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Allegato B
Seduta n. 55 del 19/10/2006
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
a seguito della decadenza del decreto-legge n. 251 del 2006 approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso agosto recante norme in materia di conservazione della fauna selvatica è tornata in vigore la deliberazione del Comitato Nazionale delle Aree protette del 2 dicembre 1996 che include i siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) nell'elenco delle aree protette e quindi estende ad essi le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 394 del 1991;
il TAR del Lazio prima, ed il Consiglio di Stato poi, hanno sospeso il decreto del 25 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che annullava la deliberazione del 1996 e prevedeva per i siti di Rete Natura 2000 non più lo status di area protetta, con le relative tutele, ma un regime di tutela più blando;
i medesimi TAR Lazio e Consiglio di Stato hanno ordinato che, a proposito dei
siti di Rete Natura 2000, le misure di salvaguardia e tutela previste dalla legge n. 394 del 1991, in combinato con la citata delibera del Comitato Nazionale delle Aree Protette, non possano essere sostituite con norme meno stringenti, rigorose ed adeguate di quelle attualmente vigenti, per evitare che i siti in questione subiscano danni gravi;
tra le norme attualmente vigenti a salvaguardia di questi siti, contemplate all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 11 della legge 394 del 1991, sono previsti, tra gli altri, i divieti assoluti di caccia, disturbo alle specie animali, immissione di specie estranee, introduzione di armi eccetera;
a partire dal 19 ottobre 2006, in assenza di interventi urgenti che informino i vari soggetti dei divieti sopraggiunti con la decadenza del decreto-legge n. 251 del 2006, la stagione venatoria si svolgerà in regime di gravissime difformità dalle norme vigenti, con danni all'ambiente e pesanti risvolti penali -:
quali iniziative si intendano urgentemente intraprendere per affrontare la situazione evidenziata; in particolare per allertare gli organi di vigilanza, a cominciare dal corpo forestale dello stato, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, in relazione al sopraggiunto divieto di caccia nei siti di Rete Natura 2000, onde evitare situazioni illecite e danni al patrimonio naturale protetto;
quali iniziative, anche normative, si intendano mettere in atto per tutelare compiutamente, e in modo efficace ed armonico, la Rete Natura 2000 in ottemperanza alle direttive comunitarie 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43 Habitat;
quali iniziative, anche normative, si intendano adottare rispetto alla questione delle deroghe sulla caccia a specie protette dichiarate non in conformità con i principi delle direttive comunitarie, in particolare la direttiva 79/409/CEE, le quali costringeranno il nostro Paese a pagare multe milionarie per violazione del diritto comunitario.
(2-00193) «Mellano, Poretti, D'Elia».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
FUNDARÒ. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
al fine di garantire e di giustificare che la normativa applicabile in materia di regime di prelievo supplementare sul latte vaccino, segnatamente il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, il Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 ed il decreto ministeriale 31 luglio 2003, sia efficace ed assicuri una situazione corretta, veritiera e non discriminatoria nel settore lattiero caseario ed in tal senso impedisca da un lato che nel sistema degli acquirenti vi possano esistere situazioni di illegalità e dall'altro lato che nel sistema della produzione si possano sviluppare fenomeni truffaldini e di abusi, è inderogabile che le autorità incaricate svolgano concretamente i controlli e le repressioni che la stessa normativa prescrive;
a titolo di esempio, il Regolamento (CE) n. 595/2004, al Capo IV, relativo ai controlli degli Stati membri e obblighi degli acquirenti e del produttore, dall'articolo 18 al 24, prescrive una serie di misure di controllo che hanno un carattere inderogabile e sono dirette ad impedire che nella filiera del latte possa inserirsi del prodotto che non è munto dai produttori disciplinati dal regime e in tal senso che i quantitativi di riferimento individuali siano effettivamente attribuiti agli allevatori che posseggono le vacche da latte e che nel quantitativo massimo garantito assegnato agli Stati membri vi sia computato solo il latte munto dalle aziende degli stessi Stati. In tal modo si
