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Allegato B
Seduta n. 52 del 12/10/2006
...
SALUTE
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro della solidarietà sociale, per sapere - premesso che:
il Piano sanitario nazionale 2006-2008, nella parte relativa all'«abuso di
alcool», pone tra gli obiettivi da raggiungere quello di «accrescere la disponibilità e l'accessibilità di efficaci trattamenti, nei servizi pubblici o accreditati, per i soggetti con consumi dannosi e per gli alcooldipendenti conclamati, nonché sorvegliare l'efficacia e l'efficienza degli interventi»;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) riporta le seguenti disposizioni:
(articolo 2 - Attribuzioni del Ministro della sanità): 1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; (omissis) c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; (omissis);
(articolo 3 - Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope): 1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale ... provvede a: a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità; c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto ...;
è stata resa pubblica recentemente (anche, con grande evidenza, nell'home page del sito web del Ministero della Salute) la «Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze - anno 2005» (d'ora in avanti: Rilevazione);
nel corposo documento (159 pagine), ricco di dati, tabelle, allegati, non è fornita la minima informazione sulle attività di prevenzione e cura che i Servizi pubblici per le tossicodipendenze (Sert) attuano da almeno un decennio nei confronti dei cittadini utenti alcooldipendenti;
tale assenza di informazioni su una patologia responsabile ogni anno della morte di circa 40.000 persone e che coinvolge, in forme più o meno gravi, almeno due milioni di cittadini italiani è dovuta in parte all'inadeguatezza della metodologia di rilevazione dei dati: sia il decreto ministeriale 3 ottobre 1991 sia il successivo decreto ministeriale 20 settembre 1997 (allegati alla suddetta Rilevazione), che hanno definito i modelli di rilevazione dei dati relativi alle attività dei Sert, contengono la seguente disposizione: «Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool»;
la Tabella 11 della suddetta «Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze - anno 2005», che riporta gli utenti dei Sert distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso, riporta la precisazione che, rispetto alla «sostanza d'abuso alcool», «viene rilevato solo l'uso secondario» (che, per inciso, coinvolge il 14 per cento degli utenti dei Sert, terza sostanza dopo «cannabinoidi» e «cocaina»);
a giudizio degli interpellanti, appare paradossale che vi siano dati esaustivi
sugli utenti dei Sert consumatori di cannabinoidi (rispetto ai quali agli interpellanti non risultano sistemi di cura validati dalla comunità scientifica internazionale) e non vi siano informazioni sugli utenti dei Sert che partecipano a programmi di cura delle alcooldipendenze riconosciuti a livello internazionale (esempio «metodo Hudolin») -:
se intendano rendere noti al Parlamento i dati sulle attività dei servizi tossicodipendenze relative alla prevenzione e cura delle alcooldipendenze;
se intendano modificare i modelli di rilevazione dei dati relativi alle attività dei Sert (decreto ministeriale 20 settembre 1997), al fine di inserirvi anche la rilevazione dell'utenza relativa alla «sostanza d'abuso alcool», sia rispetto all'«uso primario» sia rispetto all'«uso secondario»;
se non ritengano che, al di là delle modifiche tecniche, vi sia l'esigenza di una maggiore e migliore integrazione fra le disposizioni di cui in premessa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcoolcorrelati).
(2-00182) «Mellano, Poretti, Capezzone».
Interrogazione a risposta orale:
BELLILLO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
ogni anno sono numerose le persone affette da gravissime patologie, talora anche rare, che non possono essere adeguatamente curate in Italia;
molte di queste persone, soprattutto se bambini, sono costrette ad attivare iniziative per la raccolta di fondi per la copertura economica di medicinali, che hanno costi elevatissimi, oppure a recarsi in altri Paesi, con i «viaggi della speranza», per ricevere le cure, anche se tali viaggi comportano spese altissime sia per le cure sia per il soggiorno dei familiari, spesso per lunghi periodi;
la raccolta dei fondi avviene sempre più spesso ricorrendo alla solidarietà e alla carità di persone generose, che contribuiscono come possono, attraverso vere e proprie campagne di richiesta di aiuto, con tutti i mezzi disponibili per raggiungere un pubblico vasto;
uno degli ultimi casi è quello di Robertino, un bambino sardo di tre anni affetto da una rara malattia genetica, la leucodistrofia metacromatica, che provoca un progressivo e, purtroppo, inesorabile deterioramento delle funzioni neurologiche e mentali, per il quale i genitori hanno promosso una raccolta di denaro. Finora hanno raggiunto 500.000 euro, non ancora sufficienti rispetto agli 800.000 euro preventivati -:
quali strumenti, anche economici, intenda attivare per sostenere le famiglie così duramente provate, affinché queste gravissime patologie possano essere adeguatamente curate con medicinali costosissimi e di non facile reperibilità e nelle strutture specifiche, ove necessario, all'estero, senza che le famiglie stesse siano costrette a ricorrere alla beneficenza;
se non ritenga congrua l'istituzione di un Osservatorio dei pazienti affetti da patologie gravissime e rare, al fine di poter intervenire a tempo e di poter prevedere la copertura economica delle spese da affrontare.
