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Allegato B
Seduta n. 46 del 3/10/2006
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GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il 16 ottobre 2005 un sicario uccideva il vice presidente della Regione Calabria, Francesco Fortugno nel seggio dove si stavano svolgendo le primarie dell'Unione;
a circa un anno di distanza le indagini avrebbero individuato i presunti sicari e chi ha materialmente organizzato l'assassinio, ma nulla è emerso circa i suoi mandanti né il movente, mentre si deve invece rilevare l'anomalo trasferimento del Pubblico ministero delegato al procedimento;
gli atti di molti processi già definiti e quelli relativi a procedimenti ancora pendenti riguardanti rapporti tra politica e 'ndragheta sono confluiti nel procedimento riguardante il Fortugno a testimonianza dell'esistenza di una matrice mafiosa in tutti questi delitti ed attentati;
nonostante gli sforzi messi in campo dalle forze dell'ordine e dalla magistratura si assiste ad una recrudescenza di fenomeni delittuosi da parte della criminalità organizzata su un territorio che vanta già un triste primato di delitti e attentati da parte della 'ndragheta, cui le istituzioni non sembrano in grado di far fronte creando malcontento tra le popolazioni che vedono violate le loro legittime attese -:
per quali motivi il Pubblico ministero delegato alle indagini sia stato trasferito.
(2-00159) «Tassone, Volontè».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
II Commissione:
DANIELE FARINA e MASCIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
continua la fase di accertamento delle responsabilità penali per i fatti accaduti dal 20 al 23 luglio presso il sito penitenziario provvisorio, istituito presso la caserma del VI reparto mobile di P.S. di Genova Bolzaneto;
tale procedimento penale è attualmente in fase dibattimentale davanti al tribunale della suddetta città;
nell'ambito del citato procedimento penale, i capi di imputazione ascritti nell'ordinanza di rinvio a giudizio a carico di alcuni appartenenti all'amministrazione penitenziaria appaiono particolarmente gravi;
nello specifico, le prime testimonianze assunte nel dibattimento sembrano confermare quantomeno alcune responsabilità oggettive da parte di chi, in ragione del livello di responsabilità esercitata in quella caserma, sembra aver tollerato e consentito comportamenti non conformi a senso di umanità, non rispettosi della dignità umana dei custoditi, vessatori e umilianti;
nell'ambito del procedimento penale in corso, particolare rilievo assume la posizione dell'ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria Gugliotta Antonio Biagio, agli atti responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto;
da quella precisa posizione processuale emerge un quadro di continue e gravissime violazioni delle regole fondamentali del nostro ordinamento penitenziario,
nonché la palese violazione di numerose convenzioni per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
il citato Gugliotta, già, all'epoca dei fatti, anche comandante della Casa Circondariale di Taranto, continua tuttora ad esercitare quelle delicatissime funzioni di responsabilità e di comando nel carcere pugliese, per cui sarebbe opportuno che il Ministro verifichi se vi siano precise responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nel non aver proceduto, per ovvie ragioni di opportunità, alla sua sostituzione in quell'incarico -:
se esistano, nell'ambito dello stesso procedimento penale, analoghi casi per i quali personale dell'amministrazione penitenziaria sottoposto a giudizio continui, in attesa della definizione del procedimento penale, ad esercitare funzioni di responsabilità e di comando assolutamente incompatibili con la fase di accertamento della singole posizioni penali.
(5-00255)
LUSSANA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la scorsa settimana svariati articoli di giornale hanno dato ampio risalto alla vicenda giudiziaria riguardante il boss palermitano Gerlando Alberti junior che era stato condannato l'11 dicembre del 2004 all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Messina per aver ucciso quasi 20 anni fa la 17enne stiratrice di Saponara, Graziella Campagna, colpevole di aver messo in pericolo la latitanza del boss mafioso;
nei confronti del suddetto boss, contestualmente alla sentenza di primo grado, era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio per evitarne il pericolo di fuga;
entro breve tempo il boss mafioso tornerà in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, dal momento che dopo un anno e nove mesi non è stata ancora deposita la motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo, circostanza che impedisce la fissazione del processo d'appello per impedimento dei difensori di proporre i motivi d'appello;
il codice di procedura penale fissa in un anno e nove mesi il limite invalicabile tra la fine del processo di primo grado e la fissazione del secondo grado di giudizio, trascorso il quale l'imputato torna in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, evenienza che si è verificata proprio in questo caso dove i giudici non hanno rispettato i termini fissati per depositare la motivazione della condanna;
il boss palermitano sta scontando una condanna per cumulo di pene a 30 anni di reclusione, ma tornerà in libertà il 3 novembre prossimo, oltretutto anche grazie all'indulto che gli abbuona tre anni di reclusione -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che esistano i presupposti per promuovere una azione disciplinare nei confronti dei giudici estensori, i quali, non rispettando i termini stabiliti dalla legge per il deposito delle motivazioni, della sentenza, sono incorsi in un tipico illecito disciplinare commesso nell'esercizio delle funzioni al sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, che consiste nel grave ritardo nel compimento di un atto di ufficio.