vuole evitare l'insorgenza del censurabile fenomeno della rendita delle quote, costantemente denunciato dalla Corte dei conti della Comunità europea, e che nel mercato comunitario del latte possa riciclarsi del prodotto estraneo, magari ottenuto rigenerando farine di latte e sieri in altra sede sovvenzionati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1255/1999;
a livello nazionale dovrebbero applicarsi delle misure che garantiscano l'applicazione del Regolamento (CE) n. 595/2004 e nello stesso tempo assicurino una corretta e democratica assegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori che esercitano l'attività allevatoriale in seno ad aziende reali e produttive;
per conseguire gli auspicati risultati di buon funzionamento del regime del prelievo supplementare, i controlli dovrebbero essere capillari ed effettivamente eseguiti -:
se risulti vero che nella campagna 2003-2004 l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), al fine di poter effettuare una chiusura corretta del periodo di riferimento ed una compensazione nazionale legittima, abbia chiesto alle regioni le seguenti verifiche e abbia ottenuto i seguenti riscontri:
controllo campione produttori, verifica di anomalie con potere di vanificare la compensazione in caso di non riscontro: richiesti 238, conclusi 92, rientrati 54;
controllo campione acquirenti, verifica di anomalie con obbligo vincolante di esecuzione ai fini della compensazione nazionale: richiesti 586, conclusi 199, in corso 16, rientrati 41;
se con riferimento alla campagna 2004-2005, per gli stessi scopi della campagna 2003-2004, ai fini delle comunicazioni dell'AGEA alle regioni, sia scaturito:
controllo di fine periodo campione produttori, verifica di anomalie con potere di vanificare la compensazione in caso di non riscontro: richiesti 551, conclusi 93, da effettuare 35, rientrati 423;
controllo di fine periodo campione acquirenti, verifica di anomalie con obbligo vincolante di esecuzione ai fini della compensazione nazionale: richiesti 252, conclusi 4, da effettuare 248;
se sia accertato che nell'annata lattiero casearia 2005-2006 non vi sia stato alcun controllo della produzione lattiera ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento (CE) n. 595/2004 ed il predetto regolamento comunitario, di immediata e diretta applicazione non sia invece stato minimamente attuato;
se nell'ambito della campagna 2002-2003 ben 616 aziende siano risultate prive di capi ma pur tuttavia abbiano prodotto oltre 55 milioni di quintali di latte;
quali siano i dati concernenti le anomalie riportate in precedenza, relativamente ai periodi 2004-2005 e 2005-2006, con particolare riferimento alle aziende con capi zero ma produttive di latte.
(5-00324)
LION. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il nostro sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica e veterinaria ha raggiunto un grado di capillare affidabilità assai significativo, soprattutto le verifiche in campo sanitario zootecnico evidenziano risultati di assoluto rilievo;
in tal senso si deve menzionare anche la recente azione ispettiva condotta dal Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Napoli negli allevamenti bufalini del territorio casertano. Nel corso delle operazioni ispettive sono stati sequestrati 9 allevamenti bufalini per una consistenza di 1500 capi, in ragione del fatto che gli allevatori interessati erano in possesso di una sostanza vietata, l'ormone somatotropo che potrebbe essere stata somministrata nell'alimentazione degli animali;
nel comunicare l'avvenuto sequestro i mezzi d'informazione, tra cui la sede Rai
regionale della Campania, hanno fatto circolare alcune dichiarazioni dei Nas dei Carabinieri che denunciavano gli effetti cancerogeni e mutageni dell'ormone somatotropo nell'essere umano. Purtroppo, però, tale notizia non è pienamente corretta;
a seguito di tali fatti si è provocato un allarme incontrollato i cui effetti sono stati e sono tuttora il calo vertiginoso delle vendite di mozzarella di bufala campana DOP;