(3-00327)
Interrogazione a risposta in Commissione:
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legislazione italiana vieta tuttora l'istituzione nel nostro Paese di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private;
il decreto del Ministro della sanità 7 settembre 2000, adottato in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, ha tuttavia riconosciuto (articolo 5) il diritto di esportare e conservare all'estero, per
uso autologo, le cellule staminali del cordone ombelicale, previa autorizzazione, volta per volta, del Ministero della sanità;
in attuazione dei suddetto decreto ministeriale sono state adottate, con cadenza annuale, una serie di ordinanze ministeriali (OO.MM. 11 gennaio 2002, 30 dicembre 2002, 25 febbraio 2004, 7 aprile 2005 e, da ultimo, 13 aprile 2006), con le quali è stato disciplinato nel dettaglio il procedimento per il rilascio della prescritta autorizzazione ministeriale;
le ultime due ordinanze ministeriali hanno introdotto ulteriori adempimenti e limitazioni rispetto alle precedenti, con l'effetto di rendere più complicato e lungo il procedimento autorizzatorio; in particolare, l'ordinanza ministeriale 7 aprile 2005 ha previsto l'obbligo per i richiedenti di allegare alla richiesta di autorizzazione una documentazione attestante l'avvenuto counselling (mediante colloquio telefonico) con il Centro nazionale per i trapianti, mentre l'ordinanza ministeriale 13 aprile 2006 ha previsto che i marker dell'epatite B, C e dell'HIV devono essere eseguiti sul siero materno non prima dell'ultimo mese di gravidanza (mettendo a rischio l'accesso alla pratica per le partorienti premature);
a quanto risulta all'interrogante, negli ultimi mesi si sono registrate difficoltà crescenti nello svolgimento del counselling con il Centro nazionale trapianti. In particolare, si registrano lunghi tempi di attesa (anche in casi dichiarati di parto imminente), tempi di durata dei colloqui estremamente lunghi (in alcuni casi di ore), discutibilità delle informazioni fornite (sotto l'aspetto della fondatezza e dell'obiettività scientifica in merito alla pratica della conservazione autologa), indebito rifiuto del conseulling prima del 30o giorno antecedente la data presunta del parto (ciò che rende di fatto impossibile l'esportazione del sangue cordonale alle donne che partoriscono prematuramente);
l'atteggiamento del Centro nazionale trapianti nell'esercizio dei compiti ad esso affidati dall'ordinanza ministeriale 13 aprile 2006 appare, nel complesso, ispirato a finalità che, a giudizio dell'interrogante, non sembra eccessivo definire «ostruzionistiche», in quanto volto a dissuadere i soggetti richiedenti dal ricorso alla pratica della conservazione per uso autologo e impedire di fatto, imponendo lunghi tempi di attesa per lo svolgimento del counselling, il completamento dell'iter autorizzatorio in tempo utile (ossia prima del parto), soprattutto alle donne con parto prematuro;
il verosimile incremento, sin dall'immediato futuro, del numero dei soggetti che vorranno avvalersi della possibilità di esportare all'estero le cellule staminali del cordone ombelicale, anche in conseguenza della pubblicità di cui tale pratica beneficia (e sempre più beneficerà) per il fatto che ad essa sempre più fanno ricorso noti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport, (secondo notizie riportate di recente dalla stampa molti famosi calciatori inglesi avrebbero fatto ricorso a tale pratica) renderà sempre più problematica la gestione efficace e tempestiva dei counselling da parte del Centro nazionale trapianti e, più in generale, la stessa sostenibilità amministrativa dei procedimenti autorizzatori (si fa presente, tra l'altro, che l'autorizzazione all'esportazione per uso autologo del sangue del cordone ombelicale non è prevista da nessuna legislazione europea, ad esclusione di quella francese);
la possibilità di esportare e conservare all'estero le cellule staminali del cordone ombelicale è stata confermata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, che detta la disciplina legislativa attualmente vigente in materia di attività trasfusionali e produzione nazionale di emoderivati; in particolare, l'articolo 16, comma 1, prevede la necessità dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di sangue «per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», precisando tuttavia che tale previsione «non si applica al sangue e agli emocomponenti ad uso autologo»;
