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Allegato A
Seduta n. 50 del 10/10/2006
...
(A.C. 1704 - Sezione 3)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1. 01. Chianale.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Funzionalità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane). - 1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
*1. 03. Cesini, Zucchi, Servodio, Lion, Lombardi, Maderloni, Franci, Fundarò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Funzionalità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane). - 1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo
dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
*1. 010. Buonfiglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Funzionalità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane). - 1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1. 022. Cesini, Zucchi, Servodio, Lion, Lombardi, Maderloni, Franci, Fundarò.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Funzionalità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane). - 1. Per le esigenze connesse al concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1. 023. Buonfiglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere in ruolo i 96 candidati risultati idonei alla selezione di 315 unità da immettere nei ruoli degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2000, n. 39, provenienti dalle Forze Armate.
1. 021. Santelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad assumere tre candidati risultati idonei al concorso interno per dieci posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2005.
1. 020. Santelli.
All'articolo aggiuntivo 1.024, comma 1, sostituire le parole da: di euro 4.025.444 per l'anno 2007 fino alla fine del comma 2 con le seguenti: il ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 282.740 per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
0. 1. 024. 1. Amici, Ascierto, Boato, Crema, Bricolo, D'Alia, Deiana, Evangelisti, Venier, Costa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Trattenimenti in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, entro il limite di spesa di euro 282.740 per l'anno 2006, di euro 4.025.444 per l'anno 2007 e di euro 1.890.100 per l'anno 2008, il Ministro della difesa può autorizzare, a decorrere dal 14 ottobre 2006, il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuità, per la durata di dodici mesi, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del lo, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno entro l'anno 2007, senza demerito, l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 282.740 per l'anno 2006, euro 4.025.444 per l'anno 2007, euro 1.890.100 per l'anno 2008, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 024. Pinotti, Amici, Ascierto, Boato, Crema, Bricolo, D'Alia, Deiana, Evangelisti, Venier, Costa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Integrazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 3 dicembre 1997, n. 490, modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216). - 1. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro».
1. 025. Amici.
(Inammissibile)