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Allegato B
Seduta n. 55 del 19/10/2006
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INTERNO
Interrogazioni a risposta orale:
FUGATTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da quanto si apprende dalle segnalazioni fatte pervenire dai cittadini residenti nella provincia di Trento, in questi giorni è stata distribuita gratuitamente casa per casa una pubblicazione di propaganda islamica volta a fare proselitismo, dawa, (invito all'islam);
il presente opuscolo è stato pubblicato dalla casa editrice Hakikat che ha la propria sede ad Ankara, Istanbul e in Germania;
nella copertina di questo libretto «esortazione della via giusta e della salvezza vera» è riportato l'indirizzo del sito internet della casa editrice tedesca, www.hakikat.com, che nel web si presenta come un vero e proprio centro culturale
che fa capo ad esponenti della comunità turca (la più grande d'Europa) presente in Germania;
lo stesso opuscolo in passato distribuito in altre regioni italiane (Emilia Romagna, Veneto, Marche) aveva suscitato numerose polemiche e considerati i suoi toni, quantomeno provocatori, nei confronti dei Cristiani l'interessamento anche da parte della DIGOS;
la presente pubblicazione indica la via della salvezza nell'islam che si realizza unicamente con la completa sottomissione all'unico Dio Allah e enuncia i castighi ai quali sono destinati i miscredenti, (facendo esplicito riferimento ai cattolici), che non si ravvedranno convertendosi;
nell'opuscolo si critica la Bibbia, definendolo, un testo appositamente rivisto nel tempo, stracolmo di menzogne;
nell'opuscolo vengono dileggiati in modo blasfemo i principi e i dogmi sui quali si fonda la religione cattolica (ad esempio la Santissima Trinità);
i contenuti del testo dell'opuscolo pubblicato da «Hakikat» sono una vera e propria offesa e un atto di sfida aggressivo verso tutte le altre religioni, in particolar modo quella cattolica;
è un atto secondo l'interrogante volutamente provocatorio appositamente scritto per suscitare risentimenti, interrompere ogni tentativo di dialogo e incardinare una logica di scontro tra fedeli di religioni diverse, forse con l'unica volontà di accreditare e incoraggiare la guerra santa (piccolo Jihad);
le ultime due pagine dell'opuscolo in questione sono dedicate a Yusuf Islam, alias Cat Stevens (famosa pop star convertita all'islam), al quale nel 2004 gli stati Uniti, hanno negato il visto di entrata, in quanto sospettato di essere un potenziale finanziatore di nuclei terroristici di matrice fondamentalista islamica;
Yusuf Islam pur se eletto, «Uomo di pace» in occasione di un evento organizzato dall'amministrazione comunale di Roma, presieduta dal sindaco Walter Veltroni, e dalla fondazione Michail Gorbaciov, resta una figura controversa;
Yusuf Islam in una recente intervista ha criticato con asprezza Papa Benedetto XVI a seguito delle parole pronunciate in occasione della lezione svolta nell'aula magna dell'Università di Ratisbona, dove il Papa aveva condannato l'uso della violenza e della costrizione nella fede;
Yosuf Islam dopo gli attentati terroristici di Londra del luglio 2005 ha rilasciato numerose interviste nelle quali ha addossato, senza alcuna esitazione, una oggettiva responsabilità al governo britannico e alla sua politica estera;
l'imponente operazione, considerati i costi di stampa e di spedizione, dimostra inequivocabilmente la potenza organizzativa e la ricchezza di questa casa editrice islamica;
la sfida lanciata dal fondamentalismo islamico è particolarmente seria in quanto affonda il colpo in un Europa che rifiuta di riconoscere le proprie radici;
nel nostro Paese, le indagini sul terrorismo internazionale, hanno portato a numerosi arresti e hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, la presenza in Italia di cellule eversive del terrorismo islamico legate al movimento di Al Qaeda;
mentre oramai è palese che anche in Italia all'interno delle comunità islamiche si annidi la presenza di gruppi eversivi, (basti pensare alle vicende giudiziarie che hanno investito il centro islamico di viale Jenner a Milano e la moschea di Cremona), allo stesso tempo secondo l'interrogante non è invece facilmente riscontrabile una collaborazione con le Forze dell'ordine e la magistratura da parte di quei musulmani che si dichiarano moderati e che continuano a chiedere diritti dimostrando la volontà di volersi integrare nella nostra società. Questo silenzio, dettato dalla paura o da una tacita condivisione di intenti, aiuta il terrorismo a crescere e a diventare sempre più forte;
una politica buonista, superficiale e poco attenta alle vicende internazionali ha permesso il radicamento del fondamentalismo islamico anche nel nostro Paese -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda prendere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di tutelare da una parte la libertà individuale e religiosa di espressione e manifestazione e dall'altra salvaguardare il rispetto dell'identità cristiana, condannando l'uso strumentale dell'offesa e della blasfemia con il fine ultimo di fomentare l'odio e lo scontro di civiltà;
se il Ministro, inoltre, non ritenga indispensabile che vengano predisposti controlli approfonditi in tutte le moschee e centri islamici presenti sul territorio italiano e se non sia necessario arrivare anche alla chiusura precauzionale di quelli al cui interno si riscontrino presenze eversive.
