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Allegato A
Seduta n. 38 del 20/9/2006
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(A.C. 1042 - Sezione 20)
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri:» sono inserite le seguenti: «0,05,».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola).
Al comma 1, dopo la parola: mensilmente aggiungere le seguenti:, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF),
17. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la parola: mensilmente aggiungere le seguenti:, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
17. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
17. 40. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.