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Allegato B
Seduta n. 49 del 9/10/2006
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MOTTA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con l'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 il Ministro della Pubblica Istruzione ha disciplinato la presentazione della domanda di trasferimento nei ruoli dell'INPS da parte del personale docente appartenente a classi di concorso in esubero;
l'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 è stata emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è stata redatta secondo i criteri contenuti nel Contratto Collettivo Decentrato Nazionale stipulato il giorno 11 marzo 1998 presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
il comma 6.2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 stabilisce che «il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;
sulla base di tale disposizione l'INPS ha provveduto all'inquadramento giuridico ed economico del personale docente trasferito ed ha corrisposto un assegno ad personam
a garanzia del miglior trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e dell'anzianità di servizio maturata presso il Ministero della Pubblica Istruzione;
successivamente l'INPS ha proceduto alla rideterminazione dell'assegno ad personam e dell'anzianità di servizio con contestuale riassorbimento degli incrementi della retribuzione fondamentale, intervenuti nel corso degli anni dal momento dell'immissione in servizio dei docenti presso l'Istituto;
in una nota del 26 maggio 2004 l\`INPS sostiene che l'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 nulla prevede in merito alla riassorbibilità o non riassorbibilità dell'assegno ad personam e che, in conseguenza di ciò, ha ritenuto di dover applicare un principio di carattere generale, divenuto ormai norma giurisprudenziale consolidata, secondo cui nell'ambito del pubblico impiego è legittimo il riassorbimento dell'assegno ad personam con i futuri miglioramenti economici conseguiti nella nuova amministrazione;
a seguito di tale decisione si è aperto un forte contenzioso da parte del personale docente interessato nei confronti dell'INPS;
il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 4 maggio 2005 ha stabilito che per il personale docente trasferito all'INPS è dovuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, è escluso il riassorbimento progressivo del miglior trattamento goduto ed è altresì loro dovuta la voce retributiva a suo tempo denominata salario di professionalità;
ad avviso dell'interrogantesul piano normativo si è creata una situazione confusa che ha prodotto una disparità di trattamento tra il personale docente trasferito all'INPS -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuna una interpretazione autentica e giuridicamente esatta dell'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998.
(5-00277)