del 7 per cento in esso prevista;
analoga modificazione non è stata operata al comma 1 dello stesso T.U. delle leggi sull'imposta di registro, riguardante l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti relativi ad operazioni soggette a IVA,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di effettuare in sede di attuazione un coordinamento della normativa in esame, al fine di raccordare il contenuto del provvedimento in esame con quanto disposto dalla vigente normativa, che dispone che non si considerino soggette ad IVA, fra l'altro, le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.
9/1475/174. (Testo modificato nel corso della seduta). Ulivi.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 223 del 2006 vorrebbe fornire una interpretazione circa le condizioni grazie alle quali un'area può considerarsi fabbricabile, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'ICI;
il comma in esame prevede che il carattere di fabricabilità sussiste se l'area è utilizzabile a scopo urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta la relativa approvazione da parte della Regione e siano stati adottati strumenti attuativi del medesimo piano regolatore;
il comma in esame si pone quindi in netta posizione di deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente») secondo cui «l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una revisione della norma in oggetto, al fine di attuare un coordinamento con la vigente normativa in materia.
9/1475/175. Menia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 28, comma 1 del decreto-legge in esame estende anche al personale delle Regioni e degli enti locali la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure di raccordo della norma in esame con la vigente disciplina relativa alle competenze regionali.
9/1475/176. Cosenza.
La Camera,
premesso che:
il comma 18 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame stabilisce che le innovazioni del comma 17 si applichino alle fusioni e scissioni deliberate dalle assemblee dei soci successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, fermo restando - per le operazioni deliberate precedentemente - l'applicazione dell'articolo 37-bis (disposizioni antielusive) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»);
il riferimento a quest'ultima disposizione potrebbe produrre il risultato di rendere di fatto retroattive le modifiche introdotte dal comma 17 dell'articolo 35, poiché, in assenza di una specifica norma violata, l'amministrazione finanziaria potrebbe avvalersi della normativa antielusiva di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per vagliare gli effetti fiscali di operazioni societarie poste in essere anteriormente alla vigenza del decreto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere, anche alla luce di ulteriori approfondimenti sugli effetti reali, la normativa in oggetto al fine di eliminare i possibili impatti negativi sull'operatività e sull'efficienza dell'amministrazione finanziaria.
9/1475/177. Ciccioli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del decreto-legge in esame, nel disciplinare il conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di provata competenza per esigenze cui non può far fronte con il personale di servizio, prevede, al comma 6-bis, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire e rendere pubbliche le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione, secondo i propri ordinamenti;
sembrerebbe più congruo, per evitare inutili interruzioni di consolidati rapporti collaborativi, basati sulla fiducia e la comprovata preparazione, che le Università possano prescindere dall'espletamento delle suddette procedure comparative laddove la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi, quali quelle connesse con la realizzazione di specifiche fasi di progetti di ricerca o con il soddisfacimento di particolari esigenze relative a servizi anche didattici a favore degli studenti,
impegna il Governo
a individuare tutte le possibilità amministrative e regolamentari per ridurre il
relativo impatto delle richiamate disposizioni sulle già esauste casse degli atenei;
a monitorare gli effetti della norma richiamata in premessa e ad adottare conseguentemente le opportune iniziative normative volte a correggere la medesima, nel senso di escludere l'espletamento delle suddette procedure comparative qualora la prestazione richiesta sia riferita ad attività di durata limitata e non soggetta a proroghe o rinnovi.
9/1475/178. Filipponio Tatarella, Rositani.
La Camera,
premesso che:
il comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame, aggiunge i commi 3 e 4 dell'articolo 19 («Scritture contabili degli esercenti arti e professioni») del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»);
per effetto di tale novella, i soggetti indicati al comma 1 del suddetto articolo 19 - ossia gli esercenti, anche in forma associata, arti o professioni - sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali, in cui fare affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese,
impegna il Governo
a raccordarsi con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al fine di compiere un'attenta valutazione della disposizione richiamata in premessa per verificare eventuali profili di violazione della tutela della riservatezza, attenendosi a quanto suggerito dall'Autorità in merito.
9/1475/179. Contento.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 40 del decreto-legge n. 223 del 2006 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni introdotte dal provvedimento, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 18-bis (finanziamento per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato), dell'articolo 21 (in materia di rimborsi elettorali), che prevedono specifiche coperture finanziarie;
il citato articolo di copertura finanziaria non prevede la copertura degli oneri successivi al 2008,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di modificare, attraverso opportuni strumenti legislativi, tale disposizione, prevedendo un'adeguata copertura finanziaria anche per gli oneri successivi al 2008, per permettere una adeguata valutazione a lungo termine della portata economica del provvedimento.
9/1475/180. Briguglio.