(3-00348)
LARATTA, LAGANÀ FORTUGNO, OLIVERIO, MISITI, AMENDOLA, MANCINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO e BIANCHI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la S.r.l. Socedil Molinaro, nata nel 1985 per volontà di Roberto Molinaro per proseguire l'attività commerciale paterna iniziata nel 1960, dedita alla distribuzione commerciale di materiali per l'edilizia, sin dall'anno 1990 ad oggi ha subito atti intimidatori di vario tipo, attentati a mezzo esplosione di colpi di lupara, nonché estorsioni compiute quasi sempre mediante richieste di prelievo di merci ma senza effettuazione di alcun corrispettivo in denaro;
proprio tale ultima specifica modalità di esecuzione dei tentativi estorsivi, talvolta riusciti, è sempre stata qualificata sotto il profilo penale in maniera differente e fuorviante, e, secondo gli interroganti, tale da rendere, inutile ogni attività investigativa non compiutamente supportata da attività di indagine di alto profilo e di commisurato impiego di tecnologie;
siffatte lacune nella rubricazione dei reati ipotizzabili, sempre di matrice estorsiva, hanno generato irrimediabili storture nei procedimenti generati dalle innumerevoli, precise, puntuali, dettagliate e circostanziate, denunce nominative dell'imprenditore Roberto Molinaro;
proprio per le precise coraggiose denunce l'imprenditore, al fine di collaborare pienamente e senza riserve con la giustizia, sempre esponendosi senza veli nei confronti della criminalità anche organizzata, e, sempre, facendo nomi e cognomi dei presunti responsabili senza reticenza, ha messo a rischio la propria incolumità personale e quella della propria famiglia e del proprio patrimonio solo per l'orgoglio e la dignità di uomo libero;
tutti i procedimenti penali scaturiti dalle proprie denunce, quando non direttamente archiviati, non hanno mai sortito effetti tangibili, o, se li hanno sortiti, lo sono stati - a detta dell'imprenditore in questione - in modo fuorviante e non consono alla effettiva realtà dei fatti avvenuti;
in particolare l'imprenditore lamenta che per i fatti più rilevanti, avvenuti in suo danno nel dicembre 1990, nel novembre 2002, nel settembre 2003, nel novembre 2003, nonché, nei primi dieci mesi del corrente anno 2006, di avere ottenuto risultati non conformi a giustizia e verità, talvolta anche col rischio di diventare da vittima a carnefice per le strumentali ritorsioni degli imputati che hanno tentato ulteriori intimidazioni nei propri confronti anche mediante lo strumento improprio della querela per calunnia;
più precisamente, per i fatti del dicembre 1990 lamenta di avere avuto rubricato, come parte offesa, un reato di tipo estorsivo come esercizio arbitrario delle proprie ragioni poi affermato con sentenza (della pretura di Lamezia Terme del 20 marzo 1992) in minaccia semplice;
per i fatti del novembre 2002 di avere ricevuto richiesta di archiviazione perché «...la vicenda oggetto del procedimento non è riconducibile al genus estorsione ai danni di operatore commerciale in quanto attiene ad un diverbio scaturito a seguito del rifiuto da parte della parte offesa di cedere a credito alla A moglie del B una fornitura di materiali di...», e, solo in esito a reclamo al GIP affermato con sentenza (del GIP di Lamezia Terme del 3 maggio 2005) in estorsione;
per i fatti del settembre 2003, lamenta di avere avuto rubricato, come parte offesa, un reato di tipo estorsivo, come violenza privata, pur avendo subito «atti idonei e diretti in modo non equivoco, consistiti nell'attingere le vetrine dell'attività commerciale Socedil di Molinaro Roberto mediante colpi di arma da fuoco, a costringere quest'ultimo a sottoscrivere in accordo per la risoluzione di un contenzioso in corso», evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà ossia per il netto rifiuto del Molinaro;
