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Allegato B
Seduta n. 4 del 18/5/2006
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
BOCCHINO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera ogni giorno in condizioni spesso estreme e rischiose, al servizio di tutti i cittadini, utilizzando per i propri compiti d'istituto varie tecnologie e automezzi speciali, a fronte delle difficoltà di intervento e a fronte delle più svariate esigenze tecniche di servizio;
storicamente è in uso nel settore tecnico del Corpo, quando si progetta l'acquisto di nuove tecnologie e/o di nuovi automezzi mai usati prima, una larga sperimentazione di prototipi o campionari tecnici, al fine di determinarne il giusto valore ed il corretto utilizzo nei complessi protocolli d'intervento, anche per non avere un errato acquisto di tecnologie non funzionali e dunque inutili all'organizzazione del soccorso urgente o alla sicurezza delle persone;
la Direzione «Macchinario e Materiali» del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in data 6 ottobre 2005, pubblicava un bando di gara per l'acquisto di n. 36 automezzi antincendio di piccole dimensioni. Il valore dell'appalto era stimato per circa 2.880.000,00 euro con vincolo per l'appaltatore di un contratto triennale per un totale di 350 macchine, per un valore complessivo di circa 28.000.000,00 di euro;
nella fattispecie degli automezzi antincendio, è in forza alla Direzione macchinario e Materiali del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco una struttura tecnica preposta alla identificazione delle migliori tecnologie presenti sul mercato e la stessa possiede i mezzi normativi e legali per avviare le dovute sperimentazioni tecniche prima di ogni eventuale decisione di acquisto secondo i termini di legge;
tuttavia, ad oggi, questo tipo di veicolo non è mai stato sperimentato, né visto, né provato o dato in forza a qualsivoglia altra amministrazione, ma è stato solo progettato per esigenze tecniche della struttura del Corpo per interventi nei piccoli centri o in zone mal gestite dagli attuali automezzi;
senza nulla eccepire sulla bontà tecnica del progetto, che doterebbe le squadre d'intervento di un veicolo in grado di intervenire nei centri storici, sarebbe stato, secondo l'interrogante, più opportuno e premiante per l'Amministrazione Pubblica provare una pluralità di veicoli per centro storico dai vari allestitori nazionali, senza porre vincoli restrittivi sui materiali da impiegare nell'allestimento, e questo al fine di permettere l'utilizzo di materiali più innovativi che possano garantire sicurezza, qualità, rapida riparabilità e comunque la migliore scelta su prove certe fatte prima, che sicuramente i vigili del fuoco italiani meritano;
secondo l'interrogante, questa sperimentazione, fatta in varie città o province
italiane, permetterebbe di individuare il veicolo più idoneo senza impegnare l'Amministrazione Pubblica in un contratto triennale su un veicolo teorico o virtuale, che avvantaggerebbe un solo allestitore ma penalizzerebbe fortemente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia per una scelta al buio sia per i costi post vendita, ma soprattutto per un fattivo uso dei fondi dello Stato e dei contribuenti;
è pur vero che nella gara di appalto è previsto che il vincitore debba realizzare un prototipo, ma tale punto sarebbe comunque garantito da un contratto e, comunque se l'appaltatore si attiene scrupolosamente al disciplinare tecnico di gara, l'amministrazione non potrebbe contestare la validità tecnica, nonché la reale rispondenza alle esigenze che le squadre di intervento testano ogni giorno, visto che essa può essere determinata solo dopo svariate prove e mediante l'utilizzo sullo scenario reale, nelle infinite diversità di intervento delle province italiane;
in più, dai dati tecnici, emergono delle realtà poco confortanti circa la scelta tecnica dei mezzi in questione. Per citarne solo qualcuno, basti pensare che l'accoppiamento delle furgonature in alluminio con il serbatoio in acciaio inox, in presenza di utilizzo di acqua di mare o fortemente clorata, causerebbe principi di corrosione e rotture dovute alle correnti elettrostatiche che si innescano. Ancora, il serbatoio in acciaio inox su un veicolo di piccole dimensioni non è quasi più utilizzato da nessun costruttore europeo e comunque non più scelto dai pompieri europei a causa dell'eccessivo peso e del suo costo troppo oneroso -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno verificare quanto sopra, al fine di modificare il capitolato tecnico d'appalto per l'acquisto di tale mezzo, mediante una diversa procedura che permetta l'apporto di variazioni migliorative, come peraltro già fatto sempre dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ossia a mezzo di una sperimentazione di una pluralità di veicoli per centro storico fatta dai vari allestitori nazionali, senza porre vincoli restrittivi sui materiali da impiegare nell'allestimento, al fine di permettere l'utilizzo di materiali più innovativi che possano garantire qualità e determinarne il giusto disciplinare tecnico, anche in virtù dei risultati di prova, ed altresì al fine di premiare le migliori tecnologie per la sicurezza dei cittadini e degli stessi vigili del fuoco.