La Camera,
premesso che:
il Governo, con il decreto-legge in esame, ha provveduto a reintrodurre nell'ordinamento l'ICI sugli immobili che abbiano esclusivamente natura commerciale di organizzazioni no profit, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, dopo un monitoraggio degli effetti delle norme ed alla luce di un riesame complessivo della normativa in materia, di prevedere nuove misure dell'ICI per gli immobili di cui trattasi, fermo restando i poteri degli enti locali.
9/1475/181. (Testo modificato nel corso della seduta). Pedrizzi.
La Camera,
premesso che:
per quanto riguarda la professione forense, il decreto-legge in esame trascura del tutto le specificità di essa, strettamente connesse con l'effettività del diritto di difesa e con le esigenze dell'amministrazione della giustizia, specificità che sono state ripetutamente sottolineate anche dalla giurisprudenza costituzionale;
la Corte costituzionale, sebbene abbia esortato ad abbandonare «la tendenza ad una gestione protezionistica dell'attività forense, sulla quale, nel tempo, avrebbe profondamente inciso la disciplina comunitaria», ha rimarcato costantemente la peculiarità delle «funzioni di assistenza e di difesa del cliente, proprio dell'avvocato» (cfr. sent. n. 61 del 1996), la quale esige discipline idonee all'«indispensabile vaglio della specifica idoneità tecnica, che deve caratterizzare l'attività professionale forense» (cfr. sentt. nn. 127 del 1985; 202 del 1987; 5 del 1999);
il nesso funzionale che collega il servizio professionale forense con l'esercizio del diritto di difesa è completamente trascurato dal decreto-legge in esame, il quale omette di dare rilievo adeguato alla circostanza che, rispetto alla professione forense, la cancellazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, l'introduzione della possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento dei risultati perseguiti, la liberalizzazione della pubblicità possono indurre conseguenze assai gravi sul terreno della probità dei rapporti con il cliente e la controparte, la quale costituisce non soltanto una componente essenziale della deontologia professionale dell'avvocato, ma una condizione imprescindibile dell'effettività del diritto di difesa,
impegna il Governo
a prevedere adeguate misure di carattere economico finalizzate a non far elevare i costi delle spese di giustizia, così da non arrecare grave pregiudizio all'effettività del diritto di difesa che l'articolo 24 della Costituzione garantisce indipendentemente dalle condizioni patrimoniali del cliente.
9/1475/182. Consolo.
La Camera,
premesso che:
tra le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame si annoverano anche quelle con cui si comprimono oltre misura l'autonomia e le competenze dell'ordine professionale dei farmacisti;
con la summenzionata normativa il Governo vuole, in particolare, che i farmaci siano disponibili soltanto negli ipermercati, con la conseguenza che la presenza del farmacista potrà essere garantita unicamente all'interno dei più grandi punti vendita delle maggiori catene di supermercato;
i farmacisti, le istituzioni europee e l'Antitrust si sono espressi nel senso che i cittadini possano trovare i prodotti ammessi alla vendita in qualsiasi esercizio commerciale, compresi i piccoli supermercati e gli autogrill in autostrada;
quanto da ultimo affermato è realizzabile solo se non c'è l'obbligo della presenza del farmacista;
il Governo, con il suddetto decreto-legge, vuole garantire, invece, l'esclusiva della vendita dei farmaci di automedicazione a pochi grandi gruppi economici, i soli che possono permettersi di assumere farmacisti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno economico finalizzate a garantire la presenza dei farmacisti anche all'interno dei piccoli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei prodotti in questione.
