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Allegato B
Seduta n. 49 del 9/10/2006
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SERVODIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nei giorni 22-23 ottobre 2005 negli agri dei comuni della provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Bari Loseto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Monopoli, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, a causa delle piogge alluvionali, si sono verificati gravi danni alle strutture aziendali e interaziendali;
l'Ufficio provinciale dell'agricoltura di Bari, effettuati i necessari sopralluoghi, ha accertato che sussistono le condizioni per formulare la proposta al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso, come riportato nella relazione acquisita agli atti dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia in data 5 gennaio 2006 al prot. 28/00301;
la Giunta regionale della Puglia, con delibera del 17 gennaio 2006, ha approvato l'esito degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale dell'agricoltura di Bari, incaricando l'Ufficio credito agrario ed
avversità atmosferiche dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia di trasmettere la proposta di emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -:
se sia stato predisposto il decreto di declaratoria di cui alla premessa che risulta necessario e urgente per garantire alle aziende il risarcimento dei danni provocati dalle gravi calamità atmosferiche verificatesi nei giorni 22-23 ottobre 2005.
(5-00275)
LION. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», ha uniformato la normativa nazionale alla corrispondente regolamentazione comunitaria in materia di concimi ed ai sensi del relativo articolo 17, ha abrogato la previgente legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti»;
ai sensi della citata legge n. 748 del 1984, con decreto 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, sono stati ulteriormente modificati gli allegati alla stessa legge relativi ai nuovi concimi nazionali, agli ammendanti, ai correttivi, ai substrati di coltura, alle matrici organiche, ai prodotti ad azione specifica. In tale sede, con riferimento agli ammendanti ed ai correttivi, si è provveduto a modificare il tenore massimo consentito in rame totale espresso in mg/kg e riferito alla sostanza secca, fissandolo nella cifra di 230;
nel compilare gli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, equivalenti agli allegati alla corrispondente ex legge n. 748 del 1984, sono stati riportati in maniera errata o incompleta alcuni valori che da ultimo erano stati fissati dal citato decreto ministeriale 3 novembre 2004. Si tratta, nello specifico, del tenore massimo consentito in rame totale per gli ammendanti ed i correttivi, che nell'allegato 2, alla voce «2. Ammendanti», ai Numeri 3, 4 e 5, è indicato con la cifra 150 mg/kg, invece che con la cifra 230 mg/kg, come allo scopo correttamente fissato nell'iniziale tabella di cui alla voce «1. Premessa» dello stesso allegato 2. Sempre con riferimento all'allegato 2 di cui trattasi, un altro refuso concerne l'omessa unità di misura relativa al titolo minimo in carbonio (C), di cui alla voce «2. Ammendanti», N. 5, colonna 4, rigo quarto, in cui nella dicitura «C organico minimo 25 per cento», manca l'indicazione «sul secco»;
a causa di tali mancanze, dovute puramente ad errori di trascrizione, si è creata una incresciosa e gratuita situazione di incertezza che sta ledendo in maniera concreta gli interessi degli operatori cui la normativa in oggetto fa riferimento, tra cui gli operatori del settore del compostaggio -:
se non intenda con la massima urgenza adottare le iniziative normative volte a correggere gli errori numerici e le omissioni di grandezza citate in premessa, in tal senso riportando il valore di 230 mg/kg per il rame totale, nonché la misura in sostanza secca per il titolo minimo di carbonio, nelle parti in cui lo necessita l'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006, ciò, se del caso, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
(5-00276)
FUNDARÒ e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con atto di sindacato ispettivo n. 4-00460 del 5 luglio 2006, l'interrogante ha sollevato una delicata questione concernente la gestione del SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale), chiedendo informazioni sulla SIN srl e sulla relativa gara per la scelta del suo socio privato da parte dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);
tra i quesiti posti vi era anche quello che chiedeva se non ritenesse opportuno «valutare la necessità in virtù dei propri poteri di vigilanza sull'AGEA di intervenire affinché questa sospenda e blocchi il procedimento relativo alla scelta del socio di minoranza della SIN srl, e conseguentemente revochi le nomine che sono state approvate al fine di attivare la stessa SIN srl;»;
con risposta scritta pubblicata mercoledì 2 agosto 2006 nell'allegato B della
seduta n. 036 dell'Assemblea della Camera dei deputati, si riferiva che l'interrogazione poneva l'accento su una questione all'attenzione dell'Amministrazione, e che al riguardo, in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia CE e dei giudici amministrativi nazionali nonché della successiva evoluzione normativa in materia, il ministero, quale autorità preposta alla vigilanza sull'AGEA e nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo sul SIAN, con nota del 18 luglio 2006, aveva ritenuto necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato in ordine alla legittimità, sul piano nazionale e comunitario, dell'affidamento diretto della gestione e dello sviluppo del SIAN da parte dell'AGEA alla neo-costituita società SIN srl e, quindi, sulla gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto-legge n. 182 del 2005, demandando all'AGEA l'adozione, nelle more, delle opportune misure di cautela a salvaguardia degli interessi pubblici e privati coinvolti;
risulterebbe all'interrogante che, contrariamente a quanto auspicato e condiviso anche dal ministero, si stia procedendo alla chiusura della gara relativa alla scelta del socio privato della citata SIN srl e che si stiano per aprire le buste delle offerte. A giudizio dell'interrogante, se tale notizia fosse accertata, ci troveremmo di fronte ad uno spiacevole episodio di inosservanza delle misure di vigilanza poste in essere dal ministero e certamente ad un precedente di non lievi conseguenze -:
se, in caso si stia procedendo alla chiusura della gara per la scelta del socio privato della SIN srl da parte dell'AGEA, non intenda, per gli stessi motivi di dubbio e di rispetto del diritto comunitario già indicati anche nella risposta del 2 agosto 2006 di cui in premessa, porre in atto le occorrenti iniziative per sospendere e se del caso annullare la gara di cui trattasi.
(5-00278)