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Allegato B
Seduta n. 47 del 4/10/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta immediata in Commissione:
XI Commissione:
BURGIO, ROCCHI e DE CRISTOFARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 19 dicembre 2004, 46 contabili e 45 educatori sono stati assunti nel servizio del Dipartimento, dell'Amministrazione Penitenziaria con contratto a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogati fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 comma 247 della legge n. 266 del 2005;
tale assunzione ha avuto luogo a seguito di un pubblico concorso per titoli ed esami il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 27 gennaio 2004, 4 serie speciale;
questo personale ha regolarmente svolto, per oltre diciotto mesi, la propria attività presso diversi Istituti penitenziari
di quattro regioni del Centro-nord (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana), svolgendo mansioni essenziali per il regolare funzionamento delle istituzioni;
risulta inoltre agli interroganti che:
a) l'articolo 1 comma 247 della legge n. 266 del 2005, ha espressamente previsto la possibilità di «indire procedure concorsuali per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte del personale precario»;
b) tutta la procedura relativa alla stabilizzazione di questo personale, opportunamente attivata dal DAP è attualmente giacente presso il Ministero per la funzione pubblica, senza che se ne conoscano ad oggi tempi e termini di svolgimento;
c) per la stabilizzazione di questi lavoratori, che pure hanno già superato una regolare prova concorsuale di carattere pubblico, si profila per contro l'ipotesi di un ulteriore concorso pubblico esterno, da bandire nell'ambito delle procedure previste per la creazione di nuovi settemila posti di lavoro nei ruoli della pubblica amministrazione disposta dalla legge finanziaria del 2006 -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda.
(5-00257)
Interrogazioni a risposta scritta:
ZANOTTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, all'articolo 33, comma 5, stabilisce che «Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;
come però segnalato da numerosi cittadini che vi hanno fatto ricorso, molto spesso le aziende non riconoscono tale diritto ai lavoratori se non per la prima sede di lavoro;
tale atteggiamento causa ogni anno molti casi di contenzioso, che approdano in Tribunale con ingenti costi e attese per il dipendente che necessita del trasferimento;
in caso di ricorso alla giustizia, i giudici, sia ordinari che della Corte di Cassazione, danno di tale legge almeno due diverse interpretazioni, una più estensiva e una più restrittiva: quella più estensiva interpreta il «diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio» nel senso del riconoscimento del beneficio di avvicinamento per chiunque assista un parente con handicap, e definisce immotivata la negazione a tale trasferimento da parte del datore di lavoro; al contrario, quella più restrittiva, che riguarda una minoranza di casi, vede nel dispositivo di cui al comma 5 la possibilità di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio solo al momento della prima assunzione in servizio, negando di fatto il diritto al trasferimento;
l'interpretazione più estensiva trova peraltro riscontro nella Circolare n. 14 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, del 16 novembre 2000, che, al punto 9.5, scioglie ogni dubbio in merito, parlando direttamente di «trasferimento»;
inoltre, tenendo conto del fatto che un problema di disabilità può intervenire successivamente alla prima assunzione, è chiaro come il «trasferimento» rappresenti l'unico strumento atto a garantire universalmente un diritto sancito per legge;
è altresì evidente che lo spirito che ha portato alla stesura e all'approvazione della legge n. 104 del 1992, era quello di fornire uno strumento d'aiuto al lavoratore che assiste nella propria casa un
familiare disabile; tale spirito è peraltro riconfermato da quanto disposto dalla successiva legge n. 53 del 2000 -:
come vada interpretato quanto disposto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
cosa intenda fare per porre fine a contenziosi che portano via solo tempo e denaro a quanti effettivamente necessitano di trovare una sede di lavoro che consenta loro di conciliare la propria vita lavorativa e l'assistenza ad un congiunto non autosufficiente.
(4-01157)
STUCCHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la società Nuova Magrini Galileo Spa - stabilimento di Stezzano (Bergamo) - è una delle aziende più importanti dell'industria elettrotecnica italiana ed è ora sottoposta alla procedura di liquidazione;
la società potrebbe essere ceduta nella sua interezza o per rami, una volta completate le commesse in corso, per poi procedere ad una graduale riduzione di personale;
lo stabilimento di Stezzano occupa circa 120 persone tra direzione aziendale e commerciale, sezione progetti e servizi -:
quali siano le informazioni in possesso dei ministri interrogati a proposito delle prospettive occupazionali della Nuova Magrini Galileo e quali interventi i Ministri intendano assumere in proposito, per una azienda che da circa 100 anni opera nel settore energetico, al fine di tutelare i lavoratori interessati.
(4-01175)