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Allegato B
Seduta n. 42 del 26/9/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta immediata:
PORFIDIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
a quanto si apprende anche da organi di stampa, per il secondo anno consecutivo le statistiche dell'Ocse classificano il sistema d'istruzione e formazione del nostro Paese tra gli ultimi a livello internazionale;
secondo l'interrogante questa è una delle pesanti eredità lasciateci dal precedente Governo di centro-destra;
l'Ocse delinea un sistema inefficiente che necessiterebbe di un'approfondita riforma, al fine di razionalizzare le spese;
il problema - sempre secondo quanto emerge dal rapporto dell'organizzazione internazionale - risulta essere quello di una cattiva gestione delle risorse; infatti, il costo medio per studente è tra i più alti registrati a livello internazionale, mentre per quel che riguarda gli insegnanti, quelli italiani percepiscono salari decisamente più bassi rispetto ai loro colleghi stranieri, rimanendo, però, tra i più anziani in assoluto;
nonostante quanto proclamato dal precedente Governo, scarseggiano anche le postazioni informatiche: circa 77 per ogni scuola, contro una media di 115 nei Paesi Ocse;
l'Ocse sottolinea, inoltre, che, tra i trenta Paesi membri, l'Italia è al penultimo posto per numero di laureati, appena l'11 per cento delle persone tra i 25 e i 64 anni; la situazione non è rosea nemmeno per quanto concerne i diplomati, poiché la media italiana si aggira intorno al 48 per cento, rispetto alla media Ocse, che si attesta intorno al 67 per cento;
appare opportuno tenere presente che trascurare la dimensione sociale dell'istruzione - come da fonti autorevoli è stato più volte ricordato - significa inevitabilmente incorrere nel prossimo futuro in notevoli spese riparative;
in particolare, per il Mezzogiorno lo sviluppo di un sistema formativo adeguato è il presupposto ineludibile per un rilancio strutturale dell'intera area -:
quali provvedimenti intenda assumere il Governo per tentare di riparare la situazione appena descritta, affinché il sistema formativo italiano possa diventare per le giovani generazioni uno strumento fondamentale per la costruzione del proprio futuro.
(3-00257)
Interrogazione a risposta in Commissione:
MOTTA, GHIZZONI, BENZONI, DE BIASI e SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il personale docente con contratto a tempo indeterminato dichiarato inidoneo all'insegnamento per accertati motivi di salute è principalmente impiegato nelle biblioteche scolastiche;
molti di questi docenti hanno acquisito negli anni esperienze sempre più specifiche ed articolate per un efficace supporto all'attività scolastica al fine di garantire agli studenti l'acquisizione di maggiore abilità nell'accesso all'informazione;
le norme in materia indicano che nell'utilizzazione del personale inidoneo all'insegnamento, si debba tener conto della «preparazione culturale e professionale» individuando la biblioteca quale luogo privilegiato dove il docente possa esplicare la sua funzione con dignità professionale;
il comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha previsto che «il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
in sede applicativa si è reso assai difficoltosa l'attuazione delle procedure di mobilità, con il rischio, per i docenti in questione di incorrere alla scadenza dei cinque anni nella risoluzione del rapporto di lavoro;
a giudizio degli interroganti, il comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che riguarda circa 5000 persone, costituisce una impropria ingerenza legislativa in una materia già regolata da un contratto collettivo di lavoro e soggetta a trattazione sindacale ed ha come conseguenza la dispersione della professionalità e delle competenze acquisite negli anni da parte dei docenti utilizzati nelle biblioteche scolastiche e nei progetti di autonomia -:
se, il Ministro interrogato, intenda assumere specifiche iniziative tese a rivedere la norma sopraccitata.
(5-00210)
Interrogazione a risposta scritta:
SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 12 maggio 2006 l'Ufficio Scolastico Regionale pugliese emana la circolare
direttoriale n. 3925, a firma del Direttore generale Giuseppe Fiori e avente a oggetto «determinazione dell'organico dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2006-2007»;
la predetta circolare, in maniera conforme alla vigente normativa in materia e alle disposizioni ministeriali, precisa che «non è possibile assegnare ore di sostegno ad alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che compiano il 18o anno di età entro il 31 agosto 2005; resta inteso che costoro potranno esercitare il diritto all'istruzione mediante la frequenza di corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media»;
a giudizio dell'interrogante, il Centro servizi amministrativi di Foggia ha applicato forzatamente un'interpretazione estensiva della predetta disposizione ampliandone la portata e l'efficacia agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e agli istituti superiori;
questa interpretazione operata dal CSA di Foggia, a parere dell'interrogante, non ha nessun fondamento giuridico o normativo, dal momento che per l'istruzione secondaria di secondo grado non esiste nessuna norma o regolamento che controindichi il sostegno, secondo quanto stabilito dalla legge quadro n. 104 del 1992;
secondo notizie a disposizione dell'interrogante, a causa di tale interpretazione adottata dal CSA di Foggia, gli alunni che hanno compiuto il ventunesimo anno di età frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e gli istituti superiori della provincia di Foggia, si sono visti negare o togliere il sostegno -:
quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per porre rimedio a una situazione che nega il diritto all'insegnamento individualizzato agli alunni diversamente abili e che lede gli interessi degli studenti e delle loro famiglie.
(4-01050)