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Allegato B
Seduta n. 53 del 17/10/2006
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ALESSANDRI, FAVA e ALLASIA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
da quando è stata liberalizzata la produzione di energia elettrica, una buona parte delle centrali termoelettriche ha modificato il sistema di raffreddamento dei loro impianti, sostituendo all'acqua marina quella dolce;
a titolo di esempio, quattro delle cinque centrali presenti nell'Emilia Romagna sono dotate di potenzialità di circa 800 MW e funzionano 24 ore su 24;
ogni giorno prelevano dal Po circa 50 milioni di litri d'acqua, il 66 per cento dei quali viene utilizzato per il raffreddamento degli impianti e conseguentemente disperso nell'atmosfera;
quindi ben 31 milioni di litri di acqua vengono trasformati in vapore acqueo -:
se e come il Governo intenda affrontare questo problema, per trovare una soluzione alternativa onde evitare un tale sperpero d'acqua, evento particolarmente grave in un periodo di siccità come questo.
(4-00793)
Risposta. - Le centrali termoelettriche presenti sul territorio nazionale sono da suddividersi, dal punto di vista dell'utilizzo di acqua per il raffreddamento del condensatore, in centrali ubicate sulle coste, che utilizzano quindi acqua marina, e centrali all'interno, che utilizzano acqua dolce in genere prelevata da corsi d'acqua naturali.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, secondo quanto risulta ai competenti Uffici del ministero dello sviluppo economico, non si è registrato alcun cambiamento rispetto al quadro di utilizzo dell'acqua per il raffreddamento dei condensatori sopra prospettato.
In relazione alle «cinque centrali presenti nell'Emilia-Romagna», cui si fa riferimento nell'atto in esame, queste appaiono riguardare le centrali termoelettriche site nel territorio dei Comuni di Sarmato, di Castel San Giovanni, di Piacenza, di Ostiglia, di Sermide e Carbonara di Po, pur se i predetti ultimi due impianti sono localizzati sulla sponda lombarda del fiume Po.
Gli impianti sopra richiamati, tutti lontani dalla costa, utilizzano acqua prelevata, direttamente o indirettamente, dal fiume Po per il raffreddamento dei condensatori.
Ad eccezione della centrale di Sarmato, dagli impianti sopra citati viene restituita a valle dei relativi siti la medesima quantità di acqua prelevata, a meno di trascurabili quantità dovute a perdite e trafilamenti dai condotti. Infatti il processo utilizzato prevede che l'acqua di raffreddamento lambisca la superficie esterna del condensatore, senza alcun contatto con il fluido vapore/acqua proveniente dalle turbine
delle sezioni termoelettriche e, quindi, in assenza di fenomeni di vaporizzazione.
Con riferimento alla centrale di Sarmato, per la quale l'acqua di raffreddamento viene prelevata dal canale di scarico della centrale di Castel San Giovanni e restituita nell'alveo di rivi locali al fine del riutilizzo per scopi irrigui, si registra un maggior consumo di acqua dovuto ai necessari reintegri al sistema di raffreddamento contemplante «torri evaporative ad umido». Comunque, tale maggior consumo è di molto inferiore alla quantità citata nell'interrogazione di cui trattasi (66 per cento dell'acqua prelevata).
Si ritiene, pertanto, che il paventato sperpero di risorse idriche non trova alcuna conferma nell'esercizio concreto delle sopra citate centrali termoelettriche.
Il Ministro dello sviluppo economico: Pier Luigi Bersani.
AMORUSO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
dal 1989, anno in cui un governo militare prese il potere ribattezzandola Myanmar, la Birmania vive una profonda crisi democratica ed economica che si concretizza da una parte nella repressione di ogni forma di dissenso, come insegna per tutti il caso del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi oggi costretta agli arresti domiciliari, dall'altra in un isolamento internazionale che costringe la popolazione in condizioni di vita estreme;
in un intervista su La Stampa del 13 luglio 2006 uno dei leader della resistenza al regime birmano, Sein Win, che vive in esilio negli Stati Uniti, oltre a sottolineare gli aspetti politici ed economici sopra richiamati, ha evidenziato che il Paese asiatico sta assistendo anche a una violenta repressione delle minoranze etniche e a gravi episodi di deforestazione selvaggia nel nord che mette in pericolo l'ecosistema -:
quale sia la posizione del Governo nei confronti del Myanmar e se ritenga, di concerto con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, di intraprendere iniziative politiche, anche attraverso la cooperazione con l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) di cui il Myanmar è membro, per aiutare la democrazia in Birmania;
di quali informazioni, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana a Yangoon, sia in possesso sugli episodi di repressione politica ed etnica e di deturpamento dell'ambiente che i movimenti di resistenza al regime birmano denunciano da anni sia sulla stampa che in sede Onu.
(4-00603)
Risposta. - La questione del rispetto dei diritti umani in Myanmar continua a formare oggetto di costante attenzione da parte della Comunità Internazionale. L'Italia e l'Unione Europea sono profondamente impegnate nello stimolare un possibile processo di transizione verso la democrazia di quel Paese.
Il nostro Paese segue con la massima attenzione e preoccupazione l'attuale situazione in Myanmar, la quale continua ad essere caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani e da assenza di rilevanti progressi sul piano della democratizzazione del Paese e del rispetto delle minoranze.
L'Italia ha partecipato, nel 2003, alla prima riunione del Bangkok Process, un'iniziativa di dialogo critico con la Giunta birmana attivata dalla Thailandia, e a cui presero parte alcuni Stati della regione del Sud Est asiatico ed alcuni Paesi europei. Successivamente, durante la sua visita a Roma del maggio 2005, il Vice Primo Ministro thailandese Surakiart, fece un esplicito invito all'Italia a rilevare la leadership dell'iniziativa. Da allora l'Italia si è fatta promotrice dell'operazione denominata Friends of the Bangkok Process, volta a rivitalizzare l'esercizio partito nel 2003, proseguendo il dialogo, seppur fortemente critico, con le Autorità birmane.
Una prima riunione in tale formato di «dialogo critico» ha avuto luogo a Roma a fine novembre 2005, con la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri birmano e di diversi Paesi
europei ed asiatici (Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Cina, Giappone, India, Australia) ed ha costituito una occasione per rappresentare ai delegati birmani (la riunione si svolse a livello funzionari di grado elevato) le aspettative dell'Italia, dell'Unione Europea e della comunità internazionale. Va tenuto presente che tale iniziativa è a tutt'oggi l'unica in cui si sia discusso delle questioni birmane (democrazia, diritti umani, liberazione prigionieri politici, eccetera) alla presenza di un delegato di Myanmar.
Il Governo italiano, in particolare, ritiene che forme di dialogo critico con il regime birmano siano più efficaci per cercare di favorire progressi sul piano della democrazia e dei diritti dell'uomo rispetto ad una posizione di totale chiusura ed incomunicabilità che permette alla giunta birmana di rafforzare il suo auto-isolamento.
Tale sforzo continuerà ad essere attuato in stretto coordinamento con i partner europei, nel quadro e nel rispetto della Posizione Comune dell'Unione Europea (documento che prevede una serie di restrizioni e di sanzioni all'indirizzo della Giunta birmana), e in stretto raccordo con altri importanti protagonisti quali i Paesi asiatici facenti parte dell'Asean.
Appare infatti prioritario collaborare strettamente con i Paesi asiatici per svolgere pressioni convergenti sul regime di Yangon non solo per consentire un'effettiva partecipazione di tutte le componenti politiche, etniche e religiose al processo di riconciliazione nazionale, ma anche per ribadire ad ogni utile occasione la ferma, comune opposizione verso ogni forma di violazione dei diritti umani e delle libertà individuali posta in essere dalla giunta militare birmana.
Ho personalmente confermato l'attenzione con la quale il nostro Paese continua a monitorare la situazione dei diritti umani in Myanmar nel discorso che ho pronunciato a Ginevra il 19 giugno 2006, nel corso della 1a Sessione del Consiglio del Diritti Umani. In tale occasione, associandomi alla Presidenza austriaca dell'UE, nel rivolgere gli auguri di compleanno alla Premio Nobel per la Pace Aun San Suu Kyi, ho manifestato la preoccupazione del Governo italiano per tutte quelle situazioni nelle quali si rilevano, come in Myanmar, repressione nei confronti dei dissidenti politici e dei difensori dei diritti umani.
L'Italia, sia nel contesto comunitario che a livello bilaterale, non manca di sollevare regolarmente la sua preoccupazione per il continuo stato di detenzione del Premio Nobel Aung San Suu Kyi, del quale si richiede il rilascio, e per l'elevato numero di prigionieri politici (oltre 1000).
Riguardo i fenomeni di deforestazione e deturpamento dell'ambiente, essi sono concentrati prevalentemente nelle regioni del Kachin e dello Shan, dove sono anche attivi movimenti etnici di resistenza armata. Tali fenomeni sono collegati per lo più al fiorente mercato del legno tek, e imputabili non solo all'insensibilità dei governanti, ma anche ad attività illecite di popolazioni locali che esercitano il contrabbando del legno con gli Stati vicini. Risulta che di recente il Governo birmano si stia impegnando in progetti di riforestazione i cui risultati saranno valutabili tuttavia fra alcuni anni.
Il Governo italiano continuerà a monitorare con la massima attenzione gli sviluppi della situazione interna in Myanmar e non cesserà di profondere ogni sforzo per indurre le Autorità di Yangoon a conformarsi pienamente agli standard internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gianni Vernetti.
BARATELLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo è stato interessato da vicende, definite «gravi» dallo stesso Ministero della giustizia e che hanno determinato, su proposta del Collegio Nazionale, l'adozione di un decreto di scioglimento in data 13 maggio 2005. I soggetti colpiti dal provvedimento di scioglimento
lo contestavano tanto violentemente quanto vanamente;
nelle successive elezioni alcuni dei componenti il disciolto Consiglio, nei cui confronti esistevano collaterali procedimenti disciplinari, venivano in parte riconfermati;
in seguito i provvedimenti disciplinari che riguardavano i predetti soggetti giungevano a conclusione, con l'effetto di dichiarare radiato dall'Albo l'ex-Presidente Giorgio Ferrighi, l'intero Collegio dei revisori dei conti e di sospendere - per periodi compresi fra 8 e 12 mesi - altri tre Consiglieri;
il Collegio nazionale provvedeva allora a dare disposizione affinché i soggetti radiati e sospesi venissero integrati in Consiglio con «... i candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute», come testualmente prescrive l'articolo 3, comma 4, della legge 6 giugno 1986, n. 251;
nel frattempo, i soggetti colpiti dai provvedimenti disciplinari, nel tentativo di sfuggire all'afflizione conseguente, disconoscevano la giurisdizione professionale presentando ricorso ex articolo 700 presso il Tribunale di Rovigo, ancora una volta vedendosi respinto il ricorso;
essi allora, sostenendo la tesi di un complotto nei loro confronti, avviavano una sistematica azione volta ad ottenere la revoca extra-procedimento delle sanzioni disciplinari loro comminate ed impedire che il Consiglio del Collegio provinciale di Rovigo, così integrato, potesse continuare la propria attività in rispondenza ai compiti istituzionali previsti per legge;
questa azione, secondo l'interrogante, incredibilmente, pare abbia trovato sponda negli uffici del Ministero della giustizia preposti alla vigilanza sugli ordini professionali, tanto che in data 9 febbraio 2006, con nota 16181, il Ministero della giustizia «ordinava» al Collegio nazionale di provvedere allo scioglimento del Collegio provinciale di Rovigo, nonché di indicare la terna di nomi entro cui nominare il Commissario straordinario, e ciò, secondo l'interrogante, in palese violazione della legge professionale e nonostante l'attuale Consiglio garantisse l'effettivo numero legale dei suoi componenti ed adeguata funzionalità;
benché il Collegio nazionale facesse immediatamente rilevare, con nota del 14 febbraio 2006, l'illegittimità della richiesta ministeriale, per le motivazioni in appresso indicate il Ministero della giustizia ribadiva nuovamente la richiesta di scioglimento con nota del 17 febbraio 2006 protocollo n. 19714-U;
il Collegio nazionale allora, con deliberazione del giorno 11 marzo 2006 esprimeva argomentato «parere negativo» al commissariamento del Collegio di Rovigo avendo riscontrato che non ricorreva nessuna delle circostanze tassativamente all'articolo 3, comma 5, della legge professionale n. 251 del 1986 e, trovandosi in aperta divergenza con il Ministero, richiedeva l'indizione urgente di una Conferenza di servizi, strumento tipico previsto dalla legge per la risoluzione delle controversie nell'ambito della Pubblica amministrazione;
in tutta questa vicenda appare all'interrogante quanto meno singolare il comportamento dell'Ufficio ministeriale il quale, investito del dovere istituzionale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento degli ordini professionali, ha esercitato ripetute richieste al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con motivazioni, secondo l'interrogante, assolutamente inconsistenti ed opposte anche a precedenti decisioni dell'Ufficio medesimo, affinché detto Collegio nazionale adottasse determinazioni che appaiono all'interrogante, in contrasto con la legge professionale n. 251 del 1986 ma anche lesive sia dei diritti degli attuali componenti il Collegio di Rovigo (che si vedrebbero privati del loro diritto elettivo) che degli stessi soggetti colpiti da semplice sospensione (i quali si vedrebbero privati del loro diritto di rientrare nell'organo
consiliare al termine della sospensione che li ha colpiti) -:
se non ritenga doveroso disporre una immediata verifica presso l'indicato ufficio del Ministero della giustizia per verificare quale sia la ragione dell'adozione di atti, secondo l'interrogante, in contrasto con la legge professionale;
se non ritenga, infine, accertata la gravissima situazione descritta dall'interrogante e valendosi dei poteri di auto tutela, revocare il decreto, secondo l'interrogante illegittimo e infondato, del precedente Ministro della giustizia del 28 aprile 2006 con il quale è stato commissariato il Collegio di Rovigo.
(4-00437)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che, con decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, è stato sciolto il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo e nominato un Commissario straordinario per l'indizione delle elezioni.
In data 13 maggio 2005 si è insediato il nuovo Collegio, tra i cui componenti sono stati confermati quattro consiglieri uscenti, nonché, in qualità di Presidente, l'agrotecnico Ferrighi.
Nel mese di dicembre 2005 sono state notificate al ministero della giustizia le decisioni disciplinari adottate dal Collegio di Milano nei confronti dei componenti del disciolto Collegio di Rovigo, con le quali, in particolare, sono state adottate le sanzioni della radiazione, nei confronti del Presidente Ferrighi, e quella della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti di due Consiglieri per un periodo di 12 mesi e, per un periodo di 8 mesi, nei confronti di un terzo Consigliere. I componenti del Collegio di Rovigo colpiti dalle predette sanzioni disciplinari sono stati tutti sostituiti con i primi dei candidati non eletti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge professionale n. 251 del 1986.
Con due note (la prima del 9 febbraio e la seconda del 17 febbraio 2006, in risposta alle osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio nazionale con nota del 14 febbraio 2006), è stata rappresentata dal ministero la non correttezza della procedura seguita per le sostituzioni dei componenti del Collegio di Rovigo e si è richiesto al Consiglio nazionale l'indicazione di una terna di professionisti per il Commissariamento del Collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge professionale, nei termini di seguito riportati.
In particolare è stato rilevato che le sostituzioni effettuate, dietro indicazione del Presidente del Consiglio Nazionale, con i primi dei candidati non eletti sono state fondate sul presupposto della «esclusione definitiva» del componente radiato e dell'«esclusione temporanea» dei componenti sospesi.
Si è in particolare ritenuto, con la nota del 17 febbraio sopra citata, di dovere distinguere la fattispecie della radiazione da quella della sospensione.
Per quanto riguarda la sanzione della radiazione, la quale comporta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 251 del 1986, la cancellazione dall'albo del soggetto interessato e, conseguentemente, anche la decadenza dalla carica di componente del Consiglio per il venire meno del presupposto essenziale della funzione rappresentativa che essa riveste, si è ritenuto che la relativa sostituzione sia disciplinata dall'articolo 3, comma 4, della legge professionale e che, dunque, al professionista radiato debba subentrare - come in effetti si è verificato - il primo dei candidati non eletti.
Per quanto riguarda, invece, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, si è evidenziato come la legge professionale, al riguardo, non preveda alcuna conseguenza della sanzione in questione sull'iscrizione all'albo né una «sospensione temporanea» dall'incarico di componente del Consiglio.
In tale ipotesi, pertanto, si è ritenuto che non potesse trovare applicazione il disposto dell'articolo 3, comma 4, citato - come sostenuto dal Presidente del Consiglio Nazionale - in quanto esso disciplina i casi di decadenza dalla carica ovvero di dimissioni da componente del Consiglio.
In assenza di specifiche previsioni di legge, dunque, si è ritenuto che i componenti di un Consiglio colpiti dalla sanzione
della sospensione non potessero essere rimossi dalla carica nemmeno in via temporanea.
Ciò posto, e considerato che i membri del Consiglio sospesi dall'esercizio della professione non possono esercitare in tale sede per tutto il periodo della durata della sanzione i diritti connessi all'esercizio della professione medesima, ivi compreso lo stesso diritto di voto, si è rilevato che il Collegio di Rovigo, con ben tre componenti sospesi, su sette complessivi, si sarebbe trovato ad operare con un Consiglio che superava di una sola unità la maggioranza, per un periodo dagli 8 ai 12 mesi (tali sono i termini delle sanzioni irrogate).
In considerazione delle gravi e prevedibili ripercussioni che tale situazione avrebbe determinato sul piano della corretta funzionalità dell'Organo, è stata prospettata la necessità di ricorrere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 251 del 1986 citata.
