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Allegato B
Seduta n. 42 del 26/9/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GALLETTI, D'AGRÒ e PERETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, commi 343-345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), istituisce un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie ed hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito;
tale fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario;
in Italia non esiste come in altri Paesi una legislazione civilistica che regolamenti tali conti, rimandando la loro regolazione alla prassi bancaria;
di fatto, con il termine generico di «conti dormienti» si indicano depositi di denaro, cassette di sicurezza, libretti di risparmio, assegni circolari mai rimborsati, titoli azionari o obbligazionari che non risulterebbero più movimentati da almeno dieci anni perché appartenenti a persone decedute o scomparse o semplicemente dimenticati;
secondo alcune stime si tratterebbe di circa quindici miliardi di euro giacenti da molti anni presso banche e finanziarie, sui quali non sia stata compiuta alcuna operazione a iniziativa del titolare o di terzi delegati;
tali somme ai sensi della legge n. 266 del 2005 dovrebbero essere devolute alle casse dello Stato per essere utilizzate in favore degli investitori vittime dei crac finanziari quali Cirio, Parmalat, Giacomelli
o per i risparmiatori danneggiati a seguito del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina, che dal 2001 ad oggi ammontano a circa 800.000, per un controvalore di oltre 45 miliardi di euro;
la nozione di «conto o rapporto dormiente» e le loro modalità di rilevazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2006, dovrebbero essere definiti con regolamento governativo;
tale regolamento dovrebbe dare una definizione più precisa sui termini e sui confini entro i quali questi conti saranno considerati dormienti, sul meccanismo di acquisizione delle somme dimenticate e giacenti presso banche e finanziarie, nonché sui requisiti di coloro che potranno usufruire del fondo;
l'elaborazione del provvedimento attuativo di queste disposizione contenute nella legge n. 267 del 2005 è stata però bloccata dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere sullo schema di regolamento ritenendolo carente sotto i profili della definizione del periodo di «dormienza» e dei diritti dei titolari dei conti, che non verrebbero meno anche di fronte ad un trasferimento delle somme dalla banca al fondo -:
per quale motivo non sia stata data ad oggi ancora risposta alle sollecitazioni e ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato affinché possa essere data attuazione alle disposizioni in materia di conti dormienti contenute nella legge finanziaria 2006.
(5-00212)
PEDRIZZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a decorrere dal 1o ottobre 2006, in base all'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, tutti i contribuenti muniti di partita IVA dovranno provvedere ai pagamenti di tutte le relative imposte contributive, previdenziali, fiscali e amministrative con modello F24 avvalendosi esclusivamente di modalità telematiche;
la disposizione non prevede eccezioni ed è estesa anche ai soggetti sottoposti a procedure concorsuali, quindi il curatore fallimentare e le imprese sottoposte a procedure concorsuali minori, nel corso della procedura, sono tenuti a eseguire telematicamente i pagamenti delle ritenute operate dalle imposte, se dovute;
la nuova modalità di pagamento necessita della presenza di un conto corrente del contribuente sul quale potere addebitare l'importo da versare con il modello F24, sia nel caso in cui adotti la procedura dell'invio online, sia nel caso in cui si avvalga di un intermediario abilitato al quale conferire specifico incarico;
come previsto dall'articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942 (come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006), le somme riscosse a qualsiasi titolo del curatore sono depositate su di un conto corrente intestato alla procedura fallimentare nella banca scelta dal curatore, e che nell'ultimo comma del suddetto articolo si dispone che le somme sono prelevate con specifico mandato disposto dal giudice delegato;
nel caso del fallimento, e, come anche spesso, nelle procedure concorsuali minori, esiste un conto corrente bloccato (o per le vecchie procedure, un libretto di deposito a risparmio) sul quale si può prelevare soltanto tramite un mandato di pagamento disposto dal giudice delegato;
le modalità operative, previste dalla norma fallimentare, non sono compatibili con quelle del pagamento telematico introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006, poiché la legge fallimentare consente l'utilizzazione delle somme disponibili sul conto soltanto con la presentazione del mandato di pagamento disposto dal giudice delegato;
si necessita, pertanto, di una modalità operativa che superi il contrasto normativo e consenta, al curatore (o al Commissario
Giudiziale) di procedere all'addebito telematico della somma riportata sul modello F24, che, con varie difficoltà d'ordine pratico, potrebbe realizzarsi mediante il preventivo deposito presso la banca, del mandato di prelievo cartaceo prima di effettuare l'operazione telematica; oppure, potrebbe disporsi che per le procedure concorsuali, considerato il loro particolare carattere, il versamento delle somme da effettuare con il modello F24 possa ancora eseguirsi con il cartaceo -:
se il Governo non ritenga di fornire chiarimenti circa le nuove modalità da seguire per i versamenti di imposte, contributi e ritenute fiscali, considerati i vincoli a cui debbono sottostare i Curatori fallimentari e Commissari liquidatori di procedure concorsuali nello svolgimento della loro funzione.
(5-00213)
FUGATTI e FILIPPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'obbligo, introdotto dal decreto-legge n. 223/2006, di trasmettere in via telematica il Modello F24 per tutti i titolari di partita IVA, costituisce un ulteriore fardello sulle spalle delle piccole imprese e delle imprese familiari, che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e del Nord in particolare;
il termine del 1o ottobre 2006, previsto dal decreto, è troppo ravvicinato e non permette ai contribuenti con «scarsa cultura informatica» e ai professionisti meno strutturati di prepararsi adeguatamente;
l'introduzione dell'obbligo in modo indifferenziato per tutte le categorie di contribuenti costituisce una penalizzazione per gli artigiani, per i professionisti e per le imprese con un volume di affari esiguo;
gli ordini professionali e gli istituti bancari sollevano quotidianamente quesiti e richieste di chiarimenti, tanto che ormai giornalmente vengono emanate circolari esplicative del decreto;
alcuni istituti bancari obbligherebbero i correntisti ad aprire un nuovo conto corrente per addebitare i modelli F24, con ovvio aggravio di costi per il contribuente -:
se il Governo intenda concedere la proroga, almeno al 1o gennaio 2007, dell'introduzione dell'obbligo di presentazione telematica del modello F24.
(5-00214)
REINA, ZELLER, BRUGGER e WIDMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la norma di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige emanata con decreto legislativo n. 259 del 2001 prevede la possibilità per le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire fondi obbligatori assistenziali, avendo inserito l'articolo 1-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1975;
la provincia autonoma di Bolzano è in procinto di varare una legge che prevede l'istituzione di un fondo obbligatorio per l'assistenza ai non autosufficienti. Questo fondo sarà alimentato, tra l'altro, da un contributo (annuale) obbligatorio, al cui pagamento sono tenute le persone fisiche residenti nel territorio della provincia autonoma. Queste persone, qualora versino in condizioni di non autosufficienza, saranno beneficiari delle erogazioni delle prestazioni specifiche previste dalla legge provinciale istitutiva del fondo;
il contributo a carico del cittadino residente assumerà quindi una configurazione tale da assimilarlo ad un contributo previdenziale ed assistenziale obbligatorio e, quindi, dovrebbe essere deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
il regime fiscale del contributo purtroppo non è altrettanto chiaro. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
parla genericamente di «contributi (...) versati in ottemperanza a disposizioni di legge», senza specificare se la deducibilità spetta anche in caso di contributi imposti da norme regionali o provinciali -:
se i contributi obbligatori versati al fondo istituito con legge provinciale possano essere considerati oneri deducibili ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR e, se del caso, il Governo intenda assumere l'iniziativa di una modifica legislativa in tal senso per promuovere l'istituzione di tali fondi per non autosufficienti.
(5-00215)
CRISCI e FASCIANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
alcuni contribuenti, in rappresentanza di circa 300.000 soggetti interessati, hanno sollecitato un intervento in tema di applicazione della norma di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 110 del TUIR;
le istruzioni alla dichiarazione dei redditi prevedono nel quadro RF al rigo 32 di indicare le variazioni in aumento ed al rigo 50 quelle in diminuzione «degli importi e delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati esteri non appartenente alla comunità europea ed aventi regimi fiscali privilegiati» (le cosiddette black list);
non sussiste evasione fiscale in quanto le operazioni di cui trattasi riguardano merci regolarmente transitate in dogana con l'emissione della relativa bolla;
l'azione di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ad invarianza della norma, produce iscrizioni a ruolo di importi molto consistenti per le imprese, tanto da far temere la loro chiusura;
appare ingiusto prevedere il recupero a tassazione delle intere cifre non esposte oltre interessi e sanzioni, in quanto se correttamente indicate non produrrebbero nessuna obbligazione d'imposta;
trattasi di fatto di sanare errori di carattere formale e non sostanziale -:
se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di trovare soluzione a tale problematica ed evitare il prodursi di controversie dannose per i contribuenti e per l'Amministrazione finanziaria.
(5-00216)