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Allegato B
Seduta n. 4 del 18/5/2006
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SGOBIO e CANCRINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
domenica 14 maggio due giovani di 21 e 19 anni, rispettivamente insegnante di danza ed idraulico sono stati arrestati, ed un terzo è stato denunciato dai carabinieri di Davoli, in provincia di Catanzaro, perché trovati in possesso di più di tre grammi e mezzo di hascish ed uno spinello;
il giorno seguente il sostituto procuratore di Catanzaro ha ritenuto di non convalidare l'arresto stabilendo di rimettere in liberà i ragazzi;
il fermo compiuto dai carabinieri è stato effettuato sulla base della recente diffusione delle tabelle, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2006 ed entrate in vigore il 10 maggio, chiamate a precisare la disciplina introdotta con la legge 2 febbraio 2006, n. 49;
la nuova disciplina, che ha ridisegnato la precedente normativa sulle droghe, è stata introdotta il 26 febbraio 2006, all'interno del decreto-legge n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le olimpiadi invernali, è stata varata senza un'approfondita discussione, come più volte denunciato dai gruppi di opposizione;
elementi principali della nuova legislazione che hanno reso possibile il fermo dei due ragazzi di Catanzaro, sono in sintesi, come più volte denunciato nel corso dei lavori parlamentari, l'assimilazione delle droghe leggere alle droghe pesanti, l'aumento delle pene per la detenzione a fini diversi dal consumo personale, elevate fino a sei anni, la drastica diminuzione delle ipotesi di applicabilità dell'attenuante della lieve entità (quest'ultima esclusa anche dalla recente normativa sulla recidiva, detta ex Cirielli, Legge 251/2005), il generale inasprimento delle sanzioni amministrative;
la legge in oggetto, inoltre, ha introdotto una innovazione sostanziale al diritto penale laddove il nuovo comma 1-bis), lettera a) dell'articolo 73 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prevede la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro, tra l'altro anche per chi importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, ove la dizione «appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale» introduce un concetto sino ad ora inedito del diritto, in quanto l'applicabilità della pena si riferisce non già a chi effettivamente spaccia, ma a chi «appare possa spacciare» sostanze psicotrope, esattamente quanto avvenuto con i due ragazzi di Davola -:
se non ritenga urgente la revoca immediata delle tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile scorso ed entrate in vigore il 10 maggio 2006 e la nomina di una nuova Commissione effettivamente rappresentativa di tutte le competenze e gli orientamenti scientifici e professionali per la formulazione delle tabelle che fanno parte integrante di quelle disposizioni;
se non ritenga urgente altresì la messa in opera, a livello di Governo, di
una iniziativa per il superamento della normativa contenuta nel Testo Unico di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica n. 309 dei 1990, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
quali provvedimenti intende adottare al fine di stabilire quanto prima la dirigenza del Dipartimento per le politiche sulle droghe capace di rilanciare un ruolo europeo dell'Italia ed il ruolo delle regioni con particolare riguardo al rilancio della funzione dei servizi pubblici, mortificati anche dalla nuova disciplina in oggetto.
(3-00002)
Interrogazioni a risposta scritta:
RUSCONI, DUILIO e CODURELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
da tempo il Conafi (Coordinamento nazionale vittime dei fallimenti immobiliari) e l'Assocond (Associazione condomini) rendono pubblica la drammatica situazione delle vittime dei fallimenti immobiliari, talché il Parlamento ha approvato la legge delega n. 210 del 2004 recante norme a tutela degli acquirenti, di immobili in costruzione, successivamente attuata dal decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005;
nel suddetto decreto legislativo all'articolo 9 è previsto il diritto di prelazione qualora «l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale»;
decine e decine di famiglie coinvolte nel fallimento del Consorzio di Cooperative FIDAL, in Lombardia, da anni subiscono gli effetti di procedure concorsuali che la legge in vigore eviterà ai prossimi acquirenti di immobili, con gravissimo nocumento della propria economia familiare;
un gruppo di 9 famiglie coinvolte nella liquidazione coatta della cooperativa Gardenia in Canzo, provincia di Como, si è visto mettere all'asta dal commissario liquidatore Serenella Di Donato la casa in cui abitano da diversi anni, e precisamente con bando apparso sul Corriere della Sera del 23 aprile 2006 che prevede la vendita delle loro case il 16 maggio 2006 -:
perché il Commissario Liquidatore non stia applicando il decreto legislativo 122 negando il diritto di prelazione previsto all'articolo 9 e non ne abbia data corretta informazione nel bando d'asta;
per quali motivi lo stesso Commissario Liquidatore non ritiene di dover vendere gli appartamenti con un accordo diretto con coloro che già ci abitano;
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per impedire la vendita all'asta degli immobili in questione ed evitare in questo modo il mancato rispetto delle norme vigenti e un danno irreversibile ai promissari acquirenti.