Si è, inoltre, ritenuto che, nell'ipotesi in cui si dovesse sostenere - con una interpretazione che si colloca al di fuori del dettato normativo - la possibilità di sostituire i componenti colpiti dalla sanzione della sospensione, la soluzione, nel caso di specie, non potrebbe che essere quella dell'elezione dell'intero Collegio, per la cui indizione sarebbe comunque necessaria la nomina di un Commissario straordinario in considerazione dell'esclusione dal Consiglio del Presidente in quanto radiato.
Con le due note sopra citate, in data 9 e 17 febbraio 2006 trasmesse dal ministero della giustizia al Presidente del Consiglio nazionale, si è, pertanto, rappresentata l'irregolarità della procedura applicata per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo, in virtù della quale è stata richiesta l'indicazione della terna di professionisti prevista dalla legge.
In data 11 marzo 2006 il Consiglio nazionale ha espresso parere contrario allo scioglimento del Collegio di Rovigo e all'indicazione della terna di professionisti richiesta dal ministero.
Con tale parere il Consiglio nazionale ha confermato quanto già in precedenza sostenuto dal Presidente, riproponendo le medesime argomentazioni in ordine alla legittimità della procedura seguita per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo.
Del pari il ministero della giustizia ha ritenuto di dovere confermare quanto già rappresentato in ordine alla non regolarità della procedura con cui è stata effettuata la sostituzione dei componenti del Consiglio di Rovigo, colpiti dalle sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione.
In particolare si è rilevato che, a seguito della posizione assunta dal Consiglio nazionale, non si è comunque provveduto alla rimozione dei nuovi Consiglieri che hanno sostituito i componenti sospesi. Ciò ha impedito, di fatto, ogni possibile valutazione in concreto, da parte del ministero, in ordine alla funzionalità di un Consiglio regolarmente ricostituito, anche se dotato di una limitata maggioranza.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'irregolarità dell'attuale composizione del Consiglio del Collegio di Rovigo, si è pertanto ritenuto necessario procedere con decreto ministeriale 28 aprile 2006 al Commissariamento del Collegio di Rovigo, nominando il Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni, a norma dell'articolo 3, commi 5 e 6, legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
Si segnala, infine, che con decreto presidenziale inaudita altera parte del T.A.R. Lazio in data 12 maggio 2006 è stata disposta dal giudice amministrativo, in via cautelare e provvisoria, la sospensione del citato decreto di commissariamento, decisione che è stata confermata all'esito della Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
BOATO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 23 giugno 2006, nella rubrica lettere diretta dal giornalista Corrado Augias sul quotidiano La Repubblica, veniva pubblicata la seguente lettera da parte di un cittadino italiano, Sandro Cagnin, residente a Shanghai (Cina), riguardante le
procedure di selezione del personale del Consolato italiano di Canton:
«Ho 30 anni e da circa quattro vivo in Cina. Una settimana fa mi è arrivato per posta elettronica il bando di concorso per un posto al Consolato d'Italia a Canton. Così ho pensato di fare un tentativo. Ho comprato un biglietto del treno per l'andata (25 ore) ed uno d'aereo per il ritorno; il costo non è stato esorbitante, intorno ai 100 euro.
Arrivato a Canton noto che siamo solo in quattro. Tra tutti l'unico ad avere una laurea quadriennale in Lingue e Letterature Orientali risulto essere io: due hanno quella triennale (cosiddetta: «Interpreti e Traduttori») e uno non è laureato. Inoltre, tra tutti loro sono l'unico che ha passato più di tre anni in Cina, come specificava il bando.
Non ho assistito personalmente quando gli altri candidati sono stati interpellati, ma presumo che qualcuno arrivato in Cina da appena due mesi non possa avere un livello di cinese parlato e scritto migliore del mio. La prova di cinese risultava molto facile per me: consisteva nel leggere e tradurre dal cinese all'italiano un paragrafetto e in una semplice conversazione di qualche minuto in cinese.
Il giorno successivo, dopo essere tornato a Shanghai, ho chiamato la Camera di Commercio Italiana a Canton e mi hanno informato che è stato preso il ragazzo (dei tre quello neanche laureato), il quale, fatalità, stava facendo lo stage proprio al Consolato e che è arrivato in Cina da due mesi. Se i concorsi devono essere così, meglio non farli»;
la questione delle procedure di selezione del personale presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero era stata già affrontata dallo scrivente con un precedente atto di sindacato ispettivo presentato nel corso della XIII legislatura;
a tale atto veniva data risposta dall'allora Sottosegretario agli Affari Esteri onorevole Piero Fassino, nel corso della seduta del 15 ottobre 1996, durante la quale affermava che il Governo si sarebbe impegnato ad «approfondire le vicende richiamate»;
i problemi allora sollevati sembrerebbero, a distanza di ben 10 anni, ancora attuali -:
se il Ministero degli Affari Esteri sia in possesso di informazioni in merito al suddetto caso;
in caso contrario, quali iniziative il Ministro intenda assumere per verificare la correttezza formale e sostanziale dello svolgimento della procedura selettiva per l'assunzione di personale presso il Consolato italiano di Canton in Cina.
(4-00363)
Risposta. - La procedura selettiva citata nella lettera pubblicata sul quotidiano La Repubblica il 23 giugno 2006 non riguarda l'assunzione di un impiegato a contratto presso il Consolato Generale d'Italia a Canton.
Essa si riferisce ad una procedura di selezione effettuata dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, per conto dell'Ente nazionale per il Turismo, e svoltasi presso i locali della stessa Camera di Commercio.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gianni Vernetti.
CASTAGNETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
intervistato da La Stampa di giovedì 13 luglio 2006, Sein Win, premier del governo birmano in esilio, svolge all'opinione pubblica internazionale, con un appello drammatico, chiedendo aiuto per il suo popolo;
la Birmania, ribattezzata nel 1989 Myanmar, dalla giunta militare al potere, sta attraversando una terribile crisi economica, colpa anche delle gravi inefficienze e della diffusa corruzione;
«centinaia di migliaia di persone sono brutalmente costrette a lavorare gratis per la giunta», in violazione delle
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sul lavoro forzato;
i militari ricorrono per mantenere il potere ad una feroce repressione, anche nei confronti delle minoranze etniche, come denunciano da anni le organizzazioni internazionali che si occupano di diritti civili. Sein Win accusa il regime di tenere più di 1.000 oppositori in prigione soltanto per le loro idee. Il premio nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, è da più di 10 anni agli arresti domiciliari e da «almeno due mesi non riceve la visita di un medico»;
l'Italia non può ignorare quanto sta accadendo in Birmania. «Il prossimo anno - afferma Sein Win, nell'intervista - Roma siederà nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu ma già ora il vostro paese può usare la sua influenza per sensibilizzare paesi asiatici, dell'Africa e dell'America Latina sulla tragedia del nostro popolo» -:
quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per aiutare la democrazia in Birmania.
(4-00546)
Risposta. - La questione del rispetto dei diritti umani in Myanmar continua a formare oggetto di costante attenzione da parte della Comunità Internazionale. L'Italia e l'Unione Europea sono profondamente impegnate nello stimolare un possibile processo di transizione verso la democrazia di quel Paese.
Il nostro Paese segue con la massima attenzione e preoccupazione l'attuale situazione in Myanmar, la quale continua ad essere caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani e da assenza di rilevanti progressi sul piano della democratizzazione del Paese e del rispetto delle minoranze.
L'Italia ha partecipato, nel 2003, alla prima riunione del Bangkok Process, un'iniziativa di dialogo critico con la Giunta birmana attivata dalla Thailandia, e a cui presero parte alcuni Stati della regione del Sud Est asiatico ed alcuni Paesi europei. Successivamente, durante la sua visita a Roma del maggio 2005, il Vice Primo Ministro thailandese Surakiart, fece un esplicito invito all'Italia a rilevare la leadership dell'iniziativa. Da allora l'Italia si è fatta promotrice dell'operazione denominata Friends of the Bangkok Process, volta a rivitalizzare l'esercizio partito nel 2003, proseguendo il dialogo, seppur fortemente critico, con le Autorità birmane.
Una prima riunione in tale formato di «dialogo critico» ha avuto luogo a Roma a fine novembre 2005, con la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri birmano e di diversi Paesi europei ed asiatici (Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Cina, Giappone, India, Australia) ed ha costituito una occasione per rappresentare ai delegati birmani (la riunione si svolse a livello funzionari di grado elevato) le aspettative dell'Italia, dell'Unione Europea e della comunità internazionale. Va tenuto presente che tale iniziativa è a tutt'oggi l'unica in cui si sia discusso delle questioni birmane (democrazia, diritti umani, liberazione prigionieri politici, eccetera) alla presenza di un delegato di Myanmar.
Il Governo italiano, in particolare, ritiene che forme di dialogo critico con il regime birmano siano più efficaci per cercare di favorire progressi sul piano della democrazia e dei diritti dell'uomo rispetto ad una posizione di totale chiusura ed incomunicabilità che permette alla giunta birmana di rafforzare il suo auto-isolamento.
Ho personalmente confermato l'attenzione con la quale il nostro Paese continua a monitorare la situazione dei diritti umani in Myanmar nell'intervento che ho pronunciato a Ginevra il 19 giugno 2006, nel corso della 1a Sessione del Consiglio dei Diritti Umani. In tale occasione, associandomi alla Presidenza austriaca dell'UE, nel rivolgere gli auguri di compleanno alla Premio Nobel per la Pace Aun San Suu Kyi, ho manifestato la preoccupazione del Governo italiano per tutte quelle situazioni nelle quali si rilevano, come in Myanmar, repressione nei confronti dei dissidenti politici e dei difensori dei diritti umani.
L'Italia, sia nel contesto comunitario che a livello bilaterale, non manca di sollevare regalmente la sua preoccupazione per il continuo stato di detenzione del Premio Nobel Aung San Suu Kyi, del quale si richiede il rilascio, e per l'elevato numero di prigionieri politici (oltre 1000).
Il Governo italiano continuerà a monitorare con la massima attenzione gli sviluppi della situazione interna in Myanmar e non cesserà di profondere ogni sforzo, in accordo con i Partner UE, per indurre le Autorità di Yangoon a conformarsi pienamente agli standard internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gianni Vernetti.
CIRIELLI. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
così come si evince dall'articolo pubblicato sul quotidiano Il Mattino, il giorno lunedì 3 luglio 2006, sembrerebbe che le ditte impegnate nei lavori dello svincolo di Eboli abbiano licenziato alcuni lavoratori e, conseguentemente, i lavori si siano interrotti sulla Salerno-Reggio Calabria;
da quanto si evince dal predetto articolo, pare che Feneal-Uil abbia denunciato «... la completa assenza di chiarezza su investimenti e finanziamenti...» che interesserebbero il tratto di strada su indicato;
da quanto affermato nel testo dell'articolo pare che al centro della discussione nel corso dell'incontro avvenuto a Roma tra i dirigenti dell'ANAS a i rappresentanti della Feneal-Uil, ci sia stato «...il congedo di 15 lavoratori, da parte della ditta romana ICOGI responsabile dei lavori sullo svincolo di Eboli, dove solo il 30 per cento dell'opera è stata finora realizzata...»;
da quanto espressamente affermato dal segretario provinciale del sindacato, Luigi Ciancio, pare che si debba fare «...chiarezza sul destino dei finanziamenti stanziati, sul miliardo di euro dalla Comunità europea, dei fondi CIPE di cui non si ha traccia; non è possibile che i cantieri continuano a chiudere e le imprese a fare tagli ... Basta indugiare ancora, bloccheremo l'autostrada e con il supporto degli Enti locali chiederemo alla società autostrade di fare luce sul destino dei lavori sulla Sa-Rc...»;
nel testo dell'articolo il segretario provinciale del sindacato, Luigi Ciancio, afferma anche che «...è importante rivendicare l'inizio dei lavori sul tratto autostradale Sicignano-Contursi, sullo svincolo di Fratte, lavori appaltati ma mai partiti...» -:
se i Ministri interrogati sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se corrispondenti al vero, quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
(4-00725)
Risposta. - Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in esame l'Anas S.p.A. ha comunicato quanto segue.
I lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme Cnr tipo 1/b della Autostrada Salerno-Reggio Calabria - Tronco 1o - Tratto 3o - Lotto unico - Stralcio A dal km 29+400 al km 30+000 (svincolo di Eboli) sono stai affidati a licitazione all'Impresa I.CO.GI. S.p.A. per l'importo di euro 7.907.260,38 al netto di ribasso del 23,75216 per cento e consegnati in data 21 luglio 2004.
Il termine di ultimazione originariamente fissato al 5 novembre 2005 è stato successivamente prorogato al 25 febbraio 2006.
L'impresa ha iniziato i lavori con basse produzioni, tanto che il 1o Stato avanzamento lavori, dell'importo di euro 636.764, è stato emesso solo nel dicembre 2005.
Nel gennaio 2006 l'impresa ha presentato una proposta di variante tecnica ex articolo n. 11 del decreto ministeriale n. 145 del 2000, poi aggiornata in data 6 aprile 2006, che riguardava tra l'altro la modifica di un'opera di scavalco della ferrovia Salerno-Potenza.
La perizia è stata approvata dall'Anas in data 19 aprile 2006 ed i relativi lavori sono stati consegnati all'impresa con ordine di servizio in data 12 maggio 2006.
L'Anas, constatando la mancata ripresa dei lavori con il necessario impulso, ha ordinato l'accelerazione degli stessi prospettando, in caso contrario, l'attivazione delle procedure per la rescissione contrattuale.
Contestualmente l'impresa, tramite i propri legali, ha rappresentato all'Anas l'eccessiva onerosità dei lavori stessi anche a seguito dei consistenti aumenti dei materiali da costruzione.
Il licenziamento di quindici operai da parte dell'impresa ha indotto le Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali degli edili a segnalare il problema anche con comunicati stampa.
L'Anas ha ritenuto opportuno promuovere un incontro presso la propria Direzione generale, in data 3 luglio 2006, alla presenza delle organizzazioni sindacali citate, dell'Ance e dell'Acer e dell'impresa, che ha confermato la difficoltà di mantenere gli impegni contrattuali ribadendo la sopraggiunta onerosità dei lavori.
In tale sede la società stradale ha ancora una volta rammentato all'Impresa I.CO.GI. i patti contrattuali, sia riguardo agli importi da liquidarsi sia ai tempi per l'esecuzione dei lavori. Le organizzazioni sindacali, nell'ipotesi di rescissione del contratto, hanno richiesto l'inserimento di clausole di salvaguardia per i lavoratori impegnati nel cantiere.
Per quanto attiene ai lavori nel territorio della provincia di Salerno, l'Anas fa conoscere che sono stati aggiudicati definitivamente in data 9 agosto 2006 i seguenti appalti:
1. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme Cnr tipo 1/B della autostrada Salerno-Reggio Calabria - Tronco 1o - Tratto 5o - Lotto 4o dal km 47+800 al km 53+800 - tratto Contursi-Sicignano - (richiamato nel comunicato stampa della Feneal-Uil. Impresa aggiudicataria: Pizzarotti. Su tale aggiudicazione è stato presentato un ricorso al TAR da parte della seconda impresa classificatasi in fase di gara.
Lavori finanziati in riunione Cipe 2 dicembre 2005 con fondi Fas. Delibera n. 155 del 2005 registrata alla Corte dei Conti il 20 luglio 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2006.
2. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme Cnr tipo 1/A della autostrada Salerno-Reggio Calabria Macrolotto 2 dal km 108+000 al km 139+000 (richiamato nel comunicato stampa della Feneal-Uil).
Impresa aggiudicataria: Consorzio S.I.S. S.p.A.
Finanziamento assentito dal Cipe nella seduta del 23 aprile 2006 a valere su fondi Fas. Ministero e Anas per 257,8 milioni di euro.
Risulta in via di definizione l'appalto dei lavori di costruzione dello svincolo di «San Mango», su cui è pendente un ricorso al TAR da parte di una impresa esclusa in fase di gara.
Per quanto riguarda, infine, i lavori in corso nella provincia di Salerno, l'Anas rende noto che attualmente su detti lavori in esecuzione non esistono rilevanti problemi.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
DI CENTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nelle ultime settimane sono apparse su alcuni quotidiani notizie in merito alla chiusura del Tribunale di Tolmezzo (Udine);
tale operazione rientrerebbe in un più vasto programma governativo di soppressione delle sedi di tribunale che non siano capoluogo di provincia;
il Tribunale di Tolmezzo fa parte della circoscrizione giudiziaria della Corte di appello di Trieste;
nella provincia di Udine risiedono circa 530.000 persone, sparse in 137 comuni;
nella provincia la giustizia è amministrata nei tribunali di Udine e Tolmezzo;
al tribunale di Tolmezzo fanno riferimento ben 44 comuni della zona della Carnia, cioè della parte montuosa della provincia di Udine;
la chiusura del tribunale di Tolmezzo contribuerebbe ad incentivare quel fenomeno di spopolamento delle zone montane, che deve invece essere fermato;
visto l'elevato numero di comuni e di abitanti non è pensabile una trasformazione del tribunale in sezione distaccata -:
se corrispondano al vero le notizie circa la chiusura del Tribunale di Tolmezzo;
quali siano i programmi del Ministero della giustizia in tale senso.
(4-00804)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'istituzione o la soppressione di uffici giudiziari, al di fuori dei casi tassativamente previsti (che riguardano le sezioni distaccate di tribunale e gli Uffici del giudice di pace), non è disposta con atto amministrativo ma con atto avente forza di legge e, pertanto, può essere effettuata esclusivamente a seguito di una iniziativa legislativa.