per i fatti del novembre 2003, consistiti in una richiesta estorsiva in denaro per lire italiane 200.000.000, lamenta, addirittura, di non avere avuto mai notizia dell'apertura di un apposito procedimento penale, pur avendone richiesto espressamente notizia scritta, quasi come se mai fosse stato rubricato ed iscritto al registro notizie di reato della procura della Repubblica di Lamezia Terme;
in ultimo, per i fatti accadutigli sin dai primi dieci mesi del corrente anno 2006, lamenta di dovere assoggettarsi, anche e suo malgrado, a subire una istanza di fallimento, secondo gli interroganti, infondata;
tale ultimo evento, comporta, semplicemente per il titolo e la natura dell'azione ancorché, secondo gli interroganti, infondata e pretestuosa, un danno imminente, grave ed irreparabile per l'imprenditore Roberto Molinaro e per la propria società, danno irrisarcibile giacché irreparabilmente lesivo dell'immagine e della reputazione commerciale dell'azienda nonché tale da poter costringere l'azienda alla chiusura per la semplice circostanza della certa imminente sospensione di linee di credito di cui è titolare da parte degli istituti bancari;
allo scopo di capire se le evidenti storture di tutte le vicende di cui appare essere vittima fossero dovute ad un erroneo inserimento di dati personali all'interno della banca dati contenuta nel CED del ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003, ebbe ad effettuare richiesta di accesso, ai dati ed alle informazioni personali ivi contenute, ricevendo l'impropria risposta, dal Commissariato di PS di Lamezia Terme sotto la questura di Catanzaro, in data 7 dicembre 2005, che «attualmente la sua posizione negli schedari risulta aggiornata», invece, di ricevere la prevista «comunicazione in forma comprensibile al fine di verificare se gli stessi dati fossero o meno stati trattati in violazione delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento»;
pur avendo presentato, alla prefettura di Catanzaro, regolare e completa domanda, in data 7 settembre 2005, per il rilascio di porto di pistola per uso difesa personale, considerate le evidenti innegabili esigenze di difesa personale, alla data odierna e dopo oltre un anno, non ha avuto né reiezione né accoglimento;
a giudizio degli interroganti tutti gli episodi sopra citati evidenziano come sia difficile per un imprenditore calabrese, come Roberto Molinaro, comprendere le ragioni di siffatte inique ed aberranti situazioni in cui continuativamente è incorso ed incorre -:
se non si intenda verificare se vi siano stati ritardi o deficienze di qualunque tipo da parte della questura e della prefettura di Catanzaro per le pratiche amministrative in ultimo citate, tali da non determinare congrue ed opportune risposte ovvero la risoluzione dei casi;
se non ritenga opportuno un monitoraggio di tutti i procedimenti penali, in
cui il Molinaro Roberto possa assumere, o possa avere assunto, la veste sia di parte offesa od indagata, volto ad accertare quali e quante attività investigative siano rimaste in essere, ossia per verificare l'esistenza ed eventualmente i motivi dell'alta percentuale di anomalie segnalate dall'imprenditore;
se intenda avviare nuove e più efficaci azioni di rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, nel territorio di Lamezia Terme, perché si giunga ad una rapida soluzione dei delitti impuniti e per dare un forte segnale di presenza dello Stato, da sempre annunciato non riscontrabile nei fatti.
(3-00350)
Interrogazioni a risposta scritta:
HOLZMANN. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
come riportato dal quotidiano Alto Adige in data 17 ottobre, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito la corresponsione dell'indennità di bilinguismo per trentasette poliziotti in servizio in provincia di Bolzano dal 1994 al 1997;
gli interessati, quindi, dovranno essere risarciti per le indennità non incassate nel succitato periodo -:
se gli arretrati dell'indennità di bilinguismo verranno corrisposti a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia o solo ai trentasette soggetti ricorrenti; quali siano i tempi previsti per la corresponsione degli arretrati dell'indennità di bilinguismo.
