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Allegato A
Seduta n. 36 del 2/8/2006
...
(Sezione 2 - Ritardi nella concessione dei contributi a favore dei comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari)
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la legge n. 392 del 1941 dispone che sono obbligatorie per i Comuni le spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
la legge del 1941, pone in particolare a carico dei Comuni in cui ha sede l'Ufficio giudiziario, una serie di spese - sempre più gravose - riguardanti la custodia dei locali, la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, le provviste di acqua, la riparazione dei mobili, le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria ed altro ancora. Per quanto, in particolare, attiene alla custodia degli uffici giudiziari è stato richiesto ai Comuni di disporre di un servizio di vigilanza esterna degli edifici. I Comuni hanno potuto far fronte a tale richiesta affidando, inevitabilmente, tali compiti ad organizzazioni private di guardie giurate autorizzate alla custodia e vigilanza di beni immobiliari, tenendo conto dell'esigenza straordinaria di tutela e di salvaguardia della Magistratura stessa e potendosi far carico - solo in via temporanea - di questo ulteriore, aggravio, non riconducibile neppure a quanto previsto dalla legge n. 392 del 1941, riguardo alla custodia dei locali e non vigilanza degli Uffici giudiziari;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 4 maggio 1998 reca le norme riguardanti i procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e prevede all'articolo 2 che il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre;
a quanto risulta agli interpellanti i Comuni, sedi di Uffici giudiziari, circa 850, denunciano l'insostenibile ritardo e insufficienza dei rimborsi previsti per i comuni in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti;
secondo l'ANCI, la stima economica, anche se approssimativa, per sanare il pregresso degli oneri sostenuti dai Comuni è pari a circa 600 milioni di euro -:
a quanto ammonta effettivamente il debito nei confronti dei Comuni sede degli uffici giudiziari, se intenda sanare al più presto il debito pregresso nonché se intenda proporre una modifica dell'attuale normativa che pone in grossa difficoltà le casse dei Comuni sede degli uffici giudiziari.
(2-00093)
«Samperi, Franceschini, Piro, Maran, Tenaglia, Cesario, Gambescia, Intrieri, Naccarato, Suppa».
(31 luglio 2006)