Si rassicura l'interrogante che, allo stato, non soltanto non è in corso alcuna specifica iniziativa legislativa per la soppressione del tribunale di Tolmezzo, ma, più in generale, valutate approfonditamente le attuali necessità organizzative degli uffici giudiziari e le soluzioni che è possibile fornire ad esse, non sussiste l'intenzione di rivedere la «geografia giudiziaria» delle sedi di Tribunale.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
FABRIS. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nel cimitero militare tedesco di Costermano in provincia di Verona, sono sepolti 22.000 soldati della Wehrmacht (esercito della Germania nazista) e militi delle SS;
sono sepolti i corpi di 43 capi delle SS, circa 500 sottufficiali e militi appartenenti alla formazione considerata organizzazione criminale dai giudici di Norimberga, almeno 12 membri della Aktion Reinhard («soluzione finale della questione ebraica»);
è certo che non tutti i caduti condivisero le criminali pratiche del nazismo. Molti giovanissimi soldati (nemmeno ventenni), divenuti strumento di una guerra di aggressione, furono mandati a morire per il Reich hitleriano contro le loro convinzioni, altri fucilati dai loro stessi commilitoni perché disertori o passati con la Resistenza;
fino all'estate del 2004 tutti i caduti venivano presentati indistintamente come «vittime della guerra» e menzionati in «albi d'onore». In seguito, grazie all'appello dell'iniziativa italo-tedesca «Per i caduti di Costermano» volto alla rimozione degli albi perché non rappresentativi delle diverse responsabilità dei caduti, i suddetti albi sono stati sostituiti dai «libri dei nomi»;
la «Lega per la cura dei cimiteri tedeschi» (VDK) in occasione della «Giornata del lutto nazionale» ha intenzione di inserire una lapide con una iscrizione in cui tutti i caduti, ancora una volta indistintamente, sono ricordati come «vittime della guerra»;
né il «libro dei nomi» né la dicitura della lapide contribuiscono in alcun modo a differenziare le vittime dai carnefici -:
se e come il Ministro, secondo le proprie prerogative, intenda operare al fine di garantire che le succitate iscrizioni all'interno del cimitero di Costermano siano stabilite di comune accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale tedesca.
(4-00921)
Risposta. - Il Cimitero militare tedesco di Costermano, in cui sono sepolte circa 22.000 persone, fu realizzato dal Governo tedesco di concerto con il Governo italiano sulla base dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra del 22 dicembre 1955.
La progettazione e messa in opera del Cimitero vennero autorizzate dal Governo italiano in due fasi. La prima il 22 gennaio 1959, con la quale fu autorizzato l'intero complesso ancora senza il monumento centrale; la seconda, il 22 agosto 1962, con cui fu autorizzato il monumento centrale. Il Cimitero militare fu inaugurato il 6 maggio 1967.
Al centro del Cimitero fu deposto sin dalla realizzazione del santuario il cosiddetto «libro d'onore», ovvero, 108 lastre d'ottone, incernierate in volumi che possono essere sfogliati, custoditi nella «sala della memoria» con i nomi e le date di morte - senza tuttavia riportare i gradi militari - di tutti i defunti del cimitero identificati.
Nella prima metà degli anni ottanta fu accertato che nel Cimitero di Costermano erano sepolti anche militi che avevano fatto parte delle SS ed erano stati coinvolti in crimini di guerra perpetrati dall'esercito nazista anche in Italia.
A seguito della discussione pubblica che ne scaturì, tra il 1992 e il 1993 furono cancellati dalle lastre del «libro d'onore» i nomi di tre persone di cui era provato il coinvolgimento in crimini di guerra e, successivamente, nel 2004, fu rimossa dalle lastre la definizione «libro d'onore», sostituita dalla iscrizione dalla connotazione più neutrale «libro dei nomi». Tale albo viene oggi custodito in un edificio separato, situato al centro del cimitero, non accessibile al pubblico.
Non si procedette tuttavia all'esumazione dei resti mortali dei membri delle SS sepolti a Costermano, per rispetto della quiete e della pace nel cimitero.
L'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato al ministero degli esteri che la «Lega popolare per la cura delle tombe di guerra tedesche all'estero» (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge/VDK) ha in programma di allestire una mostra all'ingresso del cimitero con diverse targhe riportanti foto e testi scritti, volti ad infornare sul lavoro della VDK a livello mondiale, analogamente a quanto già realizzato in numerosi cimiteri tedeschi. In occasione di tale esposizione, dovrebbero inoltre essere apposte due lapidi recanti l'epigrafe in memoria dei caduti che il Presidente Federale leggerà ogni anno in occasione della giornata di lutto nazionale.
In particolare, su una delle lapidi verrà trascritta una sintetica spiegazione del compito della VDK a Costermano, anche con un breve riferimento ai membri delle SS ivi sepolti, con le seguenti parole:
«In questo cimitero, corre accertato dopo la sua costruzione, giacciono anche le spoglie mortali di persone coinvolte nell'uccisione di civili innocenti in Italia e che erano state responsabili dell'annientamento sistematico degli ebrei nella Polonia occupata. I loro crimini saranno per noi sempre un monito».
La «Lega popolare per la cura delle tombe di guerra tedesche all'estero» (VDK) ha espresso l'intenzione di informare in tempo utile di tali iniziative il Ministero della Difesa italiano, cui fa capo il «Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra» (nominato nel summenzionato Accordo bilaterale per l'attuazione dello stesso da parte italiana).
I provvedimenti adottati evidenziano che la Germania distingue tra vittime e carnefici. Tale distinzione viene ricordata da anni dai Consoli Generali tedeschi a Milano e dagli Ambasciatori della Repubblica Federale a Roma, nelle loro allocuzioni in occasione della «giornata di lutto nazionale», riconoscendo le diverse colpe e responsabilità dei singoli, evitando così indistinte attestazioni d'onore a tutti i defunti inumati a Costermano.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Famiano Crucianelli.
GIANNI FARINA. - Al Ministro dell'istruzione, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la Scuola Elementare Italo Svizzera «Sandro Pertini» è dal 1994 legalmente riconosciuta ai sensi delle norme di cui alla parte II, titolo VIII del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
disponendo dei requisiti previsti dall'articolo 1 comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle successive norme applicative emanate dal MAE di concerto con il MIUR, la Fondazione FOPRAS, l'Ente che gestisce l'attività e parte del personale scolastico, ha presentato in data 28 maggio 2001 e reiterato il 29 novembre 2004, la richiesta di parità scolastica;
la scuola si articola in cinque annualità, rispondendo così al requisito del corso completo di cui al punto f dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 62 del 2000;
la scuola gode del sostegno del cantone di Basilea-Città, che mette a disposizione personale docente di lingua tedesca garantendo così le condizioni per un effettivo e qualificato insegnamento bilingue -:
per quali ragioni ostative la DGCCP Uff II del MAE abbia respinto la domanda di parità presentata dalla scuola «Sandro Pertini», mentre l'ha concessa contemporaneamente ad altre scuole italiane della regione (Scuola elementare Lucia Barbarigo, Scuola media Carlo Levi, Liceo Linguistico Europeo);
se quanto richiamato dal MAE e testualmente riportato nella nota del Consolato Generale d'Italia in Basilea del 23 giugno, n. 10953, in relazione alla non integrazione della scuola all'interno di un «complesso scolastico», derivi da precise disposizioni legislative o sia invece il frutto di una interpretazione discrezionale della stessa DGCCP del MAE;
se non si ritenga opportuno recedere dalla linea perseguita con determinazione e ripetuti richiami dalla DGCCP, volta a realizzare un Polo scolastico italiano, per sostenere invece un indirizzo di politica scolastica che tenga conto delle specificità del contesto in cui opera la scuola e faccia salva l'identità dei singoli istituti, secondo una linea più chiaramente orientata al bilinguismo e all'integrazione, come peraltro auspicato dalle autorità svizzere e italiane.
(4-00443)
Risposta. - La Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 1 del 2 gennaio 2004 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del decreto interministeriale n. 267/2752 del 24 febbraio 2003. Quest'ultimo disciplina la attribuzione della parità scolastica alle scuole italiane all'estero sulla scorta della legge 10 marzo 2000, n. 62. La suddetta circolare richiede - tra i requisiti per la concessione della parità scolastica - l'articolazione di un ciclo di studi completo, a partire dalla scuola materna/elementare che preveda il rilascio di un titolo finale. Ciò anche in ragione del fatto che il mancato completamento del ciclo di studi, oltre a non essere funzionale agli interessi delle famiglie italiane temporaneamente residenti all'estero, potrebbe dar luogo ad una carenza di motivazione del gestore a mantenere e proseguire l'azione di promozione culturale della scuola, caratterizzando un percorso scolastico fine a se stesso, senza alcuna funzione territoriale. La mancata attribuzione della parità alla Scuola elementare «Sandro Pertini» deriva, quindi, dall'assenza di un ciclo di studi completo.
Quanto ai quesiti formulati nell'atto parlamentare in parola, si segnala quanto segue:
1. In merito all'attribuzione della parità alla Scuola elementare «L. Barbarico», con decorrenza dall'anno scolastico 2005-2006, si fa presente che tale provvedimento è stato disposto in considerazione della costituzione del Collegio unitario dei docenti per l'elaborazione di un unico Piano dell'Offerta Formativa insieme con la scuola secondaria di Io grado «Carlo Levi» per raggiungere, in convenzione e continuità,
un ciclo di studi completo che ha consentito l'attribuzione della parità ad entrambe le istituzioni interessate. Anche la scuola «S. Pertini» avrebbe potuto aderire allo stesso sistema convenzionale, ottenendo così la parità.
2. La mancata integrazione all'interno del «polo scolastico italiano» che ha riunito le scuole italiane di Basilea (Scuola elementare; «L. Barbarico», Scuola media «C. Levi», Liceo linguistico europeo) deriva da un'autonoma deliberazione del FOPRAS, che gestisce la Scuola elementare «Sandro Pertini», ma anche i Corsi di lingua e cultura italiana ex articolo 636 decreto legislativo n. 297/94 sostenuti economicamente dalla competente Direzione di questo Ministero. Tale decisione è stata comunicata alla Rappresentanza diplomatica italiana in Berna, al Consolato Generale in Basilea e allo scrivente Ministero con lettera dell'8 novembre 2005 a firma del Presidente e del Direttore della Fondazione FOPRAS.
3. La scelta di dare vita ad unico Collegio dei Docenti nell'ambito delle pur distinte attività delle scuole italiane presenti a Basilea risponde all'esigenza di creare un polo scolastico bilingue che dia unitarietà all'offerta scolastica italiana in Basilea e rafforzi le possibilità di integrazione, come auspicato dalle autorità svizzere e italiane.
Risulta non chiaro e contraddittorio il motivo per cui la gestione della scuola «S. Pertini» ha rifiutato il coinvolgimento nella nuova struttura scolastica italiana di Basilea che, pur mantenendo l'indipendenza di ogni Ente Gestore, ha convenzionato le finalità dell'offerta didattica attivando un piano di studi bilingue e biculturale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Famiano Crucianelli.
FEDI, NARDUCCI, BUCCHINO, GIANNI FARINA e BAFILE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
ogni anno quasi duemila studenti italiani trascorrono un periodo di studio all'estero durante la scuola superiore;
ogni anno oltre mille studenti stranieri arrivano in Italia, ospiti di famiglie volontarie, per conoscere la nostra cultura ed il nostro Paese;
la normativa sull'immigrazione (articolo 44-bis, comma 2, lettera B del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, legge Bossi-Fini) ha introdotto modifiche per la concessione di visti per tali scambi;
ancora non è stata raggiunta una soluzione, malgrado una riunione svoltasi al Ministero degli affari esteri il 14 giugno 2006;
circa 500 studenti che hanno progettato un anno della loro vita in Italia, con arrivo previsto nei primi giorni di settembre, si vedranno quindi impossibilitati a lasciare il loro Paese per venire nel nostro, con intuibili gravi conseguenze sulla loro vita e sulle aspettative formative legate al nostro Paese;
questi scambi avvengono ormai in maniera usuale in tutto il mondo e l'Italia, non partecipandovi, rischia un serio problema d'immagine;
gli studenti italiani che vorranno in futuro recarsi all'estero vedranno le loro aspirazioni pregiudicate dalla mancata attuazione di un chiaro principio di reciprocità -:
se si intenda procedere in direzione di una norma regolamentare transitoria tale da permettere la concessione di tali visti;
se si intenda adottare un regolamento tale da consentire il riconoscimento delle organizzazioni che ogni anno portano avanti programmi di scambio;
se intenda trovare una soluzione in tempo utile per rendere possibile l'organizzazione dei programmi di scambio previsti per settembre 2006;
se intenda, infine, ulteriormente incentivare queste importanti iniziative di scambio.
(4-00826)
Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante pone alcuni quesiti in relazione a difficoltà che sarebbero insorte nella mobilità studentesca internazionale in ingresso in Italia a seguito delle modifiche introdotte in materia dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione).
Come è noto, il suddetto articolo 41 ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 l'articolo 44-bis, che regola il rilascio dei visti di ingresso in Italia per motivi di studio, borse di studio e ricerca; in particolare, l'articolo 44-bis consente l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dall'apposito decreto del Ministro degli affari esteri, «ai minori di età, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali».
A tale proposito, si fa presente quanto segue.
Come già detto, la normativa vigente prevede il rilascio dei visti di ingresso nell'ambito di programmi presentati dagli interessati ed approvati dall'autorità amministrativa.
Questo ministero, in relazione a perplessità rappresentate in ordine all'applicazione in ambito scolastico di quanto previsto dal comma 2, lettera b) del suddetto articolo 44-bis, ha diramato la circolare n. 59 del 1o agosto 2006, avente ad oggetto la mobilità studentesca internazionale in ingresso.
In questa circolare è stato fatto presente che la mobilità studentesca internazionale è stata già oggetto di considerazione nella precedente circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997 che, fra l'altro, tratta l'accoglienza nelle classi di singoli alunni provenienti dall'estero nel caso in cui non sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed abbia durata non superiore ad un anno scolastico. Sono state, quindi, confermate le indicazioni già fornite nella precedente circolare n. 181 del 17 marzo 1997, precisando che le indicazioni ivi contenute si applicano anche ai casi in cui l'inserimento temporaneo nelle classi ordinarie sia richiesto dai genitori o tutori in corrispondenza di un soggiorno in Italia coordinato da organizzazioni esterne alla scuola.
In particolare, nella stessa circolare n. 59 è stato altresì precisato che l'approvazione del programma individuale richiesta dalla norma è da intendersi acquisita ove gli organi collegiali scolastici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'abbiano motivatamente deliberata con riferimento sia agli aspetti generali che a quelli specifici connessi con la programmazione didattica del consiglio di classe della classe interessata. Ciò, evidentemente, per soddisfare anche finalità di snellimento e semplificazione amministrativa.
Relativamente all'assistenza sanitaria, è stato fatto presente che per i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea è stata, modificata la normativa esistente all'epoca a seguito dell'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia.
Con riguardo, poi, alla richiesta volta a conoscere se si intenda ulteriormente incentivare le iniziative di scambio in argomento, si comunica che nella direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, emanata il 25 luglio 2006 con prot. n. 5960/FR, sono stati individuati come obiettivi prioritari, fra gli altri, i seguenti:
promuovere e qualificare la partecipazione delle scuole ai programmi di azione comunitaria Socrates e Leonardo da Vinci;
sostenere e incrementare la partecipazione attiva e responsabile ai progetti delle
Organizzazioni internazionali Ocse, Unesco, Consiglio d'Europa;
incentivare le iniziative di cooperazione.
Quanto sopra per quel che concerne i provvedimenti già adottati da questo ministero in materia.
È ora all'esame uno schema di provvedimento predisposto dal ministero degli affari esteri per disciplinare i visti d'ingresso in Italia, recante anche disposizioni in materia di permessi di studio.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
FORMISANO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
gli abbonati Telecom Italia dei comuni della Valle dei Santi, in provincia di Frosinone, lamentano l'impossibilità di collegarsi alla linea digitale asimmetrica (ADSL) a causa della mancanza di installazioni dedicate;
a riguardo si sono mobilitati anche i sindaci dei comuni di S. Andrea del Garigliano, S. Ambrogio, S. Apollinare e Vallemaio che hanno inviato formale richiesta alla Telecom;
senza l'intervento iniziale del gestore telefonico, che dovrà apportare una modifica alla linea analogica, non sarà possibile installare la linea ADSL che rappresenta sicuramente una opportunità di crescita in più per le imprese e per i cittadini della Valle dei Santi -:
se non ritenga di sollecitare il gestore telefonico Telecom Italia per una rapida realizzazione degli interventi tecnici richiesti in moda da rendere finalmente accessibile per gli utenti della area citata in premessa l'utilizzo della linea ADSL.
(4-00451)
Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che le priorità strategiche aziendali rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom nei confronti dei quali il Governo non ha la possibilità di intervenire.
Non esiste, infatti, alcun obbligo né condizione di fornitura dei collegamenti ADSL a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche, in quanto i collegamenti a larga banda esulano dall'ambito del servizio universale, unica fattispecie per la quale possono essere imposti agli operatori obblighi del servizio.
La società Telecom, più volte interessata in merito ai piani di copertura del servizio ADSL, ha precisato che gli stessi vengono definiti tenendo conto sia dell'entità della clientela da raggiungere, sia delle difficoltà realizzative legate al territorio in cui il servizio medesimo deve essere portato, allo scopo di ottenere una sua rapida diffusione nella maggior parte delle aree del paese.
Occorre, in proposito, considerare che gli elevati investimenti necessari a realizzare i collegamenti in fibra fra le dorsali di Telecom e le centrali telefoniche di attestazione dei cittadini, non consentono agli operatori di telecomunicazioni ritorni economici tali da poter giustificare simili interventi.
Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la specifica situazione del comprensorio della Valle dei Santi in provincia di Frosinone - di cui fanno parte i comuni di S. Andrea del Garigliano, S. Ambrogio, S. Apolinnare e Vallemaio - non risulta che lo stesso sia raggiunto dalla larga banda.
