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Allegato B
Seduta n. 46 del 3/10/2006
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il 30 giugno 2006 il consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge regionale «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia»;
con questa legge, già al comma 1 dell'articolo 1, si stabiliscono princìpi e diritti soggettivi per una platea di persone molto vasta, tra cui oltre alle famiglie, anche i cosiddetti «nuclei di persone»;
in particolare il comma 2 dell'articolo 2 prevede che: «la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno
alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali;
il comma 2 dell'articolo 27 prevede che: «Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2 dell'articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni»;
con l'approvazione di questa legge sono state compiute due scelte, una tecnica, l'altra ideologica: tecnica perché la regione Puglia, stabilendo nuovi diritti soggettivi e aumentando la platea dei destinatari, di fatto è ora obbligata a garantire quei diritti e la legge in oggetto non ha sufficiente copertura finanziaria; ideologica perché questa legge estende i diritti già tutelati dalle leggi nazionali e regionali precedenti anche ai nuclei solidaristici, quindi non solo a coppie di fatto ma anche a unioni omosessuali;
si apprende da notizie di stampa (Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno del 9 settembre 2006) che nel corso della riunione del Consiglio dei ministri dell'8 settembre, il Ministro per gli affari regionali, Linda Lanzillotta, ha proposto di impugnare la legge pugliese affermando, come si legge a pagina 23 de La Repubblica del 9 settembre che «la parte sui vincoli solidaristici ha delle difformità sia rispetto alla Costituzione che alle leggi nazionali. In pratica quella definizione "vincoli solidaristici" definita "troppo larga" potrebbe ampliare così tanto il numero dei beneficiari dei nuovi servizi da creare seri problemi di bilancio»;
si apprende sempre dalla stampa che la proposta del Ministro Lanzillotta ha acceso un vero e proprio scontro nel Governo, con i Ministri Pecoraro Scanio, Bindi, Pollastrini e Ferrero contro la proposta della Lanzillotta e il Vicepresidente Rutelli a favore, quindi contro la legge;
sempre in base a quanto riportato dalla stampa, grazie alla mediazione del Presidente del Consiglio, il Governo avrebbe deciso di non mettere ai voti la proposta del Ministro Lanzillotta e, quindi, di «salvare» la legge pugliese -:
se non ci siano motivazioni di «colore politico» dietro la leggerezza con cui si è ritenuto di non mettere neanche ai voti la proposta del Ministro Lanzillotta che sollevava dubbi etici e di costituzionalità sulla legge pugliese;
se non ritenga quantomeno inopportuno che su temi etici quale quello del riconoscimento delle coppie di fatto (quindi dei Pacs) si apra una sorta di mercanteggiamento tra ministri senza tuttavia approfondire le questioni di costituzionalità e copertura finanziaria;
se non ritenga di aver «forzato la mano» e di essersi assunto una grande responsabilità evitando di mettere ai voti la proposta del Ministro Lanzillotta;
se il Governo abbia assunto la decisione di non impugnare la legge pugliese in seguito ad una corretta e scrupolosa verifica della sua compatibilità con la Costituzione e con le leggi nazionali e, se si, si chiede di conoscere l'esito di tale verifica;
se il Governo abbia assunto la decisione di non impugnare la legge pugliese dopo aver verificato l'effettiva copertura finanziaria rispetto alla platea di diritti soggettivi stabiliti dalla legge stessa;
se non ritenga che, piuttosto, in Consiglio dei ministri la legge pugliese sia stata «utilizzata» come banco di prova della
tenuta politica della maggioranza, propedeutico alla prossima discussione e approvazione di una legge nazionale che riconosca i Pacs.
(2-00158) «Fitto, Leone, Bruno, Carlucci, Di Cagno Abbrescia, Franzoso, Lazzari, Licastro Scardino, Mazzaracchio, Sanza, Vitali».
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
nella scorsa legislatura, l'allora Presidenza del Consiglio dei ministri, e il Ministro dell'interno, si costituirono parte civile, nel processo, a Trieste, a carico di 14 giovani che il 20 marzo 2003 manifestarono davanti al consolato Usa del capoluogo giuliano;
si tratta di due procedimenti penali che riguardano una contestazione contro l'inizio dei bombardamenti americani in Iraq svoltasi davanti l'ambasciata americana e i disordini verificatisi presso la stazione ferroviaria di Trieste;
entrambi i procedimenti sono al primo grado, e per il primo si sono già svolte diverse udienze;
con l'atto di costituzione di parte civile dello Stato da parte del precedente Governo, è stata chiesta nei confronti dei 14 imputati, tra l'altro, «la condanna ad adeguata pena di giustizia» nonché «la condanna al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali» per reati plurioffensivi che hanno «cagionato allo Stato italiano grave nocumento», in termini di danno d'immagine anche internazionale subito dalla Repubblica italiana e dal Ministero dell'interno, nonché «danno patrimoniale subito dal Ministero dell'interno tenuto a corrispondere la retribuzione ai dipendenti assenti dal servizio per fatto illecito di terzi»;
il risarcimento richiesto dall'allora Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a 100 mila euro, a cui si aggiunge il risarcimento di 50 mila euro più i danni patrimoniali, richiesto dal ministero dell'interno;
la costituzione di parte civile nel suddetto processo e la richiesta di risarcimento per danni di immagine dello Stato italiano riguardano in definitiva - secondo l'interrogante - fatti che attengono l'espressione del dissenso politico in relazione a gravi vicende internazionali; peraltro la suddetta manifestazione di Trieste, è stata solamente una delle tantissime iniziative pacifiste e manifestazioni che in Italia e all'estero hanno avuto luogo dall'inizio del conflitto in Iraq -:
se non si ritenga di revocare la costituzione di parte civile nel suddetto processo.
(2-00156) «Bonelli».
Interrogazioni a risposta scritta:
BIANCOFIORE, GELMINI, ELIO VITO, SANTELLI, GARDINI, CARFAGNA, BERTOLINI e FITTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere, premesso il delicato ruolo della dirigenza pubblica si intende sapere dal Governo se risponde al vero:
che i direttori generali e i dirigenti che si occupano di personale e relazioni sindacali vengono nominati solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali;
se è vero, in particolare:
che si vuole sostituire l'attuale Presidente dell'Aran con una personalità vicino alla Cisl;
che il Direttore dell'ufficio delle relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica, deputato a predisporre gli atti di indirizzo all'Aran e a controllare i contratti integrativi, non sia stato ancora nominato in quanto deve essere designato
dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla Cgil secondo una vecchia logica spartitoria;
che il Direttore del personale del Dipartimento della funzione pubblica, dottor Luciano Grazia Cannerozzi, sia al contempo un noto dirigente sindacale nell'ambito della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge piena attività sindacale rappresentando l'amministrazione e il sindacato;
si chiede in particolare al Presidente del Consiglio dei ministri quali azioni voglia intraprendere al fine di eliminare la cogestione e i conflitti di interesse nella gestione del personale nel settore pubblico che riguarda oltre 3 milioni di dipendenti;
e ancora se corrisponda al vero:
che come riportato dalla stampa, in un DDL di semplificazione predisposto congiuntamente dal Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e dal Ministro per la sanità, sarà inserita una norma su misura e ad personam per l'Agenzia servizi sanitari regionali, che la renderà non più immune dalla spoil system.
(4-01138)
TONDO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che:
da dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa si apprende che nel corso della sua visita istituzionale nella Repubblica Popolare Cinese, il Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi, oltre ad aver dichiarato la disponibilità del Governo Italiano ad attivarsi in sede europea affinché sia rimosso l'embargo alla vendita di armi alla Cina, embargo assunto in conseguenza dei tragici fatti di Tienanmen, avrebbe evitato accuratamente di pronunciare il benché minimo intervento a tela dei diritti civili del popolo cinese, quotidianamente calpestati dalle Autorità e dal governo di quel Paese -:
se quanto sopra espresso corrisponda a verità e in caso affermativo per quale motivo il Presidente del Consiglio, già Presidente della Commissione europea, abbia ritenuto di non utilizzare nessuno degli incontri istituzionali ad alto livello tenuti con i rappresentati del governo cinese per porre con forza un tema, quello dei diritti civili e in generale della libertà di opinione, fondante della democrazia italiana ed europea.
(4-01140)
VERDINI, PICCHI, FABBRI e TORTOLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 4 agosto 2006, n. 248 all'articolo 35, comma 12 stabilisce che «i compensi in denaro per l'esercizio delle Arti e Professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché medianti sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro», anche se per un anno è limitato a 1.000 euro e l'anno successivo a 500 per poi entrare definitivamente in vigore a 100 euro;
questa disposizione appare in contrasto con le norme più elementari della riservatezza, soprattutto nel campo della sanità;
la persona che si sottopone ad una visita di controllo (anche presso l'oncologo, il ginecologo, il dentista, il sessuologo e altri) nel momento in cui paga le competenze al professionista con i mezzi di pagamento sopra indicati, di fatto porta la propria banca, il proprio istituto emittente di carta di credito o il proprio ufficio postale a conoscenza del proprio stato di salute;
è evidente che questa persona si possa sentire moralmente danneggiata poiché ogni soggetto addetto al trattamento dei suoi dati presso i suddetti istituti e uffici può trarre conclusioni sullo
stato di salute del cliente (anche se, per obbligo di legge e morale e per deontologia professionale, lo stesso eviterà di diffondere tali notizie);
ancora, ad esempio, un piccolo imprenditore, un professionista o un cittadino comune che usufruiscono di fidi bancari quali un mutuo, uno scoperto di conto corrente o un prestito in qualunque forma, potrebbero sentirsi sotto il controllo del proprio istituto bancario; ad avviso dell'interrogante, infatti, è pensabile che la banca, potendo effettuare osservazioni sul tipo e sulla quantità delle visite effettuate e pagate (per esempio di oncologia), rifiuti dei prestiti a un soggetto temendo che lo stesso possa non essere in grado di restituirli per ragioni di salute. Ciò causerebbe un notevole danno alla vita quotidiana e all'attività professionale;
un analogo problema sussiste anche per una persona la quale effettui visite di carattere molto personale e le paghi con uno strumento emesso da una banca presso cui potrebbero lavorare dei suoi amici, i quali dunque per ragioni d'ufficio potrebbero venire a conoscenza di tale visita, cosa la quale potrebbe essere alquanto imbarazzante -:
se non ritenga opportuno, in conseguenza di quanto esposto, adottare iniziative normative per esonerare dal disposto dell'articolo 35 citato le attività o prestazioni professionali che tocchino la sfera della privacy.
(4-01143)