per fare chiarezza, dal punto di vista della portata della vicenda, della misura dei bufali sequestrati e della natura dell'ormone, ma soprattutto per cercare di limitare i danni al settore caseario della mozzarella di bufala campana DOP, il Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala Campana DOP ha provveduto a far eseguire delle verifiche sanitarie presso istituti sanitari rientranti nell'alveo delle autorità pubbliche preposte agli esami ed alle analisi dei rischi nel campo della sicurezza alimentare, trattasi, in particolare, dell'Istituto superiore di sanità di Roma;
a seguito di ciò, il Consorzio di tutela ha diffuso una serie di comunicati in cui, tra l'altro, si evidenzia che l'Istituto superiore di sanità, con dichiarazione del direttore del Dipartimento di sanità alimentare e animale, attesta l'assoluta mancanza di pericoli rilevanti per la salute umana dell'ormone somatotropo (la documentazione di cui trattasi è consultabile accedendo anche al sito www.iss.it/pres/focus/cont.php?id=602&lang=1&tipo=3), ma anche che i capi sequestrati sono di numero insignificante per poter giustificare la nocività dell'intera produzione di mozzarella di bufala Campana dell'area DOP, infatti anche se venisse riscontrato l'avvenuta somministrazione dell'ormone, i capi interessati sarebbero solo poche centinaia (circa 750), a fronte di un patrimonio dell'area DOP di oltre 282 mila, in più solo 3 allevamenti dei 9 sequestrati, su una consistenza di 1830 censiti a DOP, risulterebbero aver conferito latte al circuito della mozzarella di bufala Campana DOP. Infine, sottolinea ancora il Consorzio di tutela, il latte proveniente dagli allevamenti incriminati è immediatamente distrutto dall'autorità sanitaria locale e consiglia di acquistare la mozzarella di bufala Campana provvista d'involucro di confezionamento riportante in etichetta il logo della DOP in quanto è quella certificata;
in ragione di queste ulteriori informazioni e precisazioni oggettive e documentate, sarebbe necessario, soprattutto al fine di invertire la crisi commerciale che sta investendo il sistema della mozzarella di bufala campana DOP, che ricordiamo è l'unico, significativo e solido comparto che assicura continuità produttiva e reddito al settore agricolo e zootecnico della Regione depressa della Campania e delle aree meno favorite del Lazio meridionale e della Puglia orientale, che i mezzi di informazione competenti, segnatamente le sedi Rai regionali inserite nell'area DOP della mozzarella di bufala Campana, provvedessero a fornire al pubblico e in particolare ai consumatori, le notizie veritiere e attendibili che le autorità sanitarie preposte hanno attestato -:
se non ritenga opportuno procedere ad una campagna di informazione volta a diffondere anche le ulteriori dichiarazioni del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala Campana DOP sulla sicurezza e salubrità della mozzarella di bufala Campana DOP che viene certificata ed immessa sui mercati, allo scopo anche rendendo note le relative attestazioni del Direttore del Dipartimento di sanità alimentare e animale dell'Istituto superiore di sanità sulla non rilevante pericolosità per la salute umana dell'ormone somatotropo.
(5-00325)
Interrogazione a risposta scritta:
ALESSANDRI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Guardia di Finanza di Ravenna, in una azienda della stessa provincia, ha
sequestrato 44.000 confezioni di macedonia di frutta mista e prugne, con etichette contenenti false indicazioni sulla provenienza del prodotto;
le etichette riportavano la dicitura «prodotto in Italia», mentre i finanzieri hanno accertato che solo una piccola parte del prodotto era locale, mentre il resto proveniva da paesi esteri, quali Cina, Indonesia, Thailandia e Bulgaria;
la frutta in questione era utilizzata per fare macedonia e prugne sciroppate;
quasi la metà (46 per cento) delle notifiche di rischio per la sicurezza alimentare segnalate dall'Unione Europea riguardano prodotti importati da Paesi extracomunitari -:
se quello richiamato in premessa sia il primo caso di sequestro di frutta così motivato, o se, già in passato, si siano verificate situazioni analoghe;
se ed in quale modo si intenda intervenire nell'immediato per fare fronte a situazioni come quella di cui in premessa;
se e quali specifiche misure di carattere strutturale si intendano adottare per arginare e debellare tali situazioni fraudolente a danno sia del consumatore, sia dell'intero comparto ortofrutticolo nazionale.
(4-01332)