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Allegato B
Seduta n. 51 dell'11/10/2006
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SALUTE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della salute, per sapere - premesso che:
fino al mese di novembre 2005, le attività trasfusionali e di produzione di farmaci derivati da plasma raccolto sul territorio nazionale sono state regolate dalla legge 4 maggio 1990, n. 107. Tale legge, prevedendo la lavorazione del plasma italiano esclusivamente presso stabilimenti di produzione ubicati nel territorio nazionale, ha garantito il monopolio di fatto di un'unica azienda farmaceutica, la Kedrion s.p.a.;
la menzionata legge n. 107 del 1990, non conforme alle norme europee e oggetto di censure anche da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stata abrogata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, che ha consentito l'attività di produzione di farmaci derivati da plasma nazionale, approvati dalle Autorità sanitarie italiane, per tutte le aziende farmaceutiche dotate di stabilimenti ubicati in uno dei Paesi dell'Unione europea;
la legge n. 219 del 2005 ha previsto, altresì, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, l'adozione di un decreto da parte del ministro della salute recante lo schema-tipo di convenzione in conformità al quale le regioni possono convenzionarsi, da sole o costituendosi in consorzio tra di loro, con l'azienda industriale di frazionamento e produzione (articolo 15, comma 1). È stabilito, inoltre, che il ministro provveda con un ulteriore decreto, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, all'individuazione dei centri e delle aziende di frazionamento e produzione autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni per la lavorazione del plasma (articolo 15, comma 5);
ad oggi, entrambi i decreti non risultano emanati da parte del ministro, nonostante per uno di essi il termine di adozione sia già da lungo tempo decorso e per l'altro si stia ormai approssimando, né risulta che il ministro si sia attivato per la predisposizione di tali atti;
risulta, peraltro, all'interrogante che talune aziende farmaceutiche, interessate all'attività di produzione di farmaci derivati dal plasma, stiano avviando delle procedure finalizzate all'emanazione dei predetti decreti attuativi della legge n. 219 del 2005, mediante diffida nei confronti del ministro, ricorso al TAR ed eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta, considerata l'inaccettabile inerzia dell'amministrazione competente;
tale situazione continua a procurare un evidente, anacronistico ed ingiusto vantaggio monopolistico di fatto in favore della citata azienda farmaceutica Kedrion, implicando, al contempo, sia uno svantaggio economico per il Servizio Sanitario Nazionale, che non può usufruire di offerte economiche concorrenziali, sia uno svantaggio sanitario per i pazienti italiani, che sono costretti ad utilizzare per le cure mediche i prodotti di un'unica azienda, rinunciando agli avanzamenti tecnologici derivanti da un'offerta di prodotti più ampia e completa;
risulta, infine, all'interrogante che l'attuale volume di plasma italiano, il cui ciclo produttivo è disciplinato ai sensi della legge n. 219 del 2005, è pari a circa 500.000 lt/anno, che lavorati presso la Kedrion corrispondono ad un fatturato annuo di 60 milioni di euro -:
se non ritenga che i decreti attuativi della legge n. 219 del 2005, ed in particolare i decreti previsti all'articolo 15,
commi 1 e 5, della stessa legge, costituiscano una fase ineludibile per dare compiuta attuazione alla legge n. 219 del 2005, approvata con il consenso delle associazioni di volontariato, oltre che di larga parte del Parlamento;
se sia al corrente che l'azienda Kedrion risulti di proprietà del gruppo dei fratelli Marcucci, i quali sono proprietari, tra l'altro, anche del quotidiano l'Unità e del quotidiano Europa, mentre il dottor Andrea Marcucci è attuale sottosegretario di Stato al ministero per i beni e le attività culturali;
se sia consapevole che simile ritardo nell'adozione dei suddetti decreti, ove non derivante da problemi interni all'amministrazione della salute, non possa che dare adito a ragionevoli dubbi di privilegio in favore di gruppi imprenditoriali di riferimento per l'attuale maggioranza, quale quello dei fratelli Marcucci;
quando saranno adottati i decreti attuativi sopra menzionati.
(2-00177) «Stagno d'Alcontres».
Interrogazione a risposta scritta:
MARTINELLO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con l'Ordinanza del 19 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2005, «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria» il Ministero della salute ha dato attuazione alla decisione della Commissione europea relativa a misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale sottotipo H5N1 ad alta patogenicità (HPAI) dai volatili selvatici ai volatili domestici, che stabilisce un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;
tali misure sono state previste ad integrazione di quelle stabilite con l'Ordinanza del 26 agosto 2005, così come modificata dall'Ordinanza del 10 ottobre 2005, che tenevano conto della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei volatili;
tra le disposizioni contenute nell'Ordinanza del 19 ottobre all'articolo 1 comma 5 si prevede quanto segue: «È vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi»;
tale divieto è assoluto, nel senso che non si prevede alcuna distinzione tra periodi in cui il flusso migratorio è più consistente e di conseguenza le probabilità di contagio maggiori e periodi, invece dove le possibilità di contagio sono decisamente ridotte;
molti sono i disagi derivanti dall'applicazione di questa ordinanza per i cacciatori dediti alla caccia da capanno esercitata all'interno delle zone umide in quanto, vietando l'utilizzo di richiami vivi, si snatura la natura stessa del tipo di caccia;
il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i dati relativi all'influenza aviaria devono essere trasmessi dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, competenti per territorio, al Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha sede a Legnago (Padova);
le disposizioni di detta ordinanza hanno validità sino al 31 dicembre 2007 -:
qualisiano i risultati, cui è pervenuto l'Istituto Zooprofilattico di Legnago, dopo quasi un anno di ricerche sulle modalità di propagazione del virus e quali provvedimenti il Ministro in oggetto intenda adottare per valutare l'efficacia e l'eventuale annullamento dell'Ordinanza del 19 ottobre 2005 essendone venuti meno i presupposti.
(4-01235)