Da parte sua la società Infratel - società costituita a seguito della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società Sviluppo Italia ai sensi dell'articolo 6 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) - ha fatto presente che, a seguito dell'estensione a tutta Italia dell'area di intervento operata dall'articolo 7 della legge n. 80 del 2005 e, pertanto, anche per le aree del centro nord del Paese, è stato pianificato per la regione Lazio un intervento di massima da attuare sulla base delle disponibilità finanziarie allo scopo destinate.
In linea generale si fa presente che il Ministero assumerà ogni utile iniziativa al fine di attivare, nei tempi minimi compatibili con le esigenze di bilancio, un piano di diffusione della banda larga soprattutto nei territori che presentano difficoltà o condizioni di particolare disagio.
Si rammenta, infine, che un impulso allo sviluppo ed alla diffusione della larga banda è pervenuto anche dalla diffusione dei servizi wi-fi, in particolare con il decreto 4 ottobre 2005 che ha modificato il decreto 28 maggio 2003 ampliando e favorendo l'offerta al pubblico di tali servizi attraverso l'eliminazione delle restrizioni geografiche degli ambiti di applicazione della tecnologia wi-fi prima previste.
L'allargamento dell'ambito territoriale di applicabilità dei servizi wi-fi pur avendo diminuito il grado di affidabilità dei collegamenti a causa dell'aumento delle probabilità che si verifichino disturbi alla ricezione dei segnali, ha rappresentato l'introduzione di nuove tecnologie ed un impulso allo sviluppo ed alla diffusione della larga banda.
Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.
FRIGATO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo è stato interessato da vicende, definite «gravi» dallo stesso Ministero della giustizia e che hanno determinato, su proposta del Collegio nazionale, l'adozione di un decreto di scioglimento in data 13 maggio 2005. I soggetti colpiti dal provvedimento di scioglimento lo contestavano tanto violentemente quanto vanamente;
nelle successive elezioni alcuni dei componenti il disciolto Consiglio, nei cui confronti esistevano collaterali procedimenti disciplinari, venivano in parte riconfermati;
in seguito i provvedimenti disciplinari che riguardavano i predetti soggetti giungevano a conclusione, con l'effetto di dichiarare radiato dall'Albo l'ex-Presidente, Giorgio Ferrighi, l'intero Collegio dei revisori dei conti e di sospendere - per periodi compresi fra 8 e 12 mesi - altri tre Consiglieri;
il Collegio nazionale provvedeva allora a dare disposizioni affinché i soggetti radiati e sospesi venissero integrati in Consiglio con «...i candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute», come testualmente prescrive l'articolo 3, comma 4, della legge 6 giugno 1986, n. 251;
nel frattempo, i soggetti colpiti dai provvedimenti disciplinari, nel tentativo di sfuggire all'afflizione conseguente, disconoscevano la giurisdizione professionale presentando ricorso ex articolo 700 presso il tribunale di Rovigo, ancora una volta vedendosi respingere il ricorso;
essi allora, sostenendo la tesi di un complotto nei loro confronti, avviavano una sistematica azione volta ad ottenere la revoca extra-procedimento delle sanzioni disciplinari loro comminate ed impedire che il Consiglio del Collegio provinciale di Rovigo, così integrato, potesse continuare la propria attività in rispondenza ai compiti istituzionali previsti per legge;
questa azione, secondo l'interrogante, incredibilmente, pare abbia trovato sponda negli uffici del Ministero della giustizia preposti alla vigilanza sugli ordini professionali, tanto che in data 9 febbraio 2006, con nota 16181, il Ministero della giustizia «ordinava» al Collegio nazionale di provvedere allo scioglimento del Collegio provinciale di Rovigo, nonché di indicare la terna di nomi entro cui nominare il Commissario straordinario, e ciò, secondo l'interrogante, in palese violazione della legge professionale e nonostante l'attuale Consiglio garantisse l'effettivo numero legale dei suoi componenti ed adeguata funzionalità;
benché il Collegio nazionale facesse immediatamente rilevare, con nota del 14 febbraio 2006, l'illegittimità della richiesta ministeriale, per le motivazioni in appresso
indicate il Ministero della giustizia ribadiva nuovamente la richiesta di scioglimento con nota del 17 febbraio 2006 protocollo n. 19714-U;
il Collegio nazionale allora, con deliberazione del giorno 11 marzo 2006 esprimeva argomentato «parere negativo» al commissariamento del Collegio di Rovigo «avendo riscontrato che non ricorreva nessuna delle circostanze tassativamente all'articolo 3, comma 5, della legge professionale n. 251 del 1986 e, trovandosi in aperta divergenza con il Ministero, richiedeva l'indizione urgente di una Conferenza di servizi, strumento tipico previsto dalla legge per la risoluzione delle controversie nell'ambito della Pubblica amministrazione;
in tutta questa vicenda appare all'interrogante quanto meno singolare il comportamento dell'Ufficio ministeriale il quale, investito del dovere istituzionale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento degli ordini professionali, ha esercitato ripetute richieste al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con motivazioni, secondo l'interrogante, assolutamente inconsistenti ed opposte anche a precedenti decisioni dell'Ufficio medesimo, affinché detto Collegio nazionale adotti determinazioni, che appaiono all'interrogante, in contrasto con la legge professionale n. 251 del 1986 ma anche lesive sia dei diritti degli attuali componenti il Collegio di Rovigo (che si vedrebbero privati del loro diritto elettivo) che degli stessi soggetti colpiti da semplice sospensione (i quali si vedrebbero privati del loro diritto rientrare nell'organo consiliare al termine della sospensione che li ha colpiti) -:
se non si ritenga doveroso disporre una immediata verifica presso l'indicato ufficio del Ministero della giustizia per verificare quale sia la ragione dell'adozione di atti, secondo l'interrogante, in contrasto con la legge professionale;
se non ritenga, infine, accertata la gravissima situazione descritta dall'interrogante e valendosi dei poteri di auto tutela, revocare l'illegittimo ed infondato decreto del precedente Ministro della giustizia del 28 aprile 2006 con il quale è stato commissariato il Collegio di Rovigo.
(4-00151)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che, con decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, è stato sciolto il Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo e nominato un Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni.
In data 13 maggio 2005 si è insediato il nuovo Collegio, tra i cui componenti sono stati confermati quattro consiglieri uscenti, nonché, in qualità di Presidente, l'agrotecnico Ferrighi.
Nel mese di dicembre 2005 sono state notificate al mistero della giustizia le decisioni disciplinari adottate dal Collegio di Milano nei confronti dei componenti del disciolto Collegio di Rovigo, con le quali, in particolare, sono state adottate le sanzioni della radiazione, nei confronti del Presidente Ferrighi, e quella della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti di due Consiglieri per un periodo di 12 mesi e, per un periodo di 8 mesi, nei confronti di un terzo Consigliere. I componenti del Collegio di Rovigo colpiti dalle predette sanzioni disciplinari sono stati tutti sostituiti con i primi dei candidati non eletti ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge professionale n. 251 del 1986.
Con due note (la prima del 9 febbraio e la seconda del 17 febbraio 2006, in risposta alle osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio Nazionale con nota del 14 febbraio 2006), è stata rappresentata dal mistero la non correttezza della procedura seguita per le sostituzioni dei componenti del Collegio di Rovigo e si è richiesto al Consiglio nazionale l'indicazione di una terna di professionisti per il Commissariamento del Collegio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge professionale, nei termini di seguito riportati.
In particolare è stato rilevato che le sostituzioni effettuate, dietro indicazione del Presidente del Consiglio nazionale, con i primi dei candidati non eletti sono state
fondate sul presupposto della «esclusione definitiva» del componente radiato e dell'«esclusione temporanea» dei componenti sospesi.
Si è in particolare ritenuto, con la nota del 17 febbraio sopra citata, di dovere distinguere la fattispecie della radiazione da quella della sospensione.
Per quanto riguarda la sanzione della radiazione, la quale comporta, ai sensi dell'articolo 9 della legge 251 del 1986, la cancellazione dall'albo del soggetto interessato e, conseguentemente, anche la decadenza dalla carica di componente del Consiglio per il venire meno del presupposto essenziale della funzione rappresentativa che essa riveste, si è ritenuto che la relativa sostituzione sia disciplinata dall'articolo 3 comma 4 della legge professionale e che, dunque, al professionista radiato debba subentrare - come in effetti si è verificato - il primo dei candidati non eletti.
Per quanto riguarda, invece, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, si è evidenziato come la legge professionale, al riguardo, non preveda alcuna conseguenza della sanzione in questione sull'iscrizione all'albo né una «sospensione temporanea» dall'incarico di componente del Consiglio.
In tale ipotesi, pertanto, si è ritenuto che non potesse trovare applicazione il disposto dell'articolo 3 comma 4 citato - come sostenuto dal Presidente del Consiglio Nazionale - in quanto esso disciplina i casi di decadenza dalla carica ovvero di dimissioni da componente del Consiglio.
In assenza di specifiche previsioni di legge, dunque, si è ritenuto che i componenti di un Consiglio colpiti dalla sanzione della sospensione non potessero essere rimossi dalla carica nemmeno in via temporanea.
Ciò posto, e considerato che i membri del Consiglio sospesi dall'esercizio della professione non possono esercitare in tale sede per tutto il periodo della durata della sanzione i diritti connessi all'esercizio della professione medesima, ivi compreso lo stesso diritto di voto, si è rilevato che il Collegio di Rovigo, con ben tre componenti sospesi, su sette complessivi, si sarebbe trovato ad operare con un Consiglio che superava di una sola unità la maggioranza, per un periodo dagli 8 ai 12 mesi (tali sono i termini delle sanzioni irrogate).
In considerazione delle gravi e prevedibili ripercussioni che tale situazione avrebbe determinato sul piano della corretta funzionalità dell'Organo, è stata prospettata la necessità di ricorrere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge 251 del 1986 citata.
Si è, inoltre, ritenuto che, nell'ipotesi in cui si dovesse sostenere - con una interpretazione che si colloca al di fuori del dettato normativo - la possibilità di sostituire i componenti colpiti dalla sanzione della sospensione, la soluzione, nel caso di specie, non potrebbe che essere quella dell'elezione dell'intero Collegio, per la cui indizione sarebbe comunque necessaria la nomina di un Commissario straordinario in considerazione dell'esclusione dal Consiglio del Presidente in quanto radiato.
Con le due note sopra citate, in data 9 e 17 febbraio 2006, trasmesse dal ministero della giustizia al Presidente del Consiglio nazionale, si è, pertanto, rappresentata l'irregolarità della procedura applicata per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo, in virtù della quale è stata richiesta l'indicazione della terna di professionisti prevista dalla legge.
In data 11 marzo 2006 il Consiglio Nazionale ha espresso parere contrario allo scioglimento del Collegio di Rovigo e all'indicazione della terna di professionisti richiesta dal ministero.
Con tale parere il Consiglio nazionale ha confermato quanto già in precedenza sostenuto dal Presidente, riproponendo le medesime argomentazioni in ordine alla legittimità della procedura seguita per la sostituzione dei componenti del Collegio di Rovigo.
Del pari il ministero della giustizia ha ritenuto di dovere confermare quanto già rappresentato in ordine alla non regolarità della procedura con cui è stata effettuata la sostituzione dei componenti del Consiglio di Rovigo, colpiti dalle sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione.
In particolare si è rilevato che, a seguito della posizione assunta dal Consiglio nazionale, non si è comunque provveduto alla rimozione dei nuovi Consiglieri che hanno sostituito i componenti sospesi. Ciò ha impedito, di fatto, ogni possibile valutazione in concreto, da parte del ministero, in ordine alla funzionalità di un Consiglio regolarmente ricostituito, anche se dotato di una limitata maggioranza.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerata l'irregolarità dell'attuale composizione del Consiglio del Collegio di Rovigo, si è pertanto ritenuto necessario procedere con decreto ministeriale 28 aprile 2006 al Commissariamento del Collegio di Rovigo, nominando il Commissario Straordinario per l'indizione delle elezioni, a norma dell'articolo 3 commi 5 e 6 legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
Si segnala, infine, che con decreto presidenziale inaudita altera parte del T.A.R. Lazio in data 12 maggio 2006 è stata disposta dal giudice amministrativo, in via cautelare e provvisoria, la sospensione del citato decreto di commissariamento, decisione che è stata confermata all'esito della Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
GALANTE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il 12 febbraio 2007 cadrà il 50 anniversario della morte di Concetto Marchesi, illustre studioso e politico, grande umanista che seppe anche essere protagonista della Resistenza e dell'Assemblea Costituente;
è consuetudine, anche con emissioni filateliche, celebrare, per ricorrenze del genere, la memoria di grandi personaggi della storia politica e culturale del nostro paese;
l'Università di Padova di cui Marchesi fu rettore è l'unica tra le università italiane ad essere insignita della Medaglia d'oro al valor militare -:
se non ritenga opportuno attivarsi affinché, in occasione della sopraccitata ricorrenza, vi sia da parte del Ministero delle telecomunicazioni un riconoscimento filatelico alla memoria di un uomo che con il suo insegnamento si rivolse sempre ai giovani come alla più grande e affidabile risorsa dell'Italia e nei momenti tragici dell'occupazione nazifascista li invitò alla resistenza e alla lotta per la liberazione del suolo patrio e per la conquista della democrazia e la dignità del Paese.
(4-00192)
Risposta. - Si fa presente che le proposte per le emissioni filateliche vengono sottoposte all'esame della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia - organo collegiale che coadiuva il Ministro delle comunicazioni nella definizione del programma filatelico annuale - con largo anticipo, allo scopo di consentire lo svolgimento delle successive fasi.
La segnalazione del 17 febbraio 2005, avanzata dall'Associazione Concetto Marchesi al fine di prevedere l'emissione di un francobollo da dedicare all'illustre studioso di cui ricorrerà il 50o anniversario della morte il 12 febbraio 2007, è stata sottoposta all'esame della predetta Consulta nelle riunioni tenutesi in data 21 settembre e 15 dicembre 2005, nonché il 14 marzo 2006 in vista della formulazione del programma per l'anno 2007, ottenendo parere non favorevole.
Ciò premesso, in considerazione del profilo di grande studioso e politico la proposta verrà ripresentata ai consultori in occasione della prossima riunione della Consulta nel corso della quale non si mancherà di ricordare le molteplici attività di Concetto Marchesi come membro della Camera dei deputati e dell'Accademia dei Lincei, nonché come Rettore dell'Università di Padova e docente presso l'Università di Messina, confidando che le qualità intellettuali e culturali del personaggio possano essere attentamente e positivamente valutate dalla predetta Consulta in vista della definizione del programma filatelico del prossimo anno.
Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.
GIULIETTI, STRAMACCIONI e BOCCI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la strada statale S.S. 219 Pian D'Assino, attraversa in molte sue parti le frazioni della Città di Gubbio;
sulla 219 si riversa grata parte del traffico pesante legato ad aziende leader nel settore del cemento con stabilimenti di produzione in Gubbio;
sulla 219 sono occorsi nel tempo decine di incidenti mortali, per questo le comunità locali hanno dato vita a varie manifestazioni anche con blocchi del traffico;
dopo una serie di incontri di carattere istituzionale tra Regione dell'Umbria, Anas nazionale e compartimentale, Comune di Gubbio e parlamentari della passata legislatura eletti all'interno di qual territorio, si giunse alla definizione di un percorso che prevedeva la progettazione esecutiva dell'opera, impegno mantenuto, progetto approvato, anticipazione dei fondi necessari da parte della Regione dell'Umbria, stazione appaltante Anas compartimentale, bando i gara in tempi brevi;
ci si chiede dunque, a fronte del fatto che la Regione ha anticipato i fondi necessari,come mai i lavori non partano -:
se non ritenga di dover convocare al più presto un tavolo Istituzionale per chiarire aspetti perlomeno singolari che, pur in presenza di progetto e copertura finanziaria, vedono ad oggi ancora bloccati i lavori.
(4-00866)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati dalla competente Anas S.p.A..
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, la competenza relativa alla strada statale 219 è stata trasferita dall'Anas alla Regione Umbria. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2006, la competenza è stata riassegnata ad Anas a partire dal 10 aprile 2006.
L'Amministrazione regionale ha predisposto il progetto esecutivo dell'ammodernamento, della Strada Statale 219, tratto Madonna del Ponte-Mocaiana e nel marzo 2006 è stata stipulata tra Regione ed Anas una convenzione per la realizzazione della nuova infrastruttura.
I principali termini di tale convenzione prevedono che la Regione apporti tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo che l'Anas riterrà necessarie, che l'infrastruttura sia costruita da Anas e che la Regione anticipi la somma di euro 27.166.000 per la costruzione, somma che sarà rimborsata da Anas non appena la stessa avrà ricevuto i relativi finanziamenti.
Come da Convenzione, in data 8 agosto 2006 la Regione Umbria ha consegnato ad Anas il progetto esecutivo che risulta, attualmente, nella fase di verifica da parte delle competenti strutture della società stradale; all'esito di tale verifica, prevista per l'inizio del 2007, sarà possibile attivare la procedura di gara.
In merito, infine, ai lamentati ritardi, l'Anas, premettendo che devono ancora essere ultimate le attività relative alla progettazione, evidenzia che nel periodo compreso tra l'anno 2000 e l'anno 2006, la strada statale 219 è stata interessata da due cambiamenti di gestione passando, in un primo momento dall'Anas alla Regione e, successivamente, dalla Regione nuovamente all'Anas.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
JANNONE. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Azienda Poste Spa sta attuando da diverso tempo una riorganizzazione del servizio di recapito nella città di Bergamo, con una correlata riduzione dell'organico operativo;
la contrazione del numero degli occupati ha comportato un evidente peggioramento della qualità del servizio reso all'utenza;
anche l'ufficio reclami è difficilmente raggiungibile, risultando le linee telefoniche costantemente disattivate od occupate;
la giacenza accumulata ammonta, secondo, i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, ad oltre tremila chilogrammi di stampe ed oltre tremila chilogrammi di lettere;
la riorganizzazione della struttura è stata avviata senza la necessaria gradualità, con un peggioramento dei servizi resi che causa disagi tanto ai lavoratori quanto all'utenza -:
se siano allo studio, da parte di Poste Spa, misure correttive finalizzate a riportare il livello qualitativo del servizio di recapito a standard accettabili per la cittadinanza.