(5-00256)
Interrogazione a risposta in Commissione:
SAMPERI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è ancora irrisolta la regolarizzazione della condizione della categoria dei «presentatori dei titoli di credito per il protesto», degli ufficiali giudiziari;
i presentatori dei notai e degli ufficiali giudiziari, figure introdotte dalla legge 12 giugno 1973, n. 349 e disciplinate dalla legge stessa e dal regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 3 giugno 1975, sono nominati dal Presidente della Corte di appello o dal Tribunale competente per territorio e sono equiparati ai dipendenti pubblici nel compimento degli atti loro demandati dalla legge, in quanto svolgono la loro attività dentro i vari Palazzi di Giustizia e sono quindi dei pubblici ufficiali;
la richiesta di regolarizzazione dei suddetti lavoratori è principalmente motivata dal fatto che l'ufficiale giudiziario, con il C.C.N.L. del 1997 è passato da uno status di dipendente parastatale a quello statale con conseguente effetto anche sui dipendenti atipici da lui diretti e coordinati che non possono più essere considerati lavoratori alle proprie dirette dipendenze, come invece disponeva la legge n. 349 del 1973, mai modificata;
si è così definita l'anomala situazione di lavoratori che svolgono un servizio pubblico per la Pubblica Amministrazione senza avere nessuna tutela giuridica;
la situazione che si è creata è oggettivamente e sostanzialmente ingiusta nei confronti di questi lavoratori;
la categoria dei presentatori assomma a poche decine di unità in tutto il territorio nazionale e da molti anni non sono state effettuate nuove assunzioni;
si auspica una risoluzione del problema in tempi brevi in considerazione del fatto che trattasi di lavoratori con imminente pericolo della perdita del posto di lavoro;
ci sono dunque le condizioni concrete per risolvere facilmente la questione -:
se il Governo non ritenga di assumere celermente una iniziativa di tipo normativo al fine di permettere l'assunzione come dipendenti pubblici degli attuali «presentatori di titoli di credito per il protesto».
(5-00251)
Interrogazioni a risposta scritta:
LUMIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da una notizia pubblicata il 26 settembre 2006 sul quotidiano Il Mattino (pag. 31 edizione Caserta) si è appreso che presso la Corte di Assise d'appello di Napoli è in discussione il processo per l'omicidio di Mario Iovine, esponente di spicco del «clan dei casalesi», ucciso il 6 marzo 1991 a Cascais (Portogallo);
la sentenza del suddetto processo è attesa per sabato 30 settembre 2006;
la posizione di due imputati, Vincenzo Zagaria e Dario De Simone, condannati dalla seconda sezione della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere rispettivamente alla pena dell'ergastolo e a quella di tredici anni di reclusione, è al vaglio del giudice dottor Pietro Lignola, presidente della quarta sezione della Corte di Assise d'appello di Napoli;
da precedenti notizie di stampa (Il Mattino edizione Caserta del 23 aprile 2004 - pag. 29) si era altresì appreso che lo stesso giudice Pietro Lignola era stato interessato alla compravendita di un immobile, sito in Casapesenna da lui ceduto alla famiglia dello stesso Vincenzo Zagaria -:
secondo l'interrogante non sussistono le condizioni per la trattazione dei processo da parte del giudice Lignola e ragioni di opportunità avrebbero dovuto suggerire una diversa assegnazione del fascicolo;
se ritenga che vi siano presupposti per l'esercizio delle sue competenze ispettive ed eventualmente di iniziativa disciplinare.
(4-01136)
VACCA, CRAPOLICCHIO, VENIER, SGOBIO e CESINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la signora Emanuela Sanna è stata arrestata in data 11 luglio 2006 nell'ambito
di un'inchiesta a carico dell'organizzazione indipendentista sarda «A Manca pro S'Indipendentzia»; da quella data è stata rinchiusa presso il carcere cagliaritano di Buoncammino, sottoposta alla misura della custodia cautelare;
ai primi di settembre l'avvocato difensore della Sanna ha presentato un'istanza di permesso temporaneo affinché la sua assistita, neolaureata, potesse espletare un concorso per l'accesso a una scuola di specializzazione, che gli è stato però rifiutato -:
se il direttore del carcere abbia avanzato la richiesta del permesso per poter partecipare al concorso.
(4-01147)