(4-01329)
CIRIELLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il giorno 29 settembre 2006 al Consiglio Comunale di Cava De' Tirreni in Provincia di Salerno c'è stata la discussione relativa alla problematica sul piano di mobilità dei prefabbricati leggeri siti nelle aree di Pregiato ed i criteri per l'assegnazione di 50 alloggi provvisori di via Luigi Ferrara realizzati con fondi del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
attraverso l'esposizione del consigliere comunale signor Luigi Napoli di Cava De' Tirreni di un'interrogazione datata 27 settembre 2006 prot. 47333 e secondo quanto esposto, sembrerebbe che «...nella gestione ed attuazione del piano di mobilità dei prefabbricati leggeri è stato deciso di mantenere l'Osservatorio per la Casa, organo istituito per collaborare durante la gestione commissariale per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa contingibili ed urgenti e destinato a cessare fisiologicamente le sue funzioni con l'insediamento della nuova amministrazione e delle commissioni consiliari permanenti preposte per statuto e regolamento alla funzione consultiva...»;
da quanto si evince dalla predetta interrogazione depositata al consiglio comunale di Cava De' Tirreni, pare che «...non è stata istituita la Commissione per l'Emergenza Abitativa o in alternativa convocata la Commissione Bilancio e Patrimonio congiuntamente a quella delle Politiche Sociali, peraltro, già oggetto di richiesta (prot. n. 40346) da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale ed alla quale il Presidente del Consiglio Comunale non ha fornito, come era suo dovere istituzionale, alcuna risposta, e ciò per assicurare, da un lato, attraverso i contributi di natura consultiva e propositiva anche dei consiglieri comunali, la più ampia e diretta partecipazione popolare e, dall'altro, per garantire una trasparente ed efficiente attività di indirizzo politico-amministrativo, così come espressamente previsto e riconosciuto dall'articolo 44 dello Statuto Comunale che disciplina le funzioni delle Commissioni Consiliare...»;
da quanto affermato dal Consigliere Luigi Napoli pare che l'Amministrazione Comunale di Cava De' Tirreni «...nella gestione del piano di mobilità dei prefabbricati leggeri ... ha deciso di approvare in via definitiva con delibera di giunta n. 51 del 9 agosto 2006 e conseguente determina
dirigenziale n. 2016 del 22 agosto 2006 l'elenco definitivo dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi provvisori di via Luigi Ferrara...;
dal testo della predetta interrogazione comunale si evince che «...sia la delibera che la determina, in dispregio di quegli elementari principi di solidarietà ed equità sociale nonché violando il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, ha inciso in maniera fortemente negativa sulle famiglie mononucleo, costituite in prevalenza da persone anziane, disagiate e con problemi di salute (anche derivati da questo «status»), che nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al piano di mobilità, sono state escluse ingiustificatamente dall'elenco degli assegnatari degli alloggi parcheggio a favore di sette nuclei familiari con reddito di gran lunga superiore al limite previsto dalla legge Regionale 18/97...»;
da quanto affermato dal Consigliere Luigi Napoli pare che «...i nuclei ultra-reddito, pur non avendo, allo stato, i requisiti per la partecipazione all'emanando bando di concorso all'accesso al piano di mobilità, sono stati ammessi con la suddetta delibera di giunta al diritto all'alloggio provvisorio dietro il pagamento di un irrisorio canone di locazione (anomalo anche per la durata) e previa revoca delle ordinanze di sgombero emesse e notificate ai suddetti durante la gestione del commissario di governo, mentre le famiglie mononucleo sono state escluse e poste dall'Amministrazione di fronte all'alternativa o di accettare una sistemazione diversa in un altro prefabbricato eventualmente disponibile in via Ido Longo (certamente inagibile e inabitabile visti i requisiti sanitari e la presenza di amianto per copertura come da perizia tecnica giurata il 14 ottobre 2006 presso il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava de Tirreni da tecnico abilitato) oppure di accettare la coabitazione nei suddetti alloggi provvisori con altre persone, con violazione del loro diritto alla riservatezza della propria vita familiare...»;
da quanto rilevato unanimemente dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Cava de' Tirreni con prot. 48590 del 4 ottobre 2006 attraverso la verifica documentale hanno ritenuto testualmente di evidenziare al Sindaco, ai dirigenti dei settori ed ai Capogruppi consiliari quanto segue: «...in merito alla delibera della giunta comunale n. 51 del 9 agosto 2006 e del successivo consiglio comunale del 29 settembre 2006, si approfondisca e verifichi le condizioni di assegnazione degli alloggi e si proceda alle opportune verifiche di congruità delle scelte operate...»;
sembrerebbe esserci stato un diverso utilizzo del finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso l'assegnazione di 7 alloggi destinati agli ultrareddito non aventi diritto avendo superato il limite di reddito annuo calcolato con le modalità indicate nell'articolo 2, lettera g, della L.R. 18/1997 e, secondo l'interrogante, prospettandosi un danno al patrimonio comunale;
vista la palese violazione degli articoli 2-3-97 della Costituzione nonché gli articoli 1-3 della Legge 241/90 e successive modifiche;
vista la palesata ipotesi dell'esistenza di un rapporto di parentela tra un assessore della giunta comunale o prossimo congiunto (stranamente assentatosi nel deliberato in questione) ed un componente dei nuclei familiari ultrareddito «favorito» nonostante l'esclusione del deliberato del commissario di governo dott. Reppucci -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se non intenda verificare il corretto utilizzo dei finanziamenti concessi al comune di Cava de' Tirreni.