(4-00029)
Risposta. - Si ritiene opportuno far presente che gli aspetti organizzativo-gestionali di Poste italiane spettano agli organi statutari della società medesima che individua il tipo ed il numero delle risorse ritenuti necessari a garantire il rispetto degli obblighi connessi alla fornitura del servizio universale assicurando, nel contempo, una gestione economica equilibrata.
Ai sensi della vigente normativa - decreto legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384 del 2003 - al Ministero delle comunicazioni, quale Autorità di regolamentazione del settore postale, spetta il compito di vigilare affinché i predetti obblighi del servizio universale siano rispettati.
Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione della provincia di Bergamo la società Poste - interessata al riguardo - ha comunicato di aver intrapreso, a partire dal novembre 2005, nell'ambito del progetto «nuova rete», un'iniziativa di ampliamento dei bacini di raccolta della corrispondenza.
Tale riorganizzazione ha comportato la chiusura del centro di smistamento della città di Bergamo e l'inoltro del corriere postale ai centri di meccanizzazione postale (CMP) di Milano Roserio e di Brescia provvisti di impianti tecnologicamente avanzati ed adeguati a rispondere alle esigenze di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio di recapito urbano (UDR) di Bergamo è emerso che, alla fine del mese di luglio 2006, presso la citata struttura risultavano applicate 34 unità di ruolo addette alla ripartizione ed 86 addette al recapito oltre a 24 unità assunte a tempo determinato, per coprire 79 zone di recapito.
Relativamente alla giacenza di corrispondenza di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, si significa che, limitatamente ad alcuni giorni, si sono effettivamente determinate delle giacenze di corrispondenza che, stando a quanto riferito dal responsabile locale, sono dipese più che da disfunzioni organizzative, da ritardi nella ripartizione del corriere a causa delle agitazioni sindacali in corso che hanno provocato rallentamenti nelle lavorazioni.
Quanto alle modalità di espletamento del servizio di recapito si fa presente che, a seguito della chiusura del centro postale operativo (CPO) di Bergamo, la corrispondenza non smistata meccanicamente presso i CMP di Brescia e di Milano, viene recapitata presso l'UDR di Bergamo che provvede, tramite i ripartitori, all'assegnazione ai singoli portalettere i quali, nello stesso ufficio, ricevono anche la posta smistata nei due citati centri meccanizzati per la successiva consegna al destinatario.
A titolo puramente informativo si significa che all'assenza dei portalettere la società Poste fa fronte ricorrendo ad un sistema di incentivazione che consente di suddividere la corrispondenza di pertinenza dell'assente fra gli altri portalettere assegnati alla medesima zona e, qualora tale soluzione non fosse praticabile o non si rivelasse sufficiente, facendo ricorso a prestazioni di servizio straordinarie.
Per le assenze di lunga durata (malattie, maternità eccetera) viene attivato un sistema di assunzione di personale a tempo determinato.
Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.
JANNONE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 12 luglio 2006 il concittadino italiano Francesco Ferrari ha causato un incidente sulla tangenziale di Londra, ribaltando il suo mezzo ed uscendo di strada. Rimasto illeso il Ferrari è accusato di aver occultato il disco del cronotachigrafo al fine di evitare la rilevazione di un'ora di guida in più delle nove giornaliere consentite;
il camionista 22enne di Castione della Presolana è detenuto da oltre un mese nel carcere di Elmley sull'Isola di Sheerness, a Sud-Est di Londra, con l'accusa di «guida distratta e pericolosa e di intralcio a operazioni di polizia»;
il giudice inglese avrebbe dichiarato agli organi di stampa di aver applicato «una pena esemplare per i camionisti italiani»;
secondo l'interrogante risulta essere davvero grave la presunta volontà dell'organo giudicante di costruire una sentenza basata sui pregiudizi attinenti al Paese di provenienza del giudicato -:
quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare tempestivamente il nostro concittadino e i suoi diritti fondamentali.
(4-00945)
Risposta. - Come ricorda l'interrogante, il Signor Francesco Ferrari è stato tratto in arresto dalla Polizia britannica l'11 luglio 2006 a seguito di un incidente stradale, e successivamente accusato di guida pericolosa e di sottrazione del cronotachigrafo al fine di nascondere il superamento dei limiti di velocità stabiliti dalla locale normativa.
Sottoposto a processo dopo un breve periodo di carcerazione preventiva, il Signor Ferrari, che peraltro aveva da subito confessato il reato contestatogli, è stato condannato ad una pena detentiva di 12 mesi, di cui 6 effettivamente da scontare sulla base della normativa britannica. Avverso tale sentenza l'interessato, d'intesa con il legale difensore e con la famiglia, ha deciso di ricorrere in appello.
La severità di una simile condanna è da ascrivere alla linea di rigore recentemente adottata in Gran Bretagna contro le infrazioni stradali. Non risulta, comunque, che il giudice abbia pronunciato espressioni discriminatorie nei confronti del connazionale in quanto cittadino italiano. Appena avuta notizia della vicenda del Signor Ferrari, il Consolato Generale a Londra si è prontamente attivato al fine di fornire all'interessato ogni possibile assistenza. In particolare, la predetta Rappresentanza ha suggerito all'interessato il nominativo di un legale favorevolmente noto ed ha provveduto ad effettuare due visite consolari nel carcere dove lo stesso è recluso.
Il Viceministro degli affari esteri: Franco Danieli.
MANCUSO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha abolito l'anticipazione delle spese di giustizia da parte degli Uffici postali, comportando il blocco totale a tempo indeterminato dei pagamenti delle fatture già emesse e per cui è già stata pagata l'I.V.A.;
molti giovani avvocati vivono quasi esclusivamente di quanto sopra citato e non ricevendo i pagamenti hanno notevoli difficoltà economiche ad affrontare i mesi estivi, in cui notoriamente non vi è lavoro, nonché a sostenere le spese fisse Irpef, Iva e Cassa di previdenza avvocati, che scadono tutte proprio durante i mesi di luglio ed agosto;
nel citato articolo è prevista una progressiva riduzione della previsione per le spese di giustizia di 50 milioni per l'anno 2006, 100 milioni per l'anno 2007 e 200 milioni dal 2008;
l'abolizione dei minimi tariffari, un gratuito patrocinio ed una difesa d'ufficio risultano dannosi per la professionalità nei procedimenti penali e civili;
a giudizio dell'interrogante è ipotizzabile una minore assunzione di responsabilità
degli avvocati costretti a percepire una tariffa risibile -:
quali iniziative intenda assumere a fronte della richiesta dell'avvocatura.
(4-00633)
Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, relativa alle iniziative urgenti da assumere a fronte delle richieste dell'avvocatura riguardanti le disposizioni in materia di spese di giustizia e di tariffe forensi, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 153, si fa presente che, in sede di conversione del decreto-legge, la materia in questione ha subito, grazie all'iniziativa di questo Ministero, significative modificazioni, dettate proprio dall'intento di risolvere le problematiche insorte.
In particolare, sono stati ampliati i casi in cui, nonostante il generale divieto, continua ad essere possibile il ricorso all'anticipazione delle spese di giustizia da parte degli uffici postali. L'originaria formulazione dell'articolo 21, comma 1, contemplava soltanto le spese di giustizia per «gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali»; la nuova formulazione, invece, nello stesso comma include anche «gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».
Si è anche ovviato al pericolo che il giudice possa liquidare le spese processuali e quelle di gratuito patrocinio in misura inferiore ai minimi tariffari, in ossequio alla disposizione che abolisce l'inderogabilità delle tariffe minime (articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge citato).
In sede di conversione, infatti, al comma 2 dell'articolo 2 è stato espressamente previsto che «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale». In tal modo, nei casi sopra indicati, il giudice dovrà utilizzare, per la liquidazione degli onorari degli avvocati, gli importi - compresi tra il minimo ed il massimo - previsti dalla tariffa forense.
Si fa, infine, presente che in data 28 luglio 2006 è stata emanata una circolare, a firma congiunta del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia e del Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, contenente una disciplina delle procedure da osservare per assicurare il tempestivo pagamento delle spese di giustizia.
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
MARTINELLO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
a seguito di un sit-in di protesta, organizzato da un centinaio di residenti di Saletto (Padova), supportato da alcuni consiglieri comunali, provinciali e amministratori dell'Estense e Montagnanese, si è registrata la temporanea sospensione del cantiere della Valdastico Sud (prolungamento autostrada A31);
secondo il consigliere provinciale dei Verdi, De Marchi, il cantiere non aveva i requisiti di sicurezza previsti dalla legge, mancava la cartellonistica, la perimetrazione era approssimativa e i lavoratori operavano senza i necessari strumenti di sicurezza antinfortunistica;
le ragioni del blocco, secondo altre indiscrezioni, sarebbero dovute invece alla mancanza dei fondi necessari per il completamento dell'opera;
secondo l'interrogante tali notizie non sono altro che argomentazioni fittizie artatamente messe in circolazione al solo scopo di ritardare il completamento di un'opera ritenuta vitale per il tessuto produttivo dell'area e per migliaia di cittadini che vorrebbero crescere ma non possono farlo, soffocati da una viabilità insufficiente -:
se tali notizie corrispondano al vero.
(4-00464)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame relativa al cantiere autostradale della Valdastico sud lungo l'autostrada A31 e, in particolare, al sit-in di protesta organizzato da alcuni
residenti del Comune di Saletto (PD), l'Anas S.p.A. fa conoscere che i fatti in argomento si sono verificati in occasione delle operazioni di cantierizzazione dei lavori del lotto 16, nei Comuni di Saletto e di Santa Margherita D'Adige, per la costruzione del prolungamento a sud della A31 da Vicenza a Rovigo.
Durante la fase di pulizia, preparazione e recinzione dell'area e di installazione dei cartelli di cantiere, venti persone non identificate si sono introdotte abusivamente nel cantiere rilevando la mancanza dei requisiti di sicurezza, di cartellonistica e di perimetrazione del cantiere.
La Polizia di Stato, intervenuta per allontanare le persone non autorizzate, ha verificato, nel contempo, che la Società Brescia-Padova è legittimamente in possesso dei requisiti e delle prescrizioni di legge per l'occupazione delle aree e per l'esecuzione dei lavori del lotto 16 della A31.
L'11 agosto scorso l'Anas ha effettuato un sopralluogo, in esito ai quale è stato constatato che, per quanto concerne l'apertura del cantiere, l'impresa appaltatrice dei lavori «Serenissima Costruzioni S.p.A.» ha regolarmente trasmesso, agli Enti previdenziali e assistenziali competenti per territorio, le denunce di «Nuovo Lavoro Temporaneo» previste dalla legislazione vigente e che la Società Concessionaria «Autostrada Brescia-Padova-Vicenza-Verona S.p.A.» ha trasmesso al Comune di Saletto la comunicazione di inizio lavori.
In ordine ai requisiti di sicurezza i tecnici della società stradale hanno rilevato che le installazioni di cantiere previste dal Piano di Sicurezza allegato al contratto, e relative alle opere rete di recinzione, cancello e cartelli di cantiere, non erano completate e, pertanto, Anas ha provveduto ad impartire precise disposizioni affinché la società concessionaria procedesse al completamento di quanto dovuto.
Le suddette disposizioni sono state tempestivamente eseguite.
L'Anas informa, infine, che allo stato attuale i lavori stanno procedendo regolarmente, nel rispetto del piano finanziario allegato alla convenzione vigente tra Anas e la Società Brescia-Padova S.p.A.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
GIORGIO MERLO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Internet è ormai uno strumento di lavoro, di istruzione e di svago riconosciuto indispensabile;
poiché la tecnologia ADSL attualmente risulta molto vantaggiosa sia economicamente che come velocità e sicurezza di collegamenti sarebbe opportuno che tutti potessero avere le stesse possibilità per usufruirne;
in Val Chisone, grazie alle Olimpiadi invernali di Torino 2006, le reti telematiche sono state predisposte ma purtroppo i cittadini residenti in valle non ne possono usufruire;
da circa un paio d'anni si sono dovuti sopportare pesanti disagi per quanto riguarda la viabilità a causa delle posa delle canalizzazioni e successivo stendimento della fibra ottica; tale problema ha investito tutta la val Chisone - da Porte sino a Pragelato - creando non poche difficoltà alle attività economiche, turistiche ed ai singoli cittadini. Ora che si potrebbe usufruire di tale servizio purtroppo non è possibile attivare l'ADSL;
alcuni sindaci della vallata, tra cui quello del comune di Roure, sollecitati dai residenti, hanno rivolto una richiesta alla Telecom da diversi mesi senza pero aver ottenuto risposte -:
quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per favorire l'utilizzazione di tale servizio che è sempre più indispensabile per lo sviluppo turistico di un territorio qual è quello della Val Chisone e dell'intero Piemonte.
(4-00580)
Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che le priorità strategiche aziendali
rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom nei confronti dei quali il Governo non ha la possibilità di intervenire.
Non esiste, infatti, alcun obbligo né condizione di fornitura dei collegamenti ADSL a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche, in quanto i collegamenti a larga banda esulano dall'ambito del servizio universale, unica fattispecie per la quale possono essere imposti agli operatori obblighi del servizio.
La società Telecom, più volte interessata in merito ai piani di copertura del servizio ADSL, ha precisato che gli stessi vengono definiti tenendo conto sia dell'entità della clientela da raggiungere, sia delle difficoltà realizzative legate al territorio in cui il servizio medesimo deve essere portato, allo scopo di ottenere una sua rapida diffusione nella maggior parte delle aree del paese.
Occorre, in proposito, considerare che gli elevati investimenti necessari a realizzare i collegamenti in fibra fra le dorsali di Telecom e le centrali telefoniche di attestazione dei cittadini, non consentono agli operatori di telecomunicazioni ritorni economici tali da poter giustificare simili interventi.
Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione del comprensorio della Val Chisone - ed in particolare del comune di Roure - non risulta che la società Telecom ne abbia pianificato, almeno per l'immediato futuro, la copertura in banda larga.
Da parte sua la società Infratel - società costituita a seguito della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società Sviluppo Italia ai sensi dell'articolo 6 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) ha fatto presente che, a seguito dell'estensione a tutta Italia dell'area di intervento operata dall'articolo 7 della legge n. 80 del 2005 e, pertanto, anche per le aree del centro nord del Paese, sono in corso di sviluppo le analisi tecniche preliminari propedeutiche al possibile intervento nella regione Piemonte, in relazione al quale la società stessa ha di recente sottoscritto un accordo di cooperazione con il CSI Piemonte - Consorzio per il sistema informativo, ente regionale attuatore di interventi infrastrutturali di telecomunicazioni per conto della Regione in parola e della provincia di Torino.
In linea generale si fa presente che il Ministero assumerà ogni utile iniziativa al fine di attivare, nei tempi minimi compatibili con le esigenze di bilancio, un piano di diffusione della banda larga soprattutto nei territori che presentano difficoltà o condizioni di particolare disagio.
Si rammenta infine che un impulso allo sviluppo ed alla diffusione della larga banda è pervenuto anche dalla diffusione dei servizi wi-fi, in particolare con il decreto 4 ottobre 2005 che ha modificato il decreto 28 maggio 2003 ampliando e favorendo l'offerta al pubblico di tali servizi attraverso l'eliminazione delle restrizioni geografiche degli ambiti di applicazione della tecnologia wi-fi prima previste.
L'allargamento dell'ambito territoriale di applicabilità dei servizi wi-fi pur avendo diminuito il grado di affidabilità dei collegamenti a causa dell'aumento delle probabilità che si verifichino disturbi alla ricezione dei segnali, ha rappresentato l'introduzione di nuove tecnologie ed un impulso allo sviluppo ed alla diffusione della larga banda.
Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.
MIGLIORI, ULIVI, MARTINELLI e PERINA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è in atto in tutta la provincia di Grosseto una massiccia serie di manifestazioni di protesta contro la repentina soppressione di una significativa serie di uffici postali che rappresentano insostituibili presidi sociali su un territorio, quale quello maremmano, particolarmente esteso e quindi senza alternative di servizi per gran parte della popolazione -:
quali iniziative immediate si intendano assumere per scongiurare tali decisioni
garantendo alla Maremma il mantenimento di servizi pubblici essenziali.
(4-00271)
Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni (delibera CIPE 18 dicembre 1997), il Governo non ha il potere di sindacare gli aspetti organizzativi riguardanti la gestione aziendale, anche sotto il profilo della gestione del personale, materie che rientrano nell'ambito dell'autonomia della società, la quale, tuttavia, è tenuta ad impostare i propri programmi strategici alla luce della vigente normativa che impegna la stessa società al conseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio gestionale, nonché al raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità del servizio paragonabili a quelli degli altri Paesi europei.
Al Ministero delle comunicazioni - quale Autorità di regolamentazione del settore postale - spetta il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio universale, tra i quali è previsto quello di assicurare che tale servizio venga effettuato su tutto il territorio nazionale secondo criteri di ragionevolezza.
Tale indeterminatezza normativa - sia a livello comunitario, sia a livello nazionale - in merito alla indicazione di criteri puntuali di accesso alla rete postale ed alla distribuzione degli uffici sul territorio non ha consentito finora di intraprendere azioni efficaci circa il rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale.
Per il superamento della problematica il Ministero ha condotto uno studio analitico e comparativo delle normative di regolamentazione del settore postale negli altri Paesi dell'Unione europea con particolare riferimento ai criteri adottati per la determinazione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.