(4-17329)
Risposta. - Per le esigenze operative e funzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'Amministrazione centrale ha deciso di dotare il proprio parco macchine di nuovi automezzi antincendio da utilizzare in interventi tipici. È stato pertanto predisposto, da parte delle competenti professionalità, tecniche del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile uno specifico capitolato d'oneri da porre a base della procedura di acquisto da espletarsi in ambito europeo in conformità alla normativa vigente per le gare ad evidenza pubblica. È stata infatti effettuata una gara di licitazione privata da aggiudicare all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico. La gara è stata aggiudicata dopo aver effettuato la valutazione dei progetti da parte di apposita competente commissione tecnica.
La decisione di acquistare un discreto, numero di mezzi (36) sia pure di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno (350), è scaturita da due ordini di fattori:
il primo, di carattere finanziario, che non consente di provvedere per l'intero fabbisogno a causa della cronica insufficienza della risorse di bilancio che devono essere distribuite fra più tipologie di mezzi;
il secondo, di carattere funzionale, per rendere appetibile la fornitura sul mercato in modo da evitare una assai probabile infruttuosità di una gara di appalto finalizzata all'acquisto di un solo prototipo.
Infatti, esperienze precedenti concernenti acquisti di prototipi spesso non hanno sortito gli effetti sperati per il disinteresse del mercato a partecipare a tale tipo di gara, per la ragione che i costi molto alti riferiti
alla costruzione di un prototipo possono essere sostenuti solo se ammortizzati dalla produzione di sensibili quantità. Anche per questo motivo l'Amministrazione si è determinata a prevedere nel bando di gara la possibilità di esercitare la facoltà di procedere, nel triennio successivo, in presenza delle necessarie condizioni, all'acquisto di ulteriori mezzi mediante procedura negoziata (trattativa privata), rendendo così l'appalto più interessante e favorendo la concorrenza.
Si aggiunge inoltre che la possibilità di testare la funzionalità del mezzo in questione è comunque garantita dal disciplinare di gara che prevede che nel corso dell'esecuzione contrattuale il primo mezzo in produzione debba fungere quale prototipo su cui operare le modifiche o migliorie che si riterrà necessario prima di autorizzare la produzione definitiva dell'intero lotto. Ciò salvaguarda gli aspetti dell'efficacia della procedura utilizzata nonché della efficienza e funzionalità del prodotto individuato.
In ordine poi alle osservazioni di tipo squisitamente tecnico su alcune prescrizioni del capitolato, nell'assicurare che l'Amministrazione ha, come sempre, operato le proprie scelte sulla base di valutazioni approfondite che tengono conto dell'esperienza acquisita, dell'uso e della gestione dell'automezzo in esame, si fa presente, per quanto attiene al materiale del serbatoio idrico del veicolo (acciaio polipropilene composito), che il capitolato consente espressamente la possibilità per il costruttore di scegliere il tipo di materiale da utilizzare purchè la soluzione adottata garantisca una adeguata risposta in merito alla complessiva funzionalità del mezzo; con riferimento agli eventuali problemi di corrosione per accoppiamento acciaio-alluminio il capitolato prescrive tra l'altro che la soluzione prescelta deve essere adeguata alla elettrocorrosione.
Infine si comunica che analoghe caratteristiche costruttive si possono ritrovare su mezzi antincendio similari di altri Paesi europei.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.
POLLEDRI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel comune di Boretto (Reggio Emilia), è attiva da diversi anni la Ditta Cray Valley (ex Atochem-Atofina);
detta Azienda è ubicata in zona priva di fascia di tutela, di rete fognaria ed in zona a rischio esondazione catastrofica e che in base al DMLP 9 maggio 2001, è definita di categoria «E», per la quale si deve perciò tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 334/99 (effetto domino e aree ad elevata concentrazione di stabilimenti);
il comune di Boretto (Reggio Emilia) avrebbe adottato una variante al PRG per concedere alcuni ampliamenti all'Azienda, previo Protocollo d'intesa tra le due parti e la provincia di Reggio Emilia;
la documentazione allegata alla variante ometterebbe di informare che l'area interessata è totalmente priva di rete fognaria, tant'è che ad una precisa richiesta del ministero dell'ambiente, con prot. n. 4523/TAI/AG del 25 maggio 2003, il comune di Boretto (Reggio Emilia) risponde, con prot. n. 6360 del 1 luglio 2003, che «lo scarico dei reflui industriali avviene in corso d'acqua superficiale non collegate alla depurazione»;
l'adozione della variante in questione sarebbe avvenuta sebbene il prefetto di Reggio Emilia avesse richiesto, con prot. n. 811/13.1 Gab. del 25 giugno 2003, ragguagli circa un esposto in merito presentato dal gruppo consigliare del comune di Boretto (Reggio Emilia) «Il Po»;
con prot. n. 7764 del 2002, il presidente del CTR di Bologna, a seguito di «numerose richieste pervenute in merito alle compatibilità urbanistiche e territoriali di interventi in zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante...» inviava alle amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna interessate una nota esplicativa relativamente al decreto legislativo 334/99, ribadendo che «questo CTR ha istituito all'uopo una commissione permanente...