(4-01343)
BONELLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'associazione italiana dei Diritti degli animali Onlus (LIDA), con sede provinciale in Corato (Bari), Associazione nazionale di
protezione animale e ambientale riconosciuta dal Ministro dell'ambiente ai sensi e per effetti dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, promuove e coordina su tutto il territorio un efficace servizio di vigilanza volontaria costituito da numerose Guardie giurate con qualifica di Polizia Giudiziaria, per supportare le Forze di Polizia dello Stato presenti e operanti sul territorio nelle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di abuso commessa in danno dell'ambiente e degli animali;
tali guardie volontarie, per poter esplicare le funzioni di vigilanza, debbono essere riconosciute dall'autorità prefettizia ai sensi dell'articolo 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e prestare giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o domicilio ai sensi del decreto legislativo 51 del 1998;
di recente la legge 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, all'articolo 6, secondo comma, in tema di vigilanza sulle norme poste a tutela degli animali d'affezione, stabilisce che la protezione degli stessi sia affidata, oltre che a soggetti pubblici, anche alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina;
proprio in relazione all'elevato numero di quesiti pervenuti da varie prefetture e questure, relativi alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della normativa sopra richiamata, l'ufficio per l'amministrazione generale del ministero dell'interno, con nota circolare del 15 ottobre 2005, a firma del dottor Giulio Cazzella, ha fornito chiarimenti e indicazioni al riguardo, precisando che il riconoscimento della nomina delle guardie volontarie addette alla vigilanza sugli animali è rimasto di competenza del prefetto, mentre, invece, è passato alla competenza della provincia, tra gli altri, il riconoscimento della nomina dalle guardie venatorie volontarie di cui alla legge n. 157 del 1922;
alla citata sezione LIDA non sono, a tutt'oggi, stati riconosciuti i titoli di cui sopra da parte dell'ufficio territoriale del governo di Bari, nonostante una specifica previsione normativa lo preveda; a quanto risulta all'interrogante, l'organo competente non è in grado di concedere la nomina adducendo l'inabilità al rilascio, essendo la stessa di competenza provinciale (prot. 2343/2004/O.P.Io. Bis del 30 novembre 2004, anche se la legge prevede espressamente che si tratta di decreti prefettizi di nomina), e sostenendo, con nota prot. 905/16/Ric./Area OPIo Bis del 20 giugno 2006, che non è possibile rilasciare i decreti alla LIDA poiché le aspiranti guardie sono carenti del possesso di un attestato che invece è necessario per l'espletamento di un altro distinto servizio che una legge regionale (LR 12/95) in attuazione della 281/91 prevede;
risulta che dal giugno 2005 la Prefettura di Bari rilasci regolarmente ad altre Associazioni riconosciute il decreto di nomina di cui sopra;
lo scopo della LIDA è in sintonia con i primari valori costituzionali e da anni presente sul territorio ed è impegnata in opere di sensibilizzazione e denuncia a difesa dell'ambiente, del territorio e della tutela degli animali;
se siano a conoscenza dei fatti enunciati in premessa e se corrispondano al vero;
se e quali interventi intenda promuovere per consentire a una libera associazione, debitamente riconosciuta, di poter operare sul territorio come le compete.
(4-01346)