(4-00019)
JANNONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il consumo di prodotti farmaceutici in Italia è superiore alla media degli altri paesi europei e si attesta su quantità non giustificate dalle reali necessità della popolazione;
i farmaci non assunti vengono spesso conservati in modo approssimativo, senza le necessarie precauzioni e cautele;
l'utilizzo improprio dei farmaci, risulta controproducente per la salute dei cittadini e per il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso;
è indubbio che l'aumento del consumo di farmaci provoca reazioni non desiderate, quali il sovradosaggio ed altri effetti collaterali oltre ad indesiderate iterazioni farmacologiche;
i prezzi di vendita dei medicinali risultano spesso elevati, se rapportati con
il costo al pubblico degli altri paesi europei, anche a causa dell'eccessivo dosaggio di ciascuna confezione;
l'industria farmaceutica svolge un ruolo essenziale nella politica sanitaria e economica dell'intero Paese e proprio per questo deve, secondo l'interrogante, essere sottoposta a controlli, limiti e linee guida che tengano in debita considerazione le esigenze prioritarie dell'intera comunità -:
quali misure siano allo studio da parte degli organi sanitari preposti al fine di ridurre gli sprechi ed i costi dei farmaci, anche attraverso la prescrizione di «farmaci generici»;
quali iniziative siano allo studio per rendere edotti e consapevoli i cittadini riguardo agli effetti dell'uso improprio ed eccessivo dei farmaci;
quali misure si siano adottate e si adotteranno affinché il comparto farmaceutico aiuti a prevenire i suddetti sprechi dei medicinali, con particolare riguardo per il dosaggio per singola confezione degli stessi.
(4-00027)
ZACCHERA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
è compito del Governo promuovere lo sport nelle sue più diverse forme;
è prevista la presentazione di un certificato medico di buona salute per chi inizia e svolge attività sportive a titolo promozionale e non agonistico, mentre un certificato più specifico - e rilasciato da un medico sportivo autorizzato - per chi svolge invece attività agonistica;
ciò è previsto per tutte le discipline sportive, sia per quelle che prevedono un forte impegno fisico che per quelle più calme come - ad esempio - il gioco delle bocce;
questa disciplina è svolta a titolo prevalentemente non agonistico da decine di migliaia di persone anziane e che quindi anch'esse sono obbligate alla presentazione di un certificato di buona salute che però, ai sensi delle normative in vigore, comporta il pagamento di una somma di euro 30 anche se il certificato è emesso dal medico di famiglia dell'anziano;
avendo questo certificato validità per un solo anno, risulta di un costo superiore a quello di abilitazione all'attività agonistica che per lo stesso sport costa 45 euro abilitando però per un biennio;
tenuto conto dell'incidenza di questo costo su persone in gran parte anziane e spesso poco abbienti e che nel gioco delle bocce trovano occasione di socialità ed anche di positivamente svolgere una modesta attività fisica comunque positiva per la salute -:
se il Governo non ritenga di adottare doverose iniziative anche normative per rendere gratuita l'emissione di questi certificati per le persone al di sopra di una certa età, soprattutto se il certificato è emesso da un medico che ha già in cura l'interessato e che quindi è in grado di stabilire il suo buono stato di salute senza dover ricorrere a visite particolari.
(4-00039)