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Allegato B
Seduta n. 43 del 27/9/2006
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AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Interrogazione a risposta orale:
SERVODIO, VICO, BORDO, BELLANOVA, SPINI e GRASSI. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
l'adeguamento delle disposizioni in materia degli Enti Locali alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, e in particolar modo l'attuazione del nuovo articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, rende necessaria ed urgente l'adozione di disposizioni legislative volte ad assicurare la piena attuazione del disposto costituzionale e a garantire la tenuta e la coesione dell'ordinamento della Repubblica;
appare dunque necessario procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli Enti Locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla riforma di cui sopra;
in particolare, occorre adeguare i procedimenti di istituzione e l'ordinamento
delle città metropolitane al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, individuandone le funzioni fondamentali, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati e definendo per ciascun livello di governo locale la titolarità di funzioni e competenze volte al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento;
nel menzionato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 22, tra le «aree metropolitane» è considerata anche l'area comprendente il Comune di Bari e gli altri Comuni della provincia i cui insediamenti hanno con il capoluogo rapporti di stretta integrazione territoriale, di attività economiche, di servizi essenziali alla vita sociale e di relazioni culturali storiche e radicate;
nell'audizione svoltasi presso la Commissione affari costituzionali della Camera del 28 giugno 2006 e, in sede di replica, il 5 luglio 2006, il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali onorevole Linda Lanzillotta, nell'esplicitare gli orientamenti programmatici del suo Dicastero, ha dichiarato che «per arrivare a un'idea di federalismo che risponda alle sue ragioni originarie, cioè avere amministrazioni coerenti con i bisogni dei cittadini e delle imprese e non solo rispondenti a logiche di autoriproduzione e moltiplicazione di apparati, in contraddizione con le ragioni originarie del federalismo stesso questa analisi debba mettere al centro i destinatari delle funzioni, più che gli enti. È necessario allocare le funzioni partendo dall'output, anche con le attività e i servizi offerti dalle amministrazioni locali, continuando l'operazione che stiamo portando avanti con il cittadino consumatore dei servizi offerti dal mercato. Questo forse ci può aiutare a delineare un'allocazione delle funzioni che non parta dalla rivendicazione corporativa del singolo ente, ma dalla risposta da dare al cittadino. In quest'ottica dobbiamo ridefinire l'organizzazione dei livelli istituzionali. In tale ambito, credo che si debbano rapidamente introdurre criteri di delega per l'attuazione del modello della città metropolitana. Mi sembra che i tempi siano maturi per una disciplina che risponda a criteri di differenziazione in relazione alle diverse tipologie dei sistemi metropolitani» -:
se e come intende adottare iniziative normative volte all'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Enti Locali, e in quest'ambito, conseguentemente, confermare l'inclusione tra le istituende città metropolitane dell'area comprendente Bari e i Comuni della provincia, tenuto conto che detta area ha coerenti specificità dimensionali e strutturali, consolidati rapporti economici relativi alle attività produttive complementari e integrate, comuni reti infrastrutturali, grande distribuzione commerciale e radicate relazioni sociali e culturali, caratteristiche tali che le hanno consentito di essere riconosciuta «area metropolitana» dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal successivo decreto legislativo n. 267 del 2000.
(3-00265)