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Allegato B
Seduta n. 42 del 26/9/2006
...
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazioni a risposta scritta:
LOCATELLI e CACCIARI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 16 luglio 2002 la società IES ha inoltrato agli uffici competenti una richiesta di autorizzazione per un intervento di «Adeguamento tecnologico unità Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - recupero zolfo. Raffineria IES» da realizzare presso lo stabilimento di Mantova;
in data 25 luglio 2002, il Dirigente dell'Area Servizi alla Città del Comune di Mantova ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 per la costruzione di un nuovo impianto (Unità Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - unità recupero zolfo); il parere favorevole viene rilasciato a condizione che «il sito in cui si intende realizzare il nuovo impianto non risulti inquinato come sito ad uso industriale ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999...»;
in data 24 settembre 2002, con atto prot. 0021896, il Dirigente della D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia ha autorizzato la società IES all'inserimento nell'impianto esistente di una nuova sezione di Mild Hidrocraking della capacità di 1.900 t/g e ad un maggior recupero di zolfo da 65 a 80 t/g;
in data 30 settembre 2002, con decreto n. 17731, il Dirigente della Struttura Protezione Aria della Regione Lombardia autorizza la società IES «all'adeguamento tecnologico dell'unità Thermal Craking, nuova sezione Mild Hydrocraking, recupero zolfo»;
tale decreto viene trasmesso con nota prot. 022589 in data 2 ottobre 2002 dal Dirigente della Struttura Protezione Aria della Regione Lombardia alla Raffineria IES, all'ARPA di Mantova e al Comune di Mantova con l'esplicita avvertenza che tale decreto «è complementare ad altri provvedimenti che devono essere rilasciati dalle autorità competenti, eventualmente tramite lo Sportello Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, al fine dell'esercizio dell'impianto, le cui emissioni sono autorizzate col medesimo decreto in oggetto»;
in data 12 dicembre 2002, con atto n. 130/02 il Dirigente dello Sportello Unico del Comune di Mantova rilascia l'autorizzazione paesistica alla raffineria IES per intervento di «Demolizione e adeguamento tecnologico»;
in data 16 dicembre 2002, la società IES presenta la Denuncia di Inizio Attività edilizia (DIA) per «opere civili per adeguamento tecnologico della raffineria IES s.p.a. ...»;
in data 5 luglio 2004, la società IES comunica a Comune di Mantova e ARPA di Mantova, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 la messa in esercizio dell'unità recupero zolfo;
in data 19 agosto 2004 la società IES comunica a Comune di Mantova e ARPA di Mantova, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 la messa in esercizio della nuova sezione Mild Hydrocraking;
in data 27 agosto 2004 la società IES presenta richiesta di atto autorizzativo unico ex decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998 n. 447;
in data 31 agosto 2004 il dirigente dello Sportello Unico del Comune di Mantova con provvedimento autorizzativo unico autorizza la società IES «all'adeguamento tecnologico dell'unità Thermal Craking, nuova sezione Mild Hydrocraking, recupero zolfo a condizione che vengano rispettate modalità e prescrizioni riportate nell'allegato Decreto della Regione Lombardia n. 17731 del 30 settembre 2002»;
nell'ottobre del 2004 la nuova sezione Mild Hydrocraking, appena messa in esercizio, è oggetto di una esplosione;
in data 7 ottobre 2004 con nota dell'ASL di Mantova prot. 83083 viene segnalato al Comune di Mantova e alla Procura della Repubblica quanto segue: «nell'ambito dell'indagine è stato accertato che la ditta IES, prima della costruzione dell'impianto in parola, ha inviato Denuncia di Inizio Attività Edilizia allo Sportello unico del Comune di Mantova in data 16 dicembre 2002. La denuncia si limita alla descrizione generica di opere civili per adeguamento tecnologico della raffineria IES costituenti in demolizioni di impianti preesistenti e successive opere di palificazione del terreno, funzionali a nuova fondazioni non comprendendo di fatto la realizzazione dell'impianto tecnologico vero e proprio. Lo scrivente ha ragione di credere che in realtà la costruzione di un impianto tecnologico complesso quale quello realizzato in raffineria necessitasse di atto autorizzativo del comune di Mantova e non di semplice DIA»;
l'intervento realizzato dalla Raffineria IES ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e legge 431 del 1985 e successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