ciò avviene nonostante la Direttiva europea 2004/23/CE dica chiaramente che
le cellule staminali emopoietiche del cordone ombelicale non fanno parte del sangue e che quindi, secondo l'interrogante, la legge nazionale di riordino sul sangue ed emoderivati, 21 ottobre 2005, n. 219, che contiene la richiesta di autorizzazione all'esportazione, è arbitrariamente applicata nei confronti delle cellule staminali del cordone ombelicale perché esse non fanno parte del sangue -:
se non ritenga necessario modificare l'ordinanza ministeriale 13 aprile 2006, al fine di escludere, in linea con il dettato legislativo, la necessità di un atto autorizzatorio per l'esportazione dei sangue del cordone ombelicale per uso autologo, nonché di eliminare l'anomalia di un counselling obbligatorio che, secondo l'interrogante, rappresenta un inutile appesantimento burocratico, appare privo di ogni giustificazione dal punto di vista dell'interesse pubblico e attribuisce di fatto al Centro nazionale trapianti il potere di prolungare indebitamente i tempi del procedimento autorizzatorio, con grave danno per donne che intendono esercitare il proprio diritto alla conservazione del sangue cordonale.
(5-00303)
Interrogazioni a risposta scritta:
MELLANO e PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la Regione Piemonte ha provveduto alla individuazione delle «zone vulnerabili ai fitofarmaci», secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 152/1999 all'articolo 19 (norme ora inserite nel Decreto legislativo 152/2006 all'articolo 93) che recepiva le direttive europee 91/271/CEE e 91/676/CEE;
la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 17 giugno 2003 n. 287-20269 «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2003, individua le misure che si ritengono necessarie alla mitigazione dell'impatto da prodotti fitosanitari, per le aree descritte all'interno del provvedimento e per i seguenti principi attivi: Alaclor, Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Metolaclor, Molinate, Oxadiazon, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumenton, Terbutilazina;
tale provvedimento è stato trasmesso immediatamente al Ministero della Salute da parte degli uffici regionali, affinché valuti l'opportunità di adottare le limitazioni d'uso proposte;
è compito del Ministero della Salute l'emanazione di un Decreto che recepisca le proposte e che dia attuazione immediata alle limitazioni necessarie alla mitigazione degli impatti dei fitofarmaci sulle falde acquifere;
sono passati oltre tre anni dalla approvazione da parte del Consiglio regionale piemontese dei provvedimenti suddetti e ancora il Decreto ministeriale non è stato emanato;
sarebbe opportuno che il Decreto venga emanato durante il periodo invernale, per consentire a Regione e Province, in collaborazione con le associazioni degli agricoltori, di provvedere alla necessaria opera di informazione prima dell'inizio della nuova stagione colturale -:
per quale motivo il Decreto suddetto non sia ancora stato emanato, malgrado da oltre tre anni siano a disposizione i documenti tecnici e le proposte della regione Piemonte e quali tempi s. prevedano per la sua emanazione -:
se non si ritenga necessario procedere in tempi molto rapidi affinché gli agricoltori e le strutture regionali e provinciali preposte abbiano il tempo di acquisire le opportune conoscenze delle norme, in vista della prossima stagione colturale.
(4-01263)
RANIERI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
Il precedente Governo ha istituito la giornata nazionale del traumatizzato spinale,
ma senza prevedere alcun sostegno alle persone affette da tale problema;
Il trauma cervico-dorsale oltre alla paralisi degli arti inferiori e superiori comporta anche altri grossi problemi sia economici sia psicologici e sociali per i soggetti interessati che sono tra l'altro costretti a pagare una differenza notevole sul prezzo di vari medicinali;
un farmaco come il cloruro di trospio in Italia è venduto a 25 euro 30 pillole mentre la stessa molecola in Francia è venduta a 4,90 euro sempre 30 pillole -:
quali iniziative il Governo intende promuovere al fine di:
a) aggiornare i costi del nomenclatore tariffario ai prezzi di mercato;
b) reintegrare alcuni farmaci in fascia gratuita;
c) rivedere il prezzo dell'Uraplex (cloruro di trospio) al Cesis a 4,90 euro o importarlo direttamente dalla Francia.
(4-01269)