9/1475/183. Mancuso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge in esame, nel dettare nuove norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali, introduce una disciplina con cui di fatto si esautora quasi completamente l'autonomia auto-organizzativa degli enti locali, ponendo dei limiti alle società in house non previsti dal diritto comunitario e contenenti profili di eccessiva rigidità, e si impone l'obbligo di cedere le attività non consentite entro un anno o di costituire apposite società da dimettere secondo regole di trasparenza;
dall'applicazione della predetta disposizione, che riguarda le società miste e quelle a partecipazione pubblica totalitaria (c.d. società in house) costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti e, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, sono escluse le società istituite per la gestione di servizi pubblici, nonché quelle statali;
il citato articolo 13 presenta profili di indubbia incostituzionalità, dal momento che viola alcuni princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale, che ha inteso ancorare l'intervento statale in materia di concorrenza ai criteri di «proporzionalità» ed «adeguatezza», limitandolo alla sola emanazione di norme «cornice» o «quadro»;
il citato articolo 13 introduce norme puntuali ed estremamente dettagliate (ad esempio, cessione in dodici mesi, modalità specifiche della cessione, divieto di partecipazione a società o enti; oggetto sociale esclusivo), che pongono, al dichiarato fine di tutelare la concorrenza, regole ancor più rigide di quelle imposte in sede comunitaria, con ciò comprimendo irragionevolmente l'autonomia organizzativa degli enti;
a tale riguardo, occorre ricordare come l'organizzazione degli enti locali ricada sotto l'egida del principio di autonomia statutaria costituzionalmente garantito dall'articolo 114, comma 2, il che rende illegittima qualsiasi compressione di tale autonomia che non potrebbe essere vulnerata neppure da una legge regionale che imponga, ad esempio, esternalizzazioni coattive;
il citato articolo 13 del decreto-legge, nello stabilire che le società in esame «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti», si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza comunitaria - in base alle quali non vi sono preclusioni di principio neppure nei confronti del sistema delle holding pubbliche - che ha sottolineato come «ben può essere coerente con il diritto comunitario della concorrenza la presenza di una holding, partecipata dal Comune, che si ponga quale tramite rispetto alla società cui l'Ente locale affidi dei servizi» (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia Europea, Sez. I, 11 maggio 2006, n. C-340/04);
la limitazione dell'intervento normativo, da un lato, ai soli appalti (e non anche ai servizi pubblici locali) e, dall'altro, alle società regionali e locali (e non anche statali) desta talune perplessità in quanto il proliferare di società miste e in house si è avuto: a) non solo a livello locale, ma anche a livello statale; b) non solo nel settore degli appalti, ma anche e soprattutto nel settore dei servizi pubblici locali (occupato per una quota superiore al 95 per cento da società pubbliche, specie miste);
il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del succitato decreto-legge, nello statuire, rispettivamente, che le società pubbliche o miste «non possono partecipare a società od enti» e che «le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1», danneggia l'autonomia auto-organizzativa degli enti e quella gestionale delle società, le quali possono avere esigenze di separare organizzativamente attività serventi rispetto al suo oggetto sociale,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della disciplina in esame e a valutare l'opportunità di modificare la normativa sopra richiamata in occasione della prossima sessione di bilancio, al fine di eliminare i vincoli posti all'operatività delle società escluse di fatto dall'ambito di applicazione della normativa introdotta nell'ordinamento.
9/1475/184. Moffa, Airaghi, Benedetti Valentini, Napoli.
La Camera,
premesso che:
i dubbi sulla ragionevolezza dell'intervento normativo di cui al decreto-legge in esame si acuiscono ove si consideri che l'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto stabilisce che «Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti»;
questa esclusione delle professioni rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle nuove regole sull'esercizio dell'attività professionale si radica nella necessità di considerare la peculiarità delle relative figure professionali, connesse ad un diritto costituzionale fondamentale quale il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;
proprio questa considerazione dimostra la dubbia legittimità della mancata esclusione (anche) degli avvocati, giacché anche la professione forense è funzionale al soddisfacimento di un diritto costituzionalmente garantito quale è il diritto di difesa,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della disciplina in esame al fine di valutare l'oppotunità di revisionare la normativa sopra richiamata, già in occasione della prossima sessione di bilancio, al fine di eliminarne ogni profilo di indubbia irragionevolezza.
9/1475/185. Siliquini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge in esame dispone, al 1o gennaio 2007, la nullità di tutte le norme deontologiche contrastanti con le novità introdotte dal precedente comma 1, ancorché esse non siano state eventualmente adeguate, con l'adozione delle necessarie «misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali»;
l'adozione di apposite misure è necessaria per assicurare la qualità delle prestazioni dopo l'entrata in vigore della riforma;
della legittimità della richiamata disposizione è lecito dubitare,
impegna il Governo
a concertare preventivamente con tutti gli ordini professionali interessati dall'applicazione della disposizione de qua le necessarie iniziative volte a salvaguardare la loro autonomia deontologica.
9/1475/186. Migliori, Siliquini, Landolfi.
La Camera,
premesso che:
con le operazioni di cartolarizzazione, realizzate a seguito della legge n. 410 del 2001, gli enti previdenziali del comparto pubblico hanno visto dismettere il loro patrimonio immobiliare e che in particolare la SCIP 2 è tuttora non completata in quanto si è creato un forte contenzioso da parte di quegli inquilini a cui non sono stati riconosciuti gli sconti per l'acquisto degli immobili così detti di
pregio ordinariamente previsti nelle altre situazioni e che il blocco di circa l'80 per cento delle e vendite sta creando problemi per le finanze pubbliche e disagio sociale;
impegna il Governo
a valutare la situazione con attenzione al fine di volere considerare eventuali interventi atti a risolvere il problema in modo da consentire di sbloccare l'attuale situazione di stallo nella cessione degli immobili con danno per l'erario e degli inquilini degli immobili.
