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Allegato B
Seduta n. 51 dell'11/10/2006
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta orale:
TORTOLI e STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Animali e Vegetali in via di estinzione conosciuta come Convenzione di Washington o CITES;
questa Convenzione ratificata nel 1975 mira a regolamentare il Commercio Internazionale di animali e piante e a far sì che detto commercio sia svolto su basi di sostenibilità;
l'Unione europea attua detta Convenzione con dei regolamenti specifici ed in particolare con il Regolamento CEE 338/97 del Consiglio e con quello della Commissione CEE 865/2006;
ai sensi dell'articolo IX della Convenzione e dell'articolo 13 del citato Regolamento CEE 338/97, ogni Stato parte della Convenzione ed ogni Stato membro dell'Unione europea si deve dotare di una apposita autorità scientifica che svolga le funzioni previste dalla Convenzione stessa e dai Regolamenti Comunitari;
l'importanza dell'autorità scientifica è cruciale per la buona applicazione della normativa internazionale e comunitaria e anche per fornire i pareri necessari per l'importazione delle specie animali e vegetali incluse nei Regolamenti comunitari;
nel mese di giugno 2006 l'autorità scientifica italiana denominata Commissione scientifica CITES previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha cessato la sua attività essendo il suo mandato di anni 3;
ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la Commissione CITES è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un funzionario da lui stesso delegato;
a causa di questa scadenza, numerose richieste di importazione giacciono inevase per il previsto parere della Commissione scientifica CITES presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, creando gravi danni a piccole e medie imprese che legittimamente richiedevano la prevista licenza di importazione;
a quanto risulta all'interrogante, recentemente l'onorevole Ministro dell'ambiente avrebbe firmato il decreto di rinnovo della Commissione CITES, nominando nella qualità di Presidente un dirigente del Corpo Forestale dello Stato anziché un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come richiesto dalla normativa vigente;
il decreto di rinnovo della predetta Commissione CITES conterrebbe anche la figura di un Vice Presidente, che contrariamente alle norme vigenti non è prevista. La normativa prevede, infatti, la costituzione di una Segreteria -:
se i fatti esposti corrispondano al vero;
se i Ministri interrogati non ritengano di aver violato le normative vigenti nominando Presidente della Commissione Scientifica CITES un dirigente del Corpo Forestale dello Stato, anziché un funzionario del Ministero dell'ambiente come prevede la normativa. Il Corpo Forestale dello Stato, già rappresentato in seno alla
Commissione stessa, si troverebbe quindi ad avere due rappresentanti di una stessa istituzione;
se i Ministri interrogati non ritengano di aver violato le normative vigenti prevedendo la figura di un Vice Presidente della Commissione CITES, peraltro figura inesistente nella normativa vigente, al quale oltretutto viene affidata la gestione ordinaria, sminuendo di fatto la figura del Presidente della Commissione CITES;
se non sarebbe stato opportuno sottoporre la nomina al parere della Corte dei Conti.
(3-00322).
Interrogazioni a risposta scritta:
BIANCHI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
Pertusola Sud, azienda operante a Crotone nel settore della lavorazione dello zinco, ha prodotto negli anni una ingente quantità di rifiuti tossici derivanti dai processi idrometallurgici di produzione;
l'area industriale di Crotone è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale con il decreto 468/2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; in seguito è stata perimetrata con un successivo decreto ministeriale del 26 novembre 2002;
con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1 ottobre 2001, n. 3149) si disponeva che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale provvedesse ad adottare le misure per la messa in sicurezza e la bonifica del sito anche in danno dei soggetti obbligati;
il Commissario delegato, in base all'ordinanza, doveva procedere, inoltre, ad esperire «tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per il recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi in via di ripristino»;
l'ordinanza citata non definiva in maniera esatta la copertura finanziaria per eseguire le opere. Veniva, infatti, disposto che «il commissario delegato - presidente della regione Calabria - è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento per l'importo di lire 900 milioni annui, quota parte dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 1, comma l, della legge 9 dicembre 1998, n. 426»;
i problemi connessi alla copertura finanziaria emergono, secondo fonti giornalistiche (Crotonese del 19 settembre 2006), dallo stesso contratto stipulato tra l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria e l'ATI guidata da Fisia Italimpianti che si è aggiudicata la gara di appalto, ove risulterebbe che «la prosecuzione dei lavori dipende dagli ulteriori finanziamenti che saranno resi disponibili, e nei limiti degli stessi, saranno sottoscritti ulteriori atti negoziali per la realizzazione degli ulteriori stralci di lavoro»;
ad oggi risulta che, di fatto, sono stati eseguiti lavori pari al 10 per cento di quelli previsti dal capitolato di gara;
recenti indagini effettuate in loco hanno accertato la persistenza di una elevata contaminazione da metalli pesanti;
indagini epidemiologiche hanno evidenziato una crescente diffusione di patologie neoplastiche, respiratorie e cardiocircolatorie e uno studio dell'OMS ha rilevato un eccesso di mortalità per patologie respiratorie e carcinoma alla laringe nel territorio di Crotone;
quali iniziative intendano intraprendere per:
a) consentire di portare a termine l'opera di bonifica del sito di Pertusola;
b) accertare la sussistenza della copertura finanziaria necessaria per portare a compimento gli interventi previsti dal progetto complessivo di bonifica e, se del caso, reperire le aggiuntive risorse all'uopo necessarie;
c) accertare che, alla fine delle attività di stoccaggio nelle aree destinate nel rispetto della normativa sui rifiuti e per il tempo strettamente necessario alle attività di demolizione e scavo, i rifiuti vengano conferiti a centri autorizzati per lo smaltimento o il recupero;
d) accertare l'esito delle eventuali iniziative risarcitorie, intraprese dall'Ufficio del Commissario delegato, come previsto dall'ordinanza n. 3149 del 2001.