Ciò al fine di poter disporre di ogni utile elemento per l'adozione di un futuro provvedimento volto a regolamentare in maniera certa la dislocazione sul territorio degli uffici postali e delle cassette postali.
Relativamente alla questione in esame si significa che nel nuovo contratto di programma 2006-2008, in corso di approvazione, si intende garantire l'efficienza del servizio postale senza, tuttavia, intaccare la capillarità della rete soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree geograficamente svantaggiate. In particolare lo schema di contratto di programma prevede che gli interventi di chiusura e di rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici siano preventivamente sottoposti al parere delle autorità locali in modo da risultare adeguati alle esigenze dell'utenza in funzione dei diversi contesti e condizioni territoriali.
In merito alla specifica situazione della Toscana, che, peraltro, presenta un rapporto medio uffici/popolazione - significativamente più alto rispetto alla media nazionale, è emerso che gli interventi di razionalizzazione - consistenti nelle chiusure da attuarsi durante l'anno 2005 - riguardavano 16 uffici come indicato nel piano di interventi che la società era tenuta a trasmettere al Ministero, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del contratto di programma 2003-2005.
In tale documento la società ha individuato per le chiusure da attuare nella provincia di Grosseto, l'ufficio di Travale sito nel comune di Pontieri e quello di Lago Boracifera nel comune di Monterotondo motivandole con una diversa organizzazione del servizio di recapito, ferma restando l'apertura giornaliera, in ogni comune della provincia interessata, di almeno un ufficio postale.
Per l'anno 2006 la società Poste non ha presentato alcun piano di intervento per cui è da ritenere che le chiusure cui si riferisce l'interrogante siano quelle pianificate per l'anno 2005, atteso che Poste italiane non ha la facoltà di effettuare chiusure che non siano state preventivamente comunicate al Ministero (articolo 6, comma 4, del contratto di programma 2003-2005), senza incorrere nei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa.
Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.
MIGLIORI, ULIVI, MARTINELLI e PERINA. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a conclusione di una serie di insistite voci riprese, dalla stampa locale e nazionale circa il possibile trasferimento da Pistoia a Napoli di significative funzioni oggi svolte in Toscana dall'Ansaldo-Breda, gli stessi presidenti della provincia, di Pistoia e della regione Toscana hanno chiesto in merito un'incontro urgente ai vertici aziendali;
tale possibile trasferimento strategico avrebbe gravissime ripercussioni non solo di natura occupazionale ma si proietterebbe drammaticamente su una diffusissima filiera artigianale dell'indotto con effetti devastanti sull'occupazione nella provincia di Pistoia;
grazie al Governo Berlusconi ormai risulta certa la realizzazione all'Osmannoro (Firenze) del Centro di Dinamica Sperimentale delle Ferrovie logicamente connesso alle produzioni pistoiesi dell'Ansaldo-Breda -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere in merito per chiarire il ruolo strategico di Pistoia all'interno delle produzioni Ansaldo-Breda.
(4-00400)
Risposta. - Il Polo tecnologico ferroviario all'Osmannoro, finanziato dalla legge finanziaria 2000, riguarda lo sviluppo dei sistemi innovativi del trasporto su ferro, con particolare riferimento a funzioni di ricerca e di sperimentazione aggiuntive rispetto a quelle che erano già esistenti nell'area, in partnership con le realtà industriali e con i principali centri di tecnologie industriali ed esperienze in grado di supportare sia l'attività di certificazione, sia le realtà industriali presenti sul territorio. Il Polo è stato previsto dall'accordo siglato nel 2003 da Regione e Finmeccanica e dall'Accordo quadro firmato a Palazzo Chigi col Presidente del Consiglio pro-tempore nel 2003.
Ciò premesso, con riguardo alle preoccupazioni sollevate nell'atto in questione relative al mantenimento del ruolo strategico della sede industriale dell'Ansaldo Breda di Pistoia e alle ricorrenti voci circa l'intenzione da parte dei vertici aziendali di un eventuale spostamento di importanti funzioni da Pistoia a Napoli, dalle notizie assunte presso la società è emersa l'insussistenza delle preoccupazioni esposte. Più precisamente, la società ha specificato quanto si illustra di seguito.
Finmeccanica di cui Ansaldo Breda è parte, è impegnata nell'implementazione della strategia aziendale mirata al risanamento economico, finanziario ed al rafforzamento della propria posizione competitiva sul mercato ferrotranviario.
La nuova struttura organizzativa prevede nell'ambito della Direzione generale Industriale, confermata a Pistoia, un rafforzamento delle funzioni di indirizzo/coordinamento a livello centrale (Produzione e Progettazione), nel rispetto del ruolo e delle missioni produttive assegnate alle sedi/stabilimenti in coerenza con quanto previsto nel Piano Industriale sottoscritto presso il ministero dell'industria nel 2001 e puntualmente riconfermato nel confronto con le segreterie nazionali Fim-Fiom-Uilm ed il coordinamento sindacale Ansaldo-Breda sulla Contrattazione di II livello.
La riaffermazione delle indicazioni strategiche ed operative su indicate impongono l'attuazione di un modello organizzativo e gestionale funzionale alla realizzazione di unica azienda, superando in tal modo la logica del «territorio» e la cultura di «stabilimento».
Tale strategia ha l'obiettivo di valorizzare gli assetti industriali sull'intero territorio nazionale (Pistoia-Napoli-Reggio Calabria e Palermo). In particolare, per lo stabilimento di Pistoia la riconferma/rafforzamento di «centro di eccellenza» del sistema veicolo si evidenzia anche attraverso un incremento del livello occupazionale che dall'inizio del 2006 ad oggi è stato di circa 30 unità (ingegneri e tecnici), con una previsione al 31 dicembre 2006 di
ulteriori 40 risorse, pari ad oltre il 6 per cento dell'intero incremento occupazionale Ansaldo-Breda.
Il rafforzamento complessivo e sistematico del comparto ferrotranviario a livello nazionale comporta, inoltre, l'esigenza di sviluppare/potenziare un network qualificato di competenze in una logica di collaborazione e complementarietà sia produttiva che progettuale con l'indotto locale.
In tale ambito, la sottoscrizione in data 17 maggio 2006, da parte di Ansaldo-Breda, del Protocollo per lo sviluppo di Pistoia, che prevede la costituzione di un distretto di eccellenza del materiale rotabile, conferma la piena volontà aziendale di valorizzare le competenze e le iniziative imprenditoriali di tutti i territori di riferimento. Inoltre, la società in questione ha confermato la propria collaborazione ed assistenza alla Provincia di Pistoia, in accordo con l'Università di Firenze, per la realizzazione di un laboratorio di ricerca e di analisi strutturale con competenze estese all'intero settore ferroviario.
Il Ministro dello sviluppo economico: Pier Luigi Bersani.
MIGLIORI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
ogni anno, grazie a programmi di scambio culturale, quasi duemila studenti delle scuole medie superiori trascorrono un periodo di studio all'estero;
ogni anno oltre mille studenti stranieri arrivano in Italia ospiti di famiglie volontarie per conoscere il nostro Paese e la nostra cultura;
parte di questi studenti risiede fuori dalla Comunità europea e necessita dunque di un visto di ingresso per studio;
per agevolare l'ingresso di tali minori la legge Bossi-Fini prevede che le organizzazioni italiane che si occupano di tali scambi culturali ottengano un «riconoscimento» dal Ministero dell'istruzione;
ad oggi non è ancora stata varata una norma, anche transitoria, che stabilisca i criteri di assegnazione di tale «riconoscimento» alle associazioni di scambio culturale, nonostante il 14 giugno 2006 un incontro avvenuto al Ministero degli esteri avesse posto delle basi per l'introduzione di tale norma;
oltre 500 studenti stranieri dovranno, dunque, rinunciare al soggiorno di studio nel nostro Paese e, essendo questo genere di scambi legati ad un principio di reciprocità, altrettanti studenti italiani vedranno rifiutare la richiesta di soggiorno all'estero -:
se non si reputi opportuno un intervento a sostegno di tali scambi culturali, preziosi non solo dal punto di vista formativo di giovani studenti italiani e non, ma anche di promozione dell'immagine e della cultura italiana nel mondo.
(4-00867)
Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la mobilità studentesca internazionale in ingresso in Italia con particolare riguardo agli studenti delle scuole medie superiori.
Il Ministero ha recentemente emanato in materia la circolare n. 59 del 1o agosto 2006, nella quale sono state fornite precisazioni in relazione ad alcune perplessità rappresentate in ordine all'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 l'articolo 44-bis relativo ai visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca.
In particolare, il suddetto articolo 44-bis consente l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dall'apposito decreto del Ministro degli affari esteri, «ai minori di età, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal ministero degli affari esteri, dal ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca o dal ministero per i beni e le attività culturali».
A questo proposito, nella suddetta circolare n. 59 è stato ricordato che la mobilità studentesca internazionale è stata già oggetto di considerazione nella precedente circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997 che, fra l'altro, tratta l'accoglienza nelle classi di singoli alunni provenienti dall'estero nel caso in cui non sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed abbia durata non superiore ad un anno scolastico. Sono state, quindi, confermate le indicazioni già fornite nella precedente circolare n. 181 del 17 marzo 1997, precisando che le indicazioni ivi contenute si applicano anche ai casi in cui l'inserimento temporaneo nelle classi ordinarie sia richiesto dai genitori o tutori in corrispondenza di un soggiorno in Italia coordinato da organizzazioni esterne alla scuola.
Nella stessa circolare n. 59 è stato altresì precisato che l'approvazione del programma individuale richiesta dalla norma è da intendersi acquisita ove gli organi collegiali scolastici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'abbiano motivatamente deliberata con riferimento sia agli aspetti generali che a quelli specifici connessi con la programmazione didattica del consiglio di classe della classe interessata. Ciò, evidentemente, per soddisfare anche finalità di snellimento e semplificazione amministrativa.
Relativamente all'assistenza sanitaria, è stato fatto presente che per i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea è stata modificata la normativa esistente all'epoca a seguito dell'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia.
Con riguardo, poi, alla richiesta di interventi a sostegno degli scambi in argomento, si comunica che nella direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, emanata il 25 luglio 2006 con prot. n. 5960/FR, sono stati individuati come obiettivi prioritari, fra gli altri, i seguenti:
promuovere e qualificare la partecipazione delle scuole ai programmi di azione comunitaria Socrates e Leonardo da Vinci;
sostenere e incrementare la partecipazione attiva e responsabile ai progetti delle Organizzazioni internazionali Ocse, Unesco, Consiglio d'Europa;
incentivare le iniziative di cooperazione.
Quanto sopra per quel che concerne i provvedimenti già adottati da questo ministero in materia.
È ora all'esame uno schema di provvedimento predisposto dal ministero degli affari esteri per disciplinare i visti d'ingresso in Italia, recante anche disposizioni in materia di permessi di studio.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
MINARDO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la grave situazione scaturita dalla vertenza degli avvocati che in numero massiccio aderiscono allo sciopero della categoria sta creando non pochi disagi agli utenti;
a giudizio dell'interrogante il provvedimento contenuto nel decreto Bersani è ingiusto e penalizzante per i cittadini in quanto elimina le garanzie previste nella Costituzione della Repubblica;
sono state tagliate ingenti somme per la Giustizia, sono stati bloccati i pagamenti degli onorari per cittadini meno abbienti e che non possono permettersi un avvocato, per i quali lo Stato dovrebbe garantire il «gratuito patrocinio»;
inoltre, il provvedimento prevede l'abolizione dei tariffari, garanzia di equità di trattamento per tutti i cittadini;
l'eliminazione delle tariffe ed il cambiamento del sistema di anticipazione delle spese processuali renderanno impossibili il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio;
secondo l'interrogante, di tale riforma ne beneficeranno soltanto le grosse
lobby industriali, bancarie e assicurative, che avranno un forte potere contrattuale e che potranno usare l'arma del ricatto per ottenere condizioni sempre più favorevoli e sarebbero privilegiate le grosse strutture del Nord o addirittura europee in danno degli avvocati locali -:
se non ritenga opportuno convocare un tavolo di concertazione con le associazioni rappresentative degli avvocati al fine di affrontare la predetta questione.
(4-00531)
Risposta. - Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, contiene nella prima parte (Titolo I) le norme sulle liberalizzazioni. Si tratta di misure urgenti volte ad attuare principi costituzionali nazionali ed europei.
Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti evidenziati dall'interrogante in merito all'eliminazione, operata dal decreto, delle garanzie previste nella Costituzione della Repubblica, si precisa che le norme relative al I Titolo, come richiamate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento a e materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dette norme recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto e l'attuazione del Trattato istitutivo della Comunità europea (articoli 43, 49, 81, 82 e 86), in particolare, con riferimento alla promozione della concorrenza e della competitività e alla tutela dei consumatori. Ciò anche in conformità al secondo comma del richiamato articolo 117 della Costituzione che individua le materie di competenza legislativa esclusiva statale, nonché all'interpretazione fornita al riguardo dalla giurisprudenza.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale, a partire dal 2002, ha evidenziato come la tutela della concorrenza ingerisca trasversalmente tutti i settori produttivi, accogliendone una nozione dinamica e ricomprendendo all'interno della competenza legislativa esclusiva statale gli interventi che «siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale» (sentenza 13 gennaio 2004, n. 14).
La stessa Corte, inoltre, ha ammesso esplicitamente la possibilità, anche con riferimento alle materie di competenza esclusiva regionale, che l'esigenza di esercizio unitario consenta allo Stato di attrarre, oltre che la funzione amministrativa, anche quella legislativa, ferma restando la necessità che la disciplina segua «un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza 24 giugno 2005, n. 242).
Sui contenuti del decreto vi è stato confronto tecnico e politico con tutte le categorie.
In fase di conversione del decreto, attraverso le audizioni delle parti sociali ed il confronto con l'opposizione, il Parlamento (in Commissione Bilancio Senato e infine nelle Assemblee Senato e Camera) ha accolto importanti suggerimenti ed integrazioni che, però, non hanno modificato l'impianto delle liberalizzazioni e, soprattutto, sono stati coerenti con gli obiettivi del provvedimento, ossia la tutela degli interessi dei consumatori, nonché il rilancio dell'economia e dell'occupazione.
Per quanto riguarda le misure inerenti alla tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, con l'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, come emendato nell'iter parlamentare (testo approvato dal Parlamento il 3 agosto 2006), in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, pur restando fermo che:
a) l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo;
b) il medesimo professionista non può partecipare a più di una società;
c) la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria responsabilità.
Con l'articolo 2, al comma 2, le modifiche apportate sono volte a consentire al giudice di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, sulla base della tariffa professionale, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio.
Il testo così modificato costituisce, quindi, un punto di mediazione fra le diverse esigenze. Le norme introdotte comporteranno la riduzione delle parcelle e una maggiore efficienza nelle prestazioni offerte, una più ampia informazione a disposizione dell'utenza e quindi più possibilità di comparazione e di scelta, una maggiore capacità contrattuale da parte del consumatore, nonché la possibilità di creare studi italiani più competitivi a livello internazionale e un ulteriore aumento dell'offerta dei servizi integrati.
Il ministero della giustizia si occuperà del tema della riforma delle professioni e, in tale ambito, valuterà le modalità del confronto anche con le Associazioni degli Avvocati.
Il Ministro dello sviluppo economico: Pier Luigi Bersani.
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il dominio delle zone di Scampia e Secondigliano di Napoli da parte del clan camorristico Di Lauro e la conseguente faida con gli scissionisti, hanno provocato negli ultimi anni, e stanno continuando a provocare una lunga scia di morti sull'intero territorio partenopeo;
nel mese di aprile del 2004, a Torino, è stato arrestato Vincenzo Di Lauro, figlio del noto superboss Paolo, con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso e di traffico internazionale di stupefacenti;
nei giorni scorsi il tribunale del riesame di Napoli, per un difetto di motivazione (nell'ordinanza mancava la pagina dedicata alle esigenze cautelari), ha emesso l'ordinanza di scarcerazione di Vincenzo Di Lauro;
i giudici del tribunale del riesame di Napoli attribuiscono il grave cavillo alla «carenza di mezzi e strutture che pesa sugli uffici giudiziari di Napoli»;
l'interrogante ritiene, invece, che la mancanza dell'importante pagina giudiziaria sia addebitabile all'incuria e alla poca serietà professionale del personale addetto alla cancelleria, nonché al mancato controllo degli atti da parte dei giudici;
a ciò va aggiunta la mancanza di coordinamento tra i vari uffici giudiziari se corrisponde al vero che la DDA di Napoli, avrebbe richiesto un immediato provvedimento restrittivo nei confronti di Vincenzo Di Lauro, non notificato in tempo utile al carcere di Torino dove questi è detenuto;
il risultato di tutto ciò ha portato alla nuova latitanza del boss Vincenzo Di Lauro ed al conseguente annullamento
dell'importante lavoro investigativo profuso dalla Forze dell'Ordine;
a causa di inspiegabili «cavilli giudiziari», troppo spesso, si sta assistendo a provvedimenti di «scarcerazioni facili» assunti nei confronti di noti e pericolosi boss della criminalità organizzata, in particolare, nel Mezzogiorno d'Italia -:
quali urgenti iniziative, intenda attuare per verificare la veridicità dei fatti sopra descritti e, in caso positivo, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti degli eventuali responsabili;
se non ritenga, altresì, di dover avviare un'azione dì monitoraggio ispettivo per verificare le cause che sono alla base delle preoccupanti e numerose «sarcerazioni facili», dovute ad inspiegabili «cavilli giudiziari».