9/1475/187. Motta, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
appare opportuno, al fine di realizzare un'efficace lotta all'evasione fiscale,
impegna il Governo
ad inserire nella legge finanziaria meccanismi di contrasto di interesse tra consumatori e fornitori di beni e prestatori di servizi.
9/1475/188. Delfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge introduce misure per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;
impegna il Governo
a predisporre e presentare, contestualmente al disegno di legge finanziaria, un organico provvedimento relativo ai processi di liberalizzazione, apertura di mercati e concorrenza nei settori dell'energia, dei servizi pubblici locali e dei servizi finanziari.
9/1475/189. Tabacci.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 35 del decreto in esame interviene sul regime IVA da applicare alle consumazioni obbligatorie nelle discoteche e nelle sale da ballo;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle citate disposizioni al fine di valutare l'opportunità di non applicare l'aliquota del 20 per cento alle consumazioni obbligatorie nelle discoteche e nelle sale da ballo per quei locali di intrattenimento musicale e danzante che realizzino attività e iniziative volte a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all'abuso dell'alcool.
9/1475/190. Volontè.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del testo prevede una riduzione dello stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia;
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie affinché sia garantito con puntualità e celerità il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari.
9/1475/191. Mazzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del decreto modifica la disciplina generale relativa alla possibilità
per i dipendenti pubblici di restare in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere l'opportunità che tale possibilità sia estesa anche a quei dipendenti la cui domanda sia stata già presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e non già solamente accolta e autorizzata.
9/1475/192. Compagnon.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto reca disposizioni in tema di trasporto comunale ed intercomunale e di circolazione dei veicoli;
impegna il Governo
a precisare e chiarire in sede applicativa i requisiti tecnici professionali che i soggetti devono possedere per potere erogare il servizio di trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico nonché le modalità per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio di trasporto.
9/1475/193. De Laurentiis.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del decreto introduce disposizioni volte a ridurre gli stanziamenti di spesa per consumi intermedi previste nei bilanci dell'anno 2006 di enti e organismi pubblici non territoriali nonché a contenere le previsioni di spesa nei bilanci 2007-2009;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni, al fine di valutare l'opportunità di escludere da tale riduzione i fondi necessari per la copertura delle spese non comprimibili del CNR ai fine di nonpenalizzarne la vitalità dimostrata in questi anni anche in presenza di notevoli difficoltà cui ha fatto fronte reperendo autonomamente ingenti finanziarie aggiuntive.
9/1475/194. Emerenzio Barbieri.
La Camera,
premesso che:
occorre aumentare l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione,
impegna il Governo
a predisporre, in occasione della prossima legge finanziaria, misure volte ad introdurre il controllo di gestione e la misurazione della, produttività nella pubblica amministrazione.
9/1475/195. Ciocchetti.
La Camera,
premesso che:
l'equità rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema economico e sociale;
l'articolo 19 istituisce i Fondi per interventi destinati alle politiche della famiglia, alle politiche giovanili e alle pari opportunità;
l'articolo 18, comma 2, prevede un incremento del Fondo per le politiche sociali;
impegna il Governo
a definire, in occasione della legge finanziaria, in via prioritaria interventi a favore dei soggetti più deboli, quali le famiglie numerose, i giovani precari, gli adulti espulsi dal processo produttivo e gli anziani non autosufficienti.
9/1475/196. Capitanio Santolini, Patarino, Armani, Di Virgilio, Mancuso, Consolo, Germontani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 introduce disposizioni volte a ridurre le spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali;
l'articolo 25 prevede misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni;
l'articolo 26 introduce un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del limite all'incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali;
impegna il Governo
ad introdurre un sistema basato su meccanismi di incenti-disincentivi e premipunizioni, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica e ridurre gli sprechi.
9/1475/197. D'Alia.
La Camera,
impegna il Governo
a dare priorità, nella definizione delle risorse della legge finanziaria, agli investimenti nelle infrastrutture.
9/1475/198. Tassone.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 7 si prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista che sono tenuti a rilasciarla;
l'articolo 3, comma 4 della legge 14 maggio 2005, n. 80, recita: «In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti»;
per beni mobili registrati si intendono, ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, oltre agli autoveicoli ed i motoveicoli anche le navi e gli aeromobili che, notoriamente, hanno un valore commerciale superiore a 25.000 euro;
dal combinato disposto degli articoli precedenti si evince la nuova disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto in esame, si estende anche agli atti di alienazione di navi ed aeromobili;
impegna il Governo
in sede attuativa ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire che tra i beni mobili registrati oggetto di disciplina dell'articolo 7 del decreto-legge in esame sono esclusi le navi e gli aeromobili.
9/1475/199. Diliberto.