(4-01252)
CACCIARI e SPERANDIO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel Veneto l'inquinamento atmosferico versa in una situazione di gravissima emergenza;
i dati dell'Arpav aggiornati a settembre sul numero di giorni in cui si è superata la soglia consentita per le polveri sottili inalabili sono preoccupanti: Verona è già a 130 giorni, Padova a 110, Venezia a 102;
in merito alle polveri sottili - le Pm10 - nelle stazioni di rilevamento in zone urbane il limite in microgrammi è stato superato in tutti i punti di campionamento e il numero di superamenti eccedenti i 35 - numero massimo di giorni consentito dall'Unione Europea - sono stati 109 a Padova, 106 a Vicenza, 103 a Verona, 98 a Rovigo, 87 a Mestre e 84 a Treviso;
per quanto riguarda le stazioni di rilevamento inserite nel traffico, i cosiddetti «hot spot», i superamenti del tasso dannoso per la salute sono stati 210 a Verona, 194 a Padova, 193 a Vicenza, 158 a Mestre;
la media annua del Pm 10, fissata in 40 microgrammi per metrocubo come limite per la protezione della salute umana, nelle stazioni di traffico è stata ampiamente superata, fino ai 71 microgrammi di Verona;
la graduatoria delle città più inquinate del Veneto descrive un quadro assai poco confortante sulla condizione dell'aria non solo per quanto riguarda le polveri sottili, all'attenzione c'è anche l'ozono;
nel luglio 2006 l'Organizzazione mondiale della sanità (oms) ha lanciato un allarme sui pericoli per la salute in presenza di inquinamento da traffico ed ha inserito le città venete in una posizione di testa nella classifica dei luoghi a rischio maggiore (1o posto a Verona, 2o a Padova, 5o a Mestre);
secondo gli esperti dell'Oms se in Italia, nelle 13 città prese in esame, si riuscisse a ridurre l'inquinamento da polveri alla soglia dei 20 microgrammi - limite che comunque entrerà in vigore dal 2010 - si salverebbero 8.200 persone da una morte precoce, si risparmierebbero ben 1.800 ricoveri, 42.000 bronchiti e 800.000 casi di asma;
le prime nebbie di ottobre-novembre, l'assenza di vento e le depressioni atmosferiche tratterranno a basse altezze le polveri sottili aumentando l'inquinamento;
sempre la regione Veneto ha svolto il compito assegnatole dalla normativa in modo puramente formale, procedendo ad interventi occasionali e a macchia di leopardo, investendo risorse finanziarie insufficienti (10 milioni di euro l'anno per progetti pilota nei settori trasporti, riscaldamento e industria);
la Regione Veneto ha in questi anni praticato una politica di auto-deresponsabilizzazione, demandando gli interventi emergenziali ai Comuni e alle Province, tanto da incorrere, nel maggio 2006, alla bocciatura della Commissione Europea del
«Piano della Regione Veneto di tutela e risanamento dell'atmosfera» -:
se non ritenga opportuno intervenire in via diretta e sostitutiva al fine di ricondurre l'emergenza da inquinamento atmosferico entro i limiti disposti dalla normativa europea;
se esercitando le prerogative proprie sancite dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che affida allo Stato in via esclusiva la competenza legislativa in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e in via concorrente in materia di «tutela della salute» (articolo 117, comma 3) e in virtù dell'articolo 6, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) che riformando l'articolo 120 della Costituzione, recita: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
(4-01253)