(4-00244)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che sulla vicenda giudiziaria fu prontamente disposta un'inchiesta amministrativa. Alla luce degli accertamenti svolti, è stata esercitata l'azione disciplinare nei confronti dei dottori Oscar Bobbio, Pietro Carola ed Andrea Nocera, giudici della IV sezione del Tribunale di Napoli, per aver violato i doveri di diligenza e laboriosità di cui all'articolo 1, comma 1, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
I suddetti magistrati, infatti, quali componenti il collegio giudicante che, in data 17 maggio 2006, emetteva misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di Di Lauro Vincenzo, Baccari Giovanna e De Felice Raffaella, per gravi reati in materia di associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di sostanze stupefacenti, predisponevano in forma definitiva e sottoscrivevano il provvedimento suddetto, che quindi licenziavano con il rilascio delle copie per l'esecuzione, non controllando - con grave ed inescusabile negligenza - la sua completezza né la sua corrispondenza con la minuta in precedenza redatta. In tal modo consentivano che il testo del provvedimento riportasse una evidente interruzione nella parte motiva, con conseguente totale esclusione di qualsiasi argomentazione in ordine alla necessaria sussistenza delle esigenze cautelari, secondo i parametri normativi. Con ciò determinavano, quindi, la nullità radicale dell'ordinanza, nullità che veniva successivamente dichiarata dal tribunale per il riesame di Napoli. Quale diretta conseguenza della condotta negligente, scaturiva la scarcerazione di Di Lauro Vincenzo, esponente di vertice della criminalità organizzata napoletana e, come tale, persona estremamente pericolosa.
Quanto al diverso profilo evidenziato dall'interrogante, concernente la lamentata carenza di mezzi e strutture che caratterizzerebbe gli uffici giudiziari partenopei, si segnala che da una comparazione complessiva tra gli organici previsti e le risorse umane presenti negli uffici giudiziari in questione, in gran parte di essi il numero delle unità in servizio (riferite sia al personale dei ruoli dell'amministrazione che al personale a tempo determinato - ex lavoratori socialmente utili - o in posizione di comando da altre amministrazioni o enti) è pressoché uguale al numero delle unità fissate in pianta organica.
Si fa presente, infine, che è stata avviata un'istruttoria finalizzata a verificare l'opportunità, segnalata dall'interrogante, di disporre un monitoraggio ispettivo per verificare le cause delle asserite numerose «scarcerazioni facili».
Il Ministro della giustizia: Clemente Mastella.
PEDRIZZI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
in seguito alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 305 del 21 ottobre 2004, la Regione Lazio bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di addetto stampa - area amministrativa, categoria «D», posizione economica iniziale «D1», nel ruolo del personale del consiglio regionale del Lazio;
il bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il giorno 30 novembre 2004, identificato dal codice 06, insieme ad altri sei concorsi;
dopo aver superato la prova pre-selettiva, le due prove scritte (marzo 2005) e la prova orale (maggio 2005) i partecipanti risultati idonei rimanevano per mesi in attesa di comunicazioni da parte dell'amministrazione regionale;
il giorno 10 gennaio 2006, con notevole ritardo rispetto agli altri sei concorsi banditi più di un anno prima, veniva pubblicata sul B.U.R.L. n. 1 la graduatoria del concorso codice 06, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 13 dicembre 2005;
in particolare, la suddetta Determinazione Dirigenziale, dopo aver approvato la graduatoria definitiva e proclamato i 15 vincitori del concorso, disponeva che questi ultimi venissero «inquadrati nella qualifica corrispondente, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti» e che da tale data decorressero gli effetti economici mentre gli effetti giuridici decorressero dalla data di adozione del provvedimento stesso;
conseguentemente, nel febbraio 2006, i vincitori ricevevano lettera raccomandata dal segretario generale del Consiglio regionale con cui veniva comunicata la nomina a vincitore e, contestualmente, veniva richiesto di consegnare entro un mese una serie di documenti per «poter procedere all'assunzione», richiesta peraltro regolarmente esaudita entro tale termine da tutti i vincitori non rinunciatari;
dopo mesi di assoluto silenzio, nel maggio 2006, i vincitori ricevevano una lettera dal segretario generale Aldo Ciulla, (prot. n. 07387 del 10 maggio 2006), in cui veniva comunicato il rinvio dell'assunzione per motivi legati al DPCM 15 febbraio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006);
nel frattempo, i vincitori degli altri sei concorsi banditi insieme al concorso codice 06 sono tutti stati assunti e lavorano alla Regione Lazio;
questa situazione di impasse ha determinato, oltre ad una legittima aspettativa di assunzione da parte degli interessanti, anche la rinuncia a collaborazioni e/o incarichi di lavoro da parte degli stessi, in attesa della prevista firma del contratto;
il concorso in oggetto è stato l'unico a patire il rinvio delle assunzioni rispetto a tutti gli altri concorsi svolti in contemporanea durante il 2005 -:
se, e con quali risultati, il Consiglio regionale abbia richiesto un parere al ministero delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa l'applicabilità del DPCM 15 febbraio 2006 al concorso in oggetto.
(4-00541)
Risposta. - L'interrogazione si riferisce ad una questione posta dal Consiglio regionale del Lazio al Dipartimento della Funzione pubblica in ordine all'interpretazione della normativa vigente in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le regioni.
Premesso che tale materia è disciplinata dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a cui si è dato attuazione mediante gli accordi raggiunti in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, il 28 luglio e il 24 novembre 2005 e recepiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2006; al riguardo si rappresenta quanto segue.
Il Consiglio regionale del Lazio in data 21 aprile 2006 ha chiesto al Dipartimento un parere circa l'applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in ordine alla possibilità di procedere, in deroga a quanto previsto dalla finanziaria 2000, all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di addetto stampa - area amministrativa, categoria D, posizione economica iniziale D1, nel ruolo del personale del Consiglio regionale del Lazio. In proposito
il Dipartimento della finzione pubblica con nota del 12 luglio 2006 ha espresso le seguenti valutazioni.
L'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, raggiunto nella Conferenza unificata del 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, e successivamente recepito dall'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2006, prevede che nel triennio 2005-2007 le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali devono comunque garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori agli importi fissati dal medesimo decreto.
In particolare, per la Regione Lazio, l'economia di spesa da conseguire, per l'anno 2005, è stata determinata in circa 2 milioni di euro, mentre per l'anno corrente, in attesa dell'approvazione della nuova ripartizione delle economie di spesa per le regioni in sede di Conferenza unificata, il citato decreto ha previsto un limite per le assunzioni pari al 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
In merito, poi, alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha espressamente fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, va precisato che tra queste ultime è possibile far rientrare anche quelle il cui bando risulti indetto e pubblicato alla data del 30 novembre 2004.
In tal senso, infatti, il Consiglio di Stato (sez. IV - sentenza n. 5018 del 6 luglio 2004) ha affermato che una procedura concorsuale di accesso al pubblico impiego inizia con l'indizione e la pubblicazione del relativo bando; pertanto rientrano nella fattispecie di concorsi in atto anche quelli semplicemente banditi e per i quali non siano ancora in fase di espletamento le prove di esame.
Ciò rilevato, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, i suddetti Accordi, tuttavia, lungi dall'escludere le procedure di reclutamento, sebbene avviate entro la data del 30 novembre 2004, dai limiti assunzionali fissati per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, intendono far riferimento ai criteri per la rideterminazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge finanziaria 2005, delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto.
Nel merito, quindi, la Regione Lazio, può legittimamente avviare le assunzioni di personale programmate, tra cui eventualmente anche quelle concernenti i vincitori del concorso per addetto stampa in oggetto indicato, esclusivamente nel rispetto dei suindicati vincoli finanziari, nonché dei limiti percentuali relativi al personale cessato dal servizio nel corso del 2005, così come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri più volte ricordato.
Va, infine, rilevato che la medesima amministrazione regionale, nell'avviare le predette procedure di assunzione, è tenuta, comunque, a rispettare l'ulteriore vincolo finanziario posto dalla legge finanziaria 2006, nell'ambito del quale rientrano anche le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
L'articolo 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 dispone, infatti, che le Regioni e gli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo il conseguimento delle citate economie di spesa previste dalla legge finanziaria 2005, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento.
In conclusione, in merito all'applicabilità al concorso in esame del suddetto decreto, così come richiesto da ultimo dall'interrogante, è da ritenersi che lo stesso sia pienamente applicabile, pur nei limiti e con le specifiche sopra evidenziate.
Appare, tuttavia, evidente che la Regione Lazio, prima di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, sebbene vincitore di concorso, debba opportunamente tener conto anche dell'insieme dei
vincoli finanziari, posti rispettivamente dalla legge finanziaria 2005 e 2006.
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.
ANTONIO PEPE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
le attività di verifica poste in essere dagli Ispettori del Lavoro, sono spesso complesse ed articolate e richiedono assunzione di disagio e rischi commisurati alla difficoltà dei singoli casi da verificare;
il personale ispettivo in servizio presso gli uffici provinciali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento connesso ai compiti di istituto, in genere, si può avvalere per gli spostamenti anche di mezzi di trasporto propri;
risulta che in alcuni casi il personale ispettivo di cui sopra ha ritirato la disponibilità all'utilizzo dei mezzi propri e l'attività di ispezione è effettuata solo con l'utilizzo di mezzi pubblici di linea -:
quali misure urgenti intenda assumere per far fronte alla situazione sopra descritta e se non ritenga, al fine di stabilire un corretto rapporto tra Pubblica amministrazione e dipendenti, di dover riconoscere al personale ispettivo una indennità commisurata alle condizioni di disagio e rischio che l'attività di vigilanza comporta. In particolare se non ritenga, altresì, di dover adeguare il rimborso chilometrico alle tabelle ACI e le polizze assicurative alla copertura totale dell'eventuale danno subito sia dal mezzo che dalla persona.
(4-00445)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta, in via preliminare, che per effetto delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previste dalla legge finanziaria (articolo 1 comma 11 legge n. 266 del 2005) e da ultimo, dalla legge n. 248 del 2006, l'Amministrazione ha dovuto ridurre consistentemente il numero delle autovetture in leasing, a disposizione sia delle Direzioni regionali e provinciali che dell'Amniinistrazione centrale.
A prescindere dalla suddetta riduzione le autovetture disponibili, non per tutte le Direzioni provinciali e, al massimo, una per ufficio, non sarebbero state sufficienti a coprire neppure in minima parte le esigenze di mobilità del personale ispettivo.
Come evidenziato nell'interrogazione, una consistente maggioranza degli ispettori del lavoro, a seguito della previsione contenuta al comma 213 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria) che ha soppresso l'indennità di trasferta, ha ritirato la disponibilità ad utilizzare il proprio mezzo per l'attività esterna.
Al riguardo si precisa che il comma 9 dell'articolo 36 della legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha ripristinato l'indennità di trasferta nei confronti del personale ispettivo del ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Inps e dell'Inail, amministrazioni impegnate in prima fila nella lotta al lavoro nero ed al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Si fa presente, poi, che il regime attuale dei rimborsi chilometrici, previsto dalle vigenti normative, consente di coprire solo parzialmente il costo effettivo dell'uso dei proprio mezzo, peraltro coperto - nel caso di espletamento del servizio - da apposita polizza Kasco.
In ordine alla problematica, questa Amministrazione sta valutando quali iniziative sia possibile assumere.
Per quanto riguarda, infine, il problema dell'istituzione di un'indennità appositamente destinata al personale ispettivo, si comunica che, allo stato, con la liquidazione del Fondo Unico d'Amministrazione del 2005, saranno corrisposte, come per gli anni precedenti, maggiorazioni per il personale che presta servizio fuori sede. Per l'anno in corso analoga previsione è oggetto di trattative sindacali in fase di definizione.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale: Rosa Rinaldi.
CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro delle infrastrutture, Al Ministro dei trasporti, Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000, «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore» (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000), ha stabilito i criteri tecnici per la predisposizione dei piani di intervento per il contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dagli effetti negativi operati dalle infrastrutture di trasporto sull'ambiente, che rientrano nella Valutazione di impatto ambientale (VIA) cui tali infrastrutture sono soggette;
il progetto di intervento più comune, già realizzato su diversi tratti delle autostrade italiane, è costituito dall'installazione di barriere antirumore che consistono in pannelli trasparenti;
le barriere antirumore possono però costituire un ostacolo pericoloso per l'avifauna, poiché, non essendo ben visibili in determinate condizioni di luce, possono causare la morte degli uccelli che vi sbattono contro. Ad esempio, è stato riscontrato che le barriere installate a Modena nelle aree PEEP di Via S. d'Acquisto e di Via M. Capitani, lunghe rispettivamente 600 m e 350 m, sono state causa del decesso, in meno di cinque mesi dalla posa in opera, di 85 esemplari di uccelli appartenenti a 19 specie diverse;
per evitare questo pericolo in alcune regioni (ad esempio in Lombardia), e comunque in pochi tratti autostradali, è stato adottato l'espediente di applicare sulle lastre sagome adesive di uccelli rapaci a scopo dissuasivo;
nel mese di luglio 2006 la LAC - Lega per l'abolizione della Caccia - ha lanciato una «Campagna» e-mail per chiedere alle società e agli enti gestori di strade e autostrade che vengano prese delle misure volte ad impedire che i volatili rimangano feriti o addirittura uccisi a causa dell'impatto sulle barriere antirumore che si stanno realizzando sulle autostrade italiane, chiedendo che, come in altri paesi europei, i pannelli trasparenti siano dotati di sagome di uccelli adesive, che inducano i volatili a cambiare direzione e a non impattare sulle strutture antirumore;
oltre ad essere un segno di civiltà, questa è anche una misura molto semplice che, con un costo minimo, potrà salvare la vita ad una parte non indifferente del patrimonio faunistico nostrano;
secondo le associazioni animaliste, questa soluzione risulterebbe comunque insufficiente a garantire l'incolumità dell'avifauna nel caso di strutture ad elevato sviluppo lineare. Soluzioni più valide, sotto questo profilo, risultano essere l'impiego di lastre colorate o con motivi (strisce, quadrati, ecc.) realizzati in fabbrica mediante serigrafia o spazzolatura. Allo scopo di rendere visibile una barriera trasparente risultano utili anche i filamenti neri di poliammide che possono essere inglobati nelle lastre di metacrilato, con funzioni di dissipazione di energia d'urto e di collegamento dei frammenti in caso di rottura;
quale sia ad oggi la reale applicazione del decreto ministeriale del 29 novembre 2000, ed in particolare il progetto sulle barriere antirumore nell'intero territorio nazionale -:
se il Governo, alla luce delle conseguenze derivate dalla realizzazione delle barriere antirumore con i pannelli trasparenti, e seguendo le indicazioni delle associazioni ambientaliste, non ritenga opportuno stabilire criteri tecnici più dettagliati e studiare soluzioni adatte ad evitare la morte degli uccelli.
(4-00877)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'Anas S.p.a. fa conoscere di aver avviato le attività necessarie per la stesura dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle strade statali esistenti prescritti dal decreto del ministero dell'ambiente del 29 novembre 2000.
Nei progetti attualmente in fase di elaborazione, sono previsti simboli e segni grafici idonei ad evitare che gli uccelli urtino contro le barriere antirumore trasparenti.
L'Anas S.p.a. ha inoltre predisposto ed inviato alle società concessionarie autostradali una raccomandazione volta ad assicurare l'adozione, anche sulla rete autostradale, delle medesime misure mirate ad eliminare la problematica in questione quali la predisposizione sulle lastre delle barriere di sagome adesive a scopo dissuasivo.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con riferimento alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici e al conferimento degli incarichi di presidenza, la Corte costituzionale - con sentenza n. 190 del 2006 - ha dichiarato illegittimo l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, relativo all'applicazione delle riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999;
l'articolo 8-bis della legge sopra citata, secondo il giudizio della Corte, accordava una riserva di posti anche agli inabili già nella condizione di occupati, assicurando loro un indebito diritto nella progressione di carriera e alterando, in tal modo, l'equilibrio tra due interessi pubblici da contemperare, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili. Tale tutela, infatti, deve essere accordata soltanto quando si tratti di favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, ossia quando versino in stato di disoccupazione, ma non nei casi in cui si tratti di assicurare la progressione in carriera dei dipendenti, disabili o normodotati;
sebbene gli effetti demolitori della sentenza non riguardino gli atti già compiuti prima del disposto della Corte - in aderenza ad un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità ha come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi - le conseguenze dell'applicazione del disposto costituzionale riguardano numerosi profili e posizioni, tutt'altro che chiariti e risolti;
le recenti note e circolari emanate dal ministero della pubblica istruzione, sull'applicazione della sentenza n. 190 del 2006, mettono in luce alcune prime indicazioni che, tuttavia, necessitano di un loro completamento, tra cui: a) l'invito a presentare domanda anche a coloro che non hanno potuto conseguire l'incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell'applicazione, in favore degli altri aspiranti, della riserva in esame; b) sarebbero tutelati soltanto coloro che essendo danneggiati dalla legge hanno presentato ricorso, solo ad essi andrebbe riconosciuta la conferma dell'incarico anche se non è chiaro se abbiano anche la possibilità di accedere al concorso riservato (in base alla legge n. 43 del 2005); c) non risulta chiaro se tra gli effetti della pronuncia della Corte, già determinatisi con la conclusione della procedura per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2005-2006, siano anche inclusi i riservisti che hanno già svolto un anno di incarico di presidenza, e se costoro possano partecipare al corso-concorso, sulla base dell'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005, concernente i posti vacanti degli incarichi di presidenza;
si sta producendo una situazione di confusione e di stallo in ordine alle conseguenze della sopraccitata sentenza, al concorso riservato e alle tutele differenziate di coloro che sono stati «beneficiati» o danneggiati dalla legge n. 186 del 2004;
la complessità sopra descritta, inoltre, si sta traducendo in situazioni estremamente variegate anche a livello regionale, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per le questioni attinenti alle ammissioni e al relativo periodo di formazione, a seguito di ordinanze dei Tar e di indicazioni delle Direzioni regionali che stanno operando in direzioni completamente opposte -:
se non intenda opportuno fornire indicazioni e orientamenti circa gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla succitata sentenza, in relazione sia alla conferma degli incarichi di presidenza che alle procedure concorsuali in atto per posti di dirigente scolastico, affinché vi sia omogeneità di comportamento amministrativo in tutto il Paese.