per l'esame e l'istruttoria delle richieste che pervengono dai comuni»;
con prot. n. 8631 del 17 luglio 2003 lo stesso presidente del CTR di Bologna precisava ulteriormente le tipologie di interventi assoggettati al parere preventivo del CTR di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 334/99 -:
se quanto sopra esposto corrisponda a verità, se il parere del CTR in merito fosse dovuto, se il comune di Boretto (Reggio Emilia) lo abbia richiesto ed eventualmente quali ne siano le risultanze;
se intenda informare circa la correttezza delle procedure amministrative seguite dall'amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) nella fase di adozione ed approvazione della variante in oggetto.
(4-07820)
Risposta. - Dagli accertamenti esperiti in merito alle questioni relative al piano regolatore generale del comune di Boretto (Reggio-Emilia), il Comitato tecnico regionale (Ctr) dell'Emilia-Romagna, insediato presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha precisato di non essersi mai espresso su eventuali varianti dello stesso, né di aver mai ricevuto dal medesimo Comune richieste di pareri di compatibilità territoriale o di altro tipo, relativi ad ampliamenti del locale stabilimento della ditta Cray Valley, ma solo richieste di parere per nuovi interventi nelle aree circostanti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001.
Per quanto riguarda le due note della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, e della difesa civile per l'Emilia-Romagna, alle quali fa riferimento l'interrogante, si precisa che le stesse avevano il solo scopo di fornire chiarimenti in merito al contenuto degli adempimenti previsti dal decreto 9 maggio 2001, emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, elencando anche alcuni interventi in cui poteva ritenersi palese l'insussistenza dell'aggravio del rischio o delle conseguenze di un incidente rilevante.
Riguardo, inoltre, la presunta insistenza della rete fognaria nell'area dove è insediata la ditta Cray Valley, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha riferito che il sistema fognario dello stabilimento sarebbe composto da un unico punto di scarico che, a seguito, di un opportuno trattamento, confluisce in un fosso tombinato che, a sua volta, porta al corpo idrico superficiale di tipo artificiale denominato «Cavo Mortolo» gestito dal Consorzio bonifica «Bentivoglio Enza».
La ditta risulta essere in possesso dell'autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia il 2 dicembre 2003, allo scarico delle acque reflue industriali in corso d'acqua superficiale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
Per quanto riguarda le questioni attinenti le procedure seguite dal comune di Boretto per la variante parziale del Piano regolatore generale, avvenuta con delibera del 26 marzo 2003, sulla base di quanto comunicato dallo stesso ente locale, tale variante, approvata dalla giunta provinciale con delibera dell'11 maggio 2004, prevedeva la possibilità per la ditta Cray Valley di ampliare l'attuale palazzina direzionale, oltre all'individuazione cartografica di una nuova area esterna di parcheggio da destinare a servizio di emergenza esterno.
La stessa variante, che ha, altresì, previsto la creazione di una nuova area produttiva adiacente la strada provinciale 358 a circa 500 metri dallo stabilimento Cray Valley, risulta regolarmente approvata dai servizi Arpa e Asl competenti per territorio.
Il comune di Boretto ha, infine, fatto presente di avere in corso le procedure per l'adozione di un'altra variante urbanistica ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 47 del 1978.
Attraverso tale variante, che sarà denominata «Localizzazione delle Aziende a rischio di incidente rilevante, con individuazione delle aree di danno e adeguamento della pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 12 legge regionale n. 26 del 2003», verrà di fatto elaborato il documento
tecnico (RIF) «Rischio di incidenti rilevanti», relativamente al controllo dell'urbanizzazione con disciplina delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione, secondo i contenuti di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2001.
Si soggiunge che lo stabilimento della ditta Cray Valley non rientra tra quelli individuati dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per i quali le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999), né tra quelli in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti (articolo 13 del citato decreto).
La predetta struttura, inoltre, non rientra neanche tra quelle soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (in base all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999) per le quali il Comitato tecnico regionale (Ctr) - previsto dall'articolo 19 del menzionato decreto è tenuto ad esprimere il parere tecnico, ai fini della prevenzione e della riduzione di incidenti rilevanti.
L'attività svolta dalla Cray Valley di Boretto è, invece, soggetta ai soli adempimenti della notifica a determinati organismi pubblici di alcune informazioni di interesse e della scheda di informazione per cittadini e lavoratori, della redazione di un documento contenente la definizione della propria politica di prevenzione degli incidenti irrilevanti, corredato del programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999).
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.