l'impianto Mild Hydrocracking realizzato dalla Raffineria IES ha una potenzialità di 1.900 t/giorno; calcolando 320 giorni lavorativi l'anno, la potenzialità annua raggiunge le 608.000 t/anno;
tale impianto rientra tra le categorie previste all'all. A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»: « d) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
tale impianto, pertanto, doveva essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale o, quantomeno, alla procedura di verifica come risulta da una serie di atti emessi dal Ministero dell'Ambiente: 1) atto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - DSA/2004/13234 avente ad oggetto «Verifica di esclusione dalla procedure di VIA per il progetto di adeguamento degli impianti di
produzione di benzina e gasoli finiti con 50 e 10 ppm di zolfo della Raffineria ISAB impianti Nord di Priolo Gargallo (Siracusa), proposto dalla società ERG Raffinerie Mediterranee Srl» 2) atto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - DSA/2004/17397 avente ad oggetto «Verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto di adeguamento degli impianti di produzione di benzina e gasoli finiti con 50 e 10 ppm di zolfo della Raffineria ISAB SUD di Priolo Gargallo (Siracusa), proposto dalla società ERG Raffinerie Mediterranee Srl» 3) atto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - DSA/2004/18770 avente ad oggetto «Verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto di adeguamento dell'impianto di Cracking Catalitico (FCC) per la produzione di benzina finita con 50 e 10 ppm di zolfo della Raffineria di Gela (Caltanissetta), proposto dalla Società Raffineria di Gela Spa» 4) atto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - DSA/2004/13232 avente ad oggetto «Verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto di adeguamento e di ammodernamento del ciclo di desolforazione gasolin attuazione della direttiva "Auto - Oil" della Raffineria di Falconara Marittima (Ancona), proposto da API Spa»;
le motivazioni degli interventi proposti dalle varie Raffinerie rispondono alla finalità di produrre gasoli a basso tenore di zolfo, conformi alle disposizioni delle Direttive 98/70/CE e 03/17/CE recepite dal Governo italiano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 343 del 2000 e legge 31 ottobre 2003, n. 306;
tutti gli interventi proposti sono stati esaminati dalla Commissione Nazionale VIA la quale si è espressa con pareri n. 585 del 20 maggio 2004, n. 599 dell'8 luglio 2004, n. 612 del 22 luglio 2004 e n. 583 del 6 maggio 2004;
l'esclusione dalla procedura di VIA è stata motivata dal Ministero dell'Ambiente con la necessità di procedere rapidamente alla conversione di tutte le Raffinerie italiane al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Direttiva 03/17/CE recepita con legge 31 ottobre 2003, n. 306; tuttavia va sottolineato che nei casi sopra richiamati si è comunque svolta una procedura di verifica che ha portato la Commissione Nazionale VIA ad esaminare i progetti presentati e ad emettere i pareri citati;
la Raffineria IES di Mantova, per quanto concerne il proprio intervento di «Adeguamento tecnologico unità Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - recupero zolfo», non ha attivato né la procedura di VIA, né la procedura di verifica di esclusione dalla VIA; la mancata attivazione della procedura di VIA (o quantomeno della procedura di verifica di esclusione dalla procedura di VIA) da parte della Raffineria IES risulta incomprensibile ed ingiustificata;
tale mancata attivazione risulta oltremodo incomprensibile atteso che la richiesta di autorizzazione per l'intervento «Adeguamento tecnologico unità, Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - recupero zolfo» della Raffineria IES è datata 8 marzo 2002, ossia una data ampiamente anteriore alla data di approvazione della legge 306 (avvenuta il 31 ottobre 2003) di recepimento della Direttiva 03/17/CE;
il sito produttivo nel quale è stato realizzato l'intervento «Adeguamento tecnologico unità Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - recupero zolfo» da parte della Raffineria IES risulta compreso nel sito da bonificare di interesse nazionale denominato «Laghi di Mantova e Polo Chimico» - vedi decreto ministeriale 7 febbraio 2003;
secondo quanto risulta agli interroganti, l'intervento di adeguamento tecnologico è stato realizzato dalla Raffineria IES senza che si siano ancora concluse le procedure di caratterizzazione e bonifica dei terreni ai sensi del decreto ministeriale
471 del 1999 (vedi anche Verbale della Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell'Ambiente in data 14 giugno 2005);
l'attenzione del Ministero dell'Ambiente alle procedure di bonifica di tale sito risulta confermata dal seguente passo estratto dal verbale della Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell'Ambiente in data 14 giugno 2005: «per quel che concerne l'area oggetto di future installazioni si precisa che qualunque utilizzo del suolo dovrà essere subordinato all'esame in Conferenza di Servizi dei risultati della caratterizzazione e della relativa validazione degli Enti di Controllo. Solo qualora le suddette risultanze fossero conformi alle C.L.A. previste dal decreto ministeriale 471 del 1999 per la specifica destinazione d'uso del sito, sarà possibile procedere alla restituzione dell'area agli usi legittimi e quindi alla realizzazione delle future installazioni, altrimenti sarà necessario procedere alla bonifica dell'area medesima, prima di effettuare la predetta realizzazione» -:
se non ritenga opportuno verificare la legittimità dell'intervento di «Adeguamento tecnologico unità Thermal Craking - nuova sezione Mild Hidrocraking - recupero zolfo» da parte della Raffineria IES di Mantova anche in considerazione del fatto che lo stesso è stato realizzato in assenza di procedura di VIA e della procedura di verifica di esclusione di VIA;
se non ritenga opportuno verificare la legittimità dell'intervento in considerazione del fatto che lo stesso è stato realizzato in un sito perimetrato come sito di interesse nazionale da bonificare (ex decreto ministeriale 7 febbraio 2003).
(4-01052)
NESPOLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Animali e Vegetali in via di estinzione conosciuta come Convenzione di Washington o CITES;
questa Convenzione ratificata nel 1975 mira a regolamentare il Commercio Internazionale di Animali e Piante e a far sì che detto commercio sia svolto su basi di sostenibilità;
l'Unione europea attua detta Convenzione con dei Regolamenti specifici ed in particolare con il Regolamento CEE 338/97 del Consiglio e con quello della Commissione CEE 865/2006;
ai sensi dell'articolo IX della Convenzione e dell'articolo 13 del citato Regolamento CEE 338/97, ogni Stato parte della Convenzione ed ogni Stato membro dell'Unione europea si deve dotare di una apposita autorità scientifica che svolga le funzioni previste dalla Convenzione stessa e dai Regolamenti Comunitari;
l'importanza dell'autorità scientifica è cruciale per la buona applicazione della normativa internazionale e comunitaria e anche per fornire i pareri necessari per l'importazione delle specie animali e vegetali incluse nei Regolamenti comunitari;
nel mese di giugno 2006 l'autorità scientifica italiana denominata Commissione scientifica CITES prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha cessato la sua attività essendo il suo mandato di anni 3;
ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la Commissione CITES è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un funzionario da lui stesso delegato;
a causa di questa scadenza, numerose richieste di importazioni giacciono inevase per il previsto parere della Commissione scientifica CITES presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, creando gravi danni a piccole e medie imprese che legittimamente richiedevano la prevista licenza di importazione;
a quanto risulta all'interrogante, recentemente l'On. Ministro dell'ambiente avrebbe firmato il decreto di rinnovo della Commissione CITES, nominando nella qualità di Presidente un Dirigente del Corpo Forestale dello Stato anziché un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come richiesto dalla normativa vigente;
il Decreto di rinnovo della predetta Commissione CITES conterrebbe anche la figura di un Vice Presidente, che contrariamente alle norme vigenti non è prevista. La normativa prevede, infatti, la costituzione di una Segreteria -:
se i fatti esposti corrispondano al vero;
se i Ministri interrogati non ritengano di aver violato le normative vigenti nominando Presidente della Commissione Scientifica CITES un dirigente del Corpo Forestale dello Stato, anziché un funzionario del Ministero dell'ambiente come prevede la normativa. Il Corpo Forestale dello Stato, già rappresentato in seno alla Commissione stessa, si troverebbe quindi ad avere due rappresentanti di una stessa istituzione;
se i Ministri interrogati non ritengano di aver violato le normative vigenti prevedendo la figura di un Vice Presidente della Commissione CITES, peraltro figura inesistente nella normativa vigente, al quale oltretutto viene affidata la gestione ordinaria, sminuendo di fatto la figura del Presidente della Commissione CITES.
(4-01061)