(4-00528)
Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante chiede che siano fornite dal ministero indicazioni e orientamenti circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 3-11 maggio 2006, n. 190, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 - recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori delle pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 - nella parte in cui ha disposto l'applicazione della normativa sulle riserve di posti a favore delle categorie svantaggiate, previste dalla legge n. 68 del 1999, anche alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ivi comprese quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza.
Come è noto, il ministero, appena è venuto a conoscenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, si è attivato per esaminare compiutamente le possibili conseguenze nonché le difficoltà delle problematiche ingenerate dall'applicazione della sentenza medesima.
Proprio al fine richiamato nella interrogazione - l'omogeneità di comportamento amministrativo in tutto il Paese - il ministero ha diramato agli uffici scolastici regionali la nota n. 720 del 15 giugno 2006; in questa nota sono state fornite indicazioni in relazione alle situazioni ivi ipotizzate, tenendo conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità ha come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi.
Si ritiene utile riportare di seguito quanto indicato nella suddetta nota ministeriale in relazione alle situazioni ipotizzate:
1. Docenti che hanno svolto l'incarico di presidenza usufruendo della riserva di posti, la cui nomina è stata oggetto di ricorso dei contro interessati: la posizione di questi docenti nella graduatoria del 2005-2006 dovrebbe essere rivista alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e, nel caso venga accertato che non avrebbero avuto diritto ad ottenere l'incarico, la conferma dell'incarico per il 2006-2007 non può operare nei loro confronti. Diversamente, qualora venga accertato che i docenti in questione avrebbero comunque avuto diritto all'incarico nel 2005-2006, la conferma per il 2006-2007 può legittimamente operare.
2. Ricorrenti avverso il conferimento degli incarichi ai docenti riservatari: qualora la revisione delle posizioni di graduatoria confermi il loro diritto all'incarico per il 2005-2006, nei loro confronti è ipotizzabile la conferma dell'incarico per il 2006-2007, tenuto conto del presumibile esito favorevole dei ricorsi.
3. Docenti che hanno usufruito della riserva per ottenere l'incarico di presidenza nel 2005-2006, ma nei cui confronti non è stato proposto ricorso dai contro interessati: anche per questa categoria, ad avviso di questo Ufficio, dovrebbe operare la procedura di cui al precedente punto 1 e, di conseguenza, la conferma dell'incarico per il 2006-2007 non dovrebbe essere automaticamente
disposta per il semplice fatto di aver svolto l'incarico, ma solo nel caso sia accertato che essi avrebbero comunque avuto diritto all'incarico anche senza il beneficio della riserva di posti.
4. Docenti che non hanno ottenuto l'incarico di presidenza per il 2005-2006 e che non hanno prodotto ricorso avverso le nomine conferite ai docenti riservatari: nei confronti di tale categoria, ad avviso di questo Ufficio, non può riconoscersi alcun diritto per quanto riguarda le conferme degli incarichi per il 2006-2007 sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto essi, avendo fatto acquiescenza alle nomine, ormai definitive, conferite nel 2005-2006 applicando l'articolo 8-bis, non hanno maturato alcuna legittima aspettativa ed inoltre non hanno svolto nel 2005-2006 l'incarico che la legge richiede espressamente per poterne ottenere la conferma nel 2006-2007.
Successivamente, con nota n. 121 del 14 luglio 2006, parimenti indirizzata agli Uffici scolastici regionali, il mistero ha ritenuto opportuno rimettere alla valutazione degli stessi uffici la possibilità di coprire eventuali posti rimasti disponibili, in via residuale ed in una fase successiva alle procedure di conferma degli aventi diritto, con coloro che avrebbero titolo giuridico al conferimento dell'incarico qualora non fosse stata vigente nell'anno 2005/2006 la legge poi dichiarata incostituzionale e con coloro che sulla base della predetta legge hanno comunque svolto l'incarico nello stesso anno scolastico. Quanto sopra in considerazione del prevalente interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti con personale che possa dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e previo accertamento dell'assenza di controinteressati.
Per quanto riguarda il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, le posizioni degli aspiranti al concorso stesso saranno tutte esaminate e valutate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in argomento e, quindi, le procedure attuate a livello regionale dai competenti Uffici scolastici regionali si svolgeranno sulla base di criteri uniformi e generalizzati su tutto il territorio nazionale, in applicazione del principio della par condicio.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
a Ciminna, piccolo comune in provincia di Palermo, esistono una sezione staccata del liceo scientifico «N. Palmeri» di Termini Imerese e una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale (I.T.C) «V. Pareto» di Palermo;
alcuni mesi fa il Direttore del Dipartimento pubblica istruzione della Sicilia ha inviato agli uffici competenti del Ministero una proposta di aggregazione della sezione staccata dell'I.T.C Pareto di Palermo al liceo scientifico di Termini Imerese, con parere favorevole espresso dal Consiglio Scolastico Provinciale, della Provincia regionale di Palermo, del centro servizi amministrativi (CSA), dell'ufficio scolastico regionale e dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione;
le ragioni delle proposte di aggregazione della sezione staccata al Palmeri di Termini Imerese (centro vicino a Ciminna) si inseriscono perfettamente nella strategia di dimensionamento degli Istituti Superiori della Regione che vede tra l'altro, le sezioni staccate dipendere quasi totalmente da sedi ubicate nella provincia -:
quale sia lo stato della pratica relativa, se vi siano motivi ostativi e se non ritenga, in caso la proposta sia condivisa, di dover accelerarne i termini della definizione visto l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico.
(4-00702)
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante chiede di conoscere lo stato della pratica relativa alla proposta di aggregazione della sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Palermo, funzionante nel comune di Ciminna, al
liceo scientifico Termini Imerese, avanzata dal Direttore del Dipartimento pubblica istruzione della Sicilia.
Al riguardo si premette che il dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione Sicilia è disciplinato dalla legge regionale del 24 febbraio 2000, n. 6. L'articolo 3, comma 9, della succitata legge prevede che «con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa intesa con il ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani provinciali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
Per quanto concerne in particolare la sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Palermo, funzionante nel comune di Ciminna, si fa presente che, in data 26 luglio 2006, con nota prot. n. 575, il ministero, dopo aver acquisito il necessario parere favorevole del competente Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, ha comunicato alla Regione Sicilia l'intesa sulle proposte di dimensionamento e nuove istituzioni avanzate dalla Regione medesima.
Con decreto del 1o agosto 2006 l'Assessore Regionale alla pubblica istruzione ha formalizzato l'intesa.
Nel decreto sono previsti vari cambi di aggregazione di sezioni staccate e, tra essi, il cambio di aggregazione della suddetta sezione staccata di Ciminna dall'istituto tecnico commerciale «Pareto» di Palermo al liceo scientifico «Calmieri» di Termini Imerese.
Il decreto prevede che tutti gli interventi di dimensionamento abbiano effetto con il 1o settembre 2007 attesa la necessità di variare l'anagrafe scolastica in sede di predisposizione dell'organico di diritto.
Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.
SALERNO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
l'imminenza della stagione turistica estiva che interesserà prevalentemente le località della media ed alta Valle Susa servite e situate lungo il tratto della autostrada del Frejus;
in questo periodo tale tratta autostradale risulta pesantemente interrotta in numerosi punti del suo percorso con conseguente produzione di disagio, di rallentamento e di difficoltà di guida per i veicoli in transito e, nel caso di una loro permanenza, anche per i potenziali turisti che scenderanno dal nord Europa verso l'Italia nelle prossime settimane;
altresì la più completa assenza, lungo il tracciato autostradale, di cartellonistica turistica che segnali i siti di notevole interesse storico ed architettonico come Susa, Exilles, Avigliana, Bardonecchia per citare alcuni dei più significativi centri turistici situati lungo l'asse autostradale -:
quando termineranno i lavori di questi cantieri e se ciò coinciderà con l'inizio dell'esodo turistico estivo che viene stimato con l'inizio del mese di luglio, ridando piena e fluida percorribilità dell'autostrada in oggetto agevolando soprattutto le migliaia di turisti che nelle prossime settimane la percorreranno;
se non ritiene, nell'interesse generale, di sollecitare la società SITAF, ad installare un'idoneo impianto di cartellonistica promozionale che dia rilievo ai tantissimi siti turistici situati lungo l'asse dell'autostrada del Frejus consentendo alle migliaia di turisti in transito dal nord Europa verso l'Italia una prima opzione di visita ai tanti centri della alta, media e bassa Valle Susa.
(4-00415)
Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si forniscono i seguenti elementi di riposta.
Per quanto attiene alla situazione dei cantieri lungo il tracciato autostradale - A32 Torino-Bardonecchia - in concessione alla Sitaf Spa, l'Anas Spa riferisce che nel
mese di luglio 2006, escludendo quelli poco impattanti sulla circolazione, erano presenti cantieri notturni atti ad espletare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione sia delle opere civili sia degli impianti tecnologici di sicurezza nelle gallerie.
La società stradale sottolinea, inoltre, che l'apertura dei cantieri è stata adottata avendo riguardo alle frequenze storiche dei transiti di veicoli nelle tratte interessate.
In ogni caso, nell'ultima settimana di luglio, come da disposizioni dell'Anas Spa tutti i cantieri presenti sono stati rimossi; detta rimozione è avvenuta, quindi, al termine dei lavori di manutenzione programmati e prima dell'intensificarsi del flusso veicolare, nazionale ed internazionale in occasione dell'esodo estivo.
Per quanto concerne i cantieri rimanenti, gli stessi sono stati limitati a due casi:
nel tratto finale dell'autostrada A32 verso Bardonecchia, si pone in evidenza l'ultimazione della quarta corsia. La circolazione in tale tratta si è sempre svolta a doppio senso di circolazione o con una corsia libera per senso di marcia. Non si sono registrati particolari disagi all'utenza;
si è verificata, inoltre, la chiusura dei varchi di comunicazione tra una carreggiata e l'altra in diversi punti sull'asse autostradale, con cantieri di riduzione di carreggiata e chiusura di entrambe le corsie di sorpasso. Ad ogni modo, erano presenti al massimo 3 cantieri durante la settimana e 1 o 2 nel fine settimana, tutti di lunghezza non superiore a 500 metri ed opportunamente distanziati fra loro. Inoltre, a partire dalla metà del mese di luglio 2006, nei momenti di maggior afflusso di traffico, i cantieri testè menzionati sono stati modificati in modo tale da rendere disponibili due corsie libere al traffico veicolare, pur nel rispetto delle sicurezza della circolazione.
In ogni caso, dal 21 luglio 2006, la situazione dei cantieri si è progressivamente alleggerita fino allo loro totale eliminazione a partire dal 9 agosto 2006.
Per quanto riguarda l'installazione di impianti di cartellonistica promozionale lungo l'autostrada del Frejus, con particolare riguardo alla Val Susa, l'Anas fa presente che la cartellonistica promozionale è regolamentata dall'articolo 130, comma 2, del Regolamento attuativo del Codice della Strada per «segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa».
Lungo l'intera estesa della A32 sono presenti, a partire da febbraio 2006, 13 cartelli di informazione turistica.
La società stradale riferisce, infine, che tutti i cartelli sono di dimensioni minime 300x225 e sono localizzati in prossimità degli svincoli da cui è possibile raggiungere le località indicate sul cartello stesso.
Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro.
SCOTTO. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in seguito alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 305 del 21 ottobre 2004, la Regione Lazio bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di addetto stampa - area amministrativa, categoria «D», posizione economica iniziale «D1», nel ruolo del personale del Consiglio regionale del Lazio;
il bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il giorno 30 novembre 2004, identificato dal codice 06, insieme ad altri sei concorsi;
dopo aver superato la prova pre-selettiva, le due prove scritte (marzo 2005) e la prova orale (maggio 2005) i partecipanti risultati idonei rimanevano per mesi in attesa di comunicazioni da parte dell'amministrazione regionale;
il giorno 10 gennaio 2006, con notevole ritardo rispetto agli altri sei concorsi banditi più di un anno prima, veniva pubblicata sul B.U.R.L. n. 1 la graduatoria del concorso codice 06, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 13 dicembre 2005;
in particolare, la suddetta Determinazione Dirigenziale, dopo aver approvato la graduatoria definitiva e proclamato i 15 vincitori del concorso, disponeva che questi ultimi venissero «inquadrati nella qualifica corrispondente, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti» e che da tale data decorressero gli effetti economici mentre gli effetti giuridici decorressero dalla data di adozione del provvedimento stesso;
conseguentemente, nel febbraio 2006, i vincitori ricevevano lettera raccomandata dal Segretario Generale del Consiglio Regionale con cui veniva comunicata la nomina a vincitore e, contestualmente, veniva richiesto di consegnare entro un mese una serie di documenti per «poter procedere all'assunzione», richiesta peraltro regolarmente esaudita entro tale termine da tutti i vincitori non rinunciatari;
dopo mesi di assoluto silenzio, nel maggio 2006, i vincitori ricevevano una lettera dal Segretario Generale Aldo Ciulla, (prot. n. 07387 del 10 maggio 2006), in cui veniva comunicato il rinvio dell'assunzione per motivi legati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006);
nel frattempo, i vincitori degli altri sei concorsi banditi insieme al concorso codice 06 sono tutti stati assunti e lavorano alla Regione Lazio;
questa situazione di impasse ha determinato, oltre ad una legittima aspettativa di assunzione da parte degli interessanti, anche la rinuncia a collaborazioni e/o incarichi di lavoro da parte degli stessi, in attesa della prevista firma del contratto;
il concorso in oggetto è stato l'unico a patire il rinvio delle assunzioni rispetto a tutti gli altri concorsi svolti in contemporanea durante il 2005 -:
se, e con quali risultati, il Consiglio regionale abbia richiesto un parere alla Funzione Pubblica circa l'applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 al concorso in oggetto.
(4-00542)
Risposta. - L'interrogazione fa riferimento ad una questione posta dal Consiglio regionale del Lazio al Dipartimento della Funzione pubblica in ordine all'interpretazione della normativa vigente in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le regioni.
Premesso che tale materia è disciplinata dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a cui si è dato attuazione mediante gli accordi raggiunti in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, il 28 luglio e il 24 novembre 2005 e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2006; al riguardo si rappresenta quanto segue.
Il Consiglio regionale del Lazio in data 21 aprile 2006 ha chiesto al Dipartimento un parere circa l'applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in ordine alla possibilità di procedere, in deroga a quanto previsto dalla finanziaria 2005, all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di addetto stampa - area amministrativa, categoria D, posizione economica iniziale D1, nel ruolo del personale del Consiglio regionale del Lazio. In proposito il Dipartimento della finzione pubblica con nota del 12 luglio 2006 ha espresso le seguenti valutazioni.
L'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, raggiunto nella Conferenza unificata del 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, e successivamente recepito dall'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2006, prevede che nel triennio 2005-2007 le
assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali devono comunque garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori agli importi fissati dal medesimo decreto.
In particolare, per la Regione Lazio, l'economia di spesa da conseguire, per l'anno 2005, è stata determinata in circa 2 milioni di euro, mentre per l'anno corrente, in attesa dell'approvazione della nuova ripartizione delle economie di spesa per le regioni in sede di Conferenza unificata, il citato decreto ha previsto un limite per le assunzioni pari al 25 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Il merito, poi, alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha espressamente fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, va precisato che tra queste ultime è possibile far rientrare anche quelle il cui bando risulti indetto e pubblicato alla data del 30 novembre 2004.
In tal senso, infatti, il Consiglio di Stato (sezione IV - sentenza n. 5018 del 6 luglio 2004) ha affermato che una procedura concorsuale di accesso al pubblico impiego inizia con l'indizione e la pubblicazione del relativo bando; pertanto rientrano nella fattispecie di concorsi in atto anche quelli semplicemente banditi e per i quali non siano ancora in fase di espletamento le prove di esame.
Ciò rilevato, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, i suddetti Accordi, tuttavia, lungi dall'escludere le procedure di reclutamento, sebbene avviate entro la data del 30 novembre 2004, dai limiti assunzionali fissati per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, intendono far riferimento ai criteri per la rideterminazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge finanziaria 2005, delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto.
Nel merito, quindi, la Regione Lazio, può legittimamente avviare le assunzioni di personale programmate, tra cui eventualmente anche quelle concernenti i vincitori del concorso per addetto stampa in oggetto indicato, esclusivamente nel rispetto dei suindicati vincoli finanziari, nonché dei limiti percentuali relativi al personale cessato dal servizio nel corso del 2005, così come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri più volte ricordato.
Va, infine, rilevato che la medesima amministrazione regionale, nell'avviare le predette procedure di assunzione, è tenuta, comunque, a rispettare l'ulteriore vincolo finanziario posto dalla legge finanziaria 2006, nell'ambito del quale rientrano anche le assunzioni di personale a tempo indeterminato.
L'articolo 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 dispone, infatti, che le Regioni e gli enti locali, di cui al decreto legislativo n, 267 del 2000 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo il conseguimento delle citate economie di spesa previste dalla legge finanziaria 2005, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento.
In conclusione, in merito all'applicabilità al concorso in esame del suddetto decreto, così come richiesto da ultimo dall'interrogante, è da ritenersi che lo stesso sia pienamente applicabile, pur nei limiti e con le specifiche sopra evidenziate.
Appare, tuttavia, evidente che la Regione Lazio, prima di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, sebbene vincitore di concorso, debba opportunamente tener conto anche dell'insieme dei vincoli finanziari, posti rispettivamente dalla legge finanziaria 2005 e 2006.
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.