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Allegato A
Seduta n. 42 del 26/9/2006
...
(Sezione 2 - Tempi di adozione del decreto ministeriale per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto)
B)
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge 21 ottobre 2005, n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2005, n. 251, detta norme in merito alle attività trasfusionali ed alla produzione nazionale degli emoderivati e disciplina, tra l'altro, le attività riguardanti le cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali;
in virtù dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 219 del 2005 è abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ma restano vigenti i decreti di attuazione della stessa fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge n. 219 del 2005;
in attesa dell'emanazione dei citati decreti di attuazione della legge n. 219 del 2005, l'ordinanza del ministero della salute del 13 aprile 2006, recante «Misure
urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», vieta l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa;
allo stato, la conservazione di sangue da cordone ombelicale è consentita presso le strutture pubbliche, ma, nonostante il riconoscimento unanime sull'importanza delle cellule staminali ricavate dal sangue del cordone ombelicale, in Italia sono molto pochi gli ospedali attrezzati per la raccolta e la conservazione di sangue da cordone ombelicale;
alla luce di quanto sopra, nella maggior parte dei casi le cellule staminali da cordone ombelicale non vengono raccolte, ma eliminate senza possibilità di future utilizzazioni;
l'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 stabilisce che «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti»;
il citato termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 è prossimo alla scadenza -:
quali siano i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005;
sulla base di quali requisiti e presupposti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia, verranno individuate le strutture private idonee ad essere accreditate per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto. (3-00055)