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Allegato A
Seduta n. 48 del 5/10/2006
INTERPELLANZE URGENTI
(Sezione 1 - Gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia)
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
secondo quanto disposto con l'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 1999, il presidente della Regione siciliana è stato nominato commissario delegato per l'emergenza rifiuti;
a seguito di ulteriori ordinanze e successive proroghe, lo stato di emergenza nella regione Sicilia è stato prorogato fino al 31 maggio 2006;
per gli effetti delle citate ordinanze, con il decreto n. 150 del 25 luglio 2000, il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ha approvato il documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 agosto 2000;
il decreto n. 150 del 25 luglio 2000, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, indicava la creazione di un sistema di gestione dei rifiuti centrato sulla raccolta differenziata «spinta» (almeno il 50 per cento);
secondo quanto previsto nel documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, si contemplava la possibilità che ad essere avviato alla termovalorizzazione fosse solo il combustibile derivato da rifiuti, un tipo di combustibile, cioè, ricavato dai rifiuti il cui trattamento è finalizzato all'eliminazione delle parti pericolose dei rifiuti solidi urbani ed all'aumento del potere calorico;
al fine specifico di non aumentarne l'emissione in atmosfera, l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti, secondo quanto previsto nel documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, veniva appositamente preventivata in impianti energetici già esistenti o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, in un unico apposito impianto, da realizzare in un'area lontana da qualsiasi centro abitato, nel quale trasportare su rotaia il combustibile derivato da rifiuti prodotto dai nove impianti, tanti quanti erano gli ambiti territoriali ottimali previsti, localizzati, anche essi, coerentemente in aree industriali fornite di «rotaia», al fine di eliminare l'impatto della mobilità di grandi mezzi di trasporto;
con l'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 2002, emanata in seguito ad intese con il presidente della Regione siciliana, sono stati completamente disattesi sia l'impianto che le previsioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, sia le direttive europee che tale decreto recepisce, nonché, infine, le previsioni sulla raccolta differenziata contenute nel documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, ipotizzando, invece, che ad essere avviato alla termovalorizzazione non sia il combustibile derivato da rifiuti, privo di sostanze pericolose e prodotto secondo le caratteristiche specificate dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998;
a seguito di tutto ciò, il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, derogando
alle indicazioni del bando di gara europeo, ha emesso l'ordinanza n. 333 del 2 maggio 2003, con la quale si individuavano le procedure di selezione, di cui all'avviso pubblico per la stipula della convenzione per l'utilizzo della frazione residua della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
l'avviso pubblico di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 9 agosto 2002, nonché sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. S 158 del 16 agosto 2002, ha demandato la localizzazione degli impianti di termovalorizzazione e il numero degli stessi all'offerta degli operatori industriali aggiudicatari della gara;
a seguito dello svolgimento della selezione di cui all'avviso pubblico sopra citato, il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, sempre con la citata ordinanza n. 333 del 2 maggio 2003 (articolo 1), prende atto del numero degli impianti di termovalorizzazione (quattro) e della loro localizzazione nei comuni di Casteltermini (Agrigento), Palermo (Bellolampo), Augusta (Siracusa) e Paternò (Catania);
alcuni dei siti prescelti dai soggetti industriali per la localizzazione degli impianti di termovalorizzazione si trovano in aree adiacenti a centri abitati ed in aree non idonee, scelta questa che si prefigura in evidente contrasto con i più elementari principi di precauzione e prudenza, necessari in questi casi: qualcuno di questi siti si trova, addirittura, in aree di interesse archeologico-ambientale o a evidente vocazione turistica;
secondo quanto stabilito, gli aggiudicatari della gara potranno gestire il servizio di incenerimento dei rifiuti per ben 20 anni, cinque in più rispetto al tempo di vita stimato per un termovalorizzatore e cinque, o addirittura dieci, in più rispetto alle concessioni rilasciate in questi anni in Italia;
è previsto che i citati termovalorizzatori saranno alimentati non dal combustibile derivato da rifiuti, prodotto con i requisiti di compatibilità previsti, ma, invece, da rifiuti indifferenziati, con la conseguenza inevitabile di un aumento considerevole del rischio ambientale ed allo stesso tempo di un inevitabile aumento dei rischi per la tutela della salute dei cittadini;
secondo gli interpellanti, la scelta di avviare a termovalorizzazione la frazione secca dei rifiuti, al netto della raccolta differenziata, anziché il combustibile derivato da rifiuti, come prevedeva invece il documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, all'epoca unico strumento di programmazione, non si può non configurare come una aperta violazione normativa;
le conseguenze di tale scelta hanno determinato non solo un alto numero di termovalorizzatori (quattro) da realizzare in Sicilia, ma anche un accrescimento smisurato (rispetto alle previsioni del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti) della quantità di rifiuti da destinare all'incenerimento, pari a 2.400.000 tonnellate, cioè il 100 per cento dei rifiuti prodotti in Sicilia;
il costo della termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani è stato definito mediamente in 80 euro alla tonnellata, cioè 160 delle vecchie lire al chilogrammo, una cifra che rappresenta circa il doppio delle tariffe stabilite in altre regioni italiane sottoposte a regime di commissariamento, come la Calabria e la Campania, e di molto superiore, anche in questo caso di circa il doppio, a quella stabilita per il recente impianto costruito nella città di Brescia;
il sistema di trasporto dei rifiuti, dalle stazioni di trasferenza agli impianti di termovalorizzazione, implicherà inevitabilmente l'utilizzo di grandi mezzi di trasporto gommato e di autoarticolati, il che rappresenterà una grave penalizzazione per un numero considerevole di comuni: diversi tra questi subiranno i notevoli disagi dell'accresciuto traffico interno causato dall'attraversamento costante di mezzi pesanti;
per i comuni interessati si prefigura come conseguenza immediata un aumento dei costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti, il che a sua volta provocherà un notevole accrescimento delle tariffe che molti cittadini siciliani saranno costretti a pagare per il corretto espletamento di tale servizio;
questa eventualità ha sollevato, comprensibilmente, accorate proteste da parte delle popolazioni coinvolte di diversi rappresentanti politici ed istituzionali, nonché di molte associazioni ambientaliste e sindacali;
alla luce del sistema previsto delineato dai provvedimenti disposti del presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, secondo gli interpellanti, appare fondato l'allarme diffusosi tra le popolazioni per le conseguenze negative, sia a breve che a lungo termine, per la salute umana, per il rischio evidente di un netto peggioramento della qualità della vita, nonché per il peggioramento delle condizioni della mobilità urbana ed extraurbana, che, a sua volta potrebbe ripercuotersi negativamente sulla catena alimentare delle aree direttamente interessate;
rispetto a tale scenario ed alle molte preoccupazioni evidenziatesi, non sembrano apparire affatto rassicuranti le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, circa la non esistenza di alcun fattore di rischio: dichiarazioni che paiono agli interpellanti, tra l'altro, scarsamente suffragate da adeguati supporti tecnico-scientifici;
vista l'importanza e la delicatezza della posta in gioco, che tocca da vicino aspetti fondamentali, tra i quali, tra gli altri, quello della tutela ambientale e quello della salute dei cittadini, pare inevitabile, quanto opportuno, rivedere con il dovuto giudizio le previsioni del piano e quelle delle relative ordinanze, in virtù delle quali si dispongono la termovalorizzazione alle condizioni attuali di quasi il 100 per cento dei rifiuti indifferenziati;
è necessario ricordare che termovalorizzare 2,5 milioni di tonnellate equivale a destinare quasi 1 miliardo di euro per la realizzazione del sistema dei quattro termovalorizzatori;
anche in termini occupazionali tale investimento non pare avere alcuna giustificazione, vista la previsione di un impiego ridotto a meno di 1000 unità, a fronte, invece, di un sistema, quello delineato a suo tempo nel documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti, che con un costo inferiore del 50 per cento sarebbe stato in grado di produrre un'occupazione di 7.000 unità ed avrebbe favorito, inoltre, la nascita di decine di aziende nella filiera della gestione-riciclo;
con ordinanza commissariale del 18 dicembre 2002, n. 1166, il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ha disposto l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, la competenza per l'approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti spetta alla regione e, per essa, al suo organo legislativo (Assemblea regionale siciliana);
in caso di inadempienza, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede l'intervento, in via sostitutiva, attraverso commissariamento, per l'«elaborazione» del piano regionale, ma non per la sua «approvazione», che rimane, invece, di competenza dell'organo legislativo della Regione siciliana;
al contrario di quanto previsto e sulla base di un'illegittima previsione dell'ordinanza ministeriale, il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ha disposto non solo l'elaborazione del piano, ma ha anche provveduto alla sua «adozione»;
questa procedura, a giudizio degli interpellanti, si configura illegittima ed in violazione dell'articolo 22, comma 10, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, che disciplina gli interventi che possono essere delegati all'eventuale commissario per l'emergenza rifiuti, tra i quali non è compresa l'adozione del piano;
al di là di qualsiasi altra valutazione, in ogni caso, secondo gli interpellanti, il piano stabilito e adottato dal presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, non rispetta le indicazioni contenute nel cosiddetto «decreto Ronchi», ad esempio per quanto riguarda la materia delle bonifiche delle discariche;
su iniziativa dei comuni interessati e di Legambiente, il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con le ordinanze cautelari n. 1549 del 2005, n. 1578 del 2005 e n. 1583 del 2005, aveva sospeso l'efficacia di un'ordinanza del presidente della Regione siciliana, commissario delegato;
il presidente della Regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ha emanato, in data 22 maggio 2006, a soli sei giorni dal voto per le elezioni regionali in Sicilia, una nuova ordinanza, la n. 483, con la quale si produceva l'effetto di annullare la precedente e, quindi, attraverso il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale del Lazio, di far decadere le correlate ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con l'effetto di dar via libera alla ditta aggiudicataria, la Sicilpower, per l'inizio dei lavori;
i citati ricorrenti si propongono di impugnare il provvedimento del tribunale amministrativo regionale del Lazio davanti al Consiglio di Stato;
l'ordinanza n. 483 del 22 maggio 2006 va in contrasto con la mozione approvata all'Assemblea regionale siciliana, la n. 274 del 2004, di revoca del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e con le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale della Sicilia -:
se non ritenga necessario procedere all'annullamento dell'ordinanza ministeriale attributiva dei poteri del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Siciliana e, conseguentemente, all'annullamento dell'ordinanza n. 483 del 22 maggio 2006 del presidente della regione-commissario delegato;
come valuti il complessivo operato del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Sicilia sotto il profilo del rispetto delle competenze attribuite al suo ufficio e dell'efficacia del suo mandato.
(2-00026) «Raiti, Donadi, Leoluca Orlando».
